Gazzetta Ufficiale N. 265 del 12 Novembre 2010
DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)
Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive,
prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti
particolarmente pericolosi;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla
criminalita' organizzata e alla cooperazione internazionale di
polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita' dei flussi
finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione; Emana
il seguente decreto-legge: Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A
garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli
impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica
anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui
all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano
approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo
del medesimo articolo 2-ter.».
Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 2
Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le
attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al
personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai
compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi,
ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per
l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso
l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007,
adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere
delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere
egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice
penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali
gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette
uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle
mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo
articolo 583-quater.».
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione
del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita'
economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono
destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi
derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis),
affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed
amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni
immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera
del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili
dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora
si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano
a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.».
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e
nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo
determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro
instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A
tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno
2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 4
Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione
delle misure di sicurezza personale 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di
sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un
magistrato designato dal Ministro della giustizia.».
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 5
Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad
essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati,
sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare
l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della
polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP),
presieduto dal vice direttore generale della pubblica
sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di
compensi o rimborsi spese di alcun genere.
Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei
flussi finanziari 1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta
nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti
indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e
ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i
subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel
senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o
postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche'
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma
7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel
senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al
comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti
diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3,
si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti
di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche'
siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione
finanziaria.
Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche'
quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono
eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 e' abrogato;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con
gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto
del contratto.».
b) all'articolo 6,
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono
applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione
appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.»
2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i
fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei sindaci 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati
dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le
misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca 1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi
o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il
prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di
pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a
persona estranea alla violazione amministrativa.».
Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 10
Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie
nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi
speciali 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi
a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i
viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per
cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di
disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile
con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del
Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in
posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui
appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia
sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario
collocato in disponibilita' equivalenti dal punto di vista
finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo'
essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni
esercitate.».
Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 11
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2010 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Romani, Ministro dello sviluppo
economico Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano