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martedì 15 gennaio 2019
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 19 dicembre 2018 Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. (Delibera n. 513/2018). (19A00178) (GU n.12 del 15-1-2019)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 19 dicembre 2018
Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel
pubblico interesse o per scopi di ricerca storica. (Delibera n.
513/2018). (19A00178)
(GU n.12 del 15-1-2019)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito
«Regolamento» e «RGPD»);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE»;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito «Codice»),
cosi' come modificato dal predetto decreto legislativo n. 101 del
2018;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio», ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto il codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici, allegato A.2 al
Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;
Premesso:
L'art. 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 101 del 2018 ha
conferito al Garante il compito di verificare, nel termine di novanta
giorni dalla sua entrata in vigore, la conformita' al regolamento
delle disposizioni contenute nei codici di deontologia e buona
condotta di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, A.4 e A.6 al Codice.
Le disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole
deontologiche, dovranno essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e, con decreto del Ministero della
giustizia, saranno successivamente riportate nell'allegato A al
Codice.
Il Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi storici cessa di produrre effetti dalla
pubblicazione delle predette regole nella Gazzetta Ufficiale (art.
20, comma 3, del decreto legislativo 101 del 2018).
Resta fermo che successivamente, il Garante potra' promuovere la
revisione di tali regole, secondo la procedura di cui all'art.
2-quater del Codice, in base alla quale lo schema delle regole
deontologiche, nell'osservanza del principio di rappresentativita',
deve essere sottoposto a consultazione pubblica, per almeno sessanta
giorni.
A regime, l'art. 102 del Codice, cosi' come novellato dall'art. 8
dal decreto legislativo n. 101/2018, prevede specificamente che le
regole deontologiche individuino garanzie adeguate per i diritti e le
liberta' dell'interessato e si applicano ai soggetti pubblici e
privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni
professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.
Osserva:
Nell'ambito del presente provvedimento sono individuate le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i
trattamenti di dati personali per scopi storici, allegato A2 al
Codice, adottato con provvedimento del Garante n. 8 del 14 marzo
2001, ritenute non conformi al regolamento e, in allegato sono
riportate le disposizioni conformi, ridenominate regole deontologiche
per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o
di ricerca storica.
Le regole si applicano ai trattamenti di dati personali effettuati
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica,
fermo restando il rispetto dei principi e degli specifici adempimenti
richiesti dal regolamento e dal Codice.
Il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche
costituisce condizione essenziale per la liceita' e correttezza del
trattamento dei dati personali e il mancato rispetto delle stesse
comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 83, paragrafo
5 del regolamento (articoli 2-quater, comma 4, e 166, comma 2, del
Codice).
L´osservanza di tali regole non deve, in ogni caso, pregiudicare
l´indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti,
in relazione a figure, fatti e circostanze del passato.
In via generale, si rappresenta che si e' tenuto conto
dell'esigenza di contemperare il diritto alla liberta' di ricerca
storica con altri diritti fondamentali dell'individuo, in ossequio al
principio di proporzionalita' (cons. 4 RGPD), verificando la
conformita' delle disposizioni del codice di deontologia, in
particolare, ai considerando e agli articoli dedicati alla ricerca
storica e all'archiviazione nel pubblico interesse (cons. 156, art.
5, comma 1, lettera b) ed e), art. 9, art. 10, e art. 89, par. 1
RGPD).
1. Modifiche generali
Preliminarmente, si osserva che si e' reso necessario aggiornare i
riferimenti normativi presenti nel codice di deontologia e la
semantica utilizzata rispetto al rinnovato quadro normativo europeo e
nazionale di riferimento.
Si e' reso necessario, inoltre, eliminare il preambolo del codice
di deontologia, dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto
legislativo 101 del 2018, ridenominare solo le disposizioni dello
stesso. Il preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni di
liceita' del trattamento, evidenziava, altresi', i presupposti della
sottoscrizione del codice di deontologia avvenuta nel 2001, nel
rispetto del principio di rappresentativita', che, comunque, rimane
alla base delle presenti regole.
Cionondimeno, i principi e le fonti di diritto sovranazionale ivi
richiamati, sono in ogni caso da ritenersi a fondamento dei
trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito degli archivi e
della ricerca storica.
2. Disposizioni ritenute incompatibili
Si e' ritenuto di riformulare il Titolo del Capo II in
«Disposizioni generali per gli archivisti e liceita' dei relativi
trattamenti» e la rubrica dell'art. 3 in «Disposizioni generali»,
nonche' il titolo del Capo III in «Disposizioni generali per gli
utenti e condizioni per la liceita' dei relativi trattamenti» e la
rubrica dell'art. 9 in «Disposizioni generali», al fine di prevenire
sovrapposizioni tra le presenti regole deontologiche con i futuri
codici di condotta, che potranno essere adottati ai sensi degli
articoli 40 e ss. RGPD.
Parimenti, e' stata aggiornata la rubrica dell'art. 7 da
«Aggiornamento dei dati» in «Esercizio dei diritti», tenuto conto che
l'art. 16 del Regolamento ricomprende il diritto di aggiornamento nel
diritto di rettifica e integrazione di cui all'art. 16 RGPD.
All'art. 8, «Fonti orali», e' stata eliminata la disposizione che
consentiva al titolare del trattamento di fornire un'«informativa
semplificata» in caso di trattamento di fonti orali; cio', in quanto
il regolamento non prevede alcuna forma di deroga o semplificazione
agli obblighi informativi, quando i dati sono raccolti presso gli
interessati (cfr. art. 13 RGPD).
Parimenti, e' stata rilevata la non conformita' al regolamento
dell'art. 11, comma 5, del codice di deontologia che - nell'esonerare
dall'obbligo di fornire l'informativa agli interessati nei casi di
raccolta di dati personali presso soggetti terzi, quando cio' risulti
impossibile o comporti uno sforzo sproporzionato - non prevedeva
misure appropriate per tutelare i diritti, le liberta' e i legittimi
interessi dell'interessato, come richiesto dall'art. 14, par. 5
lettera b), del regolamento.
Sono state, altresi', modificate le rubriche degli articoli 12 e
13, rispettivamente, come segue «Applicazione delle regole
deontologiche» e «Violazione delle regole deontologiche».
3. Regole deontologiche
I predetti elementi, relativi all'aggiornamento della disciplina in
materia, sono recepiti nelle «Regole deontologiche per il trattamento
a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»
in ragione di quanto disposto dall'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo n. 101/2018 e riportate nell'allegato 1 al presente
provvedimento e che ne forma parte integrante. Tali «Regole
deontologiche» sono volte a disciplinare i trattamenti in questione
in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli
articoli 2-quater e 101 e ss. del Codice. Pertanto, si dispone la
trasmissione delle suddette «Regole deontologiche» all´Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato
nell´Allegato A) al Codice.
Tutto cio' premesso
il Garante:
Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi storici, allegato A.2 al Codice, dispone che
le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e
che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «Regole
deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o di ricerca storica» e ne dispone, altresi', la
trasmissione all´Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero
della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche' al Ministero della giustizia per
essere riportato nell´allegato A) al Codice.
Roma, 19 dicembre 2018
Il presidente
Soro
Il relatore
Iannini
Il segretario generale
Busia
Allegato 1
Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione
nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica
Capo I
Principi generali
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Le presenti regole sono volte a garantire che l´utilizzazione
di dati di carattere personale acquisiti nell´esercizio della libera
ricerca storica e del diritto allo studio e all´informazione, nonche'
nell´accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti,
delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del
diritto all´identita' personale.
2. Le presenti regole riguardano i trattamenti di dati personali
effettuati per scopi storici in relazione ai documenti conservati
presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed
archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Le regole
deontologiche si applicano, senza necessita' di sottoscrizione,
all´insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati
dagli utenti per scopi storici.
3. Il presenti regole recano, altresi', principi-guida di
comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati
personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti,
indipendentemente dalla loro nazionalita', categoria di appartenenza,
livello di istruzione;
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la
raccolta, l´utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei
documenti.
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione
da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati
non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti
di interesse storico, i quali manifestano l´intenzione di applicare
le presenti regole nella misura per essi compatibile.
Art. 2.
Definizioni
1. Nell´applicazione delle presenti regole deontologiche si tiene
conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella
disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai medesimi
fini si intende, altresi':
a) per «archivista», chiunque, persona fisica o giuridica, ente
o associazione, abbia responsabilita' di controllare, acquisire,
trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti
o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, nonche' gli archivi privati
di cui al precedente art. 1, comma 4;
b) per «utente», chiunque chieda di accedere o acceda per scopi
storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalita'
giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e
altre manifestazioni del pensiero;
c) per «documento», qualunque testimonianza scritta, orale o
conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.
Capo II
Disposizioni generali per gli archivisti e liceita' dei relativi
trattamenti
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che
li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano
per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare, di quanto previsto nel Capo III "Consultabilita' dei
documenti degli archivi e tutela della riservatezza", artt. da
122-127 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e agli artt. da
101-103 del Codice.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri dell´esercizio della professione e della qualifica o livello
ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di
trasparenza della attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.
Art. 4.
Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l´acquisizione e la tutela dei
documenti. A tal fine, operano in conformita' con i principi, i
criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente
condivisi ed accettati, curando anche l´aggiornamento sistematico e
continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e
tecnologiche;
b) tutelare l´integrita' degli archivi e l´autenticita' dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei
documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) sviluppare misure idonee a prevenire l´eventuale
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti e
adottare, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali
la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione
degli originali in cassaforte o armadi blindati.
Art. 5.
Comunicazione e fruizione
1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da
assicurare il principio della libera fruibilita' delle fonti.
2. L´archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e,
attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l´attivita'
di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti.
3. L´archivista informa il ricercatore sui documenti estratti
temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione.
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un
archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per
costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura
interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le
modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati,
attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto
riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile del trattamento
e le persone autorizzate al trattamento
Art. 6.
Impegno di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l´archivista
svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria
attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi
limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti
i dati personali apprese nell´esercizio delle proprie attivita'.
2. L´archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.
Art. 7.
Esercizio dei diritti
1. L´archivista favorisce l´esercizio del diritto degli
interessati alla rettifica o all´integrazione dei dati, garantendone
la conservazione secondo modalita' che assicurino la distinzione
delle fonti originarie dalla documentazione successivamente
acquisita.
2. Ai fini dell´applicazione dell'art. 15 RGPD, in presenza di
eventuali richieste generalizzate di accesso ad un´ampia serie di
dati o documenti, l´archivista pone a disposizione gli strumenti di
ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee
indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, concernente persone
decedute ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, da parte di chi
vi abbia interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in
relazione a dati personali che riguardano persone decedute e
documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell´interesse e'
valutata anche in riferimento al tempo trascorso.
Art. 8.
Fonti orali
1. In caso di trattamento di fonti orali, e' necessario che gli
intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito,
eventualmente in forma verbale.
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all´autore
dell´intervista una dichiarazione scritta dell´avvenuta comunicazione
degli scopi perseguiti nell´intervista stessa e del relativo consenso
manifestato dagli intervistati.
Capo III
Disposizioni generali per gli utenti e condizioni
per la liceita' dei relativi trattamenti
Art. 9.
Disposizioni generali
1. Nell´accedere alle fonti e nell´esercitare l´attivita' di
studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando
trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla
legge e dai regolamenti, adottano le modalita' piu' opportune per
favorire il rispetto dei diritti, delle liberta' fondamentali e della
dignita' delle persone interessate.
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti
utilizzano i documenti sotto la propria responsabilita' e
conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di
ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilita'
di cui all´art. 101, comma 2, del Codice.
Art. 10.
Accesso agli archivi pubblici
1. L´accesso agli archivi pubblici e' libero. Tutti gli utenti
hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di
carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello
Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e
quelli contenenti i dati di cui agli artt. 9, par. 1, e 10 RGPD, che
divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data.
Il termine e' di settanta anni se i dati sono relativi alla salute
ovvero alla vita o all'orientamento sessuale oppure rapporti
riservati di tipo familiare.
3. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al
comma 2 puo' essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal
Ministro dell´interno, previo parere del direttore dell´Archivio di
Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la
Commissione per le questioni inerenti alla consultabilita' degli atti
di archivio riservati istituita presso il Ministero dell´interno,
secondo quanto previsto all'art. 123 del decreto legislativo n. 42
del 2004.
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i
documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini,
l´utente presenta all´ente che li conserva un progetto di ricerca
che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede
l´autorizzazione, illustri le finalita' della ricerca e le modalita'
di diffusione dei dati. Il richiedente ha facolta' di presentare ogni
altra documentazione utile.
5. L´autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione e'
rilasciata a parita' di condizioni ad ogni altro richiedente. La
valutazione della parita' di condizioni avviene sulla base del
progetto di ricerca di cui al comma 4.
6. L´autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al
comma 3, prima dello scadere dei termini, puo' contenere cautele
volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti,
le liberta' e la dignita' delle persone interessate.
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi
della ricerca desumibili dal progetto, nell´obbligo di non diffondere
i nomi delle persone, nell´uso delle sole iniziali dei nominativi
degli interessati, nell´oscuramento dei nomi in una banca dati, nella
sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel
divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione e'
prestata al principio della pertinenza e all´indicazione di fatti o
circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli
interessati.
8. L´autorizzazione di cui al comma 3 e' personale e il titolare
dell´autorizzazione non puo' delegare altri al conseguente
trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere
riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri
soggetti senza la relativa autorizzazione.
Art. 11.
Diffusione
1. L´interpretazione dell´utente, nel rispetto del diritto alla
riservatezza, del diritto all´identita' personale e della dignita'
degli interessati, rientra nella sfera della liberta' di parola e di
manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone
l´utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse
strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad
una determinata persona identificata o identificabile.
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato
funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le notizie
o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita
pubblica.
4. Al momento della diffusione dei dati il principio della
pertinenza e' valutato dall´utente con particolare riguardo ai
singoli dati personali contenuti nei documenti, anziche' ai documenti
nel loro complesso. L´utente puo' diffondere i dati personali se
pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono
la dignita' e la riservatezza delle persone.
5. L´utente puo' utilizzare i dati elaborati o le copie dei
documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione,
solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche
rispetto ai terzi.
Art. 12.
Applicazione delle regole deontologiche
1. I soggetti pubblici e privati, comprese le societa'
scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad
applicare le presenti regole deontologiche, si impegnano, con i modi
e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la
massima diffusione e la conoscenza, nonche' ad assicurarne il
rispetto.
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, le sovrintendenze
archivistiche promuovono la diffusione e l´applicazione delle regole
deontologiche.
Art. 13.
Violazione delle regole deontologiche
1. Nell´ambito degli archivi pubblici le amministrazioni
competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.
2. Le societa' e le associazioni tenute ad applicare le presenti
regole adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le
opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme
restando le sanzioni di legge.
3. La violazione delle prescrizioni delle presenti regole
deontologiche da parte degli utenti e' comunicata agli organi
competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare
documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed e'
considerata ai fini del rilascio dell´autorizzazione medesima.
L´amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, puo'
altresi' escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti
responsabili della violazione delle regole delle presenti regole
deontologiche. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato
cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e
2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta
per l´eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di
competenza.
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