Per la richiesta avanzata tramite PEC non è prevista
l'imposta di bollo.
Gli organi di polizia, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno la legittimazione del richiedente e che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), nel qual caso la richiesta dovrà essere autorizzata dall'Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità.
Ministero dell'interno
Circ. 2-9-2011 n. 300/A/7138/11/101/138
Accesso ai documenti riguardanti l'attività di rilevazione e di accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Circ. 2 settembre 2011, n. 300/A/7138/11/101/138 (1).
Accesso ai documenti riguardanti l'attività di rilevazione e di accertamento in materia di incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato.
Ai
Compartimenti della polizia stradale
Loro sedi
e, p. c.:
Alle
Prefetture - Uffici territoriali del governo
Loro sedi
Ai
Commissariati di Governo per le province autonome di Trento e Bolzano
Alla
Presidenza della giunta regionale della regione Valle d'Aosta
Aosta
Alle
Questure della Repubblica
Loro sedi
Alle
Zone polizia di frontiera
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia ferroviaria
Loro sedi
Ai
Compartimenti della polizia postale e delle comunicazioni
Loro sedi
Al
Centro addestramento polizia di Stato
Cesena
Nell'ambito delle procedure volte ad alleggerire il carico burocratico dei Reparti e degli Uffici della Polizia Stradale [1] ed in attesa di emanare nuove disposizioni per la riorganizzazione degli Uffici Incidenti della Specialità, al fine di recuperare risorse da destinare ai servizi istituzionali esterni, si ritiene necessario intervenire sulle modalità di ricezione delle istanze e di trasmissione degli atti relativi agli incidenti stradali rilevati dal personale della Polizia Stradale, richiesti dagli interessati.
Le indicazioni che seguono, peraltro, vanno incontro al diritto del cittadino, normativamente riconosciuto, di inoltrare elettronicamente comunicazioni e istanze e ricevere, sempre elettronicamente, gli atti cui chiede l'accesso. Se ne otterrà, da entrambe le parti, un notevole risparmio in termini di tempo, una riduzione dei costi, senza compromettere la sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna, del contenuto degli atti.
La possibilità di chiedere agli organi di Polizia di cui all'articolo 12 del C.d.S. le informazioni concernenti gli incidenti stradali da essi rilevati è, com'è noto, prevista da due diverse discipline:
- quella stabilita dall'articolo 11, comma 4, del C.d.S., le cui modalità procedurali sono scandite nel relativo articolo 21 del Regolamento di esecuzione;
- quella di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo Regolamento governativo di attuazione, emanato con D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
L'accesso agli atti si può concretizzare in vari modi: mediante visione diretta degli originali presso gli uffici; la trascrizione del loro contenuto; l'acquisizione di una copia. Quest'ultima modalità, con estrazione di una copia informale, è quella adottata in prevalenza e genera un rilevante carico di lavoro per ogni Ufficio Incidenti della Polizia Stradale.
Al fine di ridurre tale impegno, è necessario che gli Uffici e i Reparti dipendenti comunichino ai soggetti interessati (in particolare, i rappresentanti delle società di assicurazione e degli studi legali, i periti, gli investigatori privati, ecc.) la possibilità di presentare agli uffici della Polizia Stradale la richiesta di copia informale degli atti utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui sia gli Uffici della Specialità sia tali soggetti sono ormai dotati. La richiesta sarà, di conseguenza, evasa attraverso l'invio di un file in formato PDF contenente gli atti precedentemente scannerizzati [2], con tempi di trattazione notevolmente ridotti rispetto a quelli necessari a garantire l'estrazione della copia in formato cartaceo.
In tal modo, la ricezione e la trasmissione dei documenti in forma elettronica sostituirà quella in formato cartaceo, salvo i limitati casi di richieste inoltrate da soggetti che non dispongono della PEC.
Per completezza si chiarisce quanto segue:
- la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica è espressamente prevista dall'articolo 13 del Regolamento di disciplina per l'accesso ai documenti amministrativi, in conformità a quanto stabilito nel Capo V della L. n. 241/1990, emanato con D.P.R. n. 184/2006 [3];
- la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi da tempo [4] è del parere che, per l'accesso a questi atti, non sia dovuta l'imposta di bollo, tanto sulla richiesta quanto sulla copia informe rilasciata;
- la stessa Commissione ha in più occasioni sostenuto che, in base al quadro normativo di riferimento, l'accesso in via telematica può essere consentito anche gratuitamente, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione [5] non abbia individuato i costi per tale forma di accesso;
- in assenza di provvedimento in tal senso da parte del Ministero dell'Interno, non sono dovuti costi di riproduzione per ottenere la trasmissione per via telematica del documento elettronico formato dalla scansione degli atti del fascicolo dell'incidente;
- nessun onere di riproduzione è dovuto anche nel caso in cui la richiesta di rilascio di copia informale sia presentata in formato cartaceo all'ufficio di polizia, ma contenga la specificazione che la copia degli atti sia emessa in formato elettronico da inviare ad un indirizzo PEC;
- per tutelare la sicurezza delle reti informatiche della Polizia Stradale, non è possibile accedere alla richiesta di rilascio di copia elettronica degli atti su supporto offerto dal richiedente (es pen-drive USB, hard disk portatile, ecc.);
- le richieste di copie conformi all'originale sono, invece, soggette sia al pagamento dell'imposta di bollo che dei costi di riproduzione, giacché il documento continuerà ad essere originato in formato cartaceo.
Gli Uffici e i Reparti dipendenti, ricevuta la richiesta tramite PEC, verificheranno, come già avviene, la legittimazione del richiedente, soggetto cui è riconosciuto il diritto di accesso perché vanta l'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti [6]. Dovrà, inoltre, essere verificato che l'incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all'evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall'interessato e dalla copia di un suo documento d'identità.
Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia degli atti, l'ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli atti scannerizzati, per l'invio con PEC al soggetto richiedente.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio di PEC è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso in cui l'ufficio non abbia la disponibilità contingente della casella di PEC, può essere utilizzata per inviare la documentazione anche la casella di posta elettronica non certificata.
Al contrario, non potrà essere dato corso alla richiesta di rilascio di copia informale di atti mediante trasmissione telematica, se la stessa perviene da soggetto che non abbia utilizzato la PEC.
La procedura delineata dalla presente circolare potrà essere adottata anche nel caso di richiesta e rilascio di atti relativi alle attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
Copia della circolare sarà pubblicata sul sito www.poliziadistato.it per poter informare tutti i cittadini delle presenti disposizioni circa il rilascio di copia di atti con sistemi informatici di riproduzione e trasmissione.
Ulteriori iniziative di comunicazione per raggiungere i soggetti interessati da tale nuova organizzazione della richiesta e rilascio di copia di atti, dovranno essere individuate in sede locale per accelerare il processo di snellimento degli oneri burocratici, sia per i cittadini che per gli uffici di polizia, derivanti dalle procedure per via telematica appena descritte.
[1] Da ultimo si veda la Circ. 6 maggio 2011, n. 300/A/4181/11/131O/39, diretta ai Compartimenti della Polizia Stradale.
[2] A tal fine giova ricordare che è possibile acquisire ed immagazzinare elettronicamente documenti in formato PDF sia con normali scanner, sia e soprattutto mediante l'utilizzo della fotocopiatrice Olivetti dCopia 500MF in dotazione a molti Uffici della Polizia Stradale.
[3] La disposizione rinvia all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e delle relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 68/2005 e al D.Lgs. n. 82/2005.
[4] Vedasi parere del 3 aprile 1997.
[5] Art. 1, D.P.R. n. 184/2006.
[6] Cfr. art. 22, L. n. 241/1990.
Il Direttore centrale
Giuffrè
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11
D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 21
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 22 e segg.
D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, art. 13
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