I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 8-10-2010 n. 25391
Circolare congiunta del 29 settembre 2010 sottoscritta da Regione Piemonte/INPS sugli ammortizzatori sociali in deroga.
Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.
Msg. 8 ottobre 2010, n. 25391 (1).
Circolare congiunta del 29 settembre 2010 sottoscritta da Regione Piemonte/INPS sugli ammortizzatori sociali in deroga.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici, Direzione centrale organizzazione.
In data 7.10.2010 è stata sottoscritta, da Regione Piemonte e INPS, una nuova circolare congiunta per la gestione 2009 - 2010 degli ammortizzatori sociali in deroga, che integra e sostituisce la circolare sottoscritta il 29.7.2009, inoltrata a codeste strutture con messaggio n. 17920 del 5 agosto 2009.
Nel trasmettere, in allegato, il testo della nuova circolare, si evidenziano, con la presente, le principali novità concernenti la revisione e l'aggiornamento delle istruzioni operative, relativamente ai soggetti e/o Enti interessati alla concessione di trattamenti in deroga per la regione Piemonte.
Cassa integrazione in deroga
Presentazione e gestione della domanda
La scadenza prevista per l'inoltro della domanda alla Regione, entro 20 giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, non si applica per le domande presentate da aziende in procedura concorsuale.
I datori di lavoro con più unità operative interessate dalla CIG in deroga devono presentare separata domanda per ogni unità locale, salvo che per quelle ubicate nello stesso Comune o in Comuni che fanno capo al medesimo Centro per l'impiego.
Le imprese a cui sono state attribuiti due o più distinti numeri di matricola INPS, in relazione allo svolgimento di attività diverse o per l'applicazione di differenti contratti collettivi di lavoro, devono presentare separata domanda di CIG in deroga per ogni numero di matricola INPS.
La sede INPS territorialmente competente è la stessa cui fa capo la matricola assicurativa utilizzata dall'azienda per il versamento dei contributi previdenziali, salvo che per le imprese con un accentramento contributivo fuori regione, per le quali la sede INPS competente è quella di Torino, indipendentemente dalla sede dell'unità operativa interessata.
Il datore di lavoro richiedente o un suo intermediario autorizzato presentano la domanda di CIG in deroga alla Regione mediante l'applicativo on-line "Aminder", accessibile all'indirizzo web www.sistemapiemonte.it/lavoro/cig/. Alla domanda va allegata, in formato pdf, previa acquisizione da scanner, la documentazione relativa alla comunicazione di avvio della procedura alle organizzazioni sindacali, ovvero il verbale di esame congiunto, se richiesto.
Richiesta di anticipazione prima dell'autorizzazione
Nei casi di intervenuta autorizzazione per una domanda sulla quale era in corso anticipazione da parte dell'INPS, sarà possibile accedere all'anticipazione per una successiva domanda di CIG in deroga anche senza ripresa di attività.
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e politiche attive del lavoro
Nel caso della CIG in deroga, il modello di DID predisposto dalla Regione Piemonte impegna il dipendente interessato a presentarsi al Centro per l'impiego competente in relazione alla sede di lavoro (e non di residenza o domicilio abituale), entro cinque giorni lavorativi per concordare le attività di politica attiva previste dall'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, finanziate dal Fondo Sociale Europeo e gestite dai Centri provinciali per l'impiego secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale.
La non sottoscrizione della DID, o il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, qualora non venga prodotta alcuna valida giustificazione in merito, comporta, per i dipendenti interessati, la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro.
Rendicontazione
La fruizione effettiva dell'integrazione salariale da parte di ogni dipendente interessato va rendicontata mensilmente alla Regione, tramite la specifica funzionalità messa a disposizione sull'applicativo on-line "Aminder", all'INPS compilando il supporto informatico relativo ai moduli individuali SR41.
La prenotazione di risorse per il pagamento dell'integrazione salariale connessa all'autorizzazione regionale viene meno per il periodo scoperto se l'invio degli SR41 non è stato effettuato o completato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di CIGD richiesto.
Le strutture in indirizzo, in presenza di un periodo autorizzato alla CIG in deroga per il quale non siano stati trasmessi i modelli SR41, consulteranno la procedura Aminder e, se da essa risulta che non vi sia stata fruizione della CIG richiesta, chiuderanno l'autorizzazione per i mesi interessati.
Autorizzazione ed erogazione del trattamento di CIG
Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di CIG in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e in quanto tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento CIGS in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8-bis della legge n. 160/1988 (messaggio 1 febbraio 2008, n. 2599 dell'INPS).
Sospensione o decadenza
I casi di compatibilità ed i relativi trattamenti sono esplicitati nella circolare 5 agosto 2010, n. 107 dell'INPS.
Indennità di mobilità in deroga
Destinatari
Come definito nella seduta della Commissione regionale per l'impiego del 1° luglio 2010, la copertura dell'indennità di mobilità in deroga si estende anche al periodo neutro che intercorre fra la data effettiva di maturazione dei requisiti pensionistici e la data di effettiva erogazione della pensione connessa alle "finestre di accesso alla decorrenza" stabilite dalla normativa, considerato che in tale periodo il soggetto interessato, se privo di lavoro, non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito. La risoluzione della Commissione regionale per l'impiego ha valore interpretativo e sarà applicata a tutti i casi che la interessano, ivi inclusi quelli già liquidati, che saranno rivisti d'ufficio alla luce del nuovo, più ampio, criterio di concessione.
Domanda e termini di presentazione
L'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del lavoratore informa il lavoratore interessato che è tenuto a presentarsi entro 5 giorni lavorativi presso il Centro provinciale per l'impiego competente in relazione al Comune di residenza o di domicilio abituale, recando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità predisposta dalla Regione Piemonte, per concordare gli interventi di politica attiva previsti dalla normativa.
La Regione Piemonte autorizza il pagamento dell'indennità per le domande per le quali l'istruttoria ha dato esito positivo e notifica il provvedimento all'INPS secondo le modalità di interscambio stabilite fra i due Enti, nonché al CPI competente.
Qualora l'istruttoria della domanda di mobilità in deroga evidenzi l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la Regione Piemonte emette un provvedimento di reiezione, dandone comunicazione all'INPS. Il provvedimento, notificato all'interessato, indicherà le motivazioni per le quali la domanda viene respinta e la possibilità di fare ricorso amministrativo alla medesima Regione Piemonte.
Misura, durata e decorrenza dell'indennità
L'indennità di mobilità in deroga potrà essere erogata non oltre il 31.12.2010 per una durata massima di 12 mesi per i soggetti di cui alla lettera a), fino alla decorrenza della "finestra pensionistica"; di 6 mesi per i soggetti di cui alla lettera b).
Incompatibilità e incumulabilità
L'indennità di mobilità in deroga non dà di per sé diritto all'iscrizione nella lista di mobilità, né agli sgravi contributivi collegati all'iscrizione nel caso di avviamento al lavoro, fermo restando che i richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono essere iscritti in lista ai sensi della legge n. 236/93 su domanda individuale presentata ai Centri per l'impiego secondo i termini e le modalità ordinarie.
Particolari agevolazioni all'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Per le modalità operative di fruizione dell'incentivo all'occupazione di cui al presente capitolo si rinvia alla circolare 13 gennaio 2010, n. 5 dell'INPS.
Allegato
I.N.P.S.
Regione Piemonte
Direzione regionale Piemonte
Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro
Torino, 7.10.2010
Accordo quadro fra la Regione Piemonte e le Parti sociali piemontesi per la gestione 2009-2010 degli ammortizzatori sociali in deroga
Oggetto: Istruzioni operative - Revisione e aggiornamento
In data 27 maggio 2009 è stato sottoscritto l'accordo che regolamenta la concessione di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di disoccupazione speciale in deroga e di mobilità in deroga nella regione Piemonte.
Tale accordo - reperibile sul sito regionale dedicato alla CIG in deroga, alla pagina "Modulistica e Documentazione scaricabile" - rimette ad una circolare congiunta INPS-Regione la specificazione delle modalità attuative degli interventi previsti.
Con le presenti istruzioni, che tengono conto dell'accordo e dei relativi allegati e delle modifiche tecniche e procedurali occorse successivamente alla prima stesura della circolare congiunta del 29 luglio 2009, si provvede a precisare e chiarire l'ambito operativo e le modalità di gestione dei contenuti dell'accordo.
Premessa
L'introduzione di trattamenti di sostegno al reddito in deroga alla normativa comune consente l'accesso a prestazioni che conservano tutte le caratteristiche di quelle analoghe previste dalla normativa vigente, salvo gli elementi di deroga espressamente indicati dalle norme che danno loro origine.
Pertanto, per quanto non specificato dalle leggi che dispongono la possibilità della deroga, ovvero dalle norme attuative conseguenti - ivi inclusi gli accordi locali che delimitano le concessioni - è necessario far riferimento alle norme di diritto comune.
Secondo l'accordo stipulato in data 22 aprile 2009 tra Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e Regione Piemonte, gli ammortizzatori sociali in deroga per gli anni 2009 e 2010 sono finanziati da risorse che provengono dal Fondo Nazionale per l'occupazione (che si fa carico del 70% di essi e del valore della connessa contribuzione figurativa) e da risorse regionali proprie ed a valere sul FSE rese disponibili dalla Regione Piemonte (destinate alla copertura del rimanente 30% delle prestazioni).
Tali risorse sono, pertanto, limitate, e ne deriva che:
- sarà effettuata una puntuale e costante ricognizione delle prestazioni erogate e dei fondi residui disponibili;
- le prestazioni saranno erogate fino a capienza, autorizzando via via le relative domande di concessione in rigoroso ordine cronologico;
- i criteri di ammissione e di gestione delle deroghe, oltre ai requisiti fissati, prevedono il rispetto di precisi termini nell'inoltro delle domande e della relativa documentazione a consuntivo, e, per i lavoratori ammessi alle prestazioni, l'adesione e partecipazione alle politiche attive correlate al sostegno al reddito, la cui mancata osservanza comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori che possono determinare anche la decadenza dal diritto alla fruizione dei trattamenti.
A) Cassa integrazione in deroga
Generalità
Tutti i datori di lavoro, operanti in qualsiasi settore di attività, ad eccezione del lavoro domestico, possono accedere alla CIG in deroga. Restano esclusi i datori di lavoro pubblici per i loro dipendenti cui sia garantita la stabilità di impiego.
La relativa domanda può essere presentata secondo le modalità qui disciplinate e può interessare tutte le tipologie di lavoro subordinato, secondo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 19 della legge n. 2/2009.
Per l'ammissione al trattamento di CIG in deroga i datori di lavoro devono avere completamente esaurito l'utilizzo degli ammortizzatori sociali a finanziamento contributivo previsti dalla legislazione ordinaria per i casi di sospensione dal lavoro loro effettivamente accessibili.
Per quanto riguarda i periodi di tutela di cui al comma 1 dell'art. 19 della legge n. 2/2009, questi si considerano esauriti fintantoché non sia data esecutività all'intervento integrativo degli enti bilaterali, secondo quanto disposto dal comma 1-bis dell'art. 19 della legge n. 2/2009.
I dipendenti per i quali si richiede l'indennità di cassa integrazione in deroga devono aver maturato, alla data di inizio del periodo di sospensione per il quale viene richiesta l'integrazione salariale in deroga, almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente, ai sensi del comma 6 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009. Per i soli lavoratori somministrati i 90 giorni possono essere anche non continuativi, purché maturati entro i 12 mesi precedenti la data di sospensione prevista nell'ambito di missioni svolte presso l'azienda o unità operativa che dichiara lo stato di crisi.
In caso di subentro di appalto o di operazioni di trasferimento di ramo d'azienda o di incorporazione, o assimilabili, che comportino un passaggio diretto, i periodi di lavoro precedenti tale operazione si considerano utili ai fini del calcolo suddetto.
Alla gestione della CIG in deroga è riservato il 90% delle risorse complessivamente disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, in base al riparto stabilito nell'Accordo Quadro del 27 maggio 2009, che prevede che il 10% restante spetti alla gestione della mobilità in deroga.
Tali percentuali di finanziamento possono essere modificate dai firmatari dell'accordo in relazione all'evolversi della situazione e alle risultanze del monitoraggio fisico e finanziario degli interventi.
Consultazione sindacale
Per poter accedere alla CIG in deroga i datori di lavoro devono preventivamente attivare le procedure di consultazione sindacale previste dalla normativa vigente, che, salvo casi particolari, per motivi da esplicitare nella comunicazione di attivazione della procedura e/o nel verbale di esame congiunto, se richiesto, vanno concluse prima della data di inizio del periodo di integrazione salariale previsto.
Le procedure di consultazione sindacale dovranno essere svolte con le seguenti modalità:
a. secondo le disposizioni contenute all'art. 5 della legge n. 164/1975, cioè con una comunicazione formale di attivazione della procedura alle rappresentanze sindacali aziendali, o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, seguita da un esame congiunto svolto in sede locale se richiesto da una delle parti, per i datori di lavoro non imprenditori in genere e per tutte le aziende non cassa integrabili ai sensi della normativa vigente, salvo per quelle artigiane aderenti all'EBAP, che dovranno seguire le modalità attualmente in vigore presso tale Ente; in caso di esame congiunto si dovrà far uso dei modelli di verbale di accordo scaricabili dal sito della Regione Piemonte nella sezione dedicata alla CIG in deroga, alla pagina "Modulistica e documentazione scaricabile";
b. secondo le disposizioni contenute all'art. 5 della legge n. 164/1975, prima richiamate, per le imprese cassa integrabili che abbiano esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro loro effettivamente accessibili e che intendano presentare istanza di CIG in deroga per una delle causali previste dalla legislazione in vigore per i trattamenti di CIG ordinaria;
c. ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.R del 10 giugno 2000, n. 218, cioè con un esame congiunto svolto in sede regionale, per le imprese cassa integrabili che abbiano esaurito l'utilizzo degli strumenti di sospensione dal lavoro loro effettivamente accessibili e che intendano presentare istanza di CIG in deroga per una delle causali previste dalla legislazione in vigore per i trattamenti di CIG straordinaria.
Le imprese cassa integrabili che richiedano la CIGS o la CIGO ai sensi della normativa corrente e abbiano in organico apprendisti devono fare separata e specifica domanda di CIG in deroga per detto personale (il quale non è tra i destinatari delle prestazioni previste per le forme di sospensione dal lavoro comuni), specificando tale intenzione nella comunicazione di attivazione della procedura e nel verbale di esame congiunto, se richiesto, nonché precisando il numero di apprendisti coinvolti e il periodo di sospensione previsto. In caso di richiesta di CIG ordinaria, la procedura andrà esperita in sede sindacale, mentre per la CIG straordinaria l'esame congiunto si dovrà tenere presso la sede regionale. Le aziende non cassa integrabili, i datori di lavoro non imprenditori, e le imprese cassa integrabili che presentino domanda di CIG in deroga avendo completamente esaurito l'utilizzo degli ammortizzatori sociali loro effettivamente accessibili, invece, possono inserire gli
apprendisti nell'elenco del loro personale interessato dalla deroga.
Tutte le procedure di cui sopra si dovranno concludere entro 15 giorni dalla data di attivazione. Nella comunicazione di attivazione della procedura, e nel successivo verbale di esame congiunto se richiesto, dovrà essere esplicitata la causale dell'intervento, specificando se si tratta di crisi aziendale, di cessazione totale o parziale di attività o di procedura concorsuale. In caso di crisi aziendale, andranno indicate le motivazioni della stessa, con riferimento alla tipologia di eventi prevista all'art. 2 del Decreto Interministeriale n. 46441 del 19 maggio 2009, riportata sulla modulistica standard resa disponibile sul sito Internet regionale.
Si dovrà, inoltre, far esplicito riferimento al fatto che tutti i dipendenti interessati sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità di cui al comma 10 dell'art. 19 della legge n. 2/2009, come più avanti specificato.
Il numero di lavoratori e lavoratrici coinvolti e il periodo di sospensione o riduzione dal lavoro indicati nel verbale di esame congiunto, ovvero nella comunicazione di attivazione della procedura se l'esame congiunto non viene richiesto, costituiscono un riferimento obbligato per la redazione della domanda di CIG in deroga, che dovrà essere mantenuta entro tale quantificazione numerica ed entro l'arco temporale di attuazione dell'intervento previsto. Si dovranno comunque rispettare i limiti massimi di durata più avanti indicati in relazione alla tipologia del datore di lavoro richiedente.
Presentazione e gestione della domanda
La domanda deve essere presentata per via telematica alla Regione, come più avanti indicato, entro 20 giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, ai sensi del comma 2 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009. Tale scadenza non si applica per le domande presentate da aziende in procedura concorsuale.
Qualora la domanda sia inviata oltre tale termine, il periodo di CIG autorizzabile a carico dei fondi disponibili per gli ammortizzatori in deroga decorre dall'inizio della settimana antecedente a quella di presentazione. Casi eccezionali di tardiva presentazione, valutati singolarmente, possono essere fatti retroagire al periodo di richiesta solo se giustificati dalla presenza di particolari condizioni, di cui sia fornita idonea documentazione.
I datori di lavoro con più unità operative interessate dalla CIG in deroga devono presentare separata domanda per ogni unità locale, salvo che per quelle ubicate nello stesso Comune o in Comuni che fanno capo al medesimo Centro per l'impiego: in questo caso si può far riferimento all'unità operativa in cui opera il maggior numero di dipendenti.
Le imprese a cui sono state attribuiti due o più distinti numeri di matricola INPS, in relazione allo svolgimento di attività diverse o per l'applicazione di differenti contratti collettivi di lavoro, devono presentare separata domanda di CIG in deroga per ogni numero di matricola INPS, se ad esso sono associati dei dipendenti sospesi dal lavoro.
Nel caso di dipendenti assunti con contratto di somministrazione che operano in missione presso un datore di lavoro che attiva una procedura per l'accesso agli ammortizzatori sociali, l'eventuale domanda di CIG in deroga va presentata dall'agenzia somministratrice, che, se ritiene, può comprendere in una sola istanza personale in missione presso differenti aziende o unità operative, attivando la procedura di consultazione sindacale prevista.
La fruizione della CIGD per i dipendenti assunti a tempo determinato nelle varie forme contrattuali vigenti non può andare oltre la scadenza prevista del rapporto di lavoro a termine.
La casella di posta elettronica riportata nella domanda, che può far capo anche ad un intermediario incaricato dal datore di lavoro di gestire per conto suo la pratica, costituisce il riferimento primario per tutte le successive comunicazioni da parte della Regione in merito alla procedura in questione.
La durata massima dell'integrazione salariale in deroga è cosi stabilita:
a. quattro mesi per i datori di lavoro che non possono accedere alla CIG straordinaria ai sensi della normativa vigente e non possono usufruire delle sospensioni dal lavoro previste dal comma 1, art. 19 della legge n. 2/2009, o che ne abbiano già interamente usufruito, e che hanno completamente esaurito i periodi di integrazione salariale ordinaria eventualmente loro accessibili;
b. otto mesi nel caso di aziende che possono accedere alla CIG Straordinaria e hanno completamente esaurito i periodi di integrazione salariale loro effettivamente accessibili.
Il datore di lavoro può richiedere, con successiva e distinta domanda e secondo le stesse modalità, ulteriori periodi di CIG in deroga, fermi restando i vincoli di durata sopra riportati e nell'ambito dei limiti massimi stabiliti dalla legge n.. I periodi dovranno comunque chiudersi entro la data del 31.12.2010.
Il datore di lavoro richiedente o un suo intermediario autorizzato presentano la domanda di CIG in deroga alla Regione mediante l'applicativo on-line "Aminder", accessibile all'indirizzo web www.sistemapiemonte.it/lavoro/cig/. L'accesso ad "Aminder" è regolato da un sistema di certificazione tramite smart card. Il programma opera controlli automatici sulla completezza e congruità dei dati inseriti e attribuisce d'ufficio un numero di protocollo all'istanza, che viene notificato in automatico, via mail, alla casella di posta elettronica di riferimento indicata.
Qualora si applichi la rotazione del personale, indipendentemente dai criteri scelti, si dovranno riportare i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti dalla fruizione di CIG nel periodo richiesto, e dichiarare il ricorso alla rotazione al punto specifico della Sezione "Informazioni supplementari" della domanda on-line.
Alla domanda va allegata, in formato pdf, previa acquisizione da scanner, la documentazione relativa alla comunicazione di avvio della procedura alle organizzazioni sindacali, ovvero il verbale di esame congiunto, se richiesto. La comunicazione di avvio della procedura deve essere completa dei giustificativi dell'invio ai destinatari (ricevuta della raccomandata o della trasmissione via fax o via e-mail); i verbali allegati devono essere regolarmente sottoscritti dalle parti interessate. Il programma consente di inserire fino a tre files pdf, che possono comprendere anche ogni altra eventuale documentazione utile all'istruttoria della pratica.
Quando la domanda viene formalmente presentata su "Aminder" il referente della pratica è tenuto a stampare e trasmettere alla Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Via Magenta 12 - 10128 Torino con raccomandata o consegna a mano la prima pagina dell'istanza corredata da marca da bollo da 14,62 Euro. Non è necessario che la domanda sia firmata, essendo stata trasmessa con modalità certificate, né occorre inserire allegati, perché tutta la documentazione integrativa necessaria viene acquisita direttamente on-line. La trasmissione cartacea è finalizzata unicamente all'acquisizione della marca da bollo, dovuta per legge n..
L'avvio dell'istruttoria regionale ai fini dell'autorizzazione è subordinato:
- al ricevimento della documentazione cartacea con la marca da bollo;
- al completamento della rendicontazione dell'eventuale domanda di CIG in deroga precedentemente presentata dallo stesso richiedente su Aminder.
Gli operatori regionali, prima di prendere formalmente in carico la pratica, verificano la sussistenza di questi due elementi. Se la verifica non ha esito positivo, l'istruttoria resta in sospeso e si provvede a sollecitare il referente indicato a fornire tutta la documentazione richiesta.
Nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la presa in carico della stessa per l'istruttoria da parte degli uffici regionali il richiedente, qualora ravvisi la presenza di informazioni errate o intervengano esigenze di modifica della richiesta, può operare direttamente una rettifica secondo le procedure previste dal sistema, che determinano una ripresentazione formale della domanda e l'attribuzione di un nuovo numero di protocollo. Ciò non comporta, da parte dell'azienda, un secondo invio cartaceo della domanda, in quanto farà fede la marca da bollo precedentemente inviata. Il nuovo numero di protocollo verrà modificato dall'ufficio regionale competente.
La Regione istruisce le domande seguendo l'ordine di arrivo riferito al numero di protocollo assegnato; se nell'esame vengono ravvisati dei problemi, la domanda viene posta in stato di rettifica e il sistema notifica via mail il problema riscontrato, richiedendo al referente della pratica di intervenire in merito con correzioni o integrazioni, in base a quanto rilevato. Anche in questo caso la rettifica implica una ripresentazione formale della domanda e l'attribuzione di un nuovo numero di protocollo, senza che ciò comporti la necessità di un secondo invio cartaceo.
Se la compilazione non presenta problemi, la domanda viene posta dagli uffici regionali in stato di "Verificata - da autorizzare" e sarà successivamente abbinata ad una franche di autorizzazione e approvata formalmente con Determina del Direttore dell'area regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, come più avanti indicato.
La Regione si riserva di sospendere le procedure di autorizzazione qualora le risorse finanziarie complessivamente disponibili risultino esaurite o in via di esaurimento, in relazione al monitoraggio condotto congiuntamente con INPS e Italia Lavoro, dandone tempestiva comunicazione sul sito dedicato alla CIG in deroga, nonché alla Direzione regionale INPS e alle parti sociali firmatarie dell'accordo.
Il monte ore a preventivo rappresenta il limite massimo di integrazione salariale per il periodo oggetto di domanda e non può essere superato a consuntivo; all'integrazione salariale hanno diritto unicamente i dipendenti riportati nominativamente nella domanda. Salvo casi eccezionali, da valutare singolarmente, non sono consentite integrazioni al monte ore richiesto o all'elenco di dipendenti quando si è avviata l'istruttoria della domanda. Quando la determina di autorizzazione della domanda è stata approvata, non é più possibile modificare il monte ore o l'elenco dei dipendenti.
Eventuali problematiche gestionali specifiche, legate ad esempio alla modifica della ragione sociale dell'impresa o all'apertura di procedure concorsuali nel corso del periodo di CIGD richiesto, saranno affrontate singolarmente e vanno segnalate attraverso il Cali Center regionale (n. verde 800-333-444), o la casella di posta elettronica cigsinderoga@regione.piemonte.it. I problemi di ordine tecnico-informatico legati all'utilizzo dell'applicativo "Aminder" vanno invece sottoposti all'assistenza applicativa di primo livello del CSI-Piemonte, al numero telefonico 0125-229975.
Richiesta di anticipazione prima dell'autorizzazione
Il comma 3 dell'art.7-ter della legge n. 9.4.2009 n. 33 prevede che, in via sperimentale per il periodo 2009/2010, in attesa dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, i datori di lavoro possano presentare domanda di anticipazione all'INPS, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate.
Per ottenere l'anticipazione dovrà essere presentata domanda all'INPS (mod. IG15/deroga -cod.SRIOO) La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica alla sede INPS competente, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale), conformi all'accordo quadro regionale del 27.5.2009, e dall'elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall'INPS all'indirizzo www.inps.it alla voce "Servizi on-line > per tipologia di utente > aziende consulenti e professionisti > servizi per le aziende e i consulenti > invio domande di CIGS".
L'applicazione sarà accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.
La manualistica per l'acquisizione e invio della domanda è disponibile nel medesimo sito on-line.
È prevista la possibilità di fornire telematicamente come allegato alla domanda (in formato pdf, gif, jpeg) una copia dell'accordo sindacale siglato, nonché un ulteriore allegato (in formato xls) con la lista dei beneficiari. Ove tale funzione non sia attivabile, tale documentazione potrà essere inviata con altri mezzi (fax, mail). Si sottolinea che l'accordo sindacale è indispensabile per procedere alla definizione della richiesta di anticipazione dei trattamenti in questione, e che non è sufficiente la sola comunicazione di avvio della procedura.
Contestualmente o successivamente alla richiesta di anticipazione all'INPS, il datore di lavoro dovrà presentare alla Regione Piemonte la domanda di CIG in deroga per ottenere l'autorizzazione regionale a convalida dell'anticipo corrisposto secondo le modalità descritte nel capitolo precedente, riportando nel riquadro "Informazioni supplementari" gli estremi del protocollo INPS relativo alla richiesta di anticipazione.
L'anticipazione potrà essere erogata solo dopo la verifica da parte della competente sede INPS dell'esistenza di adeguata capienza nell'ambito dello stanziamento disponibile alla Regione secondo quanto riportato in premessa, del rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell'articolo 7-ter della legge n. 33 del 9.4.2009, e dei requisiti soggettivi.
L'anticipazione dell'erogazione da parte dell'INPS può essere corrisposta soltanto per i primi quattro mesi dei periodi continuativi di integrazione salariale in deroga in attesa di autorizzazione. Trascorsi quattro mesi senza che l'autorizzazione regionale sia pervenuta, l'INPS sospenderà ogni pagamento e procederà al recupero nei confronti dell'azienda delle prestazioni anticipate, dandone comunicazione alla Regione. In caso di reiezione della domanda di CIG in deroga per la quale era stata richiesta l'anticipazione, l'INPS procederà al recupero delle somme anticipate nei confronti dell'azienda richiedente.
Nei casi di intervenuta autorizzazione per una domanda sulla quale era in corso anticipazione da parte dell'INPS, sarà possibile accedere all'anticipazione per una successiva domanda di CIG in deroga anche senza ripresa di attività. Nei casi di domanda di CIG in deroga con anticipazione per un periodo inferiore a quattro mesi che si esaurisca prima dell'emissione del provvedimento regionale di autorizzazione, a fonte di una nuova domanda di CIG in deroga l'ulteriore anticipazione potrà essere concessa soltanto qualora vi sia stata, dopo la precedente richiesta di anticipazione, una interruzione del periodo integrabile, con ripresa dell'attività lavorativa dell'intera unità locale interessata. Si considera avvenuta l'interruzione del periodo integrabile quando non vi siano state sospensioni in atto in un periodo di paga mensile.
A completamento della domanda dovranno essere inviati telematicamente i prescritti modelli SR41 e la DID secondo i termini e le modalità qui di seguito illustrati.
Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e politiche attive del lavoro
Il comma 10 dell'art. 19 della legge n. 2/2009 e successive modifiche e integrazioni subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento a sostegno del reddito, compresa l'integrazione salariale in deroga, alla sottoscrizione da parte di ogni lavoratore interessato della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) a partecipare a progetti di riqualificazione o, nelle situazioni di procedura concorsuale o cessazione di attività, ad accettare un'offerta lavorativa congrua.
Nel caso della CIG in deroga, il modello di DID predisposto dalla Regione Piemonte impegna il dipendente interessato a presentarsi al Centro per l'impiego competente in relazione alla sede di lavoro (e non di residenza o domicilio abituale), entro cinque giorni lavorativi per concordare le attività di politica attiva previste dall'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, finanziate dal Fondo Sociale Europeo e gestite dai Centri provinciali per l'impiego secondo le linee guida approvate dalla Giunta regionale.
Il datore di lavoro è tenuto a far sottoscrivere il documento ad ogni suo dipendente interessato dalla CIG in deroga all'atto della comunicazione della sospensione, e a comunicare per via telematica alla Regione, tramite la funzionalità all'uopo predisposta sull'applicativo "Aminder", la data di prima sospensione e la contestuale sottoscrizione della DID.
La sottoscrizione della DID e l'attivazione degli interventi di politica attiva correlati al sostegno al reddito si applicano anche ai dipendenti di sedi piemontesi di imprese con unità locali ubicate in più aree regionali coinvolti in domande di CIG in deroga gestite a livello ministeriale e per le quali è richiesto alla Regione l'assenso alla compartecipazione finanziaria nella misura del 30% dell'importo del solo sostegno al reddito, al netto degli oneri figurativi, come previsto dai dispositivi di attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009.
Le aziende interessate sono tenute a presentare la domanda riferita alle sole unità produttive ubicate in Piemonte sull'applicativo on-line Aminder (fermo restando che l'autorizzazione sarà di esclusiva competenza ministeriale e che la presentazione vale solo come acquisizione dei dati utili alla gestione delle politiche attive), inserendo negli allegati in pdf sia l'accordo sindacale, sia, quando disponibile, il decreto ministeriale di autorizzazione, registrando nei tempi e nelle modalità sopraindicati la prima data di sospensione dei dipendenti effettivamente collocati in CIGD e caricando, successivamente, la relativa consuntivazione. Tale disposizione vale anche per le pratiche di CIGD ancora aperte alla data di emissione della presente circolare.
La non sottoscrizione della DID, o il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, qualora non venga prodotta alcuna valida giustificazione in merito, comporta, per i dipendenti interessati, la perdita del diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro. Il Cpl è tenuto a comunicare alla Regione e all'INPS territorialmente competente tale evenienza, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Rendicontazione
La fruizione effettiva dell'integrazione salariale da parte di ogni dipendente interessato va rendicontata mensilmente con le seguenti modalità:
- alla Regione, tramite la specifica funzionalità messa a disposizione sull'applicativo online "Aminder";
- all'INPS compilando il supporto informatico relativo ai moduli individuali SR41, peraltro indispensabile per la liquidazione delle relative prestazioni.
In merito alla rendicontazione alla Regione, si precisa che questa può avvenire solo per i dipendenti per i quali è stata caricata la data di prima sospensione e spuntato il flag relativo alla sottoscrizione della DID. Se nessuno dei dipendenti in elenco ha fruito dell'integrazione salariale nella prima mensilità richiesta l'invio della rendicontazione è comunque necessario, al fine di liberare le risorse finanziarie impegnate con autorizzazione alla CIG in deroga e non utilizzate: è sufficiente a tal fine selezionare il mese da consuntivare, dove le celle riferite alle ore da dichiarare per ogni lavoratore risulteranno disattivate, e premere il pulsante "Conferma". Il sistema richiede che sia effettuata la consuntivazione del primo mese di CIGD previsto prima di poter passare alla mensilità seguente, e così via per i periodi successivi.
Si ribadisce che il completamento della rendicontazione alla Regione è vincolante ai fini della presa in carico di un'eventuale domanda presentata successivamente dallo stesso datore di lavoro su Aminder, come specificato in precedenza nella Sezione "Presentazione e gestione della domanda".
Per quanto riguarda la consuntivazione all'INPS, l'accesso alla procedura informatica SR41 avviene dal sito dell'Istituto, selezionando la voce "Servizi online - Servizi per le Aziende e Consulenti" e, previa immissione del proprio PIN (utilizzato anche per l'invio del flusso dati "e-mens"), cliccando sul collegamento "CIG" e poi "CIG a pagamento diretto". I datori di lavoro privi del PIN per poter accedere direttamente alla sezione dedicata del sito INPS dovranno fame richiesta alla sede INPS territorialmente competente. Eventuali richieste di chiarimento sull'uso della procedura possono essere inviate alla casella di posta elettronica sostegnoreddito.cigsm@inps.it. I modelli SR41 in formato pdf, debitamente compilati, stampati e sottoscritti dai lavoratori e dal datore di lavoro dovranno essere conservati dal datore di lavoro ed eventualmente esibiti su richiesta dell'INPS o della Regione.
La rendicontazione, sia alla Regione che all'INPS, va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello da consuntivare. Non è possibile comunicare il rendiconto prima della fine del mese di riferimento. La prenotazione di risorse per il pagamento dell'integrazione salariale connessa all'autorizzazione regionale viene meno per il periodo scoperto se l'invio degli SR41 non è stato effettuato o completato entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di CIGD richiesto, in relazione alle indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.6.2010, prot. 14/15340. Se gli SR41 vengono trasmessi dopo tale scadenza, il pagamento della prestazione da parte dell'INPS verrà effettuato solo dopo la liquidazione di tutti gli SR41 pervenuti nei termini previsti per le domande autorizzate e ancora inevasi alla data di ricevimento degli SR41 fuori termine, compatibilmente con le risorse ancora disponibili.
L'INPS, in assenza di presentazione dei modelli SR41 per mensilità autorizzate all'utilizzo di CIG in deroga, verifica nella procedura Aminder se non vi è stata fruizione della CIG in deroga autorizzata e, nel caso, chiude l'autorizzazione per il mese di cui trattasi, per il quale non sarà così possibile presentare successivamente modelli SR41. L'allineamento tra la compilazione dell'applicativo Aminder e la compilazione dei Mod. SR41 è, quindi, determinante ai fini della regolare erogazione delle prestazioni.
La sede INPS territorialmente competente è la stessa cui fa capo la matricola assicurativa utilizzata dall'azienda per il versamento dei contributi previdenziali, salvo che per le imprese con un accentramento contributivo fuori regione, per le quali la sede INPS competente è quella di Torino, indipendentemente dalla sede dell'unità operativa interessata.
Entro le scadenze mensili citate, tutte le aziende industriali con più di 15 dipendenti e le sole imprese artigiane o industriali fino a 15 dipendenti che accedano alla CIG in deroga in seguito a fallimento o a chiusura totale o parziale dell'attività sono tenute a trasmettere per via telematica a Italia Lavoro - Unità Territoriale del Piemonte, un prospetto in formato Excel disponibile sul sito regionale nella pagina "Modulistica e Documentazione scaricabile", alla voce "Modulistica Italia Lavoro", recante i dati dei lavoratori e delle lavoratrici interessati, del loro status occupazionale, delle ore effettivamente fruite, e dell'eventuale causale di uscita per le persone non più coinvolte nella fruizione dell'integrazione salariale.
Autorizzazione ed erogazione del trattamento di CIG
La Regione, completate le verifiche di natura istruttoria, provvede, con Determina del Direttore della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ad autorizzare l'INPS alla liquidazione del trattamento di CIG e comunica per via telematica all'INPS i dati della domanda e della relativa autorizzazione.
Le modalità di gestione delle risorse, di monitoraggio e rendicontazione delle spese e quanto riguarda in generale lo scambio di informazioni tra Regione ed INPS sono oggetto di specifica Convenzione fra i due Enti.
L'erogazione delle spettanze ai lavoratori e alle lavoratrici avviene con il sistema del pagamento diretto, eventualmente con modalità di anticipazione da parte dell'INPS prima del provvedimento formale di autorizzazione da parte della Regione, secondo le procedure prima specificate.
Non è prevista l'anticipazione del trattamento da parte del datore del lavoro, con successivo rimborso da parte dell'INPS.
Durante il periodo di integrazione salariale autorizzato i datori di lavoro beneficiari sono tenuti al versamento del contributo addizionale CIG. Esso si calcola nella misura del 3% per datori di lavoro fino a 50 dipendenti, e del 4,5% per datori di lavoro con più di 50 dipendenti, in relazione all'importo effettivamente corrisposto ai lavoratori e alle lavoratrici. Le aziende i cui lavoratori sono destinatari di CIG in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge n. 223/1991, e in quanto tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento CIGS in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8-bis della legge n. 160/1988 (messaggio 1 febbraio 2008, n. 2599 dell'INPS). Il versamento
del contributo addizionale sarà richiesto dall'INPS direttamente ai datori del lavoro.
La Cassa Integrazione in deroga non può essere concessa durante i periodi di normale fruizione delle ferie collettive. Per periodi normali devono intendersi quelli contrattualmente previsti. Si precisa che è facoltà delle parti - anche in relazione all'andamento del mercato - fissare le ferie collettive in periodi differenti rispetto a quelli praticati negli anni precedenti ed, altresì, di fissare ferie collettive differenziate per gruppi di personale. E' responsabilità del datore di lavoro, nell'inoltrare domanda di CIG in deroga, dichiarare che per i periodi e i lavoratori compresi nella domanda non sono previste ferie collettive secondo la contrattazione ad essi applicata.
Si ricorda che, come chiarisce la circolare INPS n. 52020/G.S. del 15.9.1979, durante il periodo di intervento della CIGS a zero ore il diritto alle ferie non matura.
Sospensione o decadenza
Qualsiasi prestazione lavorativa resa durante il periodo di godimento della CIG in deroga deve essere sempre preventivamente comunicata all'INPS ed al datore di lavoro. La mancata comunicazione preventiva comporta la decadenza dal diritto alla CIGD sin dall'inizio dell'autorizzazione (art. 8, e. 5, legge n. 160/1988). Nel caso di ammissione alla CIG in deroga di lavoratori che potevano non essere al corrente della relativa richiesta da parte dell'azienda, la Direzione regionale INPS del Piemonte, rispondendo ad un quesito in merito, ha ritenuto assolto l'obbligo di comunicazione preventiva se questa viene resa prima o contestualmente alla sottoscrizione del mod. SR41 per il primo mese autorizzato (in tale momento il lavoratore viene certamente a conoscenza del suo potenziale diritto alla CIG e deve comunicare all'INPS eventuali periodi di lavoro coincidenti con la CIG per le valutazioni inerenti la spettanza e la misura dell'integrazione concessa).
È incompatibile con la percezione di CIGD l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, che fa cessare, dal suo inizio, il rapporto di lavoro per il quale è concessa la prestazione. Sono invece compatibili con la CIG i rapporti a tempo determinato e quelli di lavoro autonomo, nonché i rapporti di lavoro dipendente se svolti in periodi non coincidenti con l'orario contrattuale per il quale si è sospesi e/o la differenza tra il reddito derivante contrattualmente dal lavoro per il quale si è sospesi (nelle percentuali di CIG pari all'80%) e quello ricavato dalla diversa attività.
Sono altresì compatibili le prestazioni di lavoro occasionale accessorio nel limite massimo di 3.000 Euro annui, per quanto previsto, per gli anni 2009 e 2010, dall'art.7-ter, comma 12, lettera b) della legge n. 33 del 9.4.2009 e dall'art. 2, comma 148, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010).
I casi di compatibilità ed i relativi trattamenti sono esplicitati nella circolare n. 107 del 2010 dell'INPS (reperibile sul sito www.inps.it) cui si rimanda.
B) Disoccupazione speciale in deroga
B) Disoccupazione speciale in deroga
L'intervento sulla disoccupazione speciale in deroga previsto dall'Accordo Quadro del 27 maggio 2009 è stato ritenuto dalla Direzione generale INPS non attuabile perché non in linea con il quadro normativo che regola la materia e non è stato pertanto reso operativo, come indicato nella Comunicazione Urgente del 10 agosto 2009 pubblicata sull'area web degli ammortizzatori sociali del sito regionale.
C) Indennità di mobilità in deroga
Destinatari
All'indennità di mobilità in deroga è riservato il 10% delle risorse complessivamente disponibili per gli ammortizzatori sociali in deroga, come prima indicato.
Sono destinatari del trattamento di mobilità in deroga i soggetti in possesso dei requisiti appresso indicati:
a) Soggetti ultracinquantenni non in grado di completare la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, il cui periodo mancante per raggiungere il diritto a pensione non superi i 12 mesi e maturi entro il 31.12.2010 e si trovino in una delle seguenti situazioni:
1) percettori dell'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, che si concluda dopo il 31.12.2008;
2) iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge n. 236/1993 a partire dall'1.1.2009 in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato;
3) licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa a partire dall'1.1.2009 in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di lavoro effettivamente prestato, dipendenti da datori di lavoro non imprenditori, non aventi i requisiti per consentire l'accesso alle liste di mobilità.
Per il calcolo dell'anzianità aziendale di 12 mesi e del requisito lavorativo di 6 mesi si considerano validi anche i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio. Inoltre si considerano valide anche le eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 8.8.1995 n. 335, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art. 7-ter della legge n. 33/2009.
Come definito nella seduta della Commissione regionale per l'impiego del 1° luglio 2010, la copertura dell'indennità di mobilità in deroga si estende anche al periodo neutro che intercorre fra la data effettiva di maturazione dei requisiti pensionistici e la data di effettiva erogazione della pensione connessa alle "finestre di accesso alla decorrenza" stabilite dalla normativa, considerato che in tale periodo il soggetto interessato, se privo di lavoro, non percepisce alcuna forma di sostegno al reddito.
Tale estensione di copertura è soggetta al limite previsto dei dodici mesi massimi di erogazione dell'indennità, più oltre specificato, e non può protrarsi oltre la data del 31.12.2010: può quindi essere solo parziale, se la data di raggiungimento della "finestra" ricade oltre tali limiti temporali, senza con ciò pregiudicare la concessione dell'indennità, subordinata alla sola verifica della maturazione dei requisiti richiesti entro i termini prima indicati.
Si precisa che il diritto all'indennità di mobilità in deroga sorge solo in mancanza dei requisiti anagrafici e contributivi e non per le situazioni di sola apertura della "finestra".
La risoluzione della Commissione regionale per l'impiego ha valore interpretativo e sarà applicata a tutti i casi che la interessano, ivi inclusi quelli già liquidati, che saranno rivisti d'ufficio alla luce del nuovo, più ampio, criterio di concessione.
b) Soggetti in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente, privi dei requisiti per maturare il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o all'indennità di mobilità, che si trovino, a partire dal 1.4.2009, in una delle seguenti condizioni:
1) titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, anche non consecutivi, di cui 6 di effettivo lavoro, purché rientranti nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, risolto alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;
2) titolari di missioni per contratto di lavoro somministrato risolto alla scadenza da datori di lavoro presso cui era svolta la missione, i quali, al momento della cessazione, avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente, alla condizione che la prestazione in somministrazione presso il datore di lavoro utilizzatore abbia avuto la durata di almeno 12 mesi, anche non consecutivi, di cui 6 di effettivo lavoro, purché rientranti nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
3) apprendisti con contratto di lavoro della durata di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro, non trasformato a tempo indeterminato alla scadenza da datori di lavoro che al momento della cessazione avevano in corso sospensioni dell'attività con intervento della CIGO, CIGS, CIG in deroga, o misure di riduzione del personale, o che le avevano comunque attivate nel semestre precedente;
4) lavoratori con contratto di lavoro subordinato licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa, che hanno maturato presso il datore di lavoro di provenienza almeno 12 mesi, anche non consecutivi, di cui 6 di effettivo lavoro purché rientranti nei 24 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo dell'anzianità aziendale di 12 mesi e del requisito lavorativo di 6 mesi presso l'azienda ove cessa il rapporto di lavoro si considerano validi anche i periodi di sospensione derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché le eventuali mensilità accreditate per lavoro prestato presso la medesima impresa nella gestione separata di cui all'art.2, comma 26 della legge n. 8.8.1995 n. 335, secondo quanto disposto dal comma 6 dell'art.7-ter della legge n. 33/2009.
In sanatoria, inoltre, le domande di indennità di disoccupazione ordinaria presentate dagli apprendisti licenziati ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) della legge n. 2/2009 e successive modifiche ed integrazioni, rimaste in sospeso in mancanza dell'intervento integrativo degli Enti bilaterali, verranno trasformate in domande di mobilità in deroga, e in quanto tali liquidate previa autorizzazione regionale, purché i richiedenti possiedano il requisito dell'anzianità aziendale e lavorativa sopracitato, secondo quanto previsto dalla circolare 29 marzo 2010, n. 43 dell'INPS.
Domanda e termini di presentazione
Il lavoratore, che si trovi in una delle condizioni di cui ai punti precedenti e in possesso dei requisiti previsti, può presentare domanda all'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale entro 68 giorni:
- dalla data di cessazione dell'indennità di mobilità, nei casi di cui alla lettera a), punto 1);
- nei casi di cui alla lettera a), punto 2), dalla data di iscrizione nelle liste di mobilità, oppure, per coloro che hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, dalla data di cessazione di detto trattamento;
- nei casi di cui alla lettera a), punto 3), dalla data di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di dimissioni per giusta causa, oppure, per coloro che hanno diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria, dalla data di cessazione di detto trattamento;
- dalla data di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di dimissioni per giusta causa nei casi di cui alla lettera b), punto 4);
- dalla data di scadenza del contratto di lavoro nei casi di cui alla lettera b), punti 1), 2) e 3).
Per la domanda deve essere utilizzato il modello DS21 (reperibile anche sul sito internet dell'INPS - codice SR05), sul quale il lavoratore dovrà precisare che si tratta di domanda di mobilità in deroga ai sensi dell'Accordo Quadro fra Regione Piemonte e Parti Sociali del 27.5.2009.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità del lavoratore, la Dichiarazione di Immediata Disponibilità predisposta dalla Regione Piemonte, e, nei casi previsti, una dichiarazione del datore di lavoro, attestazioni da rendere compilando i modelli disponibili presso le sedi INPS, e che sono scaricabili dal sito della Regione Piemonte, seguendo il percorso Area tematica Istruzione, Formazione e Lavoro > Lavoro > Ammortizzatori Sociali > Mobilità.
L'Agenzia INPS competente in base alla residenza o al domicilio abituale del lavoratore verifica la completezza della documentazione, il possesso dei requisiti individuali previsti, eventuali trattamenti previdenziali e pensionistici incompatibili ed eventuali attività lavorative concomitanti incumulabili o incompatibili, e informa il lavoratore interessato che è tenuto a presentarsi entro 5 giorni lavorativi presso il Centro provinciale per l'impiego competente in relazione al Comune di residenza o di domicilio abituale, recando la Dichiarazione di Immediata Disponibilità predisposta dalla Regione Piemonte, per concordare gli interventi di politica attiva previsti dalla normativa.
Completata l'istruttoria, l'Agenzia INPS ne comunica l'esito alla Regione Piemonte.
La Regione Piemonte autorizza il pagamento dell'indennità per le domande per le quali l'istruttoria ha dato esito positivo e notifica il provvedimento all'INPS secondo le modalità di interscambio stabilite fra i due Enti, nonché al CPI competente.
Qualora l'istruttoria della domanda di mobilità in deroga evidenzi l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la Regione Piemonte emette un provvedimento di reiezione, dandone comunicazione all'INPS. Il provvedimento, notificato all'interessato, indicherà le motivazioni per le quali la domanda viene respinta e la possibilità di fare ricorso amministrativo alla medesima Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Via Magenta 12 - 10128 Torino.
La non sottoscrizione della DID, o il rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo, qualora non venga prodotta alcuna valida giustificazione in merito, comporta, per i soggetti interessati, la perdita del diritto all'indennità di mobilità in deroga. Il Cpl è tenuto a comunicare alla Regione e all'INPS territorialmente competente tale evenienza, al fine dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.
Le domande di mobilità in deroga gestite a livello ministeriale in seguito ad accordi sottoscritti in tale sede da aziende con unità locali in più aree regionali che specificano tempi e modalità di fruizione dell'indennità di mobilità seguono l'iter di autorizzazione previsto a livello centrale e vengono di norma liquidate dall'INPS sulla base di Decreti Ministeriali. I soggetti interessati, laddove sia richiesto alla Regione l'assenso alla compartecipazione finanziaria nella misura del 30% dell'importo del solo sostegno al reddito, al netto degli oneri figurativi, prevista dall'accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, devono sottoscrivere la DID predisposta dalla Regione Piemonte all'atto della presentazione della domanda all'INPS territorialmente competente e presentarsi ai Centri per l'impiego per concordare gli interventi di politica attiva connessi al sostegno al reddito.
La Regione Piemonte trasmetterà alla Direzione regionale INPS copia degli Accordi Ministeriali e delle lettere di assenso alla compartecipazione finanziaria del 30% inviate al Ministero.
Misura, durata e decorrenza dell'indennità
La misura dell'indennità di mobilità in deroga è equivalente all'importo previsto per l'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 7 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e successive modificazioni e potrà essere erogata non oltre il 31.12.2010 per una durata massima di:
- 12 mesi per i soggetti di cui alla precedente lettera a), fino alla decorrenza della "finestra pensionistica" prevista dalla normativa, nei termini e nei limiti specificati in precedenza nella Sezione "Destinatari";
- di 6 mesi per i soggetti di cui alla precedente lettera b), e per gli apprendisti con domande di indennità di disoccupazione ex articolo 19, comma 1, lettera e) della legge n. 2/2009 trasformate in domande di indennità di mobilità in deroga.
L'indennità decorre normalmente dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dalla data della DID se successiva, comunque non prima dell'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dei rapporti di lavoro. Per il solo caso di cui al precedente punto 1 sub a) l'indennità spetta dalla data di cessazione dell'indennità di mobilità ex legge n. 223/1991.
L'erogazione dell'indennità viene sospesa nel caso in cui il richiedente venga assunto a tempo determinato, fino alla scadenza del contratto, e cessa in via definitiva prima del termine previsto qualora il richiedente, nel corso del periodo di copertura della mobilità in deroga, venga assunto a tempo indeterminato o qualora il contratto a termine venga trasformato a tempo indeterminato, secondo le regole vigenti per la gestione delle altre prestazioni di sostegno al reddito.
Incompatibilità e incumulabilità
L'indennità di mobilità in deroga è incompatibile con qualsiasi trattamento previdenziale e pensionistico eventualmente spettante per il medesimo periodo.
Unica eccezione riguarda la possibilità, per il titolare di assegno di invalidità, di optare fra la percezione dell'assegno stesso oppure dell'indennità di mobilità in deroga; in questo secondo caso, l'assegno di invalidità sarà sospeso per la durata del diritto a percepire l'indennità di mobilità in deroga.
L'indennità di mobilità in deroga non dà di per sé diritto all'iscrizione nella lista di mobilità, né agli sgravi contributivi collegati all'iscrizione nel caso di avviamento al lavoro, fermo restando che i richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono essere iscritti in lista ai sensi della legge n. 236/1993 su domanda individuale presentata ai Centri per l'impiego secondo i termini e le modalità ordinarie.
Per quanto riguarda l'attività lavorativa dipendente o autonoma valgono le regole di sospensione o di decadenza previste per l'indennità di mobilità di cui agli artt. 8 e 9 della legge n. 223/1991, compresa la decadenza se il beneficiario non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente Agenzia INPS del lavoro prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della suddetta legge. E' fatto salvo quanto previsto, per gli anni 2009 e 2010, dall'art.7-ter, comma 12, lettera b) della legge n. 33 del 9 aprile 2009 e dall'art. 2, comma 148, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) in merito alle compatibilità con le prestazioni di lavoro accessorio (voucher) nel limite massimo di 3.000 Euro annui.
Particolari agevolazioni all'assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Il comma 7 dell'art.7-ter della legge n. 33/2009 prevede che ai datori di lavoro che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni (cioè trattamenti di CIGS), e che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223/1991, sia concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento a sostegno del reddito non erogato.
Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223/1991.
Per le modalità operative di fruizione dell'incentivo all'occupazione di cui al presente capitolo si rinvia alla circolare n. 5 del 13 gennaio 2010 dell'INPS.
Evoluzione delle procedure
L'INPS e la Regione Piemonte, all'interno del processo di comunicazione e consultazione delle parti sociali firmatarie dell'accordo del 27 maggio 2009, mettendo a frutto l'evoluzione delle procedure telematiche di collegamento, si riservano di rendere nota l'attuazione di modalità procedurali e gestionali più snelle, in una logica di semplificazione e in relazione al divenire della normativa, nonché alle risultanze del monitoraggio delle dinamiche applicative e dell'efficienza della rendicontazione delle risorse finanziarie disponibili.
I.N.P.S.
Regione Piemonte
Direzione regionale Piemonte
Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 19
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 e segg.
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venerdì 15 ottobre 2010
giovedì 14 ottobre 2010
Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva
N. 07369/2010 REG.SEN.
N. 00431/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 431 del 2010, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
......
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL PERSONALE AMMESSO A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Luciano G. ;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato dello stato Ventrella e l’ avvocato Zhara Buda Claudia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza del T.a.r. Lazio , di estremi indicati in epigrafe, che ha annullato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 17.11.2008, con il quale è stata approvata la graduatoria del personale ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.
Il T.a.r. Ha accolto il ricorso di primo grado riscontrando vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. La sentenza rileva, infatti, come l’Amministrazione non abbia dato conto nell’assegnazione del punteggio del percorso valutativo seguito, “giacché i coefficienti riconosciuti – nella sostanza soltanto due: punti 20, il massimo, per sessantanove candidati e punti 177 per gli altri – sono accompagnati soltanto da espressioni di mero richiamo ai parametri di giudizio, che si traducono in circonlocuzioni tautologiche dalle quali impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione”.
Il ricorso in appello è infondato e merita la reiezione.
Sostiene l’appellante amministrazione che il criterio valutativo di cui alla categoria VIII postulava il riconoscimento in capo all’amministrazione di una amplissima latitudine di discrezionalità, e che, in concreto, la comparazione fu in realtà effettuata, sia pur esposta in termini sintetici.
L’errore del Tar sarebbe stato quello di considerare il parametro valutativo esposto nella categoria VIII alla stregua applicando al medesimo canoni ermeneutici impraticabili in considerazione del fatto che la valutazione dell’attitudine sfuggiva ad un rigido e prestabilito schema motivazionale.
La censura non persuade.
Invero è noto il consolidato (e restrittivo) orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “il difetto di motivazione dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 cost. “- tra le tante: Consiglio Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-).
I parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere le valutazioni dell’amministrazione in tema di selezione concorsuale.
Inoltre, e contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione appellante, se è vero che il parametro dell’”attitudine” in se è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all’intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d’istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento;dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso; dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l’Amministrazione autovincolo; ed, infine, dalla – anche sintetica, purchè non criptica- esposizione dell’iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento.
Tale attività, si badi, è vieppiù necessaria allorchè si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e (come non negato dall’amministrazione) profili professionali d’alto livello.
Ciò costituisce unico presidio per scongiurare il rischio –a monte- che la valutazione dell’amministrazione possa all’esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e –a valle- per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta Fondamentale.
Sia pure consapevole della difficoltà di comparare una procedura concorsuale ad altra di diverso genere, e con tutte le cautele derivanti dalla endemica specificità dell’una rispetto all’altra, a simili principi si è ancorata la valutazione della Sezione nella rigorosa decisione resa il 11 ottobre 2005, n. 5627, laddove si è condivisibilmente affermato (si riporta un breve stralcio dell’iter motivazionale) innanzitutto che l’orientamento per cui “in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla qualifica superiore, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’attribuire il punteggio sull’attitudine, essendo questo collegato ad una valutazione complessiva ed integrale della personalità dei candidati e alla idoneità prospettica a svolgere in modo ottimale le funzioni della qualifica superiore – è confermato da ormai consolidata giurisprudenza, come anche deve ritenersi acquisito il principio giurisprudenziale secondo cui le valutazione di merito, salvo i casi di illogicità manifesta e di ingiustizia manifesta, non possono essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.”
Muovendo da tale condivisibile punto di partenza, poi, la Sezione ha rilevato la “necessità che la discrezionalità dell’Amministrazione abbia sempre il supporto della sua manifestazione in specifici concreti elementi e si esprima, in ogni caso, attraverso una motivazione che renda possibile comprendere le ragioni per cui, in relazione alla valutazione di più candidati, una complessità di valutazione sia da ritenersi superiore ad un’altra complessità di valutazione, altrimenti la discrezionalità amministrativa verrebbe a confondersi con un giudizio di carattere assoluto, privo di pur minimi, necessari riscontri obiettivi”
Orbene, in quella occasione, la Sezione, valutando la posizione di un candidato che “vantava precedenti professionali nonché incarichi e titoli di assoluto rilevo quanto meno equivalenti a quelli di altri colleghi che si sono visti attribuire, invece, la promozione alla qualifica superiore, la maggiore idoneità di questi ultimi, rispetto all’interessato” affermò che il convincimento dell’amministrazione si sarebbe dovuto dimostrare anche se non attraverso una accurata comparazione analitica, almeno ( pur tenendo conto della complessità delle rispettive valutazioni) attraverso una sia pur minima motivazione che rendesse esplicito il detto miglior grado di complessità dei giudizi ritenuto dalla Commissione.”
La traslazione di tali condivisibili principi al caso in esame induce il Collegio a ritenere esatta la statuizione dei primi Giudici ed infondato l’appello.
Nel caso di specie, alla specificazione dei parametri a monte, (“Funzioni svolte; Sedi;Organizzazione e gestione del personale;Capacità relazionali; Personalità;) si accompagnava, come esattamente posto in luce dal Tar, anche, la indicazione delle linee di esame dei precisi e definiti parametri di valutazione dianzi indicati.
Senonchè a tale autovincolo non ha fatto seguito – come esposto con accuratezza dal Tar nella parte motiva dell’appellata decisione laddove ha indicato la standardizzata esposizione sottesa al giudizio reso dall’amministrazione- un approccio esplicativo del convincimento cui l’amministrazione appellante era pervenuta, né una esposizione compiuta del medesimo (e ciò collidendo con il consolidato orientamento per cui “nell’ambito della procedura di scrutinio per merito comparativo, l’organo di vertice dell’amministrazione pur godendo di un’ampia discrezionalità, per la mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, ha comunque l’obbligo di fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito, soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, ivi compresa quella relativa all’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori.” Consiglio Stato , sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3400).
In sintesi: dall’esame degli atti di causa deve concordarsi con la valutazione del Tar secondo cui non è possibile ricavare dai giudizi espressi, le ragioni per cui a taluno dei candidati siano stati attribuiti 17 punti ed a talaltro 20, né le valutazioni differenziali poste a monte di tale attribuzione dei punteggi.
In siffatta situazione, la statuizione demolitoria resa dal Tar si appalesa qual necessitata, e, avuto riguardo alla complessiva inattendibilità delle operazioni selettive concernenti tale parametro, neppure è possibile concordare con le affermazioni (integranti vere e proprie richieste subordinate) contenute sia nella memoria difensiva in ultimo depositata dall’amministrazione che nell’atto di intervento ad adiuvandum secondo cui la portata della statuizione demolitoria avrebbe dovuto essere limitata in relazione alla posizione attiva vantata dall’appellato.
Ciò perché la inattendibilità dell’operazione relativa al parametro della “ valutazione attitudinale” (si vedano sul punto il terz’ultimo ed il penultimo capoverso della motivazione dell’ appellata decisione) è complessiva, non consentendo di accertare non soltanto le ragioni sottese all’attribuzione del punteggio minimo (tra i soli due consentiti) di 17 a taluno dei candidati, ma, anche, quelle sottese all’attribuzione del punteggio di 20 partecipanti poi risultati vincitori.
La ipotizzata “prova di resistenza” nel caso di specie non appare in alcun modo praticabile, ed anche sotto tale angolo prospettico il ricorso in appello principale deve essere disatteso.
Devono essere compensate le spese del giudizio a cagione della particolarità, complessità e parziale novità delle questioni devolute all’esame del Collegio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/10/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione
Personale supplente di scuola pubblica ed indennità di buonuscita
ORDINANZA
23.9.2010 n. 265
Ordinanza del 25 maggio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria sul ricorso proposto da Renga Gabriella contro I.N.P.D.A.P. Ed altri.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Non spettanza al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 2, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato – Spettanza al personale iscritto da almeno un anno al Fondo di previdenza gestito dall’INPDAP - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica – Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata – Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Spettanza al personale avente almeno un anno di servizio continuativo - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 485 del 1999, proposto da: Renga Gabriella, rappresentata e difesa dall’avv. Siro Centofanti, con domicilio eletto presso l’avv. Siro Centofanti in Perugia, via Fani, 14;
Contro:
I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Regni, con domicilio eletto presso Massimo Regni in Perugia, via M.
Angeloni, 43/A;
Provveditorato Studi di Perugia, Ministero della pubblica istruzione , rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
Istituto Magistrale Statale «Pieralli» di Perugia, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita (ex d.P.R. n. 1032/1973) e dell’indennità di fine rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Studi
di Perugia e del Ministero della pubblica istruzione ; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori prof. Avv.
S. Centofanti per la ricorrente, avv. M. Regni per l’I.N.P.D.A.P. E l’avv. G. Polizzi per le amministrazioni statali intimate;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
F a t t o e d i r i t t o
1. La ricorrente, nata nel 1938, ha insegnato musica presso le scuole statali per 34 anni: precisamente dal 1° gennaio 1960 al 30 marzo 1973 e (dopo un’interruzione correlata alla gravidanza) dal 20 settembre 1977 fino all’anno scolastico 1997/1998.
é stata collocata in quiescenza il 1° settembre 1998.
La ricorrente stessa non é mai stata inserita nei ruoli del personale statale, ma avuto sempre una serie di incarichi continuativi.
2. Chiede oggi:
all’I.N.P.D.A.P.: l’indennità di buonuscita per i periodi in cui é stata iscritta all’inerente Fondo Opera di Previdenza (nove anni, 3 mesi, 3 giorni);
allo Stato: l’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art.
9, d.lgs. 4 aprile 1947, n. 207, per i restanti periodi.
3. I fatti ora riassunti, non sono controversi.
4. In diritto, la domanda é sorretta da approfondite argomentazioni con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che:
alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale dovrebbero ritenersi superati, almeno nella loro interpretazione letterale, i precetti recati dall’art. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordinano la corresponsione delle indennità in contesa rispettivamente all’iscrizione al Fondo suddetto per almeno un anno e alla prestazione del servizio per un identico periodo;
in subordine, detti precetti sarebbero incostituzionali per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.
5. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo:
l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la sua interruzione (dichiarata con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 471/2006, ex art. 24 legge n. 1034/1971);
l’inammissibilità della traslazione (tempestiva) in questa sede dell’identico giudizio promosso presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, dopo la risoluzione dell’inerente regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. Un. Civ. Ord. 6 marzo 2007 RGN 16787/04), giacché la traslazione stessa sarebbe possibile solo nell’ipotesi di conflitto di competenza e non di giurisdizione;
la prescrizione delle pretese;
l’infondatezza delle stesse.
6. Il Collegio, in primo luogo, ritiene ammissibile la translatio iudicii, in virtu’ della riassunzione (pacificamente tempestiva) successiva alla pronuncia sul regolamento di giurisdizione.
Cio’ in conformità alle note pronunce sul tema della Corte costituzionale (Sent. 12 marzo 2007, n. 77) e della Corte di cassazione (Sez. Un. Civ. Sent. 22 febbraio 2007, n. 4109).
In tal senso si rammentano: Tar Campania Napoli, sez. III 6 ottobre del 1008 13000; id. 1° ottobre 2008, n. 12320; 24 luglio 2008, n. 9342; 2 luglio 2008, n. 6782; Tar Piemonte, sez. II, 14 dicembre 2007, n. 3686.
Tanto esime il Collegio dall’affrontare le questioni inerenti la tardività della riassunzione del giudizio amministrativo interrotto.
Per completezza si osserva come la riconduzione del processo traslato nell’ambito di quello interrotto, si connoti non come prosecuzione di quest’ultimo, ma come mera misura organizzativa di economia processuale, in ossequio alla ratio ispiratrice dell’istituto dei motivi aggiunti (art. 21, primo comma, legge n.
1034/1971).
7. In secondo luogo, non si condivide l’eccezione di prescrizione.
Difatti, puo’ ormai considerarsi pacifico che la prescrizione delle pretese qui azionate sia quinquennale e che il dies a quo per il computo dell’inerente termine decorra dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (per l’indennità di buonuscita: Cons. Stato sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; id. 29 ottobre 2002, n. 5908; 26 giugno 2002, n. 3519; 18 giugno 2002, n. 3325; per l’indennità di fine rapporto Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2008, n. 355; id. 8 ottobre 1992, n. 972; sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 50908).
Orbene, il Collegio ritiene che nel peculiare caso di specie il rapporto di lavoro possa considerarsi unico, come meglio si vedrà, per cui non é maturata alcuna prescrizione giacché la cessazione del rapporto é avvenuta nel 1998 ed il ricorso é stato presentato nel 1999.
8. La rilevata unicità, ai fini che qui interessano, discende dalla particolare struttura del rapporto di lavoro fra gli insegnanti «precari» e lo Stato.
Infatti, il nesso fra l’un contratto a termine ed il successivo non é soltanto accidentale, ma istituzionale.
Questo perché, com’é notorio, il punteggio acquisito nell’anno precedente costituisce una condizione indispensabile per la costituzione e la connotazione del rapporto di lavoro dell’anno successivo e cosi’ via.
Dal punteggio dipende, invero, la collocazione in graduatoria ed a questa sua volta consegue la stipula del nuovo contratto, l’assegnazione della sede di servizio ed ogni altro profilo caratteristico del rapporto stesso.
Ne deriva che il nesso di continuità fra i singoli contratti, formalmente a termine, sia previsto istituzionalmente il che, appunto, fa concludere, quantomeno ai fini della prescrizione, per l’unicità del rapporto di lavoro.
9. Tuttavia, se cio’ é possibile ai cennati fini, in considerazione dei penetranti poteri di indagine spettanti al Giudice per individuare in concreto il momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), altrettanto non puo’ dirsi per quanto attiene all’interpretazione delle norme che subordinano la spettanza delle richieste indennità alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo (art. 3, primo comma d.P.R. n.
1032/1973 per la buonuscita e art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 per l’indennità di fine rapporto).
Difatti, si é dell’avviso che le ricordate disposizioni, diversamente da quella sul computo del termine di prescrizione, siano di stretta interpretazione perché comportano oneri per la finanza pubblica. Orbene, il loro testo, per quel che qui rileva, é di assoluta chiarezza:
l’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973 prevede che si consegue «... il diritto alla indennità buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo»;
l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 dispone che l’indennità di buonuscita competa al personale «... avente almeno un anno di servizio continuativo».
Il Collegio é dunque dell’avviso che sia del tutto evidente l’assenza di qualsiasi spazio per un’interpretazione di dette norme diversa da quella logico-letterale e, conseguentemente, che non vi sia alcun modo per ritenerle non ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
10. Inoltre, per cio’ che in particolare concerne la buonuscita, appare ostativo all’accoglimento della pretesa anche l’art. 2, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 (parimenti di stretta interpretazione per le esposte ragioni) perché esclude espressamente dal diritto il «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica».
Per vero, il servizio svolto dalla ricorrente appare riconducibile a quello di «supplenza», visto che, ovviamente, é stato effettuato su posti non coperti dal personale di ruolo, vuoi per impedimenti temporanei, vuoi per mancata assegnazione.
11. Tanto considerato, si ritiene peraltro che le citate disposizioni contrastino all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia.
Pertanto si giudicano non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità degli artt. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Si solleva inoltre d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., rammentando come sia già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518).
12. Dette questioni si ritengono rilevanti poiché, come sopra illustrato, le norme in parola appaiono ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
Infine, é proficuo osservare come, anche ove non si condividesse la tesi del Collegio sull’unicità del rapporto di lavoro ai fini del computo del termine di prescrizione (supra sub 6), residuerebbe comunque la rilevanza della questione concernente l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207.
Difatti, non é certamente prescritta la domanda di corresponsione delle indennità di fine rapporto, (da calcolarsi in proporzione alla durata dei singoli rapporti lavorativi infrannuali) concernenti il servizio prestato in ciascuno degli anni scolastici terminati nel quinquennio antecedente alla inerente richiesta, ricevuta dal Provveditorato agli Studi di Perugia il 4 agosto 1999.
P. Q. M.
Il Tribunale:
a) solleva la questione di legittimità costituzionale: dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica»; dell’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»; dell’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo».
Il tutto per le ragioni esposte in motivazione:
b) sospende il giudizio in corso;
c) dispone la notificazione della presente ordinanza ai
procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
d) ordina la trasmissione dell’ordinanza alla Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Cosi’ deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.
Il Presidente: Lignani
L’estensore: Cardoni
Corte dei Conti "... Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59 del. d.P.R. n. 1092 del 1973, così come sostituito dall’art. 19 della l. n. 78 del 1983, in quanto l’indennità di aeronavigazione è pensionabile nella misura tabellare e non nell’ammontare effettivamente percepito in costanza di servizio dai dipendenti della Polizia di Stato per effetto del divieto di cumulo totale fra detta indennità..."
Passaporti filippini. Corretta interpretazione del cognome e del nome.
Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 concernenti gli infermieri professionali.
"Fuori Berlusconi - W la Costituzione - No al modello Pomigliano"
Fuori Berlusconi - W la Costituzione - No al modello Pomigliano Sabato 16 ottobre tutti a Roma con la Fiom Cgil insieme a Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, don Andrea Gallo, Margherita Hack, Sabina Guzzanti, Antonio Tabucchi, Gino Strada, Luigi De Magistris, Altan, Sergio Staino, Ascanio Celestini, Moni Ovadia, Piergiorgio Odifreddi, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Lidia Ravera, Furio Colombo, Pancho Pardi, don Enzo Mazzi, don Paolo Farinella, Domenico Starnone, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Angelo d'Orsi, Valerio Magrelli e molti altri per difendere la democrazia e il lavoro, contro le politiche di Berlusconi e Marchionne.
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mercoledì 13 ottobre 2010
SANZIONI AMMINISTRATIVE – PENDENZA DI RICORSO AL PREFETTO EX ART. 203 COD. STRADA – EMISSIONE DI CARTELLA ESATTORIALE – ILLEGITTIMITA’
Ministero dell'interno Circ. 7-10-2010 n. 29/2010 Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ministero dell'interno
Circ. 7-10-2010 n. 29/2010
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ministero dell'interno
Circ. 8-10-2010 n. 30/2010
D.M. 6 luglio 2010 del Ministro dell'Interno relativo alle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, a norma dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’art. 3, comma 39 della L. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Circ. 7-10-2010 n. 29/2010
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ministero dell'interno
Circ. 8-10-2010 n. 30/2010
D.M. 6 luglio 2010 del Ministro dell'Interno relativo alle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, a norma dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’art. 3, comma 39 della L. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
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