Translate

venerdì 2 febbraio 2024

Tar 2024- In punto di fatto il ricorrente deduce di aver prestato servizio dal 1982 al 1986 presso l'Arma dei Carabinieri, arruolandosi, poi, a far data dall'1.10.1986, nella Guardia di Finanza, prestando servizio dapprima, sino al 1991, presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria; quindi, sino al 1992 quale addetto alla Sezione "I" della Legione di OMISSIS e, in ultimo, sino al congedo, presso il Centro Operativo della DIA di OMISSIS, con diverse aggregazioni nel corso degli anni 2008-2011 e 2019 presso la Sezione Operativa della DIA di OMISSIS per l'esecuzione di complesse e delicate indagini economiche patrimoniali sul conto di soggetti appartenenti alla mafia siciliana.





T.A.R. Calabria OMISSIS, Sent., (ud. 20/12/2023) 30-01-2024, n. 76 

IMPIEGO PUBBLICO


REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria 

Sezione Staccata di OMISSIS 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati   

contro 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in OMISSIS, via del Plebiscito, 15; 

per l'annullamento 

della Determinazione Dirigenziale n. 783 pos. n. 137750 della Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, dell'1.03.2023, notificata il 16.03.2023, di diniego sulla domanda volta al riconoscimento della causa di servizio con liquidazione dell'equo indennizzo. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2023 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

1. Con ricorso notificato l'8 maggio 2023 e depositato l'1 giugno 2023 il sig. -OMISSIS-, Luogotenente C.S. in congedo, ha impugnato la determinazione dirigenziale meglio indicata in epigrafe, notificata in data 16.03.2023, con la quale il Centro Informatico Nazionale della Guardia di Finanza rigettava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "-OMISSIS-" ai fini della concessione dell'equo indennizzo ai sensi del D.P.R. n. 461 del 2001. L'impugnativa è stata, inoltre, estesa al sotteso parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio del 13.06.2022. 

1.1. In punto di fatto il ricorrente deduce di aver prestato servizio dal 1982 al 1986 presso l'Arma dei Carabinieri, arruolandosi, poi, a far data dall'1.10.1986, nella Guardia di Finanza, prestando servizio dapprima, sino al 1991, presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria; quindi, sino al 1992 quale addetto alla Sezione "I" della Legione di OMISSIS e, in ultimo, sino al congedo, presso il Centro Operativo della DIA di OMISSIS, con diverse aggregazioni nel corso degli anni 2008-2011 e 2019 presso la Sezione Operativa della DIA di OMISSIS per l'esecuzione di complesse e delicate indagini economiche patrimoniali sul conto di soggetti appartenenti alla mafia siciliana. 

Espone, ancora, che in data 31.3.2021 gli veniva diagnosticata una "-OMISSIS-", nonché il "-OMISSIS-". 

Evidenzia in proposito che la mattina dell'11.06.2015, mentre si trovava sul luogo di lavoro all'interno del Centro Operativo DIA di OMISSIS, veniva colpito da un malore improvviso manifestatosi con un forte senso di oppressione toracica. Trasportato immediatamente presso il Pronto Soccorso del locale nosocomio, gli veniva diagnosticato un -OMISSIS- in atto, che rendeva necessario un immeditato intervento di -OMISSIS-, venendo poi dimesso in data 18.06.2015. 

1.2. Per l'infermità in questione in data 19.04.2021 presentava domanda per il riconoscimento della relativa dipendenza da causa di servizio e per la liquidazione dell'equo indennizzo. Veniva, dunque, sottoposto ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medico Ospedaliera presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di OMISSIS, che, previa raccolta dei dati anamnestici, esame obiettivo ed esami strumentali interni ed esterni, formulava il seguente giudizio diagnostico: "-OMISSIS-", con ascrizione dell'infermità alla Tabella A - cat. 6 ai fini dell'equo indennizzo. 

1.3. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rendere il prescritto parere obbligatorio in ordine alla riconducibilità etiologica dell'infermità al servizio prestato, si esprimeva tuttavia negativamente, "…-OMISSIS-…" (delibera adottata nell'adunanza n. 2490 del 13.06.2022). 

1.4. Quindi, con la determina dirigenziale gravata, stante la natura vincolante del parere in questione, l'Amministrazione procedente respingeva l'istanza presentata dal ricorrente volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ed alla liquidazione dell'equo indennizzo. 

2. In punto di diritto il ricorrente affida il gravame ad un'unica complessa doglianza, deducendo la "Nullità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge sotto il profilo del difetto di motivazione, per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sui presupposti, incongruità, arbitrarietà insufficienza ed apoditticità della motivazione, inattendibilità e difetto di istruttoria". 

Si duole, in sintesi, del difetto di istruttoria e di motivazione e del travisamento dei fatti, lamentando il carattere 'generico' del parere del CVCS in ordine all'eziologia della malattia accertata, là dove, da un lato, riferisce di "fattori di rischio individuale, congeniti o acquisiti" senza tuttavia indicarne la natura e l'entità, e, dall'altro lato, afferma che la patologia in questione è 'frequentemente' legata alle abitudini di vita del soggetto che ne soffre, senza però fornire alcuna specifica indicazione circa quelle che, in concreto, ne avrebbero favorito l'insorgenza. Analoga genericità si registrerebbe là dove si afferma che egli non avrebbe svolto alcun ruolo caratterizzato da abnormi responsabilità o eccezionali disagi, in assenza, però, di alcuno specifico riferimento alla consistenza del servizio espletato, la cui 'abnormità' o 'eccezionalità' non costituirebbe, peraltro, una condizione imprescindibile per l'affermazione della relativa 'causalità' (o concausalità) rispetto all'insorgenza della patologia, potendo essa dipendere dalle caratteristiche intrinseche dell'attività svolta ove essa sia, per sua natura, oggettivamente stressante. 

Ad ogni modo, nella vicenda concreta il CVCS non avrebbe tenuto conto, con criterio medico-legale adeguato, dei servizi dal medesimo espletati, impegnato per la sua intera carriera in estenuanti operazioni investigative per la lotta alla criminalità organizzata e dunque esposto ad una costante tensione operativa e ad un fortissimo stress emotivo, escludendo in via del tutto generica ed astratta, con mere formule di stile, la relativa incidenza causale sull'insorgenza della malattia. Di contro, i fattori negativi del servizio prestato - per come dettagliatamente ricostruiti - integrerebbero appieno il ruolo di rischio generico aggravato, ovvero di concausa efficiente nel determinismo delle patologie insorte all'odierno ricorrente. 

In definitiva, l'Amministrazione non avrebbe tenuto in alcun modo conto dell'influenza degli stress emozionali nell'insorgenza dell'insulto -OMISSIS- in questione, nonostante la manifesta emergenza del carattere stressante e defatigante dei compiti d'istituto dal medesimo svolti, certamente di natura e intensità da essere considerati quali "esorbitanti e particolarmente più gravosi rispetto a quelli ordinariamente spettanti, secondo il grado rivestito, ai militari della Guardia di Finanza, tali da palesarsi, secondo criteri di comune accezione, quale causa efficiente delle patologie de quibus". 

Il ricorrente ha concluso, dunque, per l'annullamento della determinazione impugnata previa effettuazione, ove ritenuto necessario, di una CTU medico-legale volta ad accertare la riconducibilità al servizio prestato della patologia da cui egli è affetto. 

3. Con atto di forma del 7 giugno 2023 si è costituita in resistenza l'Amministrazione intimata. 

4. Con atto depositato il 7 giugno 2023 il ricorrente ha formalizzato istanza di rinuncia alla domanda cautelare, di cui il Collegio ha preso atto alla camera di consiglio del 14 giugno 2023 disponendo conformemente la cancellazione della causa dal ruolo degli affari camerali. 

5. Fissata l'udienza di merito a seguito di rituale istanza di prelievo, in data 6 novembre 2023 il ricorrente ha depositato al fascicolo una relazione medica a firma di un proprio consulente di parte, alle cui conclusioni si è riportato con successiva memoria del 17 novembre 2023, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 

6. Con memoria depositata in pari data la difesa erariale ha articolato le proprie controdeduzioni alle doglianze avversarie, argomentando in ordine all'insussistenza dei dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, stante la piena adeguatezza e congruità motivazionale del parere del CVCS, non confutata da puntuali critiche difensive, e concludendo, pertanto, per il rigetto del gravame. 

7. A tali rilievi il ricorrente ha replicato con memoria del 30 novembre 2023, richiamando le considerazioni medico-legali formulate dal proprio consulente di parte e reiterando i rilievi critici articolati in punto di irragionevolezza del parere del Comitato di Verifica, tenuto conto, in specie, della concreta assenza dei 'fattori di rischio' individuali genericamente evocati a sostegno della disconosciuta sussistenza di una relazione etiopatogenica tra l'insorgenza dell'infermità e il servizio dal medesimo prestato. 

8. Sentite le parti, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 20 dicembre 2023. 

9. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 

9.1. Giova muovere da una sia pur sintetica ricostruzione dei presupposti richiesti per il riconoscimento della dipendenza di una patologia dalla causa di servizio, quale condizione necessaria per il riconoscimento del c.d. 'equo indennizzo'. 

9.2. In proposito, occorre innanzitutto premettere che "la causa di servizio" costituisce il presupposto per l'attribuzione dell'equo indennizzo. 

Tale istituto è stato previsto per il pubblico impiego dall'art. 68 del D.P.R. n. 3 del 1957 e la relativa nozione è stata poi ripresa dall'art. 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973, il quale stabilisce al riguardo che i "fatti di servizio" da cui può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che le lesioni e le infermità si considerano dipendenti da una causa di servizio solo quando tale adempimento ne è stata causa ovvero concausa determinante ed efficiente. 

In tema di equo indennizzo, contrariamente a quanto si verifica in materia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, non può, dunque, trovare diretta applicazione la regola, contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra l'evento ed il danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, (v. tra le tante Cass. n. 15074 del 2009 e, in senso conforme, Cass. n. 2767 del 2013), essendo piuttosto necessario che i "fatti di servizio" rappresentino una condicio sine qua non in assenza della quale la malattia non sarebbe insorta ovvero, nel caso di predisposizione organica o costituzionale a contrarre infermità e/o a preesistenti condizioni morbose, non si sarebbe aggravata. 

9.3. Ciò premesso, in base ad un costante ed univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi anche in tema di patologie a base c.d. endogena, quali quelle diagnosticate al ricorrente, nella nozione di causa ovvero di concausa di servizio, efficiente e determinante, possono farsi rientrare esclusivamente "fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, eccezionalmente gravosi per intensità e durata". 

Tali fatti devono essere documentati a cura dell'interessato, con esclusione, quindi, di circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fatto di rischio ordinario, connesso alla specificità dell'attività lavorativa cui il dipendente è adibito (cfr. TAR Campania, sez. VII, 11 novembre 2022, n. 6972; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 giugno 2022, n. 978). 

L'attività di servizio deve, quindi, assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate (cfr. TAR Calabria, OMISSIS, 1 luglio 2021, n. 575; Cons. Stato, sez. II, 20 maggio 2022, n. 4009; TAR Campania, Salerno, sez. I, 11 novembre 2019, n. 1977; Cons. Stato, sez. II, 5 maggio 2022, n. 3558). 

Chi agisce in giudizio per il riconoscimento dell'equo indennizzo ha, dunque, l'onere di provare, mediante il deposito di idonea documentazione, che il sorgere di una condizione morbosa ovvero il relativo aggravamento siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l'attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa deve ritenersi immanente nel disimpegno di determinate mansioni, costituendo gli stessi un aspetto caratterizzante dell'attività lavorativa. 

In altri e diversi termini, ai fini del riconoscimento della cd. causa di servizio, non è sufficiente la "mera possibile valenza patogenetica" del servizio prestato, essendo piuttosto necessaria la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale "fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia" (Cons. Stato, Sez. II, 8 maggio 2019, n. 2975; Sez. III, 1 agosto 2018, n. 4774; Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619; Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 461). 

10. Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati al caso in esame, emerge l'assenza di deficit istruttorio e motivazionale da parte del Comitato di Verifica per le cause di servizio, il cui parere (n. 770462021 del 13.06.2022) è stato correttamente richiamato, per così dire, de plano dall'Amministrazione procedente in sede di definizione dell'istanza avanzata dal ricorrente, attesa la natura vincolante dello stesso (cfr. nella giurisprudenza della Sezione la sent. n. 575 dell'1.07.2021). 

Ed invero, per come è evincibile dal tenore del parere in questione, il Comitato di Verifica, "dopo aver esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti", ha espresso un giudizio caratterizzato da un percorso logico-argomentativo ragionevole e privo di macroscopiche lacune o illogicità motivazionali. 

Più precisamente, il Comitato ha sostanzialmente ritenuto che l'infermità "-OMISSIS-", non possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio, "-OMISSIS-". 

11. Siffatta valutazione, connotata da discrezionalità tecnica, non è stata efficacemente confutata dal ricorrente, non avendone egli dedotto profili di inattendibilità e/o di manifesta irragionevolezza o ancora di illogicità, limitandosi, in buona sostanza, a voler sovrapporre il proprio giudizio (cioè quello formulato dal proprio consulente di fiducia) a quello dell'organo tecnico, come tale sicuramente insufficiente a soddisfare lo specifico onere probatorio che, secondo la consolidata giurisprudenza sopra richiamata incombe in questa materia sul dipendente, il quale deve fornire la prova non solo di essere stato sottoposto a condizioni lavorative particolarmente stressanti e protratte per lungo tempo, ma anche che tali condizioni abbiano assunto carattere particolarmente gravoso, eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto e che pertanto, come tali, siano state idonee ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell'infermità quanto meno sul piano causale. 

12. Sennonché, come esattamente rilevato dalla difesa della parte resistente, gli eventi di servizio allegati in seno al ricorso non risultano connotati dal prospettato carattere di straordinarietà rispetto agli ordinari compiti di istituto degli appartenenti alla Guardia di Finanza, atteggiandosi, invero, a normale attività di servizio, tale dovendosi intendere quella in linea, per quantità e qualità, al profilo professionale assegnato al ricorrente. 

13. Né, poi, possono utilmente sopperire alla mancata allegazione di eventi straordinari di servizio le argomentazioni di carattere medico-legale sviluppate nella relazione di parte depositata il 6.11.2023, essendosi limitato il consulente, richiamati studi internazionali e letteratura scientifica in materia, a prospettare l'esistenza di una eziologia della patologia diagnosticata con fattori di rischio riconducibili allo stress da lavoro, attribuendo all'attività di servizio, "in assenza di altri fattori rilevanti … un ruolo assolutamente centrale nel determinismo dell'evento -OMISSIS-, rappresentando da solo un rischio aggiuntivo indipendente in grado di aumentarne la probabilità da due a quattro volte. Pertanto il nesso causale tra stress dal lavoro correlato ed evento è tanto verosimile da poter essere equiparabile a certezza". Tali considerazioni, formulate in chiave meramente probabilistica e in modo totalmente disancorato dall'allegazione di eventi di servizio caratterizzati da straordinaria gravosità o, comunque, di natura eccezionale, non appaiono, invero, tali da superare quella "sfera di 'opinabilità' tipica degli apprezzamenti tecnico - discrezionali, sfera contraddistinta dal fatto che, ove non emerga l'erroneità dei presupposti di fatto o l'incoerenza dell'operazione valutativa, al giudice è precluso sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo amministrativo (TAR Emilia Romagna, sezi I, 10 luglio 2013, n. 525)" (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 12 febbraio 2018, n. 215). 

Vale, in ultimo, rilevare che neppure la dedotta assenza di "fattori di rischio individuali", correlati alle proprie abitudini di vita, tali da favorire l'insorgenza della patologia, potrebbe indurre ad una diversa valutazione circa la tenuta logica della motivazione espressa dal CVCS, essendosi limitato sul punto il ricorrente a segnalare di non aver sofferto anteriormente all'evento ischemico acuto del 2015 di "malattie degne di nota", senza tuttavia comprovare adeguatamente la specifica insussistenza di quei fattori (legati perlopiù alla forma fisica, al peso, al fumo, all'alimentazione e, in generale, allo stile di vita) tipicamente idonei ad aumentare il rischio di verificazione di patologie -OMISSIS-. 

14. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va respinto, in quanto infondato. 

15. Stante la natura della controversia, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti in causa. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di OMISSIS, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Spese compensate. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. 

Così deciso in OMISSIS nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati: 

Caterina Criscenti, Presidente 

Andrea De Col, Primo Referendario 

Alberto Romeo, Referendario, Estensore 


Nessun commento: