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venerdì 29 ottobre 2010
SICUREZZA STRADALE: PAESE DA RECORD, 7 AUTOVELOX IN 1 KM
(ANSA) - VICENZA, 29 OTT - Con ben 7 autovelox in poco piu'
di 1 km di asfalto potrebbe entrare nel guinnes dei primati come
''il terrore'' degli automobilisti la strada provinciale
Peschiera dei Muzzi, nel vicentino. Gli apparecchi sono stati
fatti installare dal Comune di Castelgomberto (Vicenza),
attraversato da quest'arteria. Si tratta di una strada molto
trafficata, dove le auto dirette a Vicenza sfrecciano spesso a
velocita' elevate.
Ma l'assessore comunale alla sicurezza, Gabriele Vencato,
precisa al 'Giornale di Vicenza' che lo scopo della selva di
autovelox ''non e' vessatorio. E' piuttosto una politica di
dissuasione verso quanti guidano in modo indisciplinato''.
Fatto sta che le auto in corsa sulla provinciale 246
Peschiera dei Muzzi dovranno ora vedersela con ben cinque box
arancioni ''speed check'' installati nel tratto cittadino di
Castelgomberto, piu' altri due messi in funzione nella vicina
frazione di Valle. Gli autovelox sono distanziati di circa 200
metri l'uno dall'altro. La misura draconiana e' stata decisa dal
Comune vicentino in seguito alle proteste dei cittadini,
esasperati dall'elevata velocita' tenuta dalle vetture sulla
strada provinciale. (ANSA).
GM
29-OTT-10 11:38 NNNN
giovedì 28 ottobre 2010
Modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. (10A12890) (GU n. 253 del 28-10-2010 )
CIRCOLARE 3 settembre 2010, n. 12
Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Premessa. Come noto, le azioni e gli interventi posti in essere da questo Governo hanno come denominatore comune anche quello di favorire, in ogni settore, relazioni piu' semplici, rapide e meno onerose tra Pubblica amministrazione e cittadini, sfruttando e traendo vantaggio dai progressi della tecnologia, nonche' dalle innovazioni che ne derivano nel campo della comunicazione. Un impegno significativo e' stato ed e' tuttora profuso da questo Ministero per rendere la posta elettronica certificata lo strumento principale di comunicazione tra amministrazioni e nei rapporti con i cittadini. Com'e' stato illustrato nelle circolari n. 1/2010/DDI del 18 febbraio 2010 e n. 2/2010 del 19 aprile 2010, il contesto normativo si e' da tempo evoluto in coerenza con l'obiettivo illustrato. Si tratta, ora, di darvi piena attuazione con misure rapide e continue di adeguamento dei sistemi di comunicazione, sia sotto l'aspetto delle infrastrutture, sia sotto l'aspetto delle procedure amministrative con soluzioni che prevedano, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate nei provvedimenti, al fine di rendere il funzionamento di tutto il sistema dei processi amministrativi coerente, sotto ogni aspetto, con la finalita' di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi. Il percorso e' da tempo avviato e ritardarne l'evoluzione non puo' che arrecare svantaggi alla comunicazione tra le amministrazioni, a quella con i cittadini, all'esigenza di contenere i costi dell'apparato pubblico. Cio' posto, attesi i dubbi che alcune amministrazioni hanno manifestato in merito alla possibilita' di estendere i principi sopra richiamati anche alle procedure concorsuali pubbliche, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento di posta elettronica per l'invio delle domande di concorso, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e criteri interpretativi. Le principali fonti di diritto in materia di concorsi pubblici. E' opportuno evidenziare che gli indirizzi contenuti nella presente circolare tengono conto della disciplina normativa in tema di concorsi che si applica a tutte le amministrazioni pubbliche in indirizzo. Le fonti in tema di procedure di reclutamento, oltre ai noti riferimenti costituzionali di cui all'art. 51 e 97 della Costituzione, sono rinvenibili nella legge o nei regolamenti attuativi adottati secondo i principi e le modalita' di seguito specificati. Innanzitutto si ricorda che il principio di riserva di legge relativa in materia concorsuale si deduce: dal comma 1 dell'art. 97, che la prevede in materia di organizzazione dei pubblici uffici (il reclutamento rientra, appunto, nella sfera dell'organizzazione); dal comma 3 dello stesso articolo che rimette alla legge le eventuali deroghe al principio del concorso pubblico quale modalita' di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. Dalla predetta riserva scaturisce poi il corollario che la materia e' sottratta alla contrattazione collettiva, come risulta anche dall'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in virtu' del richiamo, tra le materie escluse dal contesto negoziale, di quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nell'ambito delle fonti di legge in materia concorsuale si richiamano, in questa sede, solo quelle aventi contenuto e portata generale, non rilevando nel presente contesto eventuali disposizioni speciali dettate per alcuni settori dell'amministrazione pubblica. La disamina inizia dal citato d.lgs. 165/2001, che detta le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le cui diposizioni, secondo quanto afferma l'art. 1, comma 3, dello stesso d.lgs., costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. In materia concorsuale e' essenziale il richiamo: all'art. 35, del predetto decreto che stabilisce principi fondamentali, alcuni dei quali si andranno ad illustrare per la funzione chiarificatrice che possono svolgere; all'art. 70, comma 13, dello stesso decreto in cui si vincolano le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del decreto legislativo. Cio' qualora non si siano avvalse dell'effettivo esercizio di un potere regolamentare, consentito a tutte le pubbliche amministrazioni in materia di reclutamento da esercitare in coerenza con i principi previsti dalla predetta normativa. Con il citato, art. 70, comma 13, del d.lgs 165/2001 il decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, e' stato «legificato» in virtu' dell'espresso richiamo ivi contenuto. Lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, tuttavia, era gia' contemplato nell'art. 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Il predetto articolo 89 del d.lgs 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'art. 35 del d.lgs 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non si tralascia di aggiungere che lo stesso art. 35, comma 7, del d.lgs 165/2001 prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le modalita' di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso articolo. Nella rassegna delle fonti sulla materia assume percio' rilievo primario il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» adottato in attuazione dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Richiamate le fonti normative di cui sopra, si procedera' ad illustrare i principi fondamentali in esse previsti, sottolineando la loro portata generale per tutte le amministrazioni pubbliche, cosi' come le disposizioni che li contengono. La possibilita' di informatizzazione della gestione delle procedure concorsuali e' desumibile dall'illustrazione dei principi fondamentali in materia, mediante una lettura attualizzata del testo letterale delle disposizioni, in ossequio ai principi in tema di interpretazione sistematica delle fonti del diritto, fermo restando il rispetto della voluntas legis. Ciascuna amministrazione terra' conto degli indirizzi rappresentati al fine di adeguare i propri regolamenti ed i propri atti. Gli indirizzi di cui alla presente circolare riguardano qualunque forma di reclutamento che determina l'accesso al pubblico impiego, sia con assunzione a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato (si rinvia al riguardo a quanto previsto dall'art. 36 del d.lgs. 165/2001). Vanno rispettati anche per quanto attiene al reclutamento della dirigenza. I presenti indirizzi interpretativi sono estensibili, ove compatibili, anche alle procedure comparative per la stipula di contratti di lavoro autonomo secondo le modalita' disciplinate dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001. I principi di economicita' e celerita' nello svolgimento del concorso pubblico. I principi fondamentali del concorso pubblico, di diretta derivazione di quelli contenuti nella Costituzione, sono elencati nell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165/2001. Per le finalita' di questa circolare rileva essenzialmente la lettera a) del predetto comma che dispone in merito a modalita' di svolgimento della selezione che garantiscano l'imparzialita' e assicurino economicita' e celerita' di espletamento, ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione. La medesima formulazione di cui alla predetta lettera a) e' poi contenuta anche nell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Le istanze a fondamento della norma richiamata sono le stesse che stanno alla base dei principi generali dell'attivita' amministrativa individuati nell'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo cui «L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita' di pubblicita' e di trasparenza». In quest'ottica le amministrazioni pubbliche devono improntare il sistema di reclutamento cercando di favorire forme di semplificazione delle procedure e soluzioni di economicita' tanto dal lato dell'amministrazione pubblica quanto dal lato del cittadino, nel rispetto dell'imparzialita' e della trasparenza che sono canoni supremi in materia concorsuale. La semplificazione e l'economicita' sono criteri fondanti della procedura fin dal suo inizio, ricorrendo, in ogni fase, anche all'ausilio di sistemi automatizzati. In quest'ottica si sono sviluppati presso molte amministrazioni pubbliche anche forme di acquisizione on-line delle domande concorsuali, al fine di creare per ogni procedura una banca dati informatizzata contenente ogni notizia utile relativa ai candidati, favorendo una gestione piu' rapida ed efficace della procedura e della comunicazione con i candidati medesimi. Il principio della celerita' nell'espletamento delle procedure, favorito da forme di automatizzazione anche nella gestione del concorso oltre che eventualmente della selezione in se', e' da collegare anche al fatto di dare un riscontro ragionevole ai candidati sulla durata delle procedure. In merito ai tempi delle procedure concorsuali l'art. 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 prevede che le stesse devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovra' essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica. Ovviamente detta disposizione riguarda solo le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali. Tuttavia deve essere utilizzata come principio a cui devono ispirarsi tutte le restanti amministrazioni affinche' stabiliscano nei propri regolamenti tempi puntuali per la conclusione delle procedure concorsuali. Gli interventi in tema di informatizzazione nella gestione del reclutamento, fermo restando l'obiettivo generale di graduale digitalizzazione di tutti i processi amministrativi, rimangono nella discrezionalita' di ogni singola amministrazione in relazione alle valutazioni che scaturiscono anche dalla disponibilita' di risorse finanziarie. Vi sono, invece, misure necessarie che ogni amministrazione dovra' adottare, ad esempio per quanto concerne l'utilizzo della posta elettronica certificata nella comunicazione con i candidati, consentendo agli stessi di utilizzare il predetto strumento anche ai fini della trasmissione della domanda di concorso. Si ricorda che il d.P.C.M 6 maggio 2009, articolo 4, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni accettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispetto dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1, dello stesso decreto legislativo. Questi aspetti saranno meglio chiariti nel paragrafo che segue. Avvio della procedura concorsuale e presentazione delle domande. Le procedure concorsuali in genere sono ampiamente disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutte le amministrazioni pubbliche che non si siano dotate di un regolamento concorsuale, nonche' per quelle che lo abbiano adottato in quanto dal citato decreto del Presidente della Repubblica hanno potuto ricavare i principi fondamentali cui ispirarsi a garanzia del rispetto dell'imparzialita' e del buon andamento quali pilastri fondanti delle procedure stesse. Il bando di concorso per pubblici impieghi, per la sua natura di «lex specialis», rappresenta poi la fonte specifica a cui fare riferimento per l'avvio di una procedura concorsuale e per la regolamentazione specifica e puntuale della stessa. Rimane fermo che il bando, per non risultare illegittimo e suscettibile di impugnazione, deve essere conforme a quanto stabilito dalla legge e dall'eventuale fonte regolamentare. Cio' premesso, ai fini della gestione di una procedura concorsuale, con esclusione da questo contesto dell'aspetto legato alle prove d'esame e alla relativa valutazione, rileva il contenuto del bando circa le regole, le modalita' ed i tempi di presentazione della domanda. Il bando deve rispettare i vincoli previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che al comma 1 cosi' dispone «Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.» I successivi commi stabiliscono che: «2. La data di spedizione delle domande e' stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. 3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire. 4. L'amministrazione non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.» Prima di passare alla disamina della normativa di cui sopra si sottolinea che nella stesura originaria l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994 conteneva anche la previsione che la firma da apporre in calce alla domanda dovesse essere autenticata, a pena di esclusione, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In un'ottica di importante semplificazione della materia, il predetto comma 5 e' stato abrogato dall'art. 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il processo di semplificazione gia' avviato deve seguire una direzione evolutiva volta ad alleggerire le procedure burocratiche in un'ottica di miglioramento dei rapporti con l'utenza e di contenimento dei costi. In questo percorso evolutivo si inseriscono i criteri interpretativi del citato articolo 4, attualizzati in relazione alle innovazioni tecnologiche ed alla luce della disciplina normativa in tema di amministrazione digitale, senza sacrificare i valori portanti contenuti in esso. Detto articolo da' evidenza di alcune istanze imprescindibili che sono tenute nella giusta considerazione cosi' come di seguito descritto: 1. Presentazione delle domande per via telematica mediante PEC - Per poter essere ammessi ad un concorso occorre presentare apposita domanda. Il riferimento alla modalita' cartacea (carta semplice) contenuto nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nasceva dall'esigenza di rendere inequivocabile il superamento di una vecchia disciplina che prevedeva la presentazione della domanda di concorso in carta da bollo. In coerenza con l'evoluzione della tecnologia e con l'estensione alla P.A. della generale tendenza all'uso degli strumenti di information and communication technology, si e' sviluppata una normativa importante volta alla dematerializzazione dei documenti e degli atti cartacei delle pubbliche Amministrazioni. L'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilita' di presentare le domande di concorso anche in via telematica, secondo le precisazione che seguono. 2. Validita' della trasmissione mediante PEC - L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 dispone che la domanda di concorso deve essere presentata direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, prevede che l'invio di messaggi con detto strumento e' valido agli effetti di legge. La validita' della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6. Lo stesso principio e' ribadito dall'art. 16-bis, comma 5, della legge 2/2009 secondo cui l'utilizzo della posta elettronica certificata avviene con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Quanto sopra asserito non puo' certo considerarsi ostacolato dal fatto che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 preveda quali modalita' di presentazione della domanda la consegna a mano e lo strumento della raccomandata AR «con esclusione di qualsiasi altro mezzo». Le disposizioni sopra richiamate hanno, infatti, chiaramente reso equivalente la trasmissione per posta certificata alla notificazione per mezzo della posta. 3. Sottoscrizione della domanda - Come ogni manifestazione di volonta' espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che da' certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della stessa. L'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validita' delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale; b) ovvero, quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta nazionale dei servizi; c) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalita' di identificazione); c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalita' di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) e' gia' sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessita' di una presentazione dell'istanza con le modalita' qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione. 4. Prova della data di spedizione - Come noto, il bando di concorso fissa un termine entro il quale la domanda di concorso deve essere spedita (30 giorni dalla data di pubblicazione del bando in G.U.). Il rispetto del termine e' condizione essenziale per la regolare presentazione della domanda di concorso. Ne deriva la necessita' di avere la possibilita' di verificare inequivocabilmente il rispetto del predetto termine. La previsione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, secondo cui la data di spedizione e' comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante, e' salvaguardata anche con la trasmissione tramite posta elettronica certificata in quanto l'art. 16-bis, comma 6, della legge 2/2009, stabilisce che ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata con tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto delle stesse, anche al fine di avere la garanzia della coerenza tra quanto inviato dal mittente e quanto ricevuto dal destinatario. Al riguardo si sottolineano i pregi della posta elettronica certificata in relazione alle garanzie di qualita', tracciabilita' e sicurezza che puo' offrire, laddove i processi di gestione cartacea dei documenti sono, invece, caratterizzati da eccessiva onerosita', difficolta' di condivisione e archiviazione, mancanza di trasparenza, tempi di ricerca elevati, facilita' di errori, smarrimenti ed altre inefficienze. 5. Comunicazioni dalla P.A. al candidato - Rimane fermo che il canale prescelto della posta certificata per l'inoltro della domanda puo' essere utilizzato dall'amministrazione nel prosieguo dell'iter concorsuale. Regolamenti concorsuali e bandi di concorso. Si evidenzia che la normativa sopra richiamata e gli indirizzi che ne scaturiscono non necessitano di interventi regolamentari o di specifiche nel bando di concorso per essere efficaci. Rimane auspicabile, tuttavia, che le amministrazioni adeguino, per esigenze di trasparenza e chiarezza, i propri atti a quanto sopra descritto al fine di rendere ancora piu' inequivocabile per il candidato la moderna modalita' di relazionarsi con la pubblica amministrazione e favorire, soprattutto con le nuove generazioni, il sistema di comunicazione telematica. Rimane, altresi', nella postesta' regolamentare di ciascuna amministrazione individuare percorsi ulteriori di semplificazione della comunicazione con i candidati e delle modalita' di acquisizione delle domande di concorso, anche mediante appositi regolamenti o previsioni contenute nel bando, purche' siano rispettati i principi essenziali che attengono alla certezza del diritto ed alla trasparenza dei processi. La presente circolare, dopo la registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri Registro n. 15, foglio n. 114
Corte di Giustizia Europea Disciplina dei congedi parentali: vietato accordarli solo alle lavoratrici subordinate ma anche incrementarne la durata in caso di parto gemellare
- Corte di Giustizia Europea Disciplina dei congedi parentali: vietato accordarli solo alle lavoratrici subordinate ma anche incrementarne la durata in caso di parto gemellare
- Cassazione "...Se la divisa aziendale va indossata nello spogliatoio, al dipendente va retribuito il tempo necessario. Laddove è il datore a stabilire le modalità dell'operazione, come per gli operai in fabbrica, l'attività rientra nella prestazione effettiva. Niente compenso a chi può uscire da casa con l'abito da lavoro: la vestizione è solo «diligenza preparatoria» ..."
- Cassazione "...Il cane azzanna un passante: responsabile non solo il proprietario ma anche chi lo custodisce al momento dell'aggressione . L'articolo 672 Cp relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, quindi, detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà ..."
Illuminazione di emergenza negli edifici: pubblicata la norma UNI CEI 11222:2010
"Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo": questo il titolo della nuova edizione della norma UNI CEI 11222:2010 (che sostituisce l’edizione del 2006), elaborata dalla commissione Luce e illuminazione dell’UNI e dal Comitato Elettrotecnico Italiano-CEI e pubblicata nello scorso mese di settembre.
La norma specifica le procedure per effettuare le verifiche periodiche, la manutenzione, la revisione ed il collaudo degli impianti per l’illuminazione di sicurezza negli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa.
La UNI CEI 11222 elenca una serie di verifiche periodiche necessarie per controllare lo stato di funzionamento dell’impianto, nel corso delle quali si deve rendere disponibile la documentazione tecnica e la documentazione di progetto. Si passa da una verifica generale, complessiva dell’efficienza degli apparecchi di sicurezza o dell’alimentazione centralizzata e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto, a verifiche di funzionamento e di autonomia dell’impianto.
Un capitolo della norma è dedicato alla manutenzione periodica, che consiste in una serie di operazioni programmate che consentono di mantenere gli apparecchi in condizioni di efficienza, far sì che l’impianto assicuri le proprie funzioni di sicurezza nel tempo e di ridurre la probabilità che insorgano eventuali condizioni di guasto e/o pericolo. Per l’esecuzione della manutenzione periodica è necessario personale qualificato.
Dopo un periodo di esercizio deve essere previsto un processo di revisione dell’impianto.
Concludono la norma due Appendici che riportano, rispettivamente, le schede esemplificative del registro delle verifiche periodiche (identificazione degli apparecchi, verifica funzionale, manutenzione dell’impianto ecc..) e i riferimenti legislativi.
fonte: UNI
Pulizia e manutenzione di edifici: lista di controllo
Lista di controllo Pulizia e manutenzione di edifici
fonte: Suva
I riferimenti legislativi contenuti nel documento di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta - Sospensione dell'utilizzo dei codici tributo.
Agenzia delle Entrate Ris. 27-10-2010 n. 113/E Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta - Sospensione dell'utilizzo dei codici tributo. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa. |
Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E (1).
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
L'articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, al fine della tutela ambientale, incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili.
In particolare, il comma 231 del citato articolo 1 dispone che "...i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta".
Tali incentivi sono stati prorogati, dapprima, ad opera dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (fino al 31 dicembre 2008) e, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (fino al 31 dicembre 2009), che, al comma 9, rinvia, per l'applicazione dell'articolo in esame, alle "... norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Incentivi di analogo tenore erano già stati introdotti nell'ordinamento ad opera dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente prorogati ad opera dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Al fine di consentire la compensazione del credito d'imposta relativo agli incentivi in parola attraverso l'utilizzo del modello F24, sono stati istituiti, nel tempo, vari codici tributo, suddivisi per tipologia di incentivo.
Dai dati consuntivati al 30 settembre 2010, concernenti l'andamento delle compensazioni effettuate nel corso del 2010, tuttavia, sono state rilevate anomalie nell'utilizzo dei crediti di imposta in argomento, ed, in particolare, un significativo scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle somme destinate al finanziamento dei crediti d'imposta in discorso.
Conseguentemente si ritiene necessario disporre la sospensione dell'utilizzo dei citati crediti d'imposta fino a quando non saranno individuate e risolte le anomalie riscontrate.
Pertanto, è sospeso l'utilizzo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, dei crediti d'imposta in parola da parte dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr., Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E).
In particolare, la sospensione opera con riferimento ai codici tributo di seguito elencati:
- 6794 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come 'euro 0' o 'euro 1' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224";
- 6795 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come 'euro 0' o 'euro 1', con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226";
- 6796 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come 'euro 4' o 'euro 5' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227";
- 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228";
- 6798 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria 'euro 0', con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria 'euro 3' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236",
istituiti con Ris. 7 febbraio 2007, n. 22/E;
- 6800 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 1";
- 6801 denominato "credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 2";
- 6802 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007";
- 6803 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4",
istituiti con Ris. 22 aprile 2008, n. 169/E;
- 6812 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del D.L. n. 5/2009";
- 6813 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato "Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, c. 3, del D.L. n. 5/2009";
- 6815 denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, c. 4, D.L. n. 5/2009";
- 6816 denominato '"Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, c. 5, D.L. n. 5/2009",
istituiti con Ris. 12 marzo 2009, n. 62/E;
- 6709 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997";
- 6710 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, legge n. 266 del 1997";
istituiti con Ris. 29 marzo 1999, n. 56/E;
- 6711 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, legge n. 449 del 1997";
istituito con nota 4 maggio 1999, n. 69306 della Direzione centrale riscossione;
- 6712 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997";
istituito con Ris. 26 aprile 1999, n. 70/E.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 230 a 236D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 29
D.L. 25 settembre 1997, n. 324, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
L. 13-10-2010 n. 175
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.
Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Art. 2 Effetti della condanna
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.
Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2010, n. 252.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:Art. 1 Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».
«5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.
5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».
Art. 2 Effetti della condanna
1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.
2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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- Cassazione "...L’obbligo di controllo dei datori di lavoro sui lavoratori. Di fronte ad un atteggiamento scorretto de lavoratore, ripetuto ed in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro non è ammesso da parte del datore di lavoro un atteggiamento di tolleranza nei suoi confronti ma in tali casi questi deve esercitare il massimo rigore ed il suo intervento non deve limitarsi a semplici richiami ma deve tradursi, se necessario, in interventi sanzionatori e disciplinari...."
- Cassazione "...Minore che si presenta a scuola con una pistola non merita l'arresto ma i domiciliari ..."
- Cassazione "...Sì alla revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari se l'immigrato ha una nuova compagna. Malgrado lo straniero risulti sposato con una donna italiana e in assenza di una separazione legale, ci sono chiari sintomi della fine del matrimonio: l'uomo, infatti, ha avuto un figlio dalla nuova relazione..."
- Cassazione "...Carico di droga in aereo: anche se è stato intercettato prima di superare la dogana il Tribunale competente è quello dove si è consumato il reato. La circostanza che l'operazione non fosse andata a buon fine per l'intervento delle Fiamme Gialle che avevano arrestato il corriere e sequestrato gli stupefacenti non rileva. L'importazione è stata portata a termine con l'attraversamento del confine ..."
- Cassazione "...L'attrezzatura di sicurezza c'è, ma inadeguata: il datore non sfugge alla condanna per l'incidente sul lavoro. Va risarcito il dipendente infortunato che non ha ricevuto le scarpe antiscivolo della sua misura: se l'azienda è disorganizzata, risponde il legale rappresentante. La ditta di traslochi deve limitare i trasporti a mano, fornendo agli operai i carrelli ..."
- Cassazione "...Il dipendente può discutere gli ordini quando sono discordanti: illegittimo il licenziamento.Non rifiuta di obbedire il lavoratore che, davanti ai colleghi, chiede chiarezza laddove le disposizioni del titolare divergono da quelle del diretto superiore. E il fallimento dell'azienda non ferma il giudizio di legittimità, anche dopo la riforma ..."
- Cassazione "...Tradisce la moglie e lo dice agli amici comuni: inevitabile la separazione con addebito. Non conta la freddezza del partner: le responsabilità affettive non si compensano. E rendere nota la relazione extraconiugale basta a rendere intollerabile la convivenza. L'assegno divorzile sostituisce il vecchio trattamento in base a criteri autonomi ..."
- Cassazione "...Rischia una condanna per resistenza a pubblico ufficiale chi, sorpreso senza biglietto dal controllore, lo aggredisce. Questo deve infatti essere considerato un incaricato di pubblico servizio...."
- Ministero dell'economia e delle finanze
Circ. 22-10-2010 n. 36
Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, Ufficio VII. - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 19-10-2010 n. 83836/DIV.3/Q
Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B dell’ADR) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione. - Ministero dello sviluppo economico
Nota 20-10-2010 n. 146120
Legge n. 82 del 1994 (disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) - Attribuzione della fascia di classificazione - Richiesta parere.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione XXI - Registro delle imprese. - Cassazione "...Rischia una condanna per violenza privata chi dà sostegno a qualcuno che costringe dei giovani a inneggiare al duce ..."
- Cassazione "...Bastano le generalità del querelante per la validità della querela. Quando l'atto è formato davanti all'autorità di polizia legittimata a riceverlo, l'identificazione del querelante può ritenersi avvenuta con la semplice trascrizione delle generalità nell'atto medesimo ..."
- Cassazione "...Per la pensione di inabilità conta solo il reddito personale dell'invalido.Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale richiesto per la prestazione in esame, va considerato solo il reddito dell'invalido assoggettabile all'Irpef e non anche quello percepito dagli altri componenti il nucleo familiare ..."
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mercoledì 27 ottobre 2010
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Circ. 19-10-2010 n. 83836/DIV.3/Q Materie radioattive (classe 7 di cui alla classifica contenuta negli allegati A e B dell’ADR) - Prescrizioni di sicurezza relative al trasporto nazionale ed internazionale su strada. Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per la motorizzazione.
SCHEDA) SICUREZZA STRADALE: COS'E' IL TUTOR
(SCHEDA) SICUREZZA STRADALE: COS'E' IL TUTOR =
(AGI) - Roma, 27 ott - Il sistema Tutor, inventato e realizzato
dal gruppo Autostrade nel 2005 e' stato installato lungo quelle
tratte che presentavano tassi di mortalita' superiori alla
media. Il sistema rileva la velocita' media in tratti
autostradali di circa 20 chilometri. Attualmente il controllo
della velocita' tramite Tutor e' attivo su oltre 2.500
chilometri (pari a circa il 37% della rete del Gruppo
Autostrade per l'Italia). Dal 2005 ad oggi, il tutor ha
permesso di ridurre in misura rilevante la mortalita' (-51%),
l'incidentalita' con feriti (-27%) mentre l'incidentalita'
totale si e' ridotta del 19%. (AGI)
Lda
271519 OTT 10
Rai news 24 - Corradino Mineo - Vorrebbero inviarlo in Siberia, ma per ora è tutto rimandato - SOSTENIAMO LE NOSTRE TRASMISSIONI
SOSTENIAMO LE NOSTRE TRASMISSIONI - LE UNICHE VOCI ANCORA LIBERE -
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO MINEO
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO SANTORO
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO LA GABBANELLI
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO FLORIS
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO FABIO FAZIO - BENIGNI - SAVIANO
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO LA DANDINI
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO FUORI DALLA RAI CHI BOICOTTA LA RAI
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO FUORI LA POLIUTICA DA TUTTI I CANALI
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO FUORI I VENTRILOQUI DI ALTRI
IO PAGO IL CANONE E VOGLIO FUORI DALLA RAI GLI EPURATOR A COMANDO
Apc-Rai/ Cda slitta a giovedì 4, nodo nomine -2- Presidente punta a condivisione, evitare 'Aventino' opposizioni
Roma, 27 ott. (Apcom) - Il pacchetto di nomine che prevederebbe,tra l'altro, la sostituzione di Mineo - inviato a Mosca - aRainews con Franco Ferraro di Skytg24 e quella di MassimoLiofredi - destinato ai diritti sportivi - con Susanna Petruni,rischiava di portare ad una rottura in Cda: i consiglieri diminoranza sarebbero stati pronti anche a non partecipare al votoil che, per Garimberti, avrebbe rappresentato una fortespaccatura tale da non consentire il Consiglio. Una condizioneche non sarebbe stata sostenibile e che avrebbe messo indifficoltà il suo ruolo di Presidente di garanzia. Dunque ilrinvio con l'auspicio che, nell'arco di una settimana, si possaarrivare alla massima condivisione possibile sulle nomine - perla quali Masi conta su una maggioranza compatta - evitando dunqueAventino delle opposizioni.
Apc-Rai/ Cda slitta a gioved 4, nodo nomine -2- Presidente punta a condivisione, evitare 'Aventino' opposizioni
Roma, 27 ott. (Apcom) - Il pacchetto di nomine che prevederebbe,tra l'altro, la sostituzione di Mineo - inviato a Mosca - aRainews con Franco Ferraro di Skytg24 e quella di MassimoLiofredi - destinato ai diritti sportivi - con Susanna Petruni,rischiava di portare ad una rottura in Cda: i consiglieri diminoranza sarebbero stati pronti anche a non partecipare al votoil che, per Garimberti, avrebbe rappresentato una fortespaccatura tale da non consentire il Consiglio. Una condizioneche non sarebbe stata sostenibile e che avrebbe messo indifficolt il suo ruolo di Presidente di garanzia. Dunque ilrinvio con l'auspicio che, nell'arco di una settimana, si possaarrivare alla massima condivisione possibile sulle nomine - perla quali Masi conta su una maggioranza compatta - evitando dunqueAventino delle opposizioni.
Mdr
271210 ott 10
RAI: IN CDA CLIMA NON SERENO, IL NODO NOMINE DIETRO RINVIO =(AGI) - Roma, 27 ott. - E' il capitolo, anzi il nodo, nomine adaver originato il rinvio della seduta di domani del Cda dellaRai. Lo apprende l'AGI da fonti aziendali, meglio dire ai pianialti della dirigenza Rai, settimo piano. A quanto si sa domanisi sarebbe parlato anche di avvicendamenti, cioe' proposte dinuovi direttori, in diverse testate, tra cui RaiNews, dove alposto di Corradino Mineo e' da tempo indicato Franco Ferraro,caporedattore di Sky Tg24, oppure Raidue, con Susanna Petruni,attuale vicedirettore del Tg1, in predicato di sostiuireMassimo Liofredi (anche se gli ascolti di questa rete vannobene, stando agli ultimi dati, ndr). Inoltre sono ancora dadefinire le direzioni di Gr Rai Parlamento, al momento conl'interim di Antonio Preziosi, direttore di RadioUno e delGiornale Radio Rai, in seguito alla scomparsa avvenuta a Pasquadi Riccardo Berti. E anche nomina ai vertici dei nuovi canalidigitali Rai, considerando che Paolo Ruffini inizialmenteindicato per il vertice di alcune direzioni e' tornato - condoppia sentenza della magistratura del lavoro - allaresponsabilita' di Raitre da cui era stato rimosso un anno fa.Stando alle indiscrezioni raccolte al settimo piano di vialeMazzini, alla vigilia del Cda fissato per domani i verticiaziendali si sarebbero confrontati e avrebbero rilevato che"non c'erano le condizioni per una riunione serena", con ilrischio di ritrovarsi con una rottura frontale. Di qui - siapprende - la decisione del presidente Paolo Garimberti diritenere opportuno procedere alla 'sconvocazione' della seduta,cosa non inconsueta perche' gia' in passato era accaduto,peraltro anche durante questa gestione. (AGI)Vic271449 OTT 10
NNNN
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