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domenica 14 maggio 2023

Cassazione 2023-Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve qui ribadire il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 438 c.p.p., comma 6-bis, e art. 464 c.p.p., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01).

 



Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09/02/2023) 02-05-2023, n. 18001 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE QUARTA PENALE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente - 

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere - 

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - 

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere - 

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Consigliere - 

ha pronunciato la seguente: 

SENTENZA 

sul ricorso proposto da: 

OMISSIS, nato a (Omissis); 

avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA; 

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RANALDI ALESSANDRO; 

lette le conclusioni del PG. 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con sentenza emessa il 22.3.2022, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado che - all'esito del giudizio abbreviato aveva condannato OMISSIS per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e comma 2-bis, art. 186-bis C.d.S., comma 1, lett. a) e comma 3, (fatto del (Omissis)). 

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in relazione alla valutazione circa la tempestività dell'eccezione di nullità proposta per mancato avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.. 

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 

4. Sono state depositate conclusioni scritte dalla difesa del ricorrente con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. 

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato. 

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si deve qui ribadire il principio per cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto dell'art. 180 c.p.p. e art. 182 c.p.p., comma 2, fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ma che deve ritenersi sanata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 438 c.p.p., comma 6-bis, e art. 464 c.p.p., in caso di richiesta di rito abbreviato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (cfr. Sez. 4, n. 44962 del 04/11/2021, Rv. 282245 - 01). Non rileva, pertanto, che l'eccezione di nullità sia stata proposta nell'atto di opposizione, in quanto la sanatoria opera ex lege nel momento in cui sia avanzata la richiesta di rito abbreviato, in base al combinato disposto dell'art. 438 c.p.p., comma 6-bis, art. 464 c.p.p., comma 1, per come vigenti alla data del 3 agosto 2017 (a seguito della L. n. 103 del 2017), ossia in data antecedente la richiesta di rito speciale formulata dal OMISSIS. 

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 

Sentenza a motivazione semplificata. 

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2023. 

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2023 


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