GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 19 dicembre 2018
Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria. (Delibera n. 512/2018).
(19A00179)
(GU n.12 del 15-1-2019)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di
seguito, «Regolamento»);
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito «Codice»);
Visto l'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018 che
demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta
giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della
conformita' al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni
codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel
«Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati
personali effettuati per svolgere investigazioni difensive», adottato
il 6 novembre 2008, attualmente inserito nel Codice in materia di
protezione come allegato A.6 ed applicabile sino al completamento
della menzionata procedura;
Rilevato che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20,
comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018, al termine della
suddetta procedura di verifica, le «disposizioni ritenute
compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del
Ministro della giustizia, sono successivamente riportate
nell'allegato A del Codice»;
Ritenuto che la valutazione di compatibilita' di dette disposizioni
con il regolamento non possa prescindere da una loro lettura che
tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;
Ritenuto, per tale ragione, che:
i richiami al decreto legislativo n. 196/2003 contenuti in alcune
disposizioni del codice deontologico, nonche' la terminologia
utilizzata, sono stati opportunamente aggiornati ai sensi delle
corrispondenti disposizioni del Regolamento e del medesimo decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n.
101/2018;
e' opportuno espungere il preambolo del codice di deontologia,
dovendosi, in base al richiamato art. 20 del decreto legislativo
101/2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso; il
preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni di liceita' del
trattamento, evidenziava, altresi', i presupposti della
sottoscrizione del codice di deontologia, nel rispetto del principio
di rappresentativita', che, comunque, rimane alla base delle presenti
regole;
e' stata eliminata la previsione riguardante il monitoraggio
periodico del codice di deontologia e di buona condotta;
Ritenuto che tali elementi, relativi all'aggiornamento della
disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle «Regole
deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati
per svolgere investigazioni difensive» in ragione di quanto disposto
dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 101/2018;
Ritenuto, all'esito della verifica della conformita' al regolamento
delle disposizioni previste nel «Codice di deontologia e di buona
condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per
svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria», che le medesime, riportate
nell'allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte
integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4,
del decreto legislativo n. 101/2018 come «Regole deontologiche
relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere
investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria»;
Considerato che le predette «Regole deontologiche» sono volte a
disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile
aggiornamento delle stesse ai sensi degli articoli 2-quater del
Codice;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;
Tutto cio' premesso
il Garante:
Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n.
101/2018, verificata la conformita' al regolamento delle disposizioni
del «Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei
dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per
fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria», dispone che
le medesime, riportate nell'allegato 1 al presente provvedimento e
che ne forma parte integrante, siano pubblicate come «relative ai
trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni
difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria» e ne dispone, altresi', la trasmissione all´Ufficio
pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' al Ministero della giustizia per essere riportato
nell´Allegato A) al Codice.
Roma, 19 dicembre 2018
Il presidente: Soro
Il relatore: Soro
Il segretario generale: Busia
Allegato 1
Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali
effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria
Capo I
Principi generali
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel
trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel
corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato
o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di
un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua
definizione, da parte di:
a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali
o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino
l'attivita' in forma individuale, associata o societaria svolgendo,
anche su mandato, un'attivita' in sede giurisdizionale o di
consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di
collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonche' da avvocati stranieri
esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;
b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da
parte di un difensore, svolgano in conformita' alla legge attivita'
di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n.
773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altresi', a
chiunque tratti dati personali per le finalita' di cui al comma 1, in
particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in
conformita' alla legge prestino, su mandato, attivita' di assistenza
o consulenza per le medesime finalita'.
Capo II
Trattamenti da parte di avvocati
Art. 2.
Modalita' di trattamento
1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato
dei dati personali secondo le modalita' che risultino piu' adeguate,
caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei
diritti, delle liberta' e della dignita' degli interessati,
applicando i principi di finalita', proporzionalita' e minimizzazione
dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non
formalistica delle garanzie previste, nonche' di un'analisi della
quantita' e qualita' delle informazioni che utilizza e dei possibili
rischi.
2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono
adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a
seconda dei casi, in:
a) un singolo professionista;
b) una pluralita' di professionisti, codifensori della medesima
parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano
stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali
consulenti o domiciliatari;
c) un'associazione tra professionisti o una societa' di
professionisti.
3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto
alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati, sono formulate
concrete indicazioni in ordine alle modalita' che tali soggetti
devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale,
di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di
consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro
ausiliario che non rivesta la qualita' di autonomo titolare del
trattamento, nonche' di tirocinante, stagista o di persona addetta a
compiti di collaborazione amministrativa.
4. Specifica attenzione e' prestata all'adozione di idonee
cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o
conoscenza di dati in caso di:
a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti
connotati da un alto grado di confidenzialita' o che possono
comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;
b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;
c) esercizio contiguo di attivita' autonome all'interno di uno
studio;
d) utilizzo di dati di cui e' dubbio l'impiego lecito, anche
per effetto del ricorso a tecniche invasive;
e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari
dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese
registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi
telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni
redatte da investigatori privati);
f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un
procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se
consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare
del trattamento situati altrove;
g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che
si abbia titolo per ottenerli;
h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in
sede giurisdizionale, cio' puo' avvenire anche prima della pendenza
di un procedimento, sempreche' i dati medesimi risultino strettamente
funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformita' ai
principi di liceita', proporzionalita' e minimizzazione dei dati
rispetto alle finalita' difensive (art. 5 del regolamento UE
2016/679).
6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i
medesimi principi di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679:
a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi,
albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonche' in banche di
dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile,
dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali
riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini
difensivi;
b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite
nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli
articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura
penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente
richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in
sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei
medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati
eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalita' difensive, tali
dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un
unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.
Art. 3.
Informativa unica
1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto, anche mediante
affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione
sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e
colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art.
13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della
disciplina sulle indagini difensive.
Art. 4.
Conservazione e cancellazione dei dati
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lettera
e), del regolamento (UE) 2016/679, la definizione di un grado di
giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non
comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il
procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti
attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive
possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato
elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili
altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del
trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima
per finalita' scientifiche. La valutazione e' effettuata tenendo
conto della tipologia dei dati. Se e' prevista una conservazione per
adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di
contrasto della criminalita', sono custoditi i soli dati personali
effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.
2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense
in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da
questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge,
e' consentito, previa comunicazione alla parte assistita,
distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi
eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli
affari trattati e le relative copie.
3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del
patrocinio, la documentazione acquisita e' rimessa, in originale ove
detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella
difesa.
4. La titolarita' del trattamento non cessa per il solo fatto
della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In
caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacita' e qualora
manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura
dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati,
decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, e'
consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della
conservazione per finalita' difensive.
Art. 5.
Comunicazione e diffusione di dati
1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere
rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario
per finalita' di tutela dell'assistito, ancorche' non concordato con
l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di liceita',
trasparenza, correttezza, e minimizzazione dei dati di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5), nonche' dei diritti e della
dignita' dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e
del codice deontologico forense.
Art. 6.
Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore
1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano
l'avvocato ha diritto ai sensi dell'art. 159, comma 3, del decreto
legislativo n. 196/2003 che vi assista il presidente del competente
Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato.
Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, e' consegnata copia del
provvedimento.
2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei
dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, si
applica quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del decreto
legislativo n. 196/2003.
Capo III
Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori
soggetti
Art. 7.
Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo
quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:
a) a liberi professionisti che prestino o su mandato
dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella
misura consentita dalla legge, attivita' di consulenza e assistenza
per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo
svolgimento delle investigazioni difensive;
b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo
quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura
soggettiva o alla funzione svolta.
Capo IV
Trattamenti da parte di investigatori privati
Art. 8.
Modalita' di trattamento
1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non
automatizzato dei dati personali secondo le modalita' di cui all'art.
2, comma 1.
2. L'investigatore privato non puo' intraprendere di propria
iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei
dati. Tali attivita' possono essere eseguite esclusivamente sulla
base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le
finalita' di cui alle presenti regole.
3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il
diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il
procedimento penale al quale l'investigazione e' collegata, nonche' i
principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il
termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico
ricevuto e puo' avvalersi solo di altri investigatori privati
indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico,
oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilita' sia
stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni
predisposte ai sensi dell'art. 2-septies del decreto legislativo n.
196/2003 e art. 21 del decreto legislativo n. 101/2018 relative al
trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui
all'art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
5. Nel caso in cui si avvalga di persone autorizzate al
trattamento dei dati per suo conto, l'investigatore privato rende
specifiche istruzioni in ordine alle modalita' da osservare e vigila,
con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme
di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere
accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a
essi richiesta.
6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono
essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione,
anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le
determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede
giudiziaria o al diritto alla prova.
Art. 9.
Altre regole di comportamento
1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi
elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma
ai principi di liceita', trasparenza e correttezza del trattamento
sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo n.
196/2003:
a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del
trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si
abbia titolo per ottenerli;
b) il ricorso ad attivita' lecite di rilevamento, specie a
distanza, e di audio/videoripresa;
c) la raccolta di dati biometrici.
2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le
disposizioni di cui all'art. 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole.
Art. 10.
Conservazione e cancellazione dei dati
1. Nel rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, i dati
personali trattati dall'investigatore privato possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello strettamente
necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere
verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la
stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati
rispetto alle finalita' perseguite e all'incarico conferito.
2. Una volta conclusa la specifica attivita' investigativa, il
trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per
l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito
l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato,
l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente
personale dei soggetti che hanno curato l'attivita' svolta, a i soli
fini dell'eventuale dimostrazione della liceita', trasparenza e
correttezza del proprio operato. Se e' stato contestato il
trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico
possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per
dimostrare la liceita', trasparenza e correttezza del proprio
operato, per il tempo a cio' strettamente necessario.
3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione e'
collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa
della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi,
una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte
dell'investigatore privato.
Art. 11.
Informativa
1. L'investigatore privato puo' fornire l'informativa in un unico
contesto ai sensi dell'art. 3 delle presenti regole, ponendo in
particolare evidenza l'identita' e la qualita' professionale
dell'investigatore, nonche' la natura facoltativa del conferimento
dei dati, fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del
regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati
ottenuti presso l'interessato.
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martedì 15 gennaio 2019
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELIBERA 19 dicembre 2018 Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. (Delibera n. 512/2018). (19A00179) (GU n.12 del 15-1-2019)
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