IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada" ed, in particolare, l'art. 229 che stabilisce
che le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal medesimo
decreto, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica,
secondo le competenze loro attribuite;
Vista la direttiva n. 97/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote e recepita
con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 23
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2001, n.
132, supplemento ordinario;
Vista la rettifica della richiamata direttiva n. 97/24/CE,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L28 del 4
febbraio 2015;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare il decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001;
A d o t t a
il seguente decreto
Art. 1
1. Nell'Appendice 24 dell'Allegato IV del Capitolo II del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 23 marzo 2001 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle Osservazioni relative alla figura n. 3, le parole: "b <
3 h" sono sostituite dalle parole: "b ≤ 3h";
b) le parole da: "L'inizio del filamento, come definito nella
scheda HB3 /3" fino a: "Il volume «A» non prevede alcun requisito
relativo al centro del filamento." sono soppresse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 giugno 2015
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 2316
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