Riceviamo da Ficiesse e pubblichiamo
INTERESSANTE
PRECISAZIONE SUI LIMITI DELL’ATTIVITÃ? DEGLI ORGANISMI DI
RAPPRESENTANZA FATTA DAL COBAR AERONAVALE DELLA GDF, IN RISPOSTA AD UN
COMANDANTE DEL CORPO – di Cornelio
Il
COBAR del Comando Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, nel
corso dell’ultima riunione, ha incontrato il personale in forza alla
Sezione aerea di Manovra di Grottaglie (TA). Nel corso della riunione
uno dei presenti ha chiesto se è legittimo che si ordini ad un militare
di compiere determinate mansioni per cui non si è abilitati.
Un
delegato dell’organismo, presa la parola, ha risposto che in presenza
di ordini ritenuti illegittimi, il militare ha il diritto di chiedere al
superiore che l’ordine sia confermato. Se l’ordine viene confermato, il
militare è tenuto ad obbedire, poiché il superiore con la conferma,
sana eventuali profili di illegittimità dell’ordine, ai sensi dell’art.
51 del C.P. e del combinato disposto delle norme del T.U.O.M. e del
C.O.M..
A
questo punto, ha preso la parola il comandante della Sezione Aerea di
Grottaglie e, dopo aver dato lettura degli articoli che disciplinano
l’attività e le competenze del Co.Ba.R. (880 e seguenti del T.U.O.M.), ha fatto presente che il Co.Ba.R. non può parlare di ordinamento.
Un altro delegato dell’organismo di rappresentanza è interventuo per fare chiarezza.
Si riporta di seguito l’intervento:
«
… nel corso dei lavori preparatori dell’art. 53, terzo comma, della
Costituzione prima di convenire sulla scelta della locuzione linguistica
«l’ordinamento militare si informa allo spirito democratico della Repubblica»,
vennero prese in esame ed escluse diverse altre possibilità . Si
escluse il termine “riflette” perché avrebbe dato l’idea
dell’estraneità dell’ordinamento militare rispetto a quello statuale.
Si scartò il vocabolo “coincide” perché avrebbe espresso la totale
affermazione dei principi democratici all’interno delle FF.AA..
Non a caso la scelta ricadde sul termine “si informa”.
Con
esso non si intende una piena e totale affermazione all’interno
dell’ordinamento militare delle regole e dei principi costituzionali.
Tra gli studiosi che hanno approfondito la materia, la voce più
autorevole è quella Renato Balduzzi, mi riferisco al testo dal titolo “Principio di legalità e spirito democraticonell'ordinamento delle Forze Armate” (Milano - Giuffrè, 1988).
L’autore opera una distinzione tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi del militare. In ragione dello status militis, solo gli interessi legittimi possono affievolirsi di fronte alle esigenze dell’amministrazione, mai i diritti soggettivi che, per loro natura, sono incedibili, incomprimibili, insopprimibili e non negoziabili. Nemmeno il detentore ne ha la disponibilità : paradossalmente se uno cedesse il mignolo di una mano ad un altro, commetterebbe un reato in quanto cederebbe qualcosa su cui non ha la disponibilità . Pertanto l’amministrazione con i suoi divieti può spingersi fino al punto in cui non viola un diritto soggettivo, mai oltre. Per esempio, un militare non può pretendere di rimanere libero dal servizio tutte le domeniche e feste comandate, in quanto il suo diritto a fruire del riposo in giorno festivo è meritevole di garanzie affievolite rispetto ai prevalenti interessi dell’amministrazione, in rag ione dello status militis.
Se invece la pretesa dell’amministrazione si estendesse anche all’alveo dei diritti soggettivi, questo organismo certamente dovrebbe/potrebbe disattendere quelle norme restrittive di cui ha dato lettura il comandante del Reparto di volo.
In effetti ciò è già avvenuto, guardando dall’alto gli interessi in gioco dalla prospettiva del maggiore bene dell’amministrazione, con delibera nr. 2/4/XI; in quella occasione l’organismo deliberando in materia d’impiego del personale propose di accorciare i tempi di servizio fuori sede al fine ultimo di consentire le attività manutentive straordinarie alla sede di Pratica di Mare. Alla stessa decisione giunse, quasi contemporaneamente, il Comandante dell’Unità di Base, persona molto attenta anche alle esigenze del personale. Tale coincidenza suffraga che il buon andamento dell’azione amministrativa può essere percorso da chiunque vi abbia interesse.
L’autore opera una distinzione tra i diritti soggettivi e gli interessi legittimi del militare. In ragione dello status militis, solo gli interessi legittimi possono affievolirsi di fronte alle esigenze dell’amministrazione, mai i diritti soggettivi che, per loro natura, sono incedibili, incomprimibili, insopprimibili e non negoziabili. Nemmeno il detentore ne ha la disponibilità : paradossalmente se uno cedesse il mignolo di una mano ad un altro, commetterebbe un reato in quanto cederebbe qualcosa su cui non ha la disponibilità . Pertanto l’amministrazione con i suoi divieti può spingersi fino al punto in cui non viola un diritto soggettivo, mai oltre. Per esempio, un militare non può pretendere di rimanere libero dal servizio tutte le domeniche e feste comandate, in quanto il suo diritto a fruire del riposo in giorno festivo è meritevole di garanzie affievolite rispetto ai prevalenti interessi dell’amministrazione, in rag ione dello status militis.
Se invece la pretesa dell’amministrazione si estendesse anche all’alveo dei diritti soggettivi, questo organismo certamente dovrebbe/potrebbe disattendere quelle norme restrittive di cui ha dato lettura il comandante del Reparto di volo.
In effetti ciò è già avvenuto, guardando dall’alto gli interessi in gioco dalla prospettiva del maggiore bene dell’amministrazione, con delibera nr. 2/4/XI; in quella occasione l’organismo deliberando in materia d’impiego del personale propose di accorciare i tempi di servizio fuori sede al fine ultimo di consentire le attività manutentive straordinarie alla sede di Pratica di Mare. Alla stessa decisione giunse, quasi contemporaneamente, il Comandante dell’Unità di Base, persona molto attenta anche alle esigenze del personale. Tale coincidenza suffraga che il buon andamento dell’azione amministrativa può essere percorso da chiunque vi abbia interesse.
Complimenti a quel Cobar che da subito si è fatto apprezzare.
Cornelio
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