TAR febbraio 2018:
“..ispezione in data 24.5.2016, da cui emergeva che su sette
autovetture ispezionate, e su otto guardie particolari giurate
identificate, tutto il personale era sprovvisto della copia delle
consegne scritte; su tre autovetture non funzionava il faro
brandeggiante a luce bianca, mancavano (o comunque non funzionavano)
quattro radio fisse e sei guardie su otto erano sprovviste di
giubbotto antiproiettile..”
Pubblicato il
20/02/2018
N. 00492/2018
REG.PROV.COLL.
N. 01110/2017
REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la
presente
SENTENZA
sul ricorso numero
di registro generale 1110 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
-OMISSIS-. in
persona del legale rappresentante p.t., e -OMISSIS-, rappresentati e
difesi dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Tassone Francesco in Milano, Via Santa Sofia, n.
22
contro
Ministero
dell'Interno – Prefettura U.T.G. di Brescia, Prefettura U.T.G. di
Pavia e Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia,
n. 1
nei confronti di
Italiana
Assicurazioni – Agenzia 295/107 di Milano, non costituita in
giudizio
per l'annullamento:
- del provvedimento
“sanzionatorio” prot. 48/2017/Ist. Vig./Area 1 bis, adottato dal
Prefetto della Provincia di Brescia il 21.4.2017 e notificato dalla
Questura di Brescia il 3.5.2017, con il quale è stata: i) disposta
la sospensione per giorni 15, a decorrere dal 15.6.2017, della
licenza, intestata al sig. -OMISSIS-, a gestire la società -OMISSIS-
con riguardo all’ambito territoriale della Provincia di Pavia; ii)
disposto l’incameramento parziale della cauzione prestata, per la
somma pari a € 20.000; iii) diffidata la -OMISSIS- “dal compiere
comportamenti come sopra determinati, cessando quelli eventualmente
in atto, pena la sospensione o revoca della licenza”;
- della nota della
Prefettura di Brescia del 4.5.2017 (prot. 48/2017/Ist. Vig./Area I
bis), spedita il 10.5.2017, indirizzata alla Italiana Assicurazioni –
Agenzia 295/107 di Milano (e per conoscenza al ricorrente -OMISSIS-),
con la quale l’Amministrazione ha chiesto alla Italiana
Assicurazioni il versamento della somma di € 20.000;
- “per quanto
occorrer possa dei connessi atti previ” tra cui:
- le note della
Prefettura di Brescia 4.7.2016, Prot. 4/16/Ist.Vig/Area I^ bis (avvio
del procedimento), 9.12.2016, Prot. 4/16/Ist. Vig./Area 1^
bis/P.A./Armi ed Espl (richieste istruttorie);
- gli atti della
Questura di Pavia richiamati nel provvedimento della Prefettura di
Brescia, in ragione dei quali risulta dichiaratamente esser stato
emesso il provvedimento impugnato, ivi comprese le “segnalazioni
fatte pervenire dalla Questura di Pavia in data 21.06.2016 e
28.10.2016”, la nota del 6.3.2017, la nota n. 834/2017 cat. 16°
fasc. n. 11069778 ricevuta dalla Prefettura di Brescia in data
12.4.2017;
- “ogni altro atto
indirettamente o direttamente richiamato, quali verbali di ispezioni
etc.”;
e, con motivi
aggiunti depositati il 4.7.2017, per l’annullamento:
- della relazione
della Questura di Pavia del 31.5.2017 (prot. 834/2017) e relativa
allegazione: segnalazione del 21.6.2016; segnalazione del 28.10.2016;
appunto Signor Questore del 20.10.2016; segnalazione del 6.3.2017;
segnalazione del 27.3.2017;
- della nota della
Prefettura di Brescia del 31.5.2017 (prot. 48/2017/ Ist. Vigil./ Area
I bis) e relativa allegazione: nota della Questura di Pavia n. 1746
del 21.6.2016; nota della Questura di Pavia n. 3002 del 28.10.2016;
nota della Questura di Pavia n. 834 del 27.3.2016; controdeduzioni
dell’istituto del 23.1.2017; provvedimento sanzionatorio
prefettizio n. 48/2017/Ist. Vig./Area I bis del 21.4.2017; nota della
Questura di Pavia n. 586 del 6.3.2017.
Visti il ricorso, i
motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie
difensive;
Visti tutti gli atti
della causa;
Relatore
nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Oscar
Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e
considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig.
-OMISSIS-, titolare di licenza ex art. 134 TULPS e legale
rappresentante della società di vigilanza privata -OMISSIS-, con
sede in Brescia e autorizzata a esercitare l’attività anche nel
territorio della Provincia di Pavia, impugna insieme alla stessa
società gli atti indicati in epigrafe, con cui la Prefettura di
Brescia ha disposto, in particolare, la sospensione della licenza per
15 giorni, con riguardo all’ambito della Provincia di Pavia, a
decorrere dal 15.6.2017, e l’incameramento parziale della cauzione
per la somma di € 20.000 (oltre alla diffida a compiere ulteriori
atti reiterativi delle violazioni contestate).
Il ricorso è stato
affidato ai seguenti motivi:
1) nullità della
indicazione di cui al provvedimento impugnato circa il TAR
competente; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4,
della l. 241/1990 e dell’art. 13 c.p.a.;
2) violazione e
falsa applicazione delle norme e dei principi di riferimento di cui
alla l. n. 241/1990, sotto plurimi aspetti: il provvedimento
sanzionatorio impugnato risulterebbe gravemente erroneo,
sproporzionato, contradittorio, immotivato, privo dei necessari
presupposti di riferimento, adottato in violazione dei principi di
lealtà, correttezza, trasparenza e giusta collaborazione al fine del
perseguimento dell’interesse pubblico. La censura è così
articolata:
2.A) violazione e
falsa applicazione degli artt. 2 (commi 2, 3, 4 e 6) e 8 (comma 2,
lett. c-bis) della legge n. 241/1990: l’Amministrazione avrebbe
mancato di indicare il termine di conclusione del procedimento e
avrebbe comunque notificato il provvedimento conclusivo oltre il
termine massimo consentito dalla legge;
2.B) eccesso di
potere per contraddittorietà e difetto dei presupposti; violazione
dei principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della L 241/1990:
l’Amministrazione avrebbe mancato di esplicitare con chiarezza le
contestazioni mosse e i passaggi istruttori asseritamente svolti,
facendo peraltro riferimento ad atti e presupposti mai correttamente
e formalmente esplicitati alla società qui ricorrente, senza
allegare e/o rendere disponibili gli atti posti a riferimento;
2.C) eccesso di
potere; violazione dei principi di correttezza, trasparenza e leale
collaborazione; difetto di motivazione; violazione e falsa
applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990:
l’Amministrazione avrebbe obliterato ogni deduzione, riscontro,
richiesta della società qui ricorrente, in particolare non
consentendo l’accesso agli atti del procedimento e omettendo di
indicare alla società interessata quali comportamenti migliorativi
erano attesi/pretesi;
2.D) eccesso di
potere; errore nei presupposti; contraddittorietà interna al
medesimo provvedimento; falsa applicazione dell’istituto della
“sospensione”; sviamento: l’Amministrazione avrebbe concluso il
procedimento con un provvedimento sanzionatorio senz’altro abnorme
e sproporzionato, che, peraltro, per la parte relativa alla
“sospensione della licenza”, neppure risulterebbe sorretto da
alcuna previsione di legge o di regolamento. La sospensione, del
resto, sarebbe “minacciata” con lo stesso provvedimento in
questione (per il caso di difetto di adeguamento da parte di
-OMISSIS-), ma (contraddittoriamente) contestualmente anche disposta;
3) eccesso di potere
per difetto dei presupposti, di istruttoria; sviamento di potere.
Si è costituito il
Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Alla camera di
consiglio del giorno 7 giugno 2017 la Sezione ha disposto incombenti
istruttori a carico dell’Amministrazione.
Con motivi aggiunti
depositati in data 4 luglio 2017 i ricorrenti hanno precisato e
integrato l’impugnativa di cui al ricorso originario, con
riferimento alla documentazione versata in giudizio
dall’Amministrazione in data 23.6.2017, ribadendo le censure di
violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di
riferimento di cui alla l. n. 241/1990, sotto plurimi aspetti, e di
eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e
sviamento di potere.
Alla camera di
consiglio del giorno 26 luglio 2017 la Sezione ha fissato l’udienza
di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Dopo il deposito di
memorie e memorie di replica la causa è passata in decisione alla
pubblica udienza del giorno 22 novembre 2017.
2. Il ricorso è
infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma
redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Con riguardo al
primo motivo, con il quale i ricorrenti censurano la inesatta
individuazione del TAR competente da parte della Prefettura, è
sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 47 c.p.a., “non è
considerata questione di competenza la ripartizione delle
controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel
capoluogo e sezione staccata”; a tale regola fanno eccezione, per
espressa previsione dello stesso art. 47, i casi di cui all’articolo
14, ossia le ipotesi di competenza funzionale inderogabile, cui non
può essere ricondotta la fattispecie.
Il motivo, pertanto,
va respinto.
2.2. Quanto al
secondo motivo:
- il termine di
conclusione del procedimento, nella vicenda di cui è causa, ha
natura ordinatoria, e non perentoria, sicché dalla sua violazione
non possono riverberare conseguenze invalidanti sul provvedimento
finale;
- le ragioni poste a
base della gravata decisione sono esplicitate nella motivazione
dell’atto, attraverso il riferimento alle risultanze dei controlli
espletati dalla Questura di Pavia, di cui sono richiamate per
relationem le segnalazioni in data 21.6.2016 e 28.10.2016 e le note
del 6.3.2017 e del 31.5.2017;
- con le note del
4.7.2016 e del 9.12.2016 la Prefettura di Brescia ha comunicato al
sig. Tedesco l’avvio del procedimento teso alla verifica della
permanenza dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento
dell’attività di vigilanza privata;
- secondo
consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro, le disposizioni
in materia di garanzie partecipative non devono essere interpretate
in maniera formalistica e rigorosa, di modo che qualsiasi violazione
determini automaticamente l’illegittimità del provvedimento
finale; al contrario, in una logica sostanzialistica, le garanzie
partecipative possono dirsi realmente violate solo se il ricorrente
offre argomenti persuasivi (che nel caso di specie non sono stati
manifestati) circa l’effettiva utilità, ai fini della decisione
della P.A., del proprio coinvolgimento nel contraddittorio
procedimentale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 3224/2010;
T.A.R. Sicilia - Catania, n. 1061/2017);
- la misura della
sanzione adottata nel caso concreto (sospensione per 15 giorni) non
risulta sproporzionata alla luce delle molteplici mancanze contestate
al ricorrente, tenuto conto del disposto di cui all’art. 257-quater
del R.D. n. 635/1940, ai sensi del quale “Le licenze sono altresì
revocate o sospese quando è accertato:
… [omissis] …
b) la reiterata
adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al
superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad
altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione
nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla
sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi
in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed
equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni
dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19
marzo 1936, n. 508”.
La censura,
pertanto, va respinta.
2.3. Passando al
terzo motivo, occorre rilevare che la società ricorrente è stata
oggetto dei seguenti controlli e ispezioni:
- controllo in data
18.5.2016, in cui veniva riscontrata la presenza di una guardia
particolare giurata sprovvista delle disposizioni di servizio
dell’istituto di appartenenza che disciplinassero l’attività
svolta;
- controllo in data
19.5.2016, in cui veniva riscontrato che gli operatori all’interno
dell’autovettura erano sprovvisti delle disposizioni di servizio;
- ispezione in data
24.5.2016, da cui emergeva che su sette autovetture ispezionate, e su
otto guardie particolari giurate identificate, tutto il personale era
sprovvisto della copia delle consegne scritte; su tre autovetture non
funzionava il faro brandeggiante a luce bianca, mancavano (o comunque
non funzionavano) quattro radio fisse e sei guardie su otto erano
sprovviste di giubbotto antiproiettile;
- ispezione in data
10.10.2016, in occasione della quale veniva accertato che su quattro
autovetture ispezionate, e quattro guardie particolari giurate
identificate, tutto il personale era nuovamente sprovvisto della
copia delle consegne scritte; su due autovetture non funzionava il
faro brandeggiante a luce bianca; si procedeva ad un controllo
approfondito del contenuto delle bolgette relative agli obiettivi da
vigilare; il segnale radio era assente in molti comuni; veniva
effettuata una segnalazione con richiesta di accertamenti specifici
presso le Direzioni provinciali del Lavoro di Brescia e Pavia in
relazione ad una sospetta violazione delle norme contrattuali sul
lavoro straordinario;
- ispezione in data
16.3.2017, da cui emergeva che, su quattro autovetture ispezionate, e
quattro guardie particolari giurate identificate, tutto il personale
era nuovamente sprovvisto della copia delle consegne scritte; su due
autovetture non funzionava il faro brandeggiante a luce bianca; su
una autovettura mancava l’apparato radio fisso e due radio
portatili, delle quattro in dotazione, risultavano totalmente
inefficienti.
Nelle segnalazioni
trasmesse alla Prefettura di Brescia dalla Questura di Pavia vengono
descritte in maniera articolata le anomalie rinvenute nella
conduzione dell’attività della sede distaccata dell’Istituto
-OMISSIS-; in particolare, come descritto nel provvedimento
impugnato, sono emerse le seguenti contestazioni:
- inadeguato
funzionamento delle dotazioni tecnologiche in uso al personale in
servizio;
- inadeguato
funzionamento delle dotazioni installate sui veicoli (fari
brandeggianti) e mancata copertura del segnale radio;
- mancato rispetto
degli obblighi di redazione delle consegne scritte circa i compiti
assegnati a ciascuna guardia particolare giurata in servizio (Sez.
III del Regolamento di servizio approvato dal Questore di Brescia,
art. 3.a);
- mancato rispetto
delle condizioni di sicurezza circa la corretta tenuta delle
“bolgette”: rinvenimento al loro interno di palesi associazioni
tra le chiavi d’apertura dei locali e le indicazioni anagrafiche
dei soggetti vigilati, luoghi ed indirizzi oggetto delle verifiche;
- mancato rispetto
della normativa vigente in materia di contratti di impiego delle
guardie (abuso della concessione delle ore di lavoro straordinario,
ben oltre il limite imposto dal Contratto Nazionale Collettivo di
categoria).
Orbene, le difese di
parte ricorrente non sono idonee a sconfessare, in punto di fatto, le
risultanze dei controlli e delle ispezioni sopra riportate.
Invero:
- gran parte delle
anomalie in questione sono sostanzialmente incontestate: ciò vale
per la mancanza dei fari brandeggianti, per la inadeguata modalità
di tenuta delle chiavi, per la inadeguatezza dei sistemi di
comunicazione;
- è emersa ex actis
la mancanza di consegne scritte, che avrebbero dovuto contenere le
disposizioni di servizio specificamente dirette al personale;
- risulta dimostrato
lo svolgimento da parte di alcune guardie particolari giurate di un
considerevole numero di ore di straordinario in tempi ristretti.
Ciò posto, la
valutazione operata dalla Prefettura non può evidentemente ritenersi
affetta da eccesso di potere, nelle figure sintomatiche invocate da
parte ricorrente.
Anche il terzo
motivo, pertanto, va respinto.
2.4. Per le stesse
ragioni, peraltro, vanno respinti i motivi aggiunti, con i quali i
ricorrenti precisano e integrano le censure già dedotte con il
ricorso originario.
2.5. In ragione
delle suesposte considerazioni il ricorso, come integrato dai motivi
aggiunti, è infondato e va respinto.
Le spese del
giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della
soccombenza, come di norma; nulla deve disporsi per le parti non
costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi
aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i
ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio in favore del
Ministero resistente, liquidate complessivamente in € 2.000,00
(duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte
interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle
generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i
ricorrenti.
Così deciso in
Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con
l'intervento dei magistrati:
Elena
Quadri, Presidente FF
Mauro
Gatti, Consigliere
Oscar
Marongiu, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
Oscar
Marongiu Elena Quadri
IL SEGRETARIO
In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dei soggetti interessati nei termini indicati.
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