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giovedì 28 ottobre 2010

Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta - Sospensione dell'utilizzo dei codici tributo.

Agenzia delle Entrate
Ris. 27-10-2010 n. 113/E
Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante riconoscimento di crediti di imposta - Sospensione dell'utilizzo dei codici tributo.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Ris. 27 ottobre 2010, n. 113/E (1).

(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

L'articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto, al fine della tutela ambientale, incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili.
In particolare, il comma 231 del citato articolo 1 dispone che "...i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta".
Tali incentivi sono stati prorogati, dapprima, ad opera dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (fino al 31 dicembre 2008) e, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (fino al 31 dicembre 2009), che, al comma 9, rinvia, per l'applicazione dell'articolo in esame, alle "... norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296".
Incentivi di analogo tenore erano già stati introdotti nell'ordinamento ad opera dell'articolo 29 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successivamente prorogati ad opera dell'articolo 1 del decreto legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
Al fine di consentire la compensazione del credito d'imposta relativo agli incentivi in parola attraverso l'utilizzo del modello F24, sono stati istituiti, nel tempo, vari codici tributo, suddivisi per tipologia di incentivo.
Dai dati consuntivati al 30 settembre 2010, concernenti l'andamento delle compensazioni effettuate nel corso del 2010, tuttavia, sono state rilevate anomalie nell'utilizzo dei crediti di imposta in argomento, ed, in particolare, un significativo scostamento rispetto agli stanziamenti nel bilancio dello Stato delle somme destinate al finanziamento dei crediti d'imposta in discorso.
Conseguentemente si ritiene necessario disporre la sospensione dell'utilizzo dei citati crediti d'imposta fino a quando non saranno individuate e risolte le anomalie riscontrate.
Pertanto, è sospeso l'utilizzo in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, dei crediti d'imposta in parola da parte dei centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, delle imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr., Ris. 5 marzo 2010, n. 15/E).
In particolare, la sospensione opera con riferimento ai codici tributo di seguito elencati:
- 6794 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come 'euro 0' o 'euro 1' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224";
- 6795 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come 'euro 0' o 'euro 1', con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226";
- 6796 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come 'euro 4' o 'euro 5' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227";
- 6797, denominato "credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228";
- 6798 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria 'euro 0', con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria 'euro 3' - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236",
istituiti con Ris. 7 febbraio 2007, n. 22/E;
- 6800 denominato "credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 1";
- 6801 denominato "credito d'imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 2";
- 6802 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell'art. 29 del D.L. n. 248/2007";
- 6803 denominato "credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D.Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. n. 248/2007, art. 29, c. 4",
istituiti con Ris. 22 aprile 2008, n. 169/E;
- 6812 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall'art. 1, c. 1, del D.L. n. 5/2009";
- 6813 denominato "Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del D.Lgs. n. 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, D.L. n. 5/2009";
- 6814 denominato "Credito d'imposta per contributo all'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall'art. 1, c. 3, del D.L. n. 5/2009";
- 6815 denominato "Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano - art. 1, c. 4, D.L. n. 5/2009";
- 6816 denominato '"Credito d'imposta per l'acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 - art. 1, c. 5, D.L. n. 5/2009",
istituiti con Ris. 12 marzo 2009, n. 62/E;
- 6709 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997";
- 6710 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, legge n. 266 del 1997";
istituiti con Ris. 29 marzo 1999, n. 56/E;
- 6711 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, legge n. 449 del 1997";
istituito con nota 4 maggio 1999, n. 69306 della Direzione centrale riscossione;
- 6712 denominato "Credito d'imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997";
istituito con Ris. 26 aprile 1999, n. 70/E.


Il Direttore centrale
Aldo Polito
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 230 a 236
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 29
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 1
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 29
D.L. 25 settembre 1997, n. 324, art. 1
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241

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