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venerdì 12 novembre 2010

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 9-11-2010 n. 143
Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.

Circ. 9 novembre 2010, n. 143 (1).

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




1. Definizione di Autorità amministrative indipendenti

Le Amministrazioni indipendenti sono organismi istituiti dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza e ritenuti meritevoli di riconoscimento costituzionale.

Esse non svolgono attività di amministrazione attiva diretta, né attività di controllo, ma, sostanzialmente, funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela di interessi pubblici caratterizzati da particolare rilevanza e delicatezza.

Ogni Amministrazione indipendente è pertanto dotata di diverse caratteristiche, definite con disposizioni normative apposite in rispondenza alle esigenze di buon andamento ed imparzialità proprie dello specifico settore di interesse. La funzione tutoria assegnata è svolta in situazione di sostanziale assenza di legami strutturali e funzionali con l'autorità di governo.

In linea generale, le diverse leggi istitutive delle Amministrazioni indipendenti prevedono, in aggiunta ai poteri attribuiti per l'esercizio della funzione tutoria (poteri ispettivi e d'indagine, di sollecitazione, sanzionatori, ecc.), le seguenti caratteristiche comuni:

- autonomia organizzativa e di organico, al fine della predisposizione in modo autonomo di regole per il proprio funzionamento e della articolazione e modifica della dotazione di personale dipendente;

- autonomia contabile;

- predeterminazione legislativa dei criteri di scelta dei titolari degli organi, i quali devono, comunque, essere scelti tra soggetti appartenenti a determinate categorie;

- previsione di specifiche cause di ineleggibilità ed incompatibilità per gli stessi;

- limitata revocabilità e rinnovabilità delle cariche.



2. Obblighi assicurativi per il personale delle autorità indipendenti


a) Disposizioni di riferimento

L'art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935, dispone come noto che, tra i dipendenti pubblici, non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia (per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.

Occorre peraltro tenere conto anche di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente, che contiene l'elenco dei soggetti pubblici destinatari delle disposizioni normative in materia di pubblico impiego.

La norma dispone che: «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

In tale quadro normativo si è posto il problema di determinare quale sia l'ente assicuratore per il personale delle autorità indipendenti, pur non essendone in dubbio l'inserimento nel settore pubblico. Ciò in quanto, nelle more dei necessari chiarimenti, alcune Amministrazioni hanno iscritto il proprio personale presso questo Istituto.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, affermando con proprio parere n. 260/1999 che nella formulazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 sono ricomprese, tra le Amministrazioni pubbliche, anche le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata attratta tra le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.

Con parere ulteriore, n. 4489/2005, il Consiglio di Stato ha chiarito che le autorità indipendenti, in qualità di Amministrazioni pubbliche, sono tenute in ogni caso ad assicurare i propri dipendenti all'INPDAP. Si ritiene utile riportare le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso il proprio avviso. Le argomentazioni sono riferibili anche alle altre autorità indipendenti, in quanto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in base alle disposizioni recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1994 ("Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 per il riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"), l'INPDAP è competente «per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche», mentre l'INPS è competente «per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi». Pertanto, il criterio di ripartizione delle competenze tra i predetti enti fissato da norma primaria «è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrino nella competenza dell'uno o dell'altro ente». In altri termini, la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 479/1994 ha definitivamente chiarito che il criterio discretivo per
stabilire il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Proprio perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali è stabilito a livello di norma primaria, è indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo), e dunque la scelta del soggetto erogatore delle prestazioni previdenziali. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la normativa regolatrice del riparto di competenza tra gli enti previdenziali non può neppure essere derogata dai regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti che le predette Amministrazioni sono autorizzate ad adottare sulla scorta di specifiche norme contenute nelle rispettive leggi istitutive.

I regolamenti adottati dalle Autorità, sulla base delle previsioni delle rispettive leggi istitutive, in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale riguardano «... la configurazione e lo sviluppo del rapporto lavorativo per ciò che attiene ai suoi rapporti interni all'ordinamento dell'Autorità, non già per quanto riguarda l'ordinamento generale: e per quanto riguarda altri rapporti che in quello hanno titolo, ma che con quello non si identificano (come è per il rapporto contributivo e dunque per quello previdenziale). Del resto, in virtù del principio della prevalenza della legge, ove la legge stessa - in considerazione degli interessi generali coinvolti - provveda, non v'è spazio per una diversa riserva di competenza».

Conclusivamente, il Consiglio di Stato ribadisce che l'ente di riferimento per i rapporti contributivi e previdenziali dei dipendenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si identifica con l'INPDAP.


b) Tipologia di personale

Ai fini della individuazione del trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità devono essere tenute in considerazione, oltre la natura degli organismi interessati, le diverse modalità di passaggio del personale alle dipendenze degli stessi.

Ne consegue che:

- il personale transitato (ad esempio a seguito di passaggio diretto) nei ruoli delle Amministrazioni indipendenti, proveniente da altre pubbliche Amministrazioni e già iscritto all'INPDAP, continua ad essere assicurato presso lo stesso INPDAP;

- il personale assunto direttamente dalle Amministrazioni indipendenti, secondo le previsioni delle rispettive leggi istitutive, deve essere assicurato presso l'INPDAP;

- il personale in posizione di comando, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni continua ad essere assicurato secondo le norme dell'Amministrazione di provenienza. In tale ultima fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro intrattenuto con l'Amministrazione di provenienza non è venuto meno, ma si trova in uno stato di quiescenza; pertanto il regime previdenziale applicabile rimane quello dell'Amministrazione (pubblica o privata) di provenienza, fatte salve eventuali previsioni di rimborso contenute in norme speciali.



3. Obblighi contributivi INPS

Consegue a quanto fin qui illustrato che le competenti strutture territoriali non dovranno più ricevere i versamenti contributivi da parte delle autorità indipendenti per il proprio personale dipendente, fatta eccezione per la sola contribuzione contro la DS, laddove ne ricorrano i presupposti alla luce delle disposizioni di cui alla circolare 600/RCV n. 178 del 28 luglio 1982 e alla circolare 12 febbraio 2009, n. 18.

La contribuzione IVS versata presso quest'istituto per il personale dipendente sopra indicato deve essere trasferita all'INPDAP, fatta eccezione per il caso di personale comandato, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni, che fosse iscritto precedentemente presso l'INPS, il quale rimane iscritto secondo le regole dell'Amministrazione di provenienza.

Il trasferimento dei contributi avverrà secondo le indicazione fornite al successivo punto 4.



4. Trasferimento dall'INPS all'INPDAP dei contributi in applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità operative

L'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

È opportuno evidenziare che, di recente, l'art. 1, comma 23-quater della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ha disposto che il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è stato fissato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso.

Le Direzioni che hanno in carico posizioni contributive riferibili ad Autorità amministrative indipendenti provvederanno, su apposita istanza e previa verifica dell'esatto inquadramento con obbligo contributivo all'INPDAP, a determinare l'ammontare dei contributi non dovuti, senza ovviamente tener conto di alcun termine di prescrizione, e trasferirli all'INPDAP.

A tal fine le Autorità amministrative indipendenti provvederanno a produrre istanza, alle competenti strutture territoriali dell'Istituto, di trasferimento dei contributi all'INPDAP.

L'istanza dovrà contenere:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento all'Istituto;

- l'ammontare delle retribuzioni riferite a ciascun dipendente e suddivise per anno;

- l'importo dei contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento.

L'istanza così redatta dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all'INPDAP che dovrà ricevere la somma in questione.

Le competenti strutture territoriali, ricevuta l'istanza di trasferimento e verificata la legittimità della richiesta, provvederanno alla contabilizzazione ed al trasferimento degli importi.

Si fa riserva di successive istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive individuali e per il trasferimento all'INPDAP delle contribuzioni oggetto di riscatti e ricongiunzioni.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 1
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 10 ottobre 1990, n. 287
L. 14 novembre 1995, n. 481
L. 31 luglio 1997, n. 249
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 38

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