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domenica 10 luglio 2011

Nuove disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini ccomunitari e sulla condizione dello straniero



Il D.L. 23 giugno 2011, n. 89 prevede, in attuazione delle direttive
europee, importanti modifiche alle norme vigenti in materia di
condizione giuridica dello straniero sia con riferimento alla libera
circolazione dei cittadini comunitari, sia rispetto alle procedure di
rimpatrio.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89 (G.U. 23 giugno 2011, n. 144)
D.L. 23-6-2011 n. 89
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144.
D.L. 23 giugno 2011, n. 89   (1).
Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della
direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul
rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 2011, n. 144.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori
disposizioni per completare l'attuazione della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, e di procedere al recepimento della direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure
d'infrazione nei confronti dello Stato italiano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e del lavoro e
delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:



CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 1  Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in
materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari
1.  Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «debitamente
attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite
dalle seguenti: «ufficialmente attestata»;
b)  all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso
nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono
soppresse;
c)  all'articolo 9:
1)  dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di
cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva personale dell'interessato.»;
2)  al comma 5:
a)  alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse;
b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di
origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare
ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono
l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di
un autonomo diritto di soggiorno;»;
d)  all'articolo 10, comma 3:
1)  alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse;
2)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese
di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;
e)  all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla
persistenza delle condizioni medesime.»;
f)  all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo
restando che il possesso del relativo documento non costituisce
condizione per l'esercizio di un diritto»;
g)  all'articolo 20:
1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da
allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo
18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini
dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto
anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno
o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo,
titolo primo del codice penale.»;
2)  il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti
fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono
i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita
o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno
o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti o dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di
misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da
autorità straniere.»;
3)  al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e
attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta,
effettiva e sufficientemente grave»;
4)  al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono
soppresse;
5)  il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1
è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per
caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore
permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.»;
h)  all'articolo 21:
1)  al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o
dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.»;
2)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e
sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un
provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine
pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal
questore.»;
i)  dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
«Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno
Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».



Art. 2  Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
1.  L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1,
lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle
modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto
legislativo.».




CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
Art. 3  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE
1.  Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal
questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;
b)  all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i
controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio
nazionale»;
c)  all'articolo 13:
1)  al comma 2:
a)  all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono
inserite le seguenti: «, caso per caso,»;
b)  la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della
comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da
più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se
lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione
dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;
2)  dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente
qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»;
3)  il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica:
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in
quanto manifestamente infondata o fraudolenta;
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al
comma 5;
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al
comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in
cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale;
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;
4)  dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b),
qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente,
in corso di validità;
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la
disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente
rintracciato;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie
generalità;
d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla
competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché
dell'articolo 14;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;
5)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento
immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto,
ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un
periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il
prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di
espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il
territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.
Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo
congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale,
quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri
legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a
programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo
14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio
dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai
fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del
presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario
di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;
6)  dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede
a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di
richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede
informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine,
l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.
5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di
risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un
importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre
mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,
altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto
o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al
momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4
del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni
al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore
dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il
giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la
convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza
dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o
revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una
delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In
tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte
dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del
reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del
comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo
14.»;
7)  al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai
commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al
comma 4»;
8)  al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite
dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di
espulsione»;
9)  il comma 14 è sostituito dal seguente:
«14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore
a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata
tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei
casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c),
ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a
cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le
circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di
espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre
dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza
dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;
d)  all'articolo 14:
1)  il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di
situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o
l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che
lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra
quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento
rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla
sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il
viaggio o la disponibilità di un mezzo di
trasporto idoneo.»;
2)  dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione
non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,
lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui
al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna
del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da
restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo
preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari
stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente
competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con
provvedimento motivato, che
ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante
l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a
mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il
provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di
pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i
presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore.
Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il
contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la
multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini
dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del
nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria
competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi
1 o 5-bis.»;
3)  il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento
dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di
documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su
richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta
giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue
l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza
ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le
condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di
pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta
giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il
questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta
giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere
superiore a centottanta giorni. Qualora non
sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia
stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata
cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o
di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai
Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga
del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il
respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;
4)  il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero
e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il
provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina
allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un
Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso
tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal
territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto,
recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze
sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla
consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della
documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della
rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria,
nonché per rientrare nello Stato di
appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di
provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;
5)  il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi
di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter,
vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se
l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma
5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi
4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in
carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato
dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile
procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis,
nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13,
comma 3.»;
6)  il comma 5- quater è sostituito dal seguente:
«5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma
5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la
multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;
7)  dopo il comma 5- quater è inserito il seguente:
«5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero
destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e
5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna
all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la
cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del
provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»;
8)  il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli
5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli
20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274.»;
9)  dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
«5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è
richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma
3, da parte dell'autorità giudiziaria competente
all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica
l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità
giudiziaria competente all'accertamento del reato.
5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se
lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica
l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;
10)  al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel
caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso
la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante
l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento»;
e)  dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:
«14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero
dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua,
anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali
e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto
previsto al comma 3.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed
assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto
delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui
all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per
l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio
è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura
del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla
competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto
previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti
emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma
5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate
dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis.
La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione,
anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento
del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5
del medesimo articolo.
4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di
rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal
questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste
dall'articolo 14.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
stranieri che:
a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo
13, comma 4-bis, lettere d) ed e);
c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione
penale o come conseguenza di una sanzione penale.
6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1
trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel
Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista
dall'articolo 14, comma 5.
7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di
cui al comma 1 si provvede nei limiti:
a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del
Ministro dell'interno;
b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo,
secondo le relative modalità di gestione.»; (2)
f)  all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
«Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi
5-ter e 5-quater.»;
g)  all'articolo 19:
1)  nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte
le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;
2)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di
persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei
componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei
minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o
sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole
situazioni personali, debitamente accertate.».
2.  Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.


(2) Lettera così corretta da Comunicato 1° luglio 2011, pubblicato
nella G.U. 1° luglio 2011, n. 151.


Art. 4  Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1.  All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:
«s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e
5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».




Art. 5  Copertura finanziaria
1.  Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed
espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili
demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2.  All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:
a)  per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30,
della legge 15 luglio 2009, n. 94;
b)  per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui,
relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate su
apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di
euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
3.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




Art. 6  Entrata in vigore
1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


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