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venerdì 12 novembre 2010

Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 11-11-2010 n. PC/09/CV
Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

Circ. 11 novembre 2010, n. PC/09/CV (1).

Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.



Alle


Aziende e committenti interessati
 

Loro sedi

Alla


F.N.S.I.
 

Roma

Alla


F.I.E.G.
 

Roma e Milano

Alla


Aeranti Corallo
 

Ancona

All’


Unione stampa periodica italiana
 

Roma

Agli


Uffici di corrispondenza
 

Loro sedi

Alla


Casagit
 

Roma




A seguito del sisma che in data 6 aprile 2009 ha colpito la provincia di L’Aquila e alcuni comuni delle province di Teramo e di Pescara, con il D.P.C.M. 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2010. Per tale evento calamitoso è stata disposta - in più riprese - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in particolare:

- il periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 (art. 2, c. 1, O.P.C.M. n. 3754/2009);

- il periodo dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, (art. 1, c. 1, O.P.C.M. n. 3837/2009, così come modificato e integrato dall’art. 9 della O.P.C.M. n. 3843/2010).

L’art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Tale norma, oltre ad individuare i soggetti ammessi all’ulteriore proroga ha definito anche le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione (aprile 2009 - dicembre 2010).

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene ulteriormente sospeso, sono quelli la cui scadenza di versamento ricade nel periodo 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010.

I soggetti interessati alla proroga, in base alla normativa sopra citata, sono:

- le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

Il predetto limite di 200.000 euro, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 13 agosto 2010, n. 44/E deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2009.

Si precisa che la proroga può riguardare solo coloro che già sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti contributivi. Quindi, la stessa è riferita ai datori di lavoro privati (escluse Pubbliche Amministrazioni, banche ed imprese di assicurazioni), ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata, nonché ai committenti di collaboratori (co.co.co. - co.co.pro).

Al fine di usufruire della proroga della sospensione, i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno trasmettere una dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000 in cui sia attestato, per l’anno di imposta 2009, il conseguimento di un volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

La norma prevede espressamente che non si dia luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Si ricorda che la norma non dispone la sospensione degli adempimenti - quali denunce contributive e comunicazioni reddituali - che dovranno, quindi, essere effettuati nei termini previsti.

Si riportano, di seguito, gli effetti della proroga:

1. per i datori di lavoro tenuti alla denuncia mensile dei contributi a mezzo della procedura DASM, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza da "giugno 2010" a "ottobre 2010". Infatti, per il periodo di paga di novembre 2010 la scadenza è fissata al 16 dicembre, oltre il periodo oggetto di sospensione;

2. per i committenti tenuti alla denuncia mensile dei contributi a mezzo della procedura DASM ed al versamento alla Gestione separata dell’INPGI, la sospensione riguarderà i versamenti dovuti da " giugno 2010" a " ottobre 2010". Infatti, per i compensi pagati nel mese di novembre 2010 la scadenza per gli adempimenti contributivi è fissata al 16 dicembre, oltre il periodo oggetto di sospensione;

3. per i liberi professionisti (compresi collaboratori occasionali e cessioni diritto d’autore) iscritti alla Gestione separata dell’INPGI è sospeso il versamento dell’acconto annuale per l’anno 2010, con scadenza il 30 settembre 2010 ed il versamento di contributi a saldo per l’anno 2009, la cui scadenza è prevista il 31 ottobre 2010.


Modalità di recupero dei contributi sospesi


L’art. 39, commi 3-bis e 3-quater, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione, L. n. 122/2010, ha disciplinato le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione.

La ripresa dei versamenti dovrà avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. Qualora la rata mensile, così determinata, risultasse di importo inferiore a 50,00 euro, si procederà alla riduzione del numero delle rate mensili fino al raggiungimento di tale importo minimo.

Gli Uffici INPGI provvederanno ad inoltrare un piano di ammortamento contenente anche i nuovi periodi sospesi ai soggetti che avranno comunicato all’INPGI di avvalersi della sospensione contributiva, sia per il periodo 6 aprile 2009 - 30 giugno 2010 che per il più ampio periodo 6 aprile 2009 - 15 dicembre 2010, con indicate le modalità di versamento.

Per il versamento delle rate mensili mediante F24-accise dovrà essere utilizzata il codice causale CR04, indicando come periodo di riferimento (su tutte le rate) 04/2009.

Si ricorda che il mancato o ritardato pagamento nei termini delle rate del piano di ammortamento comporterà applicazione del vigente regime sanzionatorio.

Gli Uffici INPGI resteranno, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.


Il Vice Direttore generale

Dott.ssa Maria I. Iorio



Allegato n. 1


Art. 39

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 [1]


1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo 1 dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L’Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.

Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."

4-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa".

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38 del presente decreto.

4-quater. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38.


[1] Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.



Allegato n. 2


Decr. 16 aprile 2009, n. 3 integrato dal Decr. 17 luglio 2009, n. 11


Provincia di L'Aquila:

Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale.


Provincia di Teramo:

Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela, Tossicia, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.


Provincia di Pescara:

Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.



Decr. 16 aprile 2009, n. 3
Decr. 17 luglio 2009, n. 11
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39
O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, art. 1
O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, art. 2
O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843, art. 9
D.P.C.M. 6 aprile 2009

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