DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
(19G00134)
(GU n.252 del 26-10-2019)
Vigente al: 27-10-2019
Capo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche mediante la
lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 ottobre 2019;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Accollo del debito d'imposta altrui
e divieto di compensazione
1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta altrui, procede
al relativo pagamento secondo le modalita' previste dalle diverse
disposizioni normative vigenti.
2. Per il pagamento, in ogni caso, e' escluso l'utilizzo in
compensazione di crediti dell'accollante.
3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In tale eventualita', ferme
restando le ulteriori conseguenze previste dalle disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro
il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata
presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recuperando l'importo
di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per l'importo di cui al
comma 3 e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
adottate le modalita' tecniche necessarie per attuare il presente
articolo.
Art. 2
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti: "2-quater. In deroga
alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo
35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a partire
dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche
qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento
all'attivita' esercitata con la partita IVA oggetto del
provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA
risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia
stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA
dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno generato
l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater e 2-quinquies, il
modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato tramite i servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.".
Art. 3
Contrasto alle indebite compensazioni
1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle
imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle
attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, puo'
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito
emerge.".
2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248:
a) le parole "di cui al comma 49" e le parole "alle ritenute alla
fonte," sono soppresse;
b) dopo le parole "attivita' produttive" sono inserite le seguenti:
", ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta".
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2019.
4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata finalizzate
al contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell'ambito di tali procedure, i suddetti Istituti possono inviare
all'Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a
compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle
entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio,
ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le
procedure di cui al primo periodo e ogni altra disposizione di
attuazione del presente comma sono definite con provvedimenti
adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dai
presidenti dei suddetti Istituti.
5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma
49-ter e' inserito il seguente: "49-quater. Qualora in esito
all'attivita' di controllo di cui al comma 49-ter i crediti indicati
nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli articoli 17 e
seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si rivelino
in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l'Agenzia
delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della
delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa,
entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione
da inviare al contribuente e' applicata la sanzione di cui
all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente,
entro i trenta successivi al ricevimento della stessa, rilevi
eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, puo'
fornire i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate.
L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui
all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997,
non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta,
con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. L'agente della riscossione notifica la cartella di
pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con
provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.".
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Nel caso di
mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto
dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la sanzione di euro
1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica l'articolo 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".
7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
Art. 4
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del
regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita
somministrazione di manodopera
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17
e' inserito il seguente:
"Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed
estensione del regime del reverse charge per il contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1. In deroga alla
disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera
d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio
a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute di cui agli
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre
1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati
nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
2. L'obbligo di cui al comma 1 e' relativo a tutte le ritenute
fiscali operate dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle
retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
3. L'importo corrispondente all'ammontare complessivo del
versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o affidataria
e dalle imprese subappaltatrici al committente con almeno cinque
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento
stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico conto
corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa
affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese
subappaltatrici.
4. Il committente che ha ricevuto le somme necessarie
all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilita' di
utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, entro il
termine previsto dall'articolo 18 e con le modalita' previste
dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento e' eseguito.
5. Entro il termine di cui al comma 3, al fine di consentire al
committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi
ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, queste
trasmettono tramite posta elettronica certificata al committente e,
per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
a) un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati
mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente
nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il
dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in
esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della
retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione
ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente
nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente;
b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento
necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma
3.
6. Nel caso in cui alla data di cui al comma 3 sia maturato il
diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o
affidataria, quest'ultima puo' allegare alla comunicazione di cui al
comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o
parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle
ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con
il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora
ricevuti. Il committente procede al versamento con le modalita' di
cui al comma 4.
7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili
per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta
esecuzione delle stesse, nonche' per il versamento, senza
possibilita' di compensazione, laddove entro il termine di cui al
comma 3 non abbiano provveduto all'esecuzione del versamento al
committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6 e
non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
8. I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento
delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e
subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei
bonifici ricevuti entro il termine di cui al comma 3 e dei
corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche' integralmente
nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all'impresa
appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o
postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma 3 o abbiano
eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o
subappaltatrici, inadempienti.
9. Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le
imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine di cui al
comma 3 e con le modalita' indicate nel comma 5 i dati ivi richiesti
ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o
non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma 6, ovvero
inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con crediti
inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il
pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o
affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle
ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera
o del servizio, dandone comunicazione entro novanta giorni
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente
nei suoi confronti. In tali casi e' preclusa all'impresa appaltatrice
o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento
del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia
stato eseguito il versamento delle ritenute.
10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, le
imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici
effettuino il versamento di cui al comma 3 al committente o
richiedano la compensazione di cui al comma 6 e trasmettano i dati
richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al versamento
delle somme, perfezionando, su richiesta del soggetto che ha
effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
11. Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle
imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro
cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime
l'effettuazione del pagamento. Le imprese che hanno provveduto al
versamento delle ritenute al committente o a richiesta di
compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso
e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle
ritenute da parte di quest'ultimo, comunicano tale situazione
all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente
nei loro confronti.
12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono
eseguire direttamente il versamento delle ritenute secondo le
procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al committente
tale opzione entro la data di cui al comma 3 e allegando una
certificazione dei requisiti di cui al presente comma, qualora
nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza
prevista dal comma 3:
a) risultino in attivita' da almeno cinque anni ovvero abbiano
eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti
registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2
milioni;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e' messa
a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate
mediante canali telematici e l'autenticita' della stessa e'
riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico
messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono disciplinate le modalita' per il rilascio
e il riscontro della certificazione prevista dal comma 12; con
ulteriori provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere disciplinate ulteriori modalita' di trasmissione
telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
quella di cui al comma 5, che consentano anche il tempestivo
riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1,
per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e' esclusa la
facolta' di avvalersi dell'istituto della compensazione quale
modalita' di estinzione delle obbligazioni relative a contributi
previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori,
maturati in relazione ai dipendenti di cui al comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali,
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso di durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente
impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
16. Il soggetto obbligato in base alle disposizioni di cui al
presente articolo che non esegue, in tutto o in parte, alle
prescritte scadenze, il versamento delle ritenute e' soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
17. Chiunque, obbligato in base alle disposizioni di cui al
presente articolo, non esegua, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, il versamento delle ritenute, e' punito ai sensi
dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
con l'applicazione delle soglie di punibilita' ivi previste.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2020.
3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) e'
aggiunta la seguente: "a-quinquies) alle prestazioni di servizi,
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate
tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del
committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprieta' di
quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La
disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e
societa' di cui all'articolo 17-ter e alle agenzie per il lavoro
disciplinate dal Capo I del Titolo II del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;".
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e' subordinata
al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
Art. 5
Contrasto alle frodi in materia di accisa
1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
trasmissione della predetta nota e' effettuata entro le 24 ore
decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal
destinatario.";
2) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Per i
trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo comma 6 si verifica con lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e con
l'iscrizione nella contabilita' del destinatario, da effettuarsi
entro il medesimo giorno in cui hanno termine le operazioni di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita' e quantita' dei
prodotti scaricati.";
b) nell'articolo 8:
1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 7 in materia di tabacchi lavorati,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata e l'istruttoria per il
relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei confronti del
soggetto che intende operare come destinatario registrato,
rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23;
per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione trovano
applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 8 e 9
del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di
societa', l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa, ovvero il
procedimento per il rilascio della stessa e' sospeso, allorche' le
situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone
che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche di fatto, la
gestione e il controllo.";
2) al comma 3:
2.1) nella lettera b), le parole: "di cui al comma 2", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 e fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6-bis";
2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) sottoporsi a
qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare
l'effettivo ricevimento dei prodotti di cui alla lettera a) che,
qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi, riservati ai
prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al comma
1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.";
c) all'articolo 25:
1) al comma 2:
1.1) nella lettera a), le parole "25 metri cubi" sono
sostituite dalle seguenti: "10 metri cubi";
1.2) nella lettera c), le parole "10 metri cubi" sono
sostituite dalle seguenti: "5 metri cubi";
2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita'
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli
esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e
non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico
con modalita' semplificate da stabilire con determinazione del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.";
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. La licenza
di cui al comma 4 e' negata al soggetto nei cui confronti, nel
quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648 del codice di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per violazioni costituenti delitti, in materia di accisa,
punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;
l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza e' sospesa fino
al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso,
ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto
che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui al presente
comma.";
4) al comma 7, le parole "nonche' l'esclusione dal rilascio di
altra licenza per un periodo di 5 anni", sono soppresse;
5) al comma 9, le parole "anche a mezzo fax", sono sostituite dalle
seguenti: "unicamente attraverso modalita' telematiche";
d) all'articolo 28, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. Per gli impianti disciplinati dal presente articolo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7, 8, 9,
10, e 11.".
2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' adottata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2, hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo
alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito
internet della predetta Agenzia.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), punto 1, hanno
efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto 5 e al
comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2020.
4. All'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il
reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo
o profitto.
1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di
sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al
contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.".
Art. 6
Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 940, le parole "commi 937, 938 e 939" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 937 e 938" e le parole "di cui al comma 942 o
che presti idonea garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
al comma 942 e che presti idonea garanzia";
b) nel comma 941:
1) le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo o estratti;"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e 938
non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del
gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000 metri cubi,
dal quale sono immessi in consumo o estratti;";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite
di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto
del Ministro dell'Economia e delle finanze.";
c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti: "941-bis. Fatto
salvo quanto disposto dal comma 941-ter, l'utilizzo della
dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui
al comma 937.
941-ter. L'utilizzo della dichiarazione di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
e' consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui
all'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, acquistino, ai fini dello
svolgimento della loro attivita' di trasporto, gasolio, presso un
deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli
che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA e dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8
del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui
al comma 945 del presente articolo. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori
limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente
comma.";
d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: "943-bis. Al fine
di agevolare l'attivita' di controllo dell'Agenzia dogane e monopoli
e della Guardia di finanza, le societa', gli enti e i consorzi
concessionari di autostrade e trafori mettono a disposizione della
medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza, su richiesta,
senza oneri per l'erario, i dati rilevati sui transiti degli
automezzi che possono essere utilizzati per la movimentazione dei
prodotti energetici in possesso delle suddette societa'.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 7
Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri
prodotti
1. Al fine di contrastare il mancato pagamento dell'accisa sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili per riscaldamento e
tutelare la salute pubblica contrastando l'utilizzo fraudolento di
taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi, al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli
oli lubrificanti e di altri specifici prodotti). - 1. Fatto salvo
quanto previsto, in materia di circolazione, dalle disposizioni
doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di cui ai
codici NC da 2710 19 81 a 2710 19 99 circolano nel territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo, con la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo a ciascun
trasferimento dei suddetti prodotti, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli e annotato sulla
prescritta documentazione di trasporto.
2. Il codice di cui al comma 1 e' richiesto telematicamente
all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti
all'introduzione dei prodotti nel territorio nazionale e comunque
almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
a) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere immessi
in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua la
prima immissione in consumo;
b) per i prodotti di cui al presente articolo, provenienti da un
altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano destinati ad
essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente dei
prodotti stessi.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono riportati, in
particolare, i dati identificativi del mittente e del destinatario
dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei
medesimi, il luogo in cui i prodotti saranno introdotti nel
territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi
utilizzati per il loro trasferimento, l'itinerario che il veicolo
seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), il luogo in cui i prodotti lasceranno il
medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
4. Il codice di cui al comma 1, emesso dal sistema
informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, e' annotato, prima che
la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale abbia inizio,
sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i prodotti. A
tal fine il soggetto nazionale di cui al comma 2, lettera a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui
al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la
comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto di cui al comma 2,
lettera a) invia entro le 24 ore successive alla medesima presa in
carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma
2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei prodotti
di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa con la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio delle
dogane di uscita, di cui al comma 3.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei casi
di indisponibilita' o malfunzionamento del sistema informatizzato
dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione degli ulteriori
elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione anche per le preparazioni lubrificanti rientranti nel
codice NC 3403, qualora le stesse siano trasportate sfuse o in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri.";
b) all'articolo 40, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Salvo che venga fornita prova contraria, si configura
altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,
la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in
assenza della preventiva emissione del Codice di riscontro
amministrativo di cui al medesimo articolo 7-bis; ugualmente si
considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento, la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma
3 del medesimo articolo 7-bis risultanti non veritieri ovvero che
avvenga senza che sia stata eseguita, da parte dell'Ufficio delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice a causa della
mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.".
2. I dati relativi alla circolazione degli oli lubrificanti e di
altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono resi
accessibili, con modalita' da indicare nel decreto di cui
all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico, alla Guardia
di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali, approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione
anche per i prodotti, da individuare con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, che, in relazione alle loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere
dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione
del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.
Art. 8
Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un
litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per
ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai consumi di
gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art. 9
Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati
1. All'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 di cui
al comma 9 viene verificata dall'Agenzia delle entrate. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalita' della predetta verifica. Gli esiti del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.".
Art. 10
Estensione del sistema INFOIL
1. Al fine di uniformare le procedure di controllo a quelle gia'
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di produzione di
prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, gli
esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di capacita' non inferiore a
3.000 metri cubi, si dotano, entro il 30 giugno 2020, secondo le
caratteristiche e le funzionalita' fissate dalle disposizioni di
attuazione, di un sistema informatizzato per la gestione della
detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato
come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.
Art. 11
Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono fissati tempi e modalita' per introdurre
l'obbligo, entro il 30 giugno 2020, di utilizzo del sistema
informatizzato per la presentazione, esclusivamente in forma
telematica, del documento di accompagnamento di cui all'articolo 12
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
La presente disposizione si applica alla circolazione nel territorio
dello Stato della benzina e del gasolio usato come carburante,
assoggettati ad accisa.
Art. 12
Trasmissione telematica dei quantitativi di energia elettrica e di
gas naturale
1. Al fine del potenziamento degli strumenti per l'identificazione
dei fenomeni evasivi nel settore dell'accisa sul gas naturale e
sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente in forma
telematica, da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di
vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica,
dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per ciascuno
dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative;
b) tempi e modalita' con i quali i soggetti obbligati, previsti
all'articolo 26, comma 7, lettera a), e all'articolo 53, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 504 del 1995, trasmettono i
dati relativi ai quantitativi di gas naturale ed energia elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.
Art. 13
Trust
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), dopo le parole
"anche se non residenti" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche qualora
i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73";
b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto il seguente:
"4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri,
nonche' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio,
l'intero ammontare percepito costituisce reddito.".
2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) si avvalgono anche
dei poteri e delle facolta' previsti dall'articolo 9, commi 4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;".
Art. 14
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. I file delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono memorizzati
fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le
attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
5-ter. Ai fini di cui al comma 5-bis, la Guardia di Finanza e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
Art. 15
Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria
1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, le parole "Per il periodo d'imposta 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019 e 2020".
2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti di cui al primo periodo
adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati
relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.".
Art. 16
Semplificazioni fiscali
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. A partire dalle operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito
di un programma di assistenza on line basato sui dati delle
operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e
stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale
dell'IVA.".
Art. 17
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare
dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.";
b) al quarto periodo: le parole "di cui al primo periodo, salvo
quanto previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui al presente articolo".
Art. 18
Modifiche al regime dell'utilizzo del contante
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il
predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di
1.000 euro.";
b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma
1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai
sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.".
Art. 19
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini
ed istituzione di premi speciali per il cashless
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 540, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per
l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.";
b) il comma 542 e' sostituito dal seguente: "542. Al fine di
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento di cui al comma 544, sono
istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non
superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del presente comma,
prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo,
anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei
premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18
del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. I fondi per le
spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.".
Art. 20
Sanzione lotteria degli scontrini
1. L'esercente che al momento dell'acquisto rifiuti il codice
fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i
dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472.
2. Nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, la sanzione di cui al comma 1 non si applica agli
esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali gia' in uso non idonei
alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
Art. 21
Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici
1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,
dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: "2-sexies. La
piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo' essere utilizzata
anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti
elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o
del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.".
Art. 22
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici
1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni spetta
un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito,
di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni
dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese
nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione
che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano
di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di
sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i
sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente
all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la
spettanza del credito d'imposta.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita' e il contenuto delle
comunicazioni di cui al comma 5.
Art. 23
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte
di debito e credito
1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito" sono
sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento, relativamente
ad almeno una carta di debito e una carta di credito".
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-quater. A partire
del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento,
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma 4, si
applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4
per cento del valore della transazione per la quale sia stata
rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle
violazioni di cui al presente comma, si applicano le procedure e i
termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento in misura
ridotta, e l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della medesima legge e' il Prefetto del territorio
nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All'accertamento delle
violazioni di cui al presente comma provvedono gli organi che, ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689 del 1981, sono
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, nonche' ai sensi dell'articolo 13, comma 4,
della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria.".
Capo II
Disposizioni in materia di giochi
Art. 24
Proroga gare scommesse e Bingo
1. All'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite
dalle parole "da indire entro il 30 giugno 2020", le parole "e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole
"e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro 6.000"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le parole "euro 3.500"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500".
2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "anni dal 2013 al 2019" sono sostituite dalle seguenti:
"anni dal 2013 al 2020" e le parole "entro il 30 settembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020".
Art. 25
Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1098,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 943,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dal citato
comma 1098, le parole "dopo il 31 dicembre 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018,
n. 145" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro i successivi dodici mesi".
Art. 26
Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento
1. A decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento. Le aliquote
previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento e del
7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
Art. 27
Registro unico degli operatori del gioco pubblico
1. Al fine di contrastare le infiltrazioni della criminalita'
organizzata nel settore dei giochi e la diffusione del gioco
illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto sul territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020, il Registro
unico degli operatori del gioco pubblico.
2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo abilitativo per i
soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco pubblico ed e'
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti in esso
previsti.
3. Devono iscriversi al Registro le seguenti categorie di
operatori:
a) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo
degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110, comma 6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la predetta
Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta di cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il
codice identificativo univoco di cui al decreto del Direttore
generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 22
gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9
febbraio 2010;
b) i concessionari per la gestione della rete telematica degli
apparecchi e terminali da intrattenimento che siano altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali di cui all'articolo 110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
c) i soggetti:
1) produttori;
2) proprietari;
3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
d) i concessionari del gioco del Bingo;
e) i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non
sportivi e su eventi simulati;
f) i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi
pronostici sportivi, nonche' i titolari dei punti per la raccolta
scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti di
raccolta ad essi collegati;
g) i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a
totalizzatore;
h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei
giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
i) i concessionari del gioco a distanza;
l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
m) i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di
piattaforme per eventi simulati;
n) le societa' di corse che gestiscono gli ippodromi;
o) gli allibratori;
p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente
comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi
con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attivita'
funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
che ne fissa anche l'importo, in coerenza con quanto previsto dal
comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente
comma.
4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti,
delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie
ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione
antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto
versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero
3), c), numero 3), f), h), l);
b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero
2), c) numero 2), o);
c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a),
numero 1), c) numero 1) ed m);
d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed
euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b), d), g)
ed i).
I soggetti che operano in piu' ambiti di gioco sono tenuti al
versamento di una sola somma d'iscrizione. I soggetti che svolgono
piu' ruoli nell'ambito della filiera del gioco sono tenuti al
versamento della somma piu' alta fra quelle previste per le categorie
in cui operano.
5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
6. L'omesso versamento della somma di cui al comma 4 puo' essere
regolarizzato, prima che la violazione sia accertata, con il
versamento di un importo pari alla somma dovuta maggiorata di un
importo pari al 2 per cento per ogni mese o frazione di mese di
ritardo.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente anche di
natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla raccolta di
gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000,00 e
l'impossibilita' di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
9. I concessionari di gioco pubblico non possono intrattenere
rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di
gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro. In caso
di violazione del divieto e' dovuta la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della
concessione.
10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro di cui al
comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e'
abrogato.
Art. 28
Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione
1. Al fine di rendere maggiormente tracciabili i flussi di
pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della
criminalita' organizzata, le societa' emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e postali non possono procedere al
trasferimento di denaro a favore di soggetti che offrono nel
territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di
telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al presente articolo comporta
l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della
sanzione prevista nel presente articolo e' dell'ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli dove ha sede il domicilio fiscale del
trasgressore. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e la
relativa decorrenza. I commi da 29 a 31 dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
Art. 29
Potenziamento dei controlli in materia di giochi
1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei minori ed impedire
l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro, contrastare
l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali in elusione del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo
destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo
non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' costituito il fondo e
disciplinato il relativo utilizzo. Il personale appartenente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad effettuare
operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui si effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al solo fine di
acquisire elementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in
materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di
gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco, la
disposizione del precedente periodo si applica altresi' alla Polizia
di Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di
finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto
dal presente comma, agisce previo concerto con le competenti
strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono previste
le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui
al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite dal
predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al presente
articolo siano riversate al fondo medesimo.
2. All'articolo 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il
comma 1 e' abrogato.
Art. 30
Disposizioni relative all'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del
2011
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 28, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, operatori economici che hanno
commesso violazioni definitivamente accertate, agli obblighi di
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali
secondo quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole "ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia
riferita al coniuge non separato" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per le
societa' partecipate da fondi di investimento o assimilati, al
titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero al direttore
generale della societa' di gestione del fondo".
Art. 31
Omesso versamento dell'imposta unica
1. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore
del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del
giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi
restando i poteri e le competenze del Questore, nonche' i divieti di
offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale o di
autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed
amministrative previste, e' disposta, con provvedimento dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei quali
si offrono al pubblico scommesse e concorsi pronostici qualora il
soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore d'imposta
unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, in
base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui esecutivita' non
sia sospesa. La chiusura diventa definitiva con il passaggio in
giudicato della sentenza di condanna. La presente disposizione si
applica altresi' ai punti vendita dei soggetti per conto dei quali
l'attivita' e' esercitata, che risultino debitori d'imposta unica di
cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, anche in via
solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il provvedimento
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contiene l'invito al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto dovuto per
effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura se,
decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto
pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo
il competente Comando della Guardia di Finanza per procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione della chiusura
dell'esercizio, il soggetto sanzionato e' punito con la sanzione
amministrativa da euro diecimila a euro trentamila, oltre alla
chiusura dell'esercizio in forma coattiva. In caso di sentenza
favorevole al contribuente successiva al versamento del tributo,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme
dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal suo
deposito.
2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito
dell'attivita' ordinaria di controllo dei pagamenti da parte dei
soggetti obbligati, procede a diffidare coloro che risultino
inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto dovuto a
titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed interessi entro trenta
giorni. In caso di mancato versamento nei termini di cui al primo
periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti. Il
soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro novanta
giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali
Art. 32
Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
causa C-449/17
1. All'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole "e quelle
didattiche di ogni genere, anche" sono sostituite con le parole ", le
prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle".
2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di cui
all'articolo 10, comma 1, n. 20) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non comprendono l'insegnamento
della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1.
3. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai
contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di Giustizia
UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
4. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696, e' soppressa la lettera q). Per le prestazioni
didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, le
autoscuole, tenute alla memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, possono, fino al 30 giugno 2020, documentare i corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle
relative discipline.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal
1° gennaio 2020.
Art. 33
Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici
1. I soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla data del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena,
Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno usufruito della sospensione
dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i predetti versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante
rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari
importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 9,2 milioni di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 34
Compartecipazione comunale al gettito accertato
1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le parole "per gli anni dal 2012 al 2019" sono sostituite
dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2021".
Art. 35
Modifiche all'articolo 96 del TUIR
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Ai fini
dei commi da 8 a 10:
a) per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine si
intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
b) nel caso di costituzione di una societa' di progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attivita' e
passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono
integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari
relativi ai prestiti stipulati dalla societa' di progetto anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8,
lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.".
Art. 36
Incentivi Conto Energia
1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011
e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha
facolta' di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla
produzione di energia elettrica e' subordinato al pagamento di una
somma determinata applicando alla variazione in diminuzione
effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al
comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle
entrate. Le modalita' di presentazione e il contenuto della
comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle
agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui al
comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione
del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della
definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della
comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facolta' di
cui al presente articolo.
Art. 37
Riapertura del termine di pagamento della prima rata della
definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119
del 2018
1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' fissata al 30 novembre 2019.
Art. 38
Imposta immobiliare sulle piattaforme marine
1. A decorrere dall'anno 2020 e' istituita l'imposta immobiliare
sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. Per
piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del
mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del Codice della
Navigazione.
2. La base imponibile e' determinata in misura pari al valore
calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma 3, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille. E'
riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando
l'aliquota pari al 7,6 per mille; la restante imposta, calcolata
applicando l'aliquota del 3 per mille, e' attribuita ai comuni
individuati ai sensi del comma 4. E' esclusa la manovrabilita'
dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
4. I comuni cui spetta il gettito dell'imposta derivante
dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi d'intesa con la Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto sono
stabiliti i criteri, le modalita' di attribuzione e di versamento
nonche' la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque
adottato.
5. Limitatamente all'anno 2020, il versamento dell'imposta e'
effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre, allo Stato
che provvedera' all'attribuzione del gettito di spettanza comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di
spettanza dei comuni per l'anno 2020 sono riassegnate ad apposito
capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento delle Finanze, comunica al Ministero dell'interno
l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2020 di
spettanza dei comuni.
6. Le attivita' di accertamento e riscossione relative alle
piattaforme di cui al comma 1 sono svolte dai comuni ai quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni relative alle detrazioni in materia di
imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e le altre disposizioni della medesima
imposta, in quanto compatibili.
8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti di cui al
comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia
Art. 39
Modifiche della disciplina penale e della responsabilita'
amministrativa degli enti
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
b) all'articolo 2, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni.";
c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi
a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno a tre" sono
sostituite dalle seguenti: "due a cinque";
e) all'articolo 4, comma 1 lettera a), la parola
"centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";
f) all'articolo 4, comma 1 lettera b), la parola "tre" e'
sostituita dalla seguente: "due";
g) il comma 1-ter dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 5, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a
quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";
i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei mesi a
quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";
l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a sei"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
m) all'articolo 8, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei mesi a sei" sono
sostituite dalle seguenti: "tre a sette";
o) all'articolo 10-bis, la parola "centocinquantamila" e'
sostituita dalla seguente: "centomila";
p) all'articolo 10-ter, la parola "duecentocinquantamila" e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei casi di
condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei
delitti previsti dal presente decreto, diversi da quelli previsti
dagli articoli 10-bis e 10-ter, si applica l'articolo 240-bis del
codice penale quando:
a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore a
euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei
delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
c) l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti e' superiore a euro centomila nel caso del delitto
previsto dall'articolo 8;
e) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti non
spettanti o inesistenti superiori a euro centomila nel caso del
delitto previsto dall'articolo 10-quater;
f) l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e'
superiore ad euro centomila nel caso del delitto previsto
dall'articolo 11, comma 1;
g) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli
effettivi o degli elementi passivi fittizi e' superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
h) e' pronunciata condanna o applicazione di pena per i
delitti previsti dagli articoli 4 e 10.".
2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto il seguente:
"Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari). - 1. In relazione
alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione
del presente decreto.
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili
Art. 40
RFI ed Equitalia Giustizia
1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
e societari attribuiti alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(RFI), alla stessa non si applicano i vincoli e gli obblighi in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a
carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196. La
societa' conserva autonomia finanziaria e operativa, fermo restando
l'obbligo di preventiva informativa ai competenti Ministeri e
autorita', in relazione alle operazioni finanziarie che comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della societa'.
2. Al fine di agevolare l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
potenziare l'attivita' di riscossione dei crediti di giustizia ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' di incrementare il
gettito per l'Erario derivante dalle medesime attivita', alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un importo corrispondente ai risparmi conseguiti
dall'applicazione delle suddette norme, da effettuare ai sensi
dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e
6, commi 7, 11 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 41
Fondo di garanzia PMI
1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita' e la
sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la
diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo
delle tecnologie innovative, le garanzie concesse ai sensi
dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sono a titolo gratuito per imprese agricole in caso di
iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura
di precisione o la tracciabilita' dei prodotti con tecnologie
blockchain. La garanzia e' concessa a titolo gratuito nel limite di
20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti
(UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA).
Art. 42
Fusioni comuni
1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui
all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno
2019.
Art. 43
Affitti passivi PA
1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente: "Ai
contratti stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente
comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato, ridotto
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le risorse di
cui al primo periodo del comma 4 possono essere utilizzate dai
predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili adibiti
o da adibire ad uffici in locazione passiva alle societa' in house
delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco di
cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009, su indicazione
dell'amministrazione che esercita il controllo analogo, sentiti il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del demanio per
le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' trasferire alle predette societa' in house le risorse a
legislazione vigente di cui al settimo periodo del comma 4, per
consentire alle medesime societa', che ne facciano richiesta, di
procedere alla predisposizione della progettazione necessaria agli
enti previdenziali pubblici per la valutazione degli investimenti
immobiliari di cui al presente comma. Con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza
pubblica.".
Art. 44
Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138
1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.
Art. 45
Disposizioni in materia di salute
1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
le parole "31 marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2019".
Art. 46
Disposizioni in materia di fiscalita' regionale
1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2020", ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: "2021";
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020" e le
parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"A decorrere dall'anno 2021";
2) al comma 3, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
2) al comma 2, le parole "entro il 31 luglio 2019" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";
d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2020" e' sostituita
dalla seguente: "2021".
Art. 47
Disposizioni sul trasporto pubblico locale
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, la parola "2018" e' sostituita con la seguente:
"2020";
2) alla lettera c), le parole "secondo anno successivo alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto" sono sostituite dalla seguente: "2021";
b) il comma 2-bis e' sostituto dal seguente: "2-bis. Ai fini del
riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto delle
variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento, rispetto
al 2017, dei costi del canone di accesso all'infrastruttura
ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana Spa,
con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in ottemperanza ai criteri
stabiliti dall'Autorita' di regolazione dei trasporti ai sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Tali variazioni sono determinate a preventivo e consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019. Le
variazioni fissate a preventivo sono soggette a verifica consuntiva
ed eventuale conseguente revisione in sede di saldo a partire
dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione resa, entro il
mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i
servizi di trasporto pubblico ferroviario al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio, di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
nonche' alle Regioni, a pena della sospensione dell'erogazione dei
corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni
in analogia a quanto disposto al comma 7 dell'articolo 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019
si terra' conto dei soli dati a consuntivo relativi alle variazioni
2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti i servizi di
trasporto pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di cui al
precedente periodo e con le medesime penalita' in caso di
inadempienza.";
c) al comma 4, la parola "Nelle" e' sostituita con le parole "A
partire dal mese di gennaio 2018 e nelle";
d) al comma 6, le parole "novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "l'anno 2020", le parole "e non oltre i
successivi centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno
2021" e le parole "i predetti centoventi giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "l'anno 2021";
e) al comma 8, le parole ", e comunque non oltre il 31 dicembre
2018" sono soppresse.
Art. 48
Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 243:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: "certificato di
bilancio di cui all'articolo 161" sono sostituite dalle seguenti:
"rendiconto della gestione"; al secondo periodo, le parole: "Ove non
risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno
precedente, si fa riferimento all'ultimo certificato disponibile"
sono sostituite dalle seguenti: "Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della gestione del
penultimo anno precedente, si fa riferimento all'ultimo rendiconto
presente nella stessa banca dati o, in caso di ulteriore
indisponibilita', nella banca dati dei certificati di bilancio del
Ministero dell'interno.";
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Sono soggetti, in
via provvisoria, ai controlli centrali di cui al comma 2, sino
all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non sia intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche entro 30 giorni dal
termine previsto per la deliberazione.".
2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di comuni per
i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del
rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono
desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata
banca dati.".
Art. 49
Revisione priorita' investimenti
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte le
seguenti: "nonche' per interventi in viabilita' e per la messa in
sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la
finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";
b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonche' per interventi in viabilita' e trasporti anche con
la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la lettera
c) sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di
trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso
forme di mobilita' maggiormente sostenibili e alla riduzione delle
emissioni climalteranti;
c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
c-quater) per infrastrutture sociali;
c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".
Art. 50
Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali
della P.A.
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 857 e' abrogato;
b) al comma 861:
1) le parole: "i tempi di pagamento e ritardo" sono sostituite
dalle seguenti: "gli indicatori";
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Limitatamente
all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere
elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni
contabili dell'ente con le modalita' fissate dal presente comma. Gli
enti che si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di
cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno
adottato SIOPE+.";
c) al comma 862, le parole "Entro il 31 gennaio" sono sostituite
dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio".
2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".
3. Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si
avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui
all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009,
sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza
della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per
le medesime amministrazioni viene meno l'obbligo di comunicazione
mensile di cui all'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
Art. 51
Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione
amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza con le strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi informatici strumentali al
raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni
e delle societa' pubbliche da esse controllate indicate al comma 2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi sono definiti
in apposita convenzione.
2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al primo comma,
possono avvalersi della Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
a) la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di
implementarne e accelerarne la trasformazione digitale, assicurando
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza, la
continuita' e lo sviluppo del sistema informatico della giustizia
amministrativa;
c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico, anche per il
necessario adeguamento ai processi telematici;
d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di rendere
effettive le norme relative all'istituzione di un "sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale",
ivi incluso il sistema denominato Port Management and Information
System (PMIS) inerente la digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi afferenti le attivita' portuali, da realizzarsi a cura
dell'amministrazione marittima, nonche' di sviluppare, mediante
utilizzo degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, i sistemi informativi a
supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima;
e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili
sinergie con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e
delle finanze e dell'Agenzia del demanio;
f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 febbraio 2019, n. 12 al fine di favorire la diffusione,
l'evoluzione, l'integrazione e le possibili sinergie delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della PA, di
cui al Piano Triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti e le
modalita' di realizzazione.
Art. 52
Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le
parole "agevolazioni fiscali" sono sostituite dalle seguenti:
"agevolazioni, anche nella forma di contributi,".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma
296 e' sostituito con il seguente: "296. Per le finalita' di cui
dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un apposito
fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro per l'anno
2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni di cui
all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019 e 2020,
consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento
delle risorse di cui al primo periodo, della somma di euro 30 per
ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
disciplinate le modalita' attuative della presente disposizione,
anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.".
Art. 53
Disposizioni in materia di autotrasporto
1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio
italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e
all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data dall'entrata
in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e
di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5
tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale
liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino a concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa la loro cumulabilita' con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'entita' dei contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila
per ciascun veicolo, e' differenziata in ragione della massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di
alimentazione.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalita' e i termini di
presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione
delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile, anche
al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di
erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande
assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi
alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente
inquinanti.
Art. 54
Alitalia
1. Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi
aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana - S.p.A.
in amministrazione straordinaria ed alle altre societa' del medesimo
gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' concesso, nell'anno 2019, in favore
delle stesse societa' in amministrazione straordinaria, per le loro
indilazionabili esigenze gestionali, un finanziamento a titolo
oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
2. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi al
tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente
la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e'
restituito, in prededuzione, con priorita' rispetto a ogni altro
debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione e, in ogni
caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei
complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1 puo' essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel
medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente
capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del
finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di
cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
Art. 55
Misure a favore della competitivita' delle imprese italiane
1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9
luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare
esigenze di approvvigionamento di altri Stati esteri con i quali
sussistono accordi di cooperazione o di reciproca assistenza
tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza
assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita' contrattuale
e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali
di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle
Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e
assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo
le modalita' disciplinati nei predetti accordi.».
Art. 56
Compensazione fondo perequativo IRAP
1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, e' istituito un fondo da
iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862, diretto a
compensare le regioni delle eventuali minori entrate destinate ai
trasferimenti di cui all'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari 16 milioni di
euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP realizzate negli
anni 2017-2018.
3. Con legge di bilancio si provvede annualmente alla
quantificazione degli stanziamenti eventualmente necessari negli
esercizi 2020 e successivi.
4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, per
la quota di fondo perequativo eventualmente non assicurata a fine
anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di
ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui
al comma 1.
Art. 57
Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali
1. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente: "c) destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di
cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di
cui al periodo precedente e' incrementata del 5 per cento annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui
all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
propone la metodologia per la neutralizzazione della componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente articolo. L'ammontare complessivo della
capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto
ordinario e' determinata in misura pari al 50 per cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare sino
all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota e'
incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a ciascun comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;".
2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti
strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti strumentali
in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di
contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 58
Quota versamenti in acconto
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i versamenti di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale
sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435,
in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento, fatto salvo
quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio in corso con la
prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della
misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
Art. 59
Disposizioni finanziarie
1. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e'
incrementato di 5.337,946 milioni di euro per l'anno 2020, di
4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di 4.181,756 milioni di
euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per l'anno 2023,
di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di 4.168,136 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono
destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della
manovra di finanza pubblica.
2. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 26 milioni di
euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, 38, 41, 42, 52,
53, 54, 56, 58 e commi 1 e 2 del presente articolo e dagli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente
comma, pari a 2.637 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.436,296
milioni di euro per l'anno 2020, a 4.493,216 milioni di euro per
l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236
milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a
5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.526,716 milioni di
euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022, a
4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4.287,736 milioni di
euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni di euro
per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le suddette
somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa
possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica
amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 130 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite,
nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze e quanto a 30 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
d) quanto a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109;
e) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.426,856
milioni di euro per l'anno 2020, a 4.496,666 milioni di euro per
l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e a 4.282,236 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a
35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di euro per
l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 4.290,736
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini
dell'accordo internazionale concernente la determinazione del
contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo pari a
30 milioni di euro per l'anno 2019;
g) quanto a 12,9 milioni di euro, per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 da
imputare alla quota parte del fondo per interventi in favore del
settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, lettera d) del
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 6 giugno 2019,
registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304, per
il triennio 2019/2021.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' disporre
il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa.
Art. 60
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bonafede, Ministro della giustizia
De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Parte di provvedimento in formato grafico
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