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giovedì 6 febbraio 2020

Cucchi, giudici: Stefano era in buoni condizioni fino a pestaggio


GIOVEDÌ 06 FEBBRAIO 2020 17.05.09


Cucchi, giudici: Stefano era in buoni condizioni fino a pestaggio

Cucchi, giudici: Stefano era in buoni condizioni fino a pestaggio Le motivazioni della corte: indubitabili certezze da processo Roma, 6 feb. (askanews) - "Stefano Cucchi, vivendo sino alla sera del 15 ottobre del 2009, in una condizione di sostanziale benessere, se non avesse subito un evento traumatico, cioè un'azione lesiva inferta da taluno, non avrebbe sofferto di molteplici e gravi lesioni, con l'instaurarsi di accertate patologie che hanno portato al suo ricovero e da lì a quel progressivo aggravarsi delle sue condizioni che lo hanno condotto alla morte". Lo scrivono i giudici della corte d'Assise di Roma in un passo delle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato due carabinieri a 12 anni, x accusati omicidio preterintenzionale), e altri due per falso (il maresciallo x ). E poi si aggiunge: "L'istruttoria dibattimentale ha consentito di raggiungere delle indubitabili certezze: a seguito dell'arresto di Stefano Cucchi e, in particolare, in sede di fotosegnalamento presso la compagnia 'Casilina' si è verificato un evento traumatico ai suoi danni; a seguito e in ragione di detto evento egli ha subito varie lesioni tali da necessitare con urgenza il ricovero in ambiente ospedaliero; nella specie trattandosi di soggetto in stato di detenzione, presso il reparto di medicina protetta dell'ospedale 'Sandro Pertini'. Qui, a distanza di cinque giorni, Cucchi
è morto. (Segue) Nav 20200206T170507Z
GIOVEDÌ 06 FEBBRAIO 2020 17.05.15


Cucchi, giudici: Stefano era in buoni condizioni fino a pestaggio -2-

Cucchi, giudici: Stefano era in buoni condizioni fino a pestaggio -2- Roma, 6 feb. (askanews) - Per il caso Cucchi la "catena causale - afferma la corte - che parte, dunque, da un'azione palesemente dolosa illecita che ha costituito la causa prima di un'evoluzione patologica alla fine letale". Secondo la corte si tratta di "uno schema che, così, corrisponde perfettamente alla previsione normativa in tema di nesso di casualità tra condotta illecita ed evento e che, d'altra parte, rende chiara la differenza tra la mera causalità biologica, secondo la quale nessuna delle singole lesioni subite da Cucchi
sarebbe stata idonea a cagionare la morte, e la causalità giuridico penale, nel rispetto della quale il nesso di causalità sussiste se quelle lesioni, conseguenza di condotta delittuosa, siano state tali da innescare una serie di eventi terminati con la morte, così come si è verificato nel caso in esame". Va "escluso che fossero intervenute cause sopravvenute da sole sufficienti a cagionare l'evento morte. Non possono considerarsi tali un atteggiamento di scarsa compliance del paziente con gli interventi terapeutici proposti - scarsa adesione che emersa dalle adesioni del personale infermieristico escusso in dibattimento e dalle annotazioni in cartella clinica e sul diario infermieristico - nè la possibilità/probabilità di negligenze nel trattamento medico e/o infermieristico, inerenti scarsi controlli sul paziente, e in particolare sull'andamento della diuresi e sull'efficienza del cateterismo". Nav 20200206T170514Z    

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