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giovedì 30 dicembre 2010

I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro) Circ. 29-12-2010 n. 53 Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011. Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.

Circ. 29 dicembre 2010, n. 53 (1).

Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2011.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, Direzione generale, Direzione centrale rischi.



Quadro normativo

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001): “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Art. 116, commi 15, 16 e 17;

Codice Civile, art. 1284, comma 1: “Saggio degli interessi”;

D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze: “Modifica del saggio di interesse legale, con decorrenza dal 1° gennaio 2011”;

Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative»;

Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”;

Circ. 2 marzo 2010, n. 9 dell’Inail: “Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2010”;



A decorrere dal 1° gennaio 2011, il saggio degli interessi legali è fissato nella misura dell’1,5% in ragione d’anno [1].

Detto tasso costituisce anche la misura di riduzione massima delle sanzioni civili, così come illustrato con Circ. 27 luglio 2001, n. 56 [2] e Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 [3].

Al fine di avere un utile quadro riepilogativo, si riportano, di seguito, le misure dei tassi di interesse legale in vigore dal 1997:


PERIODO


Tasso di interesse legale


da 1.1.1997


5%


Legge n. 662/1996, art. 2, c. 185

a 31.12.1998
 

da 1.1.1999


2,5%


D.M. 10 dicembre 1998

a 31.12.2000
 

(Gazz. Uff. 11.12.1998, n. 289)

da 1.1.2001


3,5%


D.M. 11 dicembre 2000

a 31.12.2001
 

(Gazz. Uff. 15.12.2000, n. 292)

da 1.1.2002


3%


D.M. 11 dicembre 2001

a 31.12.2003
 

(Gazz. Uff. 14.12.2001, n. 290)

da 1.1.2004


2,5%


D.M. 1 dicembre 2003

a 31.12.2007
 

(Gazz. Uff. 10.12.2003, n. 286)

da 1.1.2008


3%


D.M. 12 dicembre 2007

a 31.12.2009
 

(Gazz. Uff. 15.12.2007, n. 291)

da 1.1.2010


1%


D.M. 4 dicembre 2009

a 31.12.2010
 

(Gazz. Uff. 15.12.2009, n. 291)

da 1.1.2011


1,5%


D.M. 7 dicembre 2010
 

(Gazz. Uff. 15.12.2010, n. 292)



Il Direttore generale

Giuseppe Lucibello


[1] D.M. 7 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (G.U. n. 292 del 15.12.2010).

[2] Circ. 27 luglio 2001, n. 56 dell’Inail: «Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”: articolo 116, commi da 8 a 20. Nuovo sistema sanzionatorio. Tabelle semplificative».

[3] Circ. 19 dicembre 2003, n. 73 dell’Inail: “Sistema sanzionatorio: riduzione delle sanzioni civili. Applicazione”.



c.c. art. 1284
L. 23 dicembre 2000, n. 388
D.M. 7 dicembre 2010

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