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domenica 10 luglio 2011

Nuove disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini ccomunitari e sulla condizione dello straniero



Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89 prevede, in attuazione delle direttive
europee, importanti modifiche alle norme vigenti in materia di
condizione giuridica dello straniero sia con riferimento alla libera
circolazione dei cittadini comunitari, sia rispetto alle procedure di
rimpatrio.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (G.U. 23 giugno 2011, n. 144)
D.L. 23-6-2011 n. 89
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89   (1).
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per completare l'attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure
d'infrazione nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:



CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 1  Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in
materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
1.  Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite
dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b)  all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso
nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono
soppresse;
c)  all'articolo 9:
1)  dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di
cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva personale dell'interessato.»;
2)  al comma 5:
a)  alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di
origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare
ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di
un autonomo diritto di soggiorno;»;
d)  all'articolo 10, comma 3:
1)  alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese
di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e)  all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla
persistenza delle condizioni medesime.»;
f)  all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce
condizione per l'esercizio di un diritto»;
g)  all'articolo 20:
1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da
allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo
18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto
anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno
o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo,
titolo primo del codice penale.»;
2)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti
fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono
i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno
o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di
misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da
autorità straniere.»;
3)  al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e
attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave»;
4)  al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono
soppresse;
5)  il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1
è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per
caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore
permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.»;
h)  all'articolo 21:
1)  al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o
dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.»;
2)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e
sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.»;
i)  dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno
Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».



Art. 2  Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1.  L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle
modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo.».




CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
Art. 3  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
1.  Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal
questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
b)  all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio
nazionale»;
c)  all'articolo 13:
1)  al comma 2:
a)  all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono
inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se
lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2)  dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in
cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4)  dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente,
in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento
immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto,
ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un
periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il
prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di
espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il
territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.
Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale,
quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri
legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del
presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario
di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6)  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede
a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di
richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,
altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto
o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al
momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o
revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del
comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo
14.»;
7)  al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai
commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al
comma 4»;
8)  al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite
dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione»;
9)  il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei
casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a
cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre
dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;
d)  all'articolo 14:
1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di
situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che
lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilità di un mezzo di
trasporto idoneo.»;
2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione
non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che
ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a
mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la
multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi
1 o 5-bis.»;
3)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di
pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non
sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia
stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o
di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga
del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4)  il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso
tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze
sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,
nonché per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5)  il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter,
vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma
5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi
4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato
dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis,
nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.»;
6)  il comma 5- quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7)  dopo il comma 5- quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8)  il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.»;
9)  dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma
3, da parte dell'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se
lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10)  al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso
la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante
l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;
e)  dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero
dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali
e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto
delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio
è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura
del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto
previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti
emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma
5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate
dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis.
La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento
del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1
trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel
Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista
dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di
cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del
Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo,
secondo le relative modalità di gestione.»; (2)
f)  all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi
5-ter e 5-quater.»;
g)  all'articolo 19:
1)  nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte
le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di
persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei
componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole
situazioni personali, debitamente accertate.».
2.  Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.


(2) Lettera così corretta da Comunicato 1° luglio 2011, pubblicato
nella G.U. 1° luglio 2011, n. 151.


Art. 4  Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1.  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e
5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».




Art. 5  Copertura finanziaria
1.  Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili
demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2.  All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a)  per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b)  per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui,
relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su
apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di
euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




Art. 6  Entrata in vigore
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


MANOVRA: FAZIO, TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE IMPROPRIE

MANOVRA: FAZIO, TICKET SULLE PRESTAZIONI SANITARIE IMPROPRIE =
(AGI) - Roma, 10 lug. - La manovra "e' molto dura anche per la
sanita'". Inizia cosi' l'intervista del ministro della Salute
Ferruccio Fazio al Sole 24 Ore che pero' tiene subito a
precisare: "Ma ho ottenuto che sia senza tagli lineari per
puntare sul recupero dell'efficienza e sul contrasto degli
sprechi. La buona sanita' costa meno della cattiva sanita'". E
sul fronte dei nuovi ticket ha le sue idee: applicate "ticket
di scopo" sulle prstazioni sanitarie inutili e inappropriate,
come anche sui ricoveri in ospedale evitabili. Spiega dunque il
ministro: "Meno inappropriatezza significa meno sprechi" e
"dovremmo fare tutti insieme delle linee guida per identificare
quali sono i percorsi ottimali di cura uscendo dai quali si
puo' continuare a accedere ai Lea, ma pagando il ticket". E
argomenta: "Come dice la manovra, le misure di
compartecipazione aggiuntive dovranno assicurare
appropriatezza, efficacia ed economicita' delle prestazioni.
Poi, sia chiaro, le Regioni potranno decidere di fare altro".
Il ticket 'di scopo', continua Fazio, "potrebbe essere
ragionevole sui ricoveri inappropriati, ad esempio per il
diabete non scompensato, o per una broncopneumopatia non grave.
Non mi preoccuperebbe un ticket per scoraggiare i ricoveri per
patologie che vanno curate sul territorio, non in ospedale". E
conclude con un'osservazione sui medici italiani: "Io li ho
sempre difesi e continuero' a difenderli", anche perche'
"nessuno vuole assolutamente smantellare la sanita' pubblica, e
il blocco del turn over in sanita': stiano tranquilli, nella
manovra non c'e' e non ci sara'". Anche sui farmaci, assicura
il ministro, "dialogheremo con tutti, a cominciare dai medici".
(AGI)
Gav
101027 LUG 11

NNNN

CRISI: PRODI, L'ITALIA PAGA PER LA DEBOLEZZA DEL GOVERNO

CRISI: PRODI, L'ITALIA PAGA PER LA DEBOLEZZA DEL GOVERNO
L.ELETTORALE: SERVE UN SISTEMA BIPOLARE E MAGGIORITARIO
(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Sull'assalto alle banche e ai titoli
di Stato ''pesa in particolare l'incapacita' della leadership
europea di affrontare i problemi della moneta unica. Ma se in
questo quadro l'Italia ha ricevuto la bastonata piu' forte il
motivo e' che lo scossone europeo ha coinciso con un momento di
grande debolezza e di fortissime tensioni interne al governo
italiano: le polemiche fra ministri e fra partiti hanno dato un
messaggio di sbandamento che e' una vera manna per chi vuole
giocare al ribasso''. Per Romano Prodi, intervistato
dall'Unita', ''le debolezze strutturali dell'economia italiana
costituiscono il problema di fondo, ma in questo caso i fattori
politici sono stati determinanti''.
Alla base della fragilita' dei paesi dell'Unione, spiega l'ex
premier, c'e' ''l'atteggiamento del tutto contraddittorio da
parte dei governi e dei leader politici: sanno benissimo che e'
interesse dei loro Paesi, Germania compresa, che l'euro rimanga
saldo, ma ognuno di loro insegue il populismo di casa propria,
rendendo cosi' il problema sempre piu' grave''.
Sulla gestione della crisi dei debiti pubblici, ''la dottrina
dominante e' consistita nel rinvio continuo'', sottolinea Prodi.
''Alla base di questa dinamica, purtroppo, sta una fiducia molto
fragile nell'Europa. Non si vuole comprendere che l'Europa non
puo' essere costruita a meta': fatta la moneta unica, manca la
meta' delle grandi decisioni politiche, a partire dalla politica
estera. Soprattutto - aggiunge - non funziona il cosiddetto
motore a due cilindri franco-tedesco''.
Tornando in Italia, Prodi parla della legge elettorale.
''Abbiamo bisogno di governi stabili, legittimati dal voto dei
cittadini, e di un Parlamento realmente legato ai territori e
agli elettori'', sostiene. ''L'Italia, per risolvere i suoi
problemi, ha bisogno del bipolarismo e del maggioritario''.
L'ex presidente del Consiglio oggi interviene anche con un
editoriale sul Messaggero in cui affronta il tema delle societa'
di rating. ''Se nei mercati agissero agenzie non americane,
siano esse europee o cinesi o indiane, il metro di giudizio
sarebbe certamente meno sospetto'', scrive. In merito
all'aumento del costo del denaro deciso dalla Bce, ''per mettere
a posto i bilanci pubblici c'e' bisogno soprattutto di crescita,
di occupazione e di un euro che non continui ad aumentare di
valore nei confronti del dollaro. Questi obiettivi dovranno
avere l'assoluta priorita' da parte della Bce, almeno fino a
quando continueremo a essere tranquilli nei confronti
dell'inflazione''.(ANSA).

Y89-PAT
10-LUG-11 08:59 NNNN

TERREMOTI: SCOSSA 2.7 IN MARE ALLE ISOLE LIPARI

TERREMOTI: SCOSSA 2.7 IN MARE ALLE ISOLE LIPARI

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Una scossa sismica di magnitudo 2.7
e' stata avvertita questa notte dalla popolazione in provincia
di Messina. Le localita' prossime all'epicentro sono: Lipari,
Leni e S. Marina di Salina. DAlle verifiche effettuate dalla
Protezione Civile non risultano al momento danni a persone o
cose. (ANSA).

COM-LAV
10-LUG-11 02:58 NNNN

TERREMOTI: GIAPPONE, SCOSSA 7.1, ALLARME TSUNAMI

TERREMOTI: GIAPPONE; RIALZATA A 7.3 MAGNITUDO SISMA

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - La Japan Meteorological Agency (Jma)
ha rivisto al rialzo, da 7.1 a 7.3, la magnitudo del terremoto
registrato questa mattina alle 9.57 locali (le 2.57 in Italia)
al largo della costa nordest dell'arcipelago giapponese, la
stessa devastata dal sisma/tsunami dell'11 marzo scorso.
L'Agenzia, inoltre, ha individuato l'epicentro a poco piu' di
30 km di profondita' (contro i 10 km preliminari) e a 200 km
circa dalla costa. (ANSA).

FT
10-LUG-11 05:20 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, RIENTRA ALLARME TSUNAMI ++

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - L'allarme tsunami lungo le coste del
nordest del Giappone e' rientrato. Lo ha reso noto la Japan
Meteorological Agency (Jma) che ''ha rimosso l'allerta di onde
massime fino a 50 cm di altezza''. (ANSA).

FT
10-LUG-11 04:56 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, RIENTRA ALLARME TSUNAMI (2)

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - L'allarme tsunami e' stato innescato
dal forte terremoto di magnitudo 7.1 registrato alle 9.57 locali
(le 2.57 in Italia) al largo della costa nordest dell'
arcipelago nipponico, alla profondita' di 10 km.
Il sisma, ancora una volta originato nella stessa zona che ha
generato il devastante tsunami dello scorso l'11 marzo, ha avuto
un'intensita' 4 sulla scala nipponica di 7.
Non ci sono segnalazioni di danni, in base a quanto riferito
dalla tv pubblica Nhk, mentre onde alte 10 cm sono state
rilevate nei porti di Ofunato (prefettura di Iwate) e Soma
(prefettura di Fukushima). Alle 11.45 locali (le 4.45 in
Italia), infine, la Jma ha fatto rientrare l'allerta.(ANSA).

FT
10-LUG-11 05:18 NNNN
TERREMOTI: GIAPPONE, SCOSSA 7.1, ALLARME TSUNAMI (2)

(ANSA) - TOKYO, 10 LUG - Dopo l'allarme tsunami lanciato
dalla Japan Metereological Agency, le prime onde di 10 cm hanno
colpito la costa nord est del Giappone. Secondo la tv pubblica
Nhk non ci sarebbero al momento notizie di danni a persone o
cose, mentre la Tpco (Tokyo Electric Power), il gestore della
centrale nucleare di Fukushima, colpita dal forte sisma dell'11
marzo, ha reso noto che sono stati evacuati tutti gli operai che
lavorano all'impianto nucleare stabilizzare il sistema di
raffreddamento dei reattori. (ANSA).

FT
10-LUG-11 04:17 NNNN

sabato 9 luglio 2011

LODO MONDADORI: LI GOTTI (IDV), DE RUGGERO CONDANNO' ANCHE SOFRI

LODO MONDADORI: LI GOTTI (IDV), DE RUGGERO CONDANNO' ANCHE SOFRI =
ANCHE ALLORA SI GRIDO' A 'SENTENZA POLITICA', DESTINO DI CHI
AMMINISTRA GIUSTIZIA

Roma, 9 lug. (Adnkronos) - ''Il presidente del collegio della
corte di Appello che ha condannato Fininvest, Luigi De Ruggero, e'
persona di grande equilibrio''. Lo ricorda Luigi Li Gotti, capogruppo
dell'Italia dei Valori in commissione Giustizia al Senato, spiegando
che ''l'accusa di sentenza 'politica' da parte dei berlusconiani, e'
grave ed irriguardosa del difficile compito di giudicare''.

''Ricordo il rigore del presidente della corte di Appello
-aggiunge Li Gotti- quando nel 1997 era giudice a latere in quella
corte di assise d'appello che condanno' definitivamente Sofri,
Pietrostefani e Bompressi, per l'omicidio del commissario Luigi
Calabresi''

''Anche allora -conclude Li Gotti- si grido' (da altre parti)
alla 'sentenza politica'. E' il destino di chi amministra la
giustizia: scontentare sempre qualcuno''.

(Pol/Col/Adnkronos)
09-LUG-11 19:54

NNNN

LODO MONDADORI: MD,DA PDL ATTACCHI VERGOGNOSI INTERVENGA CSM

LODO MONDADORI: MD,DA PDL ATTACCHI VERGOGNOSIINTERVENGA CSM

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Gli attacchi ai giudici di Milano che
hanno condannato la Fininvest a risarcire la Cir per il Lodo
Mondadori sono ''vergognosi''; per questo dovrebbe intervenire
il Csm a difesa di quei magistrati. E' questa la posizione di
Magistratura democratica, la corrente di sinistra delle toghe.
''Nelle dichiarazioni di molti parlamentari che sono
intervenuti a commento della sentenza milanese ci sono gli
estremi per aprire pratiche a tutela dei magistrati offesi -
sostiene il segretario del gruppo Piergiorgio Morosini - In
certe dichiarazioni non si ravvisa uno sprazzo di critica
legittima al provvedimento giudiziario ma ci sono solo
vergognosi attacchi alla magistratura senza conoscere le
motivazioni della decisione''. (ANSA).

FH
09-LUG-11 19:51 NNNN

ESTATE: 'AUTOVELOX' PER VELOCITA' BARCHE IN GOLFO NAPOLI

ESTATE: 'AUTOVELOX' PER VELOCITA' BARCHE IN GOLFO NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 9 LUG - Le acque del golfo di Napoli
potranno essere piu' sicure per naviganti e bagnanti. Il nucleo
mare della Polizia Municipale ha messo in funzione oggi il
telelaser, una sorta di auotovelox per controllare la velocita'
delle imbarcazioni.
Il telelaser e' entrato in funzione nel corso di un giro nel
golfo di Napoli con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e
l'assessore comunale alla Sicurezza Pino Narducci. Il
macchinario puo' 'agganciare' le barche a una distanza di 800
metri, ma anche a distanze maggiori dalla costa. A vigilare su
una maggiore sicurezza nelle acque, anche delle imbarcazioni,
sempre del Nucleo Mare, dotate di kit per il narcotest e
l'etilometro.
(ANSA).

YW9-TOR
09-LUG-11 17:56 NNNN

MANOVRA: ANCI PUGLIA, SIAMO PRONTI A MOBILITAZIONE

MANOVRA: ANCI PUGLIA, SIAMO PRONTI A MOBILITAZIONE

(ANSA) - BARI, 9 LUG - L'Anci Puglia e' pronta ad una
mobilitazione, sostenendo cosi' la linea dell'ufficio di
presidenza dell'Anci nazionale tesa ad interrompere ogni
rapporto con il governo in attesa di un confronto con Berlusconi
e con Tremonti per discutere dell'impatto della manovra sugli
enti locali e sulle modifiche da apportare al provvedimento.
''I comuni - si sottolinea nella nota Anci Puglia - non sono
in grado di sostenere questa manovra varata dal governo, l'Ifel
(Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ha stimato tagli
del 35% al fondo di riequilibrio''.
''Concordiamo - prosegue il comunicato - sulla critica al
metodo della manovra, come sindaci lamentiamo la mancanza un
coinvolgimento preventivo al varo di un provvedimento cos
rilevante per gli altri livelli di governo. I tagli ai comuni
non sono trasferimenti, ma entrate dirette. Il provvedimento
blocca il governo del territorio mettendo a rischio servizi
fondamentali come scuola, assistenza, sanita', sicurezza,
l'igiene e il decoro delle nostre Citt… considerata anche la
loro rilevanza turistica. Iniqua anche la norma che impedirebbe
il patto di stabilit… regionalizzato per i comuni di regioni,
come la Puglia, che negli anni precedenti non hanno rispettato
il patto di stabilit…''. Inoltre, la manovra cos com'Š ''mette
in discussione principi ed effetti positivi del federalismo
fiscale e istituzionale e per i comuni, si traduce in un
ulteriore inasprimento del patto di stabilit… annullando ogni
virtuosit… degli amministratori''.
"Confidiamo nella disponibilit… del governo a recepire le
richieste dell'Anci - afferma il presidente di Anci Puglia Luigi
Perrone - e in un ripensamento del decreto in occasione
dell'iter di approvazione parlamentare. La tenuta dei conti Š
emergenza economica reale e indiscutibile, ma bisogna anche
pensare ai servizi essenziali, allo sviluppo e alla crescita del
Pil".(ANSA).

AME
09-LUG-11 14:14 NNNN

VACANZE: OCCHIO A CORSIE, TELEFONINI E SOSTE, CONSIGLI DELLA STRADALE PER VIAGGIO SICURO FERMARSI QUANDO SI E' STANCHI, UN VIDEO DELLA POLIZIA PER ESODO SERENO

VACANZE: OCCHIO A CORSIE, TELEFONINI E SOSTE, CONSIGLI DELLA STRADALE PER VIAGGIO SICURO =
FERMARSI QUANDO SI E' STANCHI, UN VIDEO DELLA POLIZIA PER ESODO
SERENO

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - Controllare la velocita', fare
delle pause quando si e' stanchi e non usare il cellulare quando si
guida. Sono alcuni dei consigli della polizia Stradale, che in video
sul sito www.poliziadistato.it, aiuta il popolo della vacanze ad
affrontare un esodo sereno e sicuro per l'estate. ''Uomini e mezzi
della Stradale sono impegnati per tutelare la sicurezza della
circolazione -spiega nel filnato Elisabetta Mancini, vice questore
aggiunto della Polizia Stradale- Gia' il viaggio e' vacanza e dobbiamo
renderla piacevole iniziando a guidare con pridenza''.

''Quando affiorano i primi segni di stanchezza -rimarca- come il
fatto che si chiudano gli occhi o si e' costretti a correggere la
traiettoria di marcia, bisogna fermarsi e riposarsi un po'. E poi
mantenere il rispetto della velocita'. Dobbiamo anche sfatare una
serie di leggende metropolitane secondo cui il tutor non funzionerebbe
di notte o in corsia d'emergenza mentre ci sono video e foto in
possesso della Polizia Stradale che confutano queste false credenze''.

''Ricordiamo -rimarca la Stradale- che per usare il cellulare in
auto, dobbiamo avere un vivavoce o auricolare e che comunque
rappresenta una fonte di distrazione. Questo causa numerosi incidenti,
perche' nessuno di noi guiderebbe bendato in autostrada. E se noi
guardiamo il telefonino e' come se guidassimo bendati''. (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 12:30

NNNNVACANZE: OCCHIO A CORSIE, TELEFONINI E SOSTE, CONSIGLI DELLA STRADALE PER VIAGGIO SICURO (2) =
MAI METTERSI IN VIAGGIO SE ABBIAMO BEVUTO, CHIUDERE AUTO IN AREE
SERVIZIO

(Adnkronos) - E ancora: ''Non mettiamoci mai in viaggio se
abbiamo bevuto. Cerchiamo di importare una tradizione nata in Belgio e
in Inghilterra, quella del 'guidatore designato', ossia individuando
ogni volta chi decide di non bere per accompagnare a casa tutto il
gruppo in sicurezza''.

La Polizia Stradale invita poi gi automobolisti in viaggio a
''fare particolare attenzione nelle aree di servizio: quando lasciamo
la nostra auto per andare a prendere un caffe' o per consumare un
pasto, assicuriamoci che sia sempre ben chiusa, perche' si sono
verificati casi di bande criminali che con dei telecomandi bloccano la
chiusura dell'auto. Non esponiamo in auto -consiglia ancora Mancini-
oggetti di valore come cellulari o pc, che potrebbero attirare
l'attenzione di malintenzionati''.

Altro consiglio utile riguarda l'uso delle corsie in autostrada:
''La regola -spiega il vice questore aggiunto della Polizia Stradale-
e' che bisogna percorrere la prima corsia di destra'', mentre ''quella
centrale e di sinistra sono corsie deputate al sorpasso. Invece tutti
occupano la corsia centrale essendo convinti che quella di destra e'
riservata ai veicoli lenti, ai camion o ai mezzi pesanti. Questo era
vero vent'anni fa, non e' piu' vero oggi. Se circoliamo sulla corsia
centrale lasciando libera quella di destra, e' come se restringessimo
arbitrariamente la strada e quindi ostacolassimo quella fluidita' del
traffico che ci seve per arrivare piu' celermente e sicuri a
destinazione''.

(Sin/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 13:10

NNNN

SCOPERTA BANDA DI FINTI POLIZIOTTI A MILANO,DERUBAVA TURISTI

SCOPERTA BANDA DI FINTI POLIZIOTTI A MILANO,DERUBAVA TURISTI

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Una banda di stranieri dedita a
derubare turisti di passaggio fingendosi poliziotti e' stata
individuata dalla Polizia a Milano. Secondo quanto si e' appreso
sono una delle tante 'batterie' che imperversano nei pressi di
hotel e stazioni del capoluogo lombardo, oppure in piazzole
autostradali e autogrill, approfittando del periodo estivo.
Il gruppo, composto da sei persone, si appoggiava a un
residence di Paderno Dugnano (Milano), ed e' stato individuato
nel corso di indagini della Polizia stradale e del commissariato
Garibaldi-Venezia. Mostravano tesserini falsi e perquisivano e
derubavano le vittime.
L'arrestato e' un uomo pakistano, Mohammeda Haji, di 33 anni,
mentre altri cinque suoi amici, che si sono dichiarati
'iraniani' e hanno cercato di fuggire con lui, si trovano al Cie
di via Corelli e sono stati solo denunciati. Il primo infatti e'
stato riconosciuto da una coppia di tedeschi con 5 figli
derubata in autostrada il 7 luglio di tutti i soldi, 5mila euro.
Secondo le indagini la banda potrebbe aver commesso una
quindicina di colpi in due-tre mesi, quasi sempre ai danni di
tedeschi, giapponesi, coreani o americani.(ANSA).

CSN
09-LUG-11 13:26 NNNN

LODO MONDADORI: DI PIETRO, SENTENZE SI RISPETTANO BERLUSCONI NON LA BUTTI IN POLITICA

LODO MONDADORI: DI PIETRO, SENTENZE SI RISPETTANO BERLUSCONI NON LA BUTTI IN POLITICA =

Roma, 9 lug. - (Adnkronos) - ''Le sentenze si rispettano e i
danni si risarciscono. E se e' vero, com'e' vero, che Berlusconi e'
stato condannato in appello per danni causati a un altro gruppo
imprenditoriale, significa che lui ci ha guadagnato illecitamente e
l'altro ci ha rimesso. E' inutile che Berlusconi e i suoi tentino di
buttarla in politica, qui siamo solo di fronte a comportamenti
truffaldini gravissimi''. Lo afferma in una nota il leader dell'Italia
dei Valori, Antonio Di Pietro, commentando la sentenza che obbliga
Fininvest a risarcire Cir per il Lodo Mondadori.

(Pol/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 10:40

NNNN

LODO MONDADORI: FININVEST PAGHERA' 560 MLN - PER FININVEST SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA =

LODO MONDADORI: IN APPELLO RISARCIMENTO RIDOTTO DI 190 MLN

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - In primo grado, il 3 ottobre 2009,
il giudice del Tribunale di Milano, Raimondo Mesiano aveva
condannato Fininvest a versare a Cir un risarcimento di 750
milioni di euro per ''danno patrimoniale da perdita di chance diLODO MONDADORI: FINIVEST CONDANNATA A RISARCIRE CIR PER 560 MLN (2) =

(Adnkronos) - La Corte d'Appello civile di Milano ha condannato
Fininvest a pagare a Cir 540.141.059,32 euro invece che 749.955.611,93
euro, quale risarcimento immediato e diretto, oltre agli interessi
legali dal 3 ottobre 2010 al saldo. E' quanto si legge nel dispositivo
della sentenza.

La Corte, inoltre dichiara compensate per un quarto tra le parti
le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e condanna
l'appellante Fininvest a rifondere in favore dell'appellata Cir i
residui tre quarti delle spese processuali dei due gradi: per il primo
grado in complessivi 3.296.995,12 euro e per il presente grado in
complessivi 3.940.758,75 euro, oltre, per entrambi i gradi, al
rimborso forfettario per le spese generali del 12,5% su diritti e
onorari, Iva e Cpa come per legge.

Inoltre pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la
meta' i gia' liquidati costi della consulenza tecnica
d'ufficio.Conferma nel resto, infine, la sentenza impugnata.

(Cri/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 09:59

ANSA-SCHEDA/ LODO MONDADORI: CHI SONO I GIUDICI D'APPELLO
LUIGI DE RUGGIERO, WALTER SARESELLA E GIOVAN BATTISTA ROLLERO
(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Luigi de Ruggiero, Walter Saresella
e Giovan Battista Rollero sono i tre giudici della seconda
sezione civile della Corte d'Appello di Milano che hanno emesso
oggi la sentenza nell'ambito della vicenda del Lodo Mondadori
che condanna Fininvest al pagamento di circa 560 milioni di
euro.
Luigi de Ruggiero: il presidente, 60 anni, e' stato
assistente di Filosofia del diritto all'Universita' di Napoli,
la sua citta' natale. Nel 1975 e' entrato in magistratura ed era
il piu' giovane del suo concorso. Dal 1976 al 1991 e' stato pm a
Milano occupandosi di lotta al terrorismo ed anche di un filone
dell'inchiesta sullo scandalo petroli. Dopo la legge dell'82
sulle 'manette agli evasori', ha guidato il pool reati fiscali
e, con Gherardo Colombo giudice istruttore, ha indagato sulla
vicenda dei fondi neri dell'Iri. Nel 1991 e' passato, come
giudice, in Corte d'Assise d'Appello dove ha condannato con
sentenza poi passata in giudicato, Sofri, Bompressi e
Pietrostefani, per l'omicidio Calabresi. Nel 1995, come giudice
civile, e' stato consigliere di varie sezioni del Tribunale
milanese. Da 2009 e' presidente della seconda sezione civile
della Corte d'Appello e per piu' di cinque anni e' stato il
segretario generale della Corte d'Appello sotto la presidenza di
Giuseppe Grechi. Attualmente e' anche il coordinatore del
progetto Innovagiustizia che, con la collaborazione del
Politecnico, sta riorganizzando la struttura amministrativa
degli uffici giudiziari del capoluogo lombardo.
Walter Saresella: 59 anni, e' entrato in magistratura nel
1980 e si e' sempre occupato di diritto penale del lavoro,
infortunistica e malattie professionali. Come pretore della
sezione specializzata, nel 1984 e' stato l'estensore della
sentenza-pilota del processo a carico di 5 dirigenti di Ibm
Italia, assolti per insufficienza di prove, relativa al
controllo a distanza dei lavoratori mediante l'utilizzo dei
videoterminali. Nell'89 ha assunto il ruolo di gip presso la
Pretura e nel 2000 di gip in Tribunale dove ha scritto un'altra
sentenza-pilota, quella sul fumo passivo. Nel 2002, sempre come
giudice, e' passato al civile occupandosi di diritti reali e
questioni legate alle successioni e quattro anni dopo e'
approdato alla seconda Corte d'Appello civile, dedicandosi alle
stesse materie oltre che delle questioni relative alla
responsabilita' extracontrattuale. Circa un mese fa il Csm ha
deliberato la sua nomina come presidente di sezione in Tribunale
e di recente ha curato l'introduzione del sistema di notifiche
telematiche in Corte d'Appello.
Giovan Battista Rollero:54 anni, e' entrato in magistratura
nell'85. Prima e' stato giudice alla settima sezione penale del
Tribunale di Milano ed e' stato l'estensore della sentenza sulla
Duomo Connection. Nei primi mesi del 1992 e' diventato pm,
sempre negli uffici milanesi, e assieme ai colleghi Fabio
Napoleone e Claudio Gittardi, avvio' la maxinchiesta sul
malaffare edilizio e nel settore urbanistico a Milano e
soprattutto nell'hinterland: tra le sue indagini anche quella
per tangenti agli amministratori locali degli allora Pci, Psi e
Dc per il golf di Tolcinasco, nella quale, tra gli indagati
figurava Paolo Berlusconi. Passato alla fine del '96 alla Dda,
nel 2003 ha ricoperto il ruolo di giudice civile, prima in
Tribunale per approdare nel 2010 alla seconda sezione civile
della Corte d'Appello.

BRU
09-LUG-11 10:01 NNNN
ANSA-CRONOLOGIA/ LODO MONDADORI: LA STORIA GIUDIZIARIA

(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Ecco le tappe principali
della vicenda giudiziaria per il Lodo Mondadori i cui risvolti
civili il 3 ottobre del 2009 hanno portato il giudice Raimondo
Mesiano del Tribunale di Milano a condannare la Fininvest a
versare, per danno patrimoniale, un risarcimento di 750 milioni
di euro a Cir. Oggi la seconda sezione civile della Corte
d'Appello ha condannato Fininvest a pagare 540 milioni piu'
spese ed interessi per un totale di circa 560 milioni.
- 4 ottobre 2001 - Davanti ai giudici della quarta sezione del
Tribunale di Milano, presidente Paolo Carfi', comincia il
processo per il Lodo Mondadori. Imputati per corruzione in atti
giudiziari sono Cesare Previti, Attilio Pacifico, Vittorio Metta
e Giovanni Acampora. Qualche mese prima i giudici della quinta
sezione della Corte d'Appello di Milano ritengono che nei
confronti di Silvio Berlusconi e' ipotizzabile il reato di
corruzione semplice. Reato che, grazie alla concessione delle
attenuanti generiche, viene dichiarato prescritto.
- 28 gennaio 2002 - il processo Imi-Sir, cominciato nel 2000,
viene riunito con quello sul Lodo Mondadori.
- 29 aprile 2003 - Il Tribunale condanna a 13 anni Vittorio
Metta, a 11 anni Cesare Previti e Attilio Pacifico, a
8 anni e 6 mesi Renato Squillante, a 6 anni Felice Rovelli, a 5
anni e 6 mesi Giovanni Acampora, 4 anni e 6 mesi Primarosa
Battistella. Assolto Filippo Verde.
- 7 gennaio 2005 - Comincia a Milano, davanti alla seconda
Corte d'appello, presieduta da Roberto Pallini, il processo di
secondo grado per i casi Imi-Sir e Lodo Mondadori.
- 23 maggio 2005 - I giudici confermano la condanna di Cesare
Previti per la sola vicenda Imi-Sir, assolvendolo per quella
Lodo Mondadori. Previti e Attilio Pacifico hanno avuto una
riduzione della condanna da undici a sette anni. Riduzioni delle
pene per gli altri imputati: Vittorio Metta da 13 a 6 anni,
Renato Squillante da 8 anni e 6 mesi a 5 anni, Felice Rovelli da
6 a 3 anni, Primarosa Battistella da 4 anni e 6 mesi a 2 anni.
Per la vicenda Lodo Mondadori l'avvocato Giovanni Acampora,
Metta, Pacifico e Previti sono stati assolti ''perche' il fatto
non sussiste''.
- 4 maggio 2006 - Per il caso Imi/Sir, la Cassazione riduce a 6
anni la condanna per Previti e Pacifico, conferma la condanna a
6 anni per Metta, riduce la pena per Acampora a 3 anni e 8 mesi,
annulla senza rinvio la condanna per Squillante e Battistella e
considera prescritta l'accusa per Felice Rovelli. Per il Lodo
Mondadori, la Suprema Corte accoglie il ricorso della Procura
Generale di Milano e della parte civile Cir, contro le
assoluzioni del maggio 2005.
- 18 dicembre 2006 - Davanti alla terza sezione della Corte
d'appello di Milano, comincia il nuovo processo di secondo grado
per il Lodo Mondadori.
- 23 febbraio 2007 - I giudici condannano Previti, Acampora e
Pacifico ad un anno e 6 mesi, Metta a due anni e 9 mesi.
- 13 luglio 2007 - Le condanne del processo bis di secondo grado
vengono confermate dalla Cassazione che ha cosi' cristallizzato
l'ipotesi delle indagini avviate nel 1996 dalla Procura di
Milano: la sentenza del 1991 della Corte d' Appello di Roma
sfavorevole a De Benedetti fu in realta' comprata corrompendo
il giudice estensore Vittorio Metta con 400 milioni provenienti
da Fininvest. La somma, questa l'accusa, faceva parte dei 3
miliardi di lire che il 14 febbraio 1991, 20 giorni dopo la
sentenza di Metta, dai conti esteri Fininvest ''All Iberian'' e
''Ferrido'' vennero bonificati sul conto svizzero ''Mercier'' di
Previti, e che poi vennero movimentati da Acampora e Pacifico
per fare arrivare, appunto, i 400 milioni a Metta.
- 3 ottobre 2009 - La prima sezione del Tribunale di Milano
ha dichiarato che la Cir ha diritto al risarcimento di 750
milioni da parte di Fininvest per il danno patrimoniale da
'perdita di chance' subito nella vicenda per la 'battaglia di
Segrate'. Il provvedimento civile e' arrivato alla luce dalla
condanna penale definitiva per corruzione in atti giudiziari
di Metta, Previti, Acampora e Pacifico.
- 9 luglio 2011 - La seconda sezione civile della Corte
d'Appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado
alla Fininvest riducendo pero' il risarcimento dovuto alla Cir a
circa 560 milioni di euro compresi spese ed interessi.

RED-BRU
09-LUG-11 10:04 NNNN
ANSA-SCHEDA/ LODO MONDADORI: PARTITA APERTA DA PIU' DI 20 ANNI
LA GUERRA DI SEGRATE E IL DUELLO BERLUSCONI-DE BENEDETTI
(ANSA) - MILANO, 9 LUG - Al centro della cosiddetta ''Guerra
di Segrate'' c'e' lo scontro, avvenuto tra la fine degli anni
Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, tra Silvio Berlusconi e
Carlo De Benedetti per assicurarsi il controllo di uno dei
maggiori gruppi editoriali italiani, soprattutto dopo che nel
1989 la Mondadori aveva acquistato l'Editoriale L'Espresso e il
controllo di Repubblica, di una catena di quotidiani locali e di
importanti settimanali come Panorama, L'Espresso, Epoca.
Il lodo arbitrale sul contratto Cir-Formenton e' del 20 giugno
1990. La decisione fu presa dai tre arbitri, Carlo Maria Pratis
(Presidente), Natalino Irti (per Cir) e Pietro Rescigno (per la
famiglia Formenton), incaricati di dirimere la controversia tra
De Benedetti e Formenton per la vendita alla Cir della quota di
controllo della Mondadori, promessa a De Benedetti e poi venduta
all'asse Silvio Berlusconi/Leonardo Mondadori.
Il lodo e' favorevole alla Cir e da' a De Benedetti il
controllo del 50,3% del capitale ordinario Mondadori e del 79%
delle privilegiate. Berlusconi perde la presidenza, da poco
conquistata, che va al commercialista Giacinto Spizzico, uno dei
quattro consiglieri espressi dal Tribunale, gestore delle azioni
contestate.
Nel luglio del '90 la famiglia Formenton fa ricorso. Il 24
gennaio 1991, la Corte d'Appello di Roma, presieduta da Arnaldo
Valente e composta dai magistrati Vittorio Metta e Giovanni
Paolini, dichiara che, dato che una parte dei patti dell'
accordo del 1988 tra i Formenton e la Cir era in contrasto con
la disciplina delle societa' per azioni, era da considerarsi
nullo l'intero accordo e ,quindi, anche il lodo arbitrale. La
Mondadori sembra cosi' tornare nelle mani di Berlusconi. Dopo
alterne vicende di carattere legale e dopo l'approvazione della
legge Mammi', nell'aprile 1991, con la mediazione di Giuseppe
Ciarrapico, Fininvest e Cir-De Benedetti raggiungono un accordo:
la transazione in sostanza attribuisce la casa editrice
Mondadori, Panorama ed Epoca alla Fininivest di Belusconi, che
riceve anche 365 miliardi di conguaglio, mentre il quotidiano La
Repubblica, il settimanale l'Espresso e alcune testate locali a
Cir-De Benedetti.
Questa transazione e' al centro del risarcimento chiesto in
sede civile (complessivamente un miliardo) da parte della
holding della famiglia De Benedetti alla luce della sentenza
penale arrivata nel 2007 con la condanna definitiva per
corruzione in atti giudiziari del giudice Vittorio Metta,
dell'avvocato di Fininvest Cesare Previti e degli altri due
legali Giovanni Acampora e Attilio Pacifico.
La Cassazione ha confermato l'ipotesi delle indagini avviate
dalla Procura di Milano: la sentenza del 1991 della Corte d'
Appello di Roma sfavorevole a De Benedetti fu in realta'
comprata corrompendo il giudice estensore Metta con 400 milioni
provenienti da Fininvest. Tesi quest'ultima contestata dalla
holding della famiglia Berlusconi secondo la quale dei tre
giudici che annullarono il Lodo Mondadori nel 1991 due ''avevano
condiviso'' la sentenza di annullamento ''in piena autonomia''.
In primo grado il giudice civile Raimondo Mesiano, il 3
ottobre 2009, ha condannato Fininvest a versare alla
controparte quasi 750 milioni di euro per danni patrimoniali
''da perdita di chance'' per un ''giudizio imparziale''. Oggi la
conferma della condanna da parte della Corte d'Appello di Milano
che ha pero' ridotto l'entita' del risarcimento a circa 560
milioni. (ANSA).

RED-BRU
09-LUG-11 10:06 NNNN
LODO MONDADORI: PER FININVEST SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA =

Milano, 9 lug. - (Adnkronos) - La sentenza dei giudici della
Corte d'Appello Civile di Milano, che hanno condannato Fininvest a
risarcire la Cir per un importo pari a 560 mln di euro, interessi
compresi, stando a quanto si apprende negli ambienti giudiziari e'
immediatamente esecutiva.

(Cri/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 09:01

NNNN

un giudizio imparziale''. Oggi dunque i giudici di appello hanno
riformato il verdetto di primo grado sulla vicenda del Lodo
Mondadori facendo uno 'sconto' di 190 milioni di euro. Stamani
la cifra e' stata stabilita in 540 milioni circa di euro piu'
gli interessi e le spese decorsi dal giorno della sentenza di
primo grado. Il risarcimento dunque arriva attorno ai 560
milioni.(ANSA).

BRULODO MONDADORI: FININVEST PAGHERA' 560 MLN (2)=
(AGI) - Milano, 9 lug. - I giudici della seconda sezione civile
del tribunale di Milano hanno confermato in appello con uno
'sconto' la sentenza che obbliga Fininvest a risarcire Cir per
il Lodo Mondadori. Fininvest dovra' versare 560 milioni di euro
al gruppo di Carlo De Benedetti. La sentenza e' immediatamente
esecutiva. (AGI)
Mi2/Zeb
090901 LUG 11

NNNN


09-LUG-11 09:29 NNNN

LODO MONDADORI: FINIVEST CONDANNATA A RISARCIRE CIR PER 560 MLN** =

Milano, 9 mag. - (Adnkronos) - I giudici della Corte d'appello
civile di Milano hanno condannato Fininvest a risaercire la Cir per il
Lodo Mondadori per un importo che si aggira intorno a 560 milioni.

(Cri/Zn/Adnkronos)
09-LUG-11 08:53

MINACCE A CRONISTI SICILIANI, SOLIDARIETA' UNCI

MINACCE A CRONISTI SICILIANI, SOLIDARIETA' UNCI
ZINGALES
(ANSA) - PALERMO, 9 LUG - La presidenza dell'Unione nazionale
cronisti italiani ed il gruppo siciliano dell'Unci, esprimono
solidarieta' ai giornalisti Giuseppe Lo Bianco, consigliere
nazionale dell'Unci e redattore de 'Il Fatto Quotidiano',
Gianfranco Criscenti, collaboratore dal Trapanese dell'Ansa e
del Giornale di Sicilia, e Giuseppe Pipitone, collaboratore del
periodico 'L'Isola' e della rivista 'I Quaderni de L'Ora' di
Palermo, vittime di una intimidazione su cui indaga la polizia.
In una lettera minatoria spedita da Palermo e recapitata a
Criscenti, nella redazione trapanese del Giornale di Sicilia,
l'anonimo ha intimato ai cronisti di 'lasciare in pace monsignor
Micciche'', attuale vescovo trapanese. Il riferimento e' agli
articoli pubblicati nelle ultime settimane a proposito di
un'inchiesta della Procura trapanese sullo scandalo in Curia per
un presunto ammanco di una somma di denaro nell'ambito della
fusione di due Fondazioni gestite. Una vicenda per il quale il
Vaticano ha disposto una ispezione.
Criscenti e Pipitone sono stati 'invitati a non scrivere piu'
articoli sulla Curia' se no 'finirete male'. Insulti e minacce
sono stati invece rivolti a Giuseppe Lo Bianco.
Il presidente nazionale dell'Unci, Guido Columba, ed il
Presidente del Gruppo siciliano, Leone Zingales, chiedono agli
organi investigativi di fare luce sulla vicenda in tempi rapidi
e di adottare tutte le iniziative per consentire ai cronisti
minacciati di lavorare serenamente.(ANSA).

COM-SR/GIU
09-LUG-11 09:52 NNNN

venerdì 8 luglio 2011

Milano, Pisapia: Condanno la grave aggressione a funzionario Cgil

Milano, Pisapia: Condanno la grave aggressione a funzionario Cgil
Sindaco: Individuare autori. Uil: Solidarietà a Camera del lavoro

Milano, 8 lug. (TMNews) - "Condanno fermamente l'aggressione
avvenuta questa mattina davanti alla Camera del Lavoro di Milano
nei confronti di alcuni sindacalisti da parte del gruppo di
estrema destra 'Marinetti'". E' quanto ha dichiarato Giuliano
Pisapia, sindaco del capoluogo lombardo, che si augura che "nel
più breve tempo possibile, vengano individuati e consegnati alla
giustizia gli autori di questa azione violenta".

"La Camera del Lavoro di Milano - ha concluso Pisapia - è un
luogo simbolo dell'antifascismo e della democrazia della nostra
città, e questo rende ancor più grave quanto accaduto questa
mattina".

Sul grave episodio è intervenuto anche Walter Galbusera,
segretario Uil di Milano e Lombardia, che ha espresso a nome del
suo sindacato "la propria solidarietà alla Camera del Lavoro di
Milano, e la più ferma condanna dell'aggressione messa in atto da
un gruppo di individui che si richiamano ad organizzazioni di
estrema destra e che dichiaravano di protestare contro la
presunta assenza del sindacato nella difesa dei cantieri della
TAV in val di Susa". "Al di là della motivazione che è del tutto
pretestuosa, perché tutti i sindacati milanesi hanno sempre
sostenuto i grandi progetti strategici preoccupandosi della
sicurezza nei luoghi di lavoro, va sottolineato - ha concluso
Galbusera - l'intento provocatorio e la assoluta gravità del
ricorso alla violenza che non può avere giustificazione alcuna".

Alp

081808 lug 11

CGIL:LANDINI,AGGRESSIONE A SINDACALISTA MILANO INACCETTABILE

CGIL:LANDINI,AGGRESSIONE A SINDACALISTA MILANO INACCETTABILE

(ANSA) - ROMA, 8 LUG - ''E' inaccettabile l'aggressione di
oggi alla Camera del Lavoro della Cgil di Milano ad opera del
gruppo fascista Giovane Italia''. E' quanto afferma il
segretario generale della Cgil-Fiom, Maurizio Landini, con
riferimento a quanto accaduto al segretario generale della
Camera del lavoro milanese, Onorio Rosati.
''Le sedi sindacali sono un luogo di democrazia e
partecipazione del nostro Paese'', ha sottolineato Landini. E ha
aggiunto: ''Esprimiamo la nostra solidarieta' al segretario
Rosati e a tutti i compagni della Cgil di Milano''. (ANSA).

Y08
08-LUG-11 20:07 NNNN

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (scad. 8 agosto 2011) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 22 sottotenenti in servizio permanente effettivo del «ruolo speciale» del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2011. (GU n. 54 del 8-7-2011 )

Scarica la Gazzetta

MINISTERO DELL'INTERNO GRADUATORIA Pubblicazioni delle graduatorie dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a 44 posti di direttore tecnico ingegnere e a 32 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici ingegneri e fisici della polizia di stato, indetti con decreto del 2 febbraio 2010. (GU n. 54 del 8-7-2011 )

Sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - Supplemento straordinario - n. 1/18 dell'8 luglio 2011 sono stati pubblicati i decreti datati 30 giugno 2011, recanti le graduatorie e le dichiarazioni dei vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere e di 32 posti di direttore tecnico fisico della Polizia di Stato, indetti con decreto in data 2 febbraio 2010.

GUARDIA DI FINANZA: PDM, NECESSARIO PROCEDERE ALLA SMILITARIZZAZIONE

GUARDIA DI FINANZA: PDM, NECESSARIO PROCEDERE ALLA SMILITARIZZAZIONE

Scritto da  com/mca
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(AGENPARL) - Roma, 08 lug - "Da oltre un anno è conservata nei cassetti delle Commissioni Difesa e Finanze della Camera dei Deputati la nostra proposta di legge 3276, « Delega al Governo in materia di istituzione del Corpo della polizia tributaria, di nomina del Direttore generale di tale Corpo e di transito del personale del Corpo della guardia di finanza nel medesimo», presentata dal deputato radicale Maurizio Turco, cofondatore del Partito per la tutela dei diritti di militari e Forze di polizia (Pdm), volta ad attualizzare alcune disposizioni di carattere ordinativo e funzionale relative al Corpo della guardia di finanza, tenendo anche conto delle particolari peculiarità e dell'assetto organizzativo generale della pubblica amministrazione, in piena coerenza e a completamento dell'assetto delineato dalla legge delega n. 78 del 2000 e dai relativi decreti attuativi che hanno confermato e rafforzato il ruolo del Corpo quale Forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria alle dirette dipendenze del Ministro dell'economia e delle finanze e con compiti ad elevata specializzazione. Ne chiediamo con forza l'immediata calendarizzazzione e quindi una rapida approvazione da parte del Parlamento perché la smilitarizzazione del Corpo della guardia di finanza è il passo essenziale da compiere se si vuole abbassare la barriera di segretezza che separa l'operato del Corpo dalla coscienza di tutti i cittadini. La segretezza, se da un lato può rappresentare una forma di tutela dei cittadini e rispondere a comprensibili esigenze d'ufficio, da un altro lato è, invece, uno strumento multiuso nelle mani di taluni settori dell'amministrazione, con il rischio che questi si trasformino in veri e propri poteri occulti. Gli innumerevoli scandali che si ripetono da anni e anni rivelano le vere ragioni che stanno alla base della difesa ad oltranza dello status militare ad opera di larga parte dei vertici del Corpo: esso rappresenta la vera fonte del loro potere e della sopravvivenza dei loro privilegi personali, per la conservazione dei quali è necessario che il Corpo della guardia di finanza rimanga chiuso in se stesso e sia impermeabile a qualsiasi contatto con la realtà esterna. È proprio la mancanza di trasparenza all'interno della struttura militare ad aver favorito lo sviluppo di gravi deviazioni, destabilizzanti il Corpo della guardia di finanza e le stesse istituzioni dello Stato, come la cronaca continuamente ci conferma. L'incredibile passività del Parlamento è un sintomo di quanto occorra intervenire perché le guardie di finanza non si trovino a dover combattere sotto il duplice attacco della malavita e dell'aberrante sistema istituzionale nel quale sono costretti, e da vittime, ad operare. Smilitarizzare il Corpo significa quindi sottrarre i finanzieri al dovere di cieca obbedienza alle gerarchie che con il potere della subordinazione li costringono alla riservatezza e all’obbedienza al capo, e non alla Legge."
Così in una nota il Partito per la tutela dei Diritti di Militari e Forze di polizia (Pdm).
link 

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Fiaccolata 19 luglio: provincia "già oltre 70 adesioni"

Comunicato Stampa di Ufficio Stampa Provincia di Roma - venerdì, 8 luglio 2011
pantheon07"Sono già oltre 70 le adesioni alla fiaccolata contro la criminalità organizzata che è stata proposta dal presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti per il prossimo 19 luglio, giorno in cui ricorre l'anniversario della strage di via D'Amelio. Finora hanno aderito il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, il Gruppo consiliare Sel del Comune di Roma, della Provincia e della Regione Lazio, i Socialisti Romani, Cgil-Cisl-Uil di Roma e del Lazio, Confesercenti Roma, Confcooperative Roma, Confcommercio Roma, Equality Italia Roma e Lazio, Federalberghi Roma, Cittadinanza Attiva, Agesci Lazio, il Pd di Roma e del Lazio, l'Italia dei Valori del Lazio, l'Api di Roma, Libera, l'Udc di Roma e del Lazio, Legambiente, l'Ugl Lazio, Uisp Roma, il Gay Center, Arcigay Roma, i Verdi del Lazio, la Cna di Roma, il Silp Cgil di Roma, Sos Impresa, Da Sud, Gioventù Attiva, Confimprese Italia, Legacoop Lazio, Agisa Onlus X Municipio, Associazione Con le Armi della Cultura, Centro Astalli, i gruppi consiliari Pd di Comune, Provincia e Regione Lazio, la Federazione di Roma e Provincia di Forza Nuova, Forum Legalità e Sicurezza Pd Latina, l'Associazione Cultura Democratica, Associazione Forche Caudine, Ecoitalia Solidale, Paese Sera, la Città di Tutti, l'Associazione Libera contro le Mafie del III Municipio, l'Associazione RomaCheVerrà, l'Associazione Calciosolidale, l'Adiconsum regionale Lazio, l'Adoc di Roma e del Lazio, Confconsumatori Regionale Lazio, Federconsumatori Lazio, Lega Consumatori Lazio, Unadir, il presidente onorario della Federazione Antiracket Italiana (Fai), Tano Grasso, il delegato alla Sicurezza del Sindaco di Roma, Giorgio Ciardi, il vicepresidente della Regione Lazio, Luciano Ciocchetti, il responsabile Lotta alle infiltrazioni mafiose del Pd Roma, Franco La Torre, i deputati del Pd Walter Veltoni, Jean-Leonard Touadi, Enrico Gasbarra, Raffaele Ranucci, Giovanna Melandri, Paola Concia, il capogruppo di Fli in Regione, Francesco Pasquali, e i consiglieri Pdl della Provincia di Roma, Federico Iadicicco ed Enrico Folgori".
Lo rende noto l'Ufficio Stampa della Provincia di Roma.
Link 

Help Desk negli aeroporti italiani e in 24 aeroporti europei

Oggi 7 luglio è la Giornata europea dei diritti del passeggero aereo. Per l'occasione i Centri europei per i consumatori (ECC) hanno lanciato oggi una iniziativa per offrire ai passeggeri più informazioni sui loro diritti in caso di perdita di bagaglio, ritardi o cancellazioni ecc.

Giro di vite dell'UE su chi commette infrazioni all'estero


Consiglio dei Ministri approva il DPR che riguarda l'inidoneità psicofisica dei dipendenti pubblici







CONGO: INCIDENTE AEREO IN SCALO KISANGANI, IN 112 A BORDO

CONGO: INCIDENTE AEREO IN SCALO KISANGANI, IN 112 A BORDO

(ANSA-REUTERS) - KINSHASA, 8 LUG - Incidente aereo
all'aeroporto di Kisangani nella Repubblica Democratica del
Congo: a bordo del velivolo erano presenti 112 passeggeri.
Secondo quanto si apprende l'incidente e' avvenuto mentre
l'aereo era in atterraggio. Almeno quaranta sopravvissuti sono
gia' usciti dall'apparecchio, secondo quanto riferisce il
portavoce del governo. Al momento non si hanno notizie di morti.
(ANSA-REUTERS)

AN
08-LUG-11 17:00 NNNN

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Richiesta di contributi scritti per il mensile Polizia e Democrazia


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Carissimi utenti i portali www.cives.roma.it - www.laboratoriopoliziademocratica.org , hanno anche una promanazione cartacea sulle pagine del mensile "Polizia e Democrazia" che a sua volta è presente online alla url http://www.poliziaedemocrazia.it ogni mese abbiamo a disposizione degli spazi dove le lavoratrici e i lavoratori in uniforme possono pubblicare qualunque tematica ritengano utile porre all'attenzione dei lettori. Sarebbe cosa grata ricevere vostri articoli e segnalazioni, utili non solo a far conoscere questioni che magari mai verrebbero alla luce, ma anche per tenere vivo un'altro canale in seno ad una rivista a diffusione nazionale. Chiunque abbia intenzione di contribuire a mantenere vivo anche questo canale cartaceo dovrà farmi pervenire l'articolo entro il 5 di ogni mese gli articoli potranno pervenire mediante fax o posta elettronica utenza fax 06.233200886 posta elettronica : laboratoriopoliziademocratica@gmail.com