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martedì 15 marzo 2016

Scuola: Miur, per gite scolastiche nulla cambia per prof


Scuola: Miur, per gite scolastiche nulla cambia per prof
Ministero spiega sul sito novità circolare del 16 febbraio
(ANSA) - ROMA, 15 MAR - La nota del Miur del 3 febbraio 2016
sui viaggi di istruzione "non attribuisce nuove responsabilità
ai docenti e dirigenti scolastici". E' quanto precisa il
ministero dell' Istruzione, pubblicando sul proprio sito le
risposte alle faq sulla questione. In particolare, per quanto
attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto,
"si tratta di documenti e verifiche che la scuola é tenuta a
richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta
individuata".
I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del
conducente? "Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale -
spiega il Miur - ribadisce le responsabilità in capo al
conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio,
un comportamento che non esponga a rischi le persone
trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta é
solo del conducente medesimo e la verifica dell' idoneità alla
guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la
quale presta servizio. Non é compito quindi del personale
docente o del dirigente scolastico l' accertamento di detta
idoneità". Il Vademecum "invita gli insegnanti a segnalare alla
Polizia, in una dimensione di esercizio di senso civico,
eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali
dovessero avere testimonianza diretta, come ad esempio parlare
al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o
mangiare alla guida...".
Prima di intraprendere un viaggio o una visita di istruzione
non é obbligatorio darne comunicazione o richiedere l' intervento
della Polizia stradale: "chi finora si rivolgeva alla Polizia
Locale può continuare a farlo. La nota informa che c'é la
possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale
più vicina alla scuola e richiedere l' intervento della stessa
per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica
dell' idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima
della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità".
La nota del 3 febbraio 2016, infine, "non sostituisce ed
annulla la validità della precedente circolare del 14 ottobre
1992" che "riguarda diversi aspetti dell' organizzazione delle
visite di istruzione: le finalità didattiche, la
differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il
richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti
accompagnatori... ed infine la scelta del mezzo di trasporto e
dell' agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare
onnicomprensiva che affronta l' organizzazione della visita di
istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico", conclude
Viale Trastevere. (ANSA).

VN
15-MAR-16 19: 01 NNN 

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