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giovedì 11 febbraio 2016

Consiglio dei ministri: il comunicato


Consiglio dei ministri: il comunicato

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il Consiglio dei ministri si é
riunito ieri, mercoledì 10 febbraio 2016, alle ore 21.30 a
Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio
Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.
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BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO
Misure urgenti per la riforma delle Banche di Credito
Cooperativo (BCC) e altre disposizioni urgenti per il settore
del credito (decreto legge)
Il Consiglio dei ministri su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell' economia e delle finanze Pietro Carlo
Padoan, ha approvato un decreto legge contenente misure urgenti
per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre
disposizioni urgenti per il settore del credito. Nello specifico
il decreto legge contiene la riforma delle Banche di Credito
Cooperativo (BCC) e il recepimento nella legislazione
dell' accordo raggiunto con la Commissione Europea sullo schema
di garanzia per agevolare le banche nello smobilizzo dei crediti
in sofferenza. Inoltre, per favorire il recupero dei crediti, é
stata inserita una misura che agevola la vendita di immobili in
esito a procedure esecutive, prevedendo una netta riduzione
dell' imposta di registro che deve essere versata nella misura
fissa di 200 euro (anziché del 9% per valore di assegnazione).
L' agevolazione é fruibile a condizione che l' immobile sia
rivenduto nei due anni successivi.
Il pacchetto di misure si inserisce nell' ampio disegno di
ristrutturazione del sistema bancario italiano con l' obiettivo
di rafforzarlo, renderlo più resistente agli shock, mettere gli
istituti nelle condizioni di finanziare adeguatamente l' economia
reale e quindi favorire la crescita e l' occupazione. Fanno parte
di questo disegno la riforma delle Banche Popolari approvata lo
scorso anno e l' autoriforma delle Fondazioni di origine
bancaria, sostenuta dal Ministero dell' Economia e delle Finanze
in qualità di Autorità di vigilanza.
La riforma delle BCC consentirà di superare le criticità che
presenta la vigente disciplina del settore: debolezze
strutturali derivanti dal modello di attività, particolarmente
esposto all' andamento dell' economia del territorio di
riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla
dimensione ridotta. Allo stesso tempo viene confermato il valore
del modello cooperativo per il settore bancario e rimane il
principio del voto capitario.
Le linee guida dell' intervento riformatore sono:
?confermare il ruolo delle BCC come banche cooperative delle
comunità e dei territori;
?migliorare la qualità della governance e semplificare
l' organizzazione interna;
?assicurare una più efficiente allocazione delle risorse
all' interno del sistema;
?consentire il tempestivo reperimento di capitale in caso di
tensioni patrimoniali, anche attraverso l' accesso di capitali
esterni al mondo cooperativo;
?garantire l' unità del sistema per accrescere la competitività e
la stabilità nel medio-lungo periodo.
In particolare, la riforma del settore del credito cooperativo
prevede:
?Obbligo per le BCC di aderire ad un gruppo bancario cooperativo
che abbia come capogruppo una società per azioni con un
patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L' adesione ad un
gruppo bancario é la condizione per il rilascio, da parte della
Banca d' Italia, dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività
bancaria in forma di banca di credito cooperativo.
La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, può farlo
a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno
200 milioni) e versi un' imposta straordinaria del 20 per cento
sulle stesse riserve. Non può però continuare ad operare come
banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua
trasformazione in spa. In alternativa é prevista la
liquidazione.
?La società capogruppo svolge attività di direzione e di
coordinamento sulle BCC in base ad accordi contrattuali chiamati
'' contratti di coesione''. Il contratto di coesione indica
disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I
poteri saranno più o meno stringenti a seconda del grado di
rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri
oggettivamente individuati.
?La maggioranza del capitale della capogruppo é detenuto dalle
BCC del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da
soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei,
fondazioni) o destinato al mercato dei capitali.
?Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole BCC é
stato elevato il limite massimo dell' investimento in azioni di
una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci.
?La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di
cui all' articolo 2526 del codice civile) per contribuire al
rafforzamento patrimoniale delle BCC, anche in situazioni
diverse dall' inadeguatezza patrimoniale o dall' amministrazione
straordinaria.
?Disposizioni transitorie: la banca che intende assumere il
ruolo di capogruppo deve trasmettere la relativa comunicazione
alla Banca d' Italia entro 18 mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni di attuazione della stessa Banca
d' Italia. Il contratto di coesione é stipulato entro 90 giorni
dalla conclusione degli accertamenti di Banca d' Italia. Sono
previsti 60 mesi dall' entrata in vigore della legge per
l' adeguamento da parte delle BCC al nuovo numero minimo di soci.

Il decreto legge include inoltre le disposizioni che permettono
di avviare il regime di garanzia sulle passività emesse
nell' ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate a
fronte della cessione da parte di banche italiane di portafogli
di crediti pecuniari qualificati come sofferenze. La misura ha
caratteristiche tali da escludere la presenza di elementi di
aiuto come formalmente confermato oggi dalla Commissione
europea.

Scopo della misura é favorire lo sviluppo del mercato italiano
dei non performing loans (prestiti non performanti), facilitando
l' accesso di investitori con orizzonte di medio-lungo periodo e
contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi
compra crediti deteriorati, che rappresenta l' ostacolo
principale per la crescita di questo mercato.

La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli della
classe senior e purché questi abbiano previamente ottenuto un
livello di rating da una agenzia riconosciuta dalla BCE
corrispondente a un investment grade. La garanzia diviene
efficace quando la banca abbia venduto più del 50% dei titoli
junior.

La garanzia é onerosa e il prezzo della garanzia é costruito
prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di
società italiane con un rating corrispondente a quello dei tioli
senior che verrebbero garantiti.

Il decreto legge definisce anche le caratteristiche delle
operazioni ammissibili e dei titoli senior, la procedura di
richiesta e l' eventuale fase di escussione delle garanzia.

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BILANCIO DELLO STATO
1) Riforma della struttura del bilancio dello Stato (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell' economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato,
in esame preliminare, il decreto legislativo in materia di
completamento della riforma della struttura del bilancio dello
Stato, in attuazione dell' articolo 40, comma 1, della legge 31
dicembre 2009, n. 196. Il provvedimento, per aumentare la
trasparenza del bilancio prevede l' introduzione delle azioni,
quali ulteriore articolazione dei programmi di spesa;
l' introduzione, a fini conoscitivi, della contabilità integrata
finanziaria-economico patrimoniale e di piano dei conti
integrato e il progressivo superamento delle contabilità
speciali. Per rafforzare la funzione allocativa, la
programmazione e l' istituzionalizzazione della spending review
nel processo di bilancio é prevista la revisione del ciclo del
bilancio con la definizione di obiettivi di spesa per i
Ministeri, coerenti con gli obiettivi programmatici del DEF, e
un processo di monitoraggio sulla loro attuazione. Si sposta
così, nella fase di programmazione, l' attenzione sull' intero
ammontare delle risorse disponibili, anziché sugli interventi al
margine annualmente disposti con la legge di stabilità. Per
rendere maggiormente efficiente la gestione e più rapidi i tempi
di pagamento delle amministrazioni, sono previste disposizioni
per ampliare la flessibilità e snellire le relative procedure
amministrative.
2) Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa (decreto
legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell' economia e delle finanze Pietro Carlo Padoan, ha approvato,
in esame preliminare, il decreto legislativo in materia di
riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione
dell' articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
L' esercizio della delega, consente di rendere più stretto e
trasparente il legame tra la decisione parlamentare
sull' allocazione delle risorse e i risultati dell' azione
amministrativa, ponendo maggiore attenzione sul momento in cui
le risorse sono effettivamente incassate ed erogate. Ciò
consente di migliorare la previsione e il monitoraggio degli
andamenti di fabbisogno e debito pubblico, in coerenza con
l' evoluzione delle regole fiscali europee, nonché la gestione
dei flussi di cassa. Infine, il potenziamento del ruolo del
bilancio di cassa permette di arginare il fenomeno della
formazione dei residui attivi e passivi. A tal fine, il decreto
dispone l' avvicinamento delle fasi dell' impegno di spesa e
dell' accertamento di entrata a quelle, rispettivamente, del
pagamento e della riscossione; l' istituzionalizzazione e
l' obbligatorietà del "cronoprogramma dei pagamenti" e la
razionalizzazione della disciplina in materia di residui
passivi.

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RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLE CRISI DI IMPRESA E
DELL' INSOLVENZA
Delega al governo per la riforma organica delle discipline della
crisi di impresa e dell' insolvenza (disegno di legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
giustizia Andrea Orlando, ha approvato un disegno di legge
delega al governo per la riforma organica delle discipline della
crisi di impresa e dell' insolvenza. Nello specifico, il disegno
di legge si pone nel solco del processo di riforma inaugurato
con il D.L. n. 83 del 2015 (conv. dalla L. n. 132 del 6 agosto
2015), adottato per sostenere, in via d' urgenza, l' attività
delle imprese in crisi agevolando il loro accesso al credito. Il
provvedimento muove da una premessa di fondo: un' azienda con
problemi rischia di trascinare con sé altre imprese (fornitori
di beni e servizi e intermediari finanziari), continuando a
contrarre obbligazioni che non potrà soddisfare. Affrontare
tempestivamente i casi di crisi aziendale consente di limitare
le perdite del tessuto economico, sia nella dimensione
strettamente imprenditoriale sia sul piano finanziario, o di
risanare l' azienda, con benefici sul piano occupazione e più in
generale tutelando il tessuto economico contiguo. Con il disegno
di legge delega, che consolida gli approdi dell' intervento del
Governo dell' agosto 2015, la prospettiva riformatrice si evolve:
si lascia la strada dell' intervento puntuale e urgente per
delineare un disegno organico di riforma del diritto
dell' insolvenza.
Inoltre, nel disegno di legge di riforma del diritto
fallimentare:
?viene tolta la parola fallimento mettendo al centro i concetti
di gestione della crisi e dell' insolvenza;
?vengono semplificate le regole processuali con la riduzione
delle incertezze interpretative e applicative che molto
nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali;
?vengono inserite norme per la revisione delle amministrazioni
straordinarie (leggi Prodi e Marzano) vengono innalzate le
soglie per l' accesso alla procedura e si prevede che i
commissari vengano scelti da un apposito albo, il tutto allo
scopo di contemperare la continuità produttiva e occupazionale
delle imprese con la tutela dei creditori.

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ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE
1) Istituzione di un meccanismo di reazione rapida contro le
frodi in materia di Iva (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell' economia e delle finanze Pietro Carlo
Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto
legislativo di attuazione delle direttive 2013/42/UE e
2013/43/UE, che istituiscono un ' meccanismo di reazione rapida'
contro le frodi dell' imposta attraverso l' applicazione
facoltativa e temporanea del meccanismo dell' inversione
contabile (reverse charge) a determinate operazioni a rischio di
frodi.
Nello specifico, il decreto introduce una procedura
particolarmente veloce e semplificata che consente agli Stati di
applicare il reverse charge quando i controlli fiscali rilevino
l' esistenza di frodi improvvise e massicce su specifiche
transazioni commerciali. Il provvedimento, inoltre, amplia
l' elenco delle operazioni alle quali gli Stati membri, in via
sperimentale fino al 31 dicembre 2018, possono applicare il
regime dell' inversione contabile per il versamento dell' Iva. Il
reverse charge può quindi essere esteso alle cessioni di console
da gioco, tablet PC e laptop, ai dispositivi a circuito
integrato. Resta confermata per il Ministro dell' economia e
delle finanze la possibilità di individuare, con decreti di
natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare
a reverse charge nell' ambito degli elenchi inclusi nella
direttiva europea. Il Ministro può anche, attraverso propri
decreti di natura regolamentare, individuare ulteriori
operazioni non incluse negli elenchi per le quali sarà
necessario ottenere l' autorizzazione dalle istituzioni europee.
2) Armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva
europea sul prospetto da pubblicare per l' offerta pubblica o
l' ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (decreto
legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell' economia e delle finanze Pietro Carlo
Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto
legislativo recante l' attuazione della direttiva 2013/50/UE
sull' armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi
alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva
2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l' offerta
pubblica o l' ammissione alla negoziazione di strumenti
finanziari, e della direttiva 2007/14/CE che stabilisce le
modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE .
I punti maggiormente qualificanti dell' intervento normativo
sono:
?l' innalzamento della soglia oltre la quale scattano gli
obblighi di comunicazione al mercato delle partecipazioni
azionarie rilevanti detenute in società con azioni quotate: si
passa dall' attuale livello del 2 per cento al 3 per cento,
soglia più in linea con l' esperienza degli altri paesi europei e
in grado di bilanciare meglio le esigenze di trasparenza
informativa, che rimane garantita, con le esigenze di
semplificazione e riduzione dei costi a beneficio degli
investitori;
?l' abrogazione della rendicontazione trimestrale delle società
emittenti, con contestuale attribuzione alla Consob del potere
di reintrodurla con i contenuti attualmente in vigore solo
previa realizzazione di un' analisi di impatto da cui emerga
l' assenza di eccessivi oneri per gli emittenti, in particolare
le PMI, e da cui risulti che tali informazioni contribuiscono ad
alimentare le scelte degli investitori senza però condurre ad
un' attenzione particolare ai risultati di breve termine.
Altre disposizioni del decreto legislativo sono volte a:
semplificare alcuni aspetti definitori, quali - ad esempio - la
determinazione dello stato membro di origine, la qualifica di
PMI soggette ad una soglia per la notifica delle partecipazioni
rilevanti nella misura del 5 per cento, più elevata di quella
ordinaria (3 per cento), la distinzione tra la fase di
ammissione a quotazione e quella di ammissione alle
negoziazioni; ridurre gli oneri informativi a carico delle
società emittenti, adeguandoli ai livelli di regolazione minima
dettati dalla Direttiva e salvaguardando comunque un adeguato
regime informativo; disegnare un sistema di sanzioni efficace e
proporzionato, sia per le società che commettano violazioni, sia
nei confronti degli esponenti aziendali e del personale che
abbiano contribuito alle violazioni suddette.

3) Attuazione della direttiva europea relativa ai sistemi di
garanzia dei depositi (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell' economia e delle finanze Pietro Carlo
Padoan, ha approvato, in esame definitivo, un decreto
legislativo volto a recepire nell' ordinamento italiano la
direttiva 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive -
DGSD) che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello
dell' Unione Europea in materia di sistemi di garanzia dei
depositi.
Lo schema di decreto legislativo, in linea con la DGSD, ha come
finalità quella di assicurare un livello elevato di protezione
dei depositanti. I sistemi di garanzia dei depositi
costituiscono, infatti, un importante strumento per la gestione
delle crisi bancarie: essi effettuano interventi volti sia ad
attutire l' impatto di una crisi, rimborsando i depositanti fino
a un certo massimale in caso di liquidazione atomistica
dell' intermediario, sia a prevenire l' insorgere della stessa.
Lo schema di decreto legislativo conferma in 100.000 euro
l' ammontare massimo del rimborso dovuto ai depositanti. Questo
livello di copertura é stato armonizzato dalla direttiva e si
applica a tutti i sistemi di garanzia, indipendentemente da dove
siano situati i depositi all' interno dell' Unione Europea.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce la dotazione finanziaria
minima di cui i sistemi di garanzia nazionale devono disporre,
individua in modo puntuale le modalità di intervento di questi
ultimi, armonizza le modalità di rimborso dei depositanti in
caso di insolvenza della banca.

4) Armonizzazione delle legislazioni relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (decreto
legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
l' attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente
l' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a
pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo,
per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la
verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard
di sicurezza.
La nuova disciplina si applica alle attrezzature a pressione
sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a
0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a
pressione montate per costituire un tutto integrato e
funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo
industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le
bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d' incendio, i
bulk containers, le macchine per caffé espresso, le pentole a
pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, etc. Per
garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, é
essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono
suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature
a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni
sull' etichettatura e l' apposizione del marchio CE). In
particolare, le attrezzature a pressione sono progettate,
fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari
accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se
messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in
condizioni ragionevolmente prevedibili.
Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante
applica quindi i seguenti principi:
?eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura
ragionevolmente fattibile;
?applicazione delle opportune misure di protezione contro i
pericoli che non possono essere eliminati;
?informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e
indicazione della necessità di opportune misure speciali di
attenuazione dei rischi per l' installazione e/o l' utilizzazione.
A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono
nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le
misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul
mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi
al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le
procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di
conformità CE. I distributori e gli importatori sono coinvolti
nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità
nazionali competenti.
5) Attuazione della direttiva europea relativa alle misure volte
a ridurre i costi dell' installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità (decreto legislativo - esame
definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, ha
approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che
recepisce la direttiva 2014/61/UE riguardante le misure
finalizzate alla riduzione dei costi dell' installazione di reti
di comunicazione elettronica ad alta velocità su cui é stato
espresso parere favorevole dalle competenti Commissioni
parlamentari.
Obiettivo della direttiva europea é la rapida diffusione di reti
di comunicazioni elettroniche ad alta velocità, in linea con
l' Agenda digitale europea che prevede, entro il 2020, che tutti
gli europei abbiano accesso a connessioni molto più rapide,
superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50 % delle famiglie
dell' Unione si abboni a Internet con connessioni al di sopra di
100 Mbit/s.
Lo strumento individuato dalla direttiva europea é
essenzialmente quello della riduzione del costo delle opere di
ingegneria civile necessarie al passaggio delle reti ad alta
velocità. La direttiva chiede agli Stati membri di fissare
obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche, tali che
- ove ne siano richiesti da operatori di rete di comunicazione -
debbano acconsentire a che questi ultimi il passaggio. Al fine
di rendere effettivi gli obblighi, la direttiva impone agli
Stati membri di garantire simmetria informativa, prevedendo un
diritto d' accesso ad alcune informazioni minime circa le
infrastrutture fisiche esistenti ed in corso di progettazione.
A queste misure si affiancano ulteriori previsioni rafforzative
dell' obiettivo di facilitare la posa della fibra ottica.
Segnatamente, la semplificazione delle procedure amministrative
di rilascio delle autorizzazioni all' effettuazione di scavi,
alla realizzazione di opere civili con termini abbreviati; e
l' attribuzione all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
della funzione delle risoluzione delle eventuali controversie in
ordine alle richieste di accesso.

Il decreto legislativo é coordinato alle disposizioni vigenti
nel nostro ordinamento che hanno anticipato alcune previsioni
della direttiva europea. Ciò vale, in particolare, per quanto
riguarda la raccolta delle informazioni circa le infrastrutture
fisiche esistenti presso un' unica banca dati - il Sistema
Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI).

6) Batterie portatili e accumulatori contenenti cadmio (decreto
legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro dell' ambiente e della tutela del territorio
e del mare Gian Luca Galletti, ha approvato, in esame
definitivo, il decreto legislativo di attuazione della direttiva
2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE sulle pile, gli
accumulatori e i relativi rifiuti di questi prodotti. Questo
provvedimento consente all' Italia di risolvere positivamente la
procedura d' infrazione 439/2015, avviata per il mancato
recepimento della direttiva europea 56 del 2013.
Il provvedimento, in conformità al dettato della nuova direttiva
europea, sopprime la deroga all' immissione sul mercato di pile a
bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso: non
sarà dunque più possibile commercializzarle, a decorrere dalla
data dell' entrata in vigore. Inoltre, prevede, sempre in linea
con la direttiva europea, un regime transitorio per posticipare
al 31 dicembre 2016 la deroga relativa al divieto di immissione
sul mercato delle pile e degli accumulatori portatili destinati
ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, per
consentire agli operatori economici dell' intera filiera di
adeguarsi alle nuove tecnologie sostitutive. Infine, stabilisce
un termine di sei mesi per permettere ai produttori di
conformarsi all' obbligo di fornire istruzioni sulla corretta
rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori ai professionisti
qualificati indipendenti.
7) Attuazione della direttiva europea relativa a talune
responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità
alla convenzione sul lavoro marittimo (decreto legislativo -
esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Graziano Delrio, ha approvato in esame definitivo, un decreto
legislativo recante l' attuazione della direttiva 2013/54/UE,
relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai
fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del
2006 e della sua applicazione. Nello specifico il provvedimento
si pone il raggiungimento di molteplici obiettivi, tra cui
quello di breve periodo relativo al miglioramento della qualità
di impiego e di vita per tutti i marittimi, che lavorano su navi
battenti bandiera nazionale, secondo le previsioni della
convenzione International labour organization (ILO) sul lavoro
marittimo del 2006.
L' obiettivo operativo e immediato che si pone l' intervento
normativo é di garantire in maniera efficace il rispetto delle
norme della convenzione mediante nuove e più incisive procedure
ispettive volte ad accertare le condizioni di vita e di lavoro a
bordo, con l' attribuzione di più ampi poteri agli ispettori del
Corpo delle Capitanerie di porto, che possono, in casi
tassativi, procedere anche al fermo della nave.
Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo vi é la competitività e
sostenibilità di un politica europea dei trasporti, tesa alla
creazione di uno spazio unico dei trasporti, attraverso la
promozione dell' occupazione e rafforzamento della sicurezza in
ambito marittimo. Un altro obiettivo importante é anche quello
di limitare il dumping sociale, che peggiora le condizioni di
lavoro a bordo e penalizza gli armatori che offrono condizioni
di lavoro dignitose in conformità alle norme dell' OIL.
Effetti positivi più diretti di medio-lungo periodo sono
individuabili nel rafforzamento della sicurezza marittima e nel
miglioramento della qualità dei trasporti marittimi, in quanto
sicuramente un più efficace e stringente sistema di controlli
sulle condizioni di salute e di lavoro a bordo può diminuire in
gran parte gli incidenti in mare causati dal fattore umano, in
particolare la stanchezza.
Infine, l' intervento regolatorio contribuirà, nel lungo periodo,
a garantire condizioni di parità a livello mondiale per il
settore marittimo mediante l' applicazione della convenzione.

8) Attuazione della direttiva europea sulla classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele
(decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo e su
proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali Giuliano Poletti, un decreto legislativo
recante l' attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le
direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE
allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008,
relativo alla classificazione, all' etichettatura e
all' imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il provvedimento
recepisce una direttiva che adegua precedenti Direttive al
Regolamento dell' Unione europea, denominato GHS, che ha dato
attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere
lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l' indicazione,
sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle
sostanze chimiche, le imprese sono chiamate, dunque, a
classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele
secondo le nuove regole.

9) Attuazione della direttiva Euratom che stabilisce requisiti
per la tutela della salute della popolazione relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo
umano (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo e su
proposta del Presidente Matteo Renzi e del Ministro della salute
Beatrice Lorenzin, un decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2013/51/EURATOM che stabilisce i requisiti che devono
possedere, ai fini della tutela della salute della popolazione,
le acque destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze
radioattive sia di origine naturale (dovuta cioé al decadimento
di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in
natura) che artificiale (dovuta cioé al decadimento di atomi di
isotopi radioattivi prodotti da alcune attività
tecnico-industriali). Il controllo delle acque, peraltro
obbligatorio, effettuato attraverso il monitoraggio dei valori
di parametro, viene svolto dalle Regioni attraverso un programma
di controllo, approvato dal Ministero della salute, che
garantisce la valutazione dei rischi per la popolazione e la
adozione delle misure cautelative qualora il superamento di tali
valori di parametro rappresenti un rischio per la salute. Il
provvedimento consentirà di ottenere una serie di informazioni
di monitoraggio coerenti e uniformi sul territorio assicurando
così la conformità ai principi di radioprotezione. Il Ministro
della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fornirà
specifiche indicazioni operative per garantire uniformità e
coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale.
Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori
che non effettuano i controlli o che non ottemperano agli
obblighi di comunicazione previsti; le ASL provvederanno
all' accertamento delle violazioni e le regioni e provincie
autonome all' irrogazione delle sanzioni.

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ATTUAZIONE DI DECISIONI QUADRO
1) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro sull' applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione
condizionale in vista della sorveglianza delle misure di
sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (decreto
legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia, Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2008/947/GAI relativa all' applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
Il provvedimento introduce norme comuni ai diversi Paesi
dell' Unione europea nel caso in cui una pena non detentiva
irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza
legale e abituale nello Stato di condanna comporti la
sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la
sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o
con la liberazione condizionale. Lo scopo perseguito, tramite
una soluzione concordata fra gli Stati membri e in un' ottica di
reciproca fiducia, non risulta essere soltanto quello di
favorire il reinserimento e la riabilitazione sociale della
persona condannata, consentendole di mantenere i legami
familiari, linguistici e culturali, ma anche di migliorare il
controllo del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni (a
titolo esemplificativo, l' obbligo di comunicare i cambiamenti di
residenza o di lavoro, il divieto di frequentare determinati
locali o zone; l' obbligo di risarcire i danni causati dal reato)
impartiti con la sospensione condizionale della pena tenendo
così in debita considerazione la protezione delle vittime e
della collettività in generale.
2) Attuazione della decisione quadro che rafforza i diritti
processuali delle persone e promuove l' applicazione del
principio del reciproco riconoscimento alle decisioni
pronunciate in assenza dell' interessato al processo (decreto
legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
l' attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le
decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI,
2008/909/GAI E 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali
delle persone e promuovendo l' applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza
dell' interessato al processo. Nello specifico il provvedimento
adegua l' ordinamento interno alla normativa europea, che impone
uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in
assenza dell' imputato, da applicare nella valutazione della
correttezza della procedura che conduce alla decisione
giudiziaria presa da uno Stato membro dell' Unione europea. Tanto
serve anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli
Stati membri.
3) Attuazione della decisione quadro relativa alle squadre
investigative comuni (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI relativa
alle squadre investigative comuni. Nello specifico il
provvedimento si inserisce nel solco di una normativa nazionale
e sovranazionale volta al superamento dei tradizionali limiti
della cooperazione interstatuale, investigativa e giudiziaria,
specialmente nel contrasto alla criminalità organizzata di tipo
mafioso, alla lotta contro il terrorismo internazionale e ai
cosiddetti cross-border crimes. Con questo nuovo strumento si
autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative
comuni quando occorre compiere indagini particolarmente
complesse sul territorio di più Stati o quando bisogna
assicurare il loro coordinamento, rispettando i sistemi di
controllo giudiziari tra gli Stati membri.
La criminalità organizzata si connota oggi per il ricorso a
forme sempre più sofisticate di cooperazione fra gruppi
criminali di nazionalità diverse, finalizzata alla gestione di
mercati criminali comuni. È sufficiente ricordare le modalità
operative delle organizzazioni criminali transnazionali dedite
al traffico di stupefacenti e di armi, alla tratta di esseri
umani, alla pedopornografia, al terrorismo, alla criminalità
informatica per rilevare come il potenziamento e l' affinamento
delle sinergie criminali su scala sovranazionale - con il
conseguente frazionamento delle correlate attività delittuose in
Paesi con diverse giurisdizioni nazionali - costituisce un
oggettivo freno alla capacità investigativa degli organi
inquirenti. Attraverso la costituzione di squadre investigative
comuni non si tratta più di prevedere misure di coordinamento
tra organi inquirenti dei diversi Stati, ma di individuare
ambiti di azione comune che consentano di operare nei diversi
Stati, direttamente e in tempi reali, senza la penalizzazione di
ostacoli di carattere formale.

4) Attuazione della decisione quadro relativa all' esecuzione
dell' Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di
sequestro probatorio (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
l' attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, relativa
all' esecuzione nell' Unione europea dei provvedimenti di blocco
dei beni o di sequestro probatorio. Con questo provvedimento si
regola l' esecuzione sul territorio di uno Stato membro
dell' Unione europea dei provvedimenti emessi dall' autorità
giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o
sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro
successiva confisca. L' obiettivo é quello di istituire un
meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di
coercizione reale adottato in qualsiasi Stato membro, secondo le
forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale. Vengono in
definitiva semplificati i meccanismi di cooperazione giudiziaria
tra Stati membri, al fine di contrastare efficacemente
l' incremento della criminalità transfrontaliera, favorendo i
rapporti diretti tra le autorità giudiziarie interessate.

5) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro sull' applicazione tra gli Stati membri dell' Unione
europea del principio del reciproco riconoscimento delle
sanzioni pecuniarie (decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
le disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2005/214/GAI sull' applicazione tra gli Stati membri
dell' Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
delle sanzioni pecuniarie.
Il decreto recepisce uno strumento di cooperazione giudiziaria
per consentire che le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato
membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento
in un altro Stato membro ed essere, per taluni effetti,
equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di
esecuzione. Viene dunque operata una "concretizzazione" del
principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Il provvedimento contiene norme comuni finalizzate a consentire
l' esecuzione all' estero delle decisioni che applicano sanzioni
pecuniarie, rese sia da una autorità giudiziaria che
amministrativa. In passato il legislatore italiano attribuiva al
meccanismo di applicazione di questo tipo di sanzioni uno spazio
assai ridotto, a confronto con altri ordinamenti a noi vicini:
le condanne a pena pecuniaria sono in Italia solo il 20%
rispetto, ad esempio, al 70% della Germania. Con questo
intervento normativo l' Italia si pone dunque in linea con gli
standard europei.

6) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro sull' applicazione tra gli Stati membri dell' Unione
europea del principio del reciproco riconoscimento alle
decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare
(decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2009/829/GAI sull' applicazione tra gli Stati membri
dell' Unione europea del principio del reciproco riconoscimento
alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione
cautelare.

Nello specifico, il provvedimento introduce disposizioni comuni
ai diversi Paesi dell' Unione europea nel caso in cui una persona
residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento
penale in un altro Stato membro e sia necessario sorvegliarla in
attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona é
sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli
arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone
obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la
residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento
e della conseguente sorveglianza.

Si fornisce così uno strumento efficace, fondato sul principio
del mutuo riconoscimento, per assicurare il regolare corso della
giustizia e, in particolare, la comparizione dell' interessato in
giudizio. Il provvedimento ha inoltre l' obiettivo di promuovere
il ricorso a misure non detentive per le persone non residenti
nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento, in tal modo
rafforzando il diritto alla libertà e la presunzione di
innocenza e di migliorare la protezione delle vittime e della
collettività, tenuto conto del rischio rappresentato dal regime
esistente che prevede solo due alternative: detenzione cautelare
o circolazione non sottoposta a controllo.

Con questo strumento si evita inoltre il rischio di una
disparità di trattamento tra coloro che risiedono e coloro che
non risiedono nello Stato del processo: la persona non residente
nello Stato del processo é esposta al rischio di essere posta in
custodia cautelare in attesa di processo, laddove un residente
non lo sarebbe. In uno spazio comune europeo di giustizia senza
frontiere interne risulta necessario, quindi, adottare idonee
misure affinché una persona sottoposta a procedimento penale, ma
non residente nello Stato del processo, non riceva un
trattamento diverso, in tal caso anche deteriore, da quello
riservato alla persona sottoposta a procedimento penale ivi
residente.

7) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi
all' esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali
(decreto legislativo - esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e risoluzione dei
conflitti relativi all' esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
Nello specifico il provvedimento introduce uno strumento volto a
"prevenire" la violazione del divieto del ne bis in idem
attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei
confronti della medesima persona e in relazione allo stesso
fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali
europee, più procedimenti penali. In uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia la possibilità che si duplichino le azioni
penali comporta un vulnus alla libera circolazione delle
persone, con pregiudizio dei diritti e degli interessi dei
singoli. Basti pensare agli oneri per le vittime e i testimoni
che si vedono citati a comparire in più Paesi per la stessa
vicenda e alla dispersione di energie processuali dei singoli
Stati impegnati in processi che - in un' ottica di reciproca
fiducia - potrebbero essere condotti da uno solo di essi.
Il meccanismo di risoluzione prefigurato dalla decisione
stabilisce che gli Stati membri, parimenti competenti ad avviare
un' azione penale in relazione ad un illecito sulla base dei
medesimi fatti, dopo essersi consultati, si "accordino", anche
con l' ausilio di Eurojust, per individuare lo Stato su cui
concentrare la giurisdizione.
È lasciata dunque alle autorità interessate la massima
flessibilità per addivenire a una soluzione "efficace",
compatibilmente con i principi del proprio ordinamento.

8) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro relativa alla considerazione delle decisioni di condanna
tra Stati membri dell' Unione europea in occasione di un nuovo
procedimento penale (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa
alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri
dell' Unione europea in occasione di un nuovo procedimento
penale.

La nuova disciplina completa il quadro della c.d. libera
circolazione dei provvedimenti giudiziari nell' ambito
dell' Unione, fondata sul reciproco riconoscimento e la piena
fiducia tra gli Stati. In particolare dà piena attuazione al
Sistema europeo di informazione sui Casellari giudiziari,
istituito con le due decisioni quadro numeri 315 e 316, oggetto
anche esse di recepimento.

Si consente così che le autorità giudiziarie possano prendere in
considerazione le sentenze di condanna pronunciate, per fatti
diversi, in altri Stati membri nei confronti dell' imputato, per
poter trarre da quel precedente ogni utile conseguenza circa le
determinazioni sulla pena da irrogare, per valutare la recidiva
o per la dichiarazione di abitualità o professionalità nel
reato, e per stabilire ogni altro effetto penale della condanna.

Si appresta così un ulteriore, importante, strumento di
contrasto nei confronti dei recidivi.

9) Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro relativa all' organizzazione e al contenuto degli scambi
fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario
giudiziale (decreto legislativo - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, relativa
all' organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati
membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.

Con il decreto legislativo si migliora lo scambio di
informazioni sulle condanne, mediante la definizione delle
modalità con le quali uno Stato membro, in cui é stata
pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato
membro, (c.d. Stato membro di condanna) trasmette le
informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza
della persona condannata (c.d. Stato membro di cittadinanza).
Si provvede quindi alla definizione degli obblighi di
conservazione di tali informazioni in capo allo Stato membro di
cittadinanza e si precisano le procedure che le autorità di
detto Stato devono seguire nel rispondere ad una richiesta di
informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale.
Si stabiliscono infine protocolli comuni che permettono una
omogenea attività di iscrizione e interrogazione della rete dei
casellari nazionali tra loro collegati. Si realizza in tal modo
la compiuta base giuridica per il funzionamento del Sistema
informatizzato di scambio di informazioni (c.d. sistema ECRIS),
già istituito il 26 aprile 2012 grazie al finanziamento e al
supporto tecnico della Commissione europea e all' impegno di
ciascun Stato membro.
Si realizza così pienamente l' obiettivo di far conoscere, con
un' unica interrogazione telematica rivolta al casellario
nazionale di cittadinanza e in tempo quasi reale, tutti i
precedenti penali di un cittadino europeo, qualunque siano le
autorità giudiziarie che abbiano emesso i provvedimenti di
condanna in ambito europeo.

10) Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro che istituisce il sistema europeo di
informazione sui casellari giudiziari (decreto legislativo -
esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha
approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante
disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione
quadro 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che
istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell' articolo 11 della
decisione quadro 2009/315/GAI. Si persegue in tal modo la
finalità di rendere operativa, dal punto di vista tecnico,
l' organizzazione degli scambi di informazioni estratte dal
casellario giudiziale, oggetto di previsione della decisione
quadro n. 315 del 2009.
Si sviluppa un sistema informatizzato di scambio di informazioni
(c.d. sistema ECRIS), tra Stati membri, sulle condanne, ai fini
di una comunicazione efficace, sulla base di un formato
standard, che abbia omogeneità dei dati, facilmente traducibili
con dispositivi automatizzati.
Ciò avviene mediante l' istituzione di tavole di riferimento
delle categorie di reato e delle categorie di pene, oggetto
specifico del decreto legislativo, dirette a facilitare,
mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la
reciproca comprensione delle informazioni trasmesse.
*****
NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE
1) Attuazione dello statuto speciale per la Valle d' Aosta in
materia di ordinamento scolastico (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante l' attuazione
dello statuto speciale per la Valle d' Aosta in materia di
ordinamento scolastico. Nello specifico, lo schema di decreto
legislativo - approvato dalla Commissione paritetica in data 5
ottobre 2015 - trova ragione nelle specificità regionali del
settore scolastico derivanti dallo Statuto speciale e armonizza
i principi fissati dalla legge 13 luglio 2015 n.107 (La buona
scuola) con l' ordinamento scolastico regionale.

2) Attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-AltoAdige su misure di limitazione al traffico
veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle
Province di Trento e Bolzano (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige recante l' integrazione all' articolo 19 del Dpr 22 marzo
1974, n. 381 (norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica)
concernente misure di limitazione al traffico veicolare lungo le
strade che collegano il territorio delle Province di Trento e
Bolzano. Nello specifico, lo schema di decreto legislativo -
definitivamente approvato dalla Commissione paritetica in data 7
ottobre 2015 - si prefigge lo scopo di garantire la tutela, la
conservazione e la valorizzazione di particolari aree montane
che presentino un elevato valore paesaggistico e naturalistico,
riconoscendo alle Province autonome di Trento e di Bolzano la
possibilità di adottare motivatamente apposite misure di
limitazione al traffico veicolare lungo le strade che insistono
nel territorio di rispettiva competenza, garantendo comunque
agli utenti adeguate misure alternative.

3) Attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche in materia di controllo
della Corte dei Conti (decreto legislativo)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi, ha approvato un decreto legislativo recante norme di
attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto
Adige recanti modifiche al Dpr 18 luglio 2011, n. 142, in
materia di controllo della Corte dei Conti. Nello specifico, lo
schema di decreto legislativo - definitivamente approvato dalla
Commissione paritetica in data 16 dicembre 2015 - in coerenza
con l' evoluzione dell' ordinamento normativo e con la
giurisprudenza costituzionale chiarisce il ruolo e le competenze
della Corte dei Conti, nonché il rapporto tra le sue
attribuzioni e quelle della Regione. Le norme estendono la
funzione di sindacato della Corte stessa sulla gestione del
bilancio e del patrimonio degli enti locali nonché degli altri
enti pubblici e prevedono altresì, in capo alla Regione e alle
Province autonome, il compito di istituire un proprio collegio
dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla
regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
dell' ente, operante in raccordo con le competenti sezioni di
controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a
Bolzano.

*****

RIORGANIZZAZIONE MINISTERO AFFARI ESTERI
Regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale (decreto
presidenziale - esame preliminare)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo
Renzi e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale Paolo Gentiloni, ha approvato in esame
preliminare un decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di riorganizzazione del ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, a seguito
dell' entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 125 che ha
rinnovato integralmente il quadro istituzionale della
cooperazione internazionale allo sviluppo, anche mediante
l' istituzione dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale spetta l' elaborazione delle priorità strategiche,
l' analisi e la programmazione delle politiche, la cooperazione
multilaterale, i rapporti con la UE in materia di Sviluppo,
l' assistenza umanitaria nonché la gestione dei profili più
propriamente di politica estera connessi con le attività di
cooperazione allo sviluppo, mentre all' Agenzia sono riservate
attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di
istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo
delle iniziative di cooperazione .
Il provvedimento disciplina le nuove competenze della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e prevede tra l' altro
la riduzione a non più di sette degli attuali tredici uffici di
livello dirigenziale della Direzione, che acquista le competenze
attualmente svolte da altre Direzioni Generali del Ministero in
tema di fonti di finanziamento dello sviluppo, banche e fondi di
sviluppo, e di politiche di vicinato della UE
*****
INCARICO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE LOCALI

Il Presidente Renzi ha annunciato al Consiglio dei ministri la
sua intenzione di conferire ad Enrico Costa, neo nominato
Ministro senza portafoglio, l' incarico per gli affari regionali
e le autonomie nonché la delega alla famiglia. Il Consiglio dei
ministri ha condiviso e ha salutato il neonominato Ministro con
un applauso. Il Presidente Renzi gli ha augurato buon lavoro.

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IDROCARBURI, REFERENDUM IL 17 APRILE 2016

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per
l' indizione del referendum popolare relativo all' abrogazione
della previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi
relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di
mare entro dodici miglia marine hanno durata pari alla vita
utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e
di salvaguardia ambientale. La consultazione si terrà il 17
aprile 2016.


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NUOVO STATUTO DELLA BANCA D' ITALIA

Su proposta del Presidente Matteo Renzi il Consiglio dei
ministri ha approvato il nuovo statuto della Banca d' Italia,
deliberato dall' assemblea straordinaria dei partecipanti a
seguito del parere preventivo espresso dalla Banca centrale
europea.

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PROTEZIONE CIVILE

In materia di protezione civile il Consiglio dei ministri ha
deliberato la parte residua del finanziamento già stimato per
fare fronte agli interventi necessari al ripristino della
normalità in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che si sono verificati in Campania dal 14 al 20 ottobre 2015 ed
ha approvato le modalità di utilizzo dello stanziamento per la
realizzazione degli interventi di recupero in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nel mese
di novembre 2013 nel territorio della Sardegna.

È stato poi dichiarato lo stato d' emergenza per consentire le
operazioni di protezione civile necessarie a contrastare i danni
causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni
dal 10 al 22 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle
province di Foggia e Taranto.

È stato infine prorogato lo stato di emergenza già dichiarato in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei
giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito la Regione Molise.

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AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

È stata esaminata la questione deferita alla decisione del
Consiglio dei ministri a norma dell' articolo 5, comma 2, lettera
c-bis) della legge n. 400 del 1988 a causa del contrasto sorto
fra il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e
del mare e il Ministero dei beni e le attività culturali e del
turismo nell' ambito della pronuncia di compatibilità ambientale
del progetto definitivo dell' autostrada regionale cispadana, dal
casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara sud
sulla A13. In considerazione degli aspetti, giudicati rilevanti,
attinenti la salute delle popolazioni interessate e la
conservazione dell' habitat e delle specie faunistiche protette,
il Consiglio dei ministri ha condiviso la proposta del
Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare
in merito al tracciato in prossimità del comune di S. Agostino e
della frazione di San Carlo, condividendo quindi lo spostamento
del medesimo tracciato a nord della frazione di San Carlo.

*****

CITTADINANZA ITALIANA A UN CITTADINO SIRIANO

Su proposta del Ministro dell' interno Angelino Alfano, il
Consiglio dei ministri ha approvato il conferimento della
cittadinanza italiana a Faysal SHASHIT, nato a Damasco (Siria)
il 1ø agosto 1952, per meriti speciali. Il dottor SHASHIT,
cittadino siriano, nel corso della ultratrentennale relazione
con l' Italia, dove ha compiuto gli studi dal 1974 al 1979 con
il conseguimento della laurea in scienze turistiche presso
l' Università di Napoli, ha maturato forti sentimenti di affetto
per il nostro Paese manifestati, in particolare, attraverso
gesti di sostegno attivo ai lavoratori italiani in Kuwait, nel
periodo dell' invasione irachena. Durante il suo soggiorno
studentesco in Italia si é distinto per varie attività di
volontariato, quali donazioni di sangue e raccolta di fondi in
favore delle popolazioni terremotate del Friuli, testimoniate
anche dai mezzi di informazione. L' Ambasciata ha evidenziato
inoltre il suo ruolo attivo nel favorire numerose imprese
italiane nello sviluppo dei rapporti commerciali con ditte del
Kuwait, del Golfo e della Siria, reso possibile dalla profonda
conoscenza del mondo produttivo italiano. Alfano ha riferito che
la costanza del suo comportamento ha ispirato nuove iniziative,
volte al consolidamento dei rapporti nell' area dei Paesi del
Golfo.

*****

MOLISE, VERIFICA RIENTRO PIANO SANITARIO

Tenuto conto della verifica delle condizioni richieste dalle
norme vigenti in materia, effettuate dall' apposito Tavolo e dal
Comitato per la valutazione del Piano di rientro del deficit, su
proposta del Ministro dell' economia e delle finanze il Consiglio
dei ministri ha autorizzato l' erogazione alla Regione Molise di
un' anticipazione di somme a valere sulle spettanze residue a
titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale fino a
tutto il 2009, a norma dell' articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 e ferma restando la facoltà
di recupero

*****
NOMINE
Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Diego
PIACENTINI a Commissario straordinario del governo per il
digitale e l' innovazione. Il Commissario assumerà le funzioni il
17 agosto 2016.

*****
MOVIMENTO DEI PREFETTI
Il Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell' interno
Angelino Alfano ha approvato il seguente movimento dei prefetti:
?Maria Rita LEONARDI é destinato a svolgere le funzioni di
Prefetto di Enna, cessando dalla posizione di fuori ruolo presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri quale Vice Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana.
?Giuseppe Mario SCALIA é destinato a svolgere le funzioni di
Prefetto di Sondrio cessando dalla disposizione con incarico ai
sensi della legge n. 410/91
?Il Dirigente Generale di P.S. Luigi Mario Francesco SAVINA é
nominato Prefetto ed é destinato a svolgere le funzioni di Vice
Direttore Generale della pubblica sicurezza per l' espletamento
delle funzioni vicarie presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.

*****
LEGGI REGIONALI
Il Consiglio dei ministri ha esaminato trenta leggi delle
Regioni e delle Province Autonome.


Per le seguenti leggi regionali si é deliberata la non
impugnativa:

1) Legge Regione Puglia n. 35 del 14/12/2015 "Assestamento e
variazione al bilancio di previsione per l' esercizio finanziario
2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia

2) Legge Regione Calabria n. 26 del 15/12/2015 "Approvazione
rendiconto generale relativo all' esercizio finanziario 2014".

3) Legge Regione Calabria n. 27 del 15/12/2015 "Assestamento e
provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione
della regione Calabria per l' esercizio finanziario 2015 e del
bilancio pluriennale 2015-2017".

4) Legge Regione Calabria n. 28 del 15/12/2015 "Modifiche
all' articolo 26 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18
(norme in materia di usi civici)".

5) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 27 del 15/12/2015 "Legge
regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016".

6) Legge Regione Molise n. 17 del 09/12/2015 "Istituzione del
Garante regionale dei diritti della persona".

7) Legge Regione Molise n. 18 del 10/12/2015 "Disposizioni di
riordino delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione
della legge 7 aprile 2014 n. 56 (disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei
comuni)".

8) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 28 del 15/12/2015 "Legge
regionale di stabilità 2016".

9) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 29 del 15/12/2015
"Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018".

10) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 30 del 15/12/2015
"Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 recante
"Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del
Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige", nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005,
n.7".

11) Legge Regione Marche n. 27 del 04/12/2015 "Rendiconto
generale della Regione per l' anno 2014".

12) Legge Regione Puglia n. 36 del 15/12/2015 "Riconoscimento di
debiti fuori bilancio ai sensi dell' articolo 73, comma 1,
lettera a) e lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014
n. 126".

13) Legge Regione Toscana n. 75 del 11/12/2015 "Disposizioni
concernenti termini in materia di cave. Modifiche alla l.r.
35/2015".

14) Legge Regione Toscana n. 76 del 11/12/2015 "Ordinamento del
sistema regionale della protezione civile. Modifiche alla l.r.
67/2003".

15) Legge Regione Trentino Alto Adige n. 31 del 15/12/2015
"Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo
ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia
di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori
disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e
ulteriori disposizioni in materia di enti locali".

16) Legge Regione Veneto n. 21 del 16/12/2015 "Rendiconto
generale della Regione per l' esercizio finanziario 2014".

17) Legge Regione Campania n. 17 del 23/12/2015 "Interventi per
i giovani imprenditori agricoli. Modifica dell' articolo 4 della
legge regionale 3 agosto 2013, n.10 (Valorizzazione dei suoli
pubblici a vocazione agricola per contenere il consumo e
favorire l' accesso ai giovani)".

18) Legge Regione Liguria n. 21 del 22/12/2015 "Modifiche alla
legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia
di cultura)".

19) Legge Regione Liguria n. 24 del 22/12/2015 "Modifiche alla
legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di
trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5
agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione
della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33)".

20) Legge Regione Liguria n. 25 del 22/12/2015 "Norme in materia
di cimiteri per animali".

21) Legge Regione Liguria n. 26 del 22/12/2015 "Modifiche alla
legge regionale 11 marzo 2008, n. 3 (Riforma degli interventi di
sostegno alle attività commerciali)".

22) Legge Regione Marche n. 28 del 21/12/2015 "Assestamento del
bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017".

23) Legge Regione Molise n. 19 del 21/12/2015 "Assestamento del
bilancio di previsione della Regione Molise per l' esercizio
finanziario 2015, ai sensi dell' art. 33 della legge regionale n.
4/2002 e dell' art. 50 del d.lgs. n.118/2011. Interpretazione
autentica dell' art. 6, comma 2, della L.R. n. 9/2015. Modifiche
a leggi regionali".

24) Legge Regione Toscana n. 78 del 18/12/2015 "Accelerazione
delle procedure per lo svolgimento dei referendum regionali.
Modifiche alla l.r. 62/2007".

25) Legge Regione Toscana n. 79 del 18/12/2015 "Misure
incentivanti l' attività edilizia privata. Modifiche alla l.r.
24/2009".

26) Legge Regione Umbria n. 18 del 18/12/2015 "Autorizzazione
all' esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l' anno
2016".

27) Legge Regione Calabria n. 29 del 24/12/2015 "Disposizioni in
materia di personale della regione Calabria".

28) Legge Regione Lombardia n. 39 del 22/12/2015 "Recepimento
dell' intesa concernente l' attribuzione di funzioni statali e dei
relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello
Stelvio, ai sensi dell' articolo 1, comma 515, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e dell' articolo 11, comma 8, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

29) Legge Regione Lombardia n. 40 del 22/12/2015 "Accorpamento
del Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Balossa
al Parco regionale Nord Milano ai sensi dell' articolo 4 della
legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli
enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle
leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 ®Piano generale delle
aree regionali protette. Norme per l' istituzione e la gestione
delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale¯ e 16 luglio
2007, n. 16 ®Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi¯), e conseguente modifica dei confini del
Parcoregionale. Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2007,
n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
istituzione di parchi)".

30) Legge Regione Piemonte n. 27 del 24/12/2015 "Istituzione del
Comune di Campiglia Cervo mediante fusione dei Comuni di
Campiglia Cervo, Quittengo e San Paolo Cervo".


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Il Consiglio dei ministri é terminato alle 23.45

COM
11-FEB-16 02: 03 NNN 

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