Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 04/05/2023) 08-05-2023, n. 4605
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3716 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato x
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Dogane e Monopoli di Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n.12, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;la Questura di Pordenone, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;il Comune di Pordenone, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dalle avvocate Fulvia Bressan e Francesca Mussio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, 23 ottobre 2020, -OMISSIS- resa tra le parti, non notificata ed avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento n. prot. -OMISSIS- di revoca della licenza di cui all'articolo 88 TULPS e del provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. prot. -OMISSIS- del 28 luglio 2020;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e Agenzia delle Dogane e Monopoli e del Comune di Pordenone;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell'udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con appello notificato e depositato il 21 aprile 2021, il sig. -OMISSIS-, in proprio ed in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma previa istanza interinale di sospensiva, la sentenza 23 ottobre 2020, -OMISSIS-, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, ha respinto il suo ricorso presentato per l'annullamento del provvedimento a firma del Questore di Pordenone n. prot. -OMISSIS- emesso e notificato in data 22 settembre 2020, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di esercizio di scommesse di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. intestata al signor -OMISSIS-.
L'appellante ha affidato il proprio gravame a quattro mezzi di doglianza, con i quali ha lamentato l'erroneità della sentenza con riguardo all'esame delle censure proposte con il ricorso in prime cure (assenza della ripetitività delle violazioni, violazione del principio di proporzionalità, effetti sul giudizio dinanzi al Tar del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, incompetenza della Polizia locale nella vicenda di causa, mancata contestazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, omessa pronuncia sulle domande non esaminate).
Il Comune di Pordenone si è costituito in giudizio con atto depositato il 25 maggio 2021 ed ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 4 giugno 2021.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (di seguito, anche "ADM") con atto depositato il 30 aprile 2021.
Con ordinanza cautelare 9 giugno 2021, -OMISSIS-, la Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata, rilevando, tra l'altro, "che agli atti del primo grado è depositata la sospensione di cui al Provv. 2 ottobre 2020 del Tribunale di Trieste e da ultimo la fissazione a dicembre del processo dinanzi a tale giudice" e ritenendo che "- ad un primo sommario esame, proprio della presente fase - pur risultando la gravità della violazione, l'attività risulta al momento sospesa, sicché appare opportuno demandare alla fase del merito l'approfondimento delle questioni di competenza dibattute".
In vista dell'udienza pubblica fissata per il 2 dicembre 2021, l'appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 29 ottobre 2021 e memoria di replica il 9 novembre 2021, e il Ministero dell'interno e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato hanno depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 30 novembre 2021 e note di udienza il 1 dicembre 2021.
Il Comune di Pordenone ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 29 novembre 2021.
Con ordinanza collegiale 7 dicembre 2021, n. -OMISSIS-, la Sezione, in accoglimento dell'istanza di parte appellante, ha rinviato la trattazione dell'udienza di merito, demandando ad un successivo decreto per la fissazione dell'udienza pubblica per il prosieguo.
In vista dell'udienza pubblica del 7 luglio 2022, l'appellante ha depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 1 giugno 2022 e memoria di replica il 13 giugno 2022, e le parti pubbliche appellate memoria ex articolo 73 c.p.a. il 6 giugno 2022.
Considerata la relativa istanza di parte appellante, con comunicazione trasmessa via pec in data 8 giugno 2022, è stato disposto il rinvio dell'udienza di merito a data da destinare.
Con "atto di prosecuzione del processo" depositato il 24 gennaio 2023, si sono costituiti in giudizio i sigg.ri -OMISSIS-, che hanno riassunto il giudizio, rappresentando che l'originario appellante è morto -OMISSIS-.
Con memoria ex articolo 73 c.p.a. depositata il 28 marzo 2023, i sigg.ri -OMISSIS- e la -OMISSIS- hanno dedotto che:
- -OMISSIS-, eredi del signor -OMISSIS-, sono subentrati nella società -OMISSIS- (-OMISSIS- ha assunto la legale rappresentanza della società in qualità di amministratrice unica) e, in qualità di eredi e di nuovi soci, sono legittimati a proseguire l'attività presso i medesimi locali di esercizio per conto della stessa società concessionaria E.I. s.r.l.;
- la società ha presentato presso la Questura di Pordenone istanza volta al rilascio della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.;
- è stato rinviato al 13 settembre 2023 il procedimento n.r.g. -OMISSIS- pendente dinanzi alla Corte d'appello di Trieste per la riforma della sentenza 24 gennaio 2022, -OMISSIS-, con cui il Tribunale di Trieste ha rigettato i motivi di diritto concernenti la lamentata illegittimità degli atti impugnati ed ha accolto parzialmente il ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981, riducendo da € 60.000,00 ad € 30.000,00 la sanzione emessa nei confronti del sig. -OMISSIS- e della -OMISSIS- per violazione della normativa in materia di tutela dei minori dalla ludopatia.
Ritiene preliminarmente il Collegio di dover esaminare il profilo della sussistenza dell'interesse in capo agli eredi dell'originario appellante a coltivare il gravame.
Da questo punto di vista, ritengono i sigg.ri -OMISSIS- e la -OMISSIS- che, per effetto della morte del sig. -OMISSIS-, si sono definitivamente estinte le violazioni a suo tempo a lui contestate, compresa la sanzione accessoria, prevista dall'articolo 24, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 111, ai sensi del quale "per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria."
La giurisprudenza dell'a.g.o. (Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza 5 ottobre 2020, n. 21265 e, prima ancora, Sezioni Unite 22 settembre 2017, n. 22082) e del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 ottobre 2022, n. 8973) ha stabilito che la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione della sanzione e la sua intrasmissibilità agli eredi e, anche, al soggetto obbligato solidalmente (nel caso in esame, la -OMISSIS-), tenuto conto, per quanto concerne il profilo del pagamento, di quanto disposto dall'articolo 7 della L. 4 novembre 1981, n. 689, a mente del quale "l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi."
Nel quadro di riferimento che precede, ritiene il Collegio che i sigg.ri -OMISSIS- e la -OMISSIS- non possano nutrire alcun interesse alla decisione dell'appello proposto dal sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società, considerato che, neppure nella prospettiva di un'eventuale azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 34 c.p.a., potrebbero trarre qualche vantaggio dalla prosecuzione del presente giudizio.
Osserva il Collegio che i provvedimenti impugnati dinanzi al giudice amministrativo (la revoca della licenza) e ordinario (la sanzione amministrativa accessoria) non hanno, di fatto, mai prodotto effetti.
Deve essere riconosciuto come un elemento in fatto assodato, come osservato dal Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (cfr. memoria depositata il 30 ottobre 2022) senza obiezione alcuna da parte dell'appellante, che l'esercizio dell'attività svolta dall'originario ricorrente non è mai cessata, avendo il Tribunale di Trieste sospeso l'atto che ha disposto la chiusura dell'esercizio per trenta giorni e il pagamento della sanzione pecuniaria di € 60.000,00.
Il provvedimento di chiusura del locale per trenta giorni è stato, infatti, notificato il 22 settembre 2020 e doveva avere effetto dal 31 giorno successivo alla notifica e, quindi, dal 23 ottobre 2020, mentre è stato sospeso con il decreto del Tribunale di Trieste del 2 ottobre 2020: oggetto del ricorso innanzi al giudice ordinario sono, infatti, i due provvedimenti dell'Amministrazione dei Monopoli che hanno, rispettivamente, irrogato la sanzione pecuniaria e disposto la chiusura del locale per 30 giorni.
Gli stessi originari appellanti hanno dichiarato (cfr. memoria di replica depositata il 9 novembre 2021) che anche l'ADM ha ritenuto prudenzialmente di sospendere il provvedimento di chiusura temporanea in attesa della definizione nel merito del giudizio.
A ciò si aggiunga che con le citate ordinanze n. -OMISSIS-/2021 e -OMISSIS-/2021 la Sezione ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata, impugnata dal sig. -OMISSIS- in proprio e nella qualità indicata allo scadere del termine di sei mesi previsto dall'articolo 92 c.p.a..
Avendo, quindi, parte appellante continuato ad esercitare la propria attività nelle more della definizione dei due giudizi incardinati presso il giudice ordinario e il giudice amministrativo, non vengono in rilievo profili che consentano di promuovere un successivo, eventuale giudizio per risarcimento del danno da parte dei suoi eredi e della -OMISSIS-, con la conseguenza che l'appello deve essere dichiarato improcedibile per (sopravvenuta) carenza di interesse.
In altre parole, gli appellanti in riassunzione non otterrebbero alcun vantaggio da una decisione di merito, funzionale ad un'azione risarcitoria, considerato che l'estinzione delle sanzioni a carico dell'autore delle violazioni, nelle more deceduto, priva di interesse i suoi eredi ad una sentenza che delibi sulle censure dedotte con l'appello (assenza della ripetitività delle violazioni, violazione del principio di proporzionalità, effetti sul giudizio dinanzi al Tar del procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Trieste, incompetenza della Polizia locale nella vicenda di causa, mancata contestazione degli addebiti ai sensi dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1981, n. 689, omessa pronuncia sulle domande non esaminate) e sulle speculari difese delle Amministrazioni appellate (competenza degli agenti della Polizia locale nella materia di causa, assenza dei requisiti della buona condotta in capo al titolare della licenza, rilevata sussistenza dei presupposti per la sua revoca, legati alla commissione di più violazioni commesse nel 2018 e nel 2020, con il concorso formale omogeneo per più violazioni della medesima disposizione di legge, rilevanza delle dichiarazioni con valore confessorio dell'autore delle infrazioni di cui al verbale di sommarie informazioni del 27 febbraio 2020).
La particolarità dell'evoluzione del giudizio consente di disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello (n.r.g. 3716/2021), come in epigrafe proposto e riassunto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Mario Luigi Torsello, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
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