Reg. (CE) 10 agosto 2011, n.
805/2011 (1) (2).
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE che stabilisce norme
dettagliate in materia di licenze e di taluni certificati dei controllori del
traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(1) Pubblicato nella
G.U.U.E. 11 agosto 2011, n. L 206.
(2) Il presente regolamento è entrato
in vigore il 31 agosto 2011.
LA COMMISSIONE
EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE)
n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE, in particolare l'articolo 8 quater,
paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE)
n. 216/2008, che ha l'obiettivo di mantenere un elevato livello uniforme di
sicurezza dell'aviazione civile in Europa, stabilisce le modalità per conseguire
questo ed altri obiettivi nel settore dell'aviazione civile.
(2) Ai fini
dell'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008, nonché della nuova
legislazione sul cielo unico europeo II (3), è necessario adottare modalità di
applicazione più dettagliate, specialmente con riguardo al rilascio delle
licenze dei controllori del traffico aereo, allo scopo di mantenere un livello
elevato e uniforme di sicurezza dell'aviazione civile in Europa, di raggiungere
i massimi livelli di responsabilità e competenza, di aumentare la disponibilità
di controllori del traffico aereo e di promuovere il riconoscimento reciproco
delle licenze, perseguendo al contempo l'obiettivo di un miglioramento globale
della sicurezza del traffico aereo e delle competenze del personale.
(3)
I controllori del traffico aereo, al pari delle persone e delle organizzazioni
che partecipano alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici degli
stessi controllori, devono soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di cui
all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, in virtù del quale i
controllori del traffico aereo, come pure le persone e le organizzazioni che
partecipano alla loro formazione, possono ottenere i certificati o licenze
soltanto se soddisfano i requisiti essenziali.
(4) La licenza introdotta
dalla direttiva 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo , si
è dimostrata un valido strumento per il riconoscimento del ruolo specifico che i
controllori del traffico aereo svolgono per garantire la sicurezza delle
operazioni di controllo aereo. L'istituzione di livelli di competenza dei
controllori a livello dell'Unione ha ridotto la frammentazione del settore,
contribuendo a una più efficiente organizzazione del lavoro nell'ambito di una
crescente collaborazione a livello regionale fra i fornitori di servizi di
navigazione aerea. Di conseguenza, il mantenimento e il rafforzamento del
sistema comune di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione
europea costituiscono un elemento essenziale del sistema europeo di controllo
del traffico aereo.
(5) La direttiva 2006/23/CE è stata abrogata dal
regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio . Le
disposizioni della direttiva 2006/23/CE continuano tuttavia ad applicarsi fino
alla data di applicazione delle misure di cui all'articolo 8 quater, paragrafo
10, del regolamento (CE) n. 216/2008. Il presente regolamento reca disposizioni
relative a tali misure.
(6) È opportuno che le disposizioni del presente
regolamento riflettano lo stato dell'arte, ivi compresi le migliori pratiche e i
progressi scientifici e tecnici, nel settore della formazione dei controllori
del traffico aereo. Dette disposizioni sono state elaborate sulla base della
direttiva 2006/23/CE e fissano per gli Stati membri modalità comuni di
recepimento delle norme e delle pratiche raccomandate di cui alla Convenzione
sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e
delle norme di sicurezza adottate dall'Organizzazione europea per la sicurezza
della navigazione aerea (Eurocontrol), istituita dalla Convenzione
internazionale del 13 dicembre 1960.
(7) Per garantire l'applicazione
uniforme dei requisiti comuni per il rilascio delle licenze e della
certificazione medica dei controllori del traffico aereo, è necessario che le
autorità competenti degli Stati membri e, se del caso l'Agenzia europea per la
sicurezza aerea (nel prosieguo «l'agenzia»), seguano procedure comuni per
verificare l'osservanza di tali requisiti; è opportuno che l'agenzia elabori
specifiche di certificazione, mezzi accettabili per garantire la conformità e
materiale di orientamento per agevolare la necessaria uniformità
normativa.
(8) Le caratteristiche peculiari del traffico aereo
nell'Unione europea impongono l'introduzione e l'applicazione effettiva di
livelli di competenza comuni per i controllori del traffico aereo operanti alle
dipendenze di fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi
di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea (ATM/ANS) al
pubblico.
(9) È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri garantiscano,
nella misura del possibile, che i servizi forniti o messi a disposizione del
pubblico dal personale militare offrano un livello di sicurezza almeno
equivalente al livello previsto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V
ter del regolamento di base. Pertanto, gli Stati membri possono altresì decidere
di applicare il presente regolamento al loro personale militare che fornisce i
servizi al pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), dello stesso
regolamento.
(10) È opportuno che le autorità investite di compiti di
vigilanza e verifica della conformità siano sufficientemente indipendenti dai
fornitori di servizi di navigazione aerea e di addestramento, mantenendo al
contempo la capacità di svolgere i loro compiti con efficienza. L'autorità
competente designata ai fini del presente regolamento può coincidere con l'ente
o gli enti designati o istituiti conformemente all'articolo 4 del regolamento
(CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che
stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo , quale
modificato dal regolamento (CE) n. 1070/2009. Ai fini del presente regolamento
l'agenzia dovrebbe agire come autorità competente per il rilascio e il rinnovo
dei certificati delle organizzazioni di formazione dei controllori del traffico
aereo situate al di fuori del territorio degli
Stati membri e, se pertinente,
del loro personale.
(11) La fornitura di servizi di navigazione aerea
richiede personale altamente qualificato, le cui competenze possono essere
dimostrate con differenti modalità. Per quanto riguarda il controllo del
traffico aereo, la modalità più adeguata è il mantenimento di un sistema comune
di licenze per i controllori del traffico aereo nell'Unione europea, una sorta
di diploma da assegnare ai singoli controllori del traffico aereo.
L'abilitazione riportata sulla licenza dovrebbe indicare il tipo di servizio di
traffico aereo che il controllore è competente a fornire. Allo stesso tempo, le
specializzazioni riportate nella licenza attestano sia le capacità specifiche
del controllore sia l'autorizzazione delle autorità competenti a fornire servizi
per un particolare settore o gruppo di settori. Per questo motivo, le autorità
dovrebbero essere in grado di valutare la competenza dei controllori
del
traffico aereo quando rilasciano le licenze o prorogano la validità delle
specializzazioni. Le autorità competenti dovrebbero inoltre poter sospendere la
licenza, le abilitazioni o le specializzazioni, quando sussistano dubbi sulla
competenza del titolare.
(12) Riconoscendo la necessità di rafforzare
ulteriormente la cultura della sicurezza, soprattutto attraverso l'integrazione
di un'accurata rendicontazione degli incidenti e della «cultura giusta», al fine
di trarre i dovuti insegnamenti dagli incidenti, è opportuno che il presente
regolamento non istituisca un nesso automatico tra un incidente e la sospensione
della licenza, abilitazione o specializzazione. La revoca della licenza dovrebbe
essere considerata una decisione da prendere in ultima istanza in casi
estremi.
(13) Per rafforzare negli Stati membri un clima di fiducia
reciproca nei rispettivi sistemi di rilascio delle licenze, sono indispensabili
norme comuni per il rilascio e il mantenimento in vigore delle licenze. Per
assicurare il massimo livello di sicurezza è quindi importante armonizzare i
requisiti in materia di addestramento, qualifiche, competenza ed accesso alla
professione di controllore del traffico aereo e garantire in tal modo la
fornitura di servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di elevata qualità
e contribuire al riconoscimento delle licenze in tutta l'Unione europea,
migliorando così sia la libertà di circolazione sia la disponibilità di
controllori del traffico aereo.
(14) È opportuno che il presente
regolamento non consenta di aggirare le disposizioni nazionali in vigore che
disciplinano i diritti e gli obblighi applicabili al rapporto lavorativo tra il
datore di lavoro e i candidati controllori del traffico aereo.
(15)
Affinché siano paragonabili in tutta l'Unione europea, è necessario che le
competenze vengano strutturate in modo chiaro e generalmente accettato. Ciò
contribuirà a garantire la sicurezza non soltanto all'interno dello spazio aereo
soggetto al controllo di un fornitore di servizi di navigazione aerea, ma
soprattutto nell'interfaccia tra i vari fornitori di servizi.
(16) In
molti inconvenienti e incidenti la comunicazione è risultata d'importanza
fondamentale. Il presente regolamento fissa pertanto requisiti dettagliati in
materia di conoscenza delle lingue da parte dei controllori del traffico aereo,
basati sui requisiti adottati dall'Organizzazione dell'aviazione civile
internazionale (ICAO), e stabilisce le modalità per far applicare tali norme
riconosciute a livello internazionale. È necessario che siano rispettati i
principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità in materia di
competenze linguistiche, in modo da incoraggiare la libera circolazione e
garantire al contempo la sicurezza.
(17) Gli obiettivi della formazione
iniziale sono descritti nel documento di Eurocontrol dal titolo «Specification
for the ATCO Common Core Content Initial Training» (Specifica per
l'addestramento iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti
essenziali comuni), preparato su richiesta dei membri di Eurocontrol, e sono
considerati di livello adeguato. Per quanto concerne l'addestramento di unità
operativa, è opportuno sopperire alla carenza di norme generalmente accettate
mediante una serie di misure, compresa l'approvazione degli esaminatori e
valutatori delle competenze, atte a garantire elevati livelli di competenza. Ciò
è tanto più importante perché l'addestramento di unità operativa è estremamente
costoso e cruciale ai fini della sicurezza. L'ICAO ha elaborato norme anche in
settori in cui non esistono requisiti comuni europei in materia di formazione.
In
mancanza di requisiti europei in materia di formazione gli Stati membri
possono adottare le norme ICAO.
(18) A richiesta degli Stati membri di
Eurocontrol sono stati elaborati requisiti di ordine medico, ritenuti adeguati
per garantire la conformità al presente regolamento. In particolare è necessario
che la certificazione medica sia rilasciata conformemente ai requisiti stabiliti
da Eurocontrol per la certificazione medica europea di classe 3 dei controllori
del traffico aereo.
(19) La certificazione delle organizzazioni di
formazione dovrebbe essere considerata, in termini di sicurezza, uno dei fattori
decisivi per garantire la qualità della formazione dei controllori del traffico
aereo. È necessario definire pertanto appositi requisiti per le organizzazioni
di formazione. È opportuno considerare la formazione un servizio simile ai
servizi di navigazione aerea e assoggettarlo pertanto a un processo di
certificazione. È opportuno che il presente regolamento renda possibile la
certificazione per tipo di formazione, per pacchetti di servizi di formazione o
per pacchetto di servizi di formazione e di navigazione aerea, senza perdere di
vista le caratteristiche peculiari della formazione stessa.
(20) Il
presente regolamento conferma una giurisprudenza costante della Corte di
giustizia dell'Unione europea nel campo del riconoscimento reciproco dei diplomi
e della libertà di circolazione dei lavoratori. Il principio di proporzionalità,
una giustificazione motivata dell'imposizione di misure di compensazione e la
predisposizione di adeguate procedure di ricorso, costituiscono principi
basilari da applicare anche al settore della gestione del traffico aereo in modo
più visibile. È opportuno che gli Stati membri abbiano altresì la facoltà di
rifiutare il riconoscimento delle licenze non rilasciate in conformità del
presente regolamento. Poiché il presente regolamento è finalizzato a garantire
il riconoscimento reciproco delle licenze, esso non disciplina le condizioni
riguardanti l'accesso al lavoro.
(21) La professione di controllore del
traffico aereo è soggetta a innovazioni tecniche che richiedono il periodico
aggiornamento delle competenze di tale personale. È opportuno che i necessari
adeguamenti del presente regolamento agli sviluppi tecnici e al progresso
scientifico seguano l'opportuna procedura di regolamentazione con controllo di
cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio .
(22)
Il presente regolamento potrebbe avere ripercussioni sulle prassi di lavoro
quotidiane dei controllori del traffico aereo. È opportuno che le parti sociali
siano informate e consultate in modo adeguato in merito a tutte le misure che
hanno rilevanti implicazioni sociali.
Per questo motivo le parti sociali
sono state consultate nell'ambito della procedura con iter accelerato
dell'agenzia. Sull'ulteriore attuazione delle misure adottate dalla Commissione
è opportuno consultare il comitato per il dialogo settoriale istituito con
decisione 98/500/CE della Commissione, del 20 maggio 1998, che istituisce
comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo fra le parti sociali a
livello europeo .
(23) È opportuno che le condizioni generali per il
rilascio della licenza, nella misura in cui si riferiscano all'età, ai requisiti
medici, ai requisiti di istruzione e alla formazione iniziale, non interessino i
titolari delle licenze già rilasciate. È necessario che le licenze e la
certificazione medica rilasciata dagli Stati membri in conformità della
direttiva 2006/23/CE siano considerate conformi al presente regolamento al fine
di garantire il mantenimento delle prerogative garantite dalle licenze esistenti
e una transizione fluida sia per i titolari delle licenze sia per le autorità
competenti.
(24) È opportuno prevedere deroghe per consentire che
continuino a essere applicate pratiche nazionali divergenti nei settori in cui
non sono state ancora emanate norme comuni nel corso della procedura accelerata
applicata per le norme di attuazione della prima fase.
(25) È opportuno
che l'agenzia effettui una valutazione del sistema europeo di rilascio delle
licenze di controllore del traffico aereo e di ulteriori miglioramenti
finalizzati a definire un «approccio globale all'aviazione» e stabilire il pieno
rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del regolamento (CE)
n. 216/2008, al fine di poter presentare un parere alla Commissione che includa
eventuali modifiche al presente regolamento.
(26) È opportuno che il
parere in oggetto prenda inoltre in esame aspetti per i quali, nel corso della
prima fase della procedura accelerata, non è stato possibile stabilire norme
comuni per sostituire le diverse pratiche nazionali e che sia mantenuta, in via
transitoria, se del caso, l'applicabilità della normativa nazionale degli Stati
membri.
(27) Le misure di cui al presente regolamento sono basate sul
parere formulato dall'agenzia conformemente all'articolo 17, paragrafo 2,
lettera b) e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
216/2008.
(28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al
parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n.
216/2008,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) Regolamento
(CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n.
551/2004 e (CE) n. 552/2004 al fine di migliorare il funzionamento e la
sostenibilità del sistema aeronautico europeo (GU L 300 del 14.11.2009, pag.
34).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1 Obiettivo
Il presente regolamento ha
l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza e migliorare il funzionamento
del sistema di controllo del traffico aereo all'interno dell'Unione europea
tramite il rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo basata su
requisiti comuni.
Articolo 2 Oggetto e campo di
applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate per
il rilascio, la sospensione e la revoca delle licenze dei controllori del
traffico aereo e degli studenti controllori del traffico aereo, nonché delle
relative abilitazioni e specializzazioni, della certificazione medica e dei
certificati delle organizzazioni di formazione e fissa le condizioni per il
mantenimento della loro validità, per il rinnovo, per la riconvalida e
l'utilizzo.
2. Il presente regolamento si applica:
(a) agli studenti
controllori del traffico aereo;
(b) ai controllori del traffico aereo che
esercitano le loro funzioni nell'ambito del regolamento (CE) n. 216/2008,
e
(c) alle persone e organizzazioni che partecipano al rilascio delle
licenze, alla formazione, ai test, ai controlli o agli esami medici dei
candidati in conformità del presente regolamento.
3. Fatto salvo
l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, gli Stati membri,
per quanto possibile, assicurano che i servizi forniti o messi a disposizione
del pubblico dal personale militare, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera
c), del regolamento, offrano un livello di sicurezza almeno equivalente al
livello previsto dai requisiti essenziali di cui all'allegato V ter del medesimo
regolamento.
4. Al fine di raggiungere un livello armonizzato di
sicurezza all'interno dello spazio aereo europeo, gli Stati membri possono
decidere di applicare il presente regolamento al proprio personale militare che
fornisce i servizi al pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c),
del medesimo regolamento.
5. I servizi di controllo del traffico aereo
che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 216/2008
possono essere forniti solo da controllori del traffico aereo che hanno ottenuto
la licenza in conformità del presente regolamento.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
1. «servizio di controllo del traffico aereo»: i servizi
prestati al fine di prevenire collisioni fra aeromobili e, nell'area di manovra,
collisioni fra aeromobili e ostacoli, nonché al fine di rendere spedito e
mantenere ordinato il flusso di traffico aereo;
2. «fornitore di servizi di
navigazione aerea»: qualsiasi organismo, pubblico o privato, che fornisce
servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale;
3. «traffico
aereo generale»: l'insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l'insieme
dei movimenti di aeromobili di Stato (compresi gli aeromobili militari, dei
servizi doganali e della polizia), quando questi movimenti sono svolti secondo
le procedure dell'ICAO;
4. «licenza»: il certificato, comunque denominato,
rilasciato e riportante le specializzazioni ai sensi del presente regolamento,
che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del
traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso
indicate;
5. «abilitazione»: l'autorizzazione riportata sulla licenza o a
questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le
condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla licenza
stessa;
6. «specializzazione dell'abilitazione»: l'autorizzazione riportata
nella licenza, di cui è e parte integrante, che indica le condizioni, le
prerogative o le limitazioni particolari relative alla pertinente
abilitazione;
7. «specializzazione di unità operativa»: l'autorizzazione
riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante il codice
ICAO della località, nonché i settori e/o le posizioni operative nei quali il
titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni;
8.
«specializzazione linguistica»: l'autorizzazione riportata nella licenza, e
parte integrante della stessa, indicante le competenze linguistiche del
titolare;
9. «specializzazione di istruttore operativo»: l'autorizzazione
riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante la
competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione
operativa;
10. «codice ICAO della località»: il codice di quattro lettere
formato secondo le regole dell'ICAO, di cui al manuale ICAO DOC 7910, e
assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa;
11.
«settore»: una parte di un'aerea di controllo e/o una parte di una regione o
regione superiore di informazione di volo;
12. «formazione»: l'insieme dei
corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni e
l'addestramento in posizione operativa, finalizzati all'acquisizione e al
mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del
traffico aereo sicuri e di qualità elevata; la formazione comprende:
a) La
formazione iniziale, che assicura la formazione di base e la formazione per
l'abilitazione in vista dell'ottenimento della licenza di studente
controllore;
b) l'addestramento di unità operativa, comprensivo
dell'addestramento di transizione, dell'addestramento propedeutico
all'addestramento in posizione operativa e dell'addestramento operativo, che
portano all'ottenimento della licenza di controllore del traffico aereo;
c)
La formazione continua, che consente di mantenere la validità delle
specializzazioni riportate sulla licenza;
d) La formazione degli istruttori
che impartiscono un addestramento in posizione operativa, che consente di
ottenere la specializzazione di istruttore;
e) La formazione dei titolari
delle licenze abilitati ad operare come esaminatore e/o valutatore delle
competenze in conformità dell'articolo 24;
13. «organizzazione di
formazione»: l'organizzazione certificata dall'autorità competente come idonea a
fornire uno o più tipi di formazione;
14. «programma di competenza di unità
operativa»: il programma approvato che indica il metodo con cui presso l'unità
operativa è mantenuta valida la competenza dei propri titolari di
licenza;
15. «programma di addestramento di unità operativa»: il programma
approvato che specifica i processi e i tempi necessari per consentire
l'applicazione delle procedure dell'unità operativa all'area locale sotto la
sorveglianza di un istruttore operativo.
Articolo 4 Autorità
competente
Ai fini del presente regolamento, l'autorità competente è
l'autorità nominata o istituita dagli Stati membri quale autorità nazionale di
vigilanza incaricata di assolvere i compiti ad essa assegnati dal presente
regolamento, fatta eccezione per le certificazioni delle organizzazioni di
formazione, di cui all'articolo 27, la cui autorità competente è:
a)
l'autorità designata o istituita dallo Stato membro in cui il richiedente ha la
sede operativa principale o, eventualmente, la sede sociale, salvo se
diversamente disposto da accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri o
autorità competenti;
b) l'agenzia, se il richiedente ha la sede operativa
principale o, eventualmente, la sede sociale, al di fuori del territorio degli
Stati membri.
CAPO II
LICENZE, ABILITAZIONI E
SPECIALIZZAZIONI
LICENZE, ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI
Articolo
5 Domanda di rilascio di licenze, abilitazioni e specializzazioni
1. La
domanda di rilascio, riconvalida o rinnovo delle licenze, delle abilitazioni e/o
delle specializzazioni associate viene presentata all'autorità competente
conformemente alla procedura stabilita dalla stessa autorità.
2. La
domanda è corredata dalla prova che il richiedente è competente a svolgere
l'attività di controllore del traffico aereo o di studente controllore del
traffico aereo in conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Le
prove relative alla competenza dei richiedenti si riferiscono alle conoscenze,
all'esperienza, alle capacità e alle competenze linguistiche.
3. La
licenza riporta tutte le informazioni pertinenti relative alle prerogative che
tale documento conferisce e deve essere conforme alle disposizioni di cui
all'allegato I.
4. La licenza resta di proprietà della persona alla
quale è stata rilasciata e che vi ha apposto la firma.
Articolo
6 Sospensione e revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni
Ai
sensi dell'articolo 22, paragrafo 2:
a) la licenza, le abilitazioni e le
specializzazioni possono essere sospese quando sia in dubbio la competenza del
controllore del traffico aereo o in caso di negligenza professionale;
b) la
licenza può essere revocata in caso di negligenza grave o
abuso.
Articolo 7 Esercizio delle prerogative della
licenza
L'esercizio delle prerogative riconosciute da una licenza è
subordinato alla validità delle abilitazioni, delle specializzazioni e della
certificazione medica.
Articolo 8 Licenza di studente
controllore del traffico aereo
1. I titolari di una licenza di studente
controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo
del traffico aereo sotto la supervisione di un istruttore abilitato
all'addestramento operativo in conformità con l'abilitazione/le abilitazioni e
la specializzazione/le specializzazioni dell'abilitazione indicate nella
licenza.
2. Per presentare domanda di rilascio di una licenza di
studente controllore del traffico aereo i richiedenti devono:
a) avere
almeno 18 anni di età;
b) essere titolari di almeno un diploma che consenta
l'accesso all'università o di un titolo di studio equivalente, o di qualsiasi
altro diploma di istruzione secondaria, che consenta loro di completare la
formazione di controllore del traffico aereo;
c) aver completato con esito
positivo un addestramento iniziale approvato, pertinente ai fini
dell'abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, come
specificato nell'allegato II, parte A;
d) detenere una certificazione medica
in corso di validità;
e) aver dimostrato di possedere un livello adeguato di
competenze linguistiche conformemente ai requisiti di cui all'articolo
13.
3. La licenza di studente controllore del traffico aereo indica la
specializzazione linguistica e almeno una abilitazione e, ove applicabile, una
specializzazione di abilitazione.
Articolo 9 Licenza di
controllore del traffico aereo
1. I titolari di una licenza di
controllore del traffico aereo sono autorizzati a fornire servizi di controllo
del traffico aereo in conformità con le abilitazioni e specializzazioni
riportate nella licenza.
2. Le prerogative di una licenza di controllore
del traffico aereo includono le prerogative di una licenza di studente
controllore del traffico aereo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
3.
Per presentare domanda di rilascio di una licenza di controllore del traffico
aereo i richiedenti devono:
a) avere almeno 21 anni di età; tuttavia, gli
Stati membri possono stabilire un'età minima inferiore in casi debitamente
giustificati;
b) essere titolari di una licenza di studente controllore del
traffico aereo;
c) aver completato un programma approvato di addestramento
di unità operativa e superato con esito positivo gli opportuni esami o
valutazioni conformemente ai requisiti di cui all'allegato II, parte B;
d)
detenere una certificazione medica in corso di validità;
e) aver dimostrato
di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche conformemente ai
requisiti di cui all'articolo 13.
4. La licenza di controllore del
traffico aereo è convalidata mediante l'inclusione di una o più abilitazioni e
delle relative specializzazioni dell'abilitazione, di unità operativa e
linguistica, per le quali l'addestramento è stato completato con esito
positivo.
Articolo 10 Abilitazioni dei controllori del traffico
aereo
1. Le licenze riportano una o più delle seguenti abilitazioni, in
modo da indicare il tipo di servizi che il titolare può fornire:
a)
«controllo di aeroporto a vista» (ADV, aerodrome control visual), indicante che
il titolare della licenza è idoneo a fornire un servizio di controllo del
traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto nel quale non
esistono procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali;
b)
«controllo di aeroporto strumentale» (ADI, aerodrome control instrument),
indicante che il titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo
del traffico aereo per il traffico di aeroporto in un aeroporto che dispone di
procedure pubblicate di avvicinamento o di partenza strumentali; tale
abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni
dell'abilitazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
c) «controllo
avvicinamento procedurale» (APP, approach control procedural), indicante che il
titolare della licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico
aereo agli aeromobili in arrivo, in partenza o in transito senza l'uso di
apparati di sorveglianza;
d) «controllo di avvicinamento con sorveglianza»
(APS, approach control surveillance), indicante che il titolare della licenza è
idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo agli aeromobili in
arrivo, in partenza o in transito con l'ausilio di apparati di sorveglianza;
tale abilitazione è accompagnata da almeno una delle specializzazioni
dell'abilitazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
e) «controllo di area
procedurale» (ACP, area control procedural), indicante che il titolare della
licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili
senza l'ausilio di apparati di sorveglianza;
f) «controllo di area con
sorveglianza» (ACS, area control surveillance), indicante che il titolare della
licenza è idoneo a fornire servizi di controllo del traffico aereo ad aeromobili
con l'ausilio di apparati di sorveglianza; tale abilitazione è accompagnata da
almeno una delle specializzazioni dell'abilitazione di cui all'articolo 11,
paragrafo 3.
2. Il titolare di una abilitazione che non abbia esercitato
le prerogative ad essa associate per un periodo di quattro anni consecutivi, può
iniziare un addestramento di unità operativa per tale abilitazione solo dopo che
sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i requisiti
stabiliti per tale abilitazione e previo soddisfacimento delle eventuali
esigenze di formazione risultanti dal predetto
accertamento.
Articolo 11 Specializzazioni
dell'abilitazione
1. L'abilitazione «controllo di aeroporto strumentale»
(ADI) deve contenere almeno una delle seguenti specializzazioni:
a)
«controllo di torre» (TWR, tower control), indicante che il titolare della
licenza è competente a fornire servizi di controllo, quando il controllo di
aeroporto è effettuato da un'unica posizione operativa;
b) «controllo
movimenti al suolo» (GMC, ground movement control), indicante che il titolare
della licenza è competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al
suolo;
c) «sorveglianza movimenti al suolo» (GMS, ground movement
surveillance), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «controllo movimenti
al suolo» o «controllo di torre», indicante che il titolare della licenza è
competente a fornire il servizio di controllo dei movimenti al suolo con
l'impiego di sistemi per la guida della circolazione di superficie negli
aeroporti;
d) «controllo aereo» (AIR, air control), indicante che il
titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico
aereo;
e) «controllo radar di aeroporto» (RAD, aerodrome radar control),
rilasciata in aggiunta alla specializzazione «controllo aereo» o «controllo di
torre», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire il
servizio di controllo di aeroporto con l'ausilio di apparati radar di
sorveglianza.
2. L'abilitazione «controllo di avvicinamento con
sorveglianza» (APS) contiene almeno una delle seguenti specializzazioni:
a)
«radar» (RAD, radar), indicante che il titolare della licenza è competente a
fornire il servizio di controllo di avvicinamento con l'impiego di apparati
radar primari e/o secondari;
b) «radar avvicinamento di precisione» (PAR,
precision approach radar), rilasciata in aggiunta alla specializzazione «radar»,
indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad aeromobili
in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio avvicinamenti di
precisione controllati da terra con l'impiego di apparati radar per
l'avvicinamento di precisione;
c) «radar avvicinamento di sorveglianza»
(SRA, surveillance radar approach), rilasciata in aggiunta alla specializzazione
«radar», indicante che il titolare della licenza è competente ad assicurare ad
aeromobili in fase di avvicinamento finale alla pista di atterraggio
avvicinamenti non di precisione controllati da terra per mezzo di apparati di
sorveglianza;
d) «sorveglianza automatica dipendente» (ADS, automatic
dependent surveillance), indicante che il titolare della licenza è competente a
fornire servizi di controllo di avvicinamento con l'ausilio di sistemi di
sorveglianza automatica dipendente;
e) «controllo di terminale» (TCL,
terminal control), rilasciata in aggiunta alle specializzazioni «radar» o
«sorveglianza automatica dipendente», indicante che il titolare della licenza è
competente a fornire servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di
qualsiasi apparato di sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata
area del terminale e/o in settori limitrofi;
3. L'abilitazione
«controllo di area con sorveglianza» (ACS) contiene almeno una delle seguenti
specializzazioni:
a) «radar» (RAD, radar), indicante che il titolare della
licenza è competente a fornire servizi di controllo dell'area con l'impiego di
apparati radar di sorveglianza;
b) «sorveglianza automatica dipendente»
(ADS), indicante che il titolare della licenza è competente a fornire i servizi
di controllo di area con l'ausilio di sistemi di sorveglianza dipendente
automatica;
c) «controllo di terminale» (TCL, terminal control), rilasciata
in aggiunta alle specializzazioni «radar» o «sorveglianza automatica
dipendente», indicante che il titolare della licenza è competente a fornire
servizi di controllo del traffico aereo con l'impiego di qualsiasi apparato di
sorveglianza ad aeromobili che operano in una determinata area del terminale e/o
in settori limitrofi;
d) «controllo oceanico» (OCN, oceanic control),
indicante che il titolare della licenza è competente a fornire servizi di
controllo del traffico aereo ad aeromobili operanti in un'area di controllo
oceanico.
4. Il titolare di una specializzazione dell'abilitazione che
non abbia esercitato le prerogative associate a tale specializzazione
dell'abilitazione per un periodo di quattro anni consecutivi, può iniziare un
addestramento di unità operativa per tale specializzazione dell'abilitazione
solo dopo che sia stato adeguatamente accertato che egli continua a soddisfare i
requisiti stabiliti per tale specializzazione dell'abilitazione e previo
soddisfacimento delle eventuali esigenze di formazione risultanti dal predetto
accertamento.
Articolo 12 Specializzazione di unità
operativa
1. La specializzazione di unità operativa indica che il
titolare della licenza è competente a fornire servizi di controllo del traffico
aereo per un particolare settore, gruppo di settori o posizioni di lavoro
operative sotto la responsabilità di un'unità di controllo del traffico
aereo.
2. Le specializzazioni di unità operativa sono valide per un
periodo iniziale di 12 mesi.
3. La validità delle specializzazioni di
unità operativa può essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, oltre
a quello di cui al paragrafo 2, se il fornitore di servizi di navigazione aerea
può dimostrare all'autorità competente che:
a) il richiedente ha esercitato,
negli ultimi 12 mesi, i compiti previsti dalla licenza per un numero minimo di
ore, come indicato nel programma di competenza di unità operativa;
b) la
competenza del richiedente è stata valutata in conformità dell'allegato II,
parte C;
c) il richiedente è in possesso di una certificazione medica in
corso di validità.
Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera a),
le unità operative all'interno dei fornitori di servizi di navigazione aerea
registrano le ore effettivamente lavorate nei settori, gruppi di settori o nelle
posizioni operative da ogni titolare di licenza che lavora nell'unità e
presentano su richiesta queste informazioni all'autorità competente e al
titolare della licenza.
4. Per gli istruttori operativi il numero minimo
di ore di lavoro prescritto per mantenere la validità della specializzazione di
unità operativa può essere ridotto in proporzione al tempo dedicato
all'addestramento dei controllori sulle postazioni operative per le quali è
richiesta l'estensione di validità, come specificato negli programmi di
competenza di unità operativa.
5. Qualora la specializzazione di unità
operativa cessi di essere valida, per la sua riconvalida deve essere completato
con esito positivo lo specifico programma di addestramento di unità
operativa.
Articolo 13 Specializzazione linguistica
1.
I controllori del traffico aereo e gli studenti controllori del traffico aereo
non possono esercitare le funzioni contemplate dalla loro licenza se non sono in
possesso di una specializzazione linguistica in inglese.
2. Gli Stati
membri hanno la facoltà di imporre requisiti linguistici locali, qualora lo
ritengano necessario per motivi di sicurezza.
Tali requisiti devono essere
non discriminatori, proporzionati e trasparenti e devono essere notificati
sollecitamente all'agenzia.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 i candidati a
una specializzazione linguistica devono dimostrare di possedere quantomeno un
livello operativo (livello 4) di competenza linguistica sia nell'uso della
fraseologia specialistica sia nel linguaggio comune.
A tal fine i richiedenti
devono essere in grado di:
a) comunicare efficacemente tanto nei contatti in
cui l'interlocutore non è presente (voice-only: telefono/radiotelefono) quanto
in presenza dell'interlocutore;
b) comunicare con precisione e chiarezza su
argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa;
c)
utilizzare strategie comunicative appropriate per lo scambio di messaggi e per
riconoscere e risolvere i malintesi sia in un contesto generale che nell'ambito
professionale;
d) risolvere con relativa facilità le difficoltà linguistiche
nate da complicazioni o eventi inaspettati che si verificano durante
l'espletamento dell'attività di routine o delle mansioni di comunicazione con le
quali hanno in genere familiarità; e
e) parlare con un'inflessione
dialettale o con un accento comprensibili alla comunità aeronautica.
4.
Il livello di competenza linguistica è determinato in conformità con la
classificazione di cui all'allegato III.
5. Fatto salvo il paragrafo 3,
il fornitore di servizi di navigazione aerea ha la facoltà di richiedere il
livello avanzato (livello 5) della classificazione di cui all'allegato III, in
applicazione dei paragrafi 1 e 2, qualora le circostanze operative della
particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per
motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio,
proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di
servizi di navigazione aerea che desideri applicare un livello superiore di
competenze e deve essere approvato dall'autorità competente.
6. Le
competenze linguistiche del richiedente sono valutate ufficialmente a intervalli
regolari.
Tranne nel caso dei candidati che abbiano dimostrato di possedere
competenze a livello di esperto (livello 6) conformemente all'allegato III, la
competenza linguistica è valida per un periodo rinnovabile di:
a) tre anni
se il livello dimostrato corrisponde a quello operativo (livello 4) in
conformità con l'allegato III; oppure
b) sei anni se il livello dimostrato
corrisponde a quello avanzato (livello 5) in conformità con l'allegato
III.
7. La competenza linguistica è attestata da un certificato
rilasciato in seguito a una valutazione trasparente e obiettiva approvata
dall'autorità competente.
Articolo 14 Specializzazione di
istruttore operativo
1. I titolari della specializzazione di istruttore
operativo sono autorizzati a fornire addestramento e supervisione in posizione
operativa per le aree per cui sono titolari di una specializzazione di unità
operativa in corso di validità.
2. La specializzazione di istruttore
operativo è rilasciata al candidato che:
a) è titolare di una licenza di
controllore del traffico aereo;
b) ha esercitato le funzioni contemplate
dalla licenza di controllore del traffico aereo per una durata di almeno un anno
nel periodo immediatamente precedente, o per un periodo di durata superiore
stabilita dall'autorità competente, tenuto conto delle abilitazioni e delle
specializzazioni per le quali è impartita la formazione;
c) ha completato
con esito positivo un corso approvato per istruttori operativi, durante il quale
le necessarie conoscenze e capacità pedagogiche sono state valutate tramite
esami adeguati.
3. La specializzazione di istruttore operativo è valida
per un periodo rinnovabile di 3 anni.
CAPO
III
CERTIFICAZIONE MEDICA
CERTIFICAZIONE MEDICA
Articolo
15 Domande e rilascio della certificazione medica
1. La domanda di
rilascio, riconvalida o rinnovo della certificazione medica è presentata
all'autorità competente secondo la procedura stabilita dalla stessa
autorità.
2. La certificazione medica è rilasciata da un organismo
sanitario dell'autorità competente o da medici esaminatori aeronautici o da
centri medici aeronautici riconosciuti dall'autorità competente.
3. Il
rilascio della certificazione medica deve essere conforme con le disposizioni
dell'allegato I della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile
internazionale e dei requisiti previsti da Eurocontrol per la certificazione
medica europea di classe 3 dei controllori del traffico aereo.
4. Le
autorità competenti provvedono affinché siano istituite procedure di ricorso e
di riesame effettive con l'opportuna partecipazione di consulenti medici
indipendenti.
Articolo 16 Validità della certificazione
medica
1. La certificazione medica è valida per un periodo di:
a) 24
mesi fino ai 40 anni di età del controllore del traffico aereo;
b) 12 mesi
dopo i 40 anni di età.
2. I periodi di cui al paragrafo 1 sono calcolati
dalla data della visita medica in caso di rilascio iniziale e di rinnovo della
certificazione medica e dalla data di scadenza della certificazione precedente
in caso di riconvalida.
3. La visita per la riconvalida della
certificazione medica può essere effettuata a partire da 45 giorni prima della
data di scadenza della stessa.
4. Qualora il controllore del traffico
aereo non effettui una visita medica per la riconvalida della certificazione
medica entro la data di scadenza di quest'ultima, è tenuto a sottoporsi a una
visita per il rinnovo.
5. La certificazione medica può essere limitata,
sospesa o revocata in qualsiasi momento se le condizioni mediche del titolare lo
giustificano.
Articolo 17 Ridotta idoneità fisica
1. Il
titolare di una licenza:
a) si astiene dall'esercizio delle funzioni
contemplate dalla licenza in tutti i casi in cui sia consapevole di una
diminuzione della propria idoneità fisica che può pregiudicare l'esercizio
sicuro di tali funzioni;
b) informa il fornitore di servizi di navigazione
aerea di ogni diminuzione della propria idoneità fisica o del fatto di essere
sotto l'influenza di sostanze psicoattive o di medicinali che rischiano di
renderlo non idoneo a esercitare in modo sicuro le funzioni contemplate dalla
licenza.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea stabiliscono
procedure per gestire le conseguenze dei casi di ridotta idoneità fisica e
informano le autorità competenti nei casi in cui sia stata accertata la non
idoneità fisica di un titolare di licenza.
3. Le procedure di cui al
paragrafo 2 sono soggette all'approvazione dell'autorità
competente.
CAPO IV
REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI
FORMAZIONE
REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI DI FORMAZIONE
Articolo
18 Certificazione delle organizzazioni di formazione
1. Le domande di
certificazione delle organizzazioni di formazione sono presentate all'autorità
competente conformemente alla procedura stabilita dall'autorità
stessa.
2. Le organizzazioni di formazione sono tenute a dimostrare di
disporre di attrezzature e personale adeguati e di operare in un ambiente idoneo
ad assicurare la formazione necessaria per ottenere il rilascio o il
mantenimento della licenza di studente controllore del traffico aereo e di
controllore del traffico aereo.
3. Le organizzazioni di formazione
garantiscono l'accesso alle strutture da loro impiegate a qualsiasi persona
autorizzata dall'autorità competente per esaminare i registri, i dati, le
procedure e qualsiasi altro materiale pertinente allo svolgimento dei compiti
dell'autorità competente.
Articolo 19 Sistema di gestione delle
organizzazioni di formazione
Le organizzazioni di formazione sono tenute
a:
a) disporre di un sistema di gestione efficiente e di sufficiente
personale dotato di qualifiche ed esperienza adeguate per provvedere alla
formazione in conformità del presente regolamento;
b) definire linee chiare
in materia di responsabilità della sicurezza all'interno dell'organizzazione di
formazione riconosciuta, compresa la responsabilità diretta del personale
direttivo;
c) disporre delle installazioni, attrezzature e strutture
d'accoglienza necessarie ed appropriate per il tipo di formazione
offerto;
d) fornire prova del sistema di gestione della qualità che deve
essere parte integrante del sistema di gestione utilizzato per verificare la
conformità e l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure al fine di garantire
che i servizi di formazione forniti soddisfino i requisiti di cui al presente
regolamento;
e) adottare un sistema di archiviazione che consenta
un'adeguata registrazione e una tracciabilità affidabile delle pertinenti
attività;
f) dimostrare che dispongono di finanziamenti sufficienti a
condurre la formazione in conformità del presente regolamento e che le attività
fruiscono di una copertura assicurativa sufficiente e adeguata per la natura
della formazione impartita.
Articolo 20 Requisiti per i corsi
di formazione, per i piani di formazione iniziale e di addestramento di unità
operativa e i programmi di competenza di unità operativa
1. Le
organizzazioni di formazione comunicano all'autorità competente la metodologia
che intendono utilizzare per stabilire i dettagli relativi al contenuto,
l'organizzazione e la durata dei corsi di formazione e, ove applicabile, dei
piani di addestramento di unità operativa e dei programmi di competenza di unità
operativa.
2. Esse comunicano inoltre le modalità organizzative degli
esami e delle valutazioni. Per gli esami relativi alla formazione iniziale,
compresi i dispositivi di simulazione, devono essere chiaramente indicate le
abilitazioni degli esaminatori e dei valutatori.
CAPO
V
REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
REQUISITI PER LE AUTORITÀ
COMPETENTI
Articolo 21 Indipendenza delle autorità competenti
1.
Le autorità competenti sono indipendenti sia dai fornitori di servizi di
navigazione aerea sia dalle organizzazioni di formazione. Tale indipendenza è
garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le
autorità competenti e detti fornitori. Gli Stati membri provvedono affinché le
autorità competenti esercitino le loro competenze in modo imparziale e
trasparente.
2. Gli Stati membri notificano all'agenzia i nominativi e i
recapiti delle autorità competenti, nonché le eventuali modifiche degli
stessi.
Articolo 22 Compiti delle autorità
competenti
1. Per garantire i livelli di competenza indispensabili
affinché i controllori del traffico aereo possano svolgere il loro lavoro con
livelli di sicurezza elevati, le autorità competenti esercitano attività di
vigilanza e controllo sulla loro formazione.
2. Tra i compiti delle
autorità competenti figurano:
a) il rilascio e la revoca di licenze,
abilitazioni e specializzazioni per le quali sono state completate la formazione
e la valutazione appropriate nel settore di responsabilità dell'autorità
competente;
b) la riconvalida, il rinnovo e la sospensione di abilitazioni e
specializzazioni, le cui prerogative siano esercitate sotto la responsabilità
dell'autorità competente;
c) la certificazione delle organizzazioni di
formazione;
d) l'approvazione dei corsi di formazione, dei piani di
addestramento di unità operativa e dei regimi di competenza di unità
operativa;
e) l'approvazione degli esaminatori o dei valutatori delle
competenze;
f) il controllo e l'audit dei sistemi di formazione;
g) la
definizione di adeguati meccanismi di ricorso e di notifica;
h)
l'approvazione della necessità di elevare il livello (livello 5) di competenza
linguistica in conformità dell'articolo 13, paragrafo 5;
i) l'approvazione
delle procedure relative alla ridotta idoneità fisica, conformemente
all'articolo 17, paragrafo 3.
Articolo 23 Rilascio e
mantenimento delle licenze, delle abilitazioni, delle specializzazioni e delle
certificazioni
1. L'autorità competente stabilisce le procedure per la
domanda e il rilascio, il rinnovo e la riconvalida delle licenze, delle
abilitazioni e delle specializzazioni ad esse connesse e della certificazione
medica.
2. Una volta ricevuta la domanda, l'autorità competente verifica
che il richiedente soddisfi i requisiti del presente regolamento.
3. Una
volta constatato che il richiedente soddisfa i requisiti del presente
regolamento, l'autorità competente rilascia, rinnova o riconvalida la licenza in
questione e le abilitazioni, le specializzazioni e le certificazioni mediche ad
essa associati.
4. La licenza rilasciata dall'autorità competente
contiene le voci indicate nell'allegato I.
5. Se una licenza è
rilasciata in una lingua diversa dall'inglese, essa riporta una traduzione in
inglese delle voci indicate nell'allegato I.
Articolo 24
Valutazione delle competenze
1. Le autorità competenti rilasciano
un'autorizzazione ai titolari di licenza abilitati ad esercitare le funzioni di
esaminatori o valutatori delle competenze per la formazione di unità operativa e
la formazione continua.
2. L'autorizzazione è valida per un periodo
rinnovabile di tre anni.
Articolo 25 Registrazione
Le
autorità competenti assicurano il mantenimento di una banca dati nella quale
sono registrate le competenze di tutti i titolari di licenza di loro competenza
e le date di validità delle relative specializzazioni.
Articolo
26 Scambio di informazioni
Fermo restando il rispetto dei principi di
riservatezza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
216/2008, le autorità competenti si scambiano le informazioni pertinenti e si
assistono reciprocamente per garantire l'effettiva applicazione del presente
regolamento, in particolare nei casi che interessano la libera circolazione dei
controllori del traffico aereo all'interno dell'Unione.
Articolo
27 Procedura di certificazione delle organizzazioni di formazione
1. Le
autorità competenti stabiliscono le procedure per la domanda, il rilascio e il
mantenimento della validità dei certificati delle organizzazioni di
formazione.
2. Le autorità competenti rilasciano i certificati alle
organizzazioni di formazione richiedenti che soddisfano i requisiti di cui al
Capo IV.
3. Possono essere rilasciati certificati per ogni tipo di
addestramento, ovvero in combinazione con altri servizi di navigazione aerea,
restando inteso che il tipo di addestramento e il tipo di servizio di
navigazione aerea sono certificati congiuntamente come pacchetto di
servizi.
4. I certificati specificano le informazioni di cui
all'allegato IV.
Articolo 28 Controllo delle attività delle
organizzazioni di formazione e provvedimenti attuativi
1. Le autorità
competenti verificano che siano rispettati i requisiti e le condizioni
contemplate dai certificati delle organizzazioni di formazione.
2. Le
autorità competenti sottopongono periodicamente a verifica le organizzazioni di
formazione allo scopo di garantire l'effettiva osservanza delle norme stabilite
dal presente regolamento.
3. Oltre alle verifiche periodiche, le
autorità competenti possono effettuare verifiche senza preavviso per accertare
l'effettiva osservanza dei requisiti del presente regolamento.
4. Se le
autorità competenti accertano che il titolare di un certificato di
organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni ad
esso relative, adotta i provvedimenti necessari, tra cui eventualmente il ritiro
del certificato.
5. I certificati rilasciati in conformità con le
disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti
reciprocamente.
Articolo 29 Riconoscimento delle
licenze
1. Gli Stati membri riconoscono le licenze di controllore del
traffico aereo e di studente controllore e le relative abilitazioni,
specializzazioni di abilitazione, specializzazioni linguistiche e certificazioni
mediche rilasciate da altri Stati membri in conformità del presente
regolamento.
Tuttavia, nel caso degli Stati membri che fissano un limite di
età inferiore a 21 anni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, il diritto
di esercitare le funzioni previste dalla licenza di controllore del traffico
aereo è limitato al territorio dello Stato membro che ha rilasciato la licenza
fino a quando il titolare della stessa abbia raggiunto i 21 anni di età.
Nei
casi in cui il titolare di una licenza eserciti le funzioni inerenti alla stessa
in uno Stato membro diverso da quello in cui la licenza è stata rilasciata, egli
ha il diritto di convertire la sua licenza con una licenza rilasciata nello
Stato membro in cui esercita le funzioni, senza che gli vengano imposte
condizioni supplementari.
Ai fini del rilascio della specializzazione di
unità operativa, le autorità competenti impongono al richiedente di soddisfare
le condizioni particolari associate alla specializzazione, specificando l'unità,
il settore o la posizione operativa. Nell'elaborare il programma di
addestramento di unità operativa, l'organizzazione di formazione tiene
debitamente conto delle competenze e dell'esperienza acquisite dal
richiedente.
2. Le autorità competenti approvano o respingono il
programma di addestramento di unità operativa relativo alla formazione proposta
per il richiedente entro sei settimane dalla presentazione della documentazione,
fatto salvo il ritardo dovuto alla presentazione di eventuali ricorsi. Le
autorità competenti si assicurano che siano rispettati i principi di non
discriminazione e di proporzionalità.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
Conformità ai requisiti essenziali
L'agenzia effettua una valutazione del
sistema di rilascio delle licenze di controllore del traffico aereo istituito
dal presente regolamento e dei miglioramenti necessari per un «approccio globale
all'aviazione» e per garantire la piena conformità ai requisiti essenziali di
cui all'allegato V ter del regolamento (CE) n. 216/2008, al fine di presentare
alla Commissione un parere, se del caso indicante le modifiche da apportare al
regolamento.
Articolo 31 Deroghe
1. In deroga
all'articolo 11 del presente regolamento, gli Stati membri che hanno elaborato
le specializzazioni di abilitazione nazionali, di cui all'articolo 7, paragrafo
4, della direttiva 2006/23/CE, possono continuare ad applicare le pertinenti
disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in vigore alla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 12
del presente regolamento, gli Stati membri che, in conformità con l'articolo 10
della direttiva 2006/23/CE, hanno stabilito che le funzioni inerenti alla
specializzazione di unità operativa possono essere esercitate soltanto da
titolari di licenza al di sotto di un dato limite di età, possono continuare ad
applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in
vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli
Stati membri che decidano di applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, ne
informano la Commissione e l'agenzia.
Articolo 32 Disposizioni
transitorie
1. In deroga all'allegato II, parte A, del presente
regolamento, le organizzazioni di formazione possono continuare ad applicare i
programmi di formazione basati sul documento di Eurocontrol dal titolo
«Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training»
(Orientamenti per la formazione iniziale dei controllori del traffico aereo sui
contenuti essenziali comuni), edizione del 10 dicembre 2004, per un periodo di
un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Alla data
di entrata in vigore del presente regolamento, le licenze, le abilitazioni, le
specializzazioni, le certificazioni mediche e i certificati rilasciati alle
organizzazioni di formazione in conformità con le pertinenti disposizioni delle
legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, si considerano
rilasciati a norma del presente regolamento.
3. Le persone che
presentano domanda di licenza, abilitazione, specializzazione, certificazione
medica o di certificato di organizzazione di formazione prima della data di
entrata in vigore del presente regolamento, e alle quali non sia già stata
rilasciata una licenza, un'abilitazione, una specializzazione, una
certificazione medica o un certificato di organizzazione di formazione, devono
dimostrare la conformità con le disposizioni del presente regolamento, prima che
la licenza, l'abilitazione, la specializzazione, la certificazione medica o il
certificato di organizzazione di formazione siano rilasciati.
4.
L'autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda di rilascio di
un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da
parte di organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l'agenzia
conformemente all'articolo 4, rilascia la certificazione in collaborazione con
l'agenzia e trasferisce il fascicolo a quest'ultima una volta rilasciato il
certificato.
5. L'autorità competente di uno Stato membro responsabile
del controllo di sicurezza delle organizzazioni di formazione la cui autorità
competente sia l'agenzia ai sensi dell'articolo 4, trasferisce tale funzione
all'agenzia sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente
regolamento.
Articolo 33 Entrata in vigore
Il presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2011
Per la
Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
Allegato
I
Specifiche delle licenze
Allegato I
Specifiche delle
licenze
Le licenze rilasciate in conformità del presente regolamento sono
conformi alle seguenti specifiche:
1. Dati
1.1. Sulla licenza
figurano i dati riportati di seguito. Le voci da tradurre in inglese sono
contrassegnate da un asterisco:
a) *nome dello Stato o dell'autorità che
rilascia la licenza (in grassetto);
b) *denominazione della licenza (in
grassetto nerissimo);
c) numero di serie (in numeri arabi) della licenza
attribuito dall'autorità che rilascia la licenza;
d) nome per esteso del
titolare (in caratteri latini anche se la grafia della lingua nazionale non
utilizza l'alfabeto latino);
e) data di nascita;
f) cittadinanza
del titolare;
g) firma del titolare;
h) *certificazione relativa
alla validità e all'autorizzazione del titolare a esercitare le prerogative
inerenti alla licenza, con le seguenti indicazioni:
(i) abilitazioni,
specializzazioni delle abilitazioni, specializzazioni linguistiche,
specializzazioni di istruttore operativo e specializzazioni di unità
operativa:
(ii) data del rispettivo primo rilascio,
(iii) data di
scadenza della rispettiva validità;
i) firma del funzionario che rilascia
la licenza e data del rilascio;
j) timbro o sigillo dell'autorità che
rilascia la licenza.
1.2. La licenza deve essere accompagnata da una
certificazione medica in corso di validità.
2. Materiale
È
utilizzata carta di prima qualità o altro materiale appropriato su cui figurano
con chiarezza le voci di cui al punto 1.
3. Colore
3.1. Se si usa
materiale di uno stesso colore per tutte le licenze relative alla navigazione
aerea rilasciate da uno Stato membro, il colore del materiale è il
bianco.
3.2. Se le licenze relative alla navigazione aerea rilasciate da
uno Stato membro sono contraddistinte da un contrassegno cromatico, il colore
della licenza di controllore del traffico aereo è il
giallo.
Allegato II
Requisiti in materia di
formazione
Allegato II
Requisiti in materia di formazione
PARTE
A
Requisiti per la formazione iniziale dei controllori del traffico
aereo
La formazione iniziale è finalizzata ad assicurare che gli studenti
controllori del traffico aereo soddisfino, come minimo, gli obiettivi della
formazione di base e della formazione per l'abilitazione di cui alla
pubblicazione di Eurocontrol dal titolo «Specification for the ATCO Common Core
Content Initial Training» (Specifica per l'addestramento iniziale dei
controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 21
ottobre 2008 (3), in modo che i controllori siano capaci di dirigere il traffico
aereo in modo sicuro, rapido ed efficiente.
La formazione iniziale
riguarda le seguenti materie: legislazione aeronautica, gestione del traffico
aereo, ivi comprese le procedure per la cooperazione civile e militare,
meteorologia, navigazione aerea, aeromobili e principi del volo, inclusa la
comprensione tra controllori del traffico aereo e piloti, fattori umani,
apparecchiature e sistemi, ambiente professionale, sicurezza e cultura della
sicurezza, sistemi di gestione della sicurezza, situazioni inusuali e di
emergenza, degrado dei sistemi e competenze linguistiche, inclusa la fraseologia
utilizzata in radiotelefonia.
L'insegnamento delle singole materie è
impartito in modo da preparare gli studenti all'esercizio dei vari tipi di
servizi di traffico aereo e a mettere in evidenza gli aspetti legati alla
sicurezza. La formazione iniziale si articola in corsi teorici e pratici, anche
con l'ausilio di simulazioni, la cui durata è stabilita nei programmi di
formazione iniziale approvati. Le competenze acquisite devono essere tali da
garantire che il candidato possa essere considerato idoneo a gestire situazioni
di traffico denso e complesso, facilitando la sua transizione all'addestramento
di unità operativa.
La competenza del candidato che ha completato la
formazione iniziale è valutata mediante esami specifici o un sistema di
valutazione permanente.
PARTE B
Requisiti per l'addestramento dei
controllori del traffico aereo presso l'unità operativa
I piani di
addestramento di unità operativa specificano i processi e i tempi necessari per
consentire di applicare le procedure utilizzate dall'unità operativa all'area
locale sotto la supervisione di un istruttore operativo. Il piano approvato
contiene l'indicazione di tutti gli elementi del sistema di valutazione delle
competenze, comprese le disposizioni sull'attività lavorativa, gli accertamenti
intermedi e gli esami, oltre alle procedure di notifica all'autorità competente.
L'addestramento di unità operativa può comprendere elementi della formazione
iniziale specificamente connessi alla situazione nazionale.
Durante
l'addestramento di unità operativa i controllori del traffico aereo ricevono una
formazione sufficiente in materia di gestione della sicurezza e delle situazioni
di crisi.
La durata dell'addestramento di unità operativa è stabilita nel
programma di addestramento di unità operativa. Le competenze richieste vengono
accertate tramite appositi esami o un sistema di valutazione continua a cura di
esaminatori o valutatori delle competenze debitamente autorizzati, il cui
giudizio deve essere neutrale ed obiettivo. A tal fine, le autorità competenti
definiscono meccanismi di ricorso per assicurare l'equo trattamento dei
candidati.
PARTE C
Requisiti per la formazione continua dei
controllori del traffico aereo
La validità delle specializzazioni di
abilitazione e delle specializzazioni di unità operativa riportate sulle licenze
dei controllori del traffico aereo è mantenuta tramite una formazione continua
approvata, consistente in un addestramento idoneo a mantenere le competenze dei
controllori del traffico aereo, corsi di aggiornamento, addestramento alle
situazioni inusuali e di emergenza, degrado dei sistemi, e, se necessario, un
addestramento linguistico.
Durante la formazione continua i controllori
del traffico aereo ricevono una formazione sufficiente in materia di gestione
della sicurezza e delle situazioni di crisi.
La formazione iniziale si
articola in corsi teorici e pratici, anche con l'ausilio di simulazioni. A tal
fine l'organizzazione di formazione elabora programmi di competenza di unità
operativa che specificano i processi, il personale e i tempi necessari per
fornire un'adeguata formazione continua e per dimostrare il possesso delle
competenze previste. Tali programmi sono rivisti ed approvati con periodicità
almeno triennale. La durata della formazione continua è stabilita in relazione
alle esigenze funzionali dei controllori del traffico aereo che lavorano
nell'unità operativa, tenuto conto, in particolare, delle modifiche o dei
progetti di modifica delle procedure o delle apparecchiature, ovvero delle
esigenze generali legate alla gestione della sicurezza. La competenza di ciascun
controllore del traffico aereo è soggetta ad adeguata valutazione almeno ogni
tre anni. Il fornitore di
servizi di navigazione aerea assicura che siano
utilizzati meccanismi atti a garantire l'equo trattamento dei titolari di
licenze, la validità delle cui specializzazioni non può essere
prorogata.
(3) Edizione 1.0, data dell'edizione; 21.10.2008, riferimento
n.: EUROCONTROL-SPEC-0113.
Allegato III
Requisiti di
competenza linguistica
Allegato III
Requisiti di competenza
linguistica
Classificazione delle competenze linguistiche: livello
esperto, livello elevato e livello operativo
Livello Pronuncia Si
presuppone l'uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile
alla comunità aeronautica. Struttura Le pertinenti strutture grammaticali e
sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.
Vocabolario Fluidità Comprensione Interazioni
Esperto 6 Pronuncia,
accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto risentano dell'influsso della
prima lingua o di varianti regionali – non incidono quasi mai sulla facilità di
comprensione. Costante buona padronanza delle strutture grammaticali e
sintattiche sia di base che complesse. La ricchezza e la precisione del
vocabolario sono sufficienti per comunicare con efficacia su un gran numero di
argomenti noti e non noti. Il vocabolario è idiomatico, vario e adeguato al
registro. Capacità di parlare a lungo con naturalezza e senza fatica. Capacità
di variare il discorso per ottenere effetti stilistici, ad esempio per insistere
su un punto determinato. Capacità di utilizzare spontanea-mente e correttamente
le marche e i connettivi del discorso. Buona capacità di comprensione in quasi
tutti i contesti, compresa la comprensione di sottigliezze linguistiche e
culturali.
Capacità di interagire con facilità in quasi tutte le situazioni.
Capacità di reagire ai segnali verbali e non verbali e di rispondervi adeguata-
mente.
Avanzato 5 Pronuncia, accentuazione, ritmo e intonazione – per quanto
risentano dell'influsso della prima lingua o di varianti regionali – raramente
incidono sulla facilità di comprensione. Buona e costante padronanza delle
strutture grammaticali e sintattiche. Tenta di comporre strutture complesse,
tuttavia con errori che talvolta incidono sul senso. La ricchezza e la
precisione del vocabolario sono sufficienti per comunicare efficacemente su
argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa. Capacità di
parafrasare con coerenza e successo. Il vocabolario è talvolta idiomatico.
Capacità di parlare a lungo con relativa facilità su argomenti noti, ma non di
variare il flusso del discorso come strumento stilistico. Capacità di utilizzare
adeguatamente marche o i connettivi del discorso. La comprensione è precisa su
argomenti comuni, concreti e correlati
all'attività lavorativa e quasi sempre
precisa quando il locutore si trova dinanzi ad una difficoltà linguistica, una
situazione complessa o a un evento inaspettato. Capacità di comprendere una
gamma di varietà di discorso (inflessione dialettale e/o accento) o di registro.
Le risposte sono immediate, appropriate e informative. Gestisce con efficacia il
rapporto locutore- interlocutore.
Operativo 4 Pronuncia, accentuazione, ritmo
ed intonazione sono influenzati dalla prima lingua o da varietà regionali, ma
solo occasional-mente incidono sulla facilità di comprensione. Le strutture
grammaticali e sintattiche di base sono usate in modo creativo e sono
generalmente ben controllate. Possono intervenire errori, specialmente in
circostanze inusuali o inaspettate, che raramente incidono sul senso. La
ricchezza e la precisione del vocabolario sono in genere sufficienti per
comunicare efficacemente su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività
lavorativa. Può spesso parafrasare con successo quando faccia difetto il
vocabolario in circostanze inusuali o inaspettate. Capacità di produrre
enunciati ad un ritmo adeguato. Può verificarsi occasional- mente una perdita di
fluidità di espressione passando da formule apprese all'interazione spontanea,
senza che ciò
impedisca una comunicazione efficace. Capacità di fare un uso
limitato di marche o connettivi del discorso. I riempitivi non distraggono
l'attenzione. Buona comprensione della maggior parte degli argomenti comuni,
concreti e correlati all'attività lavorativa quando l'accento o la variante
utilizzati sono sufficientemente intelligibili per una comunità internazionale
di utenti. Dinanzi ad una difficoltà linguistica, una situazione complessa o un
evento inaspettato la comprensione può essere più lenta o richiedere strategie
di chiarimento. Le risposte sono in genere immediate, adeguate e informative.
Inizia e mantiene la conversazione anche in situazioni impreviste. Reagisce
adeguatamen-te a eventuali malintesi tramite verifiche, conferme e
chiarimenti.
Classificazione delle competenze linguistiche: livello
pre-operativo, livello elementare e livello pre-elementare
Livello
Pronuncia Uso di un'inflessione dialettale e/o di un accento comprensibile alla
comunità aeronautica. Struttura Le pertinenti strutture grammaticali e
sintattiche sono determinate da funzioni linguistiche adeguate alle mansioni.
Vocabolario Fluidità Comprensione Interazioni
Pre- operativo 3 Pronuncia,
accentuazione, ritmo e intonazione risentono dell'influsso della prima lingua o
di varianti regionali e interferiscono spesso con la facilità di comprensione.
Le strutture grammaticali di base e le strutture sintattiche associate a
situazioni prevedibili non sono sempre ben padroneggiate. Gli errori incidono
spesso sul senso della frase. La ricchezza e la precisione del vocabolario sono
spesso sufficienti per comunicare su argomenti comuni, concreti e correlati
all'attività lavorativa, ma il vocabolario è limitato e la scelta delle parole
spesso scorretta. Il locutore è spesso incapace di ricorrere a parafrasi quando
gli fa difetto il vocabolario. Capacità di produrre enunciati, ma la struttura
delle frasi e le pause sono spesso inadeguate. Le esitazioni o lentezza nella
produzione di frasi possono impedire un'efficace comunicazione. I
riempitivi
distraggono talvolta l'attenzione. La comprensione è spesso
corretta su argomenti comuni, concreti e correlati all'attività lavorativa
quando l'accento o la varietà utilizzata sono sufficientemente comprensibili per
una comunità internazionale di utenti. La comprensione può venire meno dinanzi a
una difficoltà linguistica, una situazione complessa o a un evento inaspettato.
Le risposte sono talvolta immediate, adeguate ed informative. È capace di
iniziare e sostenere una conversazione con ragionevole facilità su argomenti
familiari e in situazioni prevedibili. Risposta generalmente inadeguata dinanzi
a situazioni impreviste.
Elementare 2 Pronuncia, accentuazione, ritmo e
intonazione risentono pesantemente dell'influsso della prima lingua o di
varianti regionali e in genere interferiscono con la facilità di comprensione.
Dimostra soltanto una padronanza limitata di poche e semplici strutture
grammaticali e frasi memorizzate. Vocabolario limitato consistente
esclusivamente di parole isolate e frasi memorizzate. Può produrre enunciati
molto brevi, isolati e memorizzati, con pause frequenti. L'impiego di riempitivi
per cercare espressioni e articolare parole meno familiari distrae l'attenzione.
La comprensione si limita a espressioni isolate e memorizzate, quando sono
articolate lentamente e distintamente. I tempi di risposta sono lenti e spesso
inadeguati. L'interazione si limita a semplici dialoghi di
routine.
Pre-elementare 1 Non raggiunge il livello elementare. Non raggiunge
il livello elementare. Non raggiunge il livello elementare. Non raggiunge il
livello elementare. Non raggiunge il livello elementare. Non raggiunge il
livello elementare.
Allegato IV
Specifiche per i
certificati delle organizzazioni di formazione
Allegato IV
Specifiche
per i certificati delle organizzazioni di formazione
I certificati delle
organizzazioni di formazione rilasciati dall'autorità competente a norma del
presente regolamento specificano:
a) l'autorità competente che rilascia
il certificato;
b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
c) il
tipo di formazione e/o, a seconda dei casi, i servizi certificati;
d) una
dichiarazione che attesta che il candidato soddisfa i requisiti di cui al Capo
V;
e) la data di rilascio e la durata di validità del
certificato.