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sabato 26 ottobre 2019

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (19G00134) (GU n.252 del 26-10-2019) Vigente al: 27-10-2019 Capo I Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali



DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
(19G00134)
(GU n.252 del 26-10-2019)
  Vigente al: 27-10-2019 
Capo I
Misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali




                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere misure
per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili, anche  mediante  la
lotta all'evasione fiscale e pertinente disciplina penale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2019;
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1


                 Accollo del debito d'imposta altrui
                     e divieto di compensazione

  1. Chiunque, ai sensi dell'articolo 8,  comma  2,  della  legge  27
luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d'imposta  altrui,  procede
al relativo pagamento secondo le  modalita'  previste  dalle  diverse
disposizioni normative vigenti.
  2. Per il  pagamento,  in  ogni  caso,  e'  escluso  l'utilizzo  in
compensazione di crediti dell'accollante.
  3. I versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non
avvenuti a tutti gli effetti di legge. In  tale  eventualita',  ferme
restando  le  ulteriori  conseguenze  previste   dalle   disposizioni
normative vigenti, si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  4. Con atti di recupero da notificare, a pena di  decadenza,  entro
il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui  e'  stata
presentata la delega di pagamento, sono irrogate:
  a) all'accollante le sanzioni di cui all'articolo 13, commi 4 o  5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  b) all'accollato la sanzione di cui all'articolo 13, comma  1,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,  recuperando  l'importo
di cui al comma 3 e i relativi interessi. Per  l'importo  di  cui  al
comma 3 e per gli interessi l'accollante e' coobbligato in solido.
  5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
adottate le modalita' tecniche necessarie  per  attuare  il  presente
articolo.
                               Art. 2


          Cessazione partita IVA e inibizione compensazione

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:  "2-quater.  In  deroga
alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio
2000, n. 212, per i  contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo
35, comma 15-bis, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a  partire
dalla data di notifica del  provvedimento,  della  compensazione  dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione
opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche
qualora  questi   ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento
all'attivita'   esercitata   con   la   partita   IVA   oggetto   del
provvedimento, e rimane in  vigore  fino  a  quando  la  partita  IVA
risulti cessata.
  2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a  cui  sia
stato notificato il provvedimento di  esclusione  della  partita  IVA
dalla banca dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano  operazioni
intracomunitarie,  ai  sensi  dell'articolo  35,  comma  15-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di  notifica
del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del
comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino
a quando non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che  hanno  generato
l'emissione del provvedimento di esclusione.
  2-sexies. Nel caso di  utilizzo  in  compensazione  di  crediti  in
violazione di quanto previsto dai commi 2-quater  e  2-quinquies,  il
modello F24 e' scartato. Lo scarto e' comunicato  tramite  i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il
modello F24, mediante apposita ricevuta.".
                               Art. 3


                Contrasto alle indebite compensazioni

  1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n.  241,  l'ultimo  periodo   e'   sostituito   dal   seguente:   "La
compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori
all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle
imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte
sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo'
essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di
presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito
emerge.".
  2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248:
  a) le parole "di cui al comma 49" e le parole "alle  ritenute  alla
fonte," sono soppresse;
  b) dopo le parole "attivita' produttive" sono inserite le seguenti:
", ovvero dei crediti maturati in qualita' di sostituto d'imposta".
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento  ai
crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2019.
  4. L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale previdenza sociale
e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli  infortuni  sul
lavoro, definiscono procedure di cooperazione rafforzata  finalizzate
al contrasto delle indebite compensazioni di  crediti  effettuate  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Nell'ambito di tali procedure, i suddetti  Istituti  possono  inviare
all'Agenzia  delle  entrate  segnalazioni  qualificate   relative   a
compensazioni di crediti  effettuate  ai  fini  del  pagamento  delle
entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di  rischio,
ai  fini  del  recupero  del  credito  indebitamente  compensato.  Le
procedure di cui al  primo  periodo  e  ogni  altra  disposizione  di
attuazione  del  presente  comma  sono  definite  con   provvedimenti
adottati d'intesa dal direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e  dai
presidenti dei suddetti Istituti.
  5. All'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, dopo il comma
49-ter  e'  inserito  il  seguente:  "49-quater.  Qualora  in   esito
all'attivita' di controllo di cui al comma 49-ter i crediti  indicati
nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi degli  articoli  17  e
seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  si  rivelino
in tutto o in parte  non  utilizzabili  in  compensazione,  l'Agenzia
delle entrate comunica telematicamente la  mancata  esecuzione  della
delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso  la  delega  stessa,
entro il termine indicato al medesimo comma 49-ter. Con comunicazione
da  inviare  al  contribuente  e'  applicata  la  sanzione   di   cui
all'articolo 15, comma 2-ter  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 471. Qualora a seguito della comunicazione il  contribuente,
entro  i  trenta  successivi  al  ricevimento  della  stessa,  rilevi
eventuali elementi non  considerati  o  valutati  erroneamente,  puo'
fornire  i   chiarimenti   necessari   all'Agenzia   delle   entrate.
L'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della  sanzione  di  cui
all'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo n. 471 del 1997,
non e' eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta,
con le modalita' indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione. L'agente della riscossione  notifica  la  cartella  di
pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di presentazione della delega di  pagamento.
Le disposizioni di attuazione del presente comma  sono  definite  con
provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.".
  6. All'articolo 15 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Nel caso di
mancata  esecuzione  delle   deleghe   di   pagamento   per   effetto
dell'attivita' di controllo di cui all'articolo 37, comma 49-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica  la  sanzione  di  euro
1000 per ciascuna delega non eseguita. Non si applica  l'articolo  12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.".
  7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica.
  8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano alle  deleghe
di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020.
                               Art. 4


Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti  ed  estensione  del
  regime  del  reverse  charge   per   il   contrasto   dell'illecita
  somministrazione di manodopera

  1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17
e' inserito il seguente:
  "Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e  subappalti  ed
estensione  del  regime  del  reverse   charge   per   il   contrasto
dell'illecita somministrazione di manodopera). - 1.  In  deroga  alla
disposizione di cui all'articolo 17,  comma  1,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini  delle  imposte  dirette
nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3,  lettera
d), e 73, comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di un'opera o di un servizio
a un'impresa sono tenuti al versamento delle  ritenute  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 600 del 1973, 50, comma 4, del  decreto  legislativo  15  dicembre
1997 n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o  affidataria  e  dalle
imprese  subappaltatrici,  ai   lavoratori   direttamente   impiegati
nell'esecuzione dell'opera o del servizio.
  2. L'obbligo di cui al comma 1 e'  relativo  a  tutte  le  ritenute
fiscali operate  dall'impresa  appaltatrice  o  affidataria  e  dalle
imprese subappaltatrici, nel corso di  durata  del  contratto,  sulle
retribuzioni   erogate   al    personale    direttamente    impiegato
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  3.   L'importo   corrispondente   all'ammontare   complessivo   del
versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o  affidataria
e dalle imprese subappaltatrici  al  committente  con  almeno  cinque
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza  del  versamento
stesso di cui al successivo articolo 18, comma 1, su specifico  conto
corrente bancario o postale comunicato  dal  committente  all'impresa
affidataria  o  appaltatrice   e   da   quest'ultima   alle   imprese
subappaltatrici.
  4.  Il  committente   che   ha   ricevuto   le   somme   necessarie
all'effettuazione del versamento lo  esegue,  senza  possibilita'  di
utilizzare in compensazione proprie posizioni  creditorie,  entro  il
termine  previsto  dall'articolo  18  e  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 19, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute
ed indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso
quale soggetto per conto del quale il versamento e' eseguito.
  5. Entro il termine di cui al comma 3, al  fine  di  consentire  al
committente il riscontro  dell'ammontare  complessivo  degli  importi
ricevuti  con  le  trattenute  effettuate   dalle   imprese,   queste
trasmettono tramite posta elettronica certificata al  committente  e,
per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:
  a)  un  elenco  nominativo  di  tutti  i  lavoratori,  identificati
mediante codice fiscale, impiegati nel mese  precedente  direttamente
nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente,  con  il
dettaglio delle ore di lavoro  prestate  da  ciascun  percipiente  in
esecuzione dell'opera o  del  servizio  affidato,  l'ammontare  della
retribuzione corrisposta al dipendente collegata a  tale  prestazione
ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel  mese  precedente
nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle
relative alla prestazione affidata dal committente;
  b) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di  pagamento
necessarie per l'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1;
  c) i dati identificativi del bonifico effettuato ai sensi del comma
3.
  6. Nel caso in cui alla data di cui al  comma  3  sia  maturato  il
diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o
affidataria, quest'ultima puo' allegare alla comunicazione di cui  al
comma 5 inviata al committente la richiesta di compensazione totale o
parziale delle somme necessarie all'esecuzione del  versamento  delle
ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici  con
il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non  ancora
ricevuti. Il committente procede al versamento con  le  modalita'  di
cui al comma 4.
  7. Le imprese appaltatrici e subappaltatrici  restano  responsabili
per la corretta determinazione  delle  ritenute  e  per  la  corretta
esecuzione  delle  stesse,   nonche'   per   il   versamento,   senza
possibilita' di compensazione, laddove entro il  termine  di  cui  al
comma 3 non  abbiano  provveduto  all'esecuzione  del  versamento  al
committente o non abbiano trasmesso la richiesta di cui al comma 6  e
non abbiano trasmesso allo stesso i dati di cui al comma 5.
  8. I committenti sono responsabili  per  il  tempestivo  versamento
delle   ritenute   effettuate   dalle    imprese    appaltatrici    e
subappaltatrici  entro  il  limite  della  somma  dell'ammontare  dei
bonifici  ricevuti  entro  il  termine  di  cui  al  comma  3  e  dei
corrispettivi  maturati  a  favore  delle  imprese   appaltatrici   o
affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonche' integralmente
nel caso in cui non abbiano  tempestivamente  comunicato  all'impresa
appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario  o
postale su cui effettuare i versamenti di cui al comma  3  o  abbiano
eseguito  pagamenti  alle   imprese   affidatarie,   appaltatrici   o
subappaltatrici, inadempienti.
  9. Nel caso in cui le  imprese  appaltatrici  o  affidatarie  e  le
imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine  di  cui  al
comma 3 e con le modalita' indicate nel comma 5 i dati ivi  richiesti
ovvero non effettuino i bonifici entro il termine di cui al comma 3 o
non inviino la richiesta di compensazione di cui al comma  6,  ovvero
inviino una richiesta di compensazione di cui al comma 6 con  crediti
inesistenti o  non  esigibili,  il  committente  deve  sospendere  il
pagamento dei  corrispettivi  maturati  dall'impresa  appaltatrice  o
affidataria vincolando le somme ad essa  dovute  al  pagamento  delle
ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell'esecuzione  dell'opera
o  del  servizio,  dandone   comunicazione   entro   novanta   giorni
all'Ufficio dell'Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente
nei suoi confronti. In tali casi e' preclusa all'impresa appaltatrice
o affidataria ogni azione esecutiva  finalizzata  al  soddisfacimento
del credito il cui pagamento e' stato sospeso, fino a quando non  sia
stato eseguito il versamento delle ritenute.
  10. Laddove entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3,  le
imprese appaltatrici  o  affidatarie  e  le  imprese  subappaltatrici
effettuino  il  versamento  di  cui  al  comma  3  al  committente  o
richiedano la compensazione di cui al comma 6 e  trasmettano  i  dati
richiesti ai sensi del comma 5, il committente procede al  versamento
delle  somme,  perfezionando,  su  richiesta  del  soggetto  che   ha
effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di  cui  all'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472  e  addebitando
allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.
  11. Il committente che ha effettuato il pagamento per  conto  delle
imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici  comunica  entro
cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste  ultime
l'effettuazione del pagamento. Le imprese  che  hanno  provveduto  al
versamento  delle  ritenute  al  committente   o   a   richiesta   di
compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso
e non hanno ricevuto evidenza dell'effettuazione del versamento delle
ritenute  da  parte  di  quest'ultimo,  comunicano  tale   situazione
all'Ufficio dell'Agenzia delle  entrate  territorialmente  competente
nei loro confronti.
  12. Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici  possono
eseguire  direttamente  il  versamento  delle  ritenute  secondo   le
procedure previste dagli articoli 17 e 18 comunicando al  committente
tale opzione entro la  data  di  cui  al  comma  3  e  allegando  una
certificazione dei  requisiti  di  cui  al  presente  comma,  qualora
nell'ultimo giorno  del  mese  precedente  a  quello  della  scadenza
prevista dal comma 3:
  a) risultino in attivita' da  almeno  cinque  anni  ovvero  abbiano
eseguito nel corso dei due  anni  precedenti  complessivi  versamenti
registrati nel conto fiscale  per  un  importo  superiore  a  euro  2
milioni;
  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati
agli  agenti  della  riscossione  relativi  a  tributi  e  contributi
previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00,  per  i  quali
siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati
provvedimenti di sospensione.
  13. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 12 e'  messa
a disposizione  delle  singole  imprese  dall'Agenzia  delle  entrate
mediante  canali  telematici  e  l'autenticita'   della   stessa   e'
riscontrabile dal committente mediante apposito  servizio  telematico
messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione sono disciplinate le modalita' per il  rilascio
e il riscontro  della  certificazione  prevista  dal  comma  12;  con
ulteriori provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita'  di  trasmissione
telematica delle informazioni previste dai commi 5 e 6, alternative a
quella di  cui  al  comma  5,  che  consentano  anche  il  tempestivo
riscontro delle stesse da parte dell'Agenzia delle entrate.
  15. In deroga alla disposizione di cui all'articolo  17,  comma  1,
per  le   imprese   appaltatrici   o   affidatarie   e   le   imprese
subappaltatrici di cui comma 1 del presente articolo, e'  esclusa  la
facolta'  di  avvalersi  dell'istituto  della   compensazione   quale
modalita' di estinzione  delle  obbligazioni  relative  a  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  premi  assicurativi  obbligatori,
maturati in  relazione  ai  dipendenti  di  cui  al  comma  1.  Detta
esclusione opera con riguardo a  tutti  i  contributi  previdenziali,
assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel  corso  di  durata
del contratto, sulle retribuzioni erogate al  personale  direttamente
impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.
  16. Il soggetto obbligato in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
presente  articolo  che  non  esegue,  in  tutto  o  in  parte,  alle
prescritte scadenze, il versamento delle ritenute  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
  17. Chiunque,  obbligato  in  base  alle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, non esegua, in tutto o in parte,  alle  prescritte
scadenze,  il  versamento  delle  ritenute,  e'   punito   ai   sensi
dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,
con l'applicazione delle soglie di punibilita' ivi previste.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  decorrere  dal
1° gennaio 2020.
  3. All'articolo 17, comma sesto, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  a-quater)  e'
aggiunta la seguente:  "a-quinquies)  alle  prestazioni  di  servizi,
diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater),  effettuate
tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti
consorziati o rapporti negoziali comunque  denominati  caratterizzati
da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita'  del
committente con l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta'  di
quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque   forma.   La
disposizione di cui precedente periodo non si applica alle operazioni
effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti  e
societa' di cui all'articolo 17-ter e  alle  agenzie  per  il  lavoro
disciplinate dal Capo I del Titolo  II  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276;".
  4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 e'  subordinata
al  rilascio,   da   parte   del   Consiglio   dell'Unione   europea,
dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'articolo
395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
                               Art. 5


              Contrasto alle frodi in materia di accisa

  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6:
  1) al comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
trasmissione della predetta  nota  e'  effettuata  entro  le  24  ore
decorrenti dal momento in cui i prodotti sono presi in  consegna  dal
destinatario.";
  2) dopo il  comma  6,  e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Per  i
trasferimenti, mediante automezzi, dei prodotti di cui al comma 6, la
presa in consegna di cui al medesimo  comma  6  si  verifica  con  lo
scarico effettivo degli stessi prodotti dal mezzo di trasporto e  con
l'iscrizione nella  contabilita'  del  destinatario,  da  effettuarsi
entro il medesimo giorno  in  cui  hanno  termine  le  operazioni  di
scarico, dei dati accertati relativi alla qualita'  e  quantita'  dei
prodotti scaricati.";
    b) nell'articolo 8:
  1) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:  "1-bis.  Fatto  salvo
quanto previsto dai commi 5 e 7  in  materia  di  tabacchi  lavorati,
l'autorizzazione di cui al comma 1 e' negata e l'istruttoria  per  il
relativo rilascio e' sospesa allorche' ricorrano, nei  confronti  del
soggetto  che   intende   operare   come   destinatario   registrato,
rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23;
per la sospensione e la revoca della predetta autorizzazione  trovano
applicazione rispettivamente le disposizioni di cui ai commi  8  e  9
del medesimo articolo  23.  Nel  caso  di  persone  giuridiche  e  di
societa', l'autorizzazione e' negata, revocata o sospesa,  ovvero  il
procedimento per il rilascio della stessa e'  sospeso,  allorche'  le
situazioni di cui ai  commi  da  6  a  9  del  medesimo  articolo  23
ricorrano, alle condizioni ivi previste, con  riferimento  a  persone
che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o  di
direzione, nonche' a persone che ne esercitano, anche  di  fatto,  la
gestione e il controllo.";
  2) al comma 3:
  2.1) nella lettera b),  le  parole:  "di  cui  al  comma  2",  sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 e  fatto  salvo  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 6-bis";
  2.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c)  sottoporsi  a
qualsiasi  controllo  o  accertamento  anche  intesi   a   verificare
l'effettivo ricevimento dei prodotti di  cui  alla  lettera  a)  che,
qualora allo stato sfuso, sono travasati nei serbatoi,  riservati  ai
prodotti ricevuti in regime sospensivo, del deposito di cui al  comma
1 nonche' a riscontrare l'avvenuto pagamento dell'accisa.";
    c) all'articolo 25:
      1) al comma 2:
        1.1) nella  lettera  a),  le  parole  "25  metri  cubi"  sono
sostituite dalle seguenti: "10 metri cubi";
        1.2) nella  lettera  c),  le  parole  "10  metri  cubi"  sono
sostituite dalle seguenti: "5 metri cubi";
      2) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Gli
esercenti depositi di cui al comma 2, lettera  a),  aventi  capacita'
superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonche' gli
esercenti impianti di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  collegati  a
serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi  e
non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico
con  modalita'  semplificate  da  stabilire  con  determinazione  del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.";
      3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. La licenza
di cui al comma 4 e'  negata  al  soggetto  nei  cui  confronti,  nel
quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata  sentenza
irrevocabile di condanna, ai sensi dell'articolo 648  del  codice  di
procedura penale, ovvero sentenza definitiva  di  applicazione  della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per violazioni costituenti delitti,  in  materia  di  accisa,
punibili con la reclusione non  inferiore  nel  minimo  ad  un  anno;
l'istruttoria per il rilascio della predetta licenza e' sospesa  fino
al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del  procedimento
penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato  emesso,
ai sensi dell'articolo 424 del codice di  procedura  penale,  decreto
che dispone il giudizio per una delle violazioni di cui  al  presente
comma.";
  4) al comma 7, le parole  "nonche'  l'esclusione  dal  rilascio  di
altra licenza per un periodo di 5 anni", sono soppresse;
  5) al comma 9, le parole "anche a mezzo fax", sono sostituite dalle
seguenti: "unicamente attraverso modalita' telematiche";
    d) all'articolo 28, dopo il comma 7,  e'  aggiunto  il  seguente:
"7-bis. Per  gli  impianti  disciplinati  dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 6, 7,  8,  9,
10, e 11.".
  2. La determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli di cui all'articolo 25,  comma  4,  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  e'  adottata  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti  1  e  2,  hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno  del  quarto  mese  successivo
alla data di pubblicazione della  predetta  determinazione  nel  sito
internet della predetta Agenzia.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  punto  1,  hanno
efficacia a decorrere dal 1° novembre 2019. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettera b), punto 1, al comma 1, lettera c), punto  5  e  al
comma 1, lettera d) del presente articolo hanno efficacia a decorrere
dal 1° gennaio 2020.
  4. All'articolo 44 del testo unico delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, approvato con  decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1 sono  aggiunti  i  seguenti:
"1-bis. Nel  caso  di  condanna  o  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle  parti  a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente  Capo,  e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il
reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale  prezzo
o profitto.
  1-ter. La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che
il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza  di
sequestro.  In  caso  di  mancato  versamento,  previa   diffida   al
contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta.".
                               Art. 6


         Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti

  1. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) nel comma 940, le parole "commi 937, 938 e 939" sono  sostituite
dalle seguenti: "commi 937 e 938" e le parole "di cui al comma 942  o
che presti idonea garanzia" sono sostituite dalle seguenti:  "di  cui
al comma 942 e che presti idonea garanzia";
  b) nel comma 941:
  1) le parole da "Le disposizioni" fino a "in consumo  o  estratti;"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni dei commi 937 e  938
non si applicano ai prodotti di cui al comma 937  di  proprieta'  del
gestore del deposito, di capacita' non inferiore a 3000  metri  cubi,
dal quale sono immessi in consumo o estratti;";
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il  predetto  limite
di capacita' di 3000 metri cubi puo' essere rideterminato con decreto
del Ministro dell'Economia e delle finanze.";
    c) dopo il comma 941, sono aggiunti i seguenti:  "941-bis.  Fatto
salvo  quanto  disposto   dal   comma   941-ter,   l'utilizzo   della
dichiarazione di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, non e' consentito
per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di  cui
al comma 937.
  941-ter. L'utilizzo della  dichiarazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera c), del decreto-legge  29  dicembre  1983,  n.  746,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,  n.  17,
e' consentito  limitatamente  al  caso  in  cui  le  imprese  di  cui
all'articolo 24-ter del testo unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  acquistino,  ai  fini  dello
svolgimento della loro attivita' di  trasporto,  gasolio,  presso  un
deposito commerciale di cui all'articolo 25 dello stesso testo unico,
da soggetti diversi dai depositari autorizzati,  ivi  inclusi  quelli
che utilizzano il proprio deposito anche  come  deposito  IVA  e  dai
destinatari registrati di cui rispettivamente agli articoli  23  e  8
del predetto testo unico nonche' da soggetti diversi da quelli di cui
al  comma  945  del  presente  articolo.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  possono  essere  stabilite  ulteriori
limitazioni all'utilizzo  della  dichiarazione  di  cui  al  presente
comma.";
    d) dopo il comma 943 e' inserito il seguente: "943-bis.  Al  fine
di agevolare l'attivita' di controllo dell'Agenzia dogane e  monopoli
e della Guardia di finanza,  le  societa',  gli  enti  e  i  consorzi
concessionari di autostrade e trafori mettono  a  disposizione  della
medesima Agenzia e della predetta Guardia di finanza,  su  richiesta,
senza  oneri  per  l'erario,  i  dati  rilevati  sui  transiti  degli
automezzi che possono essere utilizzati  per  la  movimentazione  dei
prodotti energetici in possesso delle suddette societa'.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) del  presente
articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
                               Art. 7


Contrasto alle  frodi  nel  settore  degli  idrocarburi  e  di  altri
                              prodotti

  1. Al fine di contrastare  il  mancato  pagamento  dell'accisa  sui
carburanti per autotrazione e sui combustibili  per  riscaldamento  e
tutelare la salute pubblica contrastando  l'utilizzo  fraudolento  di
taluni idrocarburi e altri prodotti nei predetti impieghi,  al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:
      "Art. 7-bis (Disposizioni particolari per la circolazione degli
oli lubrificanti e di altri specifici prodotti).  -  1.  Fatto  salvo
quanto previsto,  in  materia  di  circolazione,  dalle  disposizioni
doganali e dall'articolo 6, comma 5, gli oli lubrificanti di  cui  ai
codici NC da 2710 19  81  a  2710  19  99  circolano  nel  territorio
nazionale, nella fase antecedente all'immissione in consumo,  con  la
scorta di un Codice amministrativo di riscontro, relativo  a  ciascun
trasferimento   dei   suddetti   prodotti,   emesso    dal    sistema
informatizzato  dell'Agenzia  dogane  e  monopoli  e  annotato  sulla
prescritta documentazione di trasporto.
      2. Il codice di cui al comma  1  e'  richiesto  telematicamente
all'Agenzia delle dogane e monopoli non prima delle 48 ore precedenti
all'introduzione dei prodotti nel  territorio  nazionale  e  comunque
almeno 12 ore prima dell'introduzione stessa:
  a) per i prodotti di cui al presente articolo,  provenienti  da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e destinati ad essere  immessi
in consumo nel territorio nazionale, dal soggetto che ne effettua  la
prima immissione in consumo;
  b) per i prodotti di cui al presente articolo,  provenienti  da  un
altro Stato membro dell'Unione europea e che non siano  destinati  ad
essere immessi in consumo nel territorio nazionale, dal mittente  dei
prodotti stessi.
      3. Nella richiesta  di  cui  al  comma  2  sono  riportati,  in
particolare, i dati identificativi del mittente  e  del  destinatario
dei prodotti, i quantitativi e i codici di nomenclatura combinata dei
medesimi,  il  luogo  in  cui  i  prodotti  saranno  introdotti   nel
territorio nazionale, la targa del veicolo e degli eventuali rimorchi
utilizzati per il loro trasferimento,  l'itinerario  che  il  veicolo
seguira' nel territorio nazionale, nonche', per la fattispecie di cui
al comma 2, lettera b), il luogo in  cui  i  prodotti  lasceranno  il
medesimo territorio e l'Ufficio delle dogane di uscita.
      4.  Il  codice  di  cui  al  comma  1,   emesso   dal   sistema
informatizzato dell'Agenzia dogane e monopoli, e' annotato, prima che
la circolazione dei prodotti nel territorio nazionale  abbia  inizio,
sulla prevista documentazione di trasporto che scorta i  prodotti.  A
tal fine il soggetto  nazionale  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),
comunica il medesimo codice al mittente dei prodotti.
      5. La circolazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui
al  presente  articolo  si  intende  regolarmente  conclusa  con   la
comunicazione telematica all'Agenzia dogane e monopoli, dell'avvenuta
presa in carico dei prodotti, che il soggetto  di  cui  al  comma  2,
lettera a) invia entro le 24 ore successive alla  medesima  presa  in
carico presso il proprio deposito; per la fattispecie di cui al comma
2, lettera b), la circolazione nel territorio nazionale dei  prodotti
di cui al presente articolo si intende regolarmente conclusa  con  la
validazione del codice di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio  delle
dogane di uscita, di cui al comma 3.
      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dei  casi
di indisponibilita' o  malfunzionamento  del  sistema  informatizzato
dell'Agenzia dogane e monopoli e all'individuazione  degli  ulteriori
elementi da riportare nella richiesta di cui al comma 2.
      7.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo   trovano
applicazione anche per le preparazioni  lubrificanti  rientranti  nel
codice NC 3403, qualora  le  stesse  siano  trasportate  sfuse  o  in
contenitori di capacita' superiore a 20 litri.";
    b) all'articolo 40, comma 3, e'  aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: "Salvo che  venga  fornita  prova  contraria,  si  configura
altresi' come tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,
la circolazione dei prodotti di cui all'articolo 7-bis che avvenga in
assenza  della  preventiva  emissione   del   Codice   di   riscontro
amministrativo di cui  al  medesimo  articolo  7-bis;  ugualmente  si
considera tentativo di sottrazione del prodotto all'accertamento,  la
predetta circolazione che avvenga sulla base dei dati di cui al comma
3 del medesimo articolo 7-bis risultanti  non  veritieri  ovvero  che
avvenga senza che sia stata eseguita,  da  parte  dell'Ufficio  delle
dogane di uscita, la validazione del predetto codice  a  causa  della
mancata presentazione dei prodotti presso il medesimo Ufficio.".
  2. I dati relativi alla circolazione degli oli  lubrificanti  e  di
altri specifici prodotti di cui all'articolo 7-bis  del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono  resi
accessibili,  con  modalita'  da  indicare   nel   decreto   di   cui
all'articolo 7-bis, comma 6, del predetto testo unico,  alla  Guardia
di finanza al fine dello svolgimento dei controlli di competenza.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 7-bis del testo unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni amministrative  e  penali,  approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trovano applicazione
anche per  i  prodotti,  da  individuare  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  che,  in   relazione   alle   loro
caratteristiche, possono essere destinati all'impiego come carburanti
per motori, combustibili per riscaldamento ovvero come lubrificanti.
  4. Il decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6, del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' emanato
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.  Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a  decorrere
dal 1° giorno del secondo mese successivo alla data di  pubblicazione
del predetto decreto di cui all'articolo 7-bis, comma 6.
                               Art. 8


      Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale

  1. All'articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni amministrative e penali, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui  al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite  quantitativo  di  un
litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per
ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo.".
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai  consumi  di
gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
                               Art. 9


          Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati

  1. All'articolo  1  del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. La sussistenza delle
condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24  di  cui
al  comma  9  viene  verificata  dall'Agenzia  delle   entrate.   Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i termini e le modalita'  della  predetta  verifica.  Gli  esiti  del
controllo sono trasmessi al Dipartimento per  i  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 26  marzo  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 2018.".
                               Art. 10


                    Estensione del sistema INFOIL

  1. Al fine di uniformare le procedure di controllo  a  quelle  gia'
instaurate presso le raffinerie e gli stabilimenti di  produzione  di
prodotti energetici ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali  e  amministrative,   gli
esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 23, commi 3 e  4,  del
decreto legislativo n. 504 del 1995, di  capacita'  non  inferiore  a
3.000 metri cubi, si dotano, entro il  30  giugno  2020,  secondo  le
caratteristiche e le  funzionalita'  fissate  dalle  disposizioni  di
attuazione, di  un  sistema  informatizzato  per  la  gestione  della
detenzione e della movimentazione della benzina e del  gasolio  usato
come carburante. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli sono fissati tempi e modalita' di esecuzione.
                               Art. 11


    Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico

  1. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sono  fissati  tempi  e  modalita'  per  introdurre
l'obbligo,  entro  il  30  giugno  2020,  di  utilizzo  del   sistema
informatizzato  per  la  presentazione,   esclusivamente   in   forma
telematica, del documento di accompagnamento di cui  all'articolo  12
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
La presente disposizione si applica alla circolazione nel  territorio
dello Stato della  benzina  e  del  gasolio  usato  come  carburante,
assoggettati ad accisa.
                               Art. 12


Trasmissione telematica dei quantitativi di energia  elettrica  e  di
                            gas naturale

  1. Al fine del potenziamento degli strumenti per  l'identificazione
dei fenomeni evasivi nel  settore  dell'accisa  sul  gas  naturale  e
sull'energia elettrica, con determinazioni del Direttore dell'Agenzia
delle dogane e  dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono fissati:
  a) tempi e modalita' per la presentazione esclusivamente  in  forma
telematica, da parte  dei  soggetti  che  effettuano  l'attivita'  di
vettoriamento nel settore del gas naturale e dell'energia  elettrica,
dei dati relativi al prodotto trasportato distintamente per  ciascuno
dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, lettera a), e
all'articolo 53, comma 1, lettera a) di cui al decreto legislativo 26
ottobre  1995,  n.  504,  recante  testo  unico  delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative;
  b) tempi e modalita' con i quali  i  soggetti  obbligati,  previsti
all'articolo 26, comma 7, lettera a), e  all'articolo  53,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo n. 504  del  1995,  trasmettono  i
dati relativi ai quantitativi di gas naturale  ed  energia  elettrica
fatturati, suddivisi per destinazione d'uso.
                               Art. 13


                                Trust

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.
917, recante testo unico delle imposte sui redditi, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 44, comma 1,  lettera  g-sexies),  dopo  le  parole
"anche se non residenti" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  i
redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi
analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento
al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a
fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis, anche  qualora
i percipienti residenti non possono  essere  considerati  beneficiari
individuati ai sensi dell'articolo 73";
  b) all'articolo 45, dopo il comma 4-ter, e' aggiunto  il  seguente:
"4-quater. Qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri,
nonche' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti
in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio,
l'intero ammontare percepito costituisce reddito.".
  2. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a)  si  avvalgono  anche
dei poteri e  delle  facolta'  previsti  dall'articolo  9,  commi  4,
lettera a), e 6, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231;".
                               Art. 14


            Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 5 sono  aggiunti  i  seguenti:  "5-bis.  I  file  delle
fatture elettroniche acquisiti ai sensi del comma 3 sono  memorizzati
fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno  successivo  a  quello   di
presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla
definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
  a) dalla Guardia di finanza  nell'assolvimento  delle  funzioni  di
polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia  di  Finanza  per  le
attivita' di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
  5-ter. Ai fini di cui al comma  5-bis,  la  Guardia  di  Finanza  e
l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali, adottano idonee  misure  di  garanzia  a  tutela  dei
diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la  previsione
di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in
conformita' con le disposizioni del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.".
                               Art. 15


        Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

  1. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,
n. 136, le parole "Per il periodo  d'imposta  2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019 e 2020".
  2. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, dopo il primo periodo,  e'  aggiunto  il  seguente:  "A
decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti  di  cui  al  primo  periodo
adempiono all'obbligo di cui al comma 1  esclusivamente  mediante  la
memorizzazione elettronica e  la  trasmissione  telematica  dei  dati
relativi a tutti  i  corrispettivi  giornalieri  al  Sistema  tessera
sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3.".
                               Art. 16


                       Semplificazioni fiscali

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il
comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. A  partire  dalle  operazioni
IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via  sperimentale,  nell'ambito
di  un  programma  di  assistenza  on  line  basato  sui  dati  delle
operazioni  acquisiti  con  le  fatture   elettroniche   e   con   le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei
corrispettivi  acquisiti  telematicamente,  l'Agenzia  delle  entrate
mette a  disposizione  dei  soggetti  passivi  dell'IVA  residenti  e
stabiliti in Italia, in apposita area  riservata  del  sito  internet
dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
  a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
  1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre  alle  bozze  dei
documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate
mette a disposizione  anche  la  bozza  della  dichiarazione  annuale
dell'IVA.".
                               Art. 17


             Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

  1. All'articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "In  caso  di
ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate
comunica  al  contribuente  con  modalita'  telematiche   l'ammontare
dell'imposta,  della  sanzione   amministrativa   dovuta   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, ridotta ad un terzo,  nonche'  degli  interessi  dovuti  fino
all'ultimo giorno del mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in
tutto o  in  parte,  delle  somme  dovute  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, il competente  ufficio  dell'Agenzia
delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.";
  b) al quarto periodo: le parole "di cui  al  primo  periodo,  salvo
quanto previsto dal terzo comma" sono sostituite dalle seguenti:  "di
cui al presente articolo".
                               Art. 18


           Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

  1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 49, dopo il  comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
"3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il
divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti
alla cifra di 2.000  euro.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  il
predetto divieto e la predetta soglia sono  riferiti  alla  cifra  di
1.000 euro.";
  b) all'articolo 63, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto  il  seguente:
"1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al
31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi  del  comma
1, e' fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a
decorrere dal 1° gennaio 2022, il  minimo  edittale,  applicabile  ai
sensi del comma 1, e' fissato a 1.000 euro.".
                               Art. 19


Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli  scontrini
  ed istituzione di premi speciali per il cashless

  1. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 540, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I  premi
attribuiti non concorrono a formare il reddito  del  percipiente  per
l'intero ammontare corrisposto  nel  periodo  d'imposta  e  non  sono
assoggettati ad alcun prelievo erariale.";
  b) il comma 542 e'  sostituito  dal  seguente:  "542.  Al  fine  di
incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte
dei consumatori, con il provvedimento  di  cui  al  comma  544,  sono
istituiti premi speciali, per  un  ammontare  complessivo  annuo  non
superiore a 45 milioni di euro,  da  attribuire  mediante  estrazioni
aggiuntive a quelle ordinarie di cui al comma 540, ai soggetti di cui
al predetto comma che effettuano transazioni attraverso strumenti che
consentano il pagamento  elettronico.  Con  lo  stesso  provvedimento
sono, altresi', stabilite le modalita' attuative del presente  comma,
prevedendo premi, nell'ambito  del  predetto  ammontare  complessivo,
anche per gli  esercenti  che  hanno  certificato  le  operazioni  di
cessione di beni ovvero prestazione di servizi ai sensi dell'articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Al fine di
garantire le risorse finanziarie necessarie  per  l'attribuzione  dei
premi e le spese amministrative  e  di  comunicazione  connesse  alla
gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e'  incrementato
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020.  I  fondi  per  le
spese  amministrative  e  di  comunicazione  sono   attribuiti   alle
amministrazioni che sostengono i relativi costi.".
                               Art. 20


                  Sanzione lotteria degli scontrini

  1. L'esercente che  al  momento  dell'acquisto  rifiuti  il  codice
fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate  i
dati della singola cessione o  prestazione  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'
punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si
applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
472.
  2. Nel primo semestre di applicazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 540, ultimo periodo, della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, la sanzione di cui al  comma  1  non  si  applica  agli
esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo  di  memorizzazione
dei corrispettivi mediante misuratori fiscali gia' in uso non  idonei
alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali di  cui
all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e  al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
                               Art. 21


           Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n.  82,
dopo il comma 2-quinques sono  aggiunti  i  seguenti:  "2-sexies.  La
piattaforma tecnologica di cui al  comma  2  puo'  essere  utilizzata
anche  per  facilitare  e  automatizzare,  attraverso   i   pagamenti
elettronici,  i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti
privati, tra cui la fatturazione elettronica e  la  memorizzazione  e
trasmissione dei dati  dei  corrispettivi  giornalieri  di  cui  agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  o
del  Ministro   delegato   per   l'innovazione   tecnologica   e   la
digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le  regole  tecniche  di  funzionamento  della
piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.".
                               Art. 22


       Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

  1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o  professioni  spetta
un credito  di  imposta  pari  al  30  per  cento  delle  commissioni
addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito,
di  debito  o  prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni
dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi  rese
nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a  condizione
che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente  siano
di ammontare non superiore a 400.000 euro.
  3. L'agevolazione di  cui  al  presente  articolo  si  applica  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  4.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, a decorrere dal  mese  successivo  a  quello  di
sostenimento della spesa e deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi.
  5. Gli operatori che  mettono  a  disposizione  degli  esercenti  i
sistemi di pagamento di cui al comma  1  trasmettono  telematicamente
all'Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la
spettanza del credito d'imposta.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  Entrate,  da
emanare entro sessanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono definiti i termini, le modalita' e il  contenuto  delle
comunicazioni di cui al comma 5.
                               Art. 23


Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati  con  carte
  di debito e credito

  1. All'articolo 15 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito"  sono
sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento,  relativamente
ad almeno una carta di debito e una carta di credito".
  b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-quater.  A  partire
del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento,
di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al
comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del comma  4,  si
applica  nei   confronti   del   medesimo   soggetto   una   sanzione
amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del  4
per cento del  valore  della  transazione  per  la  quale  sia  stata
rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle
violazioni di cui al presente comma, si applicano le  procedure  e  i
termini previsti dalle disposizioni di cui  alla  legge  24  novembre
1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 sul pagamento  in  misura
ridotta, e l'autorita' competente  a  ricevere  il  rapporto  di  cui
all'articolo 17 della medesima legge e' il  Prefetto  del  territorio
nel quale hanno avuto luogo  le  violazioni.  All'accertamento  delle
violazioni di cui al presente comma provvedono  gli  organi  che,  ai
sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 689  del  1981,  sono
addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni  per  la  cui
violazione e' prevista la sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma di denaro, nonche' ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  4,
della medesima legge n. 689 del 1981 gli ufficiali e  gli  agenti  di
polizia giudiziaria.".
Capo II
Disposizioni in materia di giochi

                               Art. 24


                   Proroga gare scommesse e Bingo

  1. All'articolo 1, comma 1048, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole "da indire entro il 30 settembre 2018" sono sostituite
dalle parole "da indire entro il  30  giugno  2020",  le  parole  "e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole
"e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020", le parole "euro  6.000"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 7.500" e le parole "euro 3.500"
sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500".
  2. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole "anni dal 2013 al 2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"anni dal 2013 al 2020" e le parole "entro il 30 settembre 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2020".
                               Art. 25


        Termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  1098,
della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  all'articolo  1,  comma  943,
della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  come  modificato  dal  citato
comma 1098, le parole "dopo il  31  dicembre  2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "decorsi nove mesi dalla data  di  pubblicazione  del
decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   di   cui
all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre  2018,
n. 145" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle
seguenti: "entro i successivi dodici mesi".
                               Art. 26


     Prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento

  1. A decorrere  dal  10  febbraio  2020,  la  misura  del  prelievo
erariale unico sugli apparecchi di cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettera a) e lettera b), del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' fissata,
rispettivamente, nel 23 per cento e nel  9  per  cento.  Le  aliquote
previste  dal  presente  articolo   sostituiscono   quelle   previste
dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come
modificate dall'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 e dall'articolo 27, comma  2,  del  decreto-legge  28  gennaio
2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26. Le aliquote vigenti rispettivamente del 21,6 per cento  e  del
7,9 per cento si applicano fino al 9 febbraio 2020.
                               Art. 27


          Registro unico degli operatori del gioco pubblico

  1. Al fine  di  contrastare  le  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata  nel  settore  dei  giochi  e  la  diffusione  del  gioco
illegale, nonche' di perseguire un razionale assetto  sul  territorio
dell'offerta di gioco pubblico, presso l'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e' istituito, a decorrere dall'esercizio 2020,  il  Registro
unico degli operatori del gioco pubblico.
  2. L'iscrizione al Registro costituisce titolo  abilitativo  per  i
soggetti che svolgono attivita' in materia di gioco  pubblico  ed  e'
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del presente articolo, dei diritti e dei rapporti  in  esso
previsti.
  3.  Devono  iscriversi  al  Registro  le  seguenti   categorie   di
operatori:
    a) i soggetti:
  1) produttori;
  2) proprietari;
  3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo
degli apparecchi e  terminali  di  cui  all'articolo  110,  comma  6,
lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per i quali la  predetta
Amministrazione rilascia,  rispettivamente,  il  nulla  osta  di  cui
all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  il
codice  identificativo  univoco  di  cui  al  decreto  del  Direttore
generale dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  22
gennaio 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  32  del  9
febbraio 2010;
    b) i concessionari per la gestione della  rete  telematica  degli
apparecchi  e  terminali  da  intrattenimento  che   siano   altresi'
proprietari degli apparecchi e terminali  di  cui  all'articolo  110,
comma 6, lettere a) e b), del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
    c) i soggetti:
  1) produttori;
  2) proprietari;
  3) possessori ovvero detentori a qualsiasi titolo degli  apparecchi
di cui all'articolo 110, comma 7, lettere a), c), c-bis) e c-ter) del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773;
  d) i concessionari del gioco del Bingo;
  e) i concessionari di scommesse su eventi ippici,  sportivi  e  non
sportivi e su eventi simulati;
  f) i titolari di punti  vendita  dove  si  accettano  scommesse  su
eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi
pronostici sportivi, nonche' i titolari dei  punti  per  la  raccolta
scommesse che si sono regolarizzati ai sensi dell'articolo  1,  comma
643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  dell'articolo  1,  comma
926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e i titolari dei punti  di
raccolta ad essi collegati;
  g)  i  concessionari  dei  giochi  numerici  a  quota  fissa  e   a
totalizzatore;
  h) i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e  dei
giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;
  i) i concessionari del gioco a distanza;
  l) i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza;
  m) i produttori delle  piattaforme  dei  giochi  a  distanza  e  di
piattaforme per eventi simulati;
  n) le societa' di corse che gestiscono gli ippodromi;
  o) gli allibratori;
  p) ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente
comma che svolge, sulla base di  rapporti  contrattuali  continuativi
con i soggetti di cui al comma medesimo,  qualsiasi  altra  attivita'
funzionale o collegata  alla  raccolta  del  gioco,  individuato  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
che ne fissa anche l'importo, in coerenza  con  quanto  previsto  dal
comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui  al  presente
comma.
  4. L'iscrizione al Registro e' disposta dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli previa verifica del possesso, da parte dei  richiedenti,
delle licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e 88  del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, delle autorizzazioni e concessioni necessarie
ai sensi delle specifiche normative di settore e della certificazione
antimafia prevista dalla disciplina  vigente,  nonche'  dell'avvenuto
versamento, da parte dei medesimi, di una somma annua pari a:
  a) euro 200,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero
3), c), numero 3), f), h), l);
  b) euro 500,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere a), numero
2), c) numero 2), o);
  c) euro 2.500,00 per i soggetti di cui  al  comma  3,  lettere  a),
numero 1), c) numero 1) ed m);
  d) euro 3.000 per i soggetti di cui al comma 3, lettere e) ed n) ed
euro 10.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettere b),  d),  g)
ed i).
  I soggetti che operano in piu'  ambiti  di  gioco  sono  tenuti  al
versamento di una sola somma d'iscrizione. I  soggetti  che  svolgono
piu' ruoli  nell'ambito  della  filiera  del  gioco  sono  tenuti  al
versamento della somma piu' alta fra quelle previste per le categorie
in cui operano.
  5. L'iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente.
  6. L'omesso versamento della somma di cui al comma  4  puo'  essere
regolarizzato,  prima  che  la  violazione  sia  accertata,  con   il
versamento di un importo pari alla  somma  dovuta  maggiorata  di  un
importo pari al 2 per cento per ogni  mese  o  frazione  di  mese  di
ritardo.
  7. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite tutte le disposizioni applicative, eventualmente  anche  di
natura transitoria, relative alla tenuta del Registro, all'iscrizione
ovvero alla cancellazione dallo  stesso,  nonche'  ai  tempi  e  alle
modalita' di effettuazione del versamento di cui al comma 4.
  8. L'esercizio di qualsiasi attivita' funzionale alla  raccolta  di
gioco in assenza di iscrizione al Registro di cui al comma 1 comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa  di  euro  10.000,00  e
l'impossibilita' di iscriversi al Registro per i successivi 5 anni.
  9. I concessionari  di  gioco  pubblico  non  possono  intrattenere
rapporti contrattuali funzionali  all'esercizio  delle  attivita'  di
gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro.  In  caso
di violazione  del  divieto  e'  dovuta  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria di euro 10.000,00 e il rapporto contrattuale e' risolto di
diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima
violazione  nell'arco  di  un  biennio  determina  la  revoca   della
concessione.
  10. A decorrere dalla data di istituzione del Registro  di  cui  al
comma 1 e, comunque, dal novantesimo giorno successivo all'entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, l'elenco di cui all'articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n.  220,  e'
abrogato.
                               Art. 28


          Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione

  1.  Al  fine  di  rendere  maggiormente  tracciabili  i  flussi  di
pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della
criminalita' organizzata, le societa' emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e  postali  non  possono  procedere  al
trasferimento  di  denaro  a  favore  di  soggetti  che  offrono  nel
territorio  dello   Stato,   attraverso   reti   telematiche   o   di
telecomunicazione,  giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici   con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo   autorizzatorio   o   abilitativo   non   sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di  cui  al  presente  articolo  comporta
l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della
sanzione prevista nel presente articolo e' dell'ufficio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli dove ha sede  il  domicilio  fiscale  del
trasgressore. Con uno  o  piu'  provvedimenti  interdirigenziali  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le  modalita'
attuative delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e  la
relativa decorrenza.  I  commi  da  29  a  31  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.
                               Art. 29


          Potenziamento dei controlli in materia di giochi

  1. Al fine di prevenire il gioco da parte dei  minori  ed  impedire
l'esercizio abusivo del gioco  con  vincita  in  denaro,  contrastare
l'evasione fiscale e l'uso  di  pratiche  illegali  in  elusione  del
monopolio pubblico del gioco, l'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli
e' autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo
destinato alle operazioni di gioco a fini di  controllo,  di  importo
non superiore a 100.000 euro annui. Con provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  costituito  il  fondo  e
disciplinato  il  relativo  utilizzo.   Il   personale   appartenente
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzato ad  effettuare
operazioni di gioco a distanza o presso locali in cui  si  effettuano
scommesse o sono installati apparecchi di cui all'articolo 110, comma
6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,  al  solo  fine  di
acquisire elementi di prova in ordine alle  eventuali  violazioni  in
materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di
gioco dei minori. Per effettuare le medesime operazioni di gioco,  la
disposizione del precedente periodo si applica altresi' alla  Polizia
di Stato, all'Arma dei  Carabinieri  e  al  Corpo  della  Guardia  di
finanza, ciascuno dei quali, ai fini dell'utilizzo del fondo previsto
dal  presente  comma,  agisce  previo  concerto  con  le   competenti
strutture dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono  previste
le disposizioni attuative e contabili per l'utilizzo del fondo di cui
al primo periodo, stabilendo che le eventuali vincite conseguite  dal
predetto personale nell'esercizio delle attivita' di cui al  presente
articolo siano riversate al fondo medesimo.
  2.  All'articolo  10,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  il
comma 1 e' abrogato.
                               Art. 30


Disposizioni relative all'articolo 24 del  decreto-legge  n.  98  del
                                2011

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma  28,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non  possono  essere  titolari  o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei
quali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hanno
commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  di
pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali
secondo quanto  previsto  dall'articolo  80,  comma  4,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  2. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, le parole "ovvero l'imputazione o la condizione di indagato  sia
riferita al coniuge non separato"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"ovvero l'imputazione sia riferita al coniuge non separato o, per  le
societa' partecipate  da  fondi  di  investimento  o  assimilati,  al
titolare o al rappresentante legale o negoziale ovvero  al  direttore
generale della societa' di gestione del fondo".
                               Art. 31


                Omesso versamento dell'imposta unica

  1. Al fine di contrastare la diffusione  del  gioco  irregolare  ed
illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore
del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e  la  tutela  del
giocatore ed evitare fenomeni di alterazione della concorrenza, fermi
restando i poteri e le competenze del Questore, nonche' i divieti  di
offerta al pubblico di gioco in assenza di concessione statale  o  di
autorizzazione di pubblica sicurezza e le relative sanzioni penali ed
amministrative previste, e' disposta, con provvedimento  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, la chiusura dei punti vendita nei  quali
si offrono al pubblico scommesse e  concorsi  pronostici  qualora  il
soggetto che gestisce il punto di vendita risulti debitore  d'imposta
unica di cui alla decreto legislativo 23 dicembre  1998  n.  504,  in
base ad una sentenza, anche non definitiva, la cui  esecutivita'  non
sia sospesa. La chiusura  diventa  definitiva  con  il  passaggio  in
giudicato della sentenza di condanna.  La  presente  disposizione  si
applica altresi' ai punti vendita dei soggetti per  conto  dei  quali
l'attivita' e' esercitata, che risultino debitori d'imposta unica  di
cui alla decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504,  anche  in  via
solidale con il soggetto gestore del punto vendita. Il  provvedimento
dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  contiene  l'invito  al
pagamento, entro trenta giorni dalla notifica, di quanto  dovuto  per
effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura  se,
decorso il periodo previsto,  non  sia  fornita  prova  dell'avvenuto
pagamento. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvisa senza ritardo
il  competente  Comando  della  Guardia  di  Finanza  per   procedere
all'esecuzione della chiusura. In caso di violazione  della  chiusura
dell'esercizio, il soggetto sanzionato  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da  euro  diecimila  a  euro  trentamila,  oltre  alla
chiusura dell'esercizio  in  forma  coattiva.  In  caso  di  sentenza
favorevole al contribuente  successiva  al  versamento  del  tributo,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone il rimborso delle somme
dovute, come risultanti dalla sentenza, entro novanta giorni dal  suo
deposito.
  2.   L'Agenzia   delle   dogane   e   dei   monopoli,   nell'ambito
dell'attivita' ordinaria di controllo  dei  pagamenti  da  parte  dei
soggetti  obbligati,  procede  a  diffidare  coloro   che   risultino
inadempienti, in tutto o in parte, al versamento di quanto  dovuto  a
titolo di imposta unica oltre a sanzioni ed  interessi  entro  trenta
giorni. In caso di mancato versamento nei termini  di  cui  al  primo
periodo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede all'escussione
delle garanzie prestate in base ai regimi convenzionali previsti.  Il
soggetto obbligato e' tenuto a reintegrare la garanzia entro  novanta
giorni dall'escussione, a pena di decadenza della concessione.
Capo III
Ulteriori disposizioni fiscali

                               Art. 32


Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019,
                           causa C-449/17

  1. All'articolo 10, comma 1, n. 20),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  le  parole  "e  quelle
didattiche di ogni genere, anche" sono sostituite con le parole ", le
prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e quelle".
  2. Le prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario di  cui
all'articolo 10, comma 1, n. 20) del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633  non  comprendono  l'insegnamento
della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di
guida per i veicoli delle categorie B e C1.
  3.  Sono  fatti  salvi  i  comportamenti  difformi   adottati   dai
contribuenti anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, per effetto della sentenza Corte di  Giustizia
UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17.
  4. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  21
dicembre 1996, n. 696, e' soppressa la lettera q). Per le prestazioni
didattiche,  finalizzate   al   conseguimento   della   patente,   le
autoscuole, tenute alla  memorizzazione  elettronica  e  trasmissione
telematica  dei  dati  dei   corrispettivi   giornalieri   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
127, possono, fino al 30 giugno  2020,  documentare  i  corrispettivi
mediante il rilascio della ricevuta fiscale  di  cui  all'articolo  8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di
cui alla legge  26  gennaio  1983,  n.  18,  con  l'osservanza  delle
relative discipline.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia  dal
1° gennaio 2020.
                               Art. 33


         Sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici

  1. I soggetti di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 25 gennaio 2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019, n. 30, aventi alla  data  del
26 dicembre 2018, la residenza, ovvero, la  sede  legale  o  la  sede
operativa nel territorio dei Comuni di Aci  Bonaccorsi,  Aci  Catena,
Aci  Sant'Antonio,  Acireale,  Milo,  Santa  Venerina,   Trecastagni,
Viagrande e Zafferana Etnea, che hanno  usufruito  della  sospensione
dei termini dei versamenti tributari  scadenti  nel  periodo  dal  26
dicembre 2018 al 30 settembre 2019, eseguono i  predetti  versamenti,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione  entro
il 16 gennaio 2020, ovvero, a decorrere dalla stessa  data,  mediante
rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari
importo da  versare  entro  il  16  di  ogni  mese.  Gli  adempimenti
tributari, diversi dai versamenti, non  eseguiti  per  effetto  della
sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati  in  9,2  milioni  di
euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
                               Art. 34


           Compartecipazione comunale al gettito accertato

  1. All'articolo 1, comma 12-bis del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, le parole "per gli anni dal 2012  al  2019"  sono  sostituite
dalle seguenti: "per gli anni dal 2012 al 2021".
                               Art. 35


                 Modifiche all'articolo 96 del TUIR

  1. All'articolo 96 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, il comma 11 e' sostituito dal  seguente:  "11. Ai  fini
dei commi da 8 a 10:
    a) per progetto infrastrutturale  pubblico  a  lungo  termine  si
intende il  progetto  rientrante  tra  quelli  cui  si  applicano  le
disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50;
    b)  nel  caso  di  costituzione  di  una  societa'  di   progetto
strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto  ad  attivita'  e
passivita' non afferenti al progetto infrastrutturale  medesimo  sono
integralmente deducibili gli interessi  passivi  e  oneri  finanziari
relativi ai prestiti  stipulati  dalla  societa'  di  progetto  anche
qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui  al  comma  8,
lettera  a)  utilizzati  per  finanziare  progetti   infrastrutturali
pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50.".
                               Art. 36


                       Incentivi Conto Energia

  1. In caso di cumulo degli incentivi  alla  produzione  di  energia
elettrica da impianti fotovoltaici di cui  ai  decreti  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio  2011
e 5 luglio 2012  con  la  detassazione  per  investimenti  ambientali
realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi
da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente  ha
facolta' di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
  2.  Il  mantenimento  del  diritto  a  beneficiare  delle   tariffe
incentivanti riconosciute dal Gestore  dei  Servizi  Energetici  alla
produzione di energia elettrica e' subordinato al  pagamento  di  una
somma  determinata  applicando   alla   variazione   in   diminuzione
effettuata  in   dichiarazione   relativa   alla   detassazione   per
investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
  3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di  cui  al
comma 2 devono presentare apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle
entrate.  Le  modalita'  di  presentazione  e  il   contenuto   della
comunicazione  sono  stabiliti  con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Nella comunicazione di cui al comma  3  il  contribuente  indica
l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il  recupero  delle
agevolazioni non spettanti in virtu' del divieto di cumulo di cui  al
comma 1 e assume l'impegno a rinunciare  agli  stessi  giudizi,  che,
dietro presentazione di copia della comunicazione e  nelle  more  del
pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.  L'estinzione
del  giudizio  e'  subordinata  all'effettivo  perfezionamento  della
definizione  e  alla  produzione,  nello   stesso   giudizio,   della
documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario,
il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  5.  La  definizione  si  perfeziona  con  la  presentazione   della
comunicazione di cui al comma 3 e  con  il  pagamento  degli  importi
dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
  6. Resta ferma la facolta' di agire in giudizio a tutela dei propri
diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della  facolta'  di
cui al presente articolo.
                               Art. 37


Riapertura  del  termine  di  pagamento  della   prima   rata   della
definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge n.  119
                              del 2018

  1.  La  scadenza  di  pagamento  del  31   luglio   2019   prevista
dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b),  21,  22,  23  e  24,  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e' fissata al 30 novembre 2019.
                               Art. 38


            Imposta immobiliare sulle piattaforme marine

  1. A decorrere dall'anno 2020 e'  istituita  l'imposta  immobiliare
sulle  piattaforme  marine  (IMPi)  in  sostituzione  di  ogni  altra
imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.  Per
piattaforma marina si intende la  piattaforma  con  struttura  emersa
destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti  del
mare territoriale come individuato dall'articolo 2 del  Codice  della
Navigazione.
  2. La base imponibile e'  determinata  in  misura  pari  al  valore
calcolato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, richiamato dall'articolo 13, comma  3,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. L'imposta e' calcolata ad aliquota pari al  10,6  per  mille. E'
riservata  allo  Stato  la  quota  di  imposta  calcolata  applicando
l'aliquota pari al 7,6 per  mille;  la  restante  imposta,  calcolata
applicando l'aliquota del  3  per  mille,  e'  attribuita  ai  comuni
individuati ai  sensi  del  comma  4. E'  esclusa  la  manovrabilita'
dell'imposta da parte dei comuni per la quota loro spettante.
  4.  I  comuni  cui  spetta  il   gettito   dell'imposta   derivante
dall'applicazione dell'aliquota del 3 per mille sono individuati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dell'interno, il Ministro della difesa  e  con  il  Ministro
dello sviluppo economico, da  emanarsi  d'intesa  con  la  Conferenza
Stato-Citta' ed autonomie locali entro centottanta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso decreto  sono
stabiliti i criteri, le modalita' di  attribuzione  e  di  versamento
nonche' la quota del gettito spettante ai comuni individuati. Qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo  e'  comunque
adottato.
  5. Limitatamente  all'anno  2020,  il  versamento  dell'imposta  e'
effettuato in un'unica soluzione, entro il 16  dicembre,  allo  Stato
che provvedera' all'attribuzione del gettito  di  spettanza  comunale
sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine,  le  somme  di
spettanza dei comuni per l'anno 2020  sono  riassegnate  ad  apposito
capitolo  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento  delle  Finanze,  comunica  al  Ministero   dell'interno
l'importo del gettito acquisito nell'esercizio  finanziario  2020  di
spettanza dei comuni.
  6.  Le  attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  alle
piattaforme di cui al  comma  1  sono  svolte  dai  comuni  ai  quali
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,  si
applicano le disposizioni relative  alle  detrazioni  in  materia  di
imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  e  le  altre  disposizioni  della  medesima
imposta, in quanto compatibili.
  8. Restano ferme le disposizioni relative ai manufatti  di  cui  al
comma 728 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  ai
quali si applicano esclusivamente i commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
Capo IV
Modifiche della disciplina penale in materia tributaria e della responsabilità amministrativa degli enti nella stessa materia

                               Art. 39


Modifiche   della   disciplina   penale   e   della   responsabilita'
                      amministrativa degli enti

  1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a  sei"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
    b) all'articolo 2, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore  a
euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a  sei
anni.";
    c) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole "un anno e sei mesi
a sei" sono sostituite dalle seguenti: "tre a otto";
    d) all'articolo 4, comma 1, alinea, le parole "uno  a  tre"  sono
sostituite dalle seguenti: "due a cinque";
    e)   all'articolo   4,   comma   1   lettera   a),   la    parola
"centocinquantamila" e' sostituita dalla seguente: "centomila";
    f) all'articolo 4,  comma  1  lettera  b),  la  parola  "tre"  e'
sostituita dalla seguente: "due";
    g) il comma 1-ter dell'articolo 4 e' abrogato;
    h) all'articolo 5, comma 1, le parole  "un  anno  e  sei  mesi  a
quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";
    i) all'articolo 5, comma 1-bis, le parole "un anno e sei  mesi  a
quattro" sono sostituite dalle seguenti: "due a sei";
    l) all'articolo 8, comma 1, le parole "un anno e sei mesi a  sei"
sono sostituite dalle seguenti: "quattro a otto";
    m) all'articolo 8, dopo il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro  centomila,
si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.";
    n) all'articolo 10, le parole "un anno e sei  mesi  a  sei"  sono
sostituite dalle seguenti: "tre a sette";
    o)  all'articolo  10-bis,  la  parola   "centocinquantamila"   e'
sostituita dalla seguente: "centomila";
    p) all'articolo  10-ter,  la  parola  "duecentocinquantamila"  e'
sostituita dalla seguente: "centocinquantamila";
    q) dopo l'articolo 12-bis, e' inserito il seguente:
      "Art. 12-ter (Casi particolari di confisca). - 1. Nei  casi  di
condanna  o  di  applicazione  della  pena  su  richiesta   a   norma
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  taluno  dei
delitti previsti dal presente decreto,  diversi  da  quelli  previsti
dagli articoli 10-bis e 10-ter, si  applica  l'articolo  240-bis  del
codice penale quando:
        a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' superiore  a
euro centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2;
        b) l'imposta evasa e' superiore a euro centomila nel caso dei
delitti previsti dagli articoli 3 e 5, comma 1;
        c) l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore a euro
centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 5, comma 1-bis;
        d) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o
nei documenti e' superiore a euro  centomila  nel  caso  del  delitto
previsto dall'articolo 8;
        e)  l'indebita  compensazione  ha  ad  oggetto  crediti   non
spettanti o inesistenti superiori  a  euro  centomila  nel  caso  del
delitto previsto dall'articolo 10-quater;
        f)  l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed  interessi  e'
superiore  ad  euro  centomila  nel   caso   del   delitto   previsto
dall'articolo 11, comma 1;
        g) l'ammontare  degli  elementi  attivi  inferiori  a  quelli
effettivi o degli  elementi  passivi  fittizi  e'  superiore  a  euro
centomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 11, comma 2;
        h) e' pronunciata condanna  o  applicazione  di  pena  per  i
delitti previsti dagli articoli 4 e 10.".
  2. Dopo l'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' aggiunto il seguente:
    "Art. 25-quinquiesdecies (Reati  tributari). -  1.  In  relazione
alla commissione del delitto di  dichiarazione  fraudolenta  mediante
uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti  previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.  74,  si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.".
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di  conversione
del presente decreto.
Capo V
Ulteriori disposizioni per esigenze indifferibili

                               Art. 40


                     RFI ed Equitalia Giustizia

  1. Al fine di assicurare il pieno  ed  efficace  svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti alla societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
(RFI), alla stessa non si applicano  i  vincoli  e  gli  obblighi  in
materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla  legge  a
carico dei soggetti  inclusi  nel  provvedimento  dell'ISTAT  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre  2009,  n.196.  La
societa' conserva autonomia finanziaria e operativa,  fermo  restando
l'obbligo  di  preventiva  informativa  ai  competenti  Ministeri   e
autorita', in relazione alle operazioni  finanziarie  che  comportano
una variazione dell'esposizione debitoria della societa'.
  2. Al fine di agevolare  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
potenziare l'attivita' di riscossione dei  crediti  di  giustizia  ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
in materia di spese di giustizia di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' di  incrementare  il
gettito  per  l'Erario  derivante  dalle  medesime  attivita',   alla
societa' di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, fermo restando il concorso agli  obiettivi  di
finanza pubblica e l'obbligo di versamento all'entrata  del  bilancio
dello Stato di  un  importo  corrispondente  ai  risparmi  conseguiti
dall'applicazione  delle  suddette  norme,  da  effettuare  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 28 e 29, e
6, commi 7, 11 e  13,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
                               Art. 41


                        Fondo di garanzia PMI

  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, sono assegnati 670 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditivita' e la
sostenibilita' del settore agricolo e di incentivare l'adozione e  la
diffusione di sistemi  di  gestione  avanzata  attraverso  l'utilizzo
delle  tecnologie  innovative,  le   garanzie   concesse   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.
102,  sono  a  titolo  gratuito  per  imprese  agricole  in  caso  di
iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, dell'agricoltura
di  precisione  o  la  tracciabilita'  dei  prodotti  con  tecnologie
blockchain. La garanzia e' concessa a titolo gratuito nel  limite  di
20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti  dai  regolamenti
(UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea  agli  aiuti  de  minimis.  Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare (ISMEA).
                               Art. 42


                           Fusioni comuni

  1. La dotazione finanziaria  dei  contributi  straordinari  di  cui
all'articolo   15,   comma   3,   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e' incrementata di 30 milioni di euro per l'anno
2019.
                               Art. 43


                         Affitti passivi PA

  1. All'articolo  8,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal seguente:  "Ai
contratti  stipulati  con  le  amministrazioni  dello  Stato  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 per la locazione degli immobili acquistati ai sensi del  presente
comma si applica un canone commisurato ai valori di mercato,  ridotto
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135.";
    b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Le risorse di
cui al primo periodo  del  comma  4  possono  essere  utilizzate  dai
predetti enti previdenziali anche per l'acquisto di immobili  adibiti
o da adibire ad uffici in locazione passiva alle  societa'  in  house
delle amministrazioni centrali dello Stato ed incluse nell'elenco  di
cui all'articolo 1, comma 2, della  legge  196/2009,  su  indicazione
dell'amministrazione che esercita il controllo  analogo,  sentiti  il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del  demanio  per
le rispettive competenze. Il Ministero dell'economia e delle  finanze
puo'  trasferire  alle  predette  societa'  in  house  le  risorse  a
legislazione vigente di cui al  settimo  periodo  del  comma  4,  per
consentire alle medesime societa',  che  ne  facciano  richiesta,  di
procedere alla predisposizione della  progettazione  necessaria  agli
enti previdenziali pubblici per  la  valutazione  degli  investimenti
immobiliari di cui al presente comma. Con  il  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita' di  attuazione
del presente comma, nel rispetto dei  saldi  strutturali  di  finanza
pubblica.".
                               Art. 44


Abrogazione dell'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto
                            2011, n. 138

  1. Il comma 6-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e' abrogato.
                               Art. 45


                  Disposizioni in materia di salute

  1. All'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
le parole  "31  marzo  2019"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31
dicembre 2019".
                               Art. 46


           Disposizioni in materia di fiscalita' regionale

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma 1, la parola "2020", ovunque ricorre, e'
sostituita dalla seguente: "2021";
    b) all'articolo 4:
      1) al comma 2, le parole "Per gli anni dal 2011 al  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni  dal  2011  al  2020"  e  le
parole "A decorrere dall'anno 2020" sono sostituite  dalle  seguenti:
"A decorrere dall'anno 2021";
      2) al comma 3, le parole  "A  decorrere  dall'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
    c) all'articolo 7:
      1) al comma 1, le parole  "A  decorrere  dall'anno  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2021";
      2) al comma 2,  le  parole  "entro  il  31  luglio  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2020";
    d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola "2020"  e'  sostituita
dalla seguente: "2021".
                               Art. 47


             Disposizioni sul trasporto pubblico locale

  1. All'articolo  27  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2:
      1) all'alinea, la parola "2018" e' sostituita con la  seguente:
"2020";
      2) alla lettera c), le parole  "secondo  anno  successivo  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto" sono sostituite dalla seguente: "2021";
    b) il comma 2-bis e' sostituto dal seguente: "2-bis. Ai fini  del
riparto del Fondo di cui al comma 1 si tiene annualmente conto  delle
variazioni per ciascuna Regione in incremento o decremento,  rispetto
al  2017,  dei  costi  del  canone  di   accesso   all'infrastruttura
ferroviaria introdotte dalla societa' Rete ferroviaria italiana  Spa,
con decorrenza dal  1°  gennaio  2018,  in  ottemperanza  ai  criteri
stabiliti  dall'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti  ai  sensi
dell'articolo 37, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. Tali variazioni  sono  determinate  a  preventivo  e  consuntivo
rispetto al riparto di ciascun anno a partire dal saldo del 2019.  Le
variazioni fissate a preventivo sono soggette a  verifica  consuntiva
ed eventuale  conseguente  revisione  in  sede  di  saldo  a  partire
dall'anno 2020 a seguito di apposita certificazione  resa,  entro  il
mese di settembre di ciascun anno, da parte delle imprese esercenti i
servizi  di  trasporto  pubblico  ferroviario  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'Osservatorio,  di
cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
nonche' alle Regioni, a pena della  sospensione  dell'erogazione  dei
corrispettivi di cui ai relativi contratti di servizio con le Regioni
in analogia a quanto disposto al comma  7  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini del riparto del saldo 2019
si terra' conto dei soli dati a consuntivo relativi  alle  variazioni
2018 comunicati e certificati dalle imprese esercenti  i  servizi  di
trasporto pubblico ferroviario con le modalita' e i tempi di  cui  al
precedente  periodo  e  con  le  medesime  penalita'   in   caso   di
inadempienza.";
    c) al comma 4, la parola "Nelle" e' sostituita con le  parole  "A
partire dal mese di gennaio 2018 e nelle";
    d) al comma 6, le parole "novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto"   sono
sostituite dalle seguenti: "l'anno 2020", le parole "e  non  oltre  i
successivi centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti: "l'anno
2021" e le parole "i  predetti  centoventi  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "l'anno 2021";
    e) al comma 8, le parole ", e comunque non oltre il  31  dicembre
2018" sono soppresse.
                               Art. 48


 Adeguamento banca dati di riferimento rendiconto di gestione comuni

  1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali
approvato con decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 228, comma 5, il secondo periodo e' soppresso;
    b) all'articolo 243:
      1) al comma  5,  primo  periodo,  le  parole:  "certificato  di
bilancio di cui all'articolo 161"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rendiconto della gestione"; al secondo periodo, le parole: "Ove  non
risulti presentato il certificato  di  bilancio  del  penultimo  anno
precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  certificato  disponibile"
sono sostituite dalle seguenti: "Ove non risulti inviato  alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  13  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il  rendiconto  della  gestione  del
penultimo anno precedente, si fa  riferimento  all'ultimo  rendiconto
presente  nella  stessa  banca  dati  o,   in   caso   di   ulteriore
indisponibilita', nella banca dati dei certificati  di  bilancio  del
Ministero dell'interno.";
      2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Sono soggetti, in
via provvisoria, ai controlli  centrali  di  cui  al  comma  2,  sino
all'adempimento: a) gli enti locali per i quali non  sia  intervenuta
nei termini di legge la deliberazione del rendiconto della  gestione;
b) gli enti locali che non inviino il rendiconto della gestione  alla
banca dati  delle  amministrazioni  pubbliche  entro  30  giorni  dal
termine previsto per la deliberazione.".
  2. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel caso di comuni  per
i quali  sono  sospesi  per  legge  i  termini  di  approvazione  del
rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo  sono
desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso  alla  citata
banca dati.".
                               Art. 49


                  Revisione priorita' investimenti

  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 134 dopo le parole "del territorio" sono aggiunte  le
seguenti: "nonche' per interventi in viabilita' e  per  la  messa  in
sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la
finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale, per la  rigenerazione
urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per  le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati";
    b) al comma 135, lettera b), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "nonche' per interventi in viabilita' e trasporti  anche  con
la finalita' di ridurre l'inquinamento ambientale" e dopo la  lettera
c) sono aggiunte le seguenti:
      "c-bis) la messa in sicurezza  e  lo  sviluppo  di  sistemi  di
trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso
forme di mobilita' maggiormente sostenibili e  alla  riduzione  delle
emissioni climalteranti;
      c-ter)  progetti   di   rigenerazione   urbana,   riconversione
energetica e utilizzo fonti rinnovabili;
      c-quater) per infrastrutture sociali;
      c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati.".
                               Art. 50


Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti  commerciali
                             della P.A.

  1. All'articolo 1  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 857 e' abrogato;
    b) al comma 861:
      1) le parole: "i tempi di pagamento e ritardo" sono  sostituite
dalle seguenti: "gli indicatori";
      2) sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  "Limitatamente
all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere
elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle  registrazioni
contabili dell'ente con le modalita' fissate dal presente comma.  Gli
enti che si avvalgono di tale facolta' effettuano la comunicazione di
cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019  anche  se  hanno
adottato SIOPE+.";
    c) al comma 862, le parole "Entro il 31 gennaio" sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio".
  2. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio".
  3. Entro il 1° gennaio 2021 le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si
avvalgono dell'Ordinativo  Informatico  di  Pagamento  (OPI)  di  cui
all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196  del  2009,
sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data  di  scadenza
della fattura. Conseguentemente, a decorrere dalla suddetta data, per
le medesime amministrazioni viene  meno  l'obbligo  di  comunicazione
mensile di cui all'articolo  7-bis,  comma  4,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64.
                               Art. 51


       Attivita' informatiche in favore di organismi pubblici

  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa ed al  fine  di  favorire  la  sinergia  tra  processi
istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la  digitalizzazione
dei servizi e dei processi attraverso  interventi  di  consolidamento
delle infrastrutture, razionalizzazione  dei  sistemi  informativi  e
interoperabilita' tra le banche dati, in coerenza  con  le  strategie
del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione,
la Societa' di cui all'articolo 83, comma 15,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, puo' offrire servizi informatici strumentali  al
raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni
e delle societa' pubbliche da esse controllate indicate al  comma  2.
L'oggetto e le condizioni della fornitura dei servizi  sono  definiti
in apposita convenzione.
  2. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al primo  comma,
possono avvalersi della Societa' di cui all'articolo  83,  comma  15,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
    a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  al  fine   di
implementarne e accelerarne la trasformazione  digitale,  assicurando
la sicurezza, la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico;
    b) il Consiglio di Stato, al fine di assicurare la sicurezza,  la
continuita' e lo sviluppo del  sistema  informatico  della  giustizia
amministrativa;
    c) l'Avvocatura dello Stato, al fine di assicurare la  sicurezza,
la continuita' e lo sviluppo del sistema informatico,  anche  per  il
necessario adeguamento ai processi telematici;
    d) l'amministrazione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere
effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   "sistema
comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale",
ivi incluso il sistema denominato  Port  Management  and  Information
System  (PMIS)  inerente   la   digitalizzazione   dei   procedimenti
amministrativi afferenti le attivita' portuali, da realizzarsi a cura
dell'amministrazione  marittima,  nonche'  di  sviluppare,   mediante
utilizzo degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a
supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima;
    e) la Societa' di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111 al fine di assicurare e implementare le possibili
sinergie con i sistemi  informativi  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e dell'Agenzia del demanio;
    f) la Societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del  decreto-legge
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla  legge
11  febbraio  2019,  n.  12  al  fine  di  favorire  la   diffusione,
l'evoluzione,  l'integrazione   e   le   possibili   sinergie   delle
piattaforme immateriali abilitanti la digitalizzazione della  PA,  di
cui   al   Piano   Triennale   per   l'informatica   nella   pubblica
amministrazione, razionalizzando le infrastrutture sottostanti  e  le
modalita' di realizzazione.
                               Art. 52


       Incentivi per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 1° ottobre 2018, n. 117: le
parole  "agevolazioni  fiscali"  sono  sostituite   dalle   seguenti:
"agevolazioni, anche nella forma di contributi,".
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma
296 e' sostituito con il seguente: "296.  Per  le  finalita'  di  cui
dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018,  n.  117,  e'  istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporto un  apposito
fondo ed e' autorizzata la spesa di 15,1 milioni di euro  per  l'anno
2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni  di  cui
all'articolo 3 della legge n. 117 del 2018, per l'anno 2019  e  2020,
consistono nel riconoscimento di un contributo, fino  ad  esaurimento
delle risorse di cui al primo periodo, della somma  di  euro  30  per
ciascun dispositivo di allarme acquistato. Con decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  quindici  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
disciplinate le  modalita'  attuative  della  presente  disposizione,
anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.".
                               Art. 53


              Disposizioni in materia di autotrasporto

  1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e  di
ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal  trasporto  merci  su
strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente  legislazione
per gli investimenti da parte delle imprese  di  autotrasporto,  sono
stanziate ulteriori risorse, pari a complessivi 12,9 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli  investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese  attive  sul  territorio
italiano  iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale  (R.E.N.)  e
all'Albo nazionale degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi.
  2. I contributi di cui al comma  1  sono  destinati  a  finanziare,
anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2,  del
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 18 giugno 2009, gli investimenti avviati a far data  dall'entrata
in vigore della presente disposizione fino al  30  settembre  2020  e
finalizzati  alla  radiazione,  per  rottamazione,  dei   veicoli   a
motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto  merci  e
di  massa  complessiva  a  pieno  carico  pari  o  superiore  a   3,5
tonnellate, con contestuale acquisizione,  anche  mediante  locazione
finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al  trasporto
merci e di massa complessiva a pieno carico pari o  superiore  a  3,5
tonnellate, a trazione  alternativa  a  metano  (CNG),  gas  naturale
liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)  e   elettrica   (full
electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi  alla  normativa
euro VI di cui al predetto Regolamento (CE) n. 595/2009.
  3. I contributi di cui al comma 1 sono erogati fino  a  concorrenza
delle risorse disponibili ed e' esclusa  la  loro  cumulabilita'  con
altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti,
incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del  Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
  4. Fermo quanto previsto dal comma  3,  l'entita'  dei  contributi,
compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di  euro  20  mila
per  ciascun  veicolo,  e'  differenziata  in  ragione  della   massa
complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalita' di
alimentazione.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione,  sono  disciplinate  le  modalita'  e  i   termini   di
presentazione delle domande di contributo, i criteri  di  valutazione
delle domande, l'entita' del contributo massimo riconoscibile,  anche
al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, le modalita' di
erogazione dello stesso.  I  criteri  di  valutazione  delle  domande
assicurano la priorita' del finanziamento degli investimenti relativi
alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione  termica  maggiormente
inquinanti.
                               Art. 54


                              Alitalia

  1. Per consentire  di  pervenire  al  trasferimento  dei  complessi
aziendali facenti capo ad Alitalia - Societa' Aerea Italiana - S.p.A.
in amministrazione straordinaria ed alle altre societa' del  medesimo
gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria,  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, e' concesso, nell'anno 2019, in favore
delle stesse societa' in amministrazione straordinaria, per  le  loro
indilazionabili  esigenze  gestionali,  un  finanziamento  a   titolo
oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi.
  2. Il finanziamento e' concesso con l'applicazione di interessi  al
tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo  antecedente
la data  di  erogazione,  maggiorato  di  1.000  punti  base,  ed  e'
restituito, in prededuzione, con  priorita'  rispetto  a  ogni  altro
debito della procedura, entro sei mesi dalla erogazione  e,  in  ogni
caso, entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia della  cessione  dei
complessi aziendali. Il finanziamento di cui al comma 1  puo'  essere
erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da  estinguere  nel
medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento  sul  pertinente
capitolo  di  spesa.  Le  somme  corrisposte  in   restituzione   del
finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato  per
essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di
cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
                               Art. 55


     Misure a favore della competitivita' delle imprese italiane

  1. All'articolo 537-ter del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Il  Ministero  della
difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in
materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9
luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare
esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali
sussistono  accordi  di  cooperazione  o  di   reciproca   assistenza
tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza
assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita'  contrattuale
e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di  materiali
di armamento prodotti dall'industria  nazionale  anche  in  uso  alle
Forze armate e per le correlate  esigenze  di  sostegno  logistico  e
assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e  secondo
le modalita' disciplinati nei predetti accordi.».
                               Art. 56


                Compensazione fondo perequativo IRAP

  1. A decorrere  dall'anno  2019,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, e'  istituito  un  fondo  da
iscrivere su apposito piano gestionale del capitolo 2862,  diretto  a
compensare le regioni delle eventuali  minori  entrate  destinate  ai
trasferimenti di cui all'articolo 7, comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  2. Per l'anno 2019 la consistenza del fondo e' pari 16  milioni  di
euro e compensa le minori entrate a titolo di IRAP  realizzate  negli
anni 2017-2018.
  3.  Con  legge   di   bilancio   si   provvede   annualmente   alla
quantificazione  degli  stanziamenti  eventualmente  necessari  negli
esercizi 2020 e successivi.
  4. A decorrere dall'anno 2019, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  per
la quota di fondo perequativo eventualmente  non  assicurata  a  fine
anno dal gettito IRAP. La regolarizzazione avviene con l'emissione di
ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul fondo di cui
al comma 1.
                               Art. 57


        Criteri di riparto FSC e semplificazioni enti locali

  1. La lettera c) del comma  449  dell'articolo  1  della  legge  11
dicembre 2016, n. 232, e' sostituita dalla seguente:  "c)  destinato,
per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota  di
cui alla lettera  b)  non  distribuita  e  della  quota  dell'imposta
municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla  regolazione
dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario,
di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni
2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
dalla Commissione tecnica per  i  fabbisogni  standard  entro  il  30
settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La  quota  di
cui al periodo precedente e'  incrementata  del  5  per  cento  annuo
dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore  del  100  per  cento  a
decorrere dall'anno 2030. Ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard,  di  cui
all'articolo 1, comma 29, della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
propone la  metodologia  per  la  neutralizzazione  della  componente
rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente  dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 451 del presente  articolo.  L'ammontare  complessivo  della
capacita' fiscale perequabile dei  comuni  delle  regioni  a  statuto
ordinario  e'  determinata  in  misura   pari   al   50   per   cento
dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale da perequare  sino
all'anno 2019. A  decorrere  dall'anno  2020  la  predetta  quota  e'
incrementa del 5 per cento annuo, sino a raggiungere  il  valore  del
100 per cento a decorrere dall'anno 2029.  La  restante  quota,  sino
all'anno 2029, e', invece, distribuita assicurando a  ciascun  comune
un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del
Fondo di solidarieta' comunale  dell'anno  precedente,  eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo;".
  2. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome
di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi  e  enti
strumentali come definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' ai loro enti  strumentali
in forma societaria, cessano di applicarsi le  norme  in  materia  di
contenimento e  di  riduzione  della  spesa  per  formazione  di  cui
all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
                               Art. 58


                     Quota versamenti in acconto

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
per i soggetti di cui all'articolo 12-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  i  versamenti  di   acconto
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul
reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale
sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435,
in due rate ciascuna nella misura  del  50  per  cento,  fatto  salvo
quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio  in  corso  con  la
prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della
misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.
                               Art. 59


                      Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo  per  la  riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147  e'
incrementato di  5.337,946  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  di
4.381,756 milioni di euro per l'anno 2021, di  4.181,756  milioni  di
euro per l'anno 2022, di 4.180,756 milioni di euro per  l'anno  2023,
di 4.166,516 milioni di euro per l'anno 2024 e di  4.168,136  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le  predette  risorse  sono
destinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  programmatici  della
manovra di finanza pubblica.
  2. Il fondo per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' incrementato di 26 milioni di
euro per l'anno 2020, 25 milioni di euro per l'anno 2021 e 21 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
  3. Agli oneri derivanti dagli articoli 19, 21, 22, 38, 41, 42,  52,
53, 54, 56, 58 e commi 1 e 2 del presente articolo  e  dagli  effetti
derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) e d) del presente
comma, pari a 2.637 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  5.436,296
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.493,216  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 4.289,976 milioni di euro per l'anno 2022, a 4.290,236
milioni di euro per l'anno 2023, a 4.279,236 milioni di euro annui  a
decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini  della  compensazione
degli effetti in termini di indebitamento netto  e  di  fabbisogno  a
5.464,296 milioni di euro per l'anno 2020,  a  4.526,716  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 4.319,476 milioni di euro per l'anno 2022,  a
4.319,736 milioni di euro per l'anno 2023 e a  4.287,736  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:
    a) quanto a 3.089,310 milioni di euro per l'anno 2019 e, in  soli
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 14,7 milioni  di  euro
per l'anno 2020, mediante riduzione delle dotazioni di  competenza  e
di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa  degli  stati
di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1  allegato  al
presente decreto.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad accantonare e  a  rendere  indisponibili  le  suddette
somme.  Entro  venti  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  su  proposta  dei  Ministri  competenti,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti  di  spesa
possono  essere  rimodulati  nell'ambito  dei  pertinenti  stati   di
previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei  risparmi
di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della  pubblica
amministrazione.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio;
    b) quanto a  130  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  non
sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,
nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
    c) quanto  a  90  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
quanto a 60 milioni di euro l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  quanto  a  30  milioni  di  euro
l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico;
    d) quanto a 14,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.
109;
    e) quanto a 12 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  a  5.426,856
milioni di euro per l'anno 2020, a  4.496,666  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, a 4.293,236 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022
e 2023 e a 4.282,236 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto  a
35 milioni di euro per l'anno 2019, a 5.452,856 milioni di  euro  per
l'anno 2020, a 4.530,166 milioni di euro per l'anno 2021, a 4.322,736
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023  e  a  4.290,736
milioni  di  euro  annui  a  decorrere   dall'anno   2024,   mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle
minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10,
11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38 e 58;
    f) quanto  a  30  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  mediante
corrispondente utilizzo dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla
legge 17 agosto 1957, n. 848. Il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della   cooperazione   internazionale   provvede   agli   adempimenti
necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i  termini
dell'accordo  internazionale  concernente   la   determinazione   del
contributo all'organismo delle Nazioni Unite, per un importo  pari  a
30 milioni di euro per l'anno 2019;
    g) quanto a 12,9 milioni  di  euro,  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente   utilizzo   dell'autorizzazione   di   spesa   recata
dall'articolo 1 comma 150 della legge 23 dicembre  2014,  n.  190  da
imputare alla quota parte del fondo  per  interventi  in  favore  del
settore dell'autotrasporto di cui  all'articolo  1,  lettera  d)  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 6 giugno  2019,
registrato alla Corte dei Conti il 28 giugno 2019 con n. 1-2304,  per
il triennio 2019/2021.
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. Ove necessario,  previa  richiesta  dell'amministrazione
competente, il Ministero dell'economia e delle finanze puo'  disporre
il ricorso ad anticipazioni di  tesoreria,  la  cui  regolarizzazione
avviene tempestivamente con l'emissione di ordini  di  pagamento  sui
pertinenti capitoli di spesa.
                               Art. 60


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

                                  De    Micheli,    Ministro    delle
                                  infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


   Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri

              Parte di provvedimento in formato grafico

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