DOMENICA 07 LUGLIO 2019 17.48.12
= SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo =
(AGI) - Roma, 7 lug. - Il vertice che si terra' domani a
palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i
ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di
Maio, sara' incentrato tutto sul tema dell'autonomia
differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di
vedute e che ancora non e' dunque approdato in Parlamento. La
richiesta di maggiore autonomia e' stata avanzata da nove
regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria,
Toscana, Marche, Umbria e Campania), in due si e' svolto un
referendum nel 2017 che ha confermato la richiesta (Lombardia e
Veneto) e oltre a queste ultime anche con Emilia-Romagna e
Piemonte si e' giunti alla fase di intese tra regioni e
governo. Ma ecco cosa si intende quando si parla di autonomie
differenziate, secondo quanto elaborato anche dagli uffici
della Camera.
- L'autonomia differenziata delle regioni a statuto
ordinario. Si tratta di una potesta' riconosciuta dall'articolo
116 della Costituzione dopo la modifica avvenuta con la riforma
costituzionale del Titolo V approvata nel 2001.
- L'art. 116 della Costituzione, al terzo comma prevede:
"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia,
concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117
e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo
alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della
giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione
interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei
princi'pi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata". (AGI)
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DOMENICA 07 LUGLIO 2019 17.48.24
= SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo (2)=
(AGI) - Roma, 7 lug. - L'articolo 116, che nel primo e secondo
comma riconosce le regioni a statuto speciale, dunque prevede
la possibilita' di attribuire forme e condizioni particolari di
autonomia alle Regioni a statuto ordinario ("regionalismo
differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente
ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre).
- L'ambito delle materie nelle quali possono essere
riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono:
tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla
competenza legislativa concorrente. Tali materie sono: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio
con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione
della istruzione e della formazione professionale; professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione
per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione;
ordinamento sportivo; protezione civile; governo del
territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto
e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende
di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo
che per la determinazione dei princi'pi fondamentali, riservata
alla legislazione dello Stato. (AGI)
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DOMENICA 07 LUGLIO 2019 17.48.31
= SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo (3)=
(AGI) - Roma, 7 lug. - Esiste poi un ulteriore limitato numero
di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato: organizzazione
della giustizia di pace norme generali sull'istruzione tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- L'iter dell'autonomia differenziata. L'attribuzione di
tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con
legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, e'
formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione
interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati,
nel rispetto dei princi'pi dell'art. 119 della Costituzione in
tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista
procedurale, e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta
dei componenti.
Dall'introduzione di tali disposizioni in Costituzione,
avvenuta con la riforma del titolo V prevista dalla legge cost.
n. 3/2001, il procedimento previsto per l'attribuzione di
autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione.
Esiste dunque un dibattito su tale iter, poiche' secondo alcuni
il testo dell'intesa deve passare dalle Camere senza
possibilita' di emendarlo, mentre secondo altri i due rami del
Parlamento possono apportare modifiche. Del tema si e' occupata
anche la legge di stabilita' 2014 che ha introdotto il tema del
"coordinamento della finanza pubblica".
- Commissione bicamerale per le questioni regionali. Su
questi temi, alla fine della XVII legislatura, e' stata svolta
un'indagine conoscitiva della Commissione, che nel documento
conclusivo ha evidenziato come il percorso autonomistico
delineato dall'articolo 116, terzo comma, miri ad arricchire i
contenuti e completare l'autonomia ordinaria. L'attuazione
dell'articolo 116, terzo comma, secondo il documento, non deve
peraltro essere intesa in alcun modo come lesiva
dell'unitarieta' della Repubblica e del principio solidaristico
che la contraddistingue. Uno dei punti piu' delicati del
dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono
accompagnare il processo di rafforzamento dell'autonomia
regionale. Al riguardo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva
e' emersa come centrale l'esigenza del rispetto del principio,
elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria
correlazione tra funzioni e risorse. (AGI)
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