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mercoledì 22 giugno 2016

Cassazione: No alla multa se il rilevatore automatico al semaforo non è segnalato e funziona in assenza degli agenti Bocciato il ricorso contro la sentenza del giudice di pace: il ricorso del Comune non censura le motivazioni contenute nella pronuncia sull'illegittimità del verbale di contestazione all'automobilista




No alla multa se il rilevatore automatico al semaforo non è segnalato e
funziona in assenza degli agenti  Bocciato il ricorso contro la sentenza del giudice di pace: il ricorso
del Comune non censura le motivazioni contenute nella pronuncia sull'illegittimità del verbale di contestazione all'automobilista
(Sezione seconda, sentenza n. 9039/07; depositata il 16


Cass. civ. Sez. II, Ord., 16-04-2007, n. 9039


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 71, presso lo studio
dell'avv. MASSIMILIANO MORICHI, rappresentato e difeso
dall'avvocato MIGLIORE ANTONIO, giusta procura a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

D.C.M.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 913/05 del Giudice di pace di CARINOLA
dell'11.4.05, depositata il 13/04/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
09/03/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FULVIO UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso per
manifesta infondatezza.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto notificato il 6.7.2005, il Comune di (OMISSIS) ricorre per
Cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Carinola del
13.4.2005, che aveva accolto il ricorso proposto da D.C. M. avverso il
verbale che le contestava la violazione dell'art. 41 C.d.S. e art.
146 C.d.S., comma 3, per avere proseguito la marcia nonostante il
semaforo indicasse luce rossa, ritenendo che, nel caso di specie, il
verbale opposto fosse illegittimo sia perchè, redatto su un modello
computerizzato, privo di firma, che in quanto l'infrazione era
stata riscontrata tramite un rilevatore automatico che non era, al
momento del funzionamento, nella gestione diretta nè nella
disponibilità degli agenti, oltre a non essere preventivamente
segnalato e risultante privo di specifica omologazione.

L'intimata non si è costituita.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati
trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione
del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta
infondatezza.

Con un unico motivo, il ricorso denunzia violazione, falsa ed omessa
e/o insufficiente motivazione in ordine all'art. 201 C.d.S.,
censurando la sentenza impugnata per non avere considerato che il
verbale opposto legittimo era provvisto degli elementi di contenuto
previsti dalla legge, inclusa la firma autografa del verbalizzante, e
per avere inoltre erroneamente ritenuto illegittimo l'accertamento
perchè condotto con apparecchiatura non omologata e funzionante in
assenza di un agente di polizia.

Il ricorso è inammissibile.

La lettura della sentenza impugnata mostra, invero, che la statuizione
del giudice di pace di illegittimità del verbale di contestazione
opposto è motivata anche in ragione della considerazione che
l'apparecchiatura non era nella gestione diretta e della
disponibilità degli agenti e che la sua presenza non era stata
preventivamente segnalata agli automobilisti.

Queste ragioni non risultano censurate e poichè esse, anche da sole,
appaiono idonee a sorreggere la decisione gravata, ne consegue
l'inammissibilità della impugnazione per difetto di interesse, in
quanto l'eventuale giudizio di fondatezza dei motivi del ricorso
per Cassazione non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non
censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur
sempre fondata su di essa (Cass. n. 2273 del 2005; Cass. n. 5902 del
2002).

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo l'intimata
svolto attività difensiva.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2007   

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