Racc. 10 maggio 2023, n. 2023/1468/UE (1).
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE sui requisiti di prestazione facoltativi dell'UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici (al di fuori del settore dell'aviazione).
(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 17 luglio 2023, n. L 180.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) Eccezion fatta per il settore dell'aviazione civile, il diritto dell'Unione non prevede attualmente requisiti di prestazione armonizzati per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici. I requisiti variano da uno Stato membro all'altro, il che porta a livelli disomogenei e non sempre sufficientemente elevati di protezione dei cittadini contro le minacce alla sicurezza. I terroristi e altri criminali possono sfruttare le vulnerabilità che risultano da tale situazione, anche per organizzare attacchi o perpetrare altre attività criminali negli Stati membri con un livello più basso di sicurezza negli spazi pubblici.
(2) Gli attentati terroristici commessi nell'Unione negli ultimi anni sono avvenuti prevalentemente in spazi pubblici, prendendo di mira i cittadini. Per contribuire a instaurare negli spazi pubblici di tutta l'Unione un livello di protezione sufficientemente elevato contro le minacce alla sicurezza, dovrebbero essere stabiliti a livello dell'Unione requisiti di prestazione facoltativi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli.
(3) Le apparecchiature di individuazione, compresi i dispositivi per la rilevazione dei metalli, utilizzate nel settore dell'aviazione civile devono rispondere a requisiti dettagliati stabiliti nella decisione di esecuzione C(2015) 8005 della Commissione (2). Detti requisiti sono definiti chiaramente e offrono un livello di protezione elevato nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, che pertanto non dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della presente raccomandazione. Inoltre, a fini di chiarezza, andrebbe precisato che la presente raccomandazione dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti di diritto dell'Unione che disciplinano gli aspetti della sicurezza dei dispositivi per la rilevazione dei metalli.
(4) Col programma di lotta al terrorismo dell'UE (3) la Commissione si è impegnata a sostenere lo sviluppo di requisiti UE facoltativi per le tecnologie di individuazione, volti a garantire che tali tecnologie rilevino le minacce alla sicurezza che devono individuare preservando nel contempo la mobilità delle persone. Portando avanti questo impegno la Commissione ha istituito il gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, composto da esperti degli Stati membri, produttori e funzionari di una serie di servizi della Commissione, con l'incarico di fornire assistenza nello sviluppo di requisiti di prestazione facoltativi dell'UE per i dispositivi per la rilevazione dei metalli a livello dell'Unione. La presente raccomandazione, e in particolare i requisiti facoltativi in essa contenuti per quanto riguarda la documentazione del prodotto e le prestazioni relative alla rilevazione dei metalli, è basata sui lavori preparatori svolti dal gruppo di lavoro.
(5) Gli Stati membri dovrebbero pertanto utilizzare i requisiti di prestazione facoltativi dell'UE negli appalti pubblici relativi ai dispositivi per la rilevazione di metalli destinati a essere impiegati negli spazi pubblici.
(6) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad acquistare o utilizzare determinati dispositivi specifici per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici. Le decisioni in merito ai dispositivi per la rilevazione dei metalli da acquisire o utilizzare in un dato spazio pubblico dovrebbero continuare ad essere prese esclusivamente dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione. I requisiti di prestazione facoltativi dell'UE dovrebbero essere utilizzati nel contesto delle attività di appalto degli Stati membri, per contribuire a raggiungere un livello elevato di prestazioni in materia di individuazione tramite i dispositivi per la rilevazione dei metalli di cui si avvalgono gli Stati membri negli spazi pubblici di tutta l'Unione.
(7) I requisiti di prestazione facoltativi dell'UE dovrebbero stabilire norme diverse in funzione dei diversi tipi di applicazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli contemplati. Le norme di livello più basso riguardano i dispositivi meno sensibili, da impiegare nell'ambito del trasporto di massa o in grandi zone di raduno, dove è necessario individuare armi particolarmente pericolose, ma anche mantenere elevato il flusso delle persone e dei loro oggetti e mantenere bassi i livelli di falso allarme. Le norme di livello più elevato riguardano i dispositivi più sensibili, da impiegare dove è necessario individuare anche le minime minacce e dove è accettabile una bassa velocità di flusso.
(8) I requisiti di prestazione facoltativi dell'UE non dovrebbero essere intesi come destinati a sostituire le norme di prestazione nazionali relative ai dispositivi per la rilevazione dei metalli, ove tali norme esistano. In particolare, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di applicare, conformemente al diritto dell'Unione, requisiti di prestazione più rigorosi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli utilizzati negli spazi pubblici.
(9) La presente raccomandazione dovrebbe indirettamente incentivare i fabbricanti a conformarsi ai requisiti nelle future produzioni di dispositivi per la rilevazione dei metalli. Nei documenti di gara per i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per individuare le minacce alla sicurezza negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero pertanto richiedere che i partecipanti includano nell'offerta la documentazione del prodotto e una dichiarazione di conformità, sulla base della metodologia propria del produttore, per dimostrare che il dispositivo in questione soddisfa i requisiti di prestazione facoltativi contenuti nella presente raccomandazione.
(10) L'utilizzo di dispositivi per la rilevazione dei metalli negli spazi pubblici può porre problemi dal punto di vista del diritto alla protezione della vita privata e dei dati personali. E' di fondamentale importanza, per quanto riguarda tutte le attività connesse all'uso dei dispositivi in questione, compresi la loro acquisizione, il loro funzionamento e ogni successiva attività di trattamento, limitare quanto più possibile l'intrusività e, in ogni caso, agire nel rispetto del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(11) Tenendo presente in particolare gli sviluppi tecnologici rilevanti nel settore dell'individuazione delle minacce alla sicurezza, i requisiti di prestazione facoltativi per i dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere soggetti, ove necessario, a revisione e adeguamenti. La Commissione, con l'assistenza del gruppo di lavoro tecnico sui requisiti di prestazione in materia di individuazione, seguirà quindi da vicino gli sviluppi tecnologici e gli altri sviluppi rilevanti e valuterà periodicamente la necessità di adeguare la presente raccomandazione.
(12) A fini di efficacia e trasparenza e, in particolare, considerata l'importanza di affrontare quanto prima le minacce alla sicurezza individuate, gli Stati membri dovrebbero essere esortati a dare effetto alla presente raccomandazione e a presentare alla Commissione una relazione sulle loro misure di attuazione entro un termine ragionevole.
(13) Sulla base di dette relazioni e di ogni altra informazione rilevante, trascorso un adeguato periodo di tempo è opportuno esaminare i progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione allo scopo, fra l'altro, di valutare se siano necessari o meno atti giuridici dell'Unione a carattere vincolante in tale materia,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
(2) Decisione di esecuzione C (2015) 8005 della Commissione che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile contenenti le informazioni di cui all'articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008.
(3) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un programma di lotta al terrorismo dell'UE: prevedere, prevenire, proteggere e reagire COM(2020) 795 final.
(4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(5) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).
[Testo della Raccomandazione]
1. Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
a) «dispositivi per la rilevazione dei metalli»: dispositivi costituiti da rilevatori portatili di metalli o da portali magnetici per la rilevazione dei metalli, destinati a individuare la presenza di metalli su persone o oggetti nell'ambito dei controlli di sicurezza fisici per scoprire oggetti di interesse che possono essere utilizzati per provocare minacce alla sicurezza, quali ordigni esplosivi, armi da fuoco e oggetti taglienti;
b) «requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli»: le specifiche tecniche cui devono essere conformi i dispositivi per la rilevazione dei metalli, in particolare per quanto riguarda i risultati da conseguire mediante il loro funzionamento;
c) «documentazione del prodotto»: la documentazione, in formato cartaceo o elettronico o entrambi, contenente informazioni sui requisiti di prestazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli;
d) «spazi pubblici»: qualsiasi luogo fisico accessibile ai cittadini, indipendentemente dall'applicabilità di determinate condizioni di accesso;
e) «autodichiarazione di conformità»: una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli rilasciata dal fabbricante in base alla sua metodologia.
2. Nel documento di gara riguardante i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per l'individuazione delle minacce negli spazi pubblici, tranne nel settore dell'aviazione, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell'offerta la documentazione del prodotto di cui alla sezione 2 dell'allegato.
3. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i dispositivi per la rilevazione dei metalli che acquistano ai fini dell'individuazione delle minacce alla sicurezza negli spazi pubblici soddisfino i requisiti di prestazione per la rilevazione dei metalli di cui alla sezione 3 dell'allegato, tranne nel caso in cui i dispositivi siano destinati al settore dell'aviazione civile.
4. Nel documento di gara riguardante i dispositivi per la rilevazione dei metalli da utilizzare per l'individuazione delle minacce negli spazi pubblici, gli Stati membri dovrebbero richiedere che il partecipante includa nell'offerta una dichiarazione di conformità ai requisiti di prestazione rilasciata dal produttore, sulla base della metodologia propria di quest'ultimo.
5. Entro il 10 maggio 2024 gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie, conformemente al diritto dell'Unione, per dare effetto alla presente raccomandazione.
6. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle loro misure di attuazione entro il 10 novembre 2024.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2023
Per la Commissione
Ylva JOHANSSON
Membro della Commissione
Allegato
Documentazione del prodotto e requisiti di prestazione dei dispositivi per la rilevazione dei metalli
SEZIONE 1: DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
(1) «dispositivo medico impiantabile attivo (AIMD)»: dispositivo medico ad alimentazione elettrica che può essere impiantato, indossato o entrambi, e che di norma utilizza circuiti elettronici, per il monitoraggio fisiologico umano o per la somministrazione di trattamenti medici o terapie, come farmaci o stimolazioni elettriche;
(2) «concetto operativo (CONOPS)»: documento che descrive le caratteristiche del dispositivo e la procedura o le procedure per il suo corretto funzionamento;
(3) «piano del rilevatore»: piano (superficie bidimensionale) immaginario che attraversa il centro della regione del sensore del rilevatore portatile di metalli o del portale magnetico per la rilevazione dei metalli, parallelo al piano dell'elemento sensibile del rilevatore portatile di metalli o al portale magnetico per la rilevazione dei metalli, che biseca la regione del sensore in due metà simmetriche;
(4) «procedura di rimozione»: procedura che disciplina la pratica che impone di rimuovere e ispezionare separatamente, ad esempio mediante raggi X, gli oggetti che le persone portano con sé, sia grandi (quali borse, sacchi, zaini e altri tipi di bagaglio), sia più piccoli (quali orologi, occhiali, cinture e gioielli);
(5) «rivelatore portatile di metalli (HHMD)»: dispositivo portatile per la rilevazione dei metalli progettato per essere tenuto in mano, solitamente con una sola mano, dalla persona che lo utilizza;
(6) «ordigno esplosivo improvvisato (IED)»: bomba o analogo ordigno esplosivo costruito e impiegato in modi diversi dall'azione militare convenzionale;
(7) «piano di misurazione»: piano (superficie bidimensionale) immaginario sul quale viene collaudato il rilevatore portatile di metalli o il portale magnetico per la rilevazione dei metalli, parallelo al piano del rilevatore che funge da punto di riferimento;
(8) «tasso di falso allarme (NAR)»: percentuale di falso allarme, ossia la percentuale di allarmi relativi a oggetti metallici innocui calcolata sul numero di persone che hanno attraversato la zona di rilevazione di un portale magnetico per la rilevazione dei metalli;
(9) «velocità di flusso»: il numero massimo di persone e di loro oggetti che il rilevatore può controllare per unità di tempo (in genere un'ora) segnalando correttamente ogni oggetto metallico di dimensioni adeguate in funzione delle norme di sicurezza;
(10) «oggetto di prova»: oggetto utilizzato per verificare le prestazioni di un rilevatore portatile di metalli o di un portale magnetico per la rilevazione dei metalli, che simula le proprietà elettromagnetiche di un oggetto di interesse che può essere utilizzato per provocare minacce alla sicurezza, come un'arma o un oggetto impiegabile per neutralizzare dispositivi di sicurezza;
(11) «norma di sicurezza»: norma che definisce l'insieme di tutte le minacce alla sicurezza che devono essere individuate, in riferimento a oggetti pericolosi da rilevare rappresentativi di detto insieme;
(12) «portale magnetico per la rilevazione dei metalli (WTMD)»: dispositivo fisso per la rilevazione dei metalli, di norma stabilito permanentemente in un determinato luogo e costruito a forma di arco;
(13) «interferenza meccanica»: effetto sulle prestazioni dei dispositivi per la rilevazione dei metalli causato da strutture o oggetti metallici fermi o in movimento nelle vicinanze;
(14) «norma NIJ 0601.02»: norma 0601.02 del National Institute of Justice, pubblicata in Nicholas G. Paulter Jr., Walk-Through Metal Detectors for use in Concealed Weapon and Contraband Detection - NIJ Standard 0601.02, U.S. Department of Justice, Office Justice Programs, National Institute of Justice, 2003;
(15) «norma NIJ 0602.02»: norma 0602.02 del National Institute of Justice, pubblicata in Nicholas G. Paulter Jr., Hand-Held Metal Detectors for use in Concealed Weapon and Contraband Detection - NIJ Standard 0602.02, U.S. Department of Justice, Office Justice Programs, National Institute of Justice, 2003.
SEZIONE 2: DOCUMENTAZIONE DEL PRODOTTO
La documentazione del prodotto deve essere conforme ai requisiti indicati di seguito, che si applicano, salvo indicazione contraria, sia ai rilevatori portatili di metalli (HHMD) sia ai portali magnetici per la rilevazione dei metalli (WTMD).
2.1. Dimensioni fisiche dei dispositivi per la rilevazione dei metalli
Le dimensioni complessive dell'HHMD dovrebbero essere espresse in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) x altezza (H) in millimetri (mm).
Le dimensioni interne del varco e le dimensioni esterne complessive del WTMD dovrebbero essere espresse in termini di lunghezza (L) x larghezza (l) x altezza (H) in millimetri (mm).
2.2. Peso dei dispositivi per la rilevazione dei metalli
Il peso complessivo dell'HHMD (compresa la batteria) e del WTMD dovrebbe essere espresso rispettivamente in grammi (g) e in chilogrammi (kg).
2.3. Alimentazione
L'indicazione dell'alimentazione dovrebbe comprendere, se del caso, i dati relativi ai valori di tensione alternata (VAC), frequenza (Hz), corrente (A) e potenza (W).
La tolleranza dovrebbe essere espressa in percentuale (%).
2.4. Batteria
Dovrebbe essere indicato se è inclusa una fonte di alimentazione di riserva (ossia una batteria) per il WTMD. In caso affermativo, la durata di vita della batteria dovrebbe essere espressa in ore (h).
L'HHMD dovrebbe comprendere un indicatore del basso livello di carica delle batterie.La durata di vita della batteria dovrebbe essere espressa in ore (h).
2.5. Grado di protezione (IP)
Dovrebbe essere indicato il grado di protezione da agenti esterni (IP) secondo la norma EN 60529.
2.6. Ambiente di funzionamento
La temperatura di funzionamento dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C).
La temperatura di stoccaggio dovrebbe essere espressa in gradi Celsius (°C).
L'umidità dovrebbe essere espressa in un intervallo di valori in percentuale (senza condensa).
Dovrebbero essere fornite informazioni sulle misure necessarie per evitare interferenze elettromagnetiche nocive, come la distanza raccomandata tra le unità espressa in metri (m).
2.7. Allarmi zonali/posizionali (per WTMD)
La documentazione del prodotto dovrebbe comprendere informazioni sul numero delle zone di rilevazione e sulla loro posizione sotto il varco del WTMD.
2.8. Requisiti in materia di marcatura CE
La documentazione del prodotto dovrebbe contenere informazioni che dimostrino la conformità dei dispositivi per la rilevazione dei metalli ai requisiti dell'UE in materia di marcatura CE. La responsabilità di stabilire quali norme si applichino ai loro prodotti è in capo ai produttori. Fra la regolamentazione rilevante figurano ad esempio:
a) la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (6);
b) la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (7);
c) la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (8);
d) la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (9).
2.9. Requisiti generali di sicurezza
La documentazione del prodotto dovrebbe contenere informazioni che dimostrino il soddisfacimento di tutti gli standard e le norme di riferimento, per garantire che i dispositivi per la rilevazione dei metalli possano essere utilizzati in modo sicuro sia per le persone sottoposte alla rilevazione, sia per chi li utilizza. Gli standard e le norme di riferimento, nell'ultima edizione approvata, comprendono quanto segue:
a) norme per i dispositivi medici impiantabili attivi (AIMD):
- EN 50527-1: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi - parte 1: Generalità
- EN 50527-2-x: Procedura per la valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei lavoratori portatori di dispositivi medici impiantabili attivi
- Parte 2-1: Valutazione specifica per i lavoratori con stimolatore cardiaco
- Parte 2-2: Valutazione specifica per i lavoratori con defibrillatori cardiaci impiantati (ICDs)
- Parte 2-3: Valutazione specifica per i lavoratori con neurostimolatori impiantabili
- EN ISO 14708-X: Impianti chirurgici - Dispositivi medici impiantabili attivi
- Parte 2: Pacemaker cardiaci
- Parte 3: Neurostimolatori impiantabili
- Parte 4: Sistemi di pompe di infusione impiantabili
- Parte 5: Dispositivi di supporto circolatorio
- Parte 6: Requisiti particolari per dispositivi medici impiantabili attivi destinati al trattamento della tachiaritmia (inclusi i defibrillatori impiantabili)
- Parte 7: Requisiti particolari per sistemi di impianto cocleare e del tronco cerebrale uditivo
b) norme per l'esposizione umana:
- EN 50364: Limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici prodotti da dispositivi operanti nella gamma di frequenza 0 Hz - 300 GHz, utilizzati nei sistemi elettronici antitaccheggio (EAS), nei sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID) e in applicazioni similari
- 1999/519/CE: Raccomandazione del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz
- Direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
2.10. Concetto operativo
La documentazione del prodotto dovrebbe comprendere il concetto operativo (CONOPS). Occorre indicare chiaramente se a norme di sicurezza diverse sono associati diversi CONOPS.
SEZIONE 3: REQUISITI DI PRESTAZIONE PER LA RILEVAZIONE DEI METALLI
I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero soddisfare i requisiti di prestazione elencati di seguito.
3.1. Norme di sicurezza
I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere conformi alle norme di sicurezza appropriate comprese tra le cinque seguenti:
3.1.1. Norma 1 (per WTMD)
Questa norma deve essere applicata laddove è necessario individuare armi pericolose, ma anche mantenere un'elevata velocità di flusso e mantenere bassi i livelli di falso allarme. E' applicabile, fra l'altro, nell'ambito del trasporto di massa e nelle grandi zone di raduno.
Tra gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero figurare fucili automatici, mitragliatrici e IED costruiti con pentole a pressione, come fucili d'assalto (con o senza caricatore), AK47, Beretta M12, Colt AR-15, custodie di bomba a tubo (80 x 300) mm, IED costruiti con pentole a pressione da 4 litri in acciaio inossidabile e alluminio, nonché oggetti di dimensioni analoghe.
Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano oggetti di interesse molto grandi. Non dovrebbero essere richieste procedure di rimozione e potrebbero essere trasportati valigie, borse o zaini.
3.1.2. Norma 2 (per WTMD)
Gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da pistole di medie dimensioni (ad esempio Glock 17) e oggetti di dimensioni simili.
Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano grandi oggetti di interesse, tra cui pistole di grandi dimensioni quali descritte nella sezione 4.6, livello di sicurezza 2, sistema di prova AM7, della norma National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILCGE) relativa al portale magnetico per la rilevazione dei metalli utilizzabile per individuare le armi (NILECJ-STD-0601.00).
Non dovrebbero essere richieste procedure di rimozione e potrebbero essere trasportati zaini o piccole borse.
3.1.3. Norma 3
Gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da pistole di piccole dimensioni, dalle armi compatte a quelle tascabili, e oggetti di dimensioni simili.
Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano oggetti di interesse di medie dimensioni, comprese pistole costruite con metallo ferromagnetico o non ferromagnetico come descritto nella sezione 5.1 della norma NIJ 0601.02 o nella norma NIJ 0602.02. Le riproduzioni e i disegni meccanici sono inclusi nelle norme NIJ 0601.02 e NIJ 0602.02.
Dovrebbero essere richieste procedure di rimozione di tutti gli oggetti metallici tranne portafogli, orologi, cinture, scarpe e gioielli di piccole dimensioni.
3.1.4. Norma 4
Gli oggetti pericolosi da rilevare appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da coltelli con lama di lunghezza superiore a 7,5 cm e oggetti di dimensioni simili.
Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano piccoli oggetti di interesse, compresi coltelli con lama di lunghezza superiore a 7,5 cm di metallo ferromagnetico o non ferromagnetico, come descritto nella sezione 5.2 della norma NIJ 0601.02 o nella norma NIJ 0602.02. Le riproduzioni e i disegni meccanici sono inclusi nelle norme NIJ 0601.02 e NIJ 0602.02.
Dovrebbero essere richieste procedure di rimozione di tutti gli oggetti metallici tranne piccoli orologi e piccole cinture.
3.1.5. Norma 5
Gli oggetti pericolosi appartenenti a questa categoria dovrebbero essere costituiti da armi di piccole dimensioni e includere ad esempio coltelli di acciaio inossidabile, chiavi di manette, lame da cacciavite, proiettili di piccolo calibro e oggetti di dimensioni simili.
Per questa categoria dovrebbero essere utilizzati oggetti di prova che simulano oggetti di interesse molto piccoli, comprese piccole armi di metallo ferromagnetico o non ferromagnetico che possono essere nascoste sulla persona, come descritto nella sezione 5.3 della norma NIJ 0601.02 o nella NIJ 0602.02. Le riproduzioni e i disegni meccanici sono inclusi nelle norme NIJ 0601.02 e NIJ 0602.02.
Dovrebbero essere richieste procedure di rimozione di tutti gli oggetti metallici.
3.2. Sensibilità di rilevazione
I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero individuare oggetti di interesse utilizzabili per provocare minacce alla sicurezza che la persona porta su di sé o in una borsa indossata, trasportata o trainata, indipendentemente dall'orientamento, dalla traiettoria e dal transito o dalla velocità di movimento.
La sensibilità di rilevazione del dispositivo può variare in base alla norma a cui si conforma il dispositivo, di cui alla sezione 3.1 del presente allegato. La norma 1 richiede i dispositivi con la sensibilità più bassa, la norma 5 i dispositivi con la sensibilità più alta.
3.2.1. Orientamento e velocità di movimento (per HHMD)
L'HHMD dovrebbe rilevare l'oggetto di prova rappresentativo di una particolare norma di sicurezza posizionato sul piano o sui piani di misurazione appropriati per ciascun orientamento consentito, spostando il rilevatore a una velocità compresa tra 0,05 e 2,0 m/s, come descritto nella norma NIJ-0602.02.
3.2.2. Orientamento, traiettoria e velocità di transito (per WTMD)
La serie minima di orientamenti ortogonali da utilizzare per testare la sensibilità di un WTMD è descritta nella norma ASTM International «Standard Practice for Performance Evaluation of in-plant Walk-Through Metal Detectors» C1309 - 97 (2021).
Il WTMD deve rilevare l'oggetto di prova rappresentativo di una particolare norma di sicurezza in determinate posizioni della traiettoria, come descritto nella norma NIJ -0601.02.
Dovrebbero essere evitate tutte le posizioni in cui l'oggetto di prova, a causa delle sue dimensioni e del suo orientamento, non si adatta completamente al portale del rilevatore o che fanno sì che una parte dell'oggetto di prova si estenda al di sopra dell'altezza massima delle aree di rilevazione.
La velocità media di transito dell'oggetto durante la prova dovrebbe essere l'andatura normale (0,5 m/s - 1,3 m/s).
3.3. Ripetibilità
La ripetibilità della rilevazione dovrebbe essere garantita dal sistema di qualità del fabbricante e da prove di diverse unità di dispositivi per la rilevazione dei metalli in un sottoinsieme di posizioni.
3.4. Discriminazione dei metalli (per WTMD)
Le specifiche di discriminazione dei metalli per i WTMD dovrebbero richiedere che i WTMD segnalino l'oggetto appropriato e non un oggetto innocuo. La discriminazione dovrebbe essere valutata collaudando i WTMD in un ambiente reale una volta che le prestazioni di rilevazione siano state convalidate per la specifica norma di sicurezza. Potrebbero essere necessarie adeguate procedure di rimozione in funzione delle norme di sicurezza valutate. Per valutare la discriminazione dovrebbe essere calcolato il rapporto allarme/totale dei transiti su un certo numero di persone che attraversano i WTMD. Per questa indagine statistica dovrebbero essere necessarie almeno mille persone.
3.5. Velocità di flusso e livello di falso allarme (per WTMD)
Il tempo di verifica per persona del WTMD dovrebbe essere inferiore a 2 secondi. Il livello di falso allarme (NAR) dovrebbe essere inferiore al 5 % dopo le procedure di rimozione di cui alla sezione 3.1 del presente allegato.
3.6. Interferenza meccanica
Il rilevatore non dovrebbe produrre un allarme quando è regolato in modo da individuare l'oggetto di prova di dimensioni adeguate.
3.7. Interferenza di oggetti metallici multipli (per WTMD)
Per quanto riguarda i WTMD, la presenza di oggetti metallici diversi dagli oggetti pericolosi da rilevare descritti dalla norma di sicurezza selezionata non dovrebbe incidere sulla rilevazione di un elemento pericoloso quando attraversa il portale.
3.8. Allarmi acustici e visivi
I dispositivi per la rilevazione dei metalli dovrebbero essere dotati di un allarme acustico e visivo. L'allarme acustico dovrebbe essere percepibile entro un raggio di 1 metro per gli HHMD ed entro un raggio di 2 metri per i WTMD. Un indicatore visivo dovrebbe mostrare che l'HHMD è in funzione e l'intensità del segnale del WTMD rilevato.
(6) GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(7) GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62.
(8) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79.
(9) GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357.
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