testo in vigore dal: 15-1-2011
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; Visto gli articoli 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono che l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, primo dirigente tecnico e primo dirigente medico della Polizia di Stato avvenga, nel limite dei posti rispettivamente stabiliti, mediante concorso per titoli ed esami, riservato alle categorie di personale di cui al comma 1, lettera b, dei sopra citati articoli; Visti gli articoli 8, 35 e 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento recante le modalita' di svolgimento dei predetti concorsi, le materie oggetto di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002, n. 109 recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato ed, in particolare, l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento delle prove preselettive; Considerato che la disposizione di cui all'articolo 5, non indicando al comma 1, il numero minimo di candidati necessari per l'attivazione della prova preselettiva, ha comportato, in alcune circostanze, la necessita' di svolgere la medesima prova pur in presenza di un numero esiguo di partecipanti; Ritenuto di dover individuare un criterio piu' restrittivo per l'attivazione delle prove preselettive, allo scopo di conseguire, in concreto, la semplificazione della procedura concorsuale onde favorirne la rapida conclusione; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3462/2010, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 luglio 2010, in relazione al quale e' stato riformulato l'articolo 1, al fine di meglio specificare «la soglia minima oltre la quale deve comunque attuarsi la predetta prova preselettiva», a prescindere dal rapporto tra il numero dei posti ed il numero dei candidati; Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, che ha espresso il nulla osta in data 17 novembre 2010; A d o t t a il seguente regolamento: Modifica al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, recante: «Norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli dei dirigenti della Polizia di Stato». Art. 1 1. L'articolo 5, comma 1, primo periodo del decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 2002, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. Nel caso in cui il numero dei candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2010 Il Ministro: Maroni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2010 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20,foglio n. 364.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 1° aprile 1981, n. 121 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10/04/1981, n. 100, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O. - Si riporta il testo degli artt. 7, 34 e 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271, S.O.: « Art. 7. Nomina a primo dirigente. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia avviene: a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del ruolo dei commissari, in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 3, comma 2, che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. 4. Le modalita' di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 4, comma 6.» «Art. 34. Nomina alla qualifica di primo dirigente tecnico. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente tecnico dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttori tecnici in possesso della qualifica di direttore tecnico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di direttore tecnico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' comunque riservato al concorso. 2. La nomina a primo dirigente tecnico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.» «Art. 49. Nomina a primo dirigente medico. 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato avviene: a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione dirigenziale, della durata di tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale del ruolo dei direttivi medici in possesso della qualifica di medico capo, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica; b) nel limite del restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale che riveste la qualifica di medico capo ovvero abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di medico principale. Se i posti complessivamente disponibili sono due, uno di questi e' riservato al concorso. 2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal l° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a) e l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso precedono i sanitari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale. 3. Per il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.» - Si riporta il testo degli artt. 8, 35 e 50 del citato d.lgs. n. 334 del 2000: «Art. 8. Concorso per la nomina a primo dirigente. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame e' diretto ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimita', dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione amministrativa e consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio volto a verificare, oltre al grado di preparazione professionale del candidato, anche la sua capacita' di sviluppo delle risorse umane ed organizzative assegnate agli uffici di livello dirigenziale. 3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 4. Il personale che per tre volte non sia stato compreso nella graduatoria degli idonei non e' ammesso a ripetere la prova concorsuale. 5. Non e' ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato: a) nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto"; b) nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria; c) nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione; d) nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio. 6. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 7. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da: a) un direttore di ufficio o direzione centrale del dipartimento della pubblica sicurezza; b) un dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che svolga funzioni di questore; c) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; d) un docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale. 8. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del ruolo dei commissari in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 9. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a dirigente superiore. » «Art. 35. Concorso per la nomina a primo dirigente tecnico. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere. 3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento ministeriale di cui all'articolo 8, comma 6. 5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami, nominata con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da: a) due dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore, di cui uno del ruolo per il quale e' indetto il concorso; b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame. 7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli tecnici con qualifica di dirigente superiore. » « Art. 50. Concorso per la nomina a primo dirigente medico. 1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49 e' indetto annualmente con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 2. L'esame consiste in: a) due prove scritte, di cui una di carattere professionale; b) un colloquio rivolto ad accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a svolgere. 3. L'esame non si intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nel colloquio e in ciascuna prova scritta. 4. Le modalita' del concorso, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono determinati con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 6. 5. Le cause di esclusione dal concorso sono quelle previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 8. 6. La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 49, nominata con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal vice direttore generale con funzioni vicarie ed e' composta da: a) il direttore centrale di sanita' e un dirigente superiore medico; b) un consigliere di Stato o della Corte dei conti; c) un docente universitario esperto nelle materie su cui vertono le prove d'esame. 7. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. Con il decreto di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti prescelti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli sanitari con qualifica di dirigente superiore. » - Si riporta il testo dell'art. 5 del D.M. 16-5-2002, n. 109, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2002, n. 135, come modificato dal presente regolamento: « Art. 5. Prove preselettive. 1. Nel caso in cui il numero di candidati sia pari o superiore a dieci volte il numero di posti messi a concorso, si effettua una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. La suddetta prova preselettiva non si effettua qualora il numero dei candidati sia inferiore a cento. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso, ad esclusione della lingua straniera, nonche' del possesso delle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi. Sulla base dei risultati di tale prova e' ammesso a sostenere le successive prove scritte un numero di candidati non superiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti della aliquota predetta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 2. La mancata ammissione alla prova scritta non e' computata ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni. 3. La predisposizione dei test preselettivi puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. » Note all'art. 1: Per il testo dell'art. 5 del D.M. n. 109 del 2002, si veda nelle note alle premesse.
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