I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 21-2-2013 n. PC/02/CV
Chiarimenti in merito al regime normativo delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza.
Circ. 21 febbraio 2013, n. PC/02/CV (1).
Chiarimenti in merito al regime normativo delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza.
A
Tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni iscritte
Loro sedi
Alla
F.N.S.I.
Roma
Alla
F.I.E.G.
Roma e Milano
Alla
Aeranti - Corallo
Ancona
All'
Unione stampa periodica italiana
Roma
Agli
Uffici di corrispondenza Inpgi
Loro sedi
Alla
Casagit
Roma
Esclusione dall'ambito di efficacia delle novità normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (c.d. "Riforma Fornero") in tema di lavoro autonomo in forma libero professionale rientrante nel campo di applicazione del regime IVA
Tra le aree tematiche interessate dalla "Riforma Fornero" attuata con legge n. 92/2012 rientra, come è noto, l'istituto del c.d. "lavoro a progetto", disciplinato dagli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, l'attenzione del legislatore, in questa materia, si è focalizzata sull'esigenza di contenere il fenomeno dell'utilizzo distorto - in chiave elusiva - di rapporti formalmente qualificati come prestazioni di lavoro autonomo rese in forma libero professionale, assoggettati al regime dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972, in luogo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità "a progetto" mediante l'introduzione di un sistema di presunzioni contemplate dal nuovo comma 1 dell'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Così sinteticamente riassunto il nuovo quadro normativo delineatosi per effetto della riforma governativa, e a prescindere da ogni considerazione inerente la portata e l'ambito di efficacia della presunzione legale introdotta, si ritiene opportuno in questa sede sottolineare l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'art. 69-bis al settore delle collaborazioni giornalistiche e, pertanto, l'irrilevanza degli elementi presuntivi introdotti dalla c.d. "Riforma Fornero" ai fini dell'indagine circa l'effettiva natura (libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero autonoma o subordinata) del rapporto lavorativo avente ad oggetto prestazioni giornalistiche.
Sin dall'origine dell'introduzione, nel sistema normativo nazionale, dell'istituto del "lavoro a progetto", come è noto, sono rimaste infatti escluse dall'ambito di efficacia di tali disposizioni - ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 - le attività intellettuali per l'esercizio delle quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi professionali.
Sulla scorta di tale esclusione operata dal legislatore, pertanto, le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono state sottratte dal regime previsto per il lavoro a progetto, mantenendo così inalterate tutte le caratteristiche formali, sostanziali e normative preesistenti, che hanno continuato a contraddistinguere la tradizionale modalità dei rapporti di co.co.co.
Nello specifico, inoltre, lo stesso comma 3 dell'art. 69-bis ribadisce - del tutto coerentemente con il dettato di cui al già citato comma 3 dell'art. 61 - l'esclusione dall'operatività della "presunzione" introdotta le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale.
In tale assetto normativo, pertanto, così come alcuna rilevanza ha mai assunto l'esistenza o meno di un "progetto" - esplicitamente non previsto né richiesto - anche l'introduzione dei nuovi parametri presuntivi previsti dalla legge n. 92/2012 per determinare l'attrazione delle prestazioni rese in regime IVA nell'ambito del lavoro "a progetto" restano prive di efficacia in relazione ai rapporti di lavoro aventi ad oggetto lo svolgimento di attività giornalistica.
Ovviamente, l'esclusione dall'ambito di efficacia di tale ulteriore intervento normativo relativo al lavoro "a progetto" non determina l'effetto di pregiudicare l'eventuale riclassificazione di una prestazione professionale giornalistica effettuata nell'ambito del regime IVA in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (sempre inteso nella modalità "tradizionale" e, quindi, al di fuori della modalità "a progetto"), soggetto alla normativa fiscale e previdenziale prevista per tale tipologia contrattuale.
Infatti, l'inefficacia - nell'ambito delle collaborazioni giornalistiche - dei nuovi "elementi presuntivi" di cui all'art. 69-bis lascia del tutto immutata la possibilità di esaminare il concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative rese in regime IVA alla stregua degli ordinari criteri di indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale e, qualora ne ricorrano i presupposti, di riqualificare le stesse nell'ambito di un rapporto di co.co.co., ovvero di lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini della eventuale riconducibilità delle prestazioni rese in forma libero professionale con emissione di fattura IVA nell'alveo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o del superiore "genus" del lavoro subordinato, si continuerà a fare ricorso ai tradizionali principi normativi e ai canoni interpretativi elaborati in tale contesto nel corso degli anni dalla Giurisprudenza.
Peraltro, anche in relazione alle fattispecie nell'ambito delle quali trova, invece, piena attuazione l'istituto del lavoro a progetto (e il conseguente sistema delle presunzioni di cui al più volte citato art. 69-bis) si sottolinea che non è in ogni caso preclusa la facoltà, da parte dell'organo di accertamento, di operare una riclassificazione dell'attività libero professionale a partita IVA nell'ambito del rapporto di collaborazione a progetto ogni qual volta, per il concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, siano immediatamente rinvenibili le caratteristiche proprie di tale ultima tipologia contrattuale, a prescindere, pertanto, dall'applicazione dei nuovi parametri presuntivi introdotti dalla legge n. 92/2012.
Sul punto, infatti, il Ministero del lavoro e delle Politiche di Sociali si è recentemente pronunciato, chiarendo - con Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012, indirizzata al personale ispettivo - che «La presunzione introdotta con il nuovo art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 rappresenta sostanzialmente uno strumento che ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro. Tuttavia va richiamata l'attenzione di codesti Uffici sulla circostanza che tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere "direttamente" un rapporto di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. ove sussistano gli "ordinari" criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici (....). Le disposizioni contenute nell'art. 69-bis non rappresentano pertanto l'unico strumento che esaurisce le possibilità di ricondurre un rapporto di natura autonoma nell'alveo di una prestazione più strutturata di collaborazione a progetto o di subordinazione ma, come già anticipato, rappresentano un "mero espediente" che semplifica tale possibilità mediante l'utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo».
Si ribadisce, pertanto, che l'intervento di riforma di cui alla legge n. 92/2012 non ha in alcun modo limitato, nell'ambito del lavoro giornalistico, la possibilità di riqualificare una prestazione formalizzata come attività libero professionale a partita IVA in un rapporto di co.co.co. ovvero di lavoro subordinato. Tale operazione continuerà - quindi - ad avvenire sulla base dell'esame delle effettive modalità di svolgimento della prestazione resa, senza alcun vincolo o restrizione di tipo formalistico e in applicazione dei consueti criteri e parametri distintivi tra le differenti tipologie di rapporto.
Precisazioni in merito all'ambito di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge n. 296/2006 ed al successivo D.M. 30 ottobre 2007, in tema di comunicazioni obbligatorie di instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro con specifico riferimento alle prestazioni di lavoro giornalistico rese in forma di co.co.co.
Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha assunto un assetto definito dal comma 2 del novellato art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 che testualmente recita: "In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente".
La formulazione della norma, quindi, è estremamente chiara nell'includere, tra le tipologie di rapporti di lavoro oggetto di comunicazione, anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sia nella modalità "a progetto" di cui al primo comma dell'art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, che nella modalità tradizionale "preesistente" per la fattispecie contemplate nel secondo e terzo comma della predetta norma.
In quest'ultima tipologia rientrano le prestazioni di lavoro autonomo di natura giornalistica rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati tra i committenti e i giornalisti iscritti al relativo Albo professionale, soggette - sul piano previdenziale - all'obbligo di denuncia e versamento della contribuzione da parte del committente - anche per la quota a carico del collaboratore - nei confronti dell'apposita Gestione separata costituita presso questo Istituto ai sensi dal D.Lgs. n. 103/1996, in analogia a quanto avviene per la generalità delle collaborazioni coordinate e continuative - anche a progetto - nei confronti della gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
È appena il caso di accennare, inoltre, che, sul piano degli adempimenti amministrativi, sussiste l'onere, in capo al committente, di effettuare i tipici adempimenti formali e sostanziali relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di co.co.co. (obbligo di registrazione sul LUL e di denuncia e versamento della contribuzione previdenziale dovuta all'Inpgi).
Peraltro, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione riferita ai rapporti di co.co.co. assume rilevanza anche ai fini delle eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di riqualificazione del rapporto operata in sede di accertamento ispettivo.
In virtù delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro" 2010), infatti, la fattispecie della c.d. "maxisanzione" per lavoro nero trova attualmente applicazione ogni qual volta emerga l'impiego di lavoratori subordinati "di fatto" per i quali il datore di lavoro non abbia provveduto ad effettuare nei termini alcun tipo di comunicazione obbligatoria. Al contrario, lo stesso Legislatore ha espressamente sancito la non applicabilità della sanzione in oggetto qualora sia stata comunque effettuata una comunicazione obbligatoria, anche se riferita ad altra tipologia lavorativa.
Pertanto, l'invio delle comunicazioni riferite al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, preclude - da parte dell'organo di accertamento - l'irrogazione della specifica "maxi sanzione" qualora, al termine delle indagini svolte circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, si pervenga a riqualificare il rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, ferme restando, in tal caso, le altre conseguenze sul piano della richiesta di versamento della contribuzione previdenziale dovuta e delle relative sanzioni civili.
È evidente, al contrario, che gli obblighi di comunicazione non sussistono con riferimento alle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese nell'ambito di un rapporto libero professionale soggetto al regime IVA, ovvero di natura occasionale, in relazione alle quali il committente (o "cliente") non assume alcun onere diretto di denuncia o versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto essendo tenuto unicamente a corrispondere al professionista, in sede di liquidazione del compenso pattuito, la parte dell'onere contributivo previsto a proprio carico a titolo di contributo integrativo, pari - attualmente - al 2% del compenso lordo erogato. L'instaurazione e la gestione dei rapporti rientranti in tali ultime fattispecie, quindi, costituiscono eventi estranei al sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Ambito di efficacia dell'obbligo di corresponsione, all'atto della liquidazione del corrispettivo in favore del giornalista, del contributo integrativo dovuto alla Gestione separata INPGI a carico dei committenti/clienti, attualmente pari al 2% del compenso lordo erogato
Come è noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 103/1996, così come codificato in dettaglio dall'art. 4 del "Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata" dell'Inpgi - approvato, da ultimo, con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2013 - i committenti, i clienti o i soggetti che comunque utilizzano le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico rese in forma libero professionale sono tenuti a corrispondere al giornalista, all'atto della liquidazione dei relativi compensi, una maggiorazione - calcolata sull'ammontare lordo degli stessi - a titolo di contributo integrativo dovuto in favore della predetta Gestione separata, attualmente fissato nella misura del 2%.
Tale obbligo sorge comunque ogni qual volta si verifichi una fattispecie avente ad oggetto lo svolgimento di attività giornalistica di lavoro autonomo resa al di fuori di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto solo tale ultima tipologia è soggetta ad un diverso regime previdenziale.
In particolare, quindi, l'obbligo - in relazione al quale il momento impositivo va individuato nel materiale pagamento del compenso al giornalista - sussiste, oltre che nella tradizionale fattispecie dell'esercizio dell'attività in forma libero professionale nell'ambito del regime della partita IVA, anche nel caso in cui il rapporto lavorativo sia stato ricondotto nel regime fiscale della cessione del diritto d'autore o della prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Con particolare riferimento a tale ultima tipologia, peraltro, giova ricordare che non trova applicazione, nell'ambito della Gestione separata dell'INPGI, il particolare regime previsto dall'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, che esclude dall'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata dell'INPS le prestazioni di lavoro "occasionali" dalle quali derivi un reddito complessivo annuo inferiore a 5.000,00 euro.
Infine, sono state sollevate alcune perplessità in ordine alla sussistenza di elementi contrastanti tra il concetto di "occasionalità" della prestazione lavorativa svolta dal giornalista e il possesso dello status professionale, consistente nell'iscrizione nel relativo albo. Quest'ultima circostanza, infatti, presuppone la continuità dello svolgimento della professione giornalistica.
È opportuno chiarire, al riguardo, che la classificazione della prestazione come "occasionale" è riferita, in adesione ai principi fiscali che ne regolamentano la materia, non alla natura giornalistica della attività svolta ma, piuttosto, alle caratteristiche formali e sostanziali del rapporto giuridico posto in essere, consistente - nello specifico - nella prestazione di lavoro autonomo.
Pertanto, è evidente che, pur svolgendo con continuità attività rientranti nell'ambito della professione giornalistica, la prestazione lavorativa singolarmente convenuta e prestata in favore di ciascun soggetto committente/cliente utilizzatore ben possa assumere il carattere dell'occasionalità.
Si ribadisce, quindi, che anche tale tipologia di lavoro autonomo rientra pienamente nel regime di applicazione dell'obbligo di versamento del contributo integrativo di cui all'art. 4 del citato Regolamento dovuto dai committenti/clienti.
Per quanto riguarda, infine, i redditi classificati quali cessione del diritto d'autore (art. 53, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986), si ricorda quanto già comunicato con la Circ. 10 marzo 2009, n. PC/05/CV di questo Servizio, in relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con nota del 31 ottobre 2000, ha precisato che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d'autore in presenza di:
- un'opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione;
- un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso;
- una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto.
Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, si ribadisce che sui redditi derivanti dalla cessione del diritto d'autore è dovuto sia il contributo soggettivo (pari al 10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60% dell'importo lordo a seconda dell'età del beneficiario), ai sensi dell'art. 54, comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/1986, sia il contributo integrativo dovuto dagli utilizzatori, attualmente calcolato - come più volte illustrato - in misura del 2% del reddito lordo corrisposto.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore generale
Dott.ssa Maria I. Iorio
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185
D.M. 30 ottobre 2007
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61 e segg.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 4
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44
Circ. 21-2-2013 n. PC/02/CV
Chiarimenti in merito al regime normativo delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza.
Circ. 21 febbraio 2013, n. PC/02/CV (1).
Chiarimenti in merito al regime normativo delle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza.
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Tutte le aziende e le pubbliche amministrazioni iscritte
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Esclusione dall'ambito di efficacia delle novità normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 (c.d. "Riforma Fornero") in tema di lavoro autonomo in forma libero professionale rientrante nel campo di applicazione del regime IVA
Tra le aree tematiche interessate dalla "Riforma Fornero" attuata con legge n. 92/2012 rientra, come è noto, l'istituto del c.d. "lavoro a progetto", disciplinato dagli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
In particolare, l'attenzione del legislatore, in questa materia, si è focalizzata sull'esigenza di contenere il fenomeno dell'utilizzo distorto - in chiave elusiva - di rapporti formalmente qualificati come prestazioni di lavoro autonomo rese in forma libero professionale, assoggettati al regime dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. n. 633/1972, in luogo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità "a progetto" mediante l'introduzione di un sistema di presunzioni contemplate dal nuovo comma 1 dell'art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003.
Così sinteticamente riassunto il nuovo quadro normativo delineatosi per effetto della riforma governativa, e a prescindere da ogni considerazione inerente la portata e l'ambito di efficacia della presunzione legale introdotta, si ritiene opportuno in questa sede sottolineare l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato comma 1 dell'art. 69-bis al settore delle collaborazioni giornalistiche e, pertanto, l'irrilevanza degli elementi presuntivi introdotti dalla c.d. "Riforma Fornero" ai fini dell'indagine circa l'effettiva natura (libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero autonoma o subordinata) del rapporto lavorativo avente ad oggetto prestazioni giornalistiche.
Sin dall'origine dell'introduzione, nel sistema normativo nazionale, dell'istituto del "lavoro a progetto", come è noto, sono rimaste infatti escluse dall'ambito di efficacia di tali disposizioni - ai sensi dell'art. 61, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 - le attività intellettuali per l'esercizio delle quali sia previsto l'obbligo di iscrizione in appositi albi professionali.
Sulla scorta di tale esclusione operata dal legislatore, pertanto, le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico svolte in forma di collaborazione coordinata e continuativa sono state sottratte dal regime previsto per il lavoro a progetto, mantenendo così inalterate tutte le caratteristiche formali, sostanziali e normative preesistenti, che hanno continuato a contraddistinguere la tradizionale modalità dei rapporti di co.co.co.
Nello specifico, inoltre, lo stesso comma 3 dell'art. 69-bis ribadisce - del tutto coerentemente con il dettato di cui al già citato comma 3 dell'art. 61 - l'esclusione dall'operatività della "presunzione" introdotta le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale.
In tale assetto normativo, pertanto, così come alcuna rilevanza ha mai assunto l'esistenza o meno di un "progetto" - esplicitamente non previsto né richiesto - anche l'introduzione dei nuovi parametri presuntivi previsti dalla legge n. 92/2012 per determinare l'attrazione delle prestazioni rese in regime IVA nell'ambito del lavoro "a progetto" restano prive di efficacia in relazione ai rapporti di lavoro aventi ad oggetto lo svolgimento di attività giornalistica.
Ovviamente, l'esclusione dall'ambito di efficacia di tale ulteriore intervento normativo relativo al lavoro "a progetto" non determina l'effetto di pregiudicare l'eventuale riclassificazione di una prestazione professionale giornalistica effettuata nell'ambito del regime IVA in un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (sempre inteso nella modalità "tradizionale" e, quindi, al di fuori della modalità "a progetto"), soggetto alla normativa fiscale e previdenziale prevista per tale tipologia contrattuale.
Infatti, l'inefficacia - nell'ambito delle collaborazioni giornalistiche - dei nuovi "elementi presuntivi" di cui all'art. 69-bis lascia del tutto immutata la possibilità di esaminare il concreto atteggiarsi delle prestazioni lavorative rese in regime IVA alla stregua degli ordinari criteri di indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale e, qualora ne ricorrano i presupposti, di riqualificare le stesse nell'ambito di un rapporto di co.co.co., ovvero di lavoro subordinato.
Pertanto, ai fini della eventuale riconducibilità delle prestazioni rese in forma libero professionale con emissione di fattura IVA nell'alveo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o del superiore "genus" del lavoro subordinato, si continuerà a fare ricorso ai tradizionali principi normativi e ai canoni interpretativi elaborati in tale contesto nel corso degli anni dalla Giurisprudenza.
Peraltro, anche in relazione alle fattispecie nell'ambito delle quali trova, invece, piena attuazione l'istituto del lavoro a progetto (e il conseguente sistema delle presunzioni di cui al più volte citato art. 69-bis) si sottolinea che non è in ogni caso preclusa la facoltà, da parte dell'organo di accertamento, di operare una riclassificazione dell'attività libero professionale a partita IVA nell'ambito del rapporto di collaborazione a progetto ogni qual volta, per il concreto atteggiarsi delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, siano immediatamente rinvenibili le caratteristiche proprie di tale ultima tipologia contrattuale, a prescindere, pertanto, dall'applicazione dei nuovi parametri presuntivi introdotti dalla legge n. 92/2012.
Sul punto, infatti, il Ministero del lavoro e delle Politiche di Sociali si è recentemente pronunciato, chiarendo - con Circ. 27 dicembre 2012, n. 32/2012, indirizzata al personale ispettivo - che «La presunzione introdotta con il nuovo art. 69-bis del D.Lgs. n. 276/2003 rappresenta sostanzialmente uno strumento che ha l'effetto di invertire l'onere della prova circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro. Tuttavia va richiamata l'attenzione di codesti Uffici sulla circostanza che tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere "direttamente" un rapporto di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. ove sussistano gli "ordinari" criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici (....). Le disposizioni contenute nell'art. 69-bis non rappresentano pertanto l'unico strumento che esaurisce le possibilità di ricondurre un rapporto di natura autonoma nell'alveo di una prestazione più strutturata di collaborazione a progetto o di subordinazione ma, come già anticipato, rappresentano un "mero espediente" che semplifica tale possibilità mediante l'utilizzo di un meccanismo di carattere presuntivo».
Si ribadisce, pertanto, che l'intervento di riforma di cui alla legge n. 92/2012 non ha in alcun modo limitato, nell'ambito del lavoro giornalistico, la possibilità di riqualificare una prestazione formalizzata come attività libero professionale a partita IVA in un rapporto di co.co.co. ovvero di lavoro subordinato. Tale operazione continuerà - quindi - ad avvenire sulla base dell'esame delle effettive modalità di svolgimento della prestazione resa, senza alcun vincolo o restrizione di tipo formalistico e in applicazione dei consueti criteri e parametri distintivi tra le differenti tipologie di rapporto.
Precisazioni in merito all'ambito di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge n. 296/2006 ed al successivo D.M. 30 ottobre 2007, in tema di comunicazioni obbligatorie di instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro con specifico riferimento alle prestazioni di lavoro giornalistico rese in forma di co.co.co.
Come è noto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1180, della legge n. 296/2006, il sistema delle comunicazioni obbligatorie ha assunto un assetto definito dal comma 2 del novellato art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 che testualmente recita: "In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente".
La formulazione della norma, quindi, è estremamente chiara nell'includere, tra le tipologie di rapporti di lavoro oggetto di comunicazione, anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sia nella modalità "a progetto" di cui al primo comma dell'art. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, che nella modalità tradizionale "preesistente" per la fattispecie contemplate nel secondo e terzo comma della predetta norma.
In quest'ultima tipologia rientrano le prestazioni di lavoro autonomo di natura giornalistica rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati tra i committenti e i giornalisti iscritti al relativo Albo professionale, soggette - sul piano previdenziale - all'obbligo di denuncia e versamento della contribuzione da parte del committente - anche per la quota a carico del collaboratore - nei confronti dell'apposita Gestione separata costituita presso questo Istituto ai sensi dal D.Lgs. n. 103/1996, in analogia a quanto avviene per la generalità delle collaborazioni coordinate e continuative - anche a progetto - nei confronti della gestione separata dell'INPS di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
È appena il caso di accennare, inoltre, che, sul piano degli adempimenti amministrativi, sussiste l'onere, in capo al committente, di effettuare i tipici adempimenti formali e sostanziali relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di co.co.co. (obbligo di registrazione sul LUL e di denuncia e versamento della contribuzione previdenziale dovuta all'Inpgi).
Peraltro, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione riferita ai rapporti di co.co.co. assume rilevanza anche ai fini delle eventuali conseguenze sanzionatorie in caso di riqualificazione del rapporto operata in sede di accertamento ispettivo.
In virtù delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge n. 183/2010 (c.d. "collegato lavoro" 2010), infatti, la fattispecie della c.d. "maxisanzione" per lavoro nero trova attualmente applicazione ogni qual volta emerga l'impiego di lavoratori subordinati "di fatto" per i quali il datore di lavoro non abbia provveduto ad effettuare nei termini alcun tipo di comunicazione obbligatoria. Al contrario, lo stesso Legislatore ha espressamente sancito la non applicabilità della sanzione in oggetto qualora sia stata comunque effettuata una comunicazione obbligatoria, anche se riferita ad altra tipologia lavorativa.
Pertanto, l'invio delle comunicazioni riferite al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, preclude - da parte dell'organo di accertamento - l'irrogazione della specifica "maxi sanzione" qualora, al termine delle indagini svolte circa le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, si pervenga a riqualificare il rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, ferme restando, in tal caso, le altre conseguenze sul piano della richiesta di versamento della contribuzione previdenziale dovuta e delle relative sanzioni civili.
È evidente, al contrario, che gli obblighi di comunicazione non sussistono con riferimento alle prestazioni giornalistiche di lavoro autonomo rese nell'ambito di un rapporto libero professionale soggetto al regime IVA, ovvero di natura occasionale, in relazione alle quali il committente (o "cliente") non assume alcun onere diretto di denuncia o versamento dei contributi nei confronti dell'Istituto essendo tenuto unicamente a corrispondere al professionista, in sede di liquidazione del compenso pattuito, la parte dell'onere contributivo previsto a proprio carico a titolo di contributo integrativo, pari - attualmente - al 2% del compenso lordo erogato. L'instaurazione e la gestione dei rapporti rientranti in tali ultime fattispecie, quindi, costituiscono eventi estranei al sistema delle comunicazioni obbligatorie.
Ambito di efficacia dell'obbligo di corresponsione, all'atto della liquidazione del corrispettivo in favore del giornalista, del contributo integrativo dovuto alla Gestione separata INPGI a carico dei committenti/clienti, attualmente pari al 2% del compenso lordo erogato
Come è noto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 103/1996, così come codificato in dettaglio dall'art. 4 del "Regolamento di attuazione delle attività di previdenza a favore degli iscritti alla gestione separata" dell'Inpgi - approvato, da ultimo, con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2013 - i committenti, i clienti o i soggetti che comunque utilizzano le prestazioni di lavoro autonomo giornalistico rese in forma libero professionale sono tenuti a corrispondere al giornalista, all'atto della liquidazione dei relativi compensi, una maggiorazione - calcolata sull'ammontare lordo degli stessi - a titolo di contributo integrativo dovuto in favore della predetta Gestione separata, attualmente fissato nella misura del 2%.
Tale obbligo sorge comunque ogni qual volta si verifichi una fattispecie avente ad oggetto lo svolgimento di attività giornalistica di lavoro autonomo resa al di fuori di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto solo tale ultima tipologia è soggetta ad un diverso regime previdenziale.
In particolare, quindi, l'obbligo - in relazione al quale il momento impositivo va individuato nel materiale pagamento del compenso al giornalista - sussiste, oltre che nella tradizionale fattispecie dell'esercizio dell'attività in forma libero professionale nell'ambito del regime della partita IVA, anche nel caso in cui il rapporto lavorativo sia stato ricondotto nel regime fiscale della cessione del diritto d'autore o della prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Con particolare riferimento a tale ultima tipologia, peraltro, giova ricordare che non trova applicazione, nell'ambito della Gestione separata dell'INPGI, il particolare regime previsto dall'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003, che esclude dall'obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata dell'INPS le prestazioni di lavoro "occasionali" dalle quali derivi un reddito complessivo annuo inferiore a 5.000,00 euro.
Infine, sono state sollevate alcune perplessità in ordine alla sussistenza di elementi contrastanti tra il concetto di "occasionalità" della prestazione lavorativa svolta dal giornalista e il possesso dello status professionale, consistente nell'iscrizione nel relativo albo. Quest'ultima circostanza, infatti, presuppone la continuità dello svolgimento della professione giornalistica.
È opportuno chiarire, al riguardo, che la classificazione della prestazione come "occasionale" è riferita, in adesione ai principi fiscali che ne regolamentano la materia, non alla natura giornalistica della attività svolta ma, piuttosto, alle caratteristiche formali e sostanziali del rapporto giuridico posto in essere, consistente - nello specifico - nella prestazione di lavoro autonomo.
Pertanto, è evidente che, pur svolgendo con continuità attività rientranti nell'ambito della professione giornalistica, la prestazione lavorativa singolarmente convenuta e prestata in favore di ciascun soggetto committente/cliente utilizzatore ben possa assumere il carattere dell'occasionalità.
Si ribadisce, quindi, che anche tale tipologia di lavoro autonomo rientra pienamente nel regime di applicazione dell'obbligo di versamento del contributo integrativo di cui all'art. 4 del citato Regolamento dovuto dai committenti/clienti.
Per quanto riguarda, infine, i redditi classificati quali cessione del diritto d'autore (art. 53, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986), si ricorda quanto già comunicato con la Circ. 10 marzo 2009, n. PC/05/CV di questo Servizio, in relazione ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con nota del 31 ottobre 2000, ha precisato che non sussiste la fattispecie della cessione del diritto d'autore in presenza di:
- un'opera a contenuto informativo, tesa ad esaurire la sua funzione con la prima e tempestiva diffusione;
- un corrispettivo dell'opera giornalistica che non deve discostarsi da quello correntemente in uso;
- una non occasionalità, e quindi la reiterazione nel tempo dell'utilizzo dello strumento del diritto d'autore da parte dello stesso soggetto.
Pertanto, nel caso in cui ricorrano le suddette condizioni, si ribadisce che sui redditi derivanti dalla cessione del diritto d'autore è dovuto sia il contributo soggettivo (pari al 10%) sulla quota di reddito fiscalmente dichiarato (pari al 75% o al 60% dell'importo lordo a seconda dell'età del beneficiario), ai sensi dell'art. 54, comma 8, del più volte citato D.P.R. n. 917/1986, sia il contributo integrativo dovuto dagli utilizzatori, attualmente calcolato - come più volte illustrato - in misura del 2% del reddito lordo corrisposto.
Distinti saluti.
Il Vice Direttore generale
Dott.ssa Maria I. Iorio
L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 1180 a 1185
D.M. 30 ottobre 2007
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 61 e segg.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 54
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2
D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103
L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 4
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44
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