Circ. 28 dicembre 2010, n. 26 (1).
Prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche - Tracciabilità dei flussi finanziari connessi agli appalti pubblici.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
Ai
Dirigenti degli uffici centrali, regionali, provinciali e territoriali
Ai
Dirigenti delle strutture sociali
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
La L. 13 agosto 2010, n. 136, recante il "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" all'art. 3, ha introdotto alcuni obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nel settore dei finanziamenti pubblici e degli appalti pubblici. Con il D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, il legislatore ha introdotto delle disposizioni interpretative e attuative della L. n. 136/2010.
La norma ha lo scopo di prevenire le infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche mediante la tracciabilità dei flussi finanziari dei soggetti economici interessati.
I principi intorno ai quali ruota l'efficace attuazione del disposto legislativo sono essenzialmente:
a) L'utilizzo di conti correnti dedicati sui quali effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
b) Gli strumenti di pagamento devono riportare un codice identificativo di gara (CIG) da acquisire a cura della stazione appaltante dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi alla sua esecuzione.
L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (di seguito denominata "l'Autorità"), con determinazione n. 8 del 18 novembre 2010, recante "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, ha fornito le prime indicazioni operative sull'argomento.
Si segnala che a presidio dell'esatto adempimento di dette disposizioni il legislatore ha ritenuto di stabilire all'art. 6 un incisivo apparato di sanzioni amministrative pecuniarie a carico del soggetto inadempiente.
Con la presente circolare si emanano le conseguenti direttive per tutti gli uffici dell'Istituto.
1. Applicabilità della normativa ai contratti dell'istituto - Clausole contrattuali
A definitivo chiarimento circa il regime di diritto transitorio, l'art. 6 del D.L. n. 187/2010 stabilisce che la disciplina relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010) si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e subcontratti da essi derivanti.
Dunque, tutti i contratti sottoscritti a decorrere dal 7 settembre 2010 sono soggetti agli obblighi di tracciabilità, anche se relativi a bandi di gara pubblicati antecedentemente.
L'Autorità ha, inoltre, chiarito che anche i contratti relativi a lavori o servizi complementari qualora stipulati a decorrere dal termine sopra indicato, ancorché relativi a contratti stipulati antecedentemente, sono soggetti ai predetti obblighi; stesso regime per i nuovi contratti originati dal fallimento dell'appaltatore (art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006), oppure aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo del contratto (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006).
Per quanto riguarda, poi, i contratti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della L. n. 136/2010 - così come per i contratti di subappalto ed i subcontratti derivanti -, l'art. 6 della L. 18 dicembre 2010, n. 217 ha chiarito che detti contratti sono adeguati alla normativa sulla tracciabilità entro 180 giorni dall'entrata in vigore della L. n. 217/2010; pertanto, tutti i contratti in essere dovranno essere adeguati entro il 27 maggio 2011. Per detti contratti, la L. n. 136/2010, art. 6, comma 2, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in L. n. 217/2010, ha previsto che; "Ai sensi dell'articolo 1374 del codice civile, tali contratti si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della L. n. 136 del 2010, e successive modificazioni." Pertanto, i contratti si intendono automaticamente integrati per legge, con tutti i conseguenti obblighi di cui alla legge in esame, il cui inadempimento
comporta, quindi, la risoluzione del contratto, come di seguito chiarito.
L'Autorità, nell'atto di regolazione segnalato, ha tornito i seguenti schemi di clausole (si rammenta che l'inserimento di clausole di tracciabilità è previsto a pena di nullità assoluta per i contratti stipulati a decorrere dal 7 settembre 2010):
a) nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (...)
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
b) nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (...)
Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).
N.B. Si precisa che trattasi di clausole vessatorie, pertanto ai sensi degli artt. 1341 e 1342, Cc al pari delle clausole ordinarie necessita di doppia sottoscrizione da parte della ditta aggiudicataria.
Si fa, altresì, presente che la stazione appaltante prevederà esplicitamente, quale ulteriore causa di risoluzione del contratto, in aggiunta alle ipotesi di cui all'art. 1456 del codice civile e a quelle specifiche relative alla commessa cui si riferisce, oltre al mancato rispetto delle disposizioni contenute nella L. n. 136/2010 che "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto", così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertita in L. n. 217/2010.
Per i contratti già in essere, si suggerisce, conformemente all'Autorità, di integrare i predetti contratti, anche per l'appaltatore relativamente ai subappalti e ai subcontraenti, mediante la stipula di atti aggiuntivi.
Si specifica che la nuova disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, dunque anche ai contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. Come già indicato al punto 1, sono ricompresi anche i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti.
Secondo quanto espressamente previsto nell'atto di regolazione dell'Autorità, al contrario, "non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto" quali imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, spese per acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzo di trasporto, di giornali e pubblicazione periodiche.
La nuova normativa ha, infine, stabilito delle deroghe all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in capo ai soggetti economici in parola per i pagamenti in favore di enti previdenziali che possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa (art. 3, comma 3 L. n. 136/2010). Gli ordinativi di incasso di somme versate dai soggetti economici di cui all'art. 3, comma 1 sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010.
2. Estremi identificativi dei conti correnti, generalità codice fiscale
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità devono comunicare alla stazione appaltante (art. 3, comma 7, come modificato dal D.L. n. 187/2010):
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'atto di regolazione dell'Autorità ha, in proposito, chiarito che l'utilizzazione deve essere intesa nel senso di destinazione alla funzione di conto dedicato.
Il legislatore, in sede di conversione del D.L. n. 187/2010, ha chiarito che l'espressione «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
Si chiarisce tra l'altro che la comunicazione dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 deve essere effettuata per ciascuna commessa.
In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.
Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali (art. 3, comma 7, L. n. 136/2010) i soggetti tenuti all'obbligo di tracciabilità dei flussi devono inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla commessa pubblica.
L'atto di regolazione chiarisce che gli operatori economici possono utilizzare come conto corrente dedicato un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni previste per legge.
L'art. 6, comma 4, della L. n. 136/2010 prevede che l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
L'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, della L. n. 136/2010 si deve intendere posto a carico anche della stazione appaltante che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore.
3. Codice identificativo gara (CIG)
L'art. 7, comma 4, D.L. n. 187/2010 ha sostituito l'art. 5, comma 3, della L. n. 136/2010 stabilendo che il codice identificativo di gara -CIG-, attribuito dall'Autorità, è divenuto obbligatorio, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall'importo e dalla procedura di affidamento prescelta.
Il responsabile del procedimento [1] procede all'acquisizione del CIG e, eventualmente del CUP, secondo le modalità stabilite dagli Enti pubblici rispettivamente competenti.
Con riguardo all'adesione alle convenzioni CONSIP, oltre all'obbligo di richiesta del CIG in capo alla stazione appaltante che bandisce la gara (CONSIP), le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà, poi, indicato nei pagamenti ai fini della tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato" occorrerà far riferimento al CIG relativo alla convenzione-quadro.
[1] Con comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti di Pubblici del 7 settembre 2010 è stata portata a conoscenza la disattivazione del profilo di utenza denominato Responsabile SIMOG per la stazione appaltante.
4. Disposizioni operative di ragioneria.
Il controllo sull'osservanza delle disposizioni in parola deve avvenire tempestivamente, prima della conclusione ed esecuzione del contratto, per evitare di incorrere nelle conseguenze stabilite dalla legge.
Le verifiche dei servizi di ragioneria sull'atto di spesa che precedono la definitiva annotazione dell'impegno nelle scritture contabili (art. 27 e 31 RAC) consentono il controllo sull'osservanza delle norme.
I servizi di Ragioneria verificheranno la presenza nel capitolato d'appalto o sulla lettera d'invito (art. 65, commi 14, 15, 16 del RAC) del CIG ed eventualmente del CUP, nonché la presenza delle seguenti clausole:
1 - di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
2 - di risoluzione del contratto, di cui all'art. 9-bis L. n. 136/2010.
Gli Uffici procederanno ad effettuare i pagamenti relativi ai soggetti economici di cui all'art. 3, commi 1 della L. n. 136/2010, esclusivamente mediante il bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato, pertanto con esclusione di altre modalità di pagamento. La norma di legge prevale rispetto a quanto stabilito dall'art. 34 comma 1 e 3 del RAC. Tale indicazione è opportuno sia evidenziata nella componente dispositiva della determinazione nella modalità di pagamento (circ. 35/bis del 2003).
Il responsabile del procedimento indicherà altresì sull'atto liquidatorio [2]:
1 - gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente dedicato comunicato dal soggetto economico di cui all'art. 3 comma 1 della L. n. 136/2010 su cui verrà effettuata la transazione finanziaria.
2 - Il CIG ed eventualmente il CUP.
In fase di verifica per l'ordinazione del pagamento, in particolare, i servizi di Ragioneria dovranno riscontrare sull'atto liquidatorio l'avvenuta indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico, del CIG ed eventualmente del CUP.
Il servizio Ragioneria procederà ad emettere il mandato di pagamento inserendo il CIG e/o il CUP nel campo causale, come nell'esempio CIG = "abcdefghil" CUP ="abcdefghilmnopq", affinché questo sia a sua volta riportato nel bonifico bancario o postale da parte della Banca cassiera.
[2] Nota n. 3022/p.e. del 21 gennaio 2008 avente ad oggetto l'indicazione delle disposizioni operative di cui all'art. 30 del R.A.C, con allegato modello "Atto liquidatorio".
Il Direttore generale
Dott. Massimo Pianese
Allegato
Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187
1. Premessa
Il 7 settembre 2010 è entrato in vigore il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. 23 agosto 2010, n. 196. Successivamente, con decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 sono state dettate disposizioni interpretative ed attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, di cui all'articolo 3 della citata legge. Quest'ultimo, al comma 1, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 1 del D.L. n. 187/2010, stabilisce che "per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni". Il successivo comma 2 estende gli obblighi di tracciabilità anche ai pagamenti "destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche", che devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato "anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (...)".
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è, inoltre, previsto che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità, su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
Considerata la delicatezza e la complessità della materia ed il suo impatto sul mercato, l'Autorità adotta la presente determinazione con l'obiettivo di offrire alcune prime indicazioni applicative circa l'articolo 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010.
2. Entrata in vigore
La L. n. 136/2010 non prevedeva espressamente una disciplina transitoria, circostanza che ha dato adito ad interpretazioni divergenti.
Il Ministero dell'Interno, con Circ. 9 settembre 2010, n. 13001/118/Gab aveva affermato che l'ambito di applicazione dovesse intendersi riferito "ai soli contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge" e, pertanto, alla data del 7 settembre 2010. L'articolo 6, comma 1, del D.L. n. 187/2010 accoglie tale interpretazione, disponendo che "l'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti indicati dallo stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti". Di conseguenza, devono, in primo luogo, ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti da sottoscrivere dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché relativi a bandi pubblicati in data antecedente all'entrata in vigore della legge stessa.
Ogni nuovo rapporto contrattuale, quindi, sarà sottoposto all'applicazione dell'articolo 3, dal momento che, in occasione della stipulazione dei contratti, sarà possibile inserire anche le nuove clausole sulla tracciabilità.
Pertanto, sono ab initio soggetti agli obblighi di tracciabilità i contratti aventi ad oggetto i lavori o servizi complementari, per quanto collegati ad un contratto stipulato antecedentemente (cfr. articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti pubblici), nonché i nuovi contratti, originati dal fallimento dell'appaltatore (articolo 140 del Codice dei contratti pubblici) oppure, ancora, aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (articolo 132 del Codice dei contratti pubblici e articolo 10 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero dei lavori pubblici), in quanto tutte fattispecie ascrivibili ad un nuovo contratto. In secondo luogo, per i contratti antecedenti alla data di entrata in vigore della L. n. 136/2010, viene ora prevista una norma transitoria ad hoc, secondo la quale detti contratti - ed i contratti di subappalto ed i subcontratti da essi derivanti - "sono adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 3 (...) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge". La previsione, quanto mai opportuna per motivi di sistematicità ed omogeneità del sistema di tracciabilità, impone, quindi, un adeguamento di tutti i contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 alle nuove disposizioni entro il termine del 7 marzo 2011. Da ciò discende che, prima della scadenza di tale termine (7 marzo 2011), le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione di contratti, sottoscritti anteriormente al 7 settembre 2010, anche se sprovvisti della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e, pertanto,inidonei a produrre alcun effetto giuridico. Occorre, infatti, mettere in correlazione la citata norma transitoria con il comma 8 dell'articolo 3, che prevede l'inserimento "a pena
di nullità" di una clausola nel contratto principale (sottoscritto con la stazione appaltante) avente ad oggetto l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Il mancato rispetto del descritto obbligo è punito con la sanzione della nullità assoluta del contratto; ciò vuol dire che, in questa ipotesi, è preclusa l'operatività della disposizione di cui all'articolo 1339 c.c.. Come è noto, tale articolo prevede l'inserzione automatica nel contratto delle clausole imposte dalla legge, ove l'accordo ne fosse sprovvisto; si tratta di una limitazione dell'autonomia contrattuale legittimata dalla necessità di impedire che l'esercizio dell'attività economica si traduca in un regolamento di interessi contrario all'utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione.
Pertanto, nulla quaestio in relazione ai contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore della L. n. 136/2010 che devono ab origine contenere la clausola di tracciabilità; per i contratti sottoscritti prima di tale data, invece, il legislatore assegna un termine di centottanta giorni entro cui adeguare i contratti alle nuove disposizioni.
Il dubbio che potrebbe porsi, circoscritto a quest'ultima fattispecie, concerne la possibilità o meno, per le stazioni appaltanti, di avvalersi dello strumento offerto dall'articolo 1339 c.c. In altri termini, ci si chiede se sia necessario effettuare un'integrazione formale espressa dei contratti in essere alla data del 7 settembre 2010 o possa trovare applicazione il meccanismo dell'inserzione automatica della clausola.
Stante il tenore letterale del comma 8 dell'articolo 3 e fatta salva la possibilità di modifica, in sede di conversione del decreto-legge, delle disposizioni in esame, nel senso di prevedere un adeguamento automatico dei contratti in essere, si suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati, mediante atti aggiuntivi; tale soluzione appare più cautelativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per gli operatori economici, in quanto li pone al riparo dal rischio della nullità dell'accordo.
Quanto precede vale anche in riferimento all'inserzione della clausola in commento nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture, nel rispetto del comma 9 dell'articolo 3.
Sono allegati alla presente determinazione esempi delle clausole in questione.
3. Ambito di applicazione
Gli articoli 3 e 6 del Piano straordinario contro le mafie si rivolgono agli appaltatori, ai subappaltatori e ai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici. Dall'ampia dizione impiegata dall'articolo 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti:
1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice, di cui al Titolo II, Parte I dello stesso;
2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex articolo 30 del Codice dei contratti;
3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria;
4) contratti di subappalto e subfornitura;
5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti.
In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del Codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le "stazioni appaltanti", definite all'articolo 3, comma 33, del Codice dei contratti come "le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32". Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona "le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti". Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi ex articolo 3 gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 207 del Codice dei
contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche.
La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla "filiera delle imprese", interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera delle imprese" si intende riferita "ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto". L'intento del legislatore è dunque quello di assicurare la tracciabilità dei pagamenti riguardanti tutti i soggetti in qualche misura coinvolti nella esecuzione della prestazione principale oggetto del contratto. Se tale è la ratio, ciò che deve essere tenuto in considerazione non è tanto il grado di affidamento o sub affidamento, bensì la tipologia di affidamento (subappalto o subcontratto necessario a qualsiasi titolo per l'esecuzione del contratto
principale), a prescindere dal livello al quale lo stesso viene effettuato. Tale interpretazione è confermata dalla formulazione prevista dal comma 9 dell'articolo 3.
Secondo quanto previsto nel D.L. n. 187/2010, con il termine "contratti di subappalto" si intendono i subappalti soggetti ad autorizzazione, ivi compresi i subcontratti "assimilati" ai subappalti ai sensi dell'articolo 118, comma 11, prima parte, del Codice; con il termine "subcontratti", si intenda l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'articolo 118, comma 11, ultima parte, del Codice (nel quale il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazione nei confronti del committente).
Al riguardo, giova, altresì, rammentare che il D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, recante il regolamento in materia di rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accesso nei cantieri, all'articolo 1, precisa che le imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici sono "tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti". Ciò risulta anche coerente con la finalità di interesse pubblico che impone all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro per i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, a prescindere dalla loro riconducibilità alla definizione di subappalto ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (cfr., in tal senso,
TAR Lazio, Roma, sez. I, 12 novembre 2008, n. 10059). D'altra parte, l'autorizzazione della stazione appaltante, disciplinata al citato articolo 118, comma 8, è richiesta anche per i subcontratti di importo inferiore al 2% dell'importo della prestazione affidata o di importo inferiore a 100.000 euro (come chiarito dall'Autorità nella Det. 27 febbraio 2003, n. 6), proprio in ragione del potere di controllo, con finalità di ordine pubblico, inteso a prevenire il rischio di infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche, con conseguente carattere pubblicistico della valutazione riservata alla pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 24 marzo 2010, n. 1713). A titolo esemplificativo, per gli appalti di lavori pubblici, possono essere ricompresi: noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra, smaltimento terra e rifiuti, espropri, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie
di cantiere (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").
Si precisa, poi, che, per quanto concerne gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, non assumono rilevanza né la forma giuridica (ad esempio, società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori individuali, professionisti) né il tipo di attività svolta. In particolare, con riferimento al settore dei servizi di ingegneria e architettura, le norme si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice dei contratti e, quindi, anche ai professionisti ed agli studi professionali, che concorrono all'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i predetti servizi. Ciò, sia perché lo scopo della norma è quello di tracciare tutti i flussi di denaro pubblico (senza ovviamente escludere persone fisiche) sia perché la nozione di impresa non può che essere quella prevista dalla normativa comunitaria sotto il profilo della figura dell'operatore economico (persona fisica o giuridica)
sia, ancora, perché è lo stesso Trattato europeo a non consentire discriminazioni fra persone fisiche e giuridiche operanti nello stesso ambito.
Appare, poi, opportuno specificare che ricadono nell'obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo dei progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione, affidabili ai vincitori di detti concorsi.
Al contrario, non rientrano nell'ambito applicativo della norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto. A titolo puramente esemplificativo, possono rientrare nella casistica in esame imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese, pertanto, potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento, nel rispetto delle norme vigenti.
La disposizione estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.
Resta ferma, infine, l'applicazione delle ulteriori disposizioni dettate in materia di contrasto alla criminalità organizzata, che prevedono controlli più stringenti rispetto alle misure di cui alla L. n. 136/2010, come per i lavori relativi alla ricostruzione in Abruzzo e all'Expo 2015, ovvero attivate in via convenzionale attraverso i protocolli di legalità, come, ad esempio, il Protocollo relativo alla Variante di Cannitello. Restano ferme, inoltre, le ulteriori disposizioni in tema di monitoraggio finanziario delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 176 del Codice dei contratti pubblici.
4. Indicazioni generali sulle modalità di attuazione della tracciabilità
Il comma 1 dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 prevede, per i soggetti sopra indicati, i seguenti obblighi:
a. utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva. Ne consegue che sia pagamenti effettuati dalla stazione appaltante a favore dell'appaltatore sia quelli effettuati dall'appaltatore nei confronti dei subcontraenti e da questi ad altri operatori economici devono transitare su conto corrente dedicato; in altri termini, la norma stabilisce, quale obbligo a carico degli operatori della filiera, l'apertura di conti correnti bancari o postali dedicati, sui quali andranno effettuate le operazioni sia in entrata che in uscita (pagamenti ed incassi);
b. effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c. indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico di progetto (CUP).
Si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa tali prescrizioni.
1) Con riguardo al conto corrente dedicato, il D.L. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possano essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla
costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste.
2) Per quanto riguarda i pagamenti di cui al comma 1 dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, il D.L. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, "purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni". Al riguardo, si precisa che il requisito della piena tracciabilità sussiste per le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche); queste ultime costituiscono un servizio di pagamento, prevalentemente usato tra imprese per la riscossione di crediti commerciali, che consente al creditore di sostituire le tradizionali ricevute bancarie cartacee con un flusso elettronico di informazioni. Sussiste, peraltro, in questo caso, un vincolo relativo alla circostanza che il CUP e il CIG siano inseriti fin dall'inizio dal beneficiario invece che dal pagatore: la procedura ha avvio, infatti, con la richiesta da parte del creditore, prosegue con un avviso al debitore e si chiude con l'eventuale pagamento
che può essere abbinato alle informazioni di flusso originariamente impostate dal creditore.
Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) che attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il RID costituisce il principale servizio di addebito preautorizzato offerto in Italia; esso consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. È in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della c.d. "procedura di allineamento elettronico degli archivi". Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile
al RID - il SEPA Direct Debit, le cui specifiche sono definite nell'ambito del Rulebook redatto dallo European Payment Council - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.
È peraltro onere dei soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.
3) Si precisa che l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, è da intendere posto a carico anche della stazione appaltante, che deve riportare il CIG (e, ove necessario, il CUP) nei mandati di pagamento all'appaltatore o al concessionario di finanziamenti pubblici.
4) In merito alle cessioni di credito, si sottolinea che anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il CIG (e, ove necessario, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.
5) Per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della L. n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quando indicato in via generale.
5. Richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP)
L'articolo 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 stabilendo che, "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)". Pertanto, il CIG - codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, e il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto - è divenuto obbligatorio, ai fini di tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione a ciascun contratto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, a prescindere
dall'importo dello stesso e dalla procedura di affidamento prescelta e, quindi, anche per i contratti di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici.
Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento (cfr., sul punto, comunicato del Presidente dell'Autorità del 7 settembre scorso) in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta. Il CIG dovrà poi essere inserito nella richiesta di offerta comunque denominata e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento. È questo, ad esempio, il caso degli acquisti di beni e servizi effettuati per mezzo del Mercato Elettronico della p.a. (MEPA), ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 101/2002: in tal caso, infatti, l'incontro tra offerta privata e domanda pubblica può avvenire senza la previa richiesta di offerta, direttamente a mezzo di ordinativi di acquisto.
In tutti i casi in cui non vi è per la stazione appaltante l'obbligo della contribuzione nei confronti dell'Autorità, del pari, il CIG deve essere indicato, al più tardi nell'ordinativo di pagamento, qualora il contratto sia eseguito in via d'urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.
Con riguardo ai contratti stipulati nell'ambito del sistema delle convenzioni CONSIP (articolo 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488) e, più in generale, con riguardo agli accordi quadro, oltre all'obbligo di richiesta del CIG per la stipula della convenzione o dell'accordo, le amministrazioni che vi aderiscono sono tenute a richiedere un distinto CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle, che andrà poi indicato nei pagamenti a fini di tracciabilità. Nella richiesta di tale CIG "derivato", è, però, necessario fare riferimento al CIG relativo alla convenzione o all'accordo quadro.
Il CUP, in aggiunta al CIG, è invece obbligatorio, "per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici" con riguardo a "ogni nuovo progetto di investimento pubblico" (articolo 11, della L. n. 3/2003 citata), senza alcuna indicazione di importo. La nozione rilevante ai fini del rilascio del CUP è quella individuata nelle delibere adottate dal CIPE in materia (cfr. in particolare, la Del.CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come integrata dalla Del.CIPE 19 dicembre 2003, n. 126 e dalla la Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 24).
6. Gestione dei movimenti finanziari
6.1 Pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche
L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:
- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
- manodopera (emolumenti a operai);
- spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto);
- provvista di immobilizzazioni tecniche;
- consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.
Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici. Il pagamento deve essere effettuato e registrato per il totale dovuto ai soggetti indicati, anche se non riferibile in via esclusiva ad uno specifico contratto. Ad esempio, se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento risulterà registrato per l'intero con esclusivo riferimento ad una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre. Allo stesso modo, i pagamenti a favore dei dipendenti saranno effettuati sul conto dedicato relativo ad una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione ad una pluralità di contratti. Con riferimento tali pagamenti si ritiene che non vada indicato il CIG/CUP.
I pagamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con "strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento);
b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato;
c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).
6.2 Pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della L. n. 136/2010 possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico i pagamenti per:
- imposte e tasse;
- contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
- assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa;
- gestori e fornitori di pubblici servizi (per energia elettrica, telefonia, ecc.).
Tali pagamenti devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (cfr. articolo 6, comma 5, del D.L. n. 187/2010), senza l'indicazione del CIG/CUP.
Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, per tali esborsi possono essere utilizzate le carte di pagamento, purché emesse a valere su un conto dedicato.
Per quanto riguarda, poi, l'espressione "spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro" di cui al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della L. n. 136/2010, essa va interpretata nel senso che la soglia indicata di 500 euro è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata (cfr., al riguardo, le Linee guida antimafia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile").
6.3 Spese estranee al contratto pubblico cui si riferisce il conto corrente dedicato
In base al comma 4 dell'articolo 3, come modificato dall'articolo 7 del D.L. n. 187/2010, "ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ". La previsione deve essere letta in connessione con la facoltà, sancita dal comma 2, di impiegare il conto corrente dedicato anche per pagamenti non riferibili in via esclusiva alla realizzazione degli interventi per i quali è stato rilasciato il CIG.
In detta evenienza, qualora l'operatore economico intenda reintegrare i fondi del conto dedicato, lo potrà fare solo mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità, nei termini già esposti.
In particolare, nel caso in cui il conto dedicato ad una commessa pubblica dovesse rimanere "in rosso", - attesa l'impossibilità per l'impresa di provvedere ai relativi pagamenti mediante un conto corrente non dedicato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. n. 136/2010 (articolo 6) - non sembra sussistere alcun impedimento normativo al versamento, tramite strumenti che garantiscano la tracciabilità, di somme sul conto corrente interessato, al fine di consentire i necessari pagamenti.
7. Comunicazioni
È stabilito (articolo 3, comma 7, come modificato) che i soggetti tenuti al rispetto degli obblighi di tracciabilità comunichino alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica" (cfr. articolo 3, comma 7 come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), n. 6 del D.L. n. 187/2010). Si deve, peraltro, ritenere che il termine "utilizzazione" sia stato impiegato nel senso di "destinazione" del conto alla funzione di conto corrente dedicato, dal momento che, sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non é ipotizzabile l'utilizzo del conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de qua deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della L. n. 136/2010). Al fine di permettere alle stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'articolo 3, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture.
In base a quanto sopra considerato,
Il Consiglio
Adotta la presente determinazione.
Il Presidente relatore
Giuseppe Brienza
Allegato 1
Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante ed appaltatore ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche
Art. (...)
Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Schema della clausola da inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Art. (...)
Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).
L. 13 agosto 2010, n. 136 , art. 3
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, art. 6
D.L. 12 novembre 2010, n. 187, art. 7
Det. 18 novembre 2010, n. 8
Translate
giovedì 30 dicembre 2010
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Circ. 28-12-2010 n. 26 Prevenzione delle infiltrazioni criminali nelle commesse pubbliche - Tracciabilità dei flussi finanziari connessi agli appalti pubblici. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione generale.
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 29-12-2010 n. 166 Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Circ. 29 dicembre 2010, n. 166 (1).
Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148).
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Con riferimento alla Circ. 29 maggio 1992, n. 148, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto con la CGIL un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della nuova convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell'Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall'INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall'INPS che devono essere mantenuti attivi e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:
CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL
cod. 0101
F.I.L.C.T.E.M. -C.G.I.L.
cod. 0102
F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.
cod. 0103
F.I.O.M. C.G.I.L.
cod. 0104
F.I.L.T. C.G.I.L.
cod. 0105
F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L.
cod. 0106
F.L.A.I. C.G.I.L.
cod. 0108
S.L.C. C.G.I.L.
cod. 0109
FP C.G.I.L.
cod. 0111
F.L.C. C.G.I.L.
cod. 0112
F.I.S.A.C. C.G.I.L.
cod. 0115
N.I.DIL. C.G.I.L.
cod. 0117
Deve invece essere disattivato il codice "0107" F.I.L.T.E.A. CGIL.
Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dell'allegata convenzione.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti d'integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 legge n. 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, terzo comma, della L. n. 223/1991.
In caso di contestazione concernente l'effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l'Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L'Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nel caso in cui l'INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione di detta revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all' Organizzazione.
A tal proposito la CGIL ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:
- 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all'art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L'Organizzazione s'impegna a corrispondere all'INPS il costo del servizio che è stato determinato in euro 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L'eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CGIL ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall'applicazione dell'allegata convenzione, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede della CGIL è in Corso d'Italia, 00198 - Roma.
I versamenti per le Federazioni aderenti alla CGIL dovranno essere eseguiti sui conti correnti in essere, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate alle strutture dell'Istituto con apposito messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL si richiamano le istruzioni contenute nel punto 3) della Circ. 7 luglio 1992, n. 167.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Convenzione tra l’INPS e la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti
L'anno 2010, il giorno 4 del mese di giugno, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua
e
la CGIL, nella persona del Rappresentante legale, per conto dell'Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)
visti
- la determinazione n. 55 dell' 11 marzo 2010;
- l'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note del 15 gennaio 2010 prot. 15/IV/0000821 e del 27 gennaio 2010 prot. 24/VII/1706 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;
considerato
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività stituzionali dell'Istituto;
si conviene quanto segue:
Art. 1
I lavoratori aventi titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223.
Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL che intendano avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.
In caso di costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda. L'INPS provvedere ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo comma del successivo art. 2.
Art. 2
Il diritto di versare i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS, corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art. 3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 della L. n. 223/1991.
Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art. 18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La CGIL e le Organizzazioni sindacali aderenti all'accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
È priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art. 2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art. 2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma terzo.
Art. 4
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione sindacale ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.
Art. 5
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.
Art. 6
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art. 7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dall'Organizzazione sindacale interessata.
Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La Direzione generale fornirà semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art. 7
L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:
- Gestione delega per singola prestazione euro 0,54.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
È a carico della CGIL, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.
Art. 8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, l'Organizzazione sì obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la Confederazione stipulante.
Art. 10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CGIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che abbiano aderito al presente accordo.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS
Antonio Mastrapaqua
Il Rappresentante legale della CGIL
Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art. 7; art. 8, art. 11.
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 18
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Convenzione tra l'INPS e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle Organizzazioni sindacali aderenti. Istruzioni procedurali e contabili. (Circ. 29 maggio 1992, n. 148).
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale organizzazione, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
Con riferimento alla Circ. 29 maggio 1992, n. 148, che ha dato attuazione alla convenzione in oggetto, si precisa quanto segue.
In data 4 giugno 2010 è stato sottoscritto con la CGIL un nuovo testo di convenzione per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee che, a tutti gli effetti, sostituisce il precedente accordo.
Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all'applicazione della nuova convenzione.
I soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenuta sulle prestazioni predette.
Le trattenute si effettuano previo rilascio della delega, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, sottoscritta dal lavoratore che deve recare anche il timbro dell'Organizzazione e la firma del legale rappresentante. Nel testo di delega viene indicato il codice assegnato dall'INPS corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Di seguito si riportano i codici identificativi già assegnati dall'INPS che devono essere mantenuti attivi e le denominazioni delle corrispondenti Federazioni:
CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL
cod. 0101
F.I.L.C.T.E.M. -C.G.I.L.
cod. 0102
F.I.L.L.E.A. C.G.I.L.
cod. 0103
F.I.O.M. C.G.I.L.
cod. 0104
F.I.L.T. C.G.I.L.
cod. 0105
F.I.L.C.A.M.S. C.G.I.L.
cod. 0106
F.L.A.I. C.G.I.L.
cod. 0108
S.L.C. C.G.I.L.
cod. 0109
FP C.G.I.L.
cod. 0111
F.L.C. C.G.I.L.
cod. 0112
F.I.S.A.C. C.G.I.L.
cod. 0115
N.I.DIL. C.G.I.L.
cod. 0117
Deve invece essere disattivato il codice "0107" F.I.L.T.E.A. CGIL.
Nuove Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL potranno richiedere di avvalersi del servizio di esazione dei contributi in oggetto, presentando apposita domanda di autorizzazione secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 3, dell'allegata convenzione.
Nel caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti d'integrazione salariale, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Istituto, contestualmente agli elenchi, i dati relativi alle deleghe rilasciate da ciascun lavoratore, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 legge n. 223/1991. Tale documentazione, così come eventuali revoche e nuove deleghe, dovranno essere depositate e conservate presso il datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18, terzo comma, della L. n. 223/1991.
In caso di contestazione concernente l'effettivo rilascio della delega da parte di uno o più lavoratori, oggetto di apposita comunicazione da parte del datore di lavoro o dei lavoratori interessati, l'Istituto cesserà di operare le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla ricezione della comunicazione medesima. L'Organizzazione sindacale, in tal caso, restituirà le somme indebitamente ricevute a favore dei lavoratori interessati.
La delega esaurisce i suoi effetti col pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nel caso in cui l'INPS riceva apposita comunicazione da parte del lavoratore interessato, avente ad oggetto la volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura competente dovrà procedere, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione di detta revoca.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La misura del contributo da trattenere deve essere indicata espressamente nell'atto di delega, in misura percentuale alla prestazione previdenziale e uguale per tutti gli iscritti all' Organizzazione.
A tal proposito la CGIL ha comunicato, per conto delle Organizzazioni sindacali aderenti, la misura di dette percentuali da applicare alle prestazioni temporanee così come di seguito riportate:
- 3% sull'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 0,80% sui restanti trattamenti (CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, trattamenti speciali di disoccupazione, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili).
Le strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni effettueranno i versamenti, senza gravami di interessi e dedotte le spese di cui all'art. 7 della convenzione allegata, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione e metteranno a disposizione della Organizzazione sindacale interessata gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute stesse.
L'Organizzazione s'impegna a corrispondere all'INPS il costo del servizio che è stato determinato in euro 0,54 (cinquantaquattro centesimi) per singola delega.
L'eventuale variazione annuale dei costi verrà comunicata con raccomanda a/r, a seguito della quale la CGIL ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Di conseguenza le Sedi dovranno adottare tempestivamente tutti i provvedimenti necessari ad esso consequenziali.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie derivanti dall'applicazione dell'allegata convenzione, a ristorare l'INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
Nel caso di giusta causa è fatta salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con preavviso di almeno sei mesi.
Si comunica che la sede della CGIL è in Corso d'Italia, 00198 - Roma.
I versamenti per le Federazioni aderenti alla CGIL dovranno essere eseguiti sui conti correnti in essere, salvo eventuali variazioni che saranno comunicate alle strutture dell'Istituto con apposito messaggio.
Istruzioni procedurali e contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di che trattasi e dei conseguenti versamenti a favore delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL si richiamano le istruzioni contenute nel punto 3) della Circ. 7 luglio 1992, n. 167.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Convenzione tra l’INPS e la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro) ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223, per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee dovuti dagli iscritti alle organizzazioni sindacali aderenti
L'anno 2010, il giorno 4 del mese di giugno, in Roma, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (più brevemente denominato INPS) nella persona del Presidente Antonio Mastrapasqua
e
la CGIL, nella persona del Rappresentante legale, per conto dell'Organizzazioni ad essa aderenti (in seguito Organizzazioni sindacali)
visti
- la determinazione n. 55 dell' 11 marzo 2010;
- l'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note del 15 gennaio 2010 prot. 15/IV/0000821 e del 27 gennaio 2010 prot. 24/VII/1706 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;
considerato
che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività stituzionali dell'Istituto;
si conviene quanto segue:
Art. 1
I lavoratori aventi titolo alla indennità di mobilità, ai trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e ai sussidi per i lavori socialmente utili possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi ad una delle Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art. 18 della L. 23 luglio 1991, n. 223.
Le Organizzazioni sindacali aderenti alla CGIL che intendano avvalersi del servizio di esazione dei contributi associativi previsto dal presente accordo, dovranno presentare alla Direzione Generale dell'INPS apposita domanda di autorizzazione, con la quale il rappresentante legale dell'Organizzazione dichiarerà di assumersi oneri, facoltà, diritti e obblighi nascenti dalla convenzione ed eleggerà il proprio domicilio ai fini dell'applicazione dell'accordo.
In caso di costituzione di nuove Organizzazioni sindacali, anche conseguenti ad accorpamenti o disaggregazioni di quelle già esistenti, l'appartenenza alla Confederazione stipulante sarà attestata all'INPS dalla struttura confederale medesima mediante apposita dichiarazione da allegare alla predetta domanda. L'INPS provvedere ad attribuire alla Organizzazione il codice di cui al secondo comma del successivo art. 2.
Art. 2
Il diritto di versare i contributi associativi alla Organizzazione sindacale aderente viene esercitato mediante rilascio della delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, il cui testo è compreso nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione medesima.
La delega, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore delegante, dovrà recare il timbro e la firma del rappresentante della Organizzazione sindacale. L'Organizzazione viene indicata nel testo di delega con apposito codice assegnato dall'INPS, corrispondente alla Confederazione stipulante e alla Organizzazione sindacale.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro comunicherà all'Istituto, contestualmente agli elenchi di cui al successivo art. 3, primo comma, i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori, compresa l'autorizzazione ad effettuare le ritenute previste dall'art. 18 della L. n. 223/1991.
Lo stesso datore di lavoro avrà cura di conservare tale documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'INPS (comma terzo, art. 18).
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già trattenute sulla prestazione a titolo di contributo associativo.
La CGIL e le Organizzazioni sindacali aderenti all'accordo si impegnano al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3
È priva di effetto la delega non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore o del timbro e della firma del rappresentante dell' Organizzazione sindacale. Nei casi di pagamento diretto di integrazione salariale, è priva di effetti la delega del lavoratore i cui dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi relativi ai lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Qualora i dati comunicati dal datore di lavoro riguardino uno o più lavoratori che contestino la trattenuta, affermando di non aver rilasciato delega, l'Istituto, sia che ne sia venuto a conoscenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro o direttamente dai lavoratori interessati, cesserà le relative trattenute a far tempo dal mese successivo alla comunicazione stessa. L’organizzazione sindacale a cui favore le trattenute siano state effettuate restituirà ai lavoratori interessati i contributi trattenuti sulla prestazione.
Agli effetti della presente convenzione la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.
Per le prestazioni la cui domanda ha efficacia per periodi superiori all'anno è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 del mese di ottobre precedente all'anno per cui si vuole revocare o modificare la delega stessa.
Nei casi di trattenuta sui pagamenti diretti da parte dell'INPS dei trattamenti di integrazione salariale, la cui delega è depositata presso il datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma terzo, della L. 23 luglio 1991, n. 223, la revoca o una nuova delega, redatta quest'ultima secondo le modalità di cui all'art. 2, deve essere consegnata al datore di lavoro, che provvederà a comunicarne i dati all'INPS secondo le modalità indicate nello stesso art. 2. La revoca e la nuova delega dovranno essere conservate dallo stesso datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del citato art. 18, comma terzo.
Art. 4
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e Organizzazione sindacale ai sensi dello Statuto che l'associato ha dichiarato di accettare con la sottoscrizione della delega e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, non può che essere direttamente regolata tra l'associato e l'organizzazione interessata.
Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione del contributo associativo, la Struttura territoriale procederà, nel più breve tempo possibile, all'acquisizione della revoca stessa.
Art. 5
La misura, in percentuale, del contributo da trattenere sarà espressamente indicata nell'atto di delega, in misura uguale per tutti gli iscritti e per tipo di prestazione. Sarà cura dell'Organizzazione sindacale comunicare tale misura percentuale all'INPS Sede Centrale nonché ogni eventuale successiva variazione.
Art. 6
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni verseranno alla Organizzazione sindacale, senza gravami di interessi, l'importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui al successivo art. 7 con la relativa IVA e le eventuali trattenute già versate e non dovute.
Detti versamenti, avverranno entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione.
Il versamento degli importi di cui sopra verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato con la comunicazione del codice IBAN all'INPS dall'Organizzazione sindacale interessata.
Le Strutture territoriali INPS invieranno all'Organizzazione sindacale interessata, on line o in formato cartaceo, gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l'importo delle trattenute.
Detti elenchi in formato cartaceo saranno compilati in ordine alfabetico di impresa per i trattamenti di integrazione salariale e in ordine alfabetico per comune per i sussidi per i lavori socialmente utili; in ordine di Centro per l'impiego per le indennità di mobilità e di disoccupazione.
La Direzione generale fornirà semestralmente alla Confederazione stipulante i dati relativi agli importi distinti per Sede trattenuti a favore di ciascuna organizzazione sindacale di appartenenza.
L'Organizzazione sindacale s'impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.
Art. 7
L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, cioè per quanto riguarda le riscossioni sulle prestazioni a sostegno del reddito:
- Gestione delega per singola prestazione euro 0,54.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
È a carico della CGIL, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L'ammontare del rimborso spese per il servizio di esazione delle quote associative e della relativa IVA viene trattenuto sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS.
Art. 8
L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori della struttura nazionale dell'organizzazione sindacale stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione, ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e la Organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto la Confederazione stipulante e le Organizzazioni sindacali aderenti esonerano l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, l'Organizzazione sì obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
L'Organizzazione sindacale è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all'efficacia o comunque all'applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l'applicazione della convenzione, ove non abbiano trovato soluzione in sede locale, saranno esaminati a livello centrale tra la Direzione generale dell'INPS e la Confederazione stipulante.
Art. 10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte della CGIL dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva, nel caso in cui intervenga una giusta causa, la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi. Tale disdetta potrà essere data anche da una sola delle Organizzazioni sindacali che abbiano aderito al presente accordo.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:
Il Presidente dell’INPS
Antonio Mastrapaqua
Il Rappresentante legale della CGIL
Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 2; art. 3; art. 6; art. 7; art. 8, art. 11.
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 18
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Agenzia delle Entrate Ris. 29-12-2010 n. 140/E Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa
.
Ris. 29 dicembre 2010, n. 140/E (1).
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SA, con sede in Francia e rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia (di seguito, rappresentante), fa parte del gruppo BETA e commercializza autoveicoli.
La distribuzione in Italia avviene attraverso due società dello stesso gruppo, GAMMA SPA e DELTA SPA (di seguito, cessionarie).
I veicoli sono introdotti sul territorio italiano per conto di ALFA SA e, quali operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), il rappresentante provvede ai conseguenti adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture.
Le successive operazioni di vendita operate attraverso il rappresentante nei confronti dei cessionari italiani costituiscono cessioni nazionali soggette ad IVA italiana.
Fino al 31 dicembre 2009, dette cessioni nei confronti dei cessionari italiani sono state fatturate dal rappresentante con addebito dell'IVA italiana.
A seguito dell'intervenuta sostituzione del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad opera dell'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) dal 1° gennaio 2010 il rappresentante non avrebbe più dovuto emettere fatture con IVA italiana per le cessioni in argomento, trattandosi di operazioni effettuate da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, quindi, obbligatoriamente interessate dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").
Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il rappresentante ha potuto interrompere la procedura di fatturazione solo il 6 aprile 2010.
Il rappresentante ha, successivamente, rettificato le erronee fatturazioni nei confronti dei cessionari relative al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010, tramite emissione di note di credito, che le menzionate società cessionarie hanno registrato provvedendo poi ad autofatturare i suddetti acquisti.
In conseguenza dell'emissione di tali note di credito, il rappresentante ha maturato un credito IVA.
Tanto premesso, l'istante chiede se, in virtù del principio generale contenuto nella disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - che fa salvi i casi in cui l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata assolta dal cedente o dal cessionario - sia possibile stornare le note di credito emesse dal rappresentante e contestualmente le autofatture emesse dalle cessionarie; così facendo riassumerebbero valore le fatture originariamente emesse dal rappresentante, e si realizzerebbe un maggior debito in capo al medesimo ed un corrispondente maggior credito in capo alle cessionarie.
Indipendentemente dall'eventuale storno delle note di credito, sono chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della procedura di ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) in relazione all'erronea emissione delle suddette fatture, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sia nei confronti del rappresentante che nei confronti delle cessionarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante è dell'avviso che il rappresentante possa legittimamente annullare le note di credito emesse in relazione al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010 in quanto, essendo stata l'imposta assolta, sia pure irregolarmente, la situazione IVA è da considerarsi ormai consolidata, ferma restando la solidale responsabilità delle parti per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Conseguentemente, si ritiene che le cessionarie abbiano diritto alla detrazione dell'IVA irregolarmente fatturata da parte del rappresentante nel predetto periodo.
Qualora, invece, non sia possibile stornare le note di credito, l'istante sostiene che il conseguente credito IVA maturato possa, comunque, essere chiesto a rimborso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità al principio di neutralità proprio dell'imposta.
Infine, secondo l'interpellante, l'importo massimo di 10.000 euro irrogabile a titolo di sanzione al rappresentante o alle cessionarie per l'errata fatturazione, va considerato avendo riguardo all'importo complessivamente fatturato e non ad ogni singola fattura irregolarmente assoggettata ad IVA. Ciò posto, tale sanzione potrà essere definita, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento dello 0,3 per cento dell'imposta non correttamente fatturata (pari ad un decimo della sanzione ordinariamente prevista) e comunque, per un importo non eccedente 1.000 euro (pari a un decimo del predetto limite complessivo).
In seguito al ravvedimento operoso perfezionato dal rappresentante, attesa la responsabilità solidale per la medesima sanzione, le cessionarie non saranno assoggettabili ad alcuna sanzione.
Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. n. 18 del 2010, sancisce che "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".
Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest'ultimo assume la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che, come specificato nella Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, vengono fatti salvi i comportamenti di coloro i quali, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010, continuando ad assolvere l'imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.
Ciò nonostante, anche per le operazioni effettuate dopo il 19 febbraio (e fino al 06 aprile 2010) il rappresentante ha emesso fatture con addebito dell'IVA nei confronti delle cessionarie (soggetti passivi in Italia), assolvendo, conseguentemente, la relativa imposta.
La violazione commessa dal rappresentante trova la sua disciplina sanzionatoria nella norma contenuta nell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale "Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo".
La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell'inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all'Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto.
In tal senso il legislatore ha fatto salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tanto premesso, si è dell'avviso che, così come l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d'imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario - sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente - egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento - in misura ridotta - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.
Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito; ciò nonostante, poiché il rappresentante ha provveduto a rettificare i documenti originari al fine di ripristinare la situazione che una corretta applicazione della norma avrebbe realizzato sin dall'origine, si è dell'avviso che lo storno delle note di variazione e delle conseguenti autofatture, così come prospettato dall'istante, non sia possibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Va da sé che il rappresentante potrà chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2011, il rimborso del credito IVA maturato per aver emesso le note di credito, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.
Quanto poi all'individuazione dell'imposta di riferimento cui commisurare la sanzione da ravvedere, si osserva che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da "assolvere".
Di conseguenza, si è dell'avviso che la sanzione del 3% vada commisurata all'importo complessivo dell'IVA relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale tra il cedente e ciascun cessionario; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate.
È evidente poi che, l'importo minimo di 258 euro e quello massimo di 10.000 euro irrogabili a titolo di sanzione, rileveranno con riferimento all'IVA sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica (così, ad esempio, nel caso in esame bisognerà considerare le liquidazioni di marzo, aprile e maggio) e, come già chiarito, avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale.
In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente o del cessionario, nel termine di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, della sanzione ridotta pari ad un decimo del 3 per cento dell'imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica. Peraltro, non potendo essere superiore ad euro 10.000,00 la sanzione applicabile negli anni dal 2008 al 2010 per le irregolarità in questione, tale importo assoluto rileverà anche nella determinazione di quanto dovuto in misura ridotta a titolo di ravvedimento, che, quindi, non potrà superare l'importo di euro 1.000 per ciascuna violazione commessa.
Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cfr. Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell'altro.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 5
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
Ris. 29 dicembre 2010, n. 140/E (1).
Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - IVA - Errata applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente - Articolo 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Applicabilità dell'istituto del ravvedimento operoso alla sanzione prevista dall'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del D.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente
Quesito
La società ALFA SA, con sede in Francia e rappresentante fiscale ai fini IVA in Italia (di seguito, rappresentante), fa parte del gruppo BETA e commercializza autoveicoli.
La distribuzione in Italia avviene attraverso due società dello stesso gruppo, GAMMA SPA e DELTA SPA (di seguito, cessionarie).
I veicoli sono introdotti sul territorio italiano per conto di ALFA SA e, quali operazioni assimilate agli acquisti intracomunitari (articolo 38, comma 3, lettera b), D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427), il rappresentante provvede ai conseguenti adempimenti, compresa l'integrazione delle fatture.
Le successive operazioni di vendita operate attraverso il rappresentante nei confronti dei cessionari italiani costituiscono cessioni nazionali soggette ad IVA italiana.
Fino al 31 dicembre 2009, dette cessioni nei confronti dei cessionari italiani sono state fatturate dal rappresentante con addebito dell'IVA italiana.
A seguito dell'intervenuta sostituzione del secondo comma dell'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (ad opera dell'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18) dal 1° gennaio 2010 il rappresentante non avrebbe più dovuto emettere fatture con IVA italiana per le cessioni in argomento, trattandosi di operazioni effettuate da soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, quindi, obbligatoriamente interessate dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ("reverse charge").
Tuttavia, a causa di un disguido tecnico, il rappresentante ha potuto interrompere la procedura di fatturazione solo il 6 aprile 2010.
Il rappresentante ha, successivamente, rettificato le erronee fatturazioni nei confronti dei cessionari relative al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010, tramite emissione di note di credito, che le menzionate società cessionarie hanno registrato provvedendo poi ad autofatturare i suddetti acquisti.
In conseguenza dell'emissione di tali note di credito, il rappresentante ha maturato un credito IVA.
Tanto premesso, l'istante chiede se, in virtù del principio generale contenuto nella disposizione sanzionatoria di cui all'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - che fa salvi i casi in cui l'imposta, seppur irregolarmente, sia stata assolta dal cedente o dal cessionario - sia possibile stornare le note di credito emesse dal rappresentante e contestualmente le autofatture emesse dalle cessionarie; così facendo riassumerebbero valore le fatture originariamente emesse dal rappresentante, e si realizzerebbe un maggior debito in capo al medesimo ed un corrispondente maggior credito in capo alle cessionarie.
Indipendentemente dall'eventuale storno delle note di credito, sono chiesti chiarimenti in merito al perfezionamento della procedura di ravvedimento operoso (articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) in relazione all'erronea emissione delle suddette fatture, al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, sia nei confronti del rappresentante che nei confronti delle cessionarie.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L'istante è dell'avviso che il rappresentante possa legittimamente annullare le note di credito emesse in relazione al periodo 20 febbraio 2010 - 6 aprile 2010 in quanto, essendo stata l'imposta assolta, sia pure irregolarmente, la situazione IVA è da considerarsi ormai consolidata, ferma restando la solidale responsabilità delle parti per il pagamento della sanzione prevista dal citato articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997. Conseguentemente, si ritiene che le cessionarie abbiano diritto alla detrazione dell'IVA irregolarmente fatturata da parte del rappresentante nel predetto periodo.
Qualora, invece, non sia possibile stornare le note di credito, l'istante sostiene che il conseguente credito IVA maturato possa, comunque, essere chiesto a rimborso dal rappresentante ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, in conformità al principio di neutralità proprio dell'imposta.
Infine, secondo l'interpellante, l'importo massimo di 10.000 euro irrogabile a titolo di sanzione al rappresentante o alle cessionarie per l'errata fatturazione, va considerato avendo riguardo all'importo complessivamente fatturato e non ad ogni singola fattura irregolarmente assoggettata ad IVA. Ciò posto, tale sanzione potrà essere definita, in sede di ravvedimento operoso, con il pagamento dello 0,3 per cento dell'imposta non correttamente fatturata (pari ad un decimo della sanzione ordinariamente prevista) e comunque, per un importo non eccedente 1.000 euro (pari a un decimo del predetto limite complessivo).
In seguito al ravvedimento operoso perfezionato dal rappresentante, attesa la responsabilità solidale per la medesima sanzione, le cessionarie non saranno assoggettabili ad alcuna sanzione.
Parere dell'agenzia delle entrate
L'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo sostituito dall'articolo 1, primo comma, lettera h), del D.Lgs. n. 18 del 2010, sancisce che "Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti".
Tale modifica legislativa ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse charge) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato. Quest'ultimo assume la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante l'emissione di un'autofattura riportante l'indicazione dell'IVA dovuta, anche qualora il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la nuova normativa si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010, fermo restando che, come specificato nella Circ. 18 marzo 2010, n. 14/E, vengono fatti salvi i comportamenti di coloro i quali, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 al 19 febbraio 2010, continuando ad assolvere l'imposta con le modalità previste dalla previgente disciplina.
Ciò nonostante, anche per le operazioni effettuate dopo il 19 febbraio (e fino al 06 aprile 2010) il rappresentante ha emesso fatture con addebito dell'IVA nei confronti delle cessionarie (soggetti passivi in Italia), assolvendo, conseguentemente, la relativa imposta.
La violazione commessa dal rappresentante trova la sua disciplina sanzionatoria nella norma contenuta nell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del D.Lgs. n. 471 del 1997, ai sensi del quale "Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo".
La previsione di cui al terzo periodo del comma 9-bis è stata introdotta proprio al fine di punire con una sanzione di lieve entità quei casi in cui, sebbene le operazioni siano state poste in essere in violazione del regime dell'inversione contabile, la condotta tenuta non abbia comportato alcun danno all'Erario, atteso che il tributo è stato comunque corrisposto.
In tal senso il legislatore ha fatto salvo il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Tanto premesso, si è dell'avviso che, così come l'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento può limitarsi a contestare la sanzione, senza operare alcun recupero d'imposta né in capo al cedente, né in capo al cessionario - sempreché la stessa sia stata assolta, seppur irregolarmente - egualmente, in sede di ravvedimento la violazione commessa potrà essere sanata con il pagamento - in misura ridotta - della sola sanzione del 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, senza bisogno di porre in essere ulteriori adempimenti a rettifica del comportamento tenuto.
Pertanto, nel caso in questione, al fine di sanare la violazione commessa non sarebbe stato necessario emettere le note di credito; ciò nonostante, poiché il rappresentante ha provveduto a rettificare i documenti originari al fine di ripristinare la situazione che una corretta applicazione della norma avrebbe realizzato sin dall'origine, si è dell'avviso che lo storno delle note di variazione e delle conseguenti autofatture, così come prospettato dall'istante, non sia possibile, non essendo riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate nell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Va da sé che il rappresentante potrà chiedere, in sede di presentazione della dichiarazione annuale IVA 2011, il rimborso del credito IVA maturato per aver emesso le note di credito, ai sensi dell'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, al verificarsi dei presupposti di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.
Quanto poi all'individuazione dell'imposta di riferimento cui commisurare la sanzione da ravvedere, si osserva che la violazione, concernente l'irregolare assolvimento dell'IVA a causa dell'erronea applicazione del regime dell'inversione contabile, si realizza di fatto quando viene operata la liquidazione mensile o trimestrale: è in tale sede, infatti, che il cedente ed il cessionario procedono erroneamente alla determinazione dell'imposta relativa alle operazioni attive da "assolvere".
Di conseguenza, si è dell'avviso che la sanzione del 3% vada commisurata all'importo complessivo dell'IVA relativa alle operazioni attive irregolarmente determinata nella liquidazione mensile o trimestrale, con riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale tra il cedente e ciascun cessionario; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanare per quante sono le liquidazioni interessate.
È evidente poi che, l'importo minimo di 258 euro e quello massimo di 10.000 euro irrogabili a titolo di sanzione, rileveranno con riferimento all'IVA sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica (così, ad esempio, nel caso in esame bisognerà considerare le liquidazioni di marzo, aprile e maggio) e, come già chiarito, avuto riguardo ad ogni singolo rapporto contrattuale.
In particolare, il ravvedimento si perfezionerà con il pagamento da parte del cedente o del cessionario, nel termine di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 472 del 1997, della sanzione ridotta pari ad un decimo del 3 per cento dell'imposta sulle operazioni attive irregolarmente determinata in ciascuna liquidazione periodica. Peraltro, non potendo essere superiore ad euro 10.000,00 la sanzione applicabile negli anni dal 2008 al 2010 per le irregolarità in questione, tale importo assoluto rileverà anche nella determinazione di quanto dovuto in misura ridotta a titolo di ravvedimento, che, quindi, non potrà superare l'importo di euro 1.000 per ciascuna violazione commessa.
Considerato, inoltre, che ai sensi del quarto periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 471 del 1997, al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cfr. Circ. 19 febbraio 2008, n. 12/E, punto 10.2), il perfezionamento del ravvedimento ad opera di uno dei contraenti produrrà i suoi effetti nei confronti dell'altro.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Il Direttore centrale
Aldo Polito
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 6
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 1
D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, art. 5
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13
I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 29-12-2010 n. 53 Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Circ. 29 dicembre 2010, n. 53 (1).
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;
Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;
D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;
Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;
Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;
Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
PERIODO
Tasso di interesse legale
da 1.1.1997
5%
Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185
a 31.12.1998
da 1.1.1999
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
a 31.12.2000
(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
a 31.12.2001
(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002
3%
D.M. 11 dicembre 2001
a 31.12.2003
(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
a 31.12.2007
(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008
3%
D.M. 12 dicembre 2007
a 31.12.2009
(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
a 31.12.2010
(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).
[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».
[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010
Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.
Quadro normativo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;
Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;
D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;
Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;
Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;
Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;
A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].
Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].
Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:
PERIODO
Tasso di interesse legale
da 1.1.1997
5%
Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185
a 31.12.1998
da 1.1.1999
2,5%
D.M. 10 dicembre 1998
a 31.12.2000
(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)
da 1.1.2001
3,5%
D.M. 11 dicembre 2000
a 31.12.2001
(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)
da 1.1.2002
3%
D.M. 11 dicembre 2001
a 31.12.2003
(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)
da 1.1.2004
2,5%
D.M. 1 dicembre 2003
a 31.12.2007
(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)
da 1.1.2008
3%
D.M. 12 dicembre 2007
a 31.12.2009
(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)
da 1.1.2010
1%
D.M. 4 dicembre 2009
a 31.12.2010
(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)
da 1.1.2011
1,5%
D.M. 7 dicembre 2010
(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)
Il Direttore generale
Giuseppe Lucibello
[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).
[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».
[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.
c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010
CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE
CAPODANNO: FIPE, ESERCENTI VICINI A FORZE ORDINE =
Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Un megapanettone e una magnum
gigante di champagne inviati per la notte di S. Silvestro alle Forze
dell'Ordine presso la Questura di Roma, quale simbolico ringraziamento
della Federazione Italiana Pubblici Esercizi alle donne e agli uomini
della Polizia di tutta Italia per l'impegno profuso quotidianamente a
tutela dei cittadini e dei loro beni.
Gli oltre 200.000 pubblici esercizi italiani associati alla
Fipe, la piu' diffusa rete di imprese del Paese, presenti in
autostrada, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e negli aeroporti,
nei centri storici e nei borghi piu' isolati, sulle coste e nei piu'
sperduti paesini di montagna, aperti dall'alba al tramonto e nelle ore
notturne, si sentono da sempre vicini a tutte le Forze dell'Ordine,
fornendo il proprio contributo per assicurare servizi e sicurezza a
cittadini e turisti, in un'ottica di partenariato spontaneo, di grande
valore sociale.
''Ci auguriamo che con il Nuovo Anno -afferma il presidente di
Fipe, Lino Enrico Stoppani nel messaggio inviato- cresca ancora di
piu' la consapevolezza che la sicurezza delle citta', delle persone e
delle imprese sia un bene primario per il nostro Paese e che vada
tutelata anche assolvendo il proprio compito sociale, a tutti i
livelli, con dignita' e serieta'. Ci rendiamo conto di quanto sia
difficile e rischioso il lavoro delle Forze dell'ordine, ma allo
stesso tempo quanto esso, per la dedizione e professionalita' che
sanno esprimere, sia d'esempio a tutte le categorie del lavoro e dei
servizi. Siamo, pertanto, fieri -conclude Stoppani- di poter affermare
l'impegno della categoria alla collaborazione che nasce non solo da
una esigenza vitale, ma anche e soprattutto da una stima profonda
radicata nel tempo in nome del comune sentimento di servizio per i
cittadini e nel superiore intento del sereno sviluppo del nostro
Paese''.
(Sec/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:47
NNNN
CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA
CAPODANNO: SEQUESTRATI 5 QUINTALI DI BOTTI SOTTO BINARI A TORRE ANNUNZIATA =
Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.
(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18
NNNN
Napoli, 30 dic. - (Adnkronos) - Cinque quintali di botti e
materiale esplosivo sono stati trovati dai carabinieri di Napoli sotto
i binari della linea ferroviaria di Torre Annunziata. Nel corso dei
controlli per Capodanno i militari hanno rinvenuto all'interno di una
cavita', a 5 metri sotto i binari, circa 5 quintali di botti di IV e V
categoria e di manufatti esplosivi improvvisati del genere
completamente vietato dalla legge, stipati senza alcun rispetto delle
norme di sicurezza e potenzialmente micidiali per la sicurezza dei
trasporti. Tutto il materiale e' stato sequestrato.
(Abl/Col/Adnkronos)
30-DIC-10 11:18
NNNN
MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3
MILLEPROROGHE: REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA PROROGATA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10
NNNN
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, conferma la proroga al 31 marzo del
termine per la presentazione delle mappe catastali degli
edifici e degli ampliamenti non risultanti in catasto (le
cosiddette 'case fantasma').(AGI)
Mal
301106 DIC 10
NNNN
MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3
MILLEPROROGHE: PROVA PRATICA PER 'PATENTINO' SLITTA AL 31/3 =
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10
(AGI) - Roma, 30 dic - Il decreto legge milleproroghe,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che verra' presentato
questa mattina al Senato, fa slittare almeno fino al 31 marzo
2011 l'introduzione della prova pratica per ottenere il
'patentino' che abilita alla guida dei ciclomotori (minori
compresi).(AGI)
Mal
301108 DIC 10
Incidente sul lavoro: vigile fuoco muore durante un soccorso
Stava prestando soccorso ad un automobilista rimasto bloccato in un’auto quando il veicolo condotto da un collega lo ha investito, causandogli ferite mortali. Ha perso la vita così, ieri mattina sul Colle del Melogno, nel comune di Bormida, nell’entroterra di Savona, un vigile del fuoco di cinquantadue anni, Ermanno Fossati, capo squadra in servizio al distaccamento di Finale Ligure. Sulle precise modalità del drammatico incidente sono in corso accertamenti.
Il tragico episodio è avvenuto poco prima delle 11, quando i pompieri sono intervenuti all’altezza del bivio per Calice Ligure e Orco Feglino per un’auto in panne. Quando uno dei due mezzi dei vigili del fuoco è arrivato sul posto e uno dei pompieri è sceso per prestare aiuto agli automobilisti rimasti bloccati, è stato travolto dal secondo mezzo guidato da un collega del distaccamento di Finale Ligure. In quel momento sulla zona c’era scarsa visibilità e l’asfalto era ricoperto di neve e ghiaccio. Forse proprio a causa di un lastrone gelato l’automezzo dei pompieri è sbandato travolgendo Fossati. Subito è stato chiamato il 118 e richiesto l’intervento di un elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale San Martino di Genova, ma per lui non c’è stato nulla da fare.
Ermanno Fossati sarebbe andato in pensione il prossimo anno dopo 35 anni di servizio, ma forse il suo posto sarà preso dal figlio Riccardo, 22 anni, attualmente vigile del fuoco «discontinuo», chiamato a svolgere attività periodica presso lo stesso distaccamento dei pompieri di Finale. Fossati lascia anche una seconda figlia, Doriana di 18 anni, e la moglie Gabriella. La sorella Elisa lo ricorda così: «Era un pompiere molto attivo, sempre in prima linea. Se in questa circostanza lo fosse stato un po’ meno, magari questa tragedia non sarebbe avvenuta».
Ieri cordoglio per questa disgrazia è stato espresso dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal ministro dell’Interno Bobo Maroni, dal presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e dal presidente del consiglio regionale Rosario Monteleone. Tutti hanno espresso plauso per il vigile del fuoco e vicinanza alla famiglia.
mercoledì 29 dicembre 2010
Ministero dell'Interno - Circolare n.330/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010 - "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" - Ulteriori disposizioni operative.
Lavoro: rischio stress, arriva obbligo valutazione ma per aziende molti dubbi
LAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI =
'INDAGINE DI 'QUOTIDIANO SICUREZZA' DELL'ANFOS
Roma, 29 dic. (Adnkronos/Labitalia) - A poche ore dall'entrata
in vigore dell'obbligo per migliaia di aziende italiane di preparare
un documento per la valutazione del rischio stress, come impone il
Testo Unico 81 del 2008, molti i dubbi e le incertezze sulla corretta
applicazione della norma che ha l'importante obiettivo di ridurre la
possibilita' che lo stress lavorativo diventi malattia professionale,
incidendo sulla salute di lavoratori e manager. A evidenziare le
difficolta' delle aziende, un'indagine di 'Quotidiano Sicurezza'
(www.quotidianosicurezza.it), giornale on line dell'Anfos,
Associazione nazionale formatori Sicurezza sul Lavoro), condotta tra
alcune delle piu' grandi aziende dell'information technology, come
Microsoft, Telecom, HP, IBM, Vodafone o Symantec, dove piu' alto e' il
'rischio stress lavoro correlato'.
Nel comparto Ict lavorano infatti circa 1,3 milioni di addetti,
impegnati ogni giorno per molte ore su computer e internet, con ritmi
di lavoro spesso incalzanti, che li espongono anche al rischio 'tecno
stress', la nuova malattia professionale balzata agli onori della
cronaca in seguito all'impegno del giudice Raffaele Guariniello della
procura di Torino. Le conseguenze sulla salute sono concrete:
insonnia, ipertensione, disturbi gastrointestinali, problemi cardiaci,
ansia, mal di testa, depressione, deficit immunitari.
Delle 12 grandi aziende interpellate, 5 hanno deciso di non
rispondere, anche ammettendo di non avere ancora una posizione in
merito. Alla prima domanda "In che modo la vostra azienda si e'
adoperata per redigere il Documento Valutazione Rischio Stress lavoro
correlato?", delle 7 aziende che hanno risposto 5 hanno dichiarato di
essersi mosse tempestivamente e in linea con il rispetto della
normativa e solo 2 aziende hanno dichiarato di essersi impegnate a
prevenire lo stress dei dipendenti sul posto di lavoro con grande
anticipo e indipendentemente dalla normativa. (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:26
NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (2) =
(Adnkronos/Labitalia) - Tutti d'accordo, invece, sulla
conoscenza delle sanzioni a carico delle aziende che non ottemperano
al Testo Unico 81/2008: tutte le sette aziende sanno dell'inasprimento
delle pene previste dalla norma. Anche per quanto riguarda il livello
di conoscenza su stress e tecno stress, mediamente tutte le aziende
interpellate hanno mostrato di conoscere cio' di cui si stava
parlando. La tendenza generale e' tenere ben separati lo stress dal
tecnostress e a non identificare lo stress con l'uso del computer, di
internet e delle nuove tecnologie.
Semmai sono le tensioni provenienti dall'esterno, come il
maggior bisogno di flessibilita', frequente ricorso ai contratti a
tempo determinato, carichi di lavoro sempre piu' intensi e a scapito
della vita privata, a costituire una minaccia per lo stato
psico-fisico del lavoratore. Piu' in generale, gli intervistati
tendono a individuare lo stress in "una situazione di prolungata
tensione", che puo' ridurre l'efficienza sul lavoro e arrivare a
determinare un cattivo stato di salute , puntando alle azioni
migliorative della salute del lavoratore, a prescindere dalle
definizioni e differenziazioni delle patologie o tecno patologie.
Infine sul grado di applicabilita' del Testo Unico, e' stato
chiesto "Giudicate esaustivo e di facile applicazione il Testo Unico,
relativamente al tema dello stress lavoro correlato?". Le risposte
variano a seconda della complessita' della realta' aziendale. Pur
nell'apprezzamento generale della norma, si legge tra le righe, dicono
gli autori dell'indagine "una non facile ricezione e comprensione
delle misure da adottare per la sua attuazione e una forte aspettativa
di miglioramento della norma". (segue)
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:31
NNNNLAVORO: RISCHIO STRESS, ARRIVA OBBLIGO VALUTAZIONE MA PER AZIENDE MOLTI DUBBI (3) =
(Adnkronos/Labitalia) - E che la comprensione della procedura
della valutazione dello stress in azienda non sia facile viene
confermato a 'Quotidiano sicurezza', da Lorenzo Fantini, dirigente del
Ministero del Lavoro (area salute e sicurezza) e presidente della
Commissione Consultiva che ha redatto le linee guida per la
valutazione del rischio stress: "Riceviamo molte richieste di
chiarimento -spiega Fantini- da parte delle aziende e riguardano la
metodologia da seguire per la valutazione dello stress lavoro
correlato. Nelle linee guida emanate dalla Commissione Consultiva si
specifica che dal 31 dicembre 2010 le aziende devono iniziare un
percorso per la valutazione di tale rischio, indicando i tempi di
conclusione. Quindi una grande azienda con migliaia di lavoratori
avra' la necessita' di identificare i gruppi di lavoro e potra'
concludere tale percorso anche dopo sei mesi". Come dire: avete ancora
tempo, ma dovete dimostrare che qualcuno si sta occupando del problema
in azienda.
Il problema reale, pero', dice 'Quotidiano sicurezza', "e' che
le linee guida dovevano uscire a giugno 2010, quando la scadenza per
tale valutazione era prevista al 31 agosto, come indicato il Testo
Unico 81. Ma poi le aziende hanno lamentato la scarsa conoscenza del
problema e dei metodi da seguire, cosi' e' arrivato il primo
slittamento al 31 dicembre per il settore pubblico, a cui e' poi
seguito il privato".
"La nuova sfida per le aziende di valutare il rischio stress
deve essere affrontata tenendo conto delle dimensioni dell'azienda,
utilizzando le metodologie attualmente proposte dalle istituzioni,
come regioni, ex Ispesl e Ministero del Lavoro", spiega Rolando
Morelli, presidente dell'Associazione Nazionale Formatori Sicurezza
del Lavoro (Anfos). Quanto alle piccole aziende, Morelli consiglia di
scaricare dal sito dell'Anfos (www.anfos.it) il documento con la
specifica check list validata dall'Ispesl. "Esiste anche la
possibilita' di affidarsi a check list -suggerisce ancora- che si
rifanno alle precedenti linee guida regionali, semplificando quindi il
compito del piccolo datore di lavoro".
(Lab/Opr/Adnkronos)
29-DIC-10 12:35
NNNN
RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO
RADICALI: STADERINI, RIMUOVERE GANZER, DE GENNARO, PICCIRILLO =
(AGI) - Roma, 29 dic - "Non e' immaginabile che il generale
Ganzer rimanga al vertice dei Ros, e bene farebbe il Comando
generale dei Carabinieri almeno a rimuoverlo da ogni incarico
operativo. Allo stesso modo, pero', non possono rimanere al
loro posto Gianni De Gennaro, Direttore del Dipartimento per le
Informazioni e la Sicurezza, il capo dell'Antiterrorismo, il
responsabile dell'AISI e il responsabile dello SCO, tutti
condannati in secondo grado per gravi reati e interdetti dai
pubblici uffici. Uno Stato che si presume democratico non puo'
permettersi che i principali posti di comando delle forze di
sicurezza siano diretti da persone condannate e interdette dai
pubblici uffici, perche' sarebbe folle lasciare che anche solo
una parte degli italiani possa nutrire dubbi sulla loro
serenita'. Eppure, il Governo e l'opposizione sono uniti nel
nascondere una situazione che non ha precedenti nelle
democrazie moderne. Evidentemente, quando istituzioni e partiti
si trasformano in associazioni a delinquere contro i diritti
dei cittadini, diventa indispensabile che alcuni posti chiave
siano in vario modo controllabili". Lo afferma il segretario
dei radicali, Mario Staderini.(AGI)
Mal
291251 DIC 10
NNNN
DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO
DROGA: LABORATORIO NUOVO STUPEFACENTE, ARRESTI PS TREVISO
(ANSA) - TREVISO, 29 DIC - Un laboratorio per la
realizzazione di una nuova e pericolosa droga, non ancora
inserita tra quelle della lista del Ministero degli Interni, e'
stato scoperto dalla squadra mobile di Treviso che sta
eseguendo, dalle prime ore di stamani, arresti e numerose
perquisizioni nella Marca.
Indagati giovani della Treviso bene implicati in un traffico
di nuove sostanze stupefacenti in grado di produrre gravi
conseguenze psicofisiche sugli assuntori.
L'indagine, iniziata alcuni mesi fa con l'arresto e il
coinvolgimento di una decina di giovani poco piu' che
diciottenni aveva portato al sequestro di 'mefredone'. Agli
inizi di dicembre la 'mobile trevigiana ha arrestato due giovani
e sequestrato quasi un chilo di mefredone, e un'analoga
quantita' e' stata recuperata una settimana fa alla periferia di
Treviso, nei pressi di una canaletta d'irrigazione.
La polizia e' riuscita a localizzare l'appartamento dove tale
sostanza veniva prodotta e preparata. La casa, secondo quanto
accertato dalla polizia, era stato presa in locazione da tre
cittadini russi residenti a Berlino che sono attivamente
ricercati anche tramite Interpol. (ANSA).
CS
29-DIC-10 05:30 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE =
(AGI) - Milano, 29 dic. - Un'esplosione nella notte ha
provocato danni alla sede della Lega Nord a Gemonio, in
provincia di Varese. Stando alla stampa locale, sarebbero
esplosi "due ordigni", provocando danni al portone e mandando
in frantumi i vetri delle finestre. (AGI)
Mi7
290949 DIC 10
**FLASH -VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO- FLASH** =
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:51
NNNN
VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO =
Milano, 29 dic. (Adnkronos) - Due ordigni non meglio
identificati sono esplosi davanti alla sede della Lega Nord di
Gemonio, nel Varesotto. E' ancora presto, si apprende dai carabinieri,
per sapere di che tipo di ordigni si tratti. Verra' diffuso un
comunicato stampa con maggiori dettagli piu' tardi, nel corso della
mattinata.
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 09:52
NNNN
Due petardi contro sede della Lega a Gemonio, vetrine infrante
Gemonio,petardi nella notte davanti sede Lega infrante 2 vetrine
Polizia: non erano ordigni, rivendicazione area anarchica
Roma, 29 dic. (Apcom) - Nella notte sono esplosi due grossi
petardi davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio, che hanno
infranto due vetrine.
"Dagli involucri rimasti a terra - spiega la polizia - sembra si
tratti di petardi, non di ordigni", messi comunque "a scopo
intimidatorio", che hanno infranto i vetri di due vetrine, nella
sede della Lega lombarda di Gemonio in via Marsala. Lo scoppio
avvenuto intorno alle tre di notte e sul muro uno scritta con
vernice spray "Antifa secondo atto" rivendica l'azione di membri
dell'area anarchica vicino ai centri sociali, spiegano gli
investigatori.
Sono in corso gli esami dei filmati delle telecamere per utili
indizi. Sul posto stanotte sono intervenuti i carabinieri. Indaga
anche la Digos di Varese.
Gtu
291000 dic 10
LEGA: ESPLOSI DUE ORDIGNI A SEDE DI GEMONIO, DANNI AL PORTONE (2)=
(AGI) - Milano, 29 dic. - L'esplosione e' avvenuta di notte e
non ha provocato feriti. Le forze dell'ordine stanno
effettuando i rilievi del caso. Non e' la prima volta che la
sede del Carroccio di Gemonio, dove abita Umberto Bossi, viene
presa di mira: il portone degli uffici, che si trovano a poche
centinaia di metri dall'abitazione del Senatur, fu incendiato
nel febbraio del 2007 e nel gennaio del 2009. (AGI)
Mi7/gim
291002 DIC 10
NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Due ordigni sono esplosi nella
notte davanti alla sede della Lega Nord a Gemonio (Varese), in
via Marsala. Non ci sono stati feriti, e le bombe hanno
danneggiato il portone della palazzina. (ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:02 NNNN
VARESE: ESPLOSI DUE ORDIGNI DAVANTI SEDE LEGA GEMONIO (2) =
(Adnkronos) - Secondo le prime indiscrezioni, ancora tutte da
confermare, i due ordigni esplosi questa notte davanti alla sede della
Lega Nord di Gemonio, paese del Varesotto noto perche' vi abita il
leader del Carroccio Umberto Bossi, sarebbero due grossi petardi,
ancora non si sa se fabbricati allo scopo o preconfezionati.
Non si tratterebbe comunque, stando alle prime indiscrezioni che
non trovano ancora conferme ufficiali, di ordigni sofisticati. Le
esplosioni avrebbero comunque provocato danni materiali, distruggendo
due vetrate della sezione locale del Carroccio.
(Sag/Gs/Adnkronos)
29-DIC-10 10:25
NNNN
ESPLOSIONE DAVANTI A SEDE LEGA NORD A GEMONIO NEL VARESOTTO (2)
(ANSA) - VARESE, 29 DIC - Sul muro di fianco alla sede della
Lega Nord di Gemonio, a 50 metri dalla casa di Umberto Bossi, i
presunti autori del gesto hanno scritto, in vernice nera,
'antifa', senza lasciare alcuna rivendicazione. Secondo le prime
ricostruzioni dei carabinieri e' stato verso le 3 che sarebbero
stati applicati due petardi alle finestre esterne, infrante
dall'esplosione.
L'esplosione di questa notte non e' il primo attacco alla
sede del Carroccio di Gemonio. Il portone della sede della Lega
Nord, infatti, fu incendiato nel febbraio del 2007 e nel gennaio
del 2009.(ANSA).
Y2N-AG
29-DIC-10 10:25 NNNN
Un tuffo nel passato! Si torna agli anni '70 o 50? (sotto l'immagine un piccolo ripasso di storia che non fa mai male)
"Chi non ricorda il proprio passato è destinato a riviverlo"
Mario Scelba (Caltagirone, 5 settembre 1901 – Roma, 29 ottobre 1991) è stato un politico italiano, presidente del Consiglio dei ministri italiano dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
Membro della prima ora del Partito Popolare. Con le elezioni del 1948 diventò deputato al Parlamento Italiano.
Fu ministro dell'interno dal 2 febbraio 1947 al 7 luglio 1953 (dall'11 luglio al 18 settembre 1952 si fece sostituire da Giuseppe Spataro perché colpito da malattia), dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955 e dal 26 luglio 1960 al 21 febbraio 1961; fu Presidente del Consiglio dal 10 febbraio 1954 al 6 luglio 1955.
In vista delle elezioni del 1948 preparò lo Stato al possibile scoppio di una guerra civile, rafforzando la polizia, espungendo da essa elementi considerati (dal punto di vista scelbiano) di dubbia fedeltà, conseguenti ad arruolamenti provvisori avvenuti sul finire della guerra (Polizia Partigiana).
Dopo le elezioni divenne meno acuto il pericolo di insurrezione generale armata delle sinistre. Si passò al tempo delle manifestazioni, violente ma in genere non armate. Nell'Italia di quegli anni, le manifestazioni erano organizzate soprattutto dai partiti Comunista e Socialista, per cui Scelba si fece rapidamente fama di nemico e persecutore del comunismo.
Con le elezioni del 1948 diventò frattanto deputato al Parlamento Italiano, dove fu costantemente rieletto fino al 1968, quando passò al Senato.
La percezione da parte dei simpatizzanti del Partito Comunista e del Partito Socialista di essere oggetto di una repressione mirata, era motivata anche dal fatto che la repressione delle manifestazioni avveniva di norma in modo molto cruento: la cronaca di quei sei anni riporta in tutto circa 150 morti fra scioperanti e manifestanti vari e migliaia di feriti ad opera delle forze di polizia, in particolare della "Celere", preposta alle operazioni di ordine pubblico.
Scelba fu colui che coniò, il 6 giugno 1949 a Venezia, nel corso del terzo congresso nazionale della Democrazia Cristiana, il termine Culturame.
Scelba esercitò grande fermezza nei confronti di don Zeno Saltini protagonista di grandi iniziative a favore degli orfani e dei diseredati, tra le quali Nomadelfia, ma le cui idee progressiste avrebbero potuto essere confuse con l'applicazione degli ideali comunisti[1]. La sua opposizione a don Zeno e a Nomadelfia venne pesantemente criticata sia dagli intellettuali della sinistra che da quelli cattolici:
« In questo paese dove centinaia di enti parassitari succhiano lo Stato, dove si buttano via miliardi per finanziare esposizioni inutili, manifestazioni balorde e stagioni vuote, non s' è trovato niente per aiutare don Zeno e Nomadelfia che mantenevano 700 bambini dispersi e privi di famiglia. Peggio. Quando la situazione precipitò, per essere sicuri che non potessero più sfuggire di mano, che non potessero più rialzare la testa, s' impose per loro la forma più odiosa e peggiore: la liquidazione coatta. Un bel giorno la polizia arrivò a Nomadelfia. I ragazzi furono tolti alle mamme adottive, caricati coi loro fagotti sui camion, e sparpagliati per tutta l' Italia in istituti diversi, da dove scrivono ancora lettere accorate, e di tanto in tanto scappano. »
(Filippo Sacchi, La Stampa, 17 dicembre 1953)
La repressione politica nel secondo dopoguerra [modifica]
Secondo Giuseppe Carlo Marino, docente ordinario dell'Università di Palermo, storico e scrittore, Scelba, divenuto Ministro dell'Interno il 2 febbraio 1947, diede il via ad una politica repressiva antidemocratica verso gli scioperi causando numerose vittime e feriti nel corso della sua funzione pubblica. Sempre secondo il parere di tale studioso, l'avversione a idee di giustizia sociale di stampo socialcomunista in nome di una priorità di ordine economico portò a violare le libertà costituzionali di opinione e assemblea agli appartenenti alle formazioni sindacali e delle sinistre.[2]
L'evoluzione successiva [modifica]
Il suo nome è legato anche a quella che venne definita all'epoca dalle opposizioni la "Legge truffa", il tentativo di modificare in senso maggioritario la legge proporzionale vigente dal 1946, introducendo un premio di maggioranza consistente nell'assegnazione del 65% dei seggi della Camera dei deputati alla lista o a un gruppo di liste apparentate in caso di raggiungimento del 50% più uno dei voti validi. La Legge n° 148 del 31 marzo 1953 passò con i soli voti della maggioranza democristiana - con Scelba ministro dell'Interno - ma non ebbe effetti pratici, dal momento che alle elezioni politiche dello stesso anno la Democrazia Cristiana e le liste a essa apparentate non ottennero la maggioranza assoluta.
Scelba lasciò la Presidenza del Consiglio (era anche ministro ad interim degli Interni) dopo l'elezione a Presidente della Repubblica di Giovanni Gronchi, nel 1955. Ritrovò brevemente il ministero degli Interni nel luglio 1960, in occasione del governo varato da Fanfani, dopo l'episodio increscioso del governo Tambroni con i gravi fatti di Genova, Roma e Reggio Emilia, che aveva creato, tra l'altro, il sospetto della minaccia di colpo di stato in chiave reazionaria.
Ostile al centrosinistra, dopo l'avvento del primo governo Moro nel quale per la prima volta entravano a far parte i socialisti decise di assumere una posizione defilata. Nel 1966 fu invitato a far parte del terzo governo Moro, sempre di centrosinistra, ma rifiutò l'offerta. Nel 1969 fu eletto Presidente del Parlamento Europeo, carica che avrebbe mantenuto fino al 1971, e presidente del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana, incarico che avrebbe lasciato nel 1973. Costantemente rieletto, fece parte del Senato della Repubblica dal 1968 al 1979, anno in cui si ritirò dalla vita politica.
Scelba congratulato da esponenti della sua corrente; fra gli altri: Giuseppe Trabucchi, Oscar Luigi Scalfaro, Fiorentino Sullo, Silvio Gava, Angelo Raffaele Jervolino, Amintore Fanfani
Fra le personalità a lui maggiormante legate, il futuro Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.
A seconda dei punti di vista è stato considerato o l'uomo che, riorganizzando le forze dell'ordine, ha salvato lo Stato democratico dal presunto sovversivismo attribuito al Partito Comunista Italiano e dal revanscismo neofascista, oppure l'uomo simbolo della repressione poliziesca del dissenso negli anni cinquanta.
Scelba e la strage di Portella della Ginestra
Dopo la strage di Portella della Ginestra, avvenuta il 1 maggio 1947, il suo nome venne fatto da Gaspare Pisciotta, luogotenente di Salvatore Giuliano, e da altri banditi in relazione ai gravissimi fatti avvenuti in Sicilia. Da diversi storici è stato investigato quale elemento chiave delle connessioni di potere che in un modo o in un altro avrebbero contribuito alla strage medesima e che, al fine di eliminare definitivamente ogni traccia, avrebbero poi deciso l'uccisione del capobanda di Montelepre, avvenuta il 5 luglio 1950.
Ricostruzioni e ipotesi su quei fatti risultano, fra le tante, nell'opera Il binomio Giuliano-Scelba di Carlo Ruta (1995), in Salvatore Giuliano di Giuseppe Casarrubea (2001) e in Segreti di Stato di Paolo Benvenuti (2003).
Tuttavia non fu mai portata alcuna prova e nulla fu mai accertato. Fonte Wikipedia
Iscriviti a:
Post (Atom)