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lunedì 19 marzo 2018

Consiglio di Stato gennaio 2018: "..In secondo luogo il Comitato non ha considerato la tipologia assai particolare del gravoso servizio espletato dal militare a livello territoriale, in condizioni di impiego ben documentate dalle relazioni dei superiori gerarchici ( prolungato uso del pesante giubbotto antiproiettile/ turni esterni continuativi anche in orario notturno e con qualsiasi clima con conseguente esposizione a fattori atmosferici avversi/ lunghi pattugliamenti a piedi etc.)..."




Consiglio di Stato gennaio 2018: "..In secondo luogo il Comitato non ha considerato la tipologia assai particolare del gravoso servizio espletato dal militare a livello territoriale, in condizioni di impiego ben documentate dalle relazioni dei superiori gerarchici ( prolungato uso del pesante giubbotto antiproiettile/ turni esterni continuativi anche in orario notturno e con qualsiasi clima con conseguente esposizione a fattori atmosferici avversi/ lunghi pattugliamenti a piedi etc.)..."

Pubblicato il 18/01/2018
N. 00305/2018REG.PROV.COLL.

N. 07634/2012 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7634 del 2012, proposto da:
xxx xxx, rappresentato e difeso dagli avvocati Niccolo' Lucchi Clemente, Gian Comita Ragnedda, domiciliato ex art. 25 cpa presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;
contro

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00337/2012, resa tra le parti, concernente diniego equo indennizzo


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Salone su delega di Ragnedda, Avv.to dello Stato Tidore;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il TAR Sardegna ha respinto il ricorso proposto dal sig. xxx xxx avverso i provvedimenti coi quali il Ministero della Difesa ha respinto le istanze dell’interessato, volte ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo in relazione ad infermità asseritamente contratte per causa di servizio.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita con memoria di stile l’Amministrazione intimata.

Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2018 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato e non può pertanto essere accolto.

Il sig. xxx xxx, appuntato scelto nell’Arma dei carabinieri, ha nel corso della carriera prestato servizio in Sicilia ( Bagheria e Palermo) e a Sassari.

Nell’anno 2008 il predetto ha presentato una prima domanda di riconoscimento della dipendenza da servizio per infermità inerenti le ginocchia.

Successivamente nell’anno 2009 ha presentato analoga domanda in relazione alle seguenti patologie: -patologie della colonna, focolaio mielitico, ernie e protrusione discale -rinopatia cronica vasomotoria ipertrofica e sinusite cronica mascellare sinistra.

Con verbale del 8/5/2009 la CMO di Cagliari ha riconosciuto dipendente da causa di servizio l’infermità esiti di meniscectomia mediale ginocchio destro, meniscopatia mediale ginocchio sinistro in gonartrosi bilaterale.

Di seguito, con verbale del 9/3/2010 la CMO di Cagliari riconosceva sussistenti e dipendenti da servizio anche le seguenti tre infermità : *focolaio mielitico *ernia discale e protrusione discale *sinusite mascellare in rinite vasomotoria.

Come di norma l’Amministrazione ha quindi sottoposto le pratiche al Comitato di verifica per le cause di servizio ( ex CPPO) , il quale ha adottato due pareri negativi.

Con il primo parere il Comitato ha ritenuto che la patologia alle ginocchia, trattandosi di patologia degenerativa, non potesse essere insorta per causa di lavoro, neppure in termini concausali, in considerazione della tipologia e delle modalità del servizio prestato.

Con il secondo parere il Comitato ha ritenuto che anche le altre tre patologie non potevano essere poste in rapporto di causa-effetto rispetto all'attività lavorativa espletata dall’appuntato xxx.

L'amministrazione, sulla base dei due pareri resi dal Comitato di verifica, con decreti del 24 gennaio 2011 e 7 marzo 2011 ha respinto le domande di equo indennizzo.

Ciò premesso, con il motivo che conviene prioritariamente esaminare l’appellante torna a lamentare il difetto di motivazione e la contraddittorietà che vizierebbe il parere del Comitato, il quale in primo luogo non ha tenuto in alcun conto le diverse conclusioni alle quali era pervenuto l’Organo tecnico sanitario di prima istanza.

In secondo luogo il Comitato non ha considerato la tipologia assai particolare del gravoso servizio espletato dal militare a livello territoriale, in condizioni di impiego ben documentate dalle relazioni dei superiori gerarchici ( prolungato uso del pesante giubbotto antiproiettile/ turni esterni continuativi anche in orario notturno e con qualsiasi clima con conseguente esposizione a fattori atmosferici avversi/ lunghi pattugliamenti a piedi etc.).

Il mezzo non può essere accolto.

Come ben evidenziato dal Tribunale, infatti, l'ordinamento, con riguardo al procedimento di concessione dell'equo indennizzo, non mette a disposizione dell'Amministrazione una serie di pareri pariordinati resi da organi consultivi diversi e dotati di identica competenza, ma affida al C.P.P.O ( ora Comitato di Verifica) il compito di esprimere un giudizio conclusivo, anche sulla base di quello reso dalla C.M.O. (Commissione medico ospedaliera). Pertanto, il parere del C.P.P.O., in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi, si impone all'Amministrazione. Tale orientamento si è affermato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 bis, d.l. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472 del 1987, consentendosi per tale via all'Amministrazione di conformarsi al giudizio del C.P.P.O. e di giungere a determinazioni contrastanti con altre precedentemente espresse, le quali non hanno carattere di irretrattabilità né di definitività nell'ambito della sequenza procedimentale volta alla concessione dell'equo indennizzo (ex multis Cons. di Stato, Sez. VI, 23 settembre 2009, n. 5664).

L'Amministrazione, dunque, ha operato correttamente adeguandosi ai pareri espressi dal Comitato che costituivano un "momento di sintesi e superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi".

A quanto precede va, peraltro, aggiunto che l'esistenza di precedenti pareri tecnici di segno opposto non poteva in ogni caso comportare l'insorgere, in capo all'Amministrazione, di uno specifico obbligo motivazionale sul punto.

Infatti, come già rilevato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'Amministrazione è tenuta a recepire e far proprio il parere del C.P.P.O., unico organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sul nesso eziologico (professionale o non) dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente. Conseguenza della particolare efficacia del parere - obbligatorio - espresso da tale organo è la sua idoneità, ove non vi siano elementi comprovanti la sua inattendibilità, a fungere da unica motivazione per il provvedimento finale, mentre solo nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non potervi aderire sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa" (Cons. di Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2010, n. 378).

Sotto altro profilo l’appellante insiste affinchè sia disposta una consulenza tecnica ( come usualmente avviene nel rito del lavoro civile) onde appurare la riconducibilità delle infermità ( almeno sotto il profilo concausale) a fatti di servizio e di conseguenza l’errore in cui è incorso ripetutamente il Comitato.

La domanda non può essere accolta.

Il parere del Comitato, infatti, consiste in un atto connotato da discrezionalità tecnica, fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnico discrezionale, con la conseguenza che il medesimo nel giudizio amministrativo è insindacabile, salve le ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito.

Orbene, nel caso di specie, i pareri resi dal Comitato non risultano affetti da nessuno dei succitati vizi, essendo al contrario sorretti da una esauriente, sebbene sintetica, indicazione delle ragioni per le quali le infermità sofferte dall'appellante non potevano ritenersi strettamente riconducibili all'attività lavorativa dal medesimo svolta, attività che il Comitato – in base alla sua valutazione tecnica – ha qualificato come non gravosa oltre i limiti propri del normale servizio espletato dai militari dell’Arma.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va dunque respinto.

La peculiarità della vicenda amministrativa consente di compensare integralmente tra le parti le spese di questo grado del giudizio.



P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese del grado integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi
IL SEGRETARIO

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