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domenica 7 luglio 2019

SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo

DOMENICA 07 LUGLIO 2019 17.48.12


= SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo =

(AGI) - Roma, 7 lug. - Il vertice che si terra' domani a palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i ministri interessati e i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sara' incentrato tutto sul tema dell'autonomia differenziata, tema sul quale si sono registrate differenze di vedute e che ancora non e' dunque approdato in Parlamento. La richiesta di maggiore autonomia e' stata avanzata da nove regioni (Lombardia, veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Marche, Umbria e Campania), in due si e' svolto un referendum nel 2017 che ha confermato la richiesta (Lombardia e Veneto) e oltre a queste ultime anche con Emilia-Romagna e Piemonte si e' giunti alla fase di intese tra regioni e governo. Ma ecco cosa si intende quando si parla di autonomie differenziate, secondo quanto elaborato anche dagli uffici della Camera. - L'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario. Si tratta di una potesta' riconosciuta dall'articolo 116 della Costituzione dopo la modifica avvenuta con la riforma costituzionale del Titolo V approvata nel 2001. - L'art. 116 della Costituzione, al terzo comma prevede: "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princi'pi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata". (AGI) Ted (Segue) 071747 LUG 19 NNNN
DOMENICA 07 LUGLIO 2019 17.48.24


= SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo (2)=

(AGI) - Roma, 7 lug. - L'articolo 116, che nel primo e secondo comma riconosce le regioni a statuto speciale, dunque prevede la possibilita' di attribuire forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario ("regionalismo differenziato" o "regionalismo asimmetrico", in quanto consente ad alcune Regioni di dotarsi di poteri diversi dalle altre). - L'ambito delle materie nelle quali possono essere riconosciute tali forme ulteriori di autonomia concernono: tutte le materie che l'art. 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente. Tali materie sono: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei princi'pi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (AGI) Ted (Segue) 071747 LUG 19 NNNN
DOMENICA 07 LUGLIO 2019 17.48.31


= SCHEDA = Cos'e' autonomia differenziata, nuovo banco prova per governo (3)=

(AGI) - Roma, 7 lug. - Esiste poi un ulteriore limitato numero di materie riservate dallo stesso art. 117 (secondo comma) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato: organizzazione della giustizia di pace norme generali sull'istruzione tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. - L'iter dell'autonomia differenziata. L'attribuzione di tali forme rafforzate di autonomia deve essere stabilita con legge rinforzata, che, dal punto di vista sostanziale, e' formulata sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata, acquisito il parere degli enti locali interessati, nel rispetto dei princi'pi dell'art. 119 della Costituzione in tema di autonomia finanziaria, mentre, dal punto di vista procedurale, e' approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti. Dall'introduzione di tali disposizioni in Costituzione, avvenuta con la riforma del titolo V prevista dalla legge cost. n. 3/2001, il procedimento previsto per l'attribuzione di autonomia differenziata non ha mai trovato completa attuazione. Esiste dunque un dibattito su tale iter, poiche' secondo alcuni il testo dell'intesa deve passare dalle Camere senza possibilita' di emendarlo, mentre secondo altri i due rami del Parlamento possono apportare modifiche. Del tema si e' occupata anche la legge di stabilita' 2014 che ha introdotto il tema del "coordinamento della finanza pubblica". - Commissione bicamerale per le questioni regionali. Su questi temi, alla fine della XVII legislatura, e' stata svolta un'indagine conoscitiva della Commissione, che nel documento conclusivo ha evidenziato come il percorso autonomistico delineato dall'articolo 116, terzo comma, miri ad arricchire i contenuti e completare l'autonomia ordinaria. L'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, secondo il documento, non deve peraltro essere intesa in alcun modo come lesiva dell'unitarieta' della Repubblica e del principio solidaristico che la contraddistingue. Uno dei punti piu' delicati del dibattito riguarda il tema delle risorse finanziarie che devono accompagnare il processo di rafforzamento dell'autonomia regionale. Al riguardo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva e' emersa come centrale l'esigenza del rispetto del principio, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, della necessaria correlazione tra funzioni e risorse. (AGI) Ted 071747 LUG 19 NNNN   

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