ORDINANZA
23.9.2010 n. 265
Ordinanza del 25 maggio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria sul ricorso proposto da Renga Gabriella contro I.N.P.D.A.P. Ed altri.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Non spettanza al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 2, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato – Spettanza al personale iscritto da almeno un anno al Fondo di previdenza gestito dall’INPDAP - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica – Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata – Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Spettanza al personale avente almeno un anno di servizio continuativo - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 485 del 1999, proposto da: Renga Gabriella, rappresentata e difesa dall’avv. Siro Centofanti, con domicilio eletto presso l’avv. Siro Centofanti in Perugia, via Fani, 14;
Contro:
I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Regni, con domicilio eletto presso Massimo Regni in Perugia, via M.
Angeloni, 43/A;
Provveditorato Studi di Perugia, Ministero della pubblica istruzione , rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
Istituto Magistrale Statale «Pieralli» di Perugia, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita (ex d.P.R. n. 1032/1973) e dell’indennità di fine rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Studi
di Perugia e del Ministero della pubblica istruzione ; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori prof. Avv.
S. Centofanti per la ricorrente, avv. M. Regni per l’I.N.P.D.A.P. E l’avv. G. Polizzi per le amministrazioni statali intimate;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;
F a t t o e d i r i t t o
1. La ricorrente, nata nel 1938, ha insegnato musica presso le scuole statali per 34 anni: precisamente dal 1° gennaio 1960 al 30 marzo 1973 e (dopo un’interruzione correlata alla gravidanza) dal 20 settembre 1977 fino all’anno scolastico 1997/1998.
é stata collocata in quiescenza il 1° settembre 1998.
La ricorrente stessa non é mai stata inserita nei ruoli del personale statale, ma avuto sempre una serie di incarichi continuativi.
2. Chiede oggi:
all’I.N.P.D.A.P.: l’indennità di buonuscita per i periodi in cui é stata iscritta all’inerente Fondo Opera di Previdenza (nove anni, 3 mesi, 3 giorni);
allo Stato: l’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art.
9, d.lgs. 4 aprile 1947, n. 207, per i restanti periodi.
3. I fatti ora riassunti, non sono controversi.
4. In diritto, la domanda é sorretta da approfondite argomentazioni con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che:
alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale dovrebbero ritenersi superati, almeno nella loro interpretazione letterale, i precetti recati dall’art. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordinano la corresponsione delle indennità in contesa rispettivamente all’iscrizione al Fondo suddetto per almeno un anno e alla prestazione del servizio per un identico periodo;
in subordine, detti precetti sarebbero incostituzionali per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.
5. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo:
l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la sua interruzione (dichiarata con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 471/2006, ex art. 24 legge n. 1034/1971);
l’inammissibilità della traslazione (tempestiva) in questa sede dell’identico giudizio promosso presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, dopo la risoluzione dell’inerente regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. Un. Civ. Ord. 6 marzo 2007 RGN 16787/04), giacché la traslazione stessa sarebbe possibile solo nell’ipotesi di conflitto di competenza e non di giurisdizione;
la prescrizione delle pretese;
l’infondatezza delle stesse.
6. Il Collegio, in primo luogo, ritiene ammissibile la translatio iudicii, in virtu’ della riassunzione (pacificamente tempestiva) successiva alla pronuncia sul regolamento di giurisdizione.
Cio’ in conformità alle note pronunce sul tema della Corte costituzionale (Sent. 12 marzo 2007, n. 77) e della Corte di cassazione (Sez. Un. Civ. Sent. 22 febbraio 2007, n. 4109).
In tal senso si rammentano: Tar Campania Napoli, sez. III 6 ottobre del 1008 13000; id. 1° ottobre 2008, n. 12320; 24 luglio 2008, n. 9342; 2 luglio 2008, n. 6782; Tar Piemonte, sez. II, 14 dicembre 2007, n. 3686.
Tanto esime il Collegio dall’affrontare le questioni inerenti la tardività della riassunzione del giudizio amministrativo interrotto.
Per completezza si osserva come la riconduzione del processo traslato nell’ambito di quello interrotto, si connoti non come prosecuzione di quest’ultimo, ma come mera misura organizzativa di economia processuale, in ossequio alla ratio ispiratrice dell’istituto dei motivi aggiunti (art. 21, primo comma, legge n.
1034/1971).
7. In secondo luogo, non si condivide l’eccezione di prescrizione.
Difatti, puo’ ormai considerarsi pacifico che la prescrizione delle pretese qui azionate sia quinquennale e che il dies a quo per il computo dell’inerente termine decorra dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (per l’indennità di buonuscita: Cons. Stato sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; id. 29 ottobre 2002, n. 5908; 26 giugno 2002, n. 3519; 18 giugno 2002, n. 3325; per l’indennità di fine rapporto Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2008, n. 355; id. 8 ottobre 1992, n. 972; sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 50908).
Orbene, il Collegio ritiene che nel peculiare caso di specie il rapporto di lavoro possa considerarsi unico, come meglio si vedrà, per cui non é maturata alcuna prescrizione giacché la cessazione del rapporto é avvenuta nel 1998 ed il ricorso é stato presentato nel 1999.
8. La rilevata unicità, ai fini che qui interessano, discende dalla particolare struttura del rapporto di lavoro fra gli insegnanti «precari» e lo Stato.
Infatti, il nesso fra l’un contratto a termine ed il successivo non é soltanto accidentale, ma istituzionale.
Questo perché, com’é notorio, il punteggio acquisito nell’anno precedente costituisce una condizione indispensabile per la costituzione e la connotazione del rapporto di lavoro dell’anno successivo e cosi’ via.
Dal punteggio dipende, invero, la collocazione in graduatoria ed a questa sua volta consegue la stipula del nuovo contratto, l’assegnazione della sede di servizio ed ogni altro profilo caratteristico del rapporto stesso.
Ne deriva che il nesso di continuità fra i singoli contratti, formalmente a termine, sia previsto istituzionalmente il che, appunto, fa concludere, quantomeno ai fini della prescrizione, per l’unicità del rapporto di lavoro.
9. Tuttavia, se cio’ é possibile ai cennati fini, in considerazione dei penetranti poteri di indagine spettanti al Giudice per individuare in concreto il momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), altrettanto non puo’ dirsi per quanto attiene all’interpretazione delle norme che subordinano la spettanza delle richieste indennità alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo (art. 3, primo comma d.P.R. n.
1032/1973 per la buonuscita e art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 per l’indennità di fine rapporto).
Difatti, si é dell’avviso che le ricordate disposizioni, diversamente da quella sul computo del termine di prescrizione, siano di stretta interpretazione perché comportano oneri per la finanza pubblica. Orbene, il loro testo, per quel che qui rileva, é di assoluta chiarezza:
l’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973 prevede che si consegue «... il diritto alla indennità buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo»;
l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 dispone che l’indennità di buonuscita competa al personale «... avente almeno un anno di servizio continuativo».
Il Collegio é dunque dell’avviso che sia del tutto evidente l’assenza di qualsiasi spazio per un’interpretazione di dette norme diversa da quella logico-letterale e, conseguentemente, che non vi sia alcun modo per ritenerle non ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
10. Inoltre, per cio’ che in particolare concerne la buonuscita, appare ostativo all’accoglimento della pretesa anche l’art. 2, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 (parimenti di stretta interpretazione per le esposte ragioni) perché esclude espressamente dal diritto il «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica».
Per vero, il servizio svolto dalla ricorrente appare riconducibile a quello di «supplenza», visto che, ovviamente, é stato effettuato su posti non coperti dal personale di ruolo, vuoi per impedimenti temporanei, vuoi per mancata assegnazione.
11. Tanto considerato, si ritiene peraltro che le citate disposizioni contrastino all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia.
Pertanto si giudicano non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità degli artt. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Si solleva inoltre d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., rammentando come sia già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518).
12. Dette questioni si ritengono rilevanti poiché, come sopra illustrato, le norme in parola appaiono ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
Infine, é proficuo osservare come, anche ove non si condividesse la tesi del Collegio sull’unicità del rapporto di lavoro ai fini del computo del termine di prescrizione (supra sub 6), residuerebbe comunque la rilevanza della questione concernente l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207.
Difatti, non é certamente prescritta la domanda di corresponsione delle indennità di fine rapporto, (da calcolarsi in proporzione alla durata dei singoli rapporti lavorativi infrannuali) concernenti il servizio prestato in ciascuno degli anni scolastici terminati nel quinquennio antecedente alla inerente richiesta, ricevuta dal Provveditorato agli Studi di Perugia il 4 agosto 1999.
P. Q. M.
Il Tribunale:
a) solleva la questione di legittimità costituzionale: dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica»; dell’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»; dell’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo».
Il tutto per le ragioni esposte in motivazione:
b) sospende il giudizio in corso;
c) dispone la notificazione della presente ordinanza ai
procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
d) ordina la trasmissione dell’ordinanza alla Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Cosi’ deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.
Il Presidente: Lignani
L’estensore: Cardoni
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