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sabato 1 gennaio 2011

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230 - Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) (GU n. 305 del 31-12-2010 )

DECRETO 21 dicembre 2010, n. 230  - Regolamento concernente la modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». (10G0255) (GU n. 305 del 31-12-2010 )


testo in vigore dal: 15-1-2011

        
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli; Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento recante le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in particolare, l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento delle prove preselettive; Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, non indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per l'attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune circostanze, la necessita' di svolgere la medesima prova pur in presenza di un numero esiguo di partecipanti; Ritenuto di dover individuare un criterio piu' restrittivo per l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde favorirne la rapida conclusione; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2010, in relazione al quale e' stato riformulato l'articolo 1, al fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». Art. 1 1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.

          
                      Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 1° aprile 1981, n. 121 e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 10/04/1981, n. 100, S.O. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile
          1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale della
          Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di  polizia  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158,
          S.O. 
              - Si riporta il testo  degli  artt.  7,  34  e  49  del
          decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.: 
              « Art. 7. Nomina a primo dirigente. 1.  L'accesso  alla
          qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: 
              a)  nel  limite  dell'ottanta  per  cento   dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per  merito  comparativo  e  superamento   del   corso   di
          formazione per l'accesso alla qualifica di primo  dirigente
          della durata di tre mesi con esame finale.  Allo  scrutinio
          per merito comparativo e' ammesso il  personale  del  ruolo
          dei commissari in possesso della qualifica di vice questore
          aggiunto, con almeno due anni di effettivo  servizio  nella
          qualifica; 
              b) nel limite del restante venti per  cento  dei  posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale  del  ruolo  dei
          commissari,  in  possesso  di  una  delle  lauree  indicate
          all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica  di  vice
          questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque  anni
          di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui  al  comma  1,  lettera  a)  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al  comma
          1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di
          polizia, ha un indirizzo prevalentemente  professionale  ed
          e' finalizzato a perfezionare le  conoscenze  di  carattere
          tecnico, gestionale e giuridico necessarie per  l'esercizio
          delle funzioni dirigenziali. 
              4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del  corso
          di formazione dirigenziale,  le  modalita'  di  svolgimento
          dell'esame finale, nonche'  i  criteri  per  la  formazione
          della graduatoria di fine corso, sono  determinati  con  il
          regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.» 
              «Art. 34. Nomina  alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico. 1. L'accesso alla  qualifica  di  primo  dirigente
          tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato  che
          espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del ruolo  dei  direttori  tecnici  in
          possesso della qualifica di  direttore  tecnico  capo,  con
          almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di direttore tecnico capo ovvero  abbia  maturato
          almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di
          direttore tecnico principale. Se i  posti  complessivamente
          disponibili sono due, uno di questi e'  comunque  riservato
          al concorso. 
              2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a  tutti
          gli effetti dal 1° gennaio dell'anno  successivo  a  quello
          nel quale si sono verificate le  vacanze  ed  e'  conferita
          secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso
          per il personale di cui al comma 1, lettera a),  e  secondo
          l'ordine della graduatoria di merito del  concorso  per  il
          personale di cui al comma 1,  lettera  b).  Ai  fini  della
          determinazione del posto in ruolo i vincitori del  concorso
          precedono i funzionari  che  hanno  superato  il  corso  di
          formazione dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4.» 
              «Art. 49. Nomina a primo dirigente medico. 1. L'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  medico   dei   ruoli
          professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene: 
              a)  nel  limite  del  sessanta  per  cento  dei   posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio
          per merito comparativo e superamento di un successivo corso
          di formazione dirigenziale, della durata di tre  mesi,  con
          esame finale. Allo  scrutinio  per  merito  comparativo  e'
          ammesso il personale del  ruolo  dei  direttivi  medici  in
          possesso della qualifica di medico  capo,  con  almeno  due
          anni di effettivo servizio nella qualifica; 
              b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti
          disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante  concorso
          per titoli ed esami riservato al personale che  riveste  la
          qualifica di  medico  capo  ovvero  abbia  maturato  almeno
          cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico
          principale. Se i posti  complessivamente  disponibili  sono
          due, uno di questi e' riservato al concorso. 
              2. La nomina a primo  dirigente  decorre  a  tutti  gli
          effetti dal l° gennaio dell'anno successivo  a  quello  nel
          quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo
          l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso  per
          il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della
          graduatoria di merito del concorso per il personale di  cui
          al comma 1, lettera b). Ai fini  della  determinazione  del
          posto  in  ruolo  i  vincitori  del  concorso  precedono  i
          sanitari  che  hanno  superato  il  corso   di   formazione
          dirigenziale. 
              3. Per il corso di formazione dirigenziale  di  cui  al
          comma 1, lettera a), si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 7, commi 3 e 4.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 8, 35 e 50 del citato
          d.lgs. n. 334 del 2000: 
              «Art. 8. Concorso per la nomina a primo  dirigente.  1.
          Il concorso per titoli ed  esami  di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del
          capo della polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza  da  pubblicarsi  nel  bollettino  ufficiale  del
          personale. 
              2. L'esame e' diretto  ad  accertare  l'attitudine  del
          candidato a fornire soluzioni  corrette  sotto  il  profilo
          della  legittimita',  dell'efficacia,   dell'efficienza   e
          dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un colloquio volto a verificare, oltre al  grado  di
          preparazione professionale  del  candidato,  anche  la  sua
          capacita' di sviluppo delle risorse umane ed  organizzative
          assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 
              3. L'esame non si  intende  superato  se  il  candidato
          abbia riportato  una  votazione  inferiore  a  trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4. Il  personale  che  per  tre  volte  non  sia  stato
          compreso nella graduatoria degli idonei non  e'  ammesso  a
          ripetere la prova concorsuale. 
              5. Non e' ammesso al concorso il  personale  che,  alla
          data del relativo bando, abbia riportato: 
              a) nei tre anni  precedenti,  un  giudizio  complessivo
          inferiore a "distinto"; 
              b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della
          pena pecuniaria; 
              c) nei tre anni precedenti,  la  sanzione  disciplinare
          della deplorazione; 
              d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare
          della sospensione dal servizio. 
              6.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati  con  regolamento  del
          Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, da  emanare  entro  sei
          mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
              7. La commissione del concorso per titoli ed esami,  di
          cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia
          -  direttore  generale   della   pubblica   sicurezza,   e'
          presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie
          ed e' composta da: 
              a) un direttore di ufficio  o  direzione  centrale  del
          dipartimento della pubblica sicurezza; 
              b) un dirigente dei ruoli del personale  della  Polizia
          di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica  non
          inferiore a dirigente superiore,  che  svolga  funzioni  di
          questore; 
              c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              d) un  docente  universitario  esperto  in  materia  di
          organizzazione del settore pubblico od aziendale. 
              8. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso  il
          Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              9. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni,  tra  i  dirigenti  dei  ruoli  del
          personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
          polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore.
          » 
              «Art. 35. Concorso per  la  nomina  a  primo  dirigente
          tecnico.  1.  Il  concorso  per  titoli  ed  esami  di  cui
          all'articolo  34,  comma  1,   lettera   b),   e'   indetto
          annualmente con decreto del capo della polizia -  direttore
          generale  della  pubblica  sicurezza  da  pubblicarsi   nel
          bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono  determinati  con  il  regolamento
          ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami, nominata con decreto del  capo  della  polizia  -
          direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
          dal vice direttore generale  con  funzioni  vicarie  ed  e'
          composta da: 
              a) due dirigenti dei ruoli  tecnici  con  qualifica  di
          dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il  quale  e'
          indetto il concorso; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei  ruoli  tecnici
          con qualifica di dirigente superiore. » 
              « Art. 50. Concorso per la  nomina  a  primo  dirigente
          medico.  1.  Il  concorso  per  titoli  ed  esami  di   cui
          all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo
          della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza
          da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 
              2. L'esame consiste in: 
              a)  due  prove  scritte,  di  cui  una   di   carattere
          professionale; 
              b) un  colloquio  rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              3. L'esame non si intende superato se il candidato  non
          abbia  riportato  la  votazione  di   almeno   trentacinque
          cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 
              4.  Le  modalita'  del  concorso,  le  materie  oggetto
          dell'esame,  le  categorie  dei  titoli  da   ammettere   a
          valutazione,  il  punteggio  da   attribuire   a   ciascuna
          categoria di titoli sono determinati con il regolamento  di
          cui all'articolo 8, comma 6. 
              5. Le cause di  esclusione  dal  concorso  sono  quelle
          previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 
              6. La commissione esaminatrice del concorso per  titoli
          ed esami di cui all'articolo 49, nominata con  decreto  del
          Capo della polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
          sicurezza, e' presieduta dal vice  direttore  generale  con
          funzioni vicarie ed e' composta da: 
              a) il direttore centrale  di  sanita'  e  un  dirigente
          superiore medico; 
              b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; 
              c) un docente universitario esperto  nelle  materie  su
          cui vertono le prove d'esame. 
              7. Le funzioni di segretario sono  disimpegnate  da  un
          funzionario direttivo della Polizia di  Stato  in  servizio
          presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
              8. Con il decreto di nomina sono designati  altrettanti
          componenti supplenti prescelti, ai fini della  sostituzione
          dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli  sanitari
          con qualifica di dirigente superiore. » 
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del  D.M.  16-5-2002,
          n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2002,
          n. 135, come modificato dal presente regolamento: 
              « Art. 5. Prove preselettive. 1. Nel  caso  in  cui  il
          numero di candidati sia pari o superiore a dieci  volte  il
          numero di posti messi a concorso,  si  effettua  una  prova
          preselettiva per  determinare  l'ammissione  dei  candidati
          alle  successive   prove   scritte.   La   suddetta   prova
          preselettiva  non  si  effettua  qualora  il   numero   dei
          candidati sia inferiore a cento. Il  test  preselettivo  e'
          articolato  in  quesiti  a  risposta  multipla  riguardanti
          l'accertamento della conoscenza delle materie indicate  nel
          bando di concorso, ad esclusione  della  lingua  straniera,
          nonche'  del  possesso  delle  capacita'  di  analisi,   di
          sintesi, di logicita' del ragionamento  e  di  orientamento
          alla soluzione dei problemi. Sulla base  dei  risultati  di
          tale prova e'  ammesso  a  sostenere  le  successive  prove
          scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte
          il  numero  dei  posti  messi  a   concorso   nonche',   in
          soprannumero,  i  candidati  che   abbiano   riportato   un
          punteggio pari all'ultimo  degli  ammessi  entro  i  limiti
          della aliquota  predetta.  Il  punteggio  conseguito  nella
          prova preselettiva non concorre alla  formazione  del  voto
          finale di merito. 
              2. La mancata ammissione  alla  prova  scritta  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma
          4, del decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  e
          successive modifiche ed integrazioni. 
              3. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere
          affidata a qualificati istituti pubblici e privati. » 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 5 del D.M. n. 109 del  2002,  si
          veda nelle note alle premesse. 

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