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lunedì 19 marzo 2018

TAR febbraio 2018: “..ispezione in data 24.5.2016, da cui emergeva che su sette autovetture ispezionate, e su otto guardie particolari giurate identificate, tutto il personale era sprovvisto della copia delle consegne scritte; su tre autovetture non funzionava il faro brandeggiante a luce bianca, mancavano (o comunque non funzionavano) quattro radio fisse e sei guardie su otto erano sprovviste di giubbotto antiproiettile..”



TAR febbraio 2018: “..ispezione in data 24.5.2016, da cui emergeva che su sette autovetture ispezionate, e su otto guardie particolari giurate identificate, tutto il personale era sprovvisto della copia delle consegne scritte; su tre autovetture non funzionava il faro brandeggiante a luce bianca, mancavano (o comunque non funzionavano) quattro radio fisse e sei guardie su otto erano sprovviste di giubbotto antiproiettile..”







Pubblicato il 20/02/2018
N. 00492/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01110/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-. in persona del legale rappresentante p.t., e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tassone Francesco in Milano, Via Santa Sofia, n. 22
contro

Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G. di Brescia, Prefettura U.T.G. di Pavia e Questura di Pavia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Milano, Via Freguglia, n. 1
nei confronti di

Italiana Assicurazioni – Agenzia 295/107 di Milano, non costituita in giudizio
per l'annullamento:

- del provvedimento “sanzionatorio” prot. 48/2017/Ist. Vig./Area 1 bis, adottato dal Prefetto della Provincia di Brescia il 21.4.2017 e notificato dalla Questura di Brescia il 3.5.2017, con il quale è stata: i) disposta la sospensione per giorni 15, a decorrere dal 15.6.2017, della licenza, intestata al sig. -OMISSIS-, a gestire la società -OMISSIS- con riguardo all’ambito territoriale della Provincia di Pavia; ii) disposto l’incameramento parziale della cauzione prestata, per la somma pari a € 20.000; iii) diffidata la -OMISSIS- “dal compiere comportamenti come sopra determinati, cessando quelli eventualmente in atto, pena la sospensione o revoca della licenza”;

- della nota della Prefettura di Brescia del 4.5.2017 (prot. 48/2017/Ist. Vig./Area I bis), spedita il 10.5.2017, indirizzata alla Italiana Assicurazioni – Agenzia 295/107 di Milano (e per conoscenza al ricorrente -OMISSIS-), con la quale l’Amministrazione ha chiesto alla Italiana Assicurazioni il versamento della somma di € 20.000;

- “per quanto occorrer possa dei connessi atti previ” tra cui:

- le note della Prefettura di Brescia 4.7.2016, Prot. 4/16/Ist.Vig/Area I^ bis (avvio del procedimento), 9.12.2016, Prot. 4/16/Ist. Vig./Area 1^ bis/P.A./Armi ed Espl (richieste istruttorie);

- gli atti della Questura di Pavia richiamati nel provvedimento della Prefettura di Brescia, in ragione dei quali risulta dichiaratamente esser stato emesso il provvedimento impugnato, ivi comprese le “segnalazioni fatte pervenire dalla Questura di Pavia in data 21.06.2016 e 28.10.2016”, la nota del 6.3.2017, la nota n. 834/2017 cat. 16° fasc. n. 11069778 ricevuta dalla Prefettura di Brescia in data 12.4.2017;

- “ogni altro atto indirettamente o direttamente richiamato, quali verbali di ispezioni etc.”;

e, con motivi aggiunti depositati il 4.7.2017, per l’annullamento:

- della relazione della Questura di Pavia del 31.5.2017 (prot. 834/2017) e relativa allegazione: segnalazione del 21.6.2016; segnalazione del 28.10.2016; appunto Signor Questore del 20.10.2016; segnalazione del 6.3.2017; segnalazione del 27.3.2017;

- della nota della Prefettura di Brescia del 31.5.2017 (prot. 48/2017/ Ist. Vigil./ Area I bis) e relativa allegazione: nota della Questura di Pavia n. 1746 del 21.6.2016; nota della Questura di Pavia n. 3002 del 28.10.2016; nota della Questura di Pavia n. 834 del 27.3.2016; controdeduzioni dell’istituto del 23.1.2017; provvedimento sanzionatorio prefettizio n. 48/2017/Ist. Vig./Area I bis del 21.4.2017; nota della Questura di Pavia n. 586 del 6.3.2017.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2017 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. -OMISSIS-, titolare di licenza ex art. 134 TULPS e legale rappresentante della società di vigilanza privata -OMISSIS-, con sede in Brescia e autorizzata a esercitare l’attività anche nel territorio della Provincia di Pavia, impugna insieme alla stessa società gli atti indicati in epigrafe, con cui la Prefettura di Brescia ha disposto, in particolare, la sospensione della licenza per 15 giorni, con riguardo all’ambito della Provincia di Pavia, a decorrere dal 15.6.2017, e l’incameramento parziale della cauzione per la somma di € 20.000 (oltre alla diffida a compiere ulteriori atti reiterativi delle violazioni contestate).

Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:

1) nullità della indicazione di cui al provvedimento impugnato circa il TAR competente; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990 e dell’art. 13 c.p.a.;

2) violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di riferimento di cui alla l. n. 241/1990, sotto plurimi aspetti: il provvedimento sanzionatorio impugnato risulterebbe gravemente erroneo, sproporzionato, contradittorio, immotivato, privo dei necessari presupposti di riferimento, adottato in violazione dei principi di lealtà, correttezza, trasparenza e giusta collaborazione al fine del perseguimento dell’interesse pubblico. La censura è così articolata:

2.A) violazione e falsa applicazione degli artt. 2 (commi 2, 3, 4 e 6) e 8 (comma 2, lett. c-bis) della legge n. 241/1990: l’Amministrazione avrebbe mancato di indicare il termine di conclusione del procedimento e avrebbe comunque notificato il provvedimento conclusivo oltre il termine massimo consentito dalla legge;

2.B) eccesso di potere per contraddittorietà e difetto dei presupposti; violazione dei principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 8 della L 241/1990: l’Amministrazione avrebbe mancato di esplicitare con chiarezza le contestazioni mosse e i passaggi istruttori asseritamente svolti, facendo peraltro riferimento ad atti e presupposti mai correttamente e formalmente esplicitati alla società qui ricorrente, senza allegare e/o rendere disponibili gli atti posti a riferimento;

2.C) eccesso di potere; violazione dei principi di correttezza, trasparenza e leale collaborazione; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della l. n. 241/1990: l’Amministrazione avrebbe obliterato ogni deduzione, riscontro, richiesta della società qui ricorrente, in particolare non consentendo l’accesso agli atti del procedimento e omettendo di indicare alla società interessata quali comportamenti migliorativi erano attesi/pretesi;

2.D) eccesso di potere; errore nei presupposti; contraddittorietà interna al medesimo provvedimento; falsa applicazione dell’istituto della “sospensione”; sviamento: l’Amministrazione avrebbe concluso il procedimento con un provvedimento sanzionatorio senz’altro abnorme e sproporzionato, che, peraltro, per la parte relativa alla “sospensione della licenza”, neppure risulterebbe sorretto da alcuna previsione di legge o di regolamento. La sospensione, del resto, sarebbe “minacciata” con lo stesso provvedimento in questione (per il caso di difetto di adeguamento da parte di -OMISSIS-), ma (contraddittoriamente) contestualmente anche disposta;

3) eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria; sviamento di potere.

Si è costituito il Ministero intimato, chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 la Sezione ha disposto incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione.

Con motivi aggiunti depositati in data 4 luglio 2017 i ricorrenti hanno precisato e integrato l’impugnativa di cui al ricorso originario, con riferimento alla documentazione versata in giudizio dall’Amministrazione in data 23.6.2017, ribadendo le censure di violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi di riferimento di cui alla l. n. 241/1990, sotto plurimi aspetti, e di eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria e sviamento di potere.

Alla camera di consiglio del giorno 26 luglio 2017 la Sezione ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

Dopo il deposito di memorie e memorie di replica la causa è passata in decisione alla pubblica udienza del giorno 22 novembre 2017.

2. Il ricorso è infondato; di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.

2.1. Con riguardo al primo motivo, con il quale i ricorrenti censurano la inesatta individuazione del TAR competente da parte della Prefettura, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell’art. 47 c.p.a., “non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata”; a tale regola fanno eccezione, per espressa previsione dello stesso art. 47, i casi di cui all’articolo 14, ossia le ipotesi di competenza funzionale inderogabile, cui non può essere ricondotta la fattispecie.

Il motivo, pertanto, va respinto.

2.2. Quanto al secondo motivo:

- il termine di conclusione del procedimento, nella vicenda di cui è causa, ha natura ordinatoria, e non perentoria, sicché dalla sua violazione non possono riverberare conseguenze invalidanti sul provvedimento finale;

- le ragioni poste a base della gravata decisione sono esplicitate nella motivazione dell’atto, attraverso il riferimento alle risultanze dei controlli espletati dalla Questura di Pavia, di cui sono richiamate per relationem le segnalazioni in data 21.6.2016 e 28.10.2016 e le note del 6.3.2017 e del 31.5.2017;

- con le note del 4.7.2016 e del 9.12.2016 la Prefettura di Brescia ha comunicato al sig. Tedesco l’avvio del procedimento teso alla verifica della permanenza dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento dell’attività di vigilanza privata;

- secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro, le disposizioni in materia di garanzie partecipative non devono essere interpretate in maniera formalistica e rigorosa, di modo che qualsiasi violazione determini automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale; al contrario, in una logica sostanzialistica, le garanzie partecipative possono dirsi realmente violate solo se il ricorrente offre argomenti persuasivi (che nel caso di specie non sono stati manifestati) circa l’effettiva utilità, ai fini della decisione della P.A., del proprio coinvolgimento nel contraddittorio procedimentale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 3224/2010; T.A.R. Sicilia - Catania, n. 1061/2017);

- la misura della sanzione adottata nel caso concreto (sospensione per 15 giorni) non risulta sproporzionata alla luce delle molteplici mancanze contestate al ricorrente, tenuto conto del disposto di cui all’art. 257-quater del R.D. n. 635/1940, ai sensi del quale “Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

… [omissis] …

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508”.

La censura, pertanto, va respinta.

2.3. Passando al terzo motivo, occorre rilevare che la società ricorrente è stata oggetto dei seguenti controlli e ispezioni:

- controllo in data 18.5.2016, in cui veniva riscontrata la presenza di una guardia particolare giurata sprovvista delle disposizioni di servizio dell’istituto di appartenenza che disciplinassero l’attività svolta;

- controllo in data 19.5.2016, in cui veniva riscontrato che gli operatori all’interno dell’autovettura erano sprovvisti delle disposizioni di servizio;

- ispezione in data 24.5.2016, da cui emergeva che su sette autovetture ispezionate, e su otto guardie particolari giurate identificate, tutto il personale era sprovvisto della copia delle consegne scritte; su tre autovetture non funzionava il faro brandeggiante a luce bianca, mancavano (o comunque non funzionavano) quattro radio fisse e sei guardie su otto erano sprovviste di giubbotto antiproiettile;

- ispezione in data 10.10.2016, in occasione della quale veniva accertato che su quattro autovetture ispezionate, e quattro guardie particolari giurate identificate, tutto il personale era nuovamente sprovvisto della copia delle consegne scritte; su due autovetture non funzionava il faro brandeggiante a luce bianca; si procedeva ad un controllo approfondito del contenuto delle bolgette relative agli obiettivi da vigilare; il segnale radio era assente in molti comuni; veniva effettuata una segnalazione con richiesta di accertamenti specifici presso le Direzioni provinciali del Lavoro di Brescia e Pavia in relazione ad una sospetta violazione delle norme contrattuali sul lavoro straordinario;

- ispezione in data 16.3.2017, da cui emergeva che, su quattro autovetture ispezionate, e quattro guardie particolari giurate identificate, tutto il personale era nuovamente sprovvisto della copia delle consegne scritte; su due autovetture non funzionava il faro brandeggiante a luce bianca; su una autovettura mancava l’apparato radio fisso e due radio portatili, delle quattro in dotazione, risultavano totalmente inefficienti.

Nelle segnalazioni trasmesse alla Prefettura di Brescia dalla Questura di Pavia vengono descritte in maniera articolata le anomalie rinvenute nella conduzione dell’attività della sede distaccata dell’Istituto -OMISSIS-; in particolare, come descritto nel provvedimento impugnato, sono emerse le seguenti contestazioni:

- inadeguato funzionamento delle dotazioni tecnologiche in uso al personale in servizio;

- inadeguato funzionamento delle dotazioni installate sui veicoli (fari brandeggianti) e mancata copertura del segnale radio;

- mancato rispetto degli obblighi di redazione delle consegne scritte circa i compiti assegnati a ciascuna guardia particolare giurata in servizio (Sez. III del Regolamento di servizio approvato dal Questore di Brescia, art. 3.a);

- mancato rispetto delle condizioni di sicurezza circa la corretta tenuta delle “bolgette”: rinvenimento al loro interno di palesi associazioni tra le chiavi d’apertura dei locali e le indicazioni anagrafiche dei soggetti vigilati, luoghi ed indirizzi oggetto delle verifiche;

- mancato rispetto della normativa vigente in materia di contratti di impiego delle guardie (abuso della concessione delle ore di lavoro straordinario, ben oltre il limite imposto dal Contratto Nazionale Collettivo di categoria).

Orbene, le difese di parte ricorrente non sono idonee a sconfessare, in punto di fatto, le risultanze dei controlli e delle ispezioni sopra riportate.

Invero:

- gran parte delle anomalie in questione sono sostanzialmente incontestate: ciò vale per la mancanza dei fari brandeggianti, per la inadeguata modalità di tenuta delle chiavi, per la inadeguatezza dei sistemi di comunicazione;

- è emersa ex actis la mancanza di consegne scritte, che avrebbero dovuto contenere le disposizioni di servizio specificamente dirette al personale;

- risulta dimostrato lo svolgimento da parte di alcune guardie particolari giurate di un considerevole numero di ore di straordinario in tempi ristretti.

Ciò posto, la valutazione operata dalla Prefettura non può evidentemente ritenersi affetta da eccesso di potere, nelle figure sintomatiche invocate da parte ricorrente.

Anche il terzo motivo, pertanto, va respinto.

2.4. Per le stesse ragioni, peraltro, vanno respinti i motivi aggiunti, con i quali i ricorrenti precisano e integrano le censure già dedotte con il ricorso originario.

2.5. In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la regola della soccombenza, come di norma; nulla deve disporsi per le parti non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Mauro Gatti, Consigliere

Oscar Marongiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Oscar Marongiu Elena Quadri
IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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