Translate

sabato 1 gennaio 2011

Giornali sempre obbligati a rettificare la notizia non veritiera anche in caso di pubblicazione lecita

Cass. Civ. Sez. III n. 23835 del 24.11.2010
SENTENZA sul ricorso 26306-2006 proposto da: xxxxx xxxxxx in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della xxxxx, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE NOTARISTEFANI DI VASTOGIRARDI ANTONIO giusta delega in calce al ricorso; -ricorrente – contro xxxxx xxxxx e xxxxx xxxxx,  elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DEI  CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato GUARDASCIONE BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIPA DI  MEANA VITTORIO giusta delega a margine del controricorso; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1986/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI I SEZIONE CIVILE, emessa il 27/4/2005, depositata il 28/06/2005, R.G.N. 2591/2004; udita la relazione della causa svolta nella pubblicaudienza del 21/10/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO; udito l'Avvocato BRUNO GUARDASCIONE; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1986, depositata il 28 giugno 2005, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli, la quale ha respinto la domanda proposta da xxxxx, in proprio e quale rappresentante legale della xxxxx, contro xxxxx, e la xxxxx rispettivamente autrice, direttore responsabile ed editrice del quotidiano xxxxx - per ottenere il risarcimento dei danni a seguito della pubblicazione sul medesimo quotidiano di due articoli, l'uno in data 4/5 aprile e l'altro il 6 aprile 1993, ritenuti diffamatori. Il xxxxx propone tre motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria. Resistono gli intimati con controricorso.
Motivi della decisione
1.- Conviene richiamare preliminarmente i fatti che hanno dato origine alla controversia. Il 2 aprile 1993 il GIP presso il Tribunale di Napoli ha disposto la custodia cautelare in carcere del xxxxx direttore della xxxxx con l'accusa formulata dal commissario straordinario della USL 37, xxxxx di avere offerto a quest'ultimo la somma di Lire 500 milioni per indurlo a non proporre appello contro un lodo arbitrale che ha condannato la USL a pagare alla Casa di cura 5 miliardi e mezzo di lire, in rimborso di spese erogate agli assistiti. Il 4/5 aprile 1993 il quotidiano xxxxx, ha pubblicato un articolo a firma di xxxxx dal titolo "Cade nella rete ex manager USL", ove il xxxxx era indicato come uno dei due pentiti che avevano incastrato il funzionario. Il giorno successivo altro articolo dal titolo "La truffa dei posti letto" riprendeva la vicenda, dicendo fra l’altro che "per non fare appellare il manager xxxxx contro la sentenza il proprietario della clinica avrebbe offerto all'amministratore una mazzetta da 500 milioni, e che "quelli della clinica cercavano di farsi pagare i ricoveri convenzionati per un numero di posti letto maggiore" rispetto a quelli di cui disponevano. Nel settembre successivo il xxxxx è stato arrestato con l'imputazione di concussione ai danni del xxxxx ed il procedimento a carico di quest'ultimo è stato archiviato. Rimasta senza esito la domanda di rettifica degli articoli già pubblicati, il xxxxx in proprio e quale rappresentante della Casa di cura, ha chiesto il risarcimento dei danni per diffamazione e per mancata pubblicazione della rettifica, assumendo che, a seguito delle vicende di cui sopra, i funzionari della USL non hanno rinnovato la convenzione con la Clinica e questa ha visto ridotta la sua clientela, con rilevante calo del fatturato. La Corte di appello ha motivato il rigetto delle domande con il fatto che, essendovi un interesse pubblico alla narrazione della vicenda, la pubblicazione era giustificata dal diritto di cronaca; che l'articolista si è attenuta alla verità dei fatti, così come essi all'epoca si presentavano, e che non ha trasceso la forma civile dell'esposizione. Ha ritenuto giustificata anche la mancata rettifica, con la motivazione che i convenuti non erano obbligati a procedervi, poichè le pubblicazioni che si chiedeva di rettificare erano lecitamente avvenute.
2.- E' logicamente pregiudiziale l'esame del secondo e del terzo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli art. 2043 cod. civ. e 597 cod. pen., nonchè illogica e insufficiente motivazione, sul rilievo che - contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata l'autrice dell'articolo ha imputato alla Clinica un fatto falso, cioè il ricovero di pazienti oltre il numero dei letti disponibili ed il pagamento di rette di degenza relative a posti letto inesistenti, trascurando il fatto che le eccezioni sollevate dalla USL nel giudizio arbitrale concernevano posti letto effettivamente esistenti, ma non aventi diritto al rimborso perchè non convenzionati. Le pubblicazioni, pertanto, avevano imputato alla Casa di cura un comportamento disonesto e truffaldino, mentre la vertenza reale concerneva un mero illecito civile. Lamenta ancora che il titolo dell'articolo del 6 aprlle "La truffa dei posti letto", è espressione tendenziosa, suggestiva e non rispondente ai principi di continenza espositiva.
2.1.- I due motivi sono inammissibili. Essi attengono all'interpretazione del contenuto delle pubblicazioni ed alla valutazione della loro portata offensiva, questioni la cui delibazione è riservata alla discrezionalità della Corte di merito, la quale ha congruamente e logicamente motivato la sua decisione, tenendo conto dell'intero contenuto degli articoli, non solo delle frasi riportate nel ricorso. Ha ritenuto che da essi si potesse chiaramente desumere che la controversia non riguardava posti letto inesistenti, poichè l'articolo del 6 aprile specificava trattarsi del pagamento "delle rette di degenza contestate, in quanto eccedenti il limite del convenzionamento". Ha specificato che gli illeciti facevano capo solo all'allegra gestione della USL mai ha parlato di vendita di posti letto inesistenti o di mercato dei posti letto, ed ha prospettato l'ipotesi che le vicende processuali evolvessero verso una fattispecie di concussione anzichè di corruzione. Ha perciò concluso con valutazione congruamente e logicamente motivata che l'intitolazione (indubbiamente forte) del secondo articolo non poteva essere riferita a comportamenti del xxxxx e della xxxxx, ma solo a quelli del responsabile della USL. il ricorrente ha posto in evidenza altre frasi contenute negli articoli, idonee a dimostrare l'illogicità e l'insufficienza della suddetta motivazione.
3. - Il primo motivo, deducendo violazione degli art. 8 legge 8 febbraio 1948 n. 47 sulla stampa e 2043 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia assolto i convenuti anche dall'addebito di non avere pubblicato la rettifica delle precedenti notizie, dopa l'archiviazione del procedimento per corruzione a suo carico, e censura la motivazione della Corte secondo cui, essendo risultata lecita la pubblicazione, non vi era ragione di accogliere la domanda di rettifica. Afferma il ricorrente che la rettifica ha la funzione di consentire all'interessato una replica e costituisce oggetto di un diritto potestativo che spetta a chiunque si ritenga diffamato.
3.1.- Il motivo è fondato. L'art. 8 della legge n. 47/1948 sulla stampa - così come modificate dall'art. 42 legge 5 agosto 1981 n. 416 - impone al responsabile del periodico di pubblicare gratuitamente le rettifiche dei soggetti “ai quali siano stati attribuiti atti.... da essi ritenuti lesivi della lora dignità e contrari a verità, purchè ... le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di  incriminazione penale", e sempre che siano contenute entro dati limiti di spazio. Si tratta di un diritto che la legge attribuisce all'interessato di vedere ristabilita la verità dei fatti qualora, tramite la stampa, gli siano stati attribuiti comportamenti, o lo si coinvolga in vicende pubbliche o personali, in termini difformi dalla realtà o che egli ritenga lesivi dell'onore, della reputazione od anche solo dell'identità personale. L'attuazione di un tale diritto non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo, ma deve avere corso, tramite la pubblicazione della rettifica, tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa (contenuto non penalmente illecito della rettifica; non eccedenza dai limiti di spazio di cui all'art. 8, 4° comma, legge n. 416 cit.) (cfr. Cass. civ. Sez. 3, 24 aprile 2008 n. 10690). Nella specie è indubbio lhe l'imputazione di corruzione sia oggettivamente lesiva della dignità della persona e che tale venga giustificatamente ritenuta dall'interessato. E' altresi indubbio che, all'esito delle indagini, l'addebito di concussione al xxxxx -  riportato dal quotidiano xxxxx nell'aprile precedente - è risultato non rispondente al vero, pur se lecitamente pubblicato in precedenza, sulla base delle conoscenze acquisite a quella data. Ricorrevano quindi gli estremi previsti dalla legge per poter formulare la richiesta di rettifica, che il direttore del periodico era tenuto ad accogliere, salvo che avesse dimostrato il ricorrere di alcuna delle circostanze in presenza delle quali la legge autorizza a non dare corso alla domanda. La circostanza menzionata dalla sentenza impugnata, cioè la liceità della pubblicazione della notizia, è irrilevante, nei casi in cui le notizie pubblicate risultino successivamente non veritiere, come nel caso di specie. Vale a dire, allorchè la liceita si ricolleghi non alla verità oggettiva della notizia, ma a quanto di tale verità emerge alla data della pubblicazione (c. d. verità putativa), in forza della scriminante del diritto di cronaca, detta liceità non può considerarsi di ostacolo al diritto dell'interessato di ristabilire, tramite la rettifica, l'effettiva realtà delle cose che sia stata successivamente accertata. Al contrario, proprio il fatto che l'esercizio del diritto di cronaca può autorizzare la pubblicazione di vicende di cui non sia stata ancora accertata la completa corrispondenza al vero, impone di dare la più ampia possibilità di espressione al diritto di rettifica dell'interessato, affinchè l'interesse pubblico alla conoscenza immediata dei fatti non venga a sacrificare ingiustificatamente ed oltre misura l'interesse individuale a che siano pubblicate solo le notizie incontestabilmente accertate come vere. L'eccezione dei resistenti secondo cui il motivo di ricorso sarebbe irrilevante perchè inidoneo ad influire sul dispositivo della sentenza impugnata deve essere disattesa. Non si può a priori escludere, infatti, che la tempestiva pubblicazione della rettifica avrebbe potuto limitare i danni conseguenti all'iniziale pubblicazione, e gli odierni ricorrenti hanno dedotto il fatto fra le premesse idonee a giustificare la lora richiesta di risarcimento.
5.- In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto: “L'art. 8 della legge n. 47/1948 sulla stampa, così come modificato dall'art. 42 legge 5 agosto 1981 n. 416, attribuisce al soggetto il diritto di rettifica delle notizie pubblicate sui mezzi di informazione, in tutti i casi in cui si tratti di notizie non vere o che l'interessato ritenga lesive dei propri diritti all'onore, alla reputazione o all'identità personale. L'attuazione del diritto alla rettifica non è rimessa alla discrezionale valutazione del direttore del mezzo di informazione, ma deve avere corso in tutti i casi in cui nericorrano i presupposti, con i soli limiti stabiliti dalla legge stessa. "L'accertata liceità della pubblicazione della notizia di cui si chiede la rettifica trattandosi di notizia rispondente alle conoscenze acquisite fino a quel momento e ricorrendo gli estremi del diritto di cronaca - non fa venir meno l'obbligo di pubblicare la rettifica dell' interessato, qualora la relativa domanda sia diretta a far valere l'avvenuto accertamento dei fatti in termini diversi da quelli in precedenza pubblicati, dovendo la verità reale prevalere sulla verità putativa".
6. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2010

"In giro vedo manifesti politici di sei metri per sei contro la precarietà. Gli stessi che la sponsorizzavano come flessibilità. Almeno scrivessero: 'Ci siamo sbagliati. La precarietà è una montagna di merda'. Come diceva Peppino Impastato della mafia"

Una storia per finire Una storia per iniziare

CIRCOLARE 28 settembre 2010, n. 2 - Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Ulteriori indicazioni. (10A15552) (GU n. 305 del 31-12-2010 )



Premessa. Con circolare n. 1/2010/DFP/DDI dell'11 marzo 2010 sono state fornite indicazioni operative relativamente all'avvio del sistema di trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nella predetta circolare venivano dati chiarimenti relativamente al funzionamento generale del sistema, ai soggetti tenuti alla trasmissione telematica, agli oneri e vantaggi per i lavoratori e ai tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione secondo le nuove modalita'. In particolare, nel paragrafo 6 («Tempi di attuazione e sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica») e' stato previsto quanto segue. «Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, si ritiene opportuno precisare i tempi e le modalita' di attuazione del nuovo sistema, tenuto conto dell'esigenza di una sua introduzione graduale ed uniforme sul territorio nazionale. A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze 26 febbraio 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede, in via telematica, alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, secondo le modalita' di cui al paragrafo n. 2. Per i tre 3 mesi successivi alla pubblicazione del decreto interministeriale di cui al periodo precedente, e' riconosciuta comunque la possibilita' per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalita' attualmente vigenti. Al termine del suddetto periodo transitorio, ovvero dei 3 mesi dalla predetta pubblicazione in Gazzetta ufficiale, la trasmissione e' effettuata esclusivamente per via telematica. Per verificare la corretta funzionalita' del sistema ed eventualmente operare interventi di messa a punto dello stesso, nel mese successivo allo scadere del periodo transitorio, per la durata di un mese, sara' attuato un collaudo generale del sistema, secondo modalita' definite d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. La responsabilita' per mancata trasmissione telematica del certificato con l'eventuale irrogazione delle sanzioni connesse si configura solo all'esito dei periodi transitorio e di collaudo (complessivamente per un periodo pari a 4 mesi). Sono fatte salve le eventuali fattispecie derogatorie, limitate nel tempo e riferite a specifiche aree territoriali, a carattere eccezionale, da individuare con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le quali continua a non essere operativo il regime sanzionatorio per il periodo indicato nel citato decreto.». Nel medesimo paragrafo sono state fornite delucidazioni sul regime sanzionatorio con riferimento alle previsioni dell'art. 55-septies citato. Al fine di procedere al collaudo generale, in linea con quanto comunicato nella circolare, con decreto del Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica del 1° luglio 2010 e' stata costituita apposita commissione i cui componenti rappresentano le amministrazioni e i soggetti coinvolti dall'applicazione del nuovo sistema. I lavori della commissione si sono svolti nel periodo luglio - settembre 2010. Allo scadere del primo mese successivo al periodo transitorio, come definito nella circolare, la commissione ha riscontrato l'esistenza di «a) ritardi registrati nella procedura di messa a disposizione dei medici delle credenziali di accesso al sistema; b) la non disponibilita' del canale telefonico per l'invio da parte del medico dei certificati; c) necessita' di messa a punto delle prestazioni del sistema in relazione al progressivo aumento degli utenti.». Pertanto, la commissione ha ritenuto di non poter «considerare positivamente l'esito del collaudo» e di dover proseguire l'esame dell'operativita' del sistema generale. La seconda fase del collaudo si e' conclusa il 15 settembre scorso. Durante la seduta, «la commissione, preso atto dei risultati delle verifiche del sistema, relativamente ai servizi resi disponibili ai medici, ai lavoratori e alle amministrazioni, nonche' alla messa a disposizione dei medici e datori di lavoro delle credenziali di accesso necessarie per il suo utilizzo, ritiene concluso il collaudo in quanto e' verificata la funzionalita' delle piattaforme e dei sistemi. Si evidenziano segnalazioni di difficolta' applicativa sotto il profilo organizzativo, sia in ambito ospedaliero che territoriale, per le quali vanno previste soluzioni da porre in atto in tempi brevi nella fase di compiuta ottimizzazione, al fine di realizzare la finalita' di un sistema che richiede il complessivo allineamento di tutte le responsabilita'. In funzione di cio', la commissione stabilisce di avviare un monitoraggio continuo con il concerto di tutte le amministrazioni interessate, della regolarita' del servizio, al fine di certificare eventuali situazioni di oggettiva difficolta' di adempiere alla trasmissione di quanto previsto dalla norma.». Come si evince dal verbale della commissione, il collaudo delle funzionalita' e' stato ormai concluso e, in considerazione delle criticita' organizzative emerse e che emergeranno, si aprira' una fase di monitoraggio del sistema, che sara' svolto in collaborazione tra i vari soggetti istituzionali interessati. La durata del monitoraggio viene stimata in circa quattro mesi. Considerato lo sviluppo del sistema, si ritiene necessario far conoscere ulteriori elementi procedurali per la migliore fruizione del servizio da parte degli utenti e, al contempo, fornire indicazioni alle amministrazioni e agli operatori sull'applicazione della normativa anche alla luce delle richieste di chiarimento pervenute. Resta fermo l'integrale rinvio ai contenuti della menzionata circolare n. 1. 1. L'utilizzo delle funzionalita' da parte dei diversi soggetti interessati (medici, lavoratori, pubbliche amministrazioni). Come noto, il sistema offre una serie di servizi ai medici, ai lavoratori e ai datori di lavoro gia' illustrati nella circolare n. 1. Si segnala che per l'utilizzo del canale telefonico da parte del medico e' attivo il numero verde 800 013 577, raggiungibile da telefono fisso o mobile. Tale canale consente di superare eventuali difficolta' temporanee dovute, ad esempio, alla mancanza di un personal computer o di una connessione a internet. Per quanto riguarda l'utilizzo del sistema da parte del lavoratore, si segnala inoltre che questi, dopo essersi registrato al sito dell'INPS (http://www.inps.it/- home page), puo' prendere visione di tutti i certificati a lui intestati. Si rammenta che le amministrazioni possono ricevere gli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti sia accedendo direttamente via web al sistema INPS, sia richiedendo all'Istituto l'invio ad una propria casella di posta elettronica certificata (PEC). L'accesso diretto al sistema I.N.P.S. avviene tramite apposite credenziali, che devono essere richieste secondo le modalita' indicate nella circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010. Le istruzioni per attivare l'invio alla casella PEC sono contenute nella circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010. Considerate le richieste di chiarimento pervenute, e' opportuno evidenziare che l'Ente con il quale le amministrazioni pubbliche debbono dialogare per la ricezione degli attestati di malattia relativi ai propri dipendenti e' l'INPS anche se gli stessi sono iscritti al regime contributivo INPDAP. Ulteriori indicazioni sui servizi sono disponibili sul sito www.innovazionepa.gov.it nella sezione dedicata ai certificati di malattia online. 2. Chiarimenti sull'ambito di applicazione. 2.1. I dipendenti della pubblica amministrazione interessati. Un primo chiarimento riguarda l'ambito di applicazione della disciplina. In proposito, si segnala che la disposizione di riferimento - che, come detto, e' l'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001 - riguarda il personale ad ordinamento privatistico, ovvero il personale soggetto alla disciplina del decreto legislativo citato. Pertanto, la norma non riguarda direttamente il personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del medesimo decreto (magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale delle carriere diplomatica e prefettizia e le altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti), per il quale rimane vigente la tradizionale modalita' cartacea, fermo restando che il nuovo sistema potra' trovare applicazione anche nei confronti di queste categorie di personale a seguito di approfondimenti istruttori e dell'adozione delle misure del caso. In conclusione, per le categorie di personale ad ordinamento pubblicistico, non soggette al regime del decreto legislativo n. 165 del 2001, i medici compilano i certificati e gli attestati di malattia in forma cartacea e le amministrazioni accettano i relativi documenti nella stessa forma, con le consuete modalita' di produzione o trasmissione da parte del dipendente interessato. 2.2. I medici obbligati all'utilizzo del sistema di trasmissione telematica. Si precisa poi che il nuovo regime di trasmissione telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonche' i medici liberi professionisti. Riprendendo quanto detto nella circolare n. 1, la violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica e' sanzionata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione. Il mancato utilizzo della modalita' telematica non e' invece specificamente sanzionato per i medici liberi professionisti. A fini di economicita' e di efficienza, e' comunque auspicabile che l'intero sistema delle certificazioni funzioni in maniera uniforme. Il Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e le altre Amministrazioni competenti si stanno impegnando per la sua estensione generalizzata e il processo di distribuzione delle credenziali di accesso al sistema telematico ai medici privati e' in corso. Nelle more, i dipendenti pubblici che, in linea e nei limiti di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001, si rivolgono ad un medico privato per la certificazione dell'assenza dovranno chiedere al medico il certificato o l'attestato in forma cartacea e lo recapiteranno all'amministrazione secondo le tradizionali modalita'. Quindi, sino alla compiuta messa a regime del sistema, le amministrazioni sono tenute ad accettare i certificati e gli attestati medici in forma cartacea provenienti da medici liberi professionisti, sempre che siano rispettate le condizioni previste nel citato art. 55-septies comma 1. Rimane fermo, naturalmente, che la giustificazione dell'assenza avverra' invece mediante certificazione telematica ogni qual volta i medici privati siano gia' in possesso delle credenziali di accesso e degli altri strumenti necessari per l'invio telematico. 2.3. I certificati rilasciati dalle strutture di pronto soccorso e dagli ospedali in caso di ricovero e dimissione. Nel corso dei lavori della commissione di collaudo sono emerse alcune specifiche criticita' legate ai certificati e agli attestati rilasciati dalle strutture ospedaliere o in sede di pronto soccorso o per attestare il ricovero del paziente o prodotti al momento delle dimissioni. I documenti rilasciati in tali occasioni presentano delle particolarita' che creano delle criticita' nell'applicazione del nuovo modello di trasmissione. Le particolarita' sono rinvenibili per i certificati rilasciati dal pronto soccorso nel carattere dell'urgenza proprio della specifica attivita', per i certificati di ricovero nell'esigenza di attestare - oltre alla diagnosi - il ricovero del paziente nella struttura e per i certificati di dimissione nella necessita' di produrre una relazione al paziente al momento del rilascio dalla struttura. La commissione ha preso atto dell'esistenza di queste criticita' per l'applicazione del sistema di trasmissione telematica dei certificati, contestualmente ad altre problematiche organizzative, ed ha segnalato la necessita' di individuare adeguate soluzioni e di attuare un monitoraggio con il concerto delle amministrazioni coinvolte per verificare la funzionalita' del servizio. Si chiarisce pertanto che, durante questo periodo di monitoraggio e sino a quando non saranno decise le misure ad hoc da seguire in queste situazioni, per i certificati di ricovero, di dimissione e di pronto soccorso, i medici continueranno ad elaborare certificati in forma cartacea, i dipendenti continueranno a recapitare o consegnare tempestivamente i certificati e gli attestati all'amministrazione di appartenenza e le amministrazioni li accetteranno secondo le tradizionali modalita'. 3. Situazioni nelle quali l'amministrazione deve conoscere la diagnosi. Secondo il processo di trasmissione telematica dei certificati attualmente sviluppato, una volta formato e spedito in formato telematico il certificato da parte del medico, il datore di lavoro riceve l'attestato di malattia. Come chiarito nella circolare n. 1, l'attestato di malattia consiste nel certificato privo dell'esplicitazione della diagnosi. L'attestato e' il documento che di regola viene utilizzato dai lavoratori dei settori pubblico e privato per la giustificazione dell'assenza e l'omissione della diagnosi e' finalizzata a tutelare la riservatezza del lavoratore. Come noto, esistono pero' alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessita' di conoscere la diagnosi. Per i dipendenti contrattualizzati delle pubbliche amministrazioni cio' accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilita' ai fini della visita fiscale. In queste situazioni, l'amministrazione e' tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consente di derogarvi ed e' innanzi tutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento. Senza dilungarsi sul punto, si rinvia alle indicazioni generali gia' fornite dal Dipartimento della funzione pubblica nelle circolari numeri 7 e 8 del 2008 e 8 del 2010, nonche' nel parere n. 2 del 2010 (tutte reperibili sul sito www.funzionepubblica.it). In tali ipotesi, il medico certificante dovra' procedere ad elaborare il certificato in forma telematica, inserendo sul modello informatico tutti i dati e le informazioni necessari secondo le indicazioni del decreto ministeriale 18 dicembre 2009, n. 206, e delle circolari menzionate, utilizzando, se del caso, la finestra delle note, che e' un campo libero. Il certificato sara' trasmesso dal medico utilizzando i canali telematici consueti e l'amministrazione ricevera' per via telematica l'attestato. In queste particolari ipotesi il medico dovra' anche provvedere a stampare e consegnare al lavoratore copia del certificato cartaceo che il lavoratore avra' l'onere di far pervenire tempestivamente all'amministrazione secondo le tradizionali modalita' (PEC, fax, raccomandata, consegna a mano). Pertanto, secondo questo processo, l'assenza dal servizio del dipendente verra' giustificata comunque mediante la trasmissione del documento informatico, mentre il regime giuridico dell'assenza sara' condizionato dalla ricezione della copia del documento da parte dell'amministrazione. La corrispondenza tra documento cartaceo e certificato telematico potra' essere verificata dall'amministrazione interessata mediante consultazione del sito INPS. 4. La responsabilita' specifica per violazione della normativa in materia di trasmissione telematica dei certificati. Con la circolare n. 1 sono state fornite informazioni relativamente alle sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica dei certificati (par. 6). Rimandando al contenuto della predetta circolare, giova soltanto rammentare che la legge ha introdotto specifiche sanzioni per la violazione delle norme sulla trasmissione telematica. Infatti, l'art. 55-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che «4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.». Inoltre, il comma 6 della medesima disposizione configura delle ipotesi di illecito per il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora e il dirigente del servizio affari generali e personale che, in relazione alle proprie competenze, omettono l'osservanza della normativa relativa alle assenze dal servizio per malattia. Le sanzioni applicabili per questa ipotesi sono individuate per relationem con rinvio agli articoli 21 e 55 sexies comma 3 del medesimo decreto. Anche i contratti e gli accordi collettivi recentemente stipulati sono intervenuti sulla specifica materia. Infatti, il CCNL relativo all'area IV, dirigenza medica e veterinaria, stipulato il 6 maggio 2010 prevede la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi per il caso di «inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili, in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia» (art. 8, comma 8) e richiama il contenuto dell'art. 55-septies comma 4 citato tra le fattispecie di illecito che comportano il licenziamento con preavviso. Inoltre, gli accordi collettivi stipulati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici specialisti hanno previsto apposite sanzioni per il caso di mancata osservanza degli adempimenti connessi alla trasmissione telematica dei certificati (art. 59-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici di medicina generale; art. 58-ter dell'ACN del 15 dicembre 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i pediatri di libera scelta; art. 28-ter dell'ACN 23 marzo 2005, introdotto dall'ACN 27 maggio 2009 per i medici specialisti, veterinari ed altre professionalita' sanitarie). Cio' premesso, come detto in precedenza (cfr: Premessa), all'esito del collaudo relativo alla funzionalita' del sistema la commissione ha segnalato l'esigenza di monitorare il processo di trasmissione telematica, visto che durante i lavori sono emerse delle criticita' organizzative soprattutto per alcuni settori ed aree territoriali. L'esistenza di tali criticita', per il superamento delle quali le Amministrazioni interessate lavoreranno durante i prossimi mesi anche utilizzando le evidenze del monitoraggio, rendono allo stato problematici l'emersione e l'accertamento di eventuali responsabilita' per la violazione della specifica normativa e, quindi, lo svolgimento dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni. Infatti, la piena applicazione dell'apparato sanzionatorio richiede la definizione di presupposti di azione chiari e di un quadro di operativita' certo in mancanza dei quali potrebbe non essere riscontrabile l'elemento della colpevolezza dell'illecito. Pertanto, fermo restando l'obbligo dei medici di continuare a trasmettere i certificati per via telematica in presenza delle condizioni organizzative e tecniche che lo rendono possibile, per il periodo transitorio, sino al 31 gennaio 2011, durante il quale le piu' rilevanti criticita' dovranno essere affrontate, e' opportuno che le Amministrazioni competenti si astengano dalla contestazione degli addebiti specificamente riferiti all'adempimento. Sara' cura dei Dipartimenti della funzione pubblica, per la digitalizzazione e l'innovazione tecnologica e delle altre Amministrazioni competenti comunicare nel prosieguo ulteriori informazioni in vista della piena messa a regime del sistema. Raccomandazioni finali. A fini di monitoraggio, si raccomanda alle Amministrazioni che, in qualita' di datori di lavoro, ricevono attestati di malattia in forma cartacea al di fuori delle situazioni indicate nella presente circolare di segnalare l'anomalia entro 48 ore dal ricevimento degli stessi, inviando apposita comunicazione alla casella di posta elettronica certificata dell'Azienda di riferimento del medico. Si invitano le Amministrazioni destinatarie della presente circolare a voler portare a conoscenza il contenuto della stessa ai propri dipendenti. Si chiede inoltre al Ministero della salute, alle Regioni e Province autonome, alle Aziende sanitarie e agli Ordini professionali di riferimento di volerne dare diffusione presso gli esercenti la professione medica. Roma, 28 settembre 2010 Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2010, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 368.

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230 - Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) (GU n. 305 del 31-12-2010 )

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230  - Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) (GU n. 305 del 31-12-2010 )


testo in vigore dal: 15-1-2011

        
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli; Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento recante le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in particolare, l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento delle prove preselettive; Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, non indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per l'attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune circostanze, la necessita' di svolgere la medesima prova pur in presenza di un numero esiguo di partecipanti; Ritenuto di dover individuare un criterio piu' restrittivo per l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde favorirne la rapida conclusione; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2010, in relazione al quale e' stato riformulato l'articolo 1, al fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». Art. 1 1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 1° aprile 1981, n. 121 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10/04/1981, n. 100, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Si riporta il testo  degli  artt.  7,  34  e  49  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.: 
              « Art. 7. Nomina a primo dirigente. 1.  L'accesso  alla
          qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: 
              a)  nel  limite  dell'ottanta  per  cento   dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per  merito  comparativo  e  superamento   del   corso   di
          formazione per l'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          della durata di tre mesi con esame finale.  Allo  scrutinio
          per merito comparativo e' ammesso il  personale  del  ruolo
          dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
          aggiunto, con almeno due anni di effettivo  servizio  nella
          qualifica; 
              b) nel limite del restante venti per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale  del  ruolo  dei
          commissari,  in  possesso  di  una  delle  lauree  indicate
          all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica  di  vice
          questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque  anni
          di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui  al  comma  1,  lettera  a)  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
          polizia, ha un indirizzo prevalentemente  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico, gestionale e giuridico necessarie per  l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del  corso
          di formazione dirigenziale,  le  modalita'  di  svolgimento
          dell'esame finale, nonche'  i  criteri  per  la  formazione
          della graduatoria di fine corso, sono  determinati  con  il
          regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.» 
              «Art. 34. Nomina  alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico. 1. L'accesso alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del ruolo  dei  direttori  tecnici  in
          possesso della qualifica di  direttore  tecnico  capo,  con
          almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di direttore tecnico capo ovvero  abbia  maturato
          almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
          direttore tecnico principale. Se i  posti  complessivamente
          disponibili sono due, uno di questi e'  comunque  riservato
          al concorso. 
              2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a  tutti
          gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita
          secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
          per il personale di cui al comma 1, lettera a),  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4.» 
              «Art. 49. Nomina a primo dirigente medico. 1. L'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico   dei   ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del  ruolo  dei  direttivi  medici  in
          possesso della qualifica di medico  capo,  con  almeno  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di  medico  capo  ovvero  abbia  maturato  almeno
          cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico
          principale. Se i posti  complessivamente  disponibili  sono
          due, uno di questi e' riservato al concorso. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal l° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
          graduatoria di merito del concorso per il personale di  cui
          al comma 1, lettera b). Ai fini  della  determinazione  del
          posto  in  ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i
          sanitari  che  hanno  superato  il  corso   di   formazione
          dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 8, 35 e 50 del citato
          d.lgs. n. 334 del 2000: 
              «Art. 8. Concorso per la nomina a primo  dirigente.  1.
          Il concorso per titoli ed  esami  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza  da  pubblicarsi  nel  bollettino  ufficiale  del
          personale. 
              2. L'esame e' diretto  ad  accertare  l'attitudine  del
          candidato a fornire soluzioni  corrette  sotto  il  profilo
          della  legittimita',  dell'efficacia,   dell'efficienza   e
          dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un colloquio volto a verificare, oltre al  grado  di
          preparazione professionale  del  candidato,  anche  la  sua
          capacita' di sviluppo delle risorse umane ed  organizzative
          assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 
              3. L'esame non si  intende  superato  se  il  candidato
          abbia riportato  una  votazione  inferiore  a  trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4. Il  personale  che  per  tre  volte  non  sia  stato
          compreso nella graduatoria degli idonei non  e'  ammesso  a
          ripetere la prova concorsuale. 
              5. Non e' ammesso al concorso il  personale  che,  alla
          data del relativo bando, abbia riportato: 
              a) nei tre anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo
          inferiore a "distinto"; 
              b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
          pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare
          della deplorazione; 
              d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della sospensione dal servizio. 
              6.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati  con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  emanare  entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              7. La commissione del concorso per titoli ed esami,  di
          cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia
          -  direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,   e'
          presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie
          ed e' composta da: 
              a) un direttore di ufficio  o  direzione  centrale  del
          dipartimento della pubblica sicurezza; 
              b) un dirigente dei ruoli del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica  non
          inferiore a dirigente superiore,  che  svolga  funzioni  di
          questore; 
              c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              d) un  docente  universitario  esperto  in  materia  di
          organizzazione del settore pubblico od aziendale. 
              8. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              9. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni,  tra  i  dirigenti  dei  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
          » 
              «Art. 35. Concorso per  la  nomina  a  primo  dirigente
          tecnico.  1.  Il  concorso  per  titoli  ed  esami  di  cui
          all'articolo  34,  comma  1,   lettera   b),   e'   indetto
          annualmente con decreto del capo della polizia -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  da  pubblicarsi   nel
          bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono  determinati  con  il  regolamento
          ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami, nominata con decreto del  capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
          dal vice direttore generale  con  funzioni  vicarie  ed  e'
          composta da: 
              a) due dirigenti dei ruoli  tecnici  con  qualifica  di
          dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il  quale  e'
          indetto il concorso; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei  ruoli  tecnici
          con qualifica di dirigente superiore. » 
              « Art. 50. Concorso per la  nomina  a  primo  dirigente
          medico.  1.  Il  concorso  per  titoli  ed  esami  di   cui
          all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati con il regolamento  di
          cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami di cui all'articolo 49, nominata con  decreto  del
          Capo della polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza, e' presieduta dal vice  direttore  generale  con
          funzioni vicarie ed e' composta da: 
              a) il direttore centrale  di  sanita'  e  un  dirigente
          superiore medico; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli  sanitari
          con qualifica di dirigente superiore. » 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  D.M.  16-5-2002,
          n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2002,
          n. 135, come modificato dal presente regolamento: 
              « Art. 5. Prove preselettive. 1. Nel  caso  in  cui  il
          numero di candidati sia pari o superiore a dieci  volte  il
          numero di posti messi a concorso,  si  effettua  una  prova
          preselettiva per  determinare  l'ammissione  dei  candidati
          alle  successive   prove   scritte.   La   suddetta   prova
          preselettiva  non  si  effettua  qualora  il   numero   dei
          candidati sia inferiore a cento. Il  test  preselettivo  e'
          articolato  in  quesiti  a  risposta  multipla  riguardanti
          l'accertamento della conoscenza delle materie indicate  nel
          bando di concorso, ad esclusione  della  lingua  straniera,
          nonche'  del  possesso  delle  capacita'  di  analisi,   di
          sintesi, di logicita' del ragionamento  e  di  orientamento
          alla soluzione dei problemi. Sulla base  dei  risultati  di
          tale prova e'  ammesso  a  sostenere  le  successive  prove
          scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte
          il  numero  dei  posti  messi  a   concorso   nonche',   in
          soprannumero,  i  candidati  che   abbiano   riportato   un
          punteggio pari all'ultimo  degli  ammessi  entro  i  limiti
          della aliquota  predetta.  Il  punteggio  conseguito  nella
          prova preselettiva non concorre alla  formazione  del  voto
          finale di merito. 
              2. La mancata ammissione  alla  prova  scritta  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma
          4, del decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  e
          successive modifiche ed integrazioni. 
              3. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere
          affidata a qualificati istituti pubblici e privati. » 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 5 del D.M. n. 109 del  2002,  si
          veda nelle note alle premesse. 

Forze di polizia esentate dall'uso della cintura di sicurezza solo in caso di emergenza - Circolare del Ministero dell'Interno


Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al Codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del c.d.s.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 195, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 , n. 285, recante il Nuovo Codice della strada;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2008;
Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione legislativa, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato Nuovo Codice della strada, in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale,verificatasi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010;
Ritenuto di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel Nuovo Codice della strada per effetto delle disposizioni della legge 15 luglio 2009, n. 94, e della legge 29 luglio 2010, n. 120, non essendo decorso il previsto biennio dalla loro entrata in vigore;
Considerato che l'indice di variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2010, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica, e' del 2,4%;

Decreta:

Art. 1
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo Codice della strada e successive modifiche e integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto.
2. Dall'adeguamento di cui al comma 1 sono escluse le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotte o modificate dalle leggi 15 luglio 2009, n. 94, e 15 luglio 2010, n. 120, riportate nella tabella II in allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Roma, 22 dicembre 2010

Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Tremonti p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Giachino


Tabella I

Gli importi delle sanzioni amministrative del  pagamento  di  una somma, previste dal codice della strada devono intendersi  sostituiti come segue:
Ove era prevista la sanzione da  € 23  a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 24 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 37  a  €  150  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 38 a € 154.
Ove era prevista la sanzione da € 38  a  €  155  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 39 a € 159.
Ove era prevista la sanzione da  € 47  a  €  92  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 48 a € 94.
Ove era prevista la sanzione da € 70  a  €  285  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 72 a € 292.
Ove era prevista la sanzione da € 74  a  €  299  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 76 a € 306.
Ove era prevista la sanzione da € 77  a  €  305  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 79 a € 312.
Ove era prevista la sanzione da € 78  a  €  311  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 80 a € 318.
Ove era prevista la sanzione da € 92  a  €  187  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 94 a € 191.
Ove era prevista la sanzione da € 117 a  €  233  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 120 a € 239.
Ove era prevista la sanzione da € 143 a  €  570  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €146 a € 584.
Ove era prevista la sanzione da € 144 a  €  576  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €147 a € 590.
Ove era prevista la sanzione da € 148 a  €  594  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €152 a € 608.
Ove era prevista la sanzione da € 150 a  €  599  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €154 a € 613.
Ove era prevista la sanzione da € 155 a  €  624  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da €159 a € 639.
Ove era prevista la sanzione da  € 200  a  €400  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 205 a € 410.
Ove era prevista la sanzione da € 263 a € 1.050  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 269 a € 1.075.
Ove era prevista la sanzione da € 272 a € 1.088  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 279 a € 1.114.
Ove era prevista la sanzione da € 295 a € 1.179  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 302 a € 1.207.
Ove era prevista la sanzione da € 307 a € 1.227  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 314 a € 1.256.
Ove era prevista la sanzione da € 327 a € 1.633  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 335 a € 1.672.
Ove era prevista la sanzione da € 356 a € 1.426  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 365 a € 1.460.
Ove era prevista la sanzione da € 373 a € 1.498  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 382 a € 1.534.
Ove era prevista la sanzione da € 389 a € 1.559  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 398 a € 1.596.
Ove era prevista la sanzione da € 542 a € 2.168  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 555 a € 2.220.
Ove era prevista la sanzione da € 613 a € 2.455  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 628 a € 2.514.
Ove era prevista la sanzione da € 653 a € 3.267  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 669 a € 3.345.
Ove era prevista la sanzione da € 709 a € 2.850  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 726 a € 2.918.
Ove era prevista la sanzione da € 713 a € 2.853  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 730 a € 2.921.
Ove era prevista la sanzione da € 714 a € 2.859  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 731 a € 2.928.
Ove era prevista la sanzione da € 715 a € 2.886  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 732 a € 2.955.
Ove era prevista la sanzione da € 743 a € 2.976  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 761 a € 3.047.
Ove era prevista la sanzione da € 749 a € 2.996  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 767 a € 3.068.
Ove era prevista la sanzione da € 779 a € 3.119  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 798 a € 3.194.
Ove era prevista la sanzione da € 829 a € 3.315  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 849 a € 3.395.
Ove era prevista la sanzione da € 870 a € 3.481  la  stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 891 a € 3.565.
Ove era prevista la sanzione da € 1.088 a € 10.878 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 1.114 a € 11.139.
Ove era prevista la sanzione da € 1.227 a € 4.912 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.256 a € 5.030.
Ove era prevista la sanzione da € 1.632 a € 6.527 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.671 a € 6.684.
Ove era prevista la sanzione da € 1.685 a € 6.741 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.725 a € 6.903.
Ove era prevista la sanzione da € 1.842 a € 7.369 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 1.886 a € 7.546.
Ove era prevista la sanzione da € 2.455 a € 9.825 la stessa  deve intendersi sostituita con quella da € 2.514 a €10.061.
Ove era prevista la sanzione da € 4.351 a € 17.405 la stessa deve intendersi sostituita con quella da € 4.455 a € 17.823.
Ove era prevista la sanzione da € 10.000 a  €  15.000  la  stessa deve intendersi sostituita con quella da € 10.240 a € 15.360.

Tabella II

Disposizioni previste dal codice della strada che sono escluse dall'aggiornamento dell'importo delle sanzioni:
Articolo 7, comma 13-bis;
Articolo 15, comma 3-bis;
Articolo 38, comma 13;
Articolo 77, comma 3-bis;
Articolo 80, comma 14, quinto periodo;
Articolo 94, comma 4-bis;
Articolo 94-bis;
Articolo 96, comma 2-bis;
Articolo 97, commi 5, 6 e 10;
Articolo 115, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies;
Articolo 120;
Articolo 128, comma 2;
Articolo 136, comma 6-bis;
Articolo 142, commi 9 e 9-bis;
Articolo 158, commi 5 e 6, limitatamente alle violazioni commesse con ciclomotori e motoveicoli a due ruote;
Articolo 174;
Articolo 178;
Articolo 182, comma 10, primo periodo, limitatamente alle violazioni del comma 9-bis dello stesso articolo;
Articolo 186, comma 2, lettera a);
Articolo 186-bis;
Articolo 189, comma 9-bis.













Benefici 104/92 - Vigili del Fuoco

 Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'Interno riferisce che con atto notificato in data 2 maggio 2007 il sig. #################### ####################, in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ebbe a proporre ricorso avverso il provvedimento della direzione centrale per le risorse umane in data 7 marzo 2007 con cui era stata respinta la sua istanza volta a fruire di tre giorni di permesso mensile ai sensi dell'art. 33 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere la cognata sig.ra ####################, riconosciuta portatrice di handicap grave...."


Ogni giorno www.cives.roma.it e www.laboratoriopoliziademocratica.org  mette a disposizione dei propri lettori informazione e contenuti, nel 90% dei casi, gratuiti. Vogliamo continuare a farlo, e a farlo sempre meglio. Se ritieni il nostro lavoro utile o semplicemente interessante, ti va di darci una mano? Puoi farlo con una piccola donazione, cliccando sul seguente link:
  1. http://www.cives.roma.it/index.php?option=com_banners&task=click&bid=20
  2. https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr
  3. https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=uSgshul_PEiEPCQHA6vUJuTYb0v7M2ci8YXXodHAYNMF7eT_z1TBnGm22Ry&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d9384d85353843a619606282818e091d0

venerdì 31 dicembre 2010

DECRETO 23 dicembre 2010 Modifiche al decreto 8 agosto 2009, recante: «Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94». (10A15690) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, n. 92 del 2008, con il quale e' stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci; Visto l'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009, n. 128, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», e, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale; Visto il decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009, di attuazione del predetto art. 3, comma 43, della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2009, n. 183, recante «determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalita' di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2010, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto del Ministro dell'interno dell'8 agosto 2009 al fine di rendere piu' agevoli le modalita' di svolgimento delle attivita' delle associazioni di osservatori, nonche' di prorogare l'applicazione delle disposizioni transitorie; Ritenuto che continuano a sussistere le esigenze di prorogare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni transitorie del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto 2009, come modificato dal decreto del 4 febbraio 2010; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 9 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009 Al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 9, comma 1, ultimo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2011»; b) all'art. 9, comma 2, le parole «Fino alla stessa data del 31 dicembre 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla stessa data del 30 giugno 2011,». Roma, 23 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni

DECRETO 17 dicembre 2010 Proroga di termini previsti dal decreto 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo nei luoghi aperti al pubblico. (10A15609) (GU n. 304 del 30-12-2010 )


IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare, i commi dal 7 al 13 che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2009, di attuazione del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2009, n. 235, recante «Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010 recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, concernente determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attivita' d'intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94» che ha prorogato l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di corsi di formazione al 31 dicembre 2010; Considerato che alcune regioni non sono in grado di completare il percorso formativo per il personale addetto ai servizi di controllo entro il 31 dicembre 2010; Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre 2010 con il quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei mesi il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte delle regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine di permettere agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31 dicembre 2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere l'attestato di frequenza richiesto; Decreta: Art. 1 Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 1. Al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31 marzo 2010, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino al 30 giugno 2011». Roma, 17 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363