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mercoledì 8 ottobre 2014

TAR: "..rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di (Lpd) di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 di una mensilità dello stipendio, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, compresa la lettera di contestazione degli addebiti .."



T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-09-2014, n. 10022
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6869 del 1999, proposto da:
(Lpd), rappresentato e difeso dagli avv. -
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 25 gennaio 1999 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato in data 11/3/99, di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento del Questore di (Lpd) di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 5/30 di una mensilità dello stipendio, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, compresa la lettera di contestazione degli addebiti del 7/5/98 ed il provvedimento disciplinare del 27/7/98, entrambi adottati dal Questore di (Lpd).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 la dott.ssa Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il ricorrente, agente di Polizia, è incorso in un incidente stradale il giorno 12 gennaio 1998.
Recatosi al Pronto Soccorso è stato dimesso con la diagnosi di "Lieve distrazione dei muscoli lunghi del collo e del dorso. Brachialgia destra" con prognosi di giorni quattro, salvo complicazioni.
Il giorno 16 gennaio 1998 è stato visitato dal Medico Capo della Polizia di Stato che, nel confermare la diagnosi, ha rilasciato la prognosi di ulteriori sette giorni.
Il giorno 23 gennaio 1998, persistendo il dolore al collo e al dorso, è stato visitato dal sanitario di turno che ha accertato il "pregresso trauma distruttivo dei muscoli lunghi del collo e del dorso. Migliorato" e ha stabilito la prognosi di un giorno.
Il giorno 23 gennaio 1998 il ricorrente è stato a riposo, ma durante la notte ha accusato ancora dolore, e quindi alle ore 0,30 del 24 gennaio 1998, ha comunicato alla Questura di (Lpd) presso la quale era addetto, che non avrebbe potuto prestare il servizio di volante alle ore 7,00 tenuto conto del mancato recupero dell'integrità fisica.
Il giorno 26 gennaio 1998 (lunedì) il medico di famiglia ha diagnosticato la presenza di "esiti di colpo di frusta" prescrivendo dieci giorni di convalescenza.
Sottoposto a visita fiscale il giorno 30/1/98, il medico della Polizia di Stato ha confermato la diagnosi e la prognosi del medico di famiglia.
In data 11/6/98 il Questore di (Lpd) ha provveduto alla contestazione degli addebiti per la mancanza disciplinare prevista dall'art. 4 punto 18 del D.P.R. n. 737 del 1981, invitandolo a fornire le proprie giustificazioni.
Il ricorrente ha fornito le giustificazioni, ma con il provvedimento impugnato il Questore di (Lpd) gli ha irrogato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 5/30 dello stipendio mensile per la mancanza già contestata.
Avverso detto provvedimento il ricorrente ha proposto il ricorso gerarchico che però è stato respinto con decreto del Capo della Polizia del 25 gennaio 1999.
Detti atti sono stati impugnati dal ricorrente con i seguenti motivi di gravame:
__1. Violazione dell'art. 61 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
Sostiene il ricorrente di aver rispettato pienamente l'art. 61 del D.P.R. n. 782 del 1985, in quanto non appena si è reso conto di non poter prestare servizio ne ha dato immediata comunicazione all'organo competente, trasmettendo il certificato medico attestante la diagnosi e la prognosi.
Tenuto conto del preavviso di sei ore e mezza prima dell'inizio del servizio, non vi sarebbe alcuna intempestività nella comunicazione della sua indisponibilità; inoltre il tipo di servizio prestato - guida di una volante - presuppone l'esistenza di ottimali condizioni di salute.
Infine, il medico della Polizia di Stato che lo ha visitato ha confermato la diagnosi e la prognosi di dieci giorni decorrenti dal 24 gennaio 1998.
___2. Violazione degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Lamenta il ricorrente la mancata motivazione in ordine alla graduazione della sanzione, tenuto conto che egli non ha precedenti disciplinari, né sono stati indicati i danni arrecati all'efficienza del servizio.
Il provvedimento impugnato non reca alcuna motivazione in ordine alla violazione del decoro dell'Amministrazione.
___3. Violazione del principio del contraddittorio nei procedimenti disciplinari e del diritto di difesa. Eccesso di potere per sviamento, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
La sanzione pecuniaria sarebbe motivata anche con riferimento al suo comportamento in sede di giustificazioni che secondo l'Amministrazione sarebbe stato "polemico": contesta il ricorrente detta valutazione allegando le giustificazioni prodotte in sede disciplinare.
__4. Violazione dell'art. 14 del D.P.R. n. 737 del 1981 e dell'art. 107 del D.P.R. n. 3 del 1957. Eccesso di potere per sviamento.
Lamenta infine il ricorrente la tardività della contestazione degli addebiti, intervenuta a distanza di quattro mesi dall'episodio.
Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
Con decreto n. 7797 del 9/4/2013 il ricorso è stato dichiarato perento.
Con ordinanza n. 7567 del 24/7/2013 è stata accolta l'opposizione al decreto di perenzione ed è stata fissata l'udienza pubblica del 10 luglio 2014 per la trattazione della causa.
A detta udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il Collegio - per ragioni logiche - di dover esaminare prioritariamente l'ultima censura che riguarda il procedimento disciplinare.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, "i termini previsti dalle disposizioni infraprocedimentali in materia disciplinare...non hanno carattere perentorio, bensì ordinatorio, ove non sia prevista alcuna decadenza per la loro inosservanza, né sia stabilita l'inefficacia degli atti compiuti dopo la loro scadenza, essendo garanzia sufficiente per l'incolpato quella del termine perentorio fissato per l'intero provvedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7459). Ne deriva, in ossequio a detto indirizzo interpretativo che...i termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato, non hanno natura perentoria e la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta" (Cons. Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 80; Cons. Stato Sez. VI 13/4/10 n. 2049).
Il motivo deve essere pertanto respinto.
Gli ulteriori motivi di gravame che investono invece i presupposti per l'irrogazione della sanzione e la motivazione del provvedimento, anche con riferimento alla graduazione della sanzione, possono essere esaminati congiuntamente.
Nella contestazione degli addebiti il Questore di (Lpd) ha rilevato che il ricorrente - al termine del congedo ordinario scaduto il 7 gennaio 1998 - si è dichiarato ammalato presso il proprio domicilio a Roma per diverse patologie fino al 23 gennaio 1998.
Ritenuto idoneo al servizio di polizia, dovendo riprendere servizio alle ore 7.00 del giorno successivo, si è dichiarato di nuovo ammalato per la stessa patologia per la quale il giorno prima era stato ritenuto idoneo al servizio dal personale sanitario della Polizia di Stato.
La malattia è stata giustificata solo il 26 gennaio 1998 con un certificato che lo dichiara ammalato dal 24 gennaio 1998 con prognosi di dieci giorni; dovendo recarsi presso la Scuola Tecnica di Polizia il giorno 2/2/1998 per gli accertamenti psico-attitudinali per la frequenza del 29 Corso di Specialisti di Elicottero, si è recato spontaneamente presso l'Ufficio Sanitario della Questura di Roma per essere sottoposto agli accertamenti medici per poter ottenere l'idoneità al servizio.
Detto comportamento configura, secondo il Questore di (Lpd), la mancanza di cui all'art. 4 n. 18 del D.P.R. n. 737 del 1981 e cioè: "qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza".
Il ricorrente ha rilevato nel ricorso di aver giustificato l'assenza dal servizio avendo subito un incidente stradale nel quale avrebbe riportato il cosiddetto "colpo di frusta", tale da impedirgli di riprendere il servizio.
Ha precisato inoltre, di aver comunicato la sua indisponibilità a riprendere il servizio tempestivamente (sei ore e mezza prima dell'inizio del turno di servizio), di aver inviato il certificato medico solo il lunedì 26/1/1998, non essendo reperibile il medico di famiglia il sabato e la domenica. Ha rilevato che in esito alla visita effettuata dal medico della Polizia il giorno 23 gennaio 1998, il sanitario ha riscontrato soltanto il miglioramento delle sue condizioni fisiche, il che non esclude la persistenza della sintomatologia dolorosa accertata dal medico di famiglia, la cui diagnosi e prognosi sono state confermate in sede di visita di controllo dal personale medico della Polizia di Stato.
Lamenta quindi il difetto di motivazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ritenendo di aver giustificato la condotta, e deduce inoltre che sarebbe immotivata la scelta dell'Amministrazione di applicare la sanzione nella misura massima, pur in assenza di precedenti disciplinari e senza l'indicazione del disservizio arrecato.
La censura è fondata nei soli limiti in seguito precisati.
La sanzione disciplinare è stata adottata in quanto, secondo l'Amministrazione, il ricorrente avrebbe tenuto un comportamento non conforme al decoro delle funzioni, non avendo ripreso servizio pur essendo stato ritenuto idoneo dal medico della Polizia, avvalendosi del certificato medico rilasciato dal medico di famiglia per la stessa patologia, e sarebbe stato anche polemico nelle giustificazioni.
La motivazione del provvedimento è idonea a suffragare l'applicazione della sanzione disciplinare in quanto - nonostante le giustificazioni addotte - la condotta tenuta dal ricorrente appare diretta ad ottenere surrettiziamente l'esonero dal servizio nonostante la dichiarazione di idoneità resa dal personale medico della Polizia di Stato; detta valutazione trova poi conforto nella condotta tenuta dallo stesso ricorrente in seguito, quando per poter sostenere gli accertamenti psico-attitudinali il 2/2/98 si è recato spontaneamente presso i sanitari della Polizia per ottenere la dichiarazione di idoneità al servizio.
L'irrogazione della sanzione disciplinare non risulta quindi adottata in difetto di presupposti, né appare immotivata.
E' invece condivisibile la tesi del ricorrente relativa alla violazione del principio di proporzionalità della sanzione, ed al difetto di motivazione sulla misura della sanzione stessa, applicata nella misura massima, tenuto conto che - come correttamente rilevato nel ricorso - la maggior parte delle infrazioni indicate nell'art. 4 sono legate a casi di reiterazione di irregolarità, di recidiva, di abituale negligenza, mentre nel caso di specie si tratta di una condotta isolata; si tratta, inoltre, della prima sanzione disciplinare e nel provvedimento non viene neppure indicato il nocumento arrecato all'Amministrazione in conseguenza della condotta tenuta; infine, neppure può giustificarsi l'applicazione della misura massima con riferimento al presunto contenuto polemico delle giustificazioni al quale si fa cenno nel provvedimento, che non appare in concreto sussistente.
Ne consegue la fondatezza del ricorso nei soli limiti in precedenza indicati.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della particolarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e per l'effetto annulla i provvedimenti impugnati nei soli limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Linda Sandulli, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Rita Tricarico, Consigliere

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