Circ. 9 febbraio 2011, n. 1019 (1).
Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Alle
Prefetture
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
Corso III Novembre, 11
38100 - Trento
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Viale Principe Eugenio di Savoia, 11
39100 - Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della Val d'Aosta
Piazza Deffeyes, 1
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione
Via Fornovo, 8
00192 - Roma
Si comunica che in data 26 gennaio 2011 è stato sottoscritto l'allegato Protocollo d'intesa con la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale con sede in Roma, Via del Viminale n. 43, come in oggetto indicato.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
Protocollo di intesa
Tra
il Ministero dell'interno, con sede legale in Roma - Via del Viminale n. l,
E
la Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Roma - Via del Viminale, 43,
Sentito
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Visti
- il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", e successive modificazioni, in particolare l'art. 27, commi 1-ter e 1-quater;
- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione" e successive modificazioni;
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ''Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.L. 23 maggio 2008 n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".
Premesso
che agli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture-U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall'art. 5-bis del T.U. sull'Immigrazione per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27, comma 1, lett. a) e g) ed in particolare:
- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di Società italiane o di Società di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;
Considerata
- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;
- la specifica natura del rapporto di lavoro;
- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Le parti concordano quanto segue
Art. 1
Oggetto del Protocollo.
Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
Art. 2
Impegni dell'Amministrazione dell'interno.
1. Consente l'accesso, da parte della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e ad acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
Art. 3
Impegni della Società Metro Remittance Italia Spa unipersonale.
La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria.
Pertanto la Metro Remittance Italia Spa unipersonale autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U., D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto.
Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.
Art. 4
Durata.
Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
Art. 5
Integrazioni e Modifiche.
Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 6
Tutela dei dati personali.
La Metro Remittance Italia Spa unipersonale si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2 - comma 1 - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi. L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003 si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il
rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo stesso.
Art. 7
Comunicazioni.
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione -Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - Roma
Metro Remittance Italia Spa unipersonale - Via del Viminale, 43 - 00184 - Roma (Rm).
Roma, 26 gennaio 2011
Per il Ministero dell'Interno
il Direttore centrale per le politiche dell’immigrazione e dell'asilo
Angelo Malandrino
Per la Metro Remittance Italia Spa unipersonale
il Rappresentante legale
Eduardo Abrenica
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 27
Circ. 27 luglio 2010, n. 4848
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mercoledì 16 febbraio 2011
Ministero dell'interno Circ. 9-2-2011 n. 1019 Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno e la Società Metro Remittance Italia S.p.A. Unipersonale riguardante i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 27, commi 1-ter e 1-quater - T.U. Immigrazione, D.Lgs. n. 286/1998 - Circ. 27 luglio 2010, n. 4848. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Circ. N. 2011/09/02 4617/RU Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222. Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.
Circ. 9 febbraio 2011, n. 4617/RU (1) .
Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.
(1) Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.
Ai
Dirigenti Generali Territoriali
Loro sedi
Al
Dipartimento per i Trasporti terrestri Segreteria Amministrativa
Sede
Al
CSRPAD
Roma
Ai
CPA
Loro sedi
Alle
Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione
Loro sedi
Tutti '
Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti
90.100 - Palermo
Alla
Regione Siciliana
Assessorato regionale Turismo Commercio e Trasporti
Direzione compartimentale per la Sicilia
90.141 - Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung'Adige San Nicolò, 14
33.100 - Trento
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Traffico e Trasporti
39100 - Bolzano
e, pc:
Tutti '
Anfia
Torino
Alla
Cuna
Torino
Tutti '
Unrae
Roma
Alla
Assogasliquidi
Roma
Alla
Assomeco / Assometano
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100 - Reggio Emilia
Alla
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia 47/49
Milano
Tutti '
Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
Roma
Al
Consorzio Italiano Gpl
Roma
Alla
Federchimica
Via G. da Procida, 11
20.149 - Milano
Alla
Federmetano
Via Alberelli, 2
50100 - Bologna
Alla
Consorzio NGV System Italia
Via Serio, 16
20.139 - Milano
Alla
Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
Roma
Al
Comitato Tecnico prof.le Gpl
Via Larga, 8
20.122 - Milano
Si informano codesti Uffici Che l'Italia ha sottoscritto Gli Accordi Multilaterali M220 e M222. Gli Accordi di CUI in Oggetto, di CUI SI Allega Copia, prevedono deroghe per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose.
L'Accordo M220 e Volto uno consentire l'Impiego di recipienti uno Pressione di salvataggio Nelle circostanze in CUI i recipienti utilizzati uno Pressione per il Trasporto di Sostanze gassose della Classe 2 e corrosivo della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.
I recipienti di salvataggio utilizzabili SONO indicati in apposito allegato all'Accordo Stesso. La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 31 dicembre 2013.
L'Accordo M222 introdurre deroghe Alle Norme al fine di semplificare dell'ADR il Trasporto dei Rifiuti. Dette deroghe, il Che devono comunque Essere combinate con la Normativa Nazionale Che Regola lo SPECIFICO Settore, non SI applicano ai Rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).
L'Accordo M222 prevede il regime semplificato per i also generatori di aerosol costituenti Rifiuti (ONU 1950) e, Ove non Possa escludersi la Produzione di Fase Liquida, il Rifiuto viene considerato ai Fini della classificazione, Alla stregua delle Sostanze liquide.
La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 2015/08/01.
Ovviamente la Validità dei medesimi Accordi e Limitata ai Territori dei PAESI Che Hanno Gli stessi sottoscritto.
E opportuno segnalare Contatta uno codesti Uffici Che i Trasporti Che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di CUI sopra, dovranno Essere corredati del Documento di Trasporto contenente la specifica dizione indicata Sotto, Quale XXX corrisponde rispettivamente NELLA uno M220 M222 ovvero:
"Trasporto concordato secondo i termini della convenzione multilaterale M XXX".
Il Direttore Generale
Arch. Maurizio Vitelli
Allegati
ACCORDO MULTILATERALE M220
Nella sezione 1.5.1 di ADR
Per quanto riguarda il trasporto di recipienti a pressione per la classe 2 o classe 8 in recipienti a pressione di salvataggio
(1) In deroga alle disposizioni del capitolo 6.2 e il paragrafo 4.1.3.6 dell'ADR, recipienti a pressione piena di sostanze pericolose della classe 2 o classe 8 possono essere trasportati in recipienti a pressione di salvataggio.
La pressione di salvataggio recipienti utilizzati per il trasporto in base a questo accordo multilaterale sono quelli descritti nella allegata approvazioni [*]. In aggiunta alla loro approvazione anche possono essere utilizzati per il trasporto di recipienti a pressione contenenti sostanze della classe 8.
Considerando che il "recipiente a pressione Salvage" in termini di questo accordo multilaterale mezzi speciali recipienti a pressione approvata in cui sono inseriti danneggiato, difettoso, non conforme recipienti in pressione (per esempio recipienti a pressione) per il loro trasporto per lo smaltimento.
[*] Si veda la pressione ricettacolo di salvataggio TG 168, prodotto da Sigri Elektrographit GmbH nel 1998, utente: Air Liquide GmbH, l'ultima ispezione periodica 2009/04/27 fatto da TUV Rhieinland e la pressione ricettacolo di salvataggio 09-5.227, prodotto da Krämer GmbH nel 2005, l'utente : Gerling Holz & Co KG, dichiarazione di conformità UE DD1-AUG-10-06-693577-053.
(2) Le seguenti condizioni e disposizioni devono essere applicate:
(A) Il presente accordo multilaterale si applica alle navi a pressione fabbricate in lega metallica.
(B) le navi Tale pressione deve essere posto in recipienti a pressione di salvataggio di dimensioni adeguate. Più di un apparecchio a pressione possono essere immessi nel recipiente stesso di pressione di salvataggio, se l'identità delle sostanze è nota e se le sostanze che non reagiscono pericolosamente tra loro, secondo 4.1.1.6.
(C) misure adeguate devono essere prese per impedire spostamenti eccessivi del recipiente a pressione all'interno del recipiente di recupero ad esempio la pressione con l'aggiunta di mezzi adeguati per il partizionamento, la sicurezza e ammortizzazione. Le parti danneggiate dovranno essere accuratamente protetti contro il contatto con il corpo del recipiente a pressione di salvataggio.
(D) il riempimento deve verificare la compatibilità delle sostanze della classe 8 con il materiale dei recipienti a pressione il salvataggio. Se c'è qualche dubbio sulla integrità dei vasi a pressione, misure supplementari devono essere prese (rivestimento ad esempio, o sacchetti).
(E) consentire la manipolazione e lo smaltimento dei recipienti trasportati all'interno, il progetto può includere equipaggiamenti speciali altrimenti non utilizzati per le bombole o fusti a pressione come teste piane, dispositivi di apertura rapida e le aperture nella parte cilindrica. Queste deviazioni - tra cui misure alternative imposte - e istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione di tali dispositivi deve essere chiaramente indicato nei documenti che fanno parte del riconoscimento.
(F) Le istruzioni per l'uso del recipiente a pressione di salvataggio devono essere tenuti in unità di trasporto. Personalizzazione dell'imballaggio o recipienti a pressione spacchettamento in recipienti a pressione il recupero deve essere formato su queste istruzioni.
(3) Tutte le etichette prescritte per le sostanze all'interno dei vasi pressione deve essere applicata al recipiente a pressione di salvataggio. recipiente a pressione di soccorso devono inoltre essere contrassegnati con il "SOCCORSO" secondo 5.2.1.3 dell'ADR.
(4) Le imprese interessate provvedono a che, nel loro piano di sicurezza di cui al capitolo 1.10, le condizioni di queste carrozze sono prese in considerazione.
(5) Gli altri requisiti applicabili della ADR devono essere soddisfatte.
(6) La parola «SOCCORSO DI PRESSIONE contenitore" e "Trasporto concordato ai sensi della sezione 1.5.1 ADR (M220)" devono essere incluse nel documento di trasporto. Una copia di tale accordo deve essere tenuto a bordo dell'unità di trasporto.
(7) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2013 per il trasporto sui territori di tali ADR Parti contraenti firmatarie del presente accordo. Se è revocata prima di allora da uno dei firmatari, e rimarrà valida fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori delle Parti contraenti l'ADR che firmatario del presente accordo che non l'hanno revocata.
Fatto a Parigi il 25 juil 2010
L'autorità competente per l'ADR in Francia
Cédric Bourillet
Accordo multilaterale M222 di cui alla sezione 1.5.1 di ADR per il trasporto di determinati rifiuti contenenti merci pericolose
1. Introduzione
1.1 Il presente accordo si applica solo in connessione con la raccolta e la carneficina dei rifiuti in linea con il quadro della normativa sui rifiuti.
1,2 In deroga alle disposizioni ADR, la carneficina dei rifiuti che sono merci pericolose o contenenti merci pericolose consentite alle condizioni di sezioni da 2 a 7.
1.3 Questo accordo non si applica al trasporto delle classi ot rifiuti 1.6.2 e 7.
2. Classificazione
2,1 Assegnazione semplificata
L'assegnazione in base a 2.1 3.5.5 ADR può essere applicato anche ai
a) ONU 1950 aerosol rifiuti e
b) la classificazione di una sostanza liquida, se lo sviluppo di una fase liquida non può essere esclusa.
2,2 aggiunta di altro materiale per errore
Quando, secondo la ADR, i rifiuti vengono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni di ADR, una mescolanza di elementi per errore dei rifiuti con una diversa classificazione non devono essere presi in considerazione se nessuna reazione pericolosa e senza alcun impatto fondamentale su il grado di pericolosità del carico totale si può aspettare dal materiale admixtured.
2,3 per i medicinali
Disposizione speciale 601 del capitolo 3.3 dell'ADR si applicano anche ai rifiuti di medicinali se non sono più in imballaggi di un tipo destinati alla vendita al dettaglio o di distribuzione.
3. Packaging
3.1 Il imballaggi di cui alla tabella A del capitolo 3.2 per il numero delle Nazioni Unite deve essere utilizzato.
3.2 Per i seguenti rifiuti, gli imballaggi che sono scaduti o non sono stati testati possono essere utilizzati anche:
a) rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III.
b) i rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella in allegato al presente accordo in base al loro numero ONU e la descrizione.
3.3 Il imballaggi possono avere fibbie e ammaccature. La loro condizione e contenuto, nonché le modalità di trasporto non debbono compromettere la conformità alle disposizioni di tutela di cui al punto 4.1.1 dell'ADR.
4 Il trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa, le deroghe si applicano le seguenti:
4,1 ONU 1950 aerosol rifiuti, ad eccezione di quelle perdite o gravemente deformata possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, contenitori chiusi o telonati grandi contenitori alla rinfusa.
Non devono essere protetti contro scariche accidentali, a condizione che le misure per prevenire pericolose aumentare la pressione e atmosfere pericolose sono affrontate.
Essa è assicurata per mezzo di misure costruttive o di altri (come l'uso di materiale assorbente o vassoio a tenuta stagna), che non ci sarà alcuna perdita di liquidi dal compartimento di carico dei veicoli oi contenitori durante il trasporto.
Prima del carico, i vani di carico dei veicoli o contenitori, compresi i loro apparati, deve essere ispezionato per danni veicoli o container con compartimenti di carico danneggiato non deve essere caricato. I vani di carico dei veicoli oi contenitori non devono essere caricati sopra la cima delle loro pareti.
4,2 Rifiuti delle Nazioni Unite 3.175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi ed i contenitori chiusi con ventilazione adeguata.
5. Marcatura dei colli
Le disposizioni del capitolo 5.2 ADR, sulla marcatura dei colli si applica con le seguenti deroghe:
5.1 Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio, come prescritto in 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche in questi casi, in cui i requisiti specificati nella disposizione di cui non sono soddisfatte.
5.2 Il marchio di sostanza pericolose per l'ambiente non è necessario.
6. Informazioni nel documento di trasporto
Le disposizioni della sezione 5.4.1 di ADR sulle informazioni contenute nel documento di trasporto si applica con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.
6 2 Per i mezzi di contenimento vuoti conformemente al punto 5.4.1.1.6 dell'ADR, una sufficiente descrizione distintivo generale del carico pericoloso o di una parte di essa in questione possono essere indicati al posto delle specifiche secondo 5.4.1.1.1 (e) senza ADR indicando il numero di elementi.
6.3 L'iscrizione supplementare "pericolose per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesto.
6.4 Il seguente dicitura supplementare deve essere fatta nel documento di trasporto: "Trasporto concordato ai sensi del 1.5.1 ADR (M222)".
7. Altre disposizioni
Tutte le altre disposizioni pertinenti di ADR si applica.
8. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a decorrere dal 2 agosto 2010 fino al 1 Agosto 2015 per il trasporto tra le Parti contraenti l'ADR, che hanno firmato questo accordo a meno che non venga revocata prima di tale data da parte di almeno uno dei firmatari, nel qual caso restano in vigore solo per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR che hanno firmato ma non hanno revocato tale accordo, sul loro territorio, fino a tale data.
Fatto a Vienna, il 19 luglio 2010
L'autorità competente per ADR nella Repubblica d'Austria.
Mag Othmar Krammer
Roma 14 gennaio 2011
L'autorità competente per ADR nella Repubblica di ltalia
Dr. Amedeo Fumero
Allegato - Le disposizioni che agevolano secondo 3.2 b) del presente accordo può essere utilizzata solo per i rifiuti che sono conformi con le voci di questa tabella
UN-No.
Nome secondo ADR
Limitatamente ai rifiuti di descrizione adiacenti
1263
PAINT
Lacca e fanghi di vernice e la diluizione di vernici e lacche, a base solvente (fase liquida è possibile) e / o contenenti metalli pesanti e residui non completamente guarita in imballaggi
1268
PETROLIO acqueviti, NAS o di prodotti petroliferi. NOS
Petrolio
1325
Solido infiammabile. BIOLOGICO, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
1759
CORROSIVO SOLIDI. NOS
Imballaggi con un contenuto corrosivo, solido
1866
SOLUZIONE DI RESINA
residui di resina, non curata
1992
INFIAMMABILE, LIQUIDO, TOSSICO, NAS
miscele a base solvente o fanghi, alogenati
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
Cleaner solvente
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
miscele a base solvente o di fango privo di composti alogenati (fase liquida possibile)
2588
PESTICIDI, solido. TOSSICA. NOS
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
2811
NOS TOSSICO organiche solide,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
3021
PESTICIDI, liquido, infiammabile, organico, TOSSICO, NAS
Pesticidi e insetticidi
3088
Auto-riscaldamento, organico, solido NOS
materiali filtranti, sacchetti di filtri con design personalizzato componenti pericolosi, prevalentemente inorganica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Oleoso rifiuti da garage
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
solidi a base solvente o una miscela di solidi senza composti alogenati (auto infiammabile)
3243
Solidi contenenti liquido tossico, NAS
Imballaggi con un contenuto tossico, liquido
3244
Solidi contenenti liquido corrosivo, nas
Imballaggi con contenuto corrosivo, liquido
3264
CORROSIVO, LIQUIDO, acido, INORGANICI, NAS
Acidi e acido-miscela con componenti progettati su misura
3266
CORROSIVO, LIQUIDO, BASIC, INORGANICI, NAS
miscela Liquori e distillati con componenti progettati su misura
3286
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, NAS
Di detersivi, contrassegnato come infiammabili, corrosivi e meno tossici
3288
NOS TOSSICO solide inorganiche,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
Dir. 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE
Accordo ADR "Trasporto di Merci Pericolose su Strada". Adozione degli Accordi Multilaterali M220 e M222.
(1) Emanata Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi e Informativi Statistici, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 1.
Ai
Dirigenti Generali Territoriali
Loro sedi
Al
Dipartimento per i Trasporti terrestri Segreteria Amministrativa
Sede
Al
CSRPAD
Roma
Ai
CPA
Loro sedi
Alle
Divisioni della Direzione Generale per la Motorizzazione
Loro sedi
Tutti '
Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti
90.100 - Palermo
Alla
Regione Siciliana
Assessorato regionale Turismo Commercio e Trasporti
Direzione compartimentale per la Sicilia
90.141 - Palermo
Alla
Provincia autonoma di Trento
Servizio Motorizzazione Civile ed Infrastrutture Ferroviarie
Lung'Adige San Nicolò, 14
33.100 - Trento
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione 38 - Traffico e Trasporti
39100 - Bolzano
e, pc:
Tutti '
Anfia
Torino
Alla
Cuna
Torino
Tutti '
Unrae
Roma
Alla
Assogasliquidi
Roma
Alla
Assomeco / Assometano
Via Pietro e Maria Curie, 13
42100 - Reggio Emilia
Alla
Associazione Italiana Commercio Chimico
Corso Venezia 47/49
Milano
Tutti '
Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
Roma
Al
Consorzio Italiano Gpl
Roma
Alla
Federchimica
Via G. da Procida, 11
20.149 - Milano
Alla
Federmetano
Via Alberelli, 2
50100 - Bologna
Alla
Consorzio NGV System Italia
Via Serio, 16
20.139 - Milano
Alla
Unione Petrolifera
Via Giorgione, 129
Roma
Al
Comitato Tecnico prof.le Gpl
Via Larga, 8
20.122 - Milano
Si informano codesti Uffici Che l'Italia ha sottoscritto Gli Accordi Multilaterali M220 e M222. Gli Accordi di CUI in Oggetto, di CUI SI Allega Copia, prevedono deroghe per il Trasporto su Strada di Merci Pericolose.
L'Accordo M220 e Volto uno consentire l'Impiego di recipienti uno Pressione di salvataggio Nelle circostanze in CUI i recipienti utilizzati uno Pressione per il Trasporto di Sostanze gassose della Classe 2 e corrosivo della Classe 8 risultino danneggiati ovvero non conformi, ed al fine di consentirne lo smaltimento.
I recipienti di salvataggio utilizzabili SONO indicati in apposito allegato all'Accordo Stesso. La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 31 dicembre 2013.
L'Accordo M222 introdurre deroghe Alle Norme al fine di semplificare dell'ADR il Trasporto dei Rifiuti. Dette deroghe, il Che devono comunque Essere combinate con la Normativa Nazionale Che Regola lo SPECIFICO Settore, non SI applicano ai Rifiuti delle Classi 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti) e 7 (radioattivi).
L'Accordo M222 prevede il regime semplificato per i also generatori di aerosol costituenti Rifiuti (ONU 1950) e, Ove non Possa escludersi la Produzione di Fase Liquida, il Rifiuto viene considerato ai Fini della classificazione, Alla stregua delle Sostanze liquide.
La Validità dell'Accordo di posta Prevista Fino al 2015/08/01.
Ovviamente la Validità dei medesimi Accordi e Limitata ai Territori dei PAESI Che Hanno Gli stessi sottoscritto.
E opportuno segnalare Contatta uno codesti Uffici Che i Trasporti Che verranno effettuati in applicazione degli Accordi Multilaterali di CUI sopra, dovranno Essere corredati del Documento di Trasporto contenente la specifica dizione indicata Sotto, Quale XXX corrisponde rispettivamente NELLA uno M220 M222 ovvero:
"Trasporto concordato secondo i termini della convenzione multilaterale M XXX".
Il Direttore Generale
Arch. Maurizio Vitelli
Allegati
ACCORDO MULTILATERALE M220
Nella sezione 1.5.1 di ADR
Per quanto riguarda il trasporto di recipienti a pressione per la classe 2 o classe 8 in recipienti a pressione di salvataggio
(1) In deroga alle disposizioni del capitolo 6.2 e il paragrafo 4.1.3.6 dell'ADR, recipienti a pressione piena di sostanze pericolose della classe 2 o classe 8 possono essere trasportati in recipienti a pressione di salvataggio.
La pressione di salvataggio recipienti utilizzati per il trasporto in base a questo accordo multilaterale sono quelli descritti nella allegata approvazioni [*]. In aggiunta alla loro approvazione anche possono essere utilizzati per il trasporto di recipienti a pressione contenenti sostanze della classe 8.
Considerando che il "recipiente a pressione Salvage" in termini di questo accordo multilaterale mezzi speciali recipienti a pressione approvata in cui sono inseriti danneggiato, difettoso, non conforme recipienti in pressione (per esempio recipienti a pressione) per il loro trasporto per lo smaltimento.
[*] Si veda la pressione ricettacolo di salvataggio TG 168, prodotto da Sigri Elektrographit GmbH nel 1998, utente: Air Liquide GmbH, l'ultima ispezione periodica 2009/04/27 fatto da TUV Rhieinland e la pressione ricettacolo di salvataggio 09-5.227, prodotto da Krämer GmbH nel 2005, l'utente : Gerling Holz & Co KG, dichiarazione di conformità UE DD1-AUG-10-06-693577-053.
(2) Le seguenti condizioni e disposizioni devono essere applicate:
(A) Il presente accordo multilaterale si applica alle navi a pressione fabbricate in lega metallica.
(B) le navi Tale pressione deve essere posto in recipienti a pressione di salvataggio di dimensioni adeguate. Più di un apparecchio a pressione possono essere immessi nel recipiente stesso di pressione di salvataggio, se l'identità delle sostanze è nota e se le sostanze che non reagiscono pericolosamente tra loro, secondo 4.1.1.6.
(C) misure adeguate devono essere prese per impedire spostamenti eccessivi del recipiente a pressione all'interno del recipiente di recupero ad esempio la pressione con l'aggiunta di mezzi adeguati per il partizionamento, la sicurezza e ammortizzazione. Le parti danneggiate dovranno essere accuratamente protetti contro il contatto con il corpo del recipiente a pressione di salvataggio.
(D) il riempimento deve verificare la compatibilità delle sostanze della classe 8 con il materiale dei recipienti a pressione il salvataggio. Se c'è qualche dubbio sulla integrità dei vasi a pressione, misure supplementari devono essere prese (rivestimento ad esempio, o sacchetti).
(E) consentire la manipolazione e lo smaltimento dei recipienti trasportati all'interno, il progetto può includere equipaggiamenti speciali altrimenti non utilizzati per le bombole o fusti a pressione come teste piane, dispositivi di apertura rapida e le aperture nella parte cilindrica. Queste deviazioni - tra cui misure alternative imposte - e istruzioni sulla sicurezza nella manipolazione di tali dispositivi deve essere chiaramente indicato nei documenti che fanno parte del riconoscimento.
(F) Le istruzioni per l'uso del recipiente a pressione di salvataggio devono essere tenuti in unità di trasporto. Personalizzazione dell'imballaggio o recipienti a pressione spacchettamento in recipienti a pressione il recupero deve essere formato su queste istruzioni.
(3) Tutte le etichette prescritte per le sostanze all'interno dei vasi pressione deve essere applicata al recipiente a pressione di salvataggio. recipiente a pressione di soccorso devono inoltre essere contrassegnati con il "SOCCORSO" secondo 5.2.1.3 dell'ADR.
(4) Le imprese interessate provvedono a che, nel loro piano di sicurezza di cui al capitolo 1.10, le condizioni di queste carrozze sono prese in considerazione.
(5) Gli altri requisiti applicabili della ADR devono essere soddisfatte.
(6) La parola «SOCCORSO DI PRESSIONE contenitore" e "Trasporto concordato ai sensi della sezione 1.5.1 ADR (M220)" devono essere incluse nel documento di trasporto. Una copia di tale accordo deve essere tenuto a bordo dell'unità di trasporto.
(7) Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2013 per il trasporto sui territori di tali ADR Parti contraenti firmatarie del presente accordo. Se è revocata prima di allora da uno dei firmatari, e rimarrà valida fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori delle Parti contraenti l'ADR che firmatario del presente accordo che non l'hanno revocata.
Fatto a Parigi il 25 juil 2010
L'autorità competente per l'ADR in Francia
Cédric Bourillet
Accordo multilaterale M222 di cui alla sezione 1.5.1 di ADR per il trasporto di determinati rifiuti contenenti merci pericolose
1. Introduzione
1.1 Il presente accordo si applica solo in connessione con la raccolta e la carneficina dei rifiuti in linea con il quadro della normativa sui rifiuti.
1,2 In deroga alle disposizioni ADR, la carneficina dei rifiuti che sono merci pericolose o contenenti merci pericolose consentite alle condizioni di sezioni da 2 a 7.
1.3 Questo accordo non si applica al trasporto delle classi ot rifiuti 1.6.2 e 7.
2. Classificazione
2,1 Assegnazione semplificata
L'assegnazione in base a 2.1 3.5.5 ADR può essere applicato anche ai
a) ONU 1950 aerosol rifiuti e
b) la classificazione di una sostanza liquida, se lo sviluppo di una fase liquida non può essere esclusa.
2,2 aggiunta di altro materiale per errore
Quando, secondo la ADR, i rifiuti vengono assegnati a un numero ONU o non sono soggetti alle disposizioni di ADR, una mescolanza di elementi per errore dei rifiuti con una diversa classificazione non devono essere presi in considerazione se nessuna reazione pericolosa e senza alcun impatto fondamentale su il grado di pericolosità del carico totale si può aspettare dal materiale admixtured.
2,3 per i medicinali
Disposizione speciale 601 del capitolo 3.3 dell'ADR si applicano anche ai rifiuti di medicinali se non sono più in imballaggi di un tipo destinati alla vendita al dettaglio o di distribuzione.
3. Packaging
3.1 Il imballaggi di cui alla tabella A del capitolo 3.2 per il numero delle Nazioni Unite deve essere utilizzato.
3.2 Per i seguenti rifiuti, gli imballaggi che sono scaduti o non sono stati testati possono essere utilizzati anche:
a) rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio III.
b) i rifiuti pericolosi del gruppo di imballaggio II, che corrispondono ai rifiuti definiti nella tabella in allegato al presente accordo in base al loro numero ONU e la descrizione.
3.3 Il imballaggi possono avere fibbie e ammaccature. La loro condizione e contenuto, nonché le modalità di trasporto non debbono compromettere la conformità alle disposizioni di tutela di cui al punto 4.1.1 dell'ADR.
4 Il trasporto alla rinfusa
Per il trasporto alla rinfusa, le deroghe si applicano le seguenti:
4,1 ONU 1950 aerosol rifiuti, ad eccezione di quelle perdite o gravemente deformata possono essere trasportati in veicoli chiusi o telonati, contenitori chiusi o telonati grandi contenitori alla rinfusa.
Non devono essere protetti contro scariche accidentali, a condizione che le misure per prevenire pericolose aumentare la pressione e atmosfere pericolose sono affrontate.
Essa è assicurata per mezzo di misure costruttive o di altri (come l'uso di materiale assorbente o vassoio a tenuta stagna), che non ci sarà alcuna perdita di liquidi dal compartimento di carico dei veicoli oi contenitori durante il trasporto.
Prima del carico, i vani di carico dei veicoli o contenitori, compresi i loro apparati, deve essere ispezionato per danni veicoli o container con compartimenti di carico danneggiato non deve essere caricato. I vani di carico dei veicoli oi contenitori non devono essere caricati sopra la cima delle loro pareti.
4,2 Rifiuti delle Nazioni Unite 3.175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi ed i contenitori chiusi con ventilazione adeguata.
5. Marcatura dei colli
Le disposizioni del capitolo 5.2 ADR, sulla marcatura dei colli si applica con le seguenti deroghe:
5.1 Le etichette possono essere apposte sull'imballaggio, come prescritto in 5.2.2.1.6 dell'ADR, ultima frase, anche in questi casi, in cui i requisiti specificati nella disposizione di cui non sono soddisfatte.
5.2 Il marchio di sostanza pericolose per l'ambiente non è necessario.
6. Informazioni nel documento di trasporto
Le disposizioni della sezione 5.4.1 di ADR sulle informazioni contenute nel documento di trasporto si applica con le seguenti deroghe:
6.1 La quantità di merci pericolose secondo 5.4.1.1.1 (f) ADR può essere stimata.
6 2 Per i mezzi di contenimento vuoti conformemente al punto 5.4.1.1.6 dell'ADR, una sufficiente descrizione distintivo generale del carico pericoloso o di una parte di essa in questione possono essere indicati al posto delle specifiche secondo 5.4.1.1.1 (e) senza ADR indicando il numero di elementi.
6.3 L'iscrizione supplementare "pericolose per l'ambiente" secondo 5.4.1.1.18 ADR non è richiesto.
6.4 Il seguente dicitura supplementare deve essere fatta nel documento di trasporto: "Trasporto concordato ai sensi del 1.5.1 ADR (M222)".
7. Altre disposizioni
Tutte le altre disposizioni pertinenti di ADR si applica.
8. Campo di applicazione
Il presente accordo si applica a decorrere dal 2 agosto 2010 fino al 1 Agosto 2015 per il trasporto tra le Parti contraenti l'ADR, che hanno firmato questo accordo a meno che non venga revocata prima di tale data da parte di almeno uno dei firmatari, nel qual caso restano in vigore solo per i trasporti tra le Parti contraenti l'ADR che hanno firmato ma non hanno revocato tale accordo, sul loro territorio, fino a tale data.
Fatto a Vienna, il 19 luglio 2010
L'autorità competente per ADR nella Repubblica d'Austria.
Mag Othmar Krammer
Roma 14 gennaio 2011
L'autorità competente per ADR nella Repubblica di ltalia
Dr. Amedeo Fumero
Allegato - Le disposizioni che agevolano secondo 3.2 b) del presente accordo può essere utilizzata solo per i rifiuti che sono conformi con le voci di questa tabella
UN-No.
Nome secondo ADR
Limitatamente ai rifiuti di descrizione adiacenti
1263
PAINT
Lacca e fanghi di vernice e la diluizione di vernici e lacche, a base solvente (fase liquida è possibile) e / o contenenti metalli pesanti e residui non completamente guarita in imballaggi
1268
PETROLIO acqueviti, NAS o di prodotti petroliferi. NOS
Petrolio
1325
Solido infiammabile. BIOLOGICO, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
1759
CORROSIVO SOLIDI. NOS
Imballaggi con un contenuto corrosivo, solido
1866
SOLUZIONE DI RESINA
residui di resina, non curata
1992
INFIAMMABILE, LIQUIDO, TOSSICO, NAS
miscele a base solvente o fanghi, alogenati
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
Cleaner solvente
1993
INFIAMMABILE, LIQUIDO, NAS
miscele a base solvente o di fango privo di composti alogenati (fase liquida possibile)
2588
PESTICIDI, solido. TOSSICA. NOS
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
2811
NOS TOSSICO organiche solide,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
3021
PESTICIDI, liquido, infiammabile, organico, TOSSICO, NAS
Pesticidi e insetticidi
3088
Auto-riscaldamento, organico, solido NOS
materiali filtranti, sacchetti di filtri con design personalizzato componenti pericolosi, prevalentemente inorganica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Oleoso rifiuti da garage
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
Imballaggi con impurità pericolose, prevalentemente organica
3175
Solidi contenenti liquido INFIAMMABILE, NAS
solidi a base solvente o una miscela di solidi senza composti alogenati (auto infiammabile)
3243
Solidi contenenti liquido tossico, NAS
Imballaggi con un contenuto tossico, liquido
3244
Solidi contenenti liquido corrosivo, nas
Imballaggi con contenuto corrosivo, liquido
3264
CORROSIVO, LIQUIDO, acido, INORGANICI, NAS
Acidi e acido-miscela con componenti progettati su misura
3266
CORROSIVO, LIQUIDO, BASIC, INORGANICI, NAS
miscela Liquori e distillati con componenti progettati su misura
3286
LIQUIDO INFIAMMABILE, TOSSICO, CORROSIVO, NAS
Di detersivi, contrassegnato come infiammabili, corrosivi e meno tossici
3288
NOS TOSSICO solide inorganiche,
Imballaggi con un contenuto tossico, solido
Dir. 24 settembre 2008, n. 2008/68/CE
Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali...Le variazioni osservate nel mese di novembre per l'indice delle retribuzioni orarie contrattuali relativo all'intera economia derivano dall'applicazione degli incrementi tabellari per i seguenti accordi: estrazione minerali solidi, scuola privata religiosa, forze di polizia a ordinamento sia militare (carabinieri, finanza, ecc.) sia civile (polizia) e forze armate. Per le forze di polizia e le forze armate la variazione della retribuzione è comprensiva anche dell'incremento dell'indennità pensionabile. ...
martedì 15 febbraio 2011
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 1 dicembre 2010, n. 269 Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. (11G0036) (GU n. 36 del 14-2-2011 - Suppl. Ordinario n.37) note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 11-2-2011 n. 3605 Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Msg. 11 febbraio 2011, n. 3605 (1).
Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.
L'Istituto con la Circ. n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.
Tale linea interpretativa è stata ribadita con la Circ. 26 aprile 2004, n. 70 purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.
La stessa circolare ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della L. n. 388 del 2000.
La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.
Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell'Istituto, peraltro, non essendo sostanzialmente in discussione già da parte della giurisprudenza di merito la fondatezza della richiesta della contribuzione in questione, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.
Questa direzione generale, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.
In particolare, si ritiene che l'incertezza interpretativa sia ravvisabile sino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale. Pertanto saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia stessa [1]. Per i debiti insorti successivamente a tale data le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all'art. 116, commi 8 e 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:
- sia presentata apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
L'istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Le Sedi valuteranno le istanze di cui trattasi, presentate per la regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive, alla luce dei criteri qui richiamati.
[1] Saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.
Il Direttore generale
Nori
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
Obbligo assicurativo per i familiari coadiutori dei farmacisti.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate.
Sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento da tenere nei casi di mancato versamento dei contributi alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei familiari coadiutori del farmacista, non iscritti all'albo professionale, che collaborano con carattere di abitualità e prevalenza nell'impresa familiare e che operano nelle farmacie dove si vendono anche prodotti non medicinali.
L'Istituto con la Circ. n. 163 del 1984 aveva sostenuto l'iscrivibilità alla Gestione degli esercenti attività commerciali dei soggetti appena indicati.
Tale linea interpretativa è stata ribadita con la Circ. 26 aprile 2004, n. 70 purché, naturalmente, non sussista un rapporto di lavoro subordinato.
La stessa circolare ha previsto che, in considerazione delle contrastanti direttive nel tempo impartite, della peculiarità della fattispecie e del comportamento non uniforme nel tempo seguito dalle strutture territoriali, le sanzioni applicabili per mancato adempimento dell'obbligo assicurativo potessero essere ridotte ai sensi dell'articolo 116, comma 15, della L. n. 388 del 2000.
La posizione assunta dall'Istituto con la suddetta circolare ha dato origine ad un contenzioso in materia che ha visto prevalere un orientamento giurisprudenziale di merito che confermava la fondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto.
Successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha confermato tale orientamento con la sentenza della corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 11466/2010 che ha accolto le argomentazioni a sostegno dell'affermato obbligo contributivo alla gestione commercianti.
Con specifico riferimento alla quantificazione debitoria alcune strutture regionali dell'Istituto, peraltro, non essendo sostanzialmente in discussione già da parte della giurisprudenza di merito la fondatezza della richiesta della contribuzione in questione, hanno previsto dei criteri per la definizione del numeroso contenzioso pendente sulla materia, al fine di accelerare il recupero dei crediti connessi, ed hanno recepito, con proprie direttive quanto già stabilito nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 in merito alla riducibilità delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali.
Questa direzione generale, avendo ravvisato comportamenti non conformi sul territorio nazionale ritiene opportuno dare indicazioni che ripristinino la necessaria uniformità di trattamento delle analoghe situazioni mediante il richiamo generalizzato al più favorevole criterio di calcolo delle sanzioni indicato nella Circ. 26 aprile 2004, n. 70 e consentano in via generalizzata la definizione del solo contenzioso ancora pendente.
In particolare, si ritiene che l'incertezza interpretativa sia ravvisabile sino alla pronuncia della Corte di Appello di Torino del 28 marzo 2008, successivamente alla quale la giurisprudenza di merito ha assunto un orientamento univoco riscontrabile non solo in Piemonte ma su tutto il territorio nazionale. Pertanto saranno accolte le istanze di riduzione delle sanzioni per debiti insorti in data antecedente alla pronuncia stessa [1]. Per i debiti insorti successivamente a tale data le sanzioni civili saranno calcolate secondo il regime ordinario, di cui all'art. 116, commi 8 e 9 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
La riduzione delle sanzioni civili è accoglibile, per i contenziosi non ancora definiti, a condizione che:
- sia presentata apposita istanza motivata per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali nella quale vi è il riconoscimento del debito contributivo esistente sia in via amministrativa che giudiziaria;
- sia versata la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l'avvio di una formale rateazione;
- non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
L'istanza per la riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2011.
Le Sedi valuteranno le istanze di cui trattasi, presentate per la regolarizzazione con riduzione delle somme aggiuntive, alla luce dei criteri qui richiamati.
[1] Saranno oggetto di riduzione le sanzioni relative a contributi la cui competenza è riferita a periodi fino al 31 dicembre 2007.
Il Direttore generale
Nori
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Circ. 8-2-2011 n. 13 Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.
Circ. 8 febbraio 2011, n. 13 (1).
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Capo dipartimento per l'istruzione
Sede
Il processo di integrazione concerne un complesso insieme di attività e di pratiche messe in campo dall'istituzione scolastica, le quali è opportuno che siano pensate, alla loro origine, accessibili e funzionali per gli alunni con disabilità. Tale principio merita una profonda riflessione intorno al fare scuola quotidiano, che deve interrogarsi sul portato inclusivo che lo caratterizza.
Le Linee guida per l'integrazione scolastica del 4 agosto 2009, il Piano nazionale di formazione I CARE conclusosi nel 2010, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche grazie al Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" ed infine il Progetto ICF - Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione procedono, seppure secondo direttrici diverse, verso l'unica direzione di migliorare il processo di integrazione scolastica attraverso l'autoriflessione e l'intervento, da parte degli attori coinvolti, su quella complessità di segmenti che nell'intero costituiscono il processo citato.
Risulta pertanto necessario, tenuto conto delle condizioni di contesto, porre al vaglio dell'analisi critica le attività svolte nelle istituzioni scolastiche al fine di riconoscere in esse eventuali aspetti che costituiscono difficoltà di accesso e di inclusione per gli alunni con disabilità.
Uno strumento utile per realizzare tale vaglio potrà anche essere individuato nell'esito del Progetto ICF citato, orientato ad individuare, nelle istituzioni scolastiche, barriere e facilitatori che condizionano la partecipazione alla vita scolastica degli alunni in questione.
È quindi importante ribadire che il concetto di potenziamento dell'offerta formativa dovrà essere inteso come essenzialmente rivolto a migliorare il processo di inclusione, nell'alveo di una progettazione che abbia come fine ultimo la partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alla vita della classe e della scuola. A tale riguardo, le scuole potranno far riferimento alla documentazione conclusiva e alle buone pratiche emerse dal Piano di formazione I CARE che saranno rese pubbliche sul sito di questo Ministero (area Disabilità) entro la fine del prossimo febbraio, nonché ai software realizzati con l'Azione 6 del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, già scaricabili dalla medesima area del sito citato.
Permane inoltre la necessità di implementare le risorse da destinare ai Centri Territoriali di Supporto istituiti nel 2006 al fine di assicurare la loro continuità, rappresentando strutture necessarie al territorio per la proposta di adeguate tecnologie assistive a sostegno dei bisogni dell'utenza nel campo della disabilità e al fine di venire incontro alle numerose richieste della medesima per la soluzione di problemi complessi e diversificati.
Criteri di riparto delle risorse
La Direttiva del Ministro n. 87 dell'8 novembre 2010, relativa agli interventi ex lege n. 440/1997, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità.
Il finanziamento di euro 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto esistenti ed è comprensivo della somma spettante agli Istituti Atipici, attesa la mancata costituzione degli organismi di gestione degli stessi.
In particolare il predetto finanziamento è stato così suddiviso:
a) euro 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente (All. A);
b) euro 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto (All. B).
Pur nella piena autonomia delle scelte e delle valutazioni che saranno assunte da codesti Uffici nell'utilizzo dei predetti fondi, si ritiene opportuno, sulla base della necessità di rendere effettiva la dimensione inclusiva della scuola, fornire alcuni suggerimenti circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui al punto a):
- progetti per l'innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;
- situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità;
- progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell'alunno con disabilità, con particolare riguardo all'istituto dell'alternanza scuola-lavoro;
- potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;
- sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
Per quanto attiene alla formazione del personale docente, che costituisce oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4, punto 3, del vigente CCNL - Comparto Scuola, si sottopongono alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell'integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
- acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;
- attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell'OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.
Relativamente alle risorse di cui al punto b), tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva, si ritiene opportuno sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
- attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all'interno dei
C.T.S;
- diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l'integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l'azione 6 del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità";
- progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
- acquisto di software e hardware per l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti
Riguardo alle risorse finanziarie in oggetto, le SS.LL. come di consueto attiveranno, nelle forme previste, il monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne l'effettivo e corretto utilizzo e di valutarne gli effetti sul processo di integrazione per individuare parametri di qualità e buone pratiche da diffondere, sulla base dei piani operativi,contenuti nel P.O.F., predisposti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle richieste e alle esigenze dell'utenza.
Ai fini di cui trattasi le SS.LL. vorranno procedere, come già evidenziato negli anni passati, non appena possibile e subordinatamente alle disponibilità delle risorse finanziarie, ad accreditare le risorse stesse presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi in questione.
Nel rappresentare, infine, la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi a:
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio VII
tel. 06.58493605, 06.58492154; fax 06.58493566
e-mail: simoneschi.dgstudente@istruzione.it; mirella.dellaconcordiabasso@istruzione.it
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "A"
E.F. 2010 Direttiva 87 dell’8 novembre 2010 punto 1 lettera e) - punto 3 lettera e)
Piano di riparto di fondi a favore alunni in situazione di handicap A.S. 2009/2010
U.S.R.
Prescolastica
Primaria
Secondaria inferiore
Secondaria superiore
TOTALE
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
ABRUZZO
4216
13.299,00
4218
47.676,00
4214
39.750,00
4215
45.806,00
146.531,00
BASILICATA
4772
4.690,00
4725
15.022,00
4770
10.509,00
4771
15.911,00
46.132,00
CALABRIA
4959
15.051,00
4955
57.829,00
4954
53.494,00
4958
58.630,00
185.004,00
CAMPANIA
4585
47.855,00
4587
213.147,00
4583
202.935,00
4584
155.763,00
619.700,00
E.ROMAGNA
2928
21.403,00
2881
130.975,00
2926
97.697,00
2927
102.269,00
352.344,00
FRIULI V.G.
3111
5.581,00
3078
27.252,00
3109
24.402,00
3110
19.741,00
76.976,00
LAZIO
3670
42.748,00
3672
238.202,00
3668
195.187,00
3669
141.692,00
617.829,00
LIGURIA
2559
8.639,00
2561
47.884,00
2557
37.494,00
2558
28.053,00
122.070,00
LOMBARDIA
2186
50.585,00
2188
326.904,00
2184
277.418,00
2185
138.842,00
793.749,00
MARCHE
3852
16.535,00
3854
53.078,00
3850
39.274,00
3851
40.017,00
148.904,00
MOLISE
4034
1.989,00
4036
8.045,00
4032
7.659,00
4033
8.965,00
26.658,00
PIEMONTE
2377
29.152,00
2379
141.722,00
2375
116.548,00
2376
90.929,00
378.351,00
PUGLIA
4398
36.336,00
4400
127.710,00
4396
104.020,00
4397
123.940,00
392.006,00
SARDEGNA
5136
10.954,00
5138
41.085,00
5134
38.118,00
5135
39.453,00
129.610,00
SICILIA
5318
43.787,00
5320
223.685,00
5316
184.410,00
5317
164.253,00
616.135,00
TOSCANA
3306
22.888,00
3308
86.387,00
3304
75.076,00
3305
91.998,00
276.349,00
UMBRIA
3488
6.887,00
3490
23.392,00
3486
17.753,00
3487
19.623,00
67.655,00
VENETO
2741
24.817,00
2743
158.198,00
2739
130.886,00
2740
68.546,00
382.447,00
TOTALE
403.196,00
1.968.193,00
1.652.630,00
1.354.431,00
5.378.450,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "B"
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CENTRI SUPPORTO
RIPARTIZIONE euro 450.000,00 POTENZIAMENTO DEI CS
ABRUZZO
2
9.375,00
BASILICATA
1
4.688,00
CALABRIA
5
23.438,00
CAMPANIA
13
60.938,00
EMILIA ROMAGNA
5
23.437,00
FRIULI V. GIULIA
2
9.375,00
LAZIO
7
32.813,00
LIGURIA
3
14.062,00
LOMBARDIA
12
56.250,00
MARCHE
4
18.750,00
MOLISE
1
4.688,00
PIEMONTE
8
37.500,00
PUGLIA
6
28.125,00
SARDEGNA
4
18.750,00
SICILIA
9
42.187,00
TOSCANA
4
18.750,00
UMBRIA
3
14.062,00
VENETO
7
32.812,00
TOTALE
96
450.000,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
L. 18 dicembre 1997, n. 440
Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - Legge n. 440/1997. Piano di riparto fondi per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi. - E. F. 2010.
(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per l'istruzione, Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - Ufficio VII.
Ai
Direttori generali degli uffici scolastici regionali
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Capo dipartimento per l'istruzione
Sede
Il processo di integrazione concerne un complesso insieme di attività e di pratiche messe in campo dall'istituzione scolastica, le quali è opportuno che siano pensate, alla loro origine, accessibili e funzionali per gli alunni con disabilità. Tale principio merita una profonda riflessione intorno al fare scuola quotidiano, che deve interrogarsi sul portato inclusivo che lo caratterizza.
Le Linee guida per l'integrazione scolastica del 4 agosto 2009, il Piano nazionale di formazione I CARE conclusosi nel 2010, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie anche grazie al Progetto "Nuove tecnologie e disabilità" ed infine il Progetto ICF - Dal modello dell'OMS alla progettazione per l'inclusione procedono, seppure secondo direttrici diverse, verso l'unica direzione di migliorare il processo di integrazione scolastica attraverso l'autoriflessione e l'intervento, da parte degli attori coinvolti, su quella complessità di segmenti che nell'intero costituiscono il processo citato.
Risulta pertanto necessario, tenuto conto delle condizioni di contesto, porre al vaglio dell'analisi critica le attività svolte nelle istituzioni scolastiche al fine di riconoscere in esse eventuali aspetti che costituiscono difficoltà di accesso e di inclusione per gli alunni con disabilità.
Uno strumento utile per realizzare tale vaglio potrà anche essere individuato nell'esito del Progetto ICF citato, orientato ad individuare, nelle istituzioni scolastiche, barriere e facilitatori che condizionano la partecipazione alla vita scolastica degli alunni in questione.
È quindi importante ribadire che il concetto di potenziamento dell'offerta formativa dovrà essere inteso come essenzialmente rivolto a migliorare il processo di inclusione, nell'alveo di una progettazione che abbia come fine ultimo la partecipazione sociale dell'alunno con disabilità alla vita della classe e della scuola. A tale riguardo, le scuole potranno far riferimento alla documentazione conclusiva e alle buone pratiche emerse dal Piano di formazione I CARE che saranno rese pubbliche sul sito di questo Ministero (area Disabilità) entro la fine del prossimo febbraio, nonché ai software realizzati con l'Azione 6 del Progetto Nuove Tecnologie e Disabilità, già scaricabili dalla medesima area del sito citato.
Permane inoltre la necessità di implementare le risorse da destinare ai Centri Territoriali di Supporto istituiti nel 2006 al fine di assicurare la loro continuità, rappresentando strutture necessarie al territorio per la proposta di adeguate tecnologie assistive a sostegno dei bisogni dell'utenza nel campo della disabilità e al fine di venire incontro alle numerose richieste della medesima per la soluzione di problemi complessi e diversificati.
Criteri di riparto delle risorse
La Direttiva del Ministro n. 87 dell'8 novembre 2010, relativa agli interventi ex lege n. 440/1997, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con alunni con disabilità.
Il finanziamento di euro 5.828.450,00, assegnato agli Uffici Scolastici Regionali, è stato ripartito in relazione al numero degli alunni con disabilità iscritti nell'anno scolastico 2009/2010 e al numero dei Centri Territoriali di Supporto esistenti ed è comprensivo della somma spettante agli Istituti Atipici, attesa la mancata costituzione degli organismi di gestione degli stessi.
In particolare il predetto finanziamento è stato così suddiviso:
a) euro 5.378.450,00, per interventi a favore degli alunni con disabilità e formazione del personale docente (All. A);
b) euro 450.000,00, per i Centri Territoriali di Supporto (All. B).
Pur nella piena autonomia delle scelte e delle valutazioni che saranno assunte da codesti Uffici nell'utilizzo dei predetti fondi, si ritiene opportuno, sulla base della necessità di rendere effettiva la dimensione inclusiva della scuola, fornire alcuni suggerimenti circa la destinazione delle risorse finanziarie di cui al punto a):
- progetti per l'innovazione delle metodologie didattiche ed organizzative che, anche grazie all'uso delle nuove tecnologie, realizzino attività interne alla classe per lo sviluppo delle competenze e delle abilità sociali degli alunni con disabilità;
- situazioni di particolare complessità che comportino la prosecuzione di progetti in rete fra scuole o fra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri territoriali di supporto per la disabilità;
- progetti che implementino procedure, buone pratiche per il progetto di vita dell'alunno con disabilità, con particolare riguardo all'istituto dell'alternanza scuola-lavoro;
- potenziamento delle relazioni scuola-famiglia;
- sviluppo di reti di scuole collegate a Scuole Polo o CTS mediante la creazione di siti web, di forum della rete, nonché mediante la costituzione di gruppi di lavoro in rete, impegnati anche in attività di monitoraggio e di individuazione dei bisogni delle scuole.
Per quanto attiene alla formazione del personale docente, che costituisce oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4, punto 3, del vigente CCNL - Comparto Scuola, si sottopongono alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- potenziamento attività di formazione teso a diffondere fra i docenti curricolari la cultura dell'integrazione, con particolare riguardo alla relazione educativa che si instaura con gli alunni con disabilità;
- acquisizione o potenziamento di metodologie didattiche specializzate per migliorare le opportunità di formazione degli alunni con disabilità, anche mediante le nuove tecnologie;
- attività di formazione per la diffusione della conoscenza del modello ICF dell'OMS con particolare riguardo alla sua applicazione nella scuola.
Relativamente alle risorse di cui al punto b), tenuto conto del ruolo strategico che esse possono avere al fine della realizzazione di un effettivo processo di integrazione scolastica e per lo sviluppo di concrete pratiche di scuola inclusiva, si ritiene opportuno sottoporre alla cortese attenzione delle SS.LL. i seguenti suggerimenti:
- progetti di coordinamento fra CTS su base regionale ed interregionale;
- attività di aggiornamento per gli operatori effettivamente operanti all'interno dei
C.T.S;
- diffusione della conoscenza e ampliamento della familiarità con gli ausili tecnologici per l'integrazione fra docenti curricolari e specializzati, con particolare riguardo ai prodotti realizzati con l'azione 6 del Progetto "Nuove tecnologie e disabilità";
- progetti sperimentali per individuare metodologie didattiche inclusive che coinvolgano le nuove tecnologie;
- acquisto di software e hardware per l'ampliamento delle dotazioni tecnologiche ed informatiche dei Centri Territoriali di Supporto al fine di potenziare le opportunità di apprendimento e di integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti
Riguardo alle risorse finanziarie in oggetto, le SS.LL. come di consueto attiveranno, nelle forme previste, il monitoraggio delle stesse, al fine di verificarne l'effettivo e corretto utilizzo e di valutarne gli effetti sul processo di integrazione per individuare parametri di qualità e buone pratiche da diffondere, sulla base dei piani operativi,contenuti nel P.O.F., predisposti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle richieste e alle esigenze dell'utenza.
Ai fini di cui trattasi le SS.LL. vorranno procedere, come già evidenziato negli anni passati, non appena possibile e subordinatamente alle disponibilità delle risorse finanziarie, ad accreditare le risorse stesse presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi in questione.
Nel rappresentare, infine, la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi a:
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione Ufficio VII
tel. 06.58493605, 06.58492154; fax 06.58493566
e-mail: simoneschi.dgstudente@istruzione.it; mirella.dellaconcordiabasso@istruzione.it
Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "A"
E.F. 2010 Direttiva 87 dell’8 novembre 2010 punto 1 lettera e) - punto 3 lettera e)
Piano di riparto di fondi a favore alunni in situazione di handicap A.S. 2009/2010
U.S.R.
Prescolastica
Primaria
Secondaria inferiore
Secondaria superiore
TOTALE
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
CAPITOLO DI BILANCIO
FONDI A FAVORE DI ALUNNI CON HANDICAP
ABRUZZO
4216
13.299,00
4218
47.676,00
4214
39.750,00
4215
45.806,00
146.531,00
BASILICATA
4772
4.690,00
4725
15.022,00
4770
10.509,00
4771
15.911,00
46.132,00
CALABRIA
4959
15.051,00
4955
57.829,00
4954
53.494,00
4958
58.630,00
185.004,00
CAMPANIA
4585
47.855,00
4587
213.147,00
4583
202.935,00
4584
155.763,00
619.700,00
E.ROMAGNA
2928
21.403,00
2881
130.975,00
2926
97.697,00
2927
102.269,00
352.344,00
FRIULI V.G.
3111
5.581,00
3078
27.252,00
3109
24.402,00
3110
19.741,00
76.976,00
LAZIO
3670
42.748,00
3672
238.202,00
3668
195.187,00
3669
141.692,00
617.829,00
LIGURIA
2559
8.639,00
2561
47.884,00
2557
37.494,00
2558
28.053,00
122.070,00
LOMBARDIA
2186
50.585,00
2188
326.904,00
2184
277.418,00
2185
138.842,00
793.749,00
MARCHE
3852
16.535,00
3854
53.078,00
3850
39.274,00
3851
40.017,00
148.904,00
MOLISE
4034
1.989,00
4036
8.045,00
4032
7.659,00
4033
8.965,00
26.658,00
PIEMONTE
2377
29.152,00
2379
141.722,00
2375
116.548,00
2376
90.929,00
378.351,00
PUGLIA
4398
36.336,00
4400
127.710,00
4396
104.020,00
4397
123.940,00
392.006,00
SARDEGNA
5136
10.954,00
5138
41.085,00
5134
38.118,00
5135
39.453,00
129.610,00
SICILIA
5318
43.787,00
5320
223.685,00
5316
184.410,00
5317
164.253,00
616.135,00
TOSCANA
3306
22.888,00
3308
86.387,00
3304
75.076,00
3305
91.998,00
276.349,00
UMBRIA
3488
6.887,00
3490
23.392,00
3486
17.753,00
3487
19.623,00
67.655,00
VENETO
2741
24.817,00
2743
158.198,00
2739
130.886,00
2740
68.546,00
382.447,00
TOTALE
403.196,00
1.968.193,00
1.652.630,00
1.354.431,00
5.378.450,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
Allegato "B"
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
CENTRI SUPPORTO
RIPARTIZIONE euro 450.000,00 POTENZIAMENTO DEI CS
ABRUZZO
2
9.375,00
BASILICATA
1
4.688,00
CALABRIA
5
23.438,00
CAMPANIA
13
60.938,00
EMILIA ROMAGNA
5
23.437,00
FRIULI V. GIULIA
2
9.375,00
LAZIO
7
32.813,00
LIGURIA
3
14.062,00
LOMBARDIA
12
56.250,00
MARCHE
4
18.750,00
MOLISE
1
4.688,00
PIEMONTE
8
37.500,00
PUGLIA
6
28.125,00
SARDEGNA
4
18.750,00
SICILIA
9
42.187,00
TOSCANA
4
18.750,00
UMBRIA
3
14.062,00
VENETO
7
32.812,00
TOTALE
96
450.000,00
Il Direttore generale
Dr. Massimo Zennaro
L. 18 dicembre 1997, n. 440
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 3-2-2011 n. 8 Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria". Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Nota 3 febbraio 2011, n. 8 (1).
Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
Caf
e, p.c.:
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l'anno 2011 è pari ad € 9.114,89 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 701,15), le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, una somma aggiuntiva (ed. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell'anzianità contributiva posseduta.
La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).
I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. "quattordicesima mensilità" riceveranno, allegato al Cud 2011, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2011 (all. 1).
In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2010 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2011, dovranno comunicare entro il 27 maggio 2011 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2011 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2011 l'importo corrispondente.
I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2011 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2011 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre p.v. in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione Inpdap in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:
- entro il 15 giugno 2011 per coloro che hanno già percepito nell'anno 2010 la somma aggiuntiva ovvero che compiono gli anni entro il 30 giugno 2011;
- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi.
La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.
La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Sull'argomento sono state impartite le seguenti istruzioni:
- Circ. 25 settembre 2007, n. 26;
- Nota 28 settembre 2007, n. 30 e nota 25 ottobre 2007, n. 33;
- Nota 4 marzo 2008, n. 9;
- Circ. 3 aprile 2009, n. 7;
- Nota 19 febbraio 2010, n. 8.
Allegato 1
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima mensilità.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, la dichiarazione che trova qui allegata con l’indicazione dei redditi presunti del 2011, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, entro il 27 maggio 2011. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se Lei rispetterà tale termine e risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà la somma aggiuntiva, con la rata di pensione di luglio 2011. Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011, comprensivo di quello da pensione non supera gli € 9.114,89 annui (paria € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”.
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, per l'anno 2011, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell'Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età, la dichiarazione che trova qui allegata, con l'indicazione dei redditi presunti del 2011, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà tale importo con la mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del 64° anno di età.
Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011 comprensivo di quello da pensione, non supera gli € 9.114,89 annui, (pari a € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell’Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Allegato 2
Alla Sede provinciale/territoriale INPDAP
Il/La sottoscritto/a
, titolare della pensione iscr. n.
,
codice fiscale
, residente in
Via
DICHIARO/A di essere titolare nell’anno 2011
dei seguenti redditi presenti, oltre
quelli provenienti dalla pensione:
1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all’estero) e assimilati, compresa Cassa integrazione
guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a €
;
2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa; prestazioni coordinate e
continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi €
(……);
3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a €
(……);
4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad €
(……);
5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc., pari a
complessivi €
(……);
6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri ( escluse le indennità
di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi
parziali), pari a €
(……);
7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a €
(……);
8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a €
(……);
9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a €
con esclusione dei redditi derivanti
dalle pensioni di guerra;
10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a €
(……);
Dichiarazione di responsabilità
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di una somma pari al beneficio corrisposto nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Data
Firma del/la richiedente
Allegato 3
Tabella A
(Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Fino a 15
336
Oltre 15 fino a 25
420
Oltre 25
504
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5
Corresponsione per l'anno 2011 della somma aggiuntiva, di cui all'art. 5 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, nella L. 3 agosto 2007, n. 127 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria".
(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza, Ufficio I Pensioni.
Ai
Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Alle
Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Agli
Enti di patronato
Ai
Caf
e, p.c.:
Ai
Dirigenti generali centrali e regionali
Ai
Direttori regionali
Ai
Coordinatori delle consulenze professionali
Nei confronti dei pensionati che hanno compiuto o che compiono nel corso del corrente anno i 64 anni di età e che abbiano un reddito complessivo individuale pari o inferiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (che per l'anno 2011 è pari ad € 9.114,89 annui a cui corrisponde un importo mensile di € 701,15), le disposizioni normative richiamate in oggetto prevedono che venga corrisposta nel mese di luglio, ovvero nell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, una somma aggiuntiva (ed. quattordicesima mensilità) al trattamento pensionistico il cui importo è differenziato in funzione dell'anzianità contributiva posseduta.
La somma aggiuntiva sarà erogata con lavorazione centralizzata sulla base delle informazioni inserite, tramite la procedura informatica messa a disposizione a tale scopo, dagli operatori delle Sedi (anzianità contributiva e redditi dichiarati dai pensionati).
I pensionati interessati alla corresponsione della c.d. "quattordicesima mensilità" riceveranno, allegato al Cud 2011, una lettera con la quale saranno invitati a presentare alla sede Inpdap competente la dichiarazione dei redditi individuali presunti, diversi da pensione, riferiti all'anno 2011 (all. 1).
In particolare, coloro che hanno ricevuto nel 2010 la somma aggiuntiva nonché i pensionati che compiono i 64 anni entro il 30 giugno 2011, dovranno comunicare entro il 27 maggio 2011 i redditi individuali presunti, diversi da pensione, relativi all'anno 2011 al fine di percepire, con il rateo di pensione relativo al mese di luglio 2011 l'importo corrispondente.
I pensionati che maturano il requisito anagrafico nel corso del secondo semestre del 2011 dovranno presentare l'autodichiarazione reddituale, con l'indicazione dei redditi presunti, diversi da pensione, per l'anno 2011 in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età al fine di ottenere il pagamento della prestazione con la mensilità di dicembre p.v. in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età.
La sede, ricevuta la dichiarazione, dovrà verificare se ricorrono o meno i requisiti di legge e riportare le informazioni necessarie nella relativa procedura informatica, escludendo i redditi da pensione Inpdap in quanto questi saranno automaticamente considerati in sede di elaborazione centralizzata. Le sedi dovranno inserire i relativi dati nei seguenti termini:
- entro il 15 giugno 2011 per coloro che hanno già percepito nell'anno 2010 la somma aggiuntiva ovvero che compiono gli anni entro il 30 giugno 2011;
- entro il termine ultimo previsto per la lavorazione della rata di pensione relativa al mese di dicembre per le ipotesi in cui il requisito anagrafico venga soddisfatto entro il secondo semestre.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi provvederà a comunicare alle Sedi interessate i nominativi dei pensionati nei cui confronti non si è proceduto al pagamento della somma aggiuntiva per carenza dei requisiti prescritti, indicandone i relativi motivi.
La sede, pertanto, dovrà provvedere a notificare tempestivamente agli interessati la mancata corresponsione della somma aggiuntiva, esplicitando le relative motivazioni.
La presente nota operativa è diramata d’intesa con la Direzione Centrale Sistemi Informativi.
Il Dirigente generale
Dott. Giorgio Fiorino
Sull'argomento sono state impartite le seguenti istruzioni:
- Circ. 25 settembre 2007, n. 26;
- Nota 28 settembre 2007, n. 30 e nota 25 ottobre 2007, n. 33;
- Nota 4 marzo 2008, n. 9;
- Circ. 3 aprile 2009, n. 7;
- Nota 19 febbraio 2010, n. 8.
Allegato 1
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima mensilità.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, la dichiarazione che trova qui allegata con l’indicazione dei redditi presunti del 2011, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta, entro il 27 maggio 2011. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se Lei rispetterà tale termine e risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà la somma aggiuntiva, con la rata di pensione di luglio 2011. Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011, comprensivo di quello da pensione non supera gli € 9.114,89 annui (paria € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”.
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, per l'anno 2011, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell'Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Istituto nazionale di previdenza
per i dipendenti dell’amministrazione pubblica
………lì…………..
Sede Provinciale/Territoriale di
Al Sig./alla Sig.ra
Oggetto: Somma aggiuntiva/quattordicesima.
Gentile Signora/Signore
il D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, prevede la possibilità di ricevere una somma aggiuntiva al suo assegno di pensione.
Per usufruire di questo beneficio Lei dovrà restituire, direttamente a questa sede provinciale/territoriale INPDAP, in data successiva al compimento del sessantaquattresimo anno di età, la dichiarazione che trova qui allegata, con l'indicazione dei redditi presunti del 2011, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta. Non dovrà comunicare i redditi da pensione Inpdap in quanto già noti a questo Istituto.
Se risulterà essere in possesso dei requisiti reddituali e delle altre condizioni richieste dalla legge, riceverà tale importo con la mensilità di dicembre 2011 in misura proporzionale al periodo temporale successivo al compimento del 64° anno di età.
Avrà diritto alla quattordicesima solo se il suo reddito presunto per l'anno 2011 comprensivo di quello da pensione, non supera gli € 9.114,89 annui, (pari a € 701,15 mensili).
Determinazione dell’importo di “Somma aggiuntiva”
La somma aggiuntiva è calcolata in base all'anzianità contributiva posseduta, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al citato decreto che trova insieme a questa comunicazione. Se Lei è titolare sia di pensione diretta che di pensione ai superstiti si terrà conto della sola anzianità contributiva relativa al trattamento diretto.
Se Lei è invece titolare di sola pensione ai superstiti, il computo dell'anzianità contributiva, necessario ai fini del calcolo dell'importo della somma aggiuntiva secondo la tabella A, sarà effettuato in base alla percentuale già riconosciuta dalla legge per il suo trattamento pensionistico ai superstiti.
Se il Suo reddito annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, è superiore a € 9.114,89, ma comunque inferiore al valore eventualmente derivante dalla somma di tale reddito con la somma aggiuntiva, quest'ultima sarà corrisposta fino a concorrenza di tale valore.
Per ulteriori chiarimenti può rivolgersi anche al call-center dell’Inpdap (numero verde 800.10.5000).
Cordiali saluti
Il Direttore della sede
Allegato 2
Alla Sede provinciale/territoriale INPDAP
Il/La sottoscritto/a
, titolare della pensione iscr. n.
,
codice fiscale
, residente in
Via
DICHIARO/A di essere titolare nell’anno 2011
dei seguenti redditi presenti, oltre
quelli provenienti dalla pensione:
1) redditi di lavoro dipendente (prestato in Italia o all’estero) e assimilati, compresa Cassa integrazione
guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione, etc., pari a €
;
2) redditi di lavoro autonomo, professionale, parasubordinato e d’impresa; prestazioni coordinate e
continuate, lavoro a progetto, pari a complessivi €
(……);
3) pensioni dirette e/o ai superstiti erogate da Stati esteri, pari a €
(……);
4) redditi di terreni e fabbricati (con esclusione della casa di abitazione), pari ad €
(……);
5) interessi sui depositi e sui conti correnti postali e bancari, interessi da BOT, da CCT e da altri titoli emessi dallo Stato, proventi di quote di investimento, le vincite del lotto e dei concorsi a pronostici, etc., pari a
complessivi €
(……);
6) prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici o Stati esteri ( escluse le indennità
di accompagnamento per invalidi civili, di comunicazione per i sordomuti e quelle previste per i ciechi
parziali), pari a €
(……);
7) rendite vitalizie o a tempo determinato costituite a titolo oneroso, pari a €
(……);
8) assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, pari a €
(……);
9) altri redditi non assoggettabili a IRPEF, pari a €
con esclusione dei redditi derivanti
dalle pensioni di guerra;
10) altri redditi assoggettabili a IRPEF, pari a €
(……);
Dichiarazione di responsabilità
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000), dichiaro che i dati indicati sono completi e veritieri. Mi impegno a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi, qualsiasi variazione dei dati comunicati e sono consapevole che l’omessa o incompleta comunicazione dei redditi comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero e il versamento di una somma pari al beneficio corrisposto nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
Data
Firma del/la richiedente
Allegato 3
Tabella A
(Articolo 5, comma 1 del D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127)
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2008
Fino a 15
336
Oltre 15 fino a 25
420
Oltre 25
504
D.L. 2 luglio 2007, n. 81, art. 5
Agenzia delle Entrate Circ. 14-2-2011 n. 3/E Art. 1, comma 47, della L. n. 220 del 2010: Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività. Emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Circ. 14 febbraio 2011, n. 3/E (1).
Art. 1, comma 47, della L. n. 220 del 2010: Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
(1) Emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Premessa
Sono pervenute alle scriventi amministrazioni diverse richieste di chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nella applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività.
Al riguardo si premette che l'agevolazione in esame è stata introdotta per il 2008 dall'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.
Quest'ultima norma prevede che per il periodo d'imposta 2010 beneficiano della tassazione agevolata i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro. Tale importo, sulla base di una interpretazione logico-sistematica - basata sulla considerazione che il beneficio trova fondamento nei limiti reddituali del lavoratore dell'anno precedente - deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno.
1. Normativa applicabile nel 2011
Per quanto concerne il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.
Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l'opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d'imposta 2011. A seguito della espressa rinuncia del lavoratore, l'importo delle somme teoricamente agevolabili concorrerà, pertanto, alla formazione del reddito complessivo e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.
La norma di proroga nell'innalzare da 35.000 euro (limite previsto per il 2009 e il 2010) a 40.000 euro il limite reddituale dell'anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione ha nel contempo ristretto l'ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La norma ha subordinato, pertanto, la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Nel disporre la proroga della agevolazione per il 2011 il D.L. n. 78 del 2010 non aveva stabilito la misura della imposta sostitutiva ma aveva demandato al governo, sentite le parti sociali, la determinazione entro il 31 dicembre 2010 del sostegno fiscale e contributivo previsto per l'applicazione di tale disposizione (articolo 53, comma 3).
In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 47 della L. n. 220 del 2010) ha previsto che all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, le parole «31 dicembre 2010» siano sostituite con «31 dicembre 2011» e che per il 2011 la disciplina di favore si applichi ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Si ritiene che nel suddetto limite di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva del 10%, entro il limite massimo di 6.000 euro.
Dal combinato disposto delle norme richiamate (art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 e art. 1, comma 47, L. n. 220 del 2010), emerge che per il 2011 la proroga della agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal D.L. n. 78 del 2010 e con l'aliquota del 10 per cento prevista dal D.L. n. 185 del 2008.
Il richiamo al D.L. n. 185 del 2008, infatti, si è reso necessario per stabilire la misura della imposta sostitutiva, la cui determinazione era stata demandata dalla manovra estiva a un successivo provvedimento del governo, in assenza del quale la misura non avrebbe potuto trovare pronta applicazione fin dall'inizio del periodo d'imposta.
Deve ritenersi, pertanto, che anche a seguito della norma introdotta dalla legge di stabilità 2011, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 siano agevolate nel contesto del quadro delineato dal D.L. n. 78 del 2010, vale a dire solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.
2. Accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali: forma e contenuto
Per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione (ex multis Cass. 15 febbraio 1998, n. 1735; Cass. 13 dicembre 1995, n. 12757; Cass. 22 marzo 1995, n. 3318), non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione.
Non sono pertanto applicabili, limitatamente ai fini in esame, i principi che la prassi Inps (Circ. 6 agosto 2008, n. 82) aveva dettato in merito alle condizioni di accesso, su istanza aziendale, allo sgravio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della L. 24 dicembre 2007, n. 247. Nel caso della detassazione, infatti, posto che essa non consegue a una previa istanza e a una ammissione allo sgravio - come invece accade per la decontribuzione, anche in virtù dei limiti delle risorse stanziate e, di conseguenza, anche della necessità di tener conto della priorità delle domande - la necessità di un previo accordo collettivo va letta in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni sopra ricordata, e nel quadro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale.
Ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel CUD, che (a) le somme (così come per gli anni 2008 - 2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e (b) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
Stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore che, non di rado, sono appositamente intervenuti per rendere operativa la disposizione in esame, nulla vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali (nella ampia accezione sopra ricordata) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.) al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura. Così come nulla vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il
lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.
Si deve altresì precisare che, ai fini della disposizione in esame, gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano
finalizzate a incrementi di produttività.
3. Istituti agevolabili
Quanto ai principali istituti che possono dare luogo alla applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa si segnala, anche in termini ricognitivi dei chiarimenti forniti in precedenti note e circolari, il seguente quadro:
- straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.
Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.
3.1 Casi specifici
Un caso specifico è rappresentato dall'istituto della somministrazione di lavoro. Si ricorda, al riguardo, il disposto di cui all'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003, alla stregua del quale "i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa". Spetterà pertanto ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione.
Come chiarito con Circ. 22 ottobre 2008, n. 59/E emanata dalle scriventi amministrazioni, l'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nelle ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, essendo il lavoratore un dipendente della agenzia di somministrazione, le somme percepite rientrano nel campo applicativo della norma in quanto erogate a un dipendente del settore privato.
Si precisa, infine, che sono riconducibili alla nozione di accordo collettivo, ai fini della normativa in esame, anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività: essi costituiscono, secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. 8 settembre 1999, n. 9513), una integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio e sono erogati sulla base dell'atto costitutivo (art. 2521 c.c.) condiviso dai soci-lavoratori e deliberati dalla collettività dei soci cooperatori in sede assembleare (art. 3, L. n. 142/2001).
Il Direttore dell'agenzia
Attilio Befera
Il Capo di gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Caro Lucrezio Monticelli
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 2
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 5
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 53
Art. 1, comma 47, della L. n. 220 del 2010: Imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività.
(1) Emanata congiuntamente dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Premessa
Sono pervenute alle scriventi amministrazioni diverse richieste di chiarimenti in relazione alla agevolazione fiscale consistente nella applicazione - per il periodo d'imposta 2011 - dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività.
Al riguardo si premette che l'agevolazione in esame è stata introdotta per il 2008 dall'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall'art. 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 per il 2009 e dall'art. 2, commi 156 e 157, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 per il 2010.
Quest'ultima norma prevede che per il periodo d'imposta 2010 beneficiano della tassazione agevolata i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro. Tale importo, sulla base di una interpretazione logico-sistematica - basata sulla considerazione che il beneficio trova fondamento nei limiti reddituali del lavoratore dell'anno precedente - deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva in tale anno.
1. Normativa applicabile nel 2011
Per quanto concerne il periodo d'imposta 2011, l'art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 ha previsto l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro.
Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l'opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d'imposta 2011. A seguito della espressa rinuncia del lavoratore, l'importo delle somme teoricamente agevolabili concorrerà, pertanto, alla formazione del reddito complessivo e sarà assoggettato a tassazione ordinaria.
La norma di proroga nell'innalzare da 35.000 euro (limite previsto per il 2009 e il 2010) a 40.000 euro il limite reddituale dell'anno precedente previsto per beneficiare della agevolazione ha nel contempo ristretto l'ambito oggettivo della disposizione limitandolo alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La norma ha subordinato, pertanto, la concessione della agevolazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Nel disporre la proroga della agevolazione per il 2011 il D.L. n. 78 del 2010 non aveva stabilito la misura della imposta sostitutiva ma aveva demandato al governo, sentite le parti sociali, la determinazione entro il 31 dicembre 2010 del sostegno fiscale e contributivo previsto per l'applicazione di tale disposizione (articolo 53, comma 3).
In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, la legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, comma 47 della L. n. 220 del 2010) ha previsto che all'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008, le parole «31 dicembre 2010» siano sostituite con «31 dicembre 2011» e che per il 2011 la disciplina di favore si applichi ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Si ritiene che nel suddetto limite di 40.000 euro devono essere comprese anche le somme assoggettate nel 2010 all'imposta sostitutiva del 10%, entro il limite massimo di 6.000 euro.
Dal combinato disposto delle norme richiamate (art. 53, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 e art. 1, comma 47, L. n. 220 del 2010), emerge che per il 2011 la proroga della agevolazione fiscale per il salario di produttività deve essere applicata alle condizioni previste dal D.L. n. 78 del 2010 e con l'aliquota del 10 per cento prevista dal D.L. n. 185 del 2008.
Il richiamo al D.L. n. 185 del 2008, infatti, si è reso necessario per stabilire la misura della imposta sostitutiva, la cui determinazione era stata demandata dalla manovra estiva a un successivo provvedimento del governo, in assenza del quale la misura non avrebbe potuto trovare pronta applicazione fin dall'inizio del periodo d'imposta.
Deve ritenersi, pertanto, che anche a seguito della norma introdotta dalla legge di stabilità 2011, le retribuzioni premiali corrisposte nel 2011 siano agevolate nel contesto del quadro delineato dal D.L. n. 78 del 2010, vale a dire solo a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali anche preesistenti alla entrata in vigore della novella legislativa purché in corso di efficacia.
2. Accordi e contratti collettivi territoriali o aziendali: forma e contenuto
Per i contratti collettivi c.d. di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma e come ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione (ex multis Cass. 15 febbraio 1998, n. 1735; Cass. 13 dicembre 1995, n. 12757; Cass. 22 marzo 1995, n. 3318), non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e cionondimeno riconducibili, a livello di fonti del diritto, al generale principio di libertà di azione sindacale di cui all'articolo 39 della Costituzione.
Non sono pertanto applicabili, limitatamente ai fini in esame, i principi che la prassi Inps (Circ. 6 agosto 2008, n. 82) aveva dettato in merito alle condizioni di accesso, su istanza aziendale, allo sgravio contributivo di cui all'art. 1, comma 67, della L. 24 dicembre 2007, n. 247. Nel caso della detassazione, infatti, posto che essa non consegue a una previa istanza e a una ammissione allo sgravio - come invece accade per la decontribuzione, anche in virtù dei limiti delle risorse stanziate e, di conseguenza, anche della necessità di tener conto della priorità delle domande - la necessità di un previo accordo collettivo va letta in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni sopra ricordata, e nel quadro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale.
Ai fini della applicazione della imposta sostitutiva è condizione sufficiente l'attestazione, da parte datoriale nel CUD, che (a) le somme (così come per gli anni 2008 - 2010, secondo la prassi della Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende qui richiamata) sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale e (b) che esse siano state erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova.
Stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore che, non di rado, sono appositamente intervenuti per rendere operativa la disposizione in esame, nulla vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali (nella ampia accezione sopra ricordata) che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento (come, ad esempio, lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.) al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura. Così come nulla vieta, sempre al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il
lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ecc.
Si deve altresì precisare che, ai fini della disposizione in esame, gli importi sono assoggettabili alla imposta sostitutiva anche sul solo presupposto che essi siano stati corrisposti in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali (che possono essere anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendali (che possono anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi) che prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale (come, a titolo meramente esemplificativo, in attuazione di una certa turnazione stabilita in un contratto aziendale, o della regolamentazione, sempre in tali sedi, del lavoro notturno o di lavoro straordinario), senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano
finalizzate a incrementi di produttività.
3. Istituti agevolabili
Quanto ai principali istituti che possono dare luogo alla applicazione della misura in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa si segnala, anche in termini ricognitivi dei chiarimenti forniti in precedenti note e circolari, il seguente quadro:
- straordinario (forfait o "in senso stretto"): è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l'eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica.
Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.
3.1 Casi specifici
Un caso specifico è rappresentato dall'istituto della somministrazione di lavoro. Si ricorda, al riguardo, il disposto di cui all'articolo 23, comma 4, del D.Lgs. n. 276 del 2003, alla stregua del quale "i contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa". Spetterà pertanto ai contratti collettivi aziendali o territoriali applicati dall'utilizzatore determinare le modalità di applicazione della misura ai lavoratori in somministrazione.
Come chiarito con Circ. 22 ottobre 2008, n. 59/E emanata dalle scriventi amministrazioni, l'imposta sostitutiva si applica ai lavoratori in somministrazione, dipendenti da agenzie del lavoro, anche nelle ipotesi in cui le somme erogate abbiano come riferimento prestazioni per missioni rese nel settore della pubblica amministrazione. In tal caso, infatti, essendo il lavoratore un dipendente della agenzia di somministrazione, le somme percepite rientrano nel campo applicativo della norma in quanto erogate a un dipendente del settore privato.
Si precisa, infine, che sono riconducibili alla nozione di accordo collettivo, ai fini della normativa in esame, anche i ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un incremento di produttività: essi costituiscono, secondo la giurisprudenza (ex multis Cass. 8 settembre 1999, n. 9513), una integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio e sono erogati sulla base dell'atto costitutivo (art. 2521 c.c.) condiviso dai soci-lavoratori e deliberati dalla collettività dei soci cooperatori in sede assembleare (art. 3, L. n. 142/2001).
Il Direttore dell'agenzia
Attilio Befera
Il Capo di gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Caro Lucrezio Monticelli
L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 2
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 5
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 53
Cassazione: autovelox, più controlli su decreti prefettizi
CASSAZIONE: AUTOVELOX, PIU' CONTROLLI SU DECRETI PREFETTIZI
SERVONO VALUTAZIONI PER STRADE AD ALTO SCORRIMENTO
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Gli automobilisti multati dall'
autovelox perche' sorpresi a superare i limiti di velocita'
hanno il diritto di sapere se la via che percorrevano aveva
tutti i requisiti per essere considerata ''ad alto livello di
scorrimento''. Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il
ricorso di un automobilista di Treviso multato sul viale Oberdan
della cittadina veneta, inserito nel decreto prefettizio sulla
viabilita' tra le arterie a traffico intenso lungo le quali
sarebbe troppo pericoloso, per la circolazione, fermare chi
infrange il codice della strada. Meglio, piuttosto, fotografarlo
con l'autovelox e fargli arrivare la contravvenzione a casa. In
proposito, pero', la Suprema Corte - con la sentenza 3701 della
Seconda Sezione Civile - osserva che gli automobilisti hanno il
diritto di sapere se l'inserimento delle strade nell'elenco
dell'arteria ad alto scorrimento di traffico e' stato fatto in
base a ''valutazioni'' relative ''al tasso di incendalita', alle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le
quali non e' possibile procedere al fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla
fluidita' del traffico e alla incolumita' degli agenti operanti
e dei soggetti controllati''; solo sulla base di queste
valutazione il Prefetto ha il potere di inserire una strada
nell'elenco di quelle ad alto scorrimento. Altrimenti no. I
magistrati possono controllare che queste valutazioni siano
state fatte, senza pero' sindacarne nel merito perche' il merito
di tali atti attiene ''all'attivita' amministrativa'' e non e'
''suscettibile di sindacato da parte dell'autorita'
giudiziaria''. Se il guidatore contesta una multa ha quindi
diritto di sapere se sono state fatte tutte le valutazioni
necessarie per il corretto inserimento di una strada tra quelle
sulle quali e' lecito collocare gli autovelox.(ANSA).
NM/LOI
15-FEB-11 14:26 NNNN
PA. FP CGIL PROCLAMA SCIOPERO PER IL 25 MARZO
PA. FP CGIL PROCLAMA SCIOPERO PER IL 25 MARZO
(DIRE) Roma, 15 feb. - Il direttivo della Fp Cgil, riunito ieri,
ha proclamato lo sciopero per il 25 marzo. La mobilitazione
nazionale, si legge sul sito della categoria, riguarda "l'intera
giornata o turno di lavoro di tutti i comparti", ossia
principalmente Sanita', Regioni e Autonomie locali, Ministeri,
Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio, Vigili del Fuoco. "La
segreteria nazionale Fp- scrive il segretario della categoria
Rossana Dettori- nell'ambito della vertenza per il rinnovo dei
CCNL dei comparti pubblici e del loro mancato finanziamento nella
legge finanziaria, sulla riorganizzazione e sulla
riqualificazione dei servizi pubblici, sul mancato rinnovo delle
RSU, nonche' contro le politiche di espulsione dal lavoro del
personale precario, proclama lo sciopero nazionale per l'intera
giornata o turno di lavoro dell'25 marzo. Nella predetta giornata
saranno garantiti solo i servizi essenziali."
(Tar/ Dire)
15:45 15-02-11
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