Translate

mercoledì 6 marzo 2019

. 20 SENTENZA 23 gennaio - 21 febbraio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Dirigenti delle pubbliche amministrazioni - Obblighi di pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura percepiti nonche' di dati relativi al reddito e al patrimonio personali e degli stretti congiunti. - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), art. 14, commi 1-bis e 1-ter.

N. 20 SENTENZA 23 gennaio - 21 febbraio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.      Dirigenti delle pubbliche amministrazioni - Obblighi di pubblicazione    dei compensi di qualsiasi natura percepiti nonche' di dati relativi    al reddito e al patrimonio personali e degli stretti congiunti.   - Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina    riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di    pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  da  parte    delle pubbliche amministrazioni), art. 14, commi 1-bis e 1-ter.   -     
(GU n.9 del 27-2-2019 )
                              LA CORTE COSTITUZIONALE      composta dai signori:   Presidente:Giorgio LATTANZI;   Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,    Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de    PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,    Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca    ANTONINI,       
            ha pronunciato la seguente                                    SENTENZA          nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  14,  commi  1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino  della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni),  promosso  dal   Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione  prima  quater,   con  ordinanza del 19 settembre 2017, iscritta  al  n.  167  del  registro  ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2017.       Visti l'atto di costituzione di R. A.  e  altri,  nonche'  l'atto  d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;       udito nell'udienza pubblica  del  20  novembre  2018  il  Giudice  relatore Nicolo' Zanon;       uditi gli avvocati Micaela Grandi e Stefano Orlandi per R.  A.  e  altri e l'Avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente  del  Consiglio dei ministri.                                Ritenuto in fatto          1.-  Con  ordinanza  del  19   settembre   2017,   il   Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione  prima   quater,   ha  sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13  e  117,  primo  comma,  della Costituzione - quest'ultimo in relazione agli artt. 7, 8  e  52  della Carta dei diritti  fondamentali  dell'Unione  europea  (CDFUE),  proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo  il  12  dicembre 2007, all'art. 8 della Convenzione per la  salvaguardia  dei  diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a  Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la  legge  4  agosto 1955, n. 848,  all'art.  5  della  Convenzione  n.  108  sulla  protezione delle persone rispetto  al  trattamento  automatizzato  di  dati di carattere personale, adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio  1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio  1989,  n.  98, nonche' agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere  c)  ed  e), e 8, paragrafi 1 e 4, della  direttiva  95/46/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995,  relativa  alla  tutela  delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  -  questioni  di  legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1-bis  e  1-ter,  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli   obblighi   di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle  pubbliche amministrazioni).       Le indicate  disposizioni  -  inserite  dall'art.  13,  comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97  (Revisione  e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione  della  corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6  novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  ai sensi dell'articolo 7 della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche)   -  vengono censurate «nella parte in  cui  prevedono  che  le  pubbliche  amministrazioni pubblichino i dati  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  lettere c) ed  f)  dello  stesso  decreto  legislativo  anche  per  i  titolari di incarichi dirigenziali».       1.1.- Il TAR Lazio espone che i ricorrenti nel giudizio a  quo  -  dirigenti di ruolo inseriti nell'organico  dell'ufficio  del  Garante  per la protezione dei dati personali - agiscono  per  l'annullamento:  della nota del Segretario generale del Garante per la protezione  dei  dati personali n. 34260/96505 del 14 novembre 2016;  delle  note  del  medesimo organo, n. 37894/96505, n. 37897/96505, n.  37899/96505,  n.  37892/96505, n. 37893/96505, n. 37898/96505, del  15  dicembre  2016,  «previa eventuale disapplicazione dell'art. 14, comma  1-bis,  d.lgs.  14 marzo 2013,  n.  33»,  oppure  previa  rimessione  alla  Corte  di  giustizia dell'Unione europea  o  alla  Corte  costituzionale  «della  questione in ordine  alla  compatibilita'  delle  disposizioni  sopra  citate con la normativa europea e costituzionale».       Il medesimo TAR rileva che la nota n. 34260/96505 del 14 novembre  2016 del Segretario generale del Garante per la protezione  dei  dati  personali - in adempimento delle prescrizioni previste  all'art.  14,  comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte  in  cui  prevede  che le pubbliche amministrazioni pubblichino  nel  proprio  sito  web  alcuni dati relativi ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  -  ha  invitato i ricorrenti a inviare entro un  dato  termine  la  relativa  documentazione, e precisamente: copia dell'ultima  dichiarazione  dei  redditi  presentata,  oscurando  i  dati  eccedenti;   dichiarazione,  aggiornata alla data di  sottoscrizione,  per  la  pubblicita'  della  situazione patrimoniale, da rendersi secondo uno schema allegato alla  richiesta; dichiarazione  di  negato  consenso  per  il  coniuge  non  separato e i parenti entro il  secondo  grado,  ovvero,  in  caso  di  avvenuta prestazione del  consenso,  copia  delle  dichiarazioni  dei  redditi dei suddetti  soggetti  e  dichiarazioni  aggiornate  per  la  pubblicita' delle rispettive situazioni  patrimoniali;  dichiarazione  dei dati relativi ad eventuali altre cariche presso enti  pubblici  o  privati o altri incarichi con oneri a carico della  finanza  pubblica  assunte dagli interessati.       Ricorda poi che alla  violazione  dell'obbligo  di  comunicazione  consegue, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del  2013,  una sanzione amministrativa, parimenti soggetta  a  pubblicazione,  a  carico   del   singolo   dirigente   responsabile    della    mancata  comunicazione.       1.2.- Il TAR Lazio ricostruisce, nel  suo  sviluppo  storico,  il  quadro normativo pertinente agli obblighi di trasparenza gravanti sui  dirigenti  pubblici,  fino  allo  stato  attuale,  risultante   dalle  modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.       Quest'ultimo ha equiparato gli obblighi di  trasparenza  gravanti  sui dirigenti a quelli imposti ai titolari di incarichi politici,  di  amministrazione, di  direzione  o  di  governo  di  livello  statale,  regionale e locale, attraverso  l'introduzione  del  censurato  comma  1-bis dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, a norma del quale «[l]e  pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1  per  i  titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di  governo comunque denominati, salvo  che  siano  attribuiti  a  titolo  gratuito, e per i titolari di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo conferiti,  ivi  inclusi  quelli  conferiti  discrezionalmente  dall'organo  di  indirizzo  politico  senza  procedure  pubbliche  di  selezione».       Il comma  1  dell'art.  14  appena  citato  indica  come  oggetto  dell'obbligo di comunicazione i seguenti dati: a) l'atto di nomina  o  di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o  del  mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura  connessi all'assunzione della carica  e  gli  importi  di  viaggi  di  servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  d)  i  dati  relativi  all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i  relativi compensi  a  qualsiasi  titolo  corrisposti;  e)  gli  altri  eventuali incarichi con oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  l'indicazione dei  compensi  spettanti;  f)  le  dichiarazioni  e  le  attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n.  441 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di  titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) -  relative alla dichiarazione dei redditi e  alla  dichiarazione  dello  stato patrimoniale, quest'ultima  concernente  il  possesso  di  beni  immobili o mobili registrati, azioni, obbligazioni o quote societarie  -, limitatamente al soggetto interessato, al coniuge non  separato  e  ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano,  con  la previsione che venga data evidenza al mancato consenso.       1.3.- In questo contesto, il rimettente  rileva  che,  secondo  i  ricorrenti, il  livello  di  trasparenza  richiesto  dalla  normativa  appena illustrata determinerebbe il trattamento  giuridico  dei  dati  indicati  a  carico  di  un   notevolissimo   numero   di   soggetti,  approssimativamente stimati in circa centoquarantamila unita',  senza  contare ne' i coniugi ne' i parenti fino al secondo grado, in base  a  elaborazioni attribuite all'Agenzia per la  rappresentanza  negoziale  delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Ricorda che essi sottolineano  il  carattere  limitativo  della  riservatezza  individuale   di   un  trattamento che non troverebbe rispondenza in alcun altro ordinamento  nazionale,   ponendosi   in   contrasto   con   il   «principio    di  proporzionalita' di derivazione europea». Il trattamento in questione  si  fonderebbe  «sull'erronea   assimilazione   di   condizioni   non  equiparabili fra loro (dirigenti delle  amministrazioni  pubbliche  e  degli altri  soggetti  cui  il  decreto  si  applica  e  titolari  di  incarichi politici)», prescindendo «dall'effettivo rischio corruttivo  insito nella funzione svolta».       1.4.- Riferisce il TAR Lazio che, con ordinanza  n.  1030  del  2  marzo 2017, la  domanda  di  sospensione  interinale  dell'esecuzione  degli atti gravati, incidentalmente formulata in  ricorso,  e'  stata  accolta.       1.5.-  Il  rimettente,  in  via  preliminare,  articola  un'ampia  motivazione per rigettare l'eccezione  pregiudiziale  di  difetto  di  giurisdizione, avanzata, nel giudizio  a  quo,  dal  Garante  per  la  protezione dei dati personali, sulla scorta dell'espressa  previsione  della devoluzione delle controversie al  giudice  ordinario  prevista  dall'art. 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice  in materia di protezione  dei  dati  personali),  nella  formulazione  vigente al momento della proposizione del ricorso.       In particolare osserva che, nel giudizio in esame, si discute non  dell'applicazione  di  norme  del  d.lgs.  n.  196  del  2003  o   di  provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali  o di loro mancata adozione, bensi' di questioni e  provvedimenti  che  afferiscono alle norme in materia di trasparenza, di cui al d.lgs. n.  33 del 2013, con conseguente applicabilita' dell'art.  50  del  testo  legislativo da ultimo citato, a norma del  quale  «[l]e  controversie  relative  agli  obblighi  di  trasparenza  previsti  dalla  normativa  vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104». Ne deriverebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, dal  momento che l'art. 133, comma 1, lettera a), numero 6,  dell'Allegato  1 (Codice del  processo  amministrativo)  al  decreto  legislativo  2  luglio 2010, n. 104  (Attuazione  dell'articolo  44  della  legge  18  giugno 2009, n. 69, recante delega al governo  per  il  riordino  del  processo amministrativo) indica,  tra  le  materie  di  giurisdizione  esclusiva  attribuite  al  giudice  amministrativo,  il  «diritto  di  accesso ai documenti amministrativi e violazione  degli  obblighi  di  trasparenza amministrativa».       1.6.-  Rigettate  altre  eccezioni  preliminari,  il   rimettente  enumera  le  fonti  sovranazionali  rilevanti  nel  caso  di  specie,  soffermandosi, in particolare, sugli artt. 6,  paragrafo  1,  lettera  c), e 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46/CE, ed  evidenziando  come i principi da essi espressi siano stati confermati  nella  nuova  normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con  riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento generale sulla protezione dei dati), entrato  in  vigore  il 24 maggio 2016, pur con efficacia differita al 25 maggio 2018.       Dalle illustrate disposizioni il rimettente ricava  il  principio  secondo  cui  la  tutela  delle  persone  fisiche  con  riguardo   al  trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di  tali dati, non osta a una normativa nazionale che imponga la raccolta  e la divulgazione dei dati sui redditi  dei  dipendenti  pubblici,  a  condizione, pero', che  sia  provato  che  la  divulgazione,  laddove  puntuale, ovvero riferita anche ai nominativi dei dipendenti, risulti  necessaria e appropriata per  l'obiettivo  di  buona  gestione  delle  risorse pubbliche.       Secondo il TAR Lazio, infatti, i  principi  di  proporzionalita',  pertinenza e non eccedenza costituiscono il  canone  complessivo  che  governa il rapporto tra esigenza, privata,  di  protezione  dei  dati  personali, ed esigenza, pubblica, di trasparenza.       1.7.- In punto  di  non  manifesta  infondatezza,  il  rimettente  evidenzia la necessita' di adottare un sistema rigido di  prevenzione  della corruzione, la cui  percezione  e'  da  intendersi  anche  come  carenza di trasparenza, ma afferma che cio' dovrebbe avvenire  sempre  nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza  delle  misure adottate.       Afferma, in particolare, che «la denunzia di incompatibilita' con  la normativa europea e costituzionale  formulata  dai  ricorrenti  in  relazione ai contestati dati  oggetto  di  divulgazione  risulta  non  manifestamente infondata», sotto i profili di seguito elencati.       1.8.- Quanto alla equiparazione  dei  dirigenti  pubblici  con  i  titolari  di  incarichi   politici   (originari   destinatari   della  previsione di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013)  e  all'assenza di qualsiasi differenziazione tra le figure dirigenziali,  il rimettente osserva che la previsione normativa violerebbe l'art. 3  Cost. perche' assimilerebbe condizioni che, «all'evidenza,  non  sono  equiparabili fra loro», per «genesi, struttura, funzioni esercitate e  poteri statali di riferimento».       A tale proposito evidenzia che i rapporti  e  le  responsabilita'  che correlano le due figure ai cittadini si collocano  su  piani  non  comunicanti, cio' che renderebbe  «del  tutto  implausibile  la  loro  riconduzione, agli esclusivi fini della trasparenza,  nell'ambito  di  un identico regime».       1.9.- La mancata differenziazione tra le  categorie  dirigenziali  soggette alla misura, in base,  ad  esempio,  all'amministrazione  di  appartenenza, alla qualifica, alle funzioni in concreto ricoperte, ai  compensi percepiti, sarebbe parimenti «indice  di  una  non  adeguata  calibrazione  della  disposizione  in  parola»,  tenuto  conto  della  molteplicita'    delle     categorie     dirigenziali     rinvenibili  nell'ordinamento vigente e della connessa varieta' ed estensione  dei  segmenti   di   potere   amministrativo   esercitato:    la    misura  riguarderebbe,   secondo    le    elaborazioni    dell'ARAN,    oltre  centoquarantamila    dirigenti,    senza    alcuna     considerazione  dell'effettivo rischio corruttivo insito nella funzione svolta.       1.10.- Altro sintomo di irragionevolezza della  disciplina  viene  individuato nel fatto che la divulgazione on line  di  una  quantita'  enorme di dati comporterebbe dei rischi di alterazione, manipolazione  e riproduzione per fini diversi, che potrebbero frustrare le esigenze  di informazione veritiera e, quindi, di controllo,  alla  base  della  normativa.       Le  stesse  modalita'  di  diffusione  dei  dati   reddituali   e  patrimoniali (relativi ai dirigenti, ai coniugi e ai parenti entro il  secondo  grado,  ove  essi  acconsentano,   e   salva   la   menzione  dell'eventuale mancato consenso),  desunti  dalla  dichiarazione  dei  redditi, non supererebbero il test di proporzionalita' condotto sulla  misura in esame. Infatti, ai sensi degli artt. 7-bis e 9  del  d.lgs.  n. 33 del 2013, le amministrazioni cui compete  la  pubblicazione  on  line dei dati non possono disporre filtri e altre soluzioni  tecniche  atte ad impedire ai motori  di  ricerca  web  di  indicizzarli  o  di  renderli  non   consultabili.   Tali   modalita'   di   pubblicazione  renderebbero quest'ultima «indubbiamente foriera di usi da parte  del  pubblico  che  possono  trasmodare  [...]   dalla   finalita'   della  trasparenza, sino a giungere alla messa  a  rischio  della  sicurezza  degli interessati».       Osserva a tale proposito il TAR Lazio che  la  «pubblicazione  di  massicce  quantita'  di  dati»   non   si   traduce   automaticamente  nell'agevolazione  della  ricerca  di  quelli  piu'  significativi  a  determinati fini, soprattutto da parte dei singoli cittadini, i quali  anzi non avrebbero a disposizione efficaci strumenti di lettura e  di  elaborazione di dati  sovrabbondanti  o  eccessivamente  diffusi.  Il  regime di  trasparenza  in  funzione  di  contrasto  alla  corruzione  dovrebbe invece  essere  finalizzato,  a  parere  del  rimettente,  a  tutelare l'intera collettivita' e non solo i soggetti  «complessi»  a  vario titolo operanti  nell'ordinamento  vigente.  Allo  stato,  solo  questi ultimi sarebbero in possesso di strumenti idonei «a decrittare  importanti masse di informazioni», e  sarebbero  percio'  i  soli  in  grado di trarre, dai dati oggetto degli obblighi informativi  imposti  dalle  disposizioni  censurate,  «conclusioni  coerenti  con   quanto  complessivamente reso disponibile e con gli  obiettivi  propri  della  legislazione  di  cui  trattasi».  Ne  deriverebbe  la   frustrazione  dell'esigenza di consentire quella forma  diffusa  di  controllo  sul  perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle  risorse pubbliche, che pure costituisce la finalita'  perseguita  dal  d.lgs. n. 33 del 2013.       1.11.- Le disposizioni censurate, sotto i profili  in  precedenza  segnalati, si porrebbero, dunque, in contrasto con diversi  parametri  costituzionali.       1.11.1.- In primo luogo sarebbe leso  l'art.  117,  primo  comma,  Cost., che vincola la potesta' legislativa esercitata dallo  Stato  e  dalle Regioni al rispetto della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti   dall'ordinamento    comunitario    e    dagli    obblighi  internazionali, tra cui si collocano i principi di  proporzionalita',  pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.       1.11.2.- In secondo luogo sarebbe violato l'art. 3 Cost., per  il  contrasto con il «principio di uguaglianza formale e sostanziale», in  conseguenza sia dell'irragionevole  parita'  di  trattamento  che  la  disposizione riserva ai titolari di incarichi politici e ai  titolari  di incarichi dirigenziali, categorie  ritenute  non  assimilabili  in  quanto  soggette  a   regimi   giuridici   incomparabili,   sia   per  l'irragionevole parificazione di tutti  gli  incarichi  dirigenziali,  effettuata   senza    distinguere,    conformemente    alla    natura  dell'interesse pubblico perseguito  dalla  norma,  la  portata  degli  obblighi di pubblicita' on  line  in  ragione  delle  caratteristiche  delle loro tipologie, ovvero in riferimento al grado  di  esposizione  dell'incarico pubblico al rischio di corruzione e  all'entita'  delle  risorse  pubbliche  assegnate  all'ufficio  della  cui  gestione   il  soggetto interessato deve rispondere.       1.11.3.- Sarebbero altresi' violati gli artt. 2 e 13  Cost.,  che  tutelano i diritti inviolabili dell'uomo  e  la  liberta'  personale,  stante la «suscettibilita' della prescrizione imposta ai dirigenti di  comunicare,  ai  fini   della   loro   pubblicazione,   i   dati   in  contestazione, desunti dalla dichiarazione dei  redditi,  invece  che  una loro  ragionata  elaborazione,  piu'  funzionale  alle  finalita'  perseguite dalla trasparenza  amministrativa  e  atta  a  scongiurare  incontrovertibilmente la diffusione di dati sensibili o di dati,  per  un verso, superflui ai fini perseguiti dalla norma, per altro  verso,  suscettibili di interpretazioni distorte».       1.12.- Il TAR Lazio si mostra consapevole del fatto che la  Corte  di giustizia delle Comunita' europee (sentenza 20 maggio 2003,  nelle  cause  riunite  C-465/00,  C-138/01  e   C-139/01,   Österreichischer  Rundfunk e altri), ha ritenuto che gli artt. 6, paragrafo 1,  lettera  c), e 7, lettere c) ed e),  della  direttiva  95/46/CE  -  che  hanno  «trovato conferma» nelle disposizioni del regolamento n.  2016/679/UE  - sono direttamente applicabili, nel senso che  essi  possono  essere  fatti valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali  per  evitare  l'applicazione delle  norme  di  diritto  interno  contrarie  a  tali  disposizioni.       Esclude tuttavia che la  norma  contestata  sia  suscettibile  di  essere disapplicata «per contrasto con normative comunitarie»,  posto  che non sarebbe individuabile una «disciplina self-executing di  tale  matrice  direttamente  applicabile  alla   fattispecie   oggetto   di  giudizio».       Ritiene, infatti, che i principi di proporzionalita',  pertinenza  e non eccedenza di fonte europea invocati dai ricorrenti nel giudizio  principale  non  sarebbero  altro  che  «criteri  in  base  ai  quali  effettuare  una  ponderazione  della  conformita'»  ad   essi   della  disciplina censurata. Ma tale operazione necessariamente  sconterebbe  «i differenti caratteri e la diversa portata dell'interesse  pubblico  generale che si intende tutelare attraverso il regime di trasparenza,  e che puo' avere una configurazione diversa, a  seconda  del  sistema  nazionale considerato».       Il TAR  Lazio  evidenzia,  dunque,  che  le  strade  percorribili  sarebbero due:  un  rinvio  pregiudiziale  alla  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  oppure  la  rimessione  di  una  questione   di  legittimita' costituzionale alla Corte costituzionale.       Tra i due rimedi opta per la rimessione alla Corte costituzionale  «della questione di costituzionalita'  relativa  all'art.  14,  comma  1-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le  pubbliche amministrazioni pubblichino i dati di cui all'art. 14 comma  1, lett. c) ed f), dello  stesso  decreto  legislativo  anche  per  i  titolari di incarichi dirigenziali».       1.13.- In punto di  rilevanza  delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale, il rimettente ribadisce che gli  atti  impugnati  nel  giudizio principale costituiscono diretta  applicazione  della  norma  sospettata di contrasto  con  la  Costituzione,  sicche'  solo  dalla  dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma  censurata  potrebbe  derivare  il  richiesto  accoglimento   del   ricorso   per  illegittimita' derivata degli atti impugnati.       1.14.- Il rimettente ritiene non manifestamente  infondata  anche  la questione di  legittimita'  costituzionale  del  comma  1-ter  del  medesimo art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013,  secondo  cui  «[c]iascun  dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la   quale   presta  servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della  finanza  pubblica, anche in relazione  a  quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89.  L'amministrazione  pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare  complessivo  dei  suddetti emolumenti per ciascun dirigente».       A suo parere, infatti,  l'oggetto  della  pubblicazione  prevista  dall'ultimo periodo del predetto comma 1-ter  costituirebbe  un  dato  aggregato che contiene quello di cui al comma 1,  lettera  c),  dello  stesso  articolo  e  potrebbe,  anzi,  corrispondere  del   tutto   a  quest'ultimo, laddove il dirigente non  percepisca  altro  emolumento  diverso dalla retribuzione per l'incarico assegnato.       Di qui la decisione «di estendere, d'ufficio, ai sensi  dell'art.  23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione  e  sul  funzionamento  della  Corte  Costituzionale,  la  questione   di  legittimita' costituzionale anche al comma  1-ter  dell'art.  14  del  d.lgs. 33/2013, limitatamente alla  prescrizione  di  cui  all'ultimo  periodo», a norma del quale «[l]'amministrazione pubblica sul proprio  sito istituzionale l'ammontare complessivo  dei  suddetti  emolumenti  per ciascun dirigente».       In ordine alla  motivazione  in  punto  di  rilevanza  e  di  non  manifesta  infondatezza  della  ulteriore  questione  sollevata,   il  rimettente si limita a richiamare  «integralmente  le  argomentazioni  gia' esposte in ordine all'art. 14,  comma  1-bis,  d.lgs.  14  marzo  2013, n. 33».       2.- Si sono costituite le parti private R. A. e altri,  le  quali  hanno ripercorso, nelle loro difese, la vicenda amministrativa e  poi  giudiziaria che ha condotto  alla  proposizione  delle  questioni  di  legittimita' costituzionale.       2.1.- Preliminarmente, esse hanno  contestato  la  negazione,  da  parte del TAR Lazio adito, del carattere self-executing  del  diritto  europeo  richiamato  nel  ricorso  introduttivo  del   giudizio,   in  considerazione del fatto che tale carattere  sarebbe  stato,  invece,  espressamente riconosciuto, quantomeno agli  artt.  6,  paragrafo  1,  lettera c), e 7, lettere c) ed e), della  direttiva  95/46/CE,  dalla  citata sentenza del 20 maggio 2003 della Corte di giustizia.       A sostegno  hanno  richiamato  altre  decisioni  della  Corte  di  Lussemburgo in materia di protezione dei dati personali, dalle  quali  traggono la convinzione che spetti al  giudice  amministrativo  adito  pronunciarsi   sulla   compatibilita'   con   il   diritto    europeo  self-executing della norma censurata.       Hanno tuttavia riconosciuto, «[i]n alternativa», che, venendo  in  rilievo norme della CDFUE (artt. 7 e 8),  «alla  luce  di  quanto  da  ultimo  deciso  con  sentenza  n.  269/2017»,   spetti   alla   Corte  costituzionale pronunciarsi anche sulla  compatibilita'  della  norma  censurata con tali parametri.       2.2.- In ordine alla non manifesta infondatezza  delle  questioni  sollevate  nell'ordinanza  di  rimessione,  le  parti  private  hanno  sviluppato gli argomenti gia' illustrati dal TAR  Lazio,  concludendo  per l'accoglimento delle  questioni  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14, commi 1-bis e 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013.       2.3.- In subordine, le parti private  hanno  chiesto  alla  Corte  costituzionale di sollevare, ai sensi dell'art. 267 del Trattato  sul  funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2  del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge  2   agosto   2008,   n.   130,   questioni   pregiudiziali   vertenti  sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE.       2.4.- Tali parti hanno, infine,  chiesto  «l'anonimizzazione  dei  dati degli esponenti in sede di pubblicazione degli  atti,  ai  sensi  dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003».       3.- E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale  ha chiesto che le questioni siano dichiarate inammissibili o comunque  infondate.       3.1.- In relazione alla  prospettata  violazione  dell'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  secondo  l'Avvocatura  generale,  «la   stessa  categoria   del   "trattamento   dei   dati   personali"   non   pare  ragionevolmente  riferibile  alla  pubblicazione  dei   compensi   di  qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, degli  importi  di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici»,  che  e'  oggetto dell'obbligo imposto dall'art. 14, comma 1-bis,  lettera  c),  del d.lgs. n. 33 del 2013.       Si tratterebbe, al  contrario,  di  informazioni  pubbliche,  «in  quanto  concernenti  l'uso   di   risorse   pubbliche»,   sicche'   i  «cittadini-contribuenti» avrebbero «diritto - ed interesse - a sapere  come le risorse pubbliche  sono  gestite  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni».       3.2.- In via generale l'Avvocatura  osserva  che  il  legislatore  nazionale dispone di un margine di apprezzamento  -  attribuito  agli  Stati  membri  dallo  stesso  ordinamento  europeo  in   materia   di  protezione dei dati personali - nel ponderare il  proprio  regime  di  trasparenza nel settore pubblico in rapporto  alla  tutela  dei  dati  personali.       Cio' premesso, l'Avvocatura generale ritiene che  il  legislatore  nazionale, nell'adozione delle norme di cui al d.lgs. n. 33 del  2013  oggetto  di  censura,   abbia   operato   correttamente   il   dovuto  bilanciamento «alla luce dei test di proporzionalita', non eccedenza,  pertinenza, finalita' e ragionevolezza».       3.3.- L'Avvocatura generale ricorda che la commissione incaricata  dell'attuazione della delega contenuta nella legge 6  novembre  2012,  n. 190 (Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione e  dell'illegalita'  nella  pubblica  amministrazione)  ha  messo  in  evidenza  che  l'adozione  delle  norme  in   materia   di  trasparenza nasce dall'esigenza di applicare  un  sistema  rigido  di  prevenzione  della  corruzione,  «in  virtu'  dei   numerosi   moniti  provenienti da rilevanti organizzazioni internazionali  (Onu,  Greco,  OCSE) e dalla stessa Unione  europea,  che  hanno  raccomandato  piu'  volte all'Italia l'adozione di misure severe e drastiche, soprattutto  ispirate a una logica di integrita' e trasparenza».       L'Avvocatura generale  richiama  anche  «le  classifiche  stilate  dall'organizzazione   "Transparency    International"    che    hanno  classificato  l'Italia  tra  i  Paesi  in  cui  e'  piu'  elevata  la  percezione della corruzione (da  intendersi  anche  come  carenza  di  trasparenza)».       In questo contesto, appunto, sarebbero stati calati i  canoni  di  proporzionalita', pertinenza, non eccedenza e ragionevolezza, che  il  legislatore  italiano  avrebbe  utilizzato  nel   bilanciamento   tra  l'interesse pubblico alla trasparenza e l'interesse individuale  alla  riservatezza, giungendo all'adozione di misure di trasparenza  «ampie  e rigorose».       3.4.- L'interveniente richiama gli studi dell'Organizzazione  per  la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in  tema  di  gestione  del conflitto di interessi e di asset  disclosure  per  i  funzionari  pubblici, evidenziando che il livello di divulgazione  dei  dati,  in  media, sarebbe strettamente correlato alla posizione dirigenziale. Di  qui la conclusione che «i manager tendono ad avere piu'  obblighi  in  materia di pubblicita' rispetto ai funzionari».       3.5.- Con riferimento alla  prospettata  violazione  dell'art.  3  Cost., l'Avvocatura generale osserva che  «e'  proprio  il  fatto  di  essere permanentemente e  stabilmente  al  servizio  delle  pubbliche  amministrazioni, con funzioni gestionali apicali»,  a  costituire  la  giustificazione del regime aperto,  di  massima  trasparenza,  per  i  gestori della cosa pubblica, «quanto se non piu' che per  i  titolari  di incarichi politici».       Quanto all'assenza di gradualita' degli obblighi di pubblicazione  in relazione alla tipologia di  incarico  dirigenziale,  l'Avvocatura  generale suggerisce un'interpretazione costituzionalmente orientata -  che porterebbe alla declaratoria d'infondatezza della questione posta  sotto tale peculiare profilo - che sarebbe,  del  resto,  gia'  stata  operata in sede esecutiva, attraverso apposite  linee  guida  emanate  dall'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), laddove  si  prevede,  ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, che per  i dirigenti di Comuni sotto i quindicimila abitanti si provveda  alla  pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lettere da a)  ad  e), ma non di quelli  previsti  alla  lettera  f),  vale  a  dire  le  attestazioni  patrimoniali  e  la  dichiarazione  dei  redditi,   con  estensione  della  medesima  disciplina  in  favore   dei   dirigenti  scolastici.       3.6.- Sarebbe parimenti infondata, a giudizio dell'interveniente,  anche  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  sollevata  in  riferimento agli artt. 2 e 13 Cost.       Il prospettato sacrificio della liberta' personale a causa  della  pubblicazione   dei   dati   (anziche'   di   una   loro   «ragionata  elaborazione») desumibili dalla  dichiarazione  dei  redditi  sarebbe  scongiurato dal fatto che - in sede applicativa -  sarebbe  «comunque  dovuto il necessario coordinamento delle disposizioni di cui all'art.  14 cit. con le vigenti norme di rango primario in materia  di  tutela  dei dati personali».       Infine, con riferimento al nucleo familiare, «e' la stessa  legge  a prevedere la pubblicazione  dei  dati  solo  su  base  volontaria»,  sicche' sarebbe esclusa la violazione  dei  parametri  costituzionali  evocati.       3.7.- Inammissibile per difetto di rilevanza sarebbe, infine,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14,  comma  1-ter,  del d.lgs. n. 33 del 2013, sollevata d'ufficio, in quanto il giudizio  principale verterebbe su atti  che  non  danno  applicazione  a  tale  comma, sicche' la decisione del caso  concreto  prescinderebbe  dalla  norma in questione.       In ogni caso, militerebbero  per  l'infondatezza  anche  di  tale  ulteriore questione le argomentazioni addotte  con  riferimento  alle  censure mosse all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013.       4.- Le parti private, in prossimita' dell'udienza pubblica del 20  novembre 2018, hanno depositato  memoria  illustrativa,  nella  quale  hanno ripreso il contenuto dell'atto di costituzione e  controdedotto  rispetto agli argomenti  illustrati  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato.       In primo luogo esse hanno ribadito  che  il  punto  nodale  della  vicenda  e'  costituito  dai  «rapporti  tra  le  fonti  dei  diritti  fondamentali», essendo violate insieme norme sia della CDFUE (artt. 7  e 8), sia della Costituzione, sia  della  CEDU,  nell'ambito  di  una  questione di legittimita' costituzionale sollevata con  l'evocazione,  come  parametri  interposti,  anche  di  altre   norme   di   diritto  dell'Unione - la direttiva 95/46/CE (le  cui  disposizioni  sono  poi  state riprodotte nel regolamento n. 2016/679/UE) - che, al pari della  CDFUE, pure avrebbero efficacia diretta.       Secondo le parti private,  di  fronte  ai  prospettati  dubbi  di  compatibilita' della disciplina italiana con tale complessiva cornice  normativa dell'Unione europea, il TAR Lazio avrebbe dovuto,  in  base  all'art. 267 del TFUE, disapplicare le norme nazionali oppure operare  un rinvio pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo.       Cio'  posto,  le  parti  private   hanno   chiesto   alla   Corte  costituzionale di valutare se dichiarare inammissibili  le  questioni  di legittimita' costituzionale  per  l'immediata  applicabilita'  del  diritto europeo violato dalla normativa censurata, oppure  adire  con  un rinvio  pregiudiziale  la  Corte  di  giustizia,  ovvero,  ancora,  ritenere «assorbente» la questione di legittimita' costituzionale.       Con riferimento agli argomenti addotti  dall'Avvocatura  generale  dello Stato, le parti private contrastano la tesi secondo cui i  dati  indicati dalla lettera c) dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33  del 2013 non sarebbero dati personali, quanto piuttosto  informazioni  concernenti l'uso di risorse pubbliche  e,  come  tali,  naturalmente  pubbliche.       Le    parti    private,    poi,    contestano    gli    argomenti  dell'interveniente fondati sul margine di apprezzamento  riconosciuto  agli Stati nazionali nel dettare discipline in materia di trasparenza  amministrativa. Esse affermano, infatti, che le norme della direttiva  95/46/CE,  prima,  e  del  regolamento  n.  2016/679/UE,  dopo,   non  lascerebbero agli Stati membri alcuna liberta' di  disciplinare,  con  margini di autonomia, i principi in esse indicati.       In ogni caso, anche il bilanciamento effettuato  dal  legislatore  nazionale tra valori aventi tutti un rilievo  costituzionale  sarebbe  viziato  dalla  prevalenza  assoluta  riconosciuta  alla  trasparenza  amministrativa rispetto alla tutela della riservatezza delle persone.  A sostegno di tale  conclusione,  le  parti  private  riportano  ampi  stralci dell'atto di segnalazione n. 6 del 20 dicembre 2017 trasmesso  dall'ANAC al Parlamento ed al Governo.       Le  parti   private,   infine,   controdeducono   rispetto   alla  possibilita'  d'interpretazione  costituzionalmente  orientata  della  disciplina censurata suggerita  dall'interveniente  e  fondata  sulla  possibilita' che l'ANAC  intervenga,  con  proprie  linee  guida,  ad  introdurre una sorta di graduazione degli obblighi di  pubblicazione,  differenziando le categorie di dirigenti che sono ad  essi  soggette.  Ritengono, infatti, che non  spetti  ad  un'autorita'  amministrativa  «"correggere il tiro" (e non di poco) di una disposizione legislativa  (che si ritiene emendabile)», in quanto l'unica  via  percorribile  a  tal fine, ricorrendone  i  presupposti,  sarebbe  la  disapplicazione  della norma  interna  in  contrasto  con  il  diritto  europeo  o  la  pronuncia d'illegittimita' costituzionale.                             Considerato in diritto          1.- Il Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione  prima quater, dubita della legittimita' costituzionale dell'art.  14,  commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33  (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e  gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da parte delle pubbliche amministrazioni).       Le disposizioni censurate sono state inserite  nell'art.  14  del  d.lgs. n. 33 del 2013 dall'art. 13, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione  delle  disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,  pubblicita'  e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai  sensi  dell'articolo  7  della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle amministrazioni pubbliche).       In particolare,  l'art.  14,  comma  1-bis,  estende  a  tutti  i  titolari di incarichi dirigenziali nella pubblica amministrazione,  a  qualsiasi titolo conferiti, gli  obblighi  di  pubblicazione  di  una  serie di dati, obblighi gia' previsti dal citato art.  14,  comma  1,  del d.lgs. n.  33  del  2013  a  carico  dei  titolari  di  incarichi  politici, anche se non di carattere  elettivo,  di  livello  statale,  regionale e locale.       Il  rimettente  censura  la  disposizione  nella  parte  in   cui  stabilisce  che  le  pubbliche  amministrazioni  pubblichino,  per  i  dirigenti, i compensi di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione  della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con  fondi pubblici (art. 14, comma 1,  lettera  c);  le  dichiarazioni  e  attestazioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n.  441 (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di  titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni  enti),  ovvero la dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui  redditi  delle persone fisiche e quella concernente i diritti  reali  su  beni  immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di  societa', le quote di partecipazione a societa', anche  in  relazione  al coniuge non separato ed ai parenti entro  il  secondo  grado,  ove  essi vi acconsentano, dovendosi in ogni caso dare evidenza al mancato  consenso (art. 14, comma 1, lettera f).       L'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del  2013  e'  censurato  limitatamente all'ultimo periodo, nella  parte  in  cui  prevede  che  l'amministrazione   pubblichi   sul   proprio   sito    istituzionale  l'ammontare  complessivo  degli  emolumenti  percepiti   da   ciascun  dirigente a carico della finanza pubblica.       1.1.- Ritiene il giudice  a  quo  che  le  indicate  disposizioni  contrastino,  innanzitutto,  con  l'art.  117,  primo  comma,   della  Costituzione, in relazione agli artt. 7,  8  e  52  della  Carta  dei  diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza  il 7 dicembre 2000 e adattata  a  Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  all'art.  8  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4  novembre 1950, ratificata e resa esecutiva  con  la  legge  4  agosto  1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n.  108  sulla  protezione  delle persone  rispetto  al  trattamento  automatizzato  di  dati  di  carattere personale,  adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio  1981,  ratificata e resa esecutiva con la legge 21  febbraio  1989,  n.  98,  nonche' agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e  8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del  24  ottobre  1995,  relativa  alla  tutela  delle  persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera circolazione di tali dati.       Evidenzia  il  tribunale  amministrativo  rimettente  come   tali  disposizioni stabiliscano principi di proporzionalita', pertinenza  e  non eccedenza nel trattamento dei dati  personali,  confermati  anche  dalla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali  di  cui al regolamento (UE) n. 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone  fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE  (regolamento generale sulla protezione dei dati), definendo cosi'  il  quadro sovranazionale di riferimento per ogni disciplina del rapporto  tra esigenza  (privata)  di  protezione  di  tali  dati  ed  esigenza  (pubblica) di trasparenza.       Sottolinea  come  la  necessaria  tutela  delle  persone  fisiche  rispetto al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali  non osterebbe a una normativa nazionale che imponga la raccolta e  la  divulgazione di informazioni relative al patrimonio e al reddito  dei  dirigenti pubblici, alla condizione, pero', che  la  divulgazione  di  tali dati,  in  quanto  riferiti  puntualmente  e  specificamente  ai  nominativi  dei  dipendenti,  risulti  necessaria  e  appropriata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  della  corretta  informazione   dei  cittadini e della buona gestione delle risorse pubbliche.       Sostiene  che  i  principi  desumibili  dai   parametri   europei  risulterebbero invece lesi dalla disciplina censurata, anche a  causa  della quantita' di dati da pubblicare e delle  modalita'  della  loro  divulgazione, dovendosi in  particolare  considerare  che,  ai  sensi  degli artt. 7-bis e 9 del d.lgs. n. 33 del 2013,  le  amministrazioni  cui compete la pubblicazione on line dei dati  non  possono  disporre  filtri e altre soluzioni  tecniche  atte  a  impedire  ai  motori  di  ricerca  web  di  indicizzarli,  o  di  renderli   non   consultabili  attraverso questi ultimi.       1.2.- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi  1-bis  e  1-ter,  del d.lgs. n. 33 del 2013, sarebbero altresi' in contrasto con l'art.  3 Cost., sotto due distinti profili.       In  primo  luogo,  vi  sarebbe  violazione   del   principio   di  uguaglianza per la circostanza che gli obblighi di  pubblicazione  in  esame graverebbero  su  tutti  i  dirigenti  pubblici,  senza  alcuna  distinzione. Il giudice a quo osserva  che  la  previsione  normativa  assimilerebbe, in tal modo, cariche dirigenziali che,  «all'evidenza,  non sono equiparabili fra loro»,  per  «genesi,  struttura,  funzioni  esercitate e poteri statali di riferimento».       La  mancata  differenziazione  tra  le   categorie   dirigenziali  soggette alla misura, in base,  ad  esempio,  all'amministrazione  di  appartenenza, alla qualifica, alle funzioni in concreto ricoperte, ai  compensi percepiti, sarebbe «indice di una non adeguata  calibrazione  della disposizione in parola», tenuto conto della molteplicita' delle  categorie dirigenziali rinvenibili nell'ordinamento vigente, e  della  connessa varieta' ed estensione dei segmenti di potere amministrativo  esercitato:  la  misura  riguarderebbe,   secondo   le   elaborazioni  dell'Agenzia  per  la  rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  oltre  centoquarantamila  dirigenti,  senza  alcuna considerazione dell'effettivo rischio corruttivo insito  nella  funzione  svolta,  anche  in  relazione  all'entita'  delle   risorse  pubbliche  assegnate  all'ufficio  della  cui  gestione  il  soggetto  interessato deve rispondere.       Violerebbe il principio  di  uguaglianza  anche  l'equiparazione,  prevista dalle disposizioni censurate, dei dirigenti pubblici  con  i  titolari di incarichi  politici.  Sottolinea  il  rimettente  che  la  comune soggezione dei titolari di incarichi politici e dei  dirigenti  a  identici  obblighi  di  pubblicita',  stante  la  diversa   durata  temporale che, di norma, caratterizza lo svolgimento  delle  relative  funzioni, si risolverebbe in una misura particolarmente pervasiva per  i secondi, assoggettati alla  disciplina  in  esame  per  un  periodo  corrispondente all'intera durata del rapporto  di  lavoro,  ponendosi  nei loro confronti, diversamente che  per  i  titolari  di  incarichi  politici, alla stregua di una «condizione della vita».       La lesione dell'art. 3 Cost. emergerebbe anche sotto  il  profilo  dell'intrinseca  irragionevolezza  della  disciplina  censurata.   La  divulgazione on line di una quantita' enorme  di  dati  comporterebbe  rischi di alterazione, manipolazione e riproduzione di questi  ultimi  per finalita' diverse da quelle per  le  quali  la  loro  raccolta  e  trattamento  sono  previsti,  con  frustrazione  delle  esigenze   di  informazione veritiera e,  quindi,  di  controllo,  alla  base  della  normativa.       Le stesse modalita' di diffusione dei dati non  supererebbero  il  test  di  ragionevolezza   e   proporzionalita',   riguardando   dati  reddituali e patrimoniali - relativi non solo ai dirigenti, ma  anche  ai loro coniugi e parenti entro il secondo grado, ove acconsentano, e  salva la menzione dell'eventuale mancato  consenso  -  desunti  dalla  dichiarazione dei redditi e dunque particolarmente dettagliati, senza  che,  come  gia'  ricordato,  le  amministrazioni  cui   compete   la  pubblicazione on line  dei  dati  possano  disporre  filtri  e  altre  soluzioni tecniche atte a  impedire  ai  motori  di  ricerca  web  di  indicizzarli, o di renderli non consultabili attraverso questi.       Osserva a tale proposito il rimettente che la  «pubblicazione  di  massicce  quantita'  di  dati»  non  si  tradurrebbe  automaticamente  nell'agevolazione  della  ricerca  di  quelli  piu'  significativi  a  determinati  fini,  soprattutto  da  parte  dei  singoli   cittadini,  rispetto  ai  quali  e'  anzi  lecito   supporre   la   mancanza   di  disponibilita' di efficaci strumenti di lettura e di elaborazione  di  dati sovrabbondanti ed eccessivamente diffusi.       1.3.-  Le  disposizioni  in  esame  si  porrebbero  altresi'   in  contrasto con gli artt. 2 e 13 Cost., poiche' i  diritti  inviolabili  dell'uomo e la liberta' personale risulterebbero lesi da obblighi  di  pubblicazione   funzionali   bensi'   a   esigenze   di   trasparenza  amministrativa, ma non idonei a scongiurare «la  diffusione  di  dati  sensibili»,  per  un  verso  superflui  ai  fini   perseguiti   dalla  disciplina,  per  altro  verso   «suscettibili   di   interpretazioni  distorte».       1.4.- Infine, il TAR Lazio ritiene di «estendere,  d'ufficio,  ai  sensi dell'art. 23 della l.  11  marzo  1953,  n.  87»  le  descritte  questioni di legittimita' costituzionale  anche  all'art.  14,  comma  1-ter, del d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente all'ultimo periodo e,  dunque, alla parte in cui prevede che l'amministrazione pubblichi sul  proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo  degli  emolumenti  percepiti da ciascun dirigente a carico della finanza pubblica.       Sostiene, infatti, il rimettente che oggetto della  pubblicazione  prevista da tale ultimo periodo della disposizione  sarebbe  un  dato  aggregato, che contiene quello di cui al comma 1, lettera  c),  dello  stesso  art.  14,  e  potrebbe  anzi  corrispondere   del   tutto   a  quest'ultimo, se il dirigente non percepisca altro emolumento diverso  dalla retribuzione per l'incarico conferitogli.       2.- Va preliminarmente considerato che il giudice  rimettente  e'  consapevole della circostanza per cui, trattando le  norme  censurate  della  pubblicazione  in  rete  di  dati  reddituali  e  patrimoniali  relativi a dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni  (e  ai  loro  coniugi e parenti entro  il  secondo  grado),  viene  in  rilievo  un  trattamento di dati personali  soggetto  anche  alla  disciplina  del  diritto (comunitario, prima, e ora) dell'Unione europea.       Del resto, la stessa ordinanza di rimessione, lamentando  che  le  disposizioni  censurate  violino  l'art.  117,  primo  comma,  Cost.,  indica, quali parametri interposti, norme  del  diritto  europeo  sia  primario che derivato: argomenta,  infatti,  l'asserita  lesione  del  diritto alla  vita  privata,  di  quello  alla  protezione  dei  dati  personali, dei principi di  proporzionalita'  e  pertinenza,  sanciti  dagli articoli 7, 8 e 52 della CDFUE e dagli artt.  6,  paragrafo  1,  lettera c), e 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46/CE.       Al tempo stesso ritiene che  la  disciplina  legislativa  sia  in  contrasto anche con parametri costituzionali interni, sostenendo  che  essa lede l'art. 3 Cost., sotto diversi profili, e gli artt. 2  e  13  Cost.       Il giudice rimettente e' altresi' consapevole  della  circostanza  che, in fattispecie analoga a  quella  al  suo  esame,  la  Corte  di  giustizia delle Comunita' europee (sentenza  20  maggio  2003,  nelle  cause  riunite  C-465/00,  C-138/01  e  C-139/0120,  Österreichischer  Rundfunk e  altri)  -  pur  avendo  ritenuto,  a  seguito  di  rinvio  pregiudiziale, che gli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), e 7, lettere  c)  ed  e),  della  ricordata  direttiva  95/46/CE  contengono  norme  direttamente applicabili  -  ha  stabilito  che  la  valutazione  sul  corretto bilanciamento tra il diritto alla tutela dei dati  personali  e  quello  all'accesso  ai   dati   in   possesso   delle   pubbliche  amministrazioni  doveva  essere  rimessa  al  giudice   del   rinvio,  escludendo percio' che fosse  stata  definitivamente  compiuta  dalla  normativa europea.       Su questi presupposti, ritiene (punto 17 dell'ordinanza)  che  le  disposizioni interne censurate non possano essere  disapplicate  «per  contrasto con normative comunitarie», posto che non sarebbe realmente  individuabile  una  disciplina  self-executing  di  matrice   europea  applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio.       Afferma, in particolare,  che  i  principi  di  proporzionalita',  pertinenza e non eccedenza in tema di trattamento dei dati  personali  - presidiati dalle norme europee, primarie e derivate, indicate quali  parametri interposti - si presenterebbero non gia' quali disposizioni  idonee a regolare la fattispecie al suo esame, bensi' quali «criteri»  di riferimento per effettuare una  «ponderazione  della  conformita'»  della  disciplina  censurata,  mostrando  di   intendere   che   tale  operazione sia di segno diverso dalla  semplice  applicazione  o  non  applicazione di una norma al fatto.       Escludendo dunque che la normativa europea  offra  una  soluzione  del  caso  concreto,  scartando  inoltre  la   via   di   un   rinvio  pregiudiziale, proprio perche'  in  occasione  analoga  la  Corte  di  giustizia aveva devoluto al  giudice  nazionale  la  valutazione  sul  corretto bilanciamento tra i due diritti potenzialmente  confliggenti  - quello alla tutela dei dati personali e quello ad accedere ai  dati  in possesso delle pubbliche amministrazioni  -  decide  di  sollevare  questioni di legittimita' costituzionale sulle  disposizioni  al  suo  esame, ritenendo che la valutazione sul bilanciamento in  parola  non  possa che spettare a questa Corte.       2.1.- Alla luce della descritta prospettazione, le  questioni  di  legittimita' costituzionale sollevate,  sotto  lo  specifico  profilo  appena esaminato, sono ammissibili.       Questa Corte (sentenza n. 269 del 2017) ha gia'  rilevato  che  i  principi e i diritti  enunciati  nella  CDFUE  intersecano  in  larga  misura i principi e i diritti garantiti dalla  Costituzione  italiana  (e dalle altre Costituzioni nazionali degli Stati membri), e  che  la  prima costituisce pertanto «parte del diritto dell'Unione  dotata  di  caratteri  peculiari  in  ragione  del  suo  contenuto  di   impronta  tipicamente  costituzionale».  Ha  aggiunto  che,  fermi  restando  i  principi del primato e dell'effetto diretto del  diritto  dell'Unione  europea, occorre considerare la peculiarita' delle  situazioni  nelle  quali, in un ambito di rilevanza comunitaria, una legge che incide su  diritti fondamentali della persona sia oggetto di dubbi, sia sotto il  profilo della sua conformita' alla Costituzione, sia sotto il profilo  della sua compatibilita' con la CDFUE.       Ha concluso che in tali casi - fatto salvo il ricorso  al  rinvio  pregiudiziale per le questioni di interpretazione  o  di  invalidita'  del diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  (TFUE),   come   modificato  dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato  dalla legge 2 agosto 2008, n. 130 - va preservata  l'opportunita'  di  un intervento con effetti erga omnes di questa Corte, in  virtu'  del  principio  che  situa  il  sindacato   accentrato   di   legittimita'  costituzionale a fondamento  dell'architettura  costituzionale  (art.  134  Cost.),  precisando  che,  in   tali   fattispecie,   la   Corte  costituzionale giudichera' alla  luce  dei  parametri  costituzionali  interni, ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117,  primo comma, Cost.), comunque secondo l'ordine che di volta in  volta  risulti maggiormente appropriato.       Questo orientamento va confermato anche nel caso di  specie,  nel  quale  principi  e  diritti  fondamentali   enunciati   dalla   CDFUE  intersecano,  come  meglio   si   chiarira',   principi   e   diritti  fondamentali garantiti dalla Costituzione.       Peraltro, tra i parametri  interposti  rispetto  alla  denunciata  violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., il  giudice  rimettente  evoca,  oltre  a  disposizioni  della  CDFUE,  anche  i  principi  di  proporzionalita', pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati  personali, previsti  in  particolare  dagli  artt.  6,  paragrafo  1,  lettera c), e 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46/CE.       Cio' non induce a modificare l'orientamento ricordato.       I principi previsti dalla direttiva si  presentano,  infatti,  in  singolare connessione con le pertinenti disposizioni della CDFUE: non  solo nel senso che essi ne forniscono specificazione o attuazione, ma  anche nel senso,  addirittura  inverso,  che  essi  hanno  costituito  "modello" per quelle norme, e percio' partecipano all'evidenza  della  loro stessa natura, come espresso  nelle  Spiegazioni  relative  alla  Carta dei diritti fondamentali, in cui si legge, in particolare nella  «Spiegazione relativa all'art.8 - Protezione dei  dati  di  carattere  personale», che «[q]uesto articolo e' stato fondato sull'articolo 286  del trattato che istituisce la  Comunita'  europea,  sulla  direttiva  95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla  tutela  delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali  nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  [...],   nonche'  sull'articolo 8 della CEDU e sulla convenzione del Consiglio d'Europa  sulla protezione delle persone rispetto al trattamento  automatizzato  di dati di carattere personale del 28  gennaio  1981,  ratificata  da  tutti gli Stati membri. [...]. La direttiva e il regolamento [(CE) n.  45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio] succitati definiscono  le condizioni e i limiti applicabili all'esercizio del  diritto  alla  protezione dei dati personali».       2.2.- L'ammissibilita', sempre sotto lo specifico profilo ora  in  esame, delle  questioni  sollevate,  emerge  anche  alla  luce  della  circostanza che la disciplina legislativa censurata,  che  estende  a  tutti  i  dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni  obblighi   di  pubblicazione di dati gia' in vigore per altri soggetti, opera,  come  si diceva, su un terreno nel  quale  risultano  in  connessione  -  e  talvolta  anche  in  visibile   tensione   -   diritti   e   principi  fondamentali, contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione  che  dal diritto europeo, primario e derivato.       Da una parte, il diritto alla riservatezza  dei  dati  personali,  quale  manifestazione  del  diritto  fondamentale  all'intangibilita'  della sfera privata (sentenza n. 366  del  1991),  che  attiene  alla  tutela della vita degli individui nei  suoi  molteplici  aspetti.  Un  diritto che trova riferimenti nella Costituzione italiana  (artt.  2,  14, 15 Cost.), gia' riconosciuto, in relazione a molteplici ambiti di  disciplina, nella giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 173 del  2009, n. 372 del 2006, n. 135 del 2002, n. 81 del 1993 e n.  366  del  1991), e che incontra specifica protezione nelle varie norme  europee  e convenzionali evocate dal giudice rimettente.  Nell'epoca  attuale,  esso si caratterizza particolarmente quale diritto a  controllare  la  circolazione delle informazioni riferite alla propria persona,  e  si  giova, a sua protezione, dei canoni elaborati  in  sede  europea  per  valutare la legittimita' della  raccolta,  del  trattamento  e  della  diffusione dei dati personali. Si tratta dei gia' ricordati  principi  di proporzionalita', pertinenza e non eccedenza, in virtu' dei  quali  deroghe e limitazioni alla tutela della  riservatezza  di  quei  dati  devono  operare  nei  limiti  dello   stretto   necessario,   essendo  indispensabile identificare le misure che incidano nella minor misura  possibile   sul   diritto   fondamentale,   pur    contribuendo    al  raggiungimento dei legittimi obiettivi sottesi  alla  raccolta  e  al  trattamento dei dati.       Dall'altra parte, con eguale rilievo, i principi di pubblicita' e  trasparenza,  riferiti  non  solo,  quale  corollario  del  principio  democratico (art. 1 Cost.), a tutti gli aspetti rilevanti della  vita  pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97  Cost.,  al  buon funzionamento dell'amministrazione (sentenze n. 177 e n. 69  del  2018, n. 212 del  2017)  e,  per  la  parte  che  qui  specificamente  interessa, ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella  legislazione  interna,  tendono  ormai  a  manifestarsi,  nella  loro  declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei  cittadini  ad  accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come del  resto stabilisce l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33  del  2013.  Nel  diritto europeo, la medesima ispirazione ha condotto il  Trattato  di  Lisbona a inserire il diritto di accedere ai  documenti  in  possesso  delle  autorita'  europee  tra  le  «Disposizioni   di   applicazione  generale» del Trattato sul funzionamento  dell'Unione,  imponendo  di  considerare il diritto di accesso ad essi  quale  principio  generale  del diritto europeo (art. 15, paragrafo 3, primo comma, TFUE  e  art.  42 CDFUE).       I diritti alla riservatezza e alla  trasparenza  si  fronteggiano  soprattutto nel nuovo scenario digitale: un ambito nel quale,  da  un  lato, i diritti personali possono  essere  posti  in  pericolo  dalla  indiscriminata  circolazione  delle  informazioni,   e,   dall'altro,  proprio la piu' ampia circolazione dei dati puo' meglio consentire  a  ciascuno di informarsi e comunicare.       Non  erra,  pertanto,  il  giudice  a  quo  quando   segnala   la  peculiarita'  dell'esame  cui  deve  essere  soggetta  la  disciplina  legislativa che egli si trova ad applicare, e quando  sottolinea  che  tale esame va condotto dalla Corte costituzionale.       2.3.- La "prima parola" che questa Corte, per volonta'  esplicita  del  giudice  a  quo,  si  accinge  a  pronunciare  sulla  disciplina  legislativa censurata e' pertanto piu'  che  giustificata  dal  rango  costituzionale della questione e dei diritti in gioco.       Resta fermo che i giudici comuni possono sottoporre alla Corte di  giustizia dell'Unione europea, sulla medesima  disciplina,  qualsiasi  questione pregiudiziale a loro avviso necessaria.       In generale, la sopravvenienza delle  garanzie  approntate  dalla  CDFUE rispetto a  quelle  della  Costituzione  italiana  genera,  del  resto,  un  concorso  di  rimedi  giurisdizionali,  arricchisce   gli  strumenti di tutela dei  diritti  fondamentali  e,  per  definizione,  esclude ogni preclusione.       Questa Corte deve pertanto esprimere la propria valutazione, alla  luce  innanzitutto   dei   parametri   costituzionali   interni,   su  disposizioni che,  come  quelle  ora  in  esame,  pur  soggette  alla  disciplina del  diritto  europeo,  incidono  su  principi  e  diritti  fondamentali tutelati  dalla  Costituzione  italiana  e  riconosciuti  dalla stessa giurisprudenza costituzionale. Cio' anche allo scopo  di  contribuire,  per  la  propria  parte,   a   rendere   effettiva   la  possibilita', di  cui  ragiona  l'art.  6  del  Trattato  sull'Unione  europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio  1992,  entrato  in  vigore il 1° novembre 1993, che i corrispondenti diritti fondamentali  garantiti dal diritto europeo, e in particolare  dalla  CDFUE,  siano  interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali comuni  agli  Stati membri, richiamate  anche  dall'art.  52,  paragrafo  4,  della  stessa CDFUE come fonti rilevanti.       3.- Passando, dunque, al merito  delle  questioni  sollevate  con  riferimento all'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del  2013,  il  giudice rimettente prospetta il contrasto  della  disposizione  anche  con piu' parametri costituzionali interni.       Questa Corte, avendo  la  facolta'  di  decidere  l'ordine  delle  censure da affrontare (sentenze n. 148 e n. 66 del 2018), ritiene  di  esaminare   prioritariamente    le    questioni    di    legittimita'  costituzionale sollevate in relazione all'art. 3 Cost.,  evocato  sia  sotto il profilo della violazione del  principio  di  ragionevolezza,  sia sotto il profilo della lesione del principio di uguaglianza.       Come si  e'  ricordato,  si  e'  in  presenza  di  una  questione  concernente  il  bilanciamento   tra   due   diritti:   quello   alla  riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la  circolazione delle informazioni  riferite  alla  propria  persona,  e  quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed  alle  informazioni  detenuti dalle pubbliche amministrazioni.       In valutazioni di tale  natura,  il  giudizio  di  ragionevolezza  sulle  scelte  legislative  si  avvale   del   cosiddetto   test   di  proporzionalita', che «richiede di valutare se la  norma  oggetto  di  scrutinio, con la misura e le modalita'  di  applicazione  stabilite,  sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi  legittimamente  perseguiti, in quanto, tra piu' misure appropriate, prescriva  quella  meno restrittiva dei diritti  a  confronto  e  stabilisca  oneri  non  sproporzionati  rispetto  al  perseguimento   di   detti   obiettivi»  (sentenza n. 1 del 2014, richiamata, da ultimo, dalle sentenze n. 137  del 2018, n. 10 del 2016, n. 272 e n. 23 del 2015 e n. 162 del 2014).       Nella  specifica  materia  in  oggetto,  del  resto,   anche   la  giurisprudenza europea segue le medesime coordinate interpretative.       3.1.- La Corte di giustizia dell'Unione europea ha  ripetutamente  affermato che  le  esigenze  di  controllo  democratico  non  possono  travolgere il diritto fondamentale alla  riservatezza  delle  persone  fisiche,  dovendo  sempre   essere   rispettato   il   principio   di  proporzionalita', definito cardine della tutela dei  dati  personali:  deroghe e limitazioni  alla  protezione  dei  dati  personali  devono  percio' operare nei limiti  dello  stretto  necessario,  e  prima  di  ricorrervi  occorre  ipotizzare  misure  che  determinino  la   minor  lesione, per le persone fisiche, del suddetto diritto fondamentale  e  che,  nel   contempo,   contribuiscano   in   maniera   efficace   al  raggiungimento dei confliggenti obiettivi di trasparenza,  in  quanto  legittimamente perseguiti  (sentenze  20  maggio  2003,  nelle  cause  riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01,  Österreichischer  Rundfunk  e  altri, e 9 novembre 2010, nelle cause riunite C-92/09 e 93/09, Volker  und Markus Schecke e Eifert).       Nella pronuncia da ultimo richiamata, in particolare, si  afferma  che non puo' riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell'obiettivo  di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali  (punto  85).       La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha  influenzato lo stesso legislatore europeo, che ha  avviato  un  ampio  processo di revisione del quadro di regole in materia  di  protezione  dei dati personali, concluso con  l'emanazione  di  un  unico  corpus  normativo  di  carattere  generale,  costituito  dal  regolamento  n.  2016/679/UE, divenuto efficace successivamente  ai  fatti  dai  quali  originano le questioni di legittimita' costituzionale  in  esame,  ma  tenuto in debita considerazione dal giudice  a  quo.  Esso  detta  le  regole fondamentali per il trattamento dei  dati  personali,  nozione  che include anche la trasmissione, la diffusione  o  qualsiasi  altra  forma di messa a disposizione dei dati (art. 4, comma 1, numero 2).       I principi che  devono  governare  il  trattamento  sono  sanciti  nell'art. 5, comma  1,  del  citato  regolamento  (che  contiene  una  disciplina  sostanzialmente   sovrapponibile   a   quella   delineata  dall'art. 6 della ricordata  direttiva  95/46/CE)  e,  tra  di  essi,  assumono particolare rilievo quelli che consistono: nella limitazione  della finalita' del trattamento (lettera b) e  nella  «minimizzazione  dei dati», che si traduce nella necessita' di  acquisizione  di  dati  adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario alla  finalita' del trattamento (lettera c).       Ancora, un riferimento al necessario bilanciamento tra diritti si  trova nelle premesse al regolamento n. 2016/679/UE  (considerando  n.  4), ove si legge che  «[i]l  diritto  alla  protezione  dei  dati  di  carattere personale non e' una prerogativa assoluta ma va considerato  alla luce della sua funzione sociale  e  va  contemperato  con  altri  diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalita'».       In definitiva, la disciplina europea, pur riconoscendo  un  ampio  margine di regolazione autonoma e di dettaglio agli Stati membri  con  riguardo a  certe  tipologie  di  trattamento  (tra  i  quali  quello  connesso, appunto, all'esercizio del diritto di accesso: art. 86  del  regolamento),  impone  loro  il  principio  di  proporzionalita'  del  trattamento  che,  come  accennato,  rappresenta  il   fulcro   della  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  dell'Unione  europea  in  materia.       In virtu' di tutto quanto precede, lo scrutinio intorno al  punto  di equilibrio  individuato  dal  legislatore  sulla  questione  della  pubblicita'  dei  dati  reddituali  e  patrimoniali   dei   dirigenti  amministrativi va condotto alla stregua del parametro  costituzionale  interno evocato dal giudice a quo (art. 3 Cost.), come integrato  dai  principi di derivazione europea. Essi sanciscono  l'obbligo,  per  la  legislazione  nazionale,  di  rispettare  i  criteri  di  necessita',  proporzionalita',  finalita',  pertinenza   e   non   eccedenza   nel  trattamento dei dati personali,  pur  al  cospetto  dell'esigenza  di  garantire, fino al punto tollerabile,  la  pubblicita'  dei  dati  in  possesso della pubblica amministrazione.       4.- Ai fini di uno scrutinio  cosi'  precisato,  giova  ricordare  l'evoluzione normativa che ha condotto alla disposizione censurata.       4.1.- Allo stato, il d.lgs. n. 97 del 2016 costituisce,  infatti,  il  punto  d'arrivo  del   processo   evolutivo   che   ha   condotto  all'affermazione del principio  di  trasparenza  amministrativa,  che  consente la conoscenza diffusa delle informazioni e dei dati detenuti  dalle pubbliche amministrazioni.       La legge 7 agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi), come  progressivamente  modificata,  allo  scopo  di  abbattere il tradizionale  schermo  del  segreto  amministrativo,  ha  disciplinato il  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi,  costruendolo quale strumento finalizzato alla tutela di colui che  ne  abbia  interesse  avverso  atti  e   provvedimenti   della   pubblica  amministrazione incidenti sulla sua sfera soggettiva.       Viene dunque inaugurato, per  non  essere  piu'  abbandonato,  un  modello di trasparenza fondato sulla "accessibilita'" in cui  i  dati  in possesso della pubblica amministrazione non  sono  pubblicati,  ma  sono conoscibili da parte  dei  soggetti  aventi  a  cio'  interesse,  attraverso particolari procedure, fondate sulla richiesta di  accesso  e    sull'accoglimento    o    diniego    dell'istanza    da    parte  dell'amministrazione.       A tale sistema viene  pero'  affiancato,  attraverso  progressive  modifiche normative, un regime di "disponibilita'", in base al  quale  tutti i dati in possesso della pubblica amministrazione, salvo quelli  espressamente esclusi dalla legge,  devono  essere  obbligatoriamente  resi pubblici e, dunque, messi a disposizione della  generalita'  dei  cittadini.       In questa prospettiva, il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.  150 (Attuazione della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di  efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)  offre  una  prima definizione di trasparenza, «intesa come accessibilita' totale,  anche  attraverso  lo  strumento   della   pubblicazione   sui   siti  istituzionali delle amministrazioni pubbliche [...]» (art. 11,  comma  1).       Oggetto  di  tale  forma  di  trasparenza  non   sono   piu'   il  procedimento, il provvedimento e i documenti  amministrativi,  ma  le  «informazioni»   relative   all'organizzazione    amministrativa    e  all'impiego delle risorse pubbliche, con particolare riferimento alle  retribuzioni dei dirigenti e di coloro  che  rivestono  incarichi  di  indirizzo politico-amministrativo.       Tale modello e' confermato dalla legge 6 novembre  2012,  n.  190  (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita' nella pubblica amministrazione),  con  la  quale  la  trasparenza  amministrativa  viene  elevata   anche   al   rango   di  principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.       La cosiddetta "legge anticorruzione",  tuttavia  -  affacciandosi  possibili tensioni tra le esigenze di  trasparenza,  declinata  nelle  forme  della  «accessibilita'  totale»,  e  quelle  di  tutela  della  riservatezza  delle  persone  -  stabilisce  limiti   generali   alla  pubblicazione delle informazioni,  che  deve  infatti  avvenire  «nel  rispetto delle disposizioni in materia [...] di protezione  dei  dati  personali» (art. 1, comma 15), e delega il  Governo  ad  adottare  un  decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante  gli  obblighi di pubblicita' (art. 1, comma 35).       La delega e' stata esercitata con l'approvazione del d.lgs. n. 33  del 2013, il cui art. 1 enumera  finalita'  che  riecheggiano  quelle  gia' enunciate dall'art. 11, comma 1, del  d.lgs.  n.  150  del  2009  (contestualmente abrogato): in particolare,  l'accessibilita'  totale  alle informazioni concernenti l'organizzazione  e  l'attivita'  delle  pubbliche amministrazioni, sempre con la  garanzia  della  protezione  dei dati personali, mira adesso anche allo scopo di  «favorire  forme  diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e  sull'utilizzo delle risorse pubbliche».       Si giunge, infine, all'approvazione del d.lgs. n.  97  del  2016,  ove,  pur   ribadendosi   che   la   trasparenza   e'   intesa   come  «accessibilita' totale», il  legislatore  muta  il  riferimento  alle  «informazioni  concernenti  l'organizzazione  e   l'attivita'   delle  pubbliche amministrazioni»,  sostituendolo  con  quello  ai  «dati  e  documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 2 del d.lgs.  n. 97 del 2016, modificativo dell'art. 1, comma 1, del d.lgs.  n.  33  del 2013)».       Inoltre,  la  stessa  novella  estende  ulteriormente  gli  scopi  perseguiti attraverso il principio di trasparenza,  aggiungendovi  la  finalita' di «tutelare i diritti  dei  cittadini»  e  «promuovere  la  partecipazione degli interessati all'attivita' amministrativa».       4.2.- Rilievo cruciale, anche  ai  fini  del  presente  giudizio,  hanno le modalita' attraverso le quali le ricordate  finalita'  della  normativa sulla trasparenza vengono perseguite.       In base alle disposizioni generali del d.lgs. n. 33 del 2013,  le  pubbliche amministrazioni procedono all'inserimento, nei propri  siti  istituzionali (in  un'apposita  sezione  denominata  «Amministrazione  trasparente»), dei documenti, delle informazioni e dei  dati  oggetto  degli obblighi  di  pubblicazione,  cui  corrisponde  il  diritto  di  chiunque di accedere ai siti  direttamente  e  immediatamente,  senza  autenticazione ne' identificazione (art. 2, comma 2).       Tutti  i  documenti,  le  informazioni  e  i  dati   oggetto   di  pubblicazione obbligatoria sono pubblici e  chiunque  ha  diritto  di  conoscerli, di fruirne gratuitamente, di utilizzarli e  riutilizzarli  (art. 3, comma 1).       Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre  soluzioni  tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare  ed  effettuare  ricerche  all'interno  della   sezione   «Amministrazione  trasparente» (art. 9).       Gli  obblighi  di  pubblicazione  dei  dati  personali  "comuni",  diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari (questi ultimi, come  tali, sottratti agli obblighi di pubblicazione),  comportano  percio'  la loro diffusione attraverso siti  istituzionali,  nonche'  il  loro  trattamento secondo modalita' che ne consentono la  indicizzazione  e  la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web, e anche il loro  riutilizzo, nel  rispetto  dei  principi  sul  trattamento  dei  dati  personali. In particolare, le pubbliche amministrazioni provvedono  a  rendere non intelligibili  i  dati  personali  non  pertinenti  (art.  7-bis, comma 1).       Si tratta percio' di modalita' di pubblicazione che  privilegiano  la piu'  ampia  disponibilita'  dei  dati  detenuti  dalle  pubbliche  amministrazioni, ivi inclusi quelli personali. Di questi ultimi, solo  quelli sensibili e giudiziari vengono sottratti  alla  pubblicazione,  in virtu' di tale loro delicata qualita', mentre per gli  altri  dati  resta    il    presidio     costituito     dall'obbligo,     gravante  sull'amministrazione  di  volta  in  volta  interessata,  di  rendere  inintelligibili quelli «non pertinenti», in relazione alle  finalita'  perseguite dalla normativa sulla trasparenza.       Va  precisato  che,  nel  presente   giudizio   di   legittimita'  costituzionale, e' all'esame una disposizione in  cui  e'  invece  il  legislatore ad aver effettuato, ex ante e una  volta  per  tutte,  la  valutazione circa la pertinenza, rispetto a quelle  finalita',  della  pubblicazione  di  alcuni  dati  personali  di  natura  reddituale  e  patrimoniale concernenti i dirigenti amministrativi e i loro  stretti  congiunti. Lo stesso legislatore ne ha dunque imposto la  diffusione,  assoggettando, con il censurato comma 1-bis dell'art. 14  del  d.lgs.  n. 33 del 2013, anche i dirigenti all'obbligo di  pubblicazione,  con  le modalita' appena descritte, dei dati di cui alle lettere c) ed  f)  del precedente comma 1.       Questa Corte e' percio' investita del compito di decidere se,  ed  eventualmente in quale misura, questa scelta  legislativa  superi  il  test di proporzionalita', come piu' sopra descritto.       5.- Cosi' prospettata, la questione e' parzialmente fondata,  nei  termini che saranno di seguito precisati,  per  violazione,  sia  del  principio  di  ragionevolezza,  sia  del  principio  di  eguaglianza,  limitatamente all'obbligo imposto a tutti  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali, senza alcuna distinzione fra di essi, di pubblicare  le  dichiarazioni e le attestazioni di cui alla lettera f)  del  comma  1  dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013.       5.1.- Nella versione originaria, il citato art. 14 del d.lgs.  n.  33  del  2013,  al  comma  1,  gia'  imponeva  alle   amministrazioni  interessate  la  pubblicazione  di   una   serie   di   documenti   e  informazioni, ma  tale  obbligo  si  riferiva  solo  ai  titolari  di  incarichi  politici  di  livello  statale,  regionale  e  locale.   I  documenti e le informazioni da  pubblicare,  in  relazione  a  questi  ultimi, erano (e restano): a) l'atto di nomina  o  di  proclamazione,  con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato  elettivo;  b)  il  curriculum;  c)  i  compensi  di  qualsiasi  natura  connessi  all'assunzione della carica e gli importi di  viaggi  di  servizio  e  missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione  di altre cariche, presso  enti  pubblici  o  privati,  e  i  relativi  compensi  a  qualsiasi  titolo  percepiti;  e)  gli  altri  eventuali  incarichi con oneri a carico della finanza pubblica  e  l'indicazione  dei compensi spettanti; f) i documenti  previsti  dall'art.  2  della  legge n. 441  del  1982,  ossia,  per  quanto  qui  d'interesse,  una  dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su  beni  mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di societa', le quote  di  partecipazione  a  societa'  e   l'esercizio   di   funzioni   di  amministratore o di sindaco di societa', nonche' la copia dell'ultima  dichiarazione dei redditi  soggetti  all'imposta  sui  redditi  delle  persone fisiche (IRPEF), con obblighi estesi al coniuge non  separato  e ai parenti entro il  secondo  grado,  ove  gli  stessi  vi  abbiano  consentito  e  salva  la  necessita'  di  dare  evidenza  al  mancato  consenso.       I destinatari originari di questi obblighi  di  trasparenza  sono  titolari di incarichi che trovano la loro giustificazione ultima  nel  consenso popolare,  cio'  che  spiega  la  ratio  di  tali  obblighi:  consentire ai cittadini di verificare se i componenti degli organi di  rappresentanza politica e di governo di livello statale, regionale  e  locale,  a  partire  dal  momento   dell'assunzione   della   carica,  beneficino di incrementi reddituali  e  patrimoniali,  anche  per  il  tramite del coniuge o dei parenti stretti, e se tali incrementi siano  coerenti rispetto alle remunerazioni percepite per i vari incarichi.       La novella di cui al d.lgs. n. 97 del 2016 aggiunge  all'art.  14  del d.lgs. n. 33 del 2013 cinque nuovi commi, tra i  quali,  appunto,  quello  censurato,  che  estende  gli   obblighi   di   pubblicazione  ricordati,  per  quanto  qui  interessa,  ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi   quelli  attribuiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico  senza  procedure pubbliche di selezione.       In tal modo, la totalita' della dirigenza amministrativa e' stata  sottratta al regime di pubblicita' congegnato dall'art. 15 del d.lgs.  n. 33 del 2013 - che per essi prevedeva  la  pubblicazione  dei  soli  compensi percepiti,  comunque  denominati  -  ed  e'  stata  attratta  nell'orbita  dei   ben   piu'   pregnanti   doveri   di   trasparenza  originariamente riferiti ai soli  titolari  di  incarichi  di  natura  politica.       5.2.-   In   nome   di   rilevanti   obiettivi   di   trasparenza  dell'esercizio  delle  funzioni   pubbliche,   e   in   vista   della  trasformazione della pubblica amministrazione in una "casa di vetro",  il legislatore ben puo' apprestare strumenti  di  libero  accesso  di  chiunque alle pertinenti informazioni,  «allo  scopo  di  tutelare  i  diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati  all'attivita' amministrativa e favorire forme  diffuse  di  controllo  sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo  delle  risorse pubbliche» (art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013).       Resta tuttavia fermo che il perseguimento di tali finalita'  deve  avvenire attraverso la previsione di obblighi di pubblicita' di  dati  e  informazioni,   la   cui   conoscenza   sia   ragionevolmente   ed  effettivamente  connessa  all'esercizio  di  un  controllo,  sia  sul  corretto perseguimento delle funzioni istituzionali, sia sul corretto  impiego delle risorse pubbliche.       Proprio da questo  punto  di  vista,  risultano  non  fondate  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  sollevate  in  relazione  all'obbligo imposto a ciascun titolare di  incarico  dirigenziale  di  pubblicare i dati di cui alla lettera c) dell'art. 14, comma  1,  del  d.lgs. n. 33 del 2013,  e  dunque  i  compensi  di  qualsiasi  natura  connessi all'assunzione della carica, nonche' gli importi  di  viaggi  di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.       La disciplina anteriore alla novella operata dal d.lgs. n. 97 del  2016  gia'  contemplava  la  pubblicita'   dei   compensi,   comunque  denominati, relativi al rapporto di lavoro dirigenziale, proprio  per  agevolare la possibilita' di un controllo  diffuso,  da  parte  degli  stessi  destinatari  delle  prestazioni   e   dei   servizi   erogati  dall'amministrazione, posti cosi' nelle condizioni di valutare, anche  sotto il profilo in questione, le modalita' d'impiego  delle  risorse  pubbliche.       Il  regime  di  piena  conoscibilita'  di   tali   dati   risulta  proporzionato rispetto  alle  finalita'  perseguite  dalla  normativa  sulla trasparenza amministrativa, con  conseguente  esclusione  della  prospettata violazione degli artt.  3  e  117,  primo  comma,  Cost.,  quest'ultimo in relazione a tutti i parametri interposti evocati.       Si tratta, infatti, di consentire, in forma diffusa, il controllo  sull'impiego delle risorse  pubbliche  e  permettere  la  valutazione  circa la congruita' - rispetto ai risultati raggiunti  e  ai  servizi  offerti - di quelle utilizzate  per  la  remunerazione  dei  soggetti  responsabili, a ogni  livello,  del  buon  andamento  della  pubblica  amministrazione.       Quanto ai restanti parametri costituzionali (artt. 2 e 13  Cost.)  evocati  dal  rimettente,   in   disparte   la   stringatezza   delle  argomentazioni utilizzate a sostegno delle censure, non si vede  come  la pubblicazione di tali dati possa mettere a rischio la sicurezza  o  la liberta' degli interessati, danneggiandone la dignita'  personale:  si tratta, infatti, dell'ostensione  di  compensi  o  rimborsi  spese  direttamente connessi all'espletamento dell'incarico dirigenziale.       Di qui, la non fondatezza  delle  questioni  sollevate  anche  in  riferimento agli artt. 2 e 13 Cost.       5.3.- A diverse conclusioni deve pervenirsi con riferimento  agli  obblighi di pubblicazione indicati  nella  lettera  f)  del  comma  1  dell'art. 14 del d.lgs.  n.  33  del  2013,  in  quanto  imposti  dal  censurato  comma  1-bis   dello   stesso   articolo,   senza   alcuna  distinzione, a carico di tutti i titolari di incarichi dirigenziali.       Anche per essi, oltre che per i titolari di  incarichi  politici,  e' ora prescritta la generalizzata pubblicazione di  dichiarazioni  e  attestazioni contenenti dati reddituali e patrimoniali (propri e  dei  piu' stretti congiunti), ulteriori rispetto alle  retribuzioni  e  ai  compensi connessi alla prestazione dirigenziale.       Si tratta, in  primo  luogo,  di  dati  che  non  necessariamente  risultano in diretta  connessione  con  l'espletamento  dell'incarico  affidato.  Essi  offrono,  piuttosto,  un'analitica  rappresentazione  della situazione economica personale dei soggetti interessati  e  dei  loro piu' stretti familiari, senza che, a giustificazione  di  questi  obblighi di trasparenza, possa essere sempre  invocata,  come  invece  per i titolari di incarichi politici, la necessita' o  l'opportunita'  di  rendere  conto  ai  cittadini  di  ogni  aspetto  della   propria  condizione economica  e  sociale,  allo  scopo  di  mantenere  saldo,  durante l'espletamento  del  mandato,  il  rapporto  di  fiducia  che  alimenta il consenso popolare.       L'Avvocatura  generale  dello  Stato,  nelle   proprie   memorie,  giustifica  le   disposizioni   censurate,   evidenziando   che,   in  riferimento ai  titolari  d'incarichi  dirigenziali,  il  legislatore  avrebbe correttamente adottato misure «ampie  e  rigorose»  al  fine,  soprattutto,  di  contrastare  il  fenomeno  della  corruzione  nella  pubblica amministrazione, anche in considerazione dei numerosi moniti  in tal senso provenienti da rilevanti organizzazioni internazionali e  dalla stessa Unione europea, e delle rilevazioni  internazionali  che  hanno classificato l'Italia tra i Paesi in cui  e'  piu'  elevata  la  percezione della corruzione (da  intendersi  anche  come  carenza  di  trasparenza).       Tale giustificazione appare plausibile, ma non conclusiva.       L'Avvocatura generale ha anche opportunamente ricordato  che,  in  virtu' delle numerose clausole di  garanzia  della  tutela  dei  dati  personali previste dallo stesso d.lgs. n. 33 del 2013,  le  pubbliche  amministrazioni, nel richiedere ai propri dirigenti  la  trasmissione  dei dati di cui ora si tratta per fini di pubblicita'  istituzionale,  consentono l'oscuramento dei dati sensibili e giudiziari, nonche'  di  quelli valutati non pertinenti rispetto alle finalita' di trasparenza  perseguite.       A tale cautela risulta essersi uniformata l'autorita' datrice  di  lavoro nei confronti dei ricorrenti nel giudizio a quo, ai  quali  e'  stato  richiesto  di  oscurare,  nella  dichiarazione   dei   redditi  destinata alla pubblicazione, alcuni  dati  considerati  "eccedenti":  codice fiscale; scelta del destinatario relativa all'otto e al cinque  per mille dell'IRPEF;  ammontare  delle  spese  sanitarie;  riepilogo  delle spese; sottoscrizioni autografe del dichiarante.       Occorre tuttavia valutare se e in che misura - al netto di queste  operazioni di preventiva scrematura, pure imposte dalla  legge  -  la  conoscenza indiscriminata del residuo, pur sempre ampio, ventaglio di  informazioni e dati personali di  natura  reddituale  e  patrimoniale  contenuti  nella  documentazione  oggetto  di  pubblicazione   appaia  necessaria e proporzionata rispetto alle finalita'  perseguite  dalla  legislazione sulla trasparenza.       Ebbene,  la  disposizione  censurata  non   risponde   alle   due  condizioni richieste dal test di proporzionalita':  l'imposizione  di  oneri non sproporzionati rispetto ai fini  perseguiti,  e  la  scelta  della misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano.       Viola percio' l'art. 3 Cost., innanzitutto sotto il profilo della  ragionevolezza intrinseca,  imporre  a  tutti  indiscriminatamente  i  titolari d'incarichi dirigenziali  di  pubblicare  una  dichiarazione  contenente l'indicazione dei redditi soggetti all'IRPEF  nonche'  dei  diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in  pubblici  registri, delle azioni di societa', delle quote di  partecipazione  a  societa' e dell'esercizio di funzioni di amministratore o di  sindaco  di societa' (con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti  entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano e fatta salva la  necessita' di dare evidenza, in ogni caso, al mancato consenso).       5.3.1.- L'onere di pubblicazione in questione risulta,  in  primo  luogo, sproporzionato rispetto alla finalita' principale  perseguita,  quella  di  contrasto  alla  corruzione  nell'ambito  della  pubblica  amministrazione.       La norma impone la pubblicazione di una  massa  notevolissima  di  dati  personali,  considerata  la  platea  dei   destinatari:   circa  centoquarantamila interessati (senza considerare  coniugi  e  parenti  entro il secondo grado), secondo le rilevazioni operate  dall'ARAN  e  citate dal Garante per la protezione dei dati personali  (nel  parere  reso il 3  marzo  2016  sullo  schema  di  decreto  legislativo  che,  successivamente approvato dal Governo, come d.lgs. n. 97 del 2016, ha  introdotto la disposizione censurata).       Non erra il giudice rimettente laddove, considerata tale massa di  dati, intravede un rischio di frustrazione delle stesse  esigenze  di  informazione veritiera e,  quindi,  di  controllo  sul  perseguimento  delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche,  poste a base della normativa sulla trasparenza.       La pubblicazione di quantita' cosi' massicce  di  dati,  infatti,  non agevola  affatto  la  ricerca  di  quelli  piu'  significativi  a  determinati  fini  (nel  nostro  caso   particolare,   ai   fini   di  informazione veritiera, anche a scopi anticorruttivi)  se  non  siano  utilizzati efficaci strumenti di elaborazione, che non e' ragionevole  supporre siano a disposizione dei singoli cittadini.       Sotto questo  profilo,  la  disposizione  in  esame  finisce  per  risultare in contrasto con il principio per cui, «nelle operazioni di  bilanciamento, non puo' esservi un decremento di tutela di un diritto  fondamentale se ad esso non fa riscontro un corrispondente incremento  di tutela di altro interesse di pari  rango»  (sentenza  n.  143  del  2013). Nel caso in esame, alla compressione  -  indiscutibile  -  del  diritto alla protezione dei dati  personali  non  corrisponde,  prima  facie, un paragonabile incremento ne' della tutela  del  contrapposto  diritto  dei  cittadini  ad  essere  correttamente   informati,   ne'  dell'interesse pubblico  alla  prevenzione  e  alla  repressione  dei  fenomeni di corruzione.       Tutt'al contrario, la stessa autorita'  preposta  alla  lotta  al  fenomeno  della  corruzione,  segnala,  non  diversamente  da  quella  preposta alla tutela dei dati personali, che il rischio e' quello  di  generare  "opacita'  per  confusione",  proprio  per  l'irragionevole  mancata  selezione,  a  monte,  delle  informazioni  piu'  idonee  al  perseguimento dei legittimi obiettivi perseguiti.       Sono le stesse peculiari modalita' di pubblicazione  imposte  dal  d.lgs. n. 33  del  2013  ad  aggravare  il  carattere,  gia'  in  se'  sproporzionato, dell'obbligo di pubblicare i dati di cui si  discute,  in quanto posto a carico della totalita' dei dirigenti pubblici.       L'indicizzazione e  la  libera  rintracciabilita'  sul  web,  con  l'ausilio di comuni motori di ricerca, dei dati personali pubblicati,  non e' coerente al fine di  favorire  la  corretta  conoscenza  della  condotta della pubblica dirigenza e delle modalita' di utilizzo delle  risorse pubbliche. Tali forme di pubblicita' rischiano  piuttosto  di  consentire il reperimento "casuale"  di  dati  personali,  stimolando  altresi'  forme  di  ricerca  ispirate  unicamente  dall'esigenza  di  soddisfare mere curiosita'.       Si tratta di un rischio evidenziato  anche  dalla  giurisprudenza  della Corte europea dei diritti dell'uomo. Alla luce  dello  sviluppo  della tecnologia informatica e dell'ampliamento delle possibilita' di  trattamento dei dati personali dovuto all'automatizzazione, la  Corte  EDU si e' soffermata sulla stretta  relazione  esistente  tra  tutela  della vita privata (art. 8 CEDU) e  protezione  dei  dati  personali,  interpretando anche quest'ultima come tutela dell'autonomia personale  da ingerenze eccessive da parte di soggetti privati e pubblici (Corte  EDU, Grande camera, sentenze 16 febbraio 2000, Amann contro Svizzera,  e 6 aprile 2010, Flinkkilä e altri contro Finlandia).       In una significativa pronuncia (sentenza 8 novembre 2016,  Magyar  contro Ungheria), la Grande camera della Corte EDU ha osservato  come  l'interesse  sotteso  all'accesso  a  dati  personali  per  fini   di  interesse  pubblico  non  puo'   essere   ridotto   alla   "sete   di  informazioni" sulla vita privata degli altri  («The  public  interest  cannot be reduced to the public's thirst for  information  about  the  private life of others, or to an audience's wish  for  sensationalism  or even voyeurism»: § 162).       5.3.2.- Anche sotto il secondo profilo, quello  della  necessaria  scelta della misura meno  restrittiva  dei  diritti  fondamentali  in  potenziale tensione, la disposizione censurata non supera il test  di  proporzionalita'.       Esistono senz'altro soluzioni alternative a quella ora in  esame,  tante quanti sono i modelli e le tecniche immaginabili per bilanciare  adeguatamente le contrapposte esigenze di riservatezza e trasparenza,  entrambe degne di  adeguata  valorizzazione,  ma  nessuna  delle  due  passibile di eccessiva compressione.       Alcune di tali  soluzioni  -  privilegiate,  peraltro,  in  altri  ordinamenti  europei  -  sono  state  ricordate  anche  dal   giudice  rimettente: ad esempio, la predefinizione di soglie reddituali il cui  superamento sia condizione necessaria per far scattare  l'obbligo  di  pubblicazione; la  diffusione  di  dati  coperti  dall'anonimato;  la  pubblicazione in forma nominativa di informazioni secondo  scaglioni;  il semplice deposito delle dichiarazioni personali presso l'autorita'  di controllo competente.       Quest'ultima soluzione, del resto, era quella adottata prima  del  d.lgs. n. 97 del 2016, nell'ambito di una disciplina (art. 13,  commi  1 e 3, del d.P.R. 16 aprile  2013,  n.  62,  contenente  «Regolamento  recante codice di comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165»,  e  tuttora vigente) che  impone  ai  titolari  d'incarichi  dirigenziali  l'obbligo di fornire alle amministrazioni di appartenenza, con  onere  di aggiornamento annuale, le informazioni  sulla  propria  situazione  reddituale e patrimoniale, che pero' non erano rese pubbliche (se non  su apposita istanza), e, comunque, non con le modalita' previste  dal  d.lgs. n. 33 del 2013 e in precedenza illustrate.       Non spetta a questa Corte indicare la  soluzione  piu'  idonea  a  bilanciare  i  diritti  antagonisti,  rientrando  la   scelta   dello  strumento ritenuto piu' adeguato  nella  ampia  discrezionalita'  del  legislatore.       Tuttavia, non si puo' non rilevare sin d'ora - e in attesa di una  revisione complessiva della disciplina -  che  vi  e'  una  manifesta  sproporzione  del   congegno   normativo   approntato   rispetto   al  perseguimento  dei  fini  legittimamente   perseguiti,   almeno   ove  applicato, senza alcuna differenziazione, alla totalita' dei titolari  d'incarichi dirigenziali.       5.4.-  La  disposizione  censurata,  come  si   e'   piu'   volte  sottolineato,  non  opera  alcuna   distinzione   all'interno   della  categoria   dei   dirigenti   amministrativi,   vincolandoli    tutti  all'obbligo di pubblicazione dei dati indicati.  Il  legislatore  non  prevede alcuna  differenziazione  in  ordine  al  livello  di  potere  decisionale o gestionale. Eppure, e' manifesto che tale  livello  non  puo' che influenzare, sia la gravita' del rischio corruttivo - che la  disposizione stessa, come si presuppone, intende scongiurare - sia le  conseguenti necessita' di trasparenza e informazione.       La stessa legislazione anticorruzione presuppone distinzioni  tra  i titolari d'incarichi dirigenziali: l'art. 1, comma 5,  lettera  a),  della  legge  n.  190  del  2012,  infatti,  obbliga   le   pubbliche  amministrazioni centrali a definire  e  trasmettere  al  Dipartimento  della funzione pubblica un piano di prevenzione della corruzione  che  fornisca «una valutazione del diverso livello  di  esposizione  degli  uffici  al  rischio  di  corruzione»  e   indichi   «gli   interventi  organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio».       A questa stregua, e' corretto  l'insistito  rilievo  del  giudice  rimettente,  che  sottolinea  come  la   mancanza   di   qualsivoglia  differenziazione tra dirigenti risulti in contrasto, ad un tempo, con  il principio  di  eguaglianza  e,  di  nuovo,  con  il  principio  di  proporzionalita',   che   dovrebbe   guidare   ogni   operazione   di  bilanciamento tra diritti fondamentali antagonisti.       Il legislatore avrebbe  percio'  dovuto  operare  distinzioni  in  rapporto al grado di esposizione dell'incarico pubblico al rischio di  corruzione  e  all'ambito  di  esercizio  delle  relative   funzioni,  prevedendo coerentemente  livelli  differenziati  di  pervasivita'  e  completezza  delle  informazioni   reddituali   e   patrimoniali   da  pubblicare.       Con riguardo ai titolari di  incarichi  dirigenziali,  la  stessa  Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nell'atto di  segnalazione  n. 6 del 20 dicembre 2017, ha ritenuto di suggerire al  Parlamento  e  al Governo una modifica normativa che  operi  una  graduazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  proprio  in  relazione  al  ruolo,  alle  responsabilita' e alla carica ricoperta dai dirigenti.       Non prevedendo invece una consimile graduazione, la  disposizione  censurata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost.       6.- Questa Corte non puo' esimersi, tuttavia, dal considerare che  una  declaratoria  d'illegittimita'  costituzionale  che  si   limiti  all'ablazione, nella disposizione censurata, del riferimento ai  dati  indicati nell'art. 14, comma 1,  lettera  f),  lascerebbe  del  tutto  privi di considerazione principi costituzionali meritevoli di tutela.       Sussistono esigenze di trasparenza e pubblicita' che possono  non  irragionevolmente rivolgersi nei  confronti  di  soggetti  cui  siano  attribuiti ruoli dirigenziali di particolare importanza.       Ha osservato l'Avvocatura generale dello Stato che «e' proprio il  fatto di essere  permanentemente  e  stabilmente  al  servizio  delle  pubbliche  amministrazioni,  con  funzioni  gestionali  apicali»,   a  costituire  la  giustificazione  del  regime   aperto,   di   massima  trasparenza, per i gestori della cosa pubblica.       Sorge,  dunque,  l'esigenza   di   identificare   quei   titolari  d'incarichi  dirigenziali  ai  quali  la  disposizione  possa  essere  applicata, senza che la compressione della tutela dei dati  personali  risulti priva  di  adeguata  giustificazione,  in  contrasto  con  il  principio di proporzionalita'.       E' evidente, a questo proposito, che le  molteplici  possibilita'  di classificare i livelli e le funzioni, all'interno della  categoria  dei dirigenti pubblici, anche in relazione alla diversa natura  delle  amministrazioni di appartenenza, impediscono di operare una selezione  secondo criteri costituzionalmente obbligati.       Non potrebbe essere questa Corte, infatti, a ridisegnare, tramite  pronunce  manipolative,  il  complessivo  panorama,   necessariamente  diversificato, dei destinatari degli obblighi di trasparenza e  delle  modalita' con le quali tali obblighi debbano essere attuati.       Cio' spetta alla discrezionalita' del legislatore,  al  quale  il  giudice costituzionale,  nel  rigoroso  rispetto  dei  propri  limiti  d'intervento, non puo' sostituirsi.       Nondimeno, occorre assicurare, allo stato, la salvaguardia di  un  nucleo minimo di tutela del diritto alla  trasparenza  amministrativa  in relazione ai dati personali indicati dalla disposizione censurata,  in attesa di un indispensabile e  complessivo  nuovo  intervento  del  legislatore.       Da questo punto di vista, l'art. 19 del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),   nell'elencare   gli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali,  ai  commi  3  e  4   contiene  indicazioni normative che risultano  provvisoriamente  congruenti  ai  fini appena indicati.       Tali commi individuano due  particolari  categorie  di  incarichi  dirigenziali,  quelli  di  Segretario  generale  di  ministeri  e  di  direzione  di  strutture  articolate  al  loro  interno   in   uffici  dirigenziali generali (comma 3) e quelli di funzione dirigenziale  di  livello generale (comma 4).       Le competenze spettanti ai soggetti che ne  sono  titolari,  come  elencate al precedente art. 16 del d.lgs. n. 165  del  2001,  rendono  manifesto lo svolgimento, da parte loro, di attivita' di collegamento  con gli organi di decisione politica,  con  i  quali  il  legislatore  presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario, tanto  da  disporre  che i suddetti incarichi siano conferiti  su  proposta  del  ministro  competente.       L'attribuzione  a  tali  dirigenti  di  compiti  -   propositivi,  organizzativi, di gestione (di risorse  umane  e  strumentali)  e  di  spesa - di elevatissimo rilievo rende non irragionevole, allo  stato,  il mantenimento in capo ad essi proprio degli obblighi di trasparenza  di cui si discute.       Come si e' detto, l'intervento  di  questa  Corte  non  puo'  che  limitarsi all'eliminazione, dalla disposizione censurata, dei profili  di piu' evidente irragionevolezza, salvaguardando provvisoriamente le  esigenze di trasparenza e  pubblicita'  che  appaiano,  prima  facie,  indispensabili.       Appartiene  alla  responsabilita'  del  legislatore,  nell'ambito  dell'urgente  revisione  complessiva  della  materia,  sia  prevedere  eventualmente, per gli stessi titolari degli  incarichi  dirigenziali  indicati dall'art. 19, commi 3  e  4,  modalita'  meno  pervasive  di  pubblicazione, rispetto a quelle attualmente contemplate  dal  d.lgs.  n. 33 del 2013, sia soddisfare analoghe esigenze  di  trasparenza  in  relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale, in relazione a  tutte le pubbliche amministrazioni, anche non statali.       In definitiva, l'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del 2013,  deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione  dell'art. 3 Cost., nella  parte  in  cui  prevede  che  le  pubbliche  amministrazioni pubblicano i  dati  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  lettera f), dello stesso  decreto  legislativo,  anche  per  tutti  i  titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi  inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo  di  indirizzo  politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per  i  titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi  3  e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.       Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura.       7.- Vanno,  infine,  dichiarate  inammissibili  le  questioni  di  legittimita'  costituzionale  aventi  ad  oggetto  il   comma   1-ter  dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013.       La  disposizione  prevede  l'obbligo   di   pubblicazione   degli  «emolumenti complessivi» percepiti da ogni dirigente  della  pubblica  amministrazione  a  carico  della  finanza  pubblica:  a  parere  del  rimettente, tale pubblicazione costituirebbe un  dato  aggregato  che  contiene quello di cui al comma 1, lettera c), dello stesso  articolo  e che potrebbe, anzi, corrispondere del tutto a quest'ultimo, laddove  il  dirigente  non  percepisca  altro  emolumento   se   non   quello  corrispondente alla retribuzione per l'incarico assegnato.       Le  questioni  sono  inammissibili,  in  quanto  i  provvedimenti  impugnati  nel  giudizio  principale  non  sono  stati  adottati   in  applicazione del comma 1-ter, ma  del  solo  precedente  comma  1-bis  dell'art. 14 citato.       Per costante giurisprudenza costituzionale,  sono  inammissibili,  per difetto di rilevanza, le questioni sollevate su  disposizioni  di  cui il giudice rimettente non  deve  fare  applicazione  (ex  multis,  sentenze n. 36 del 2016 e n. 192 del 2015; ordinanze n. 57 del 2018 e  n. 38 del 2017).           
                                     per questi motivi                          LA CORTE COSTITUZIONALE          1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  14,  comma  1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  (Riordino  della  disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle  pubbliche  amministrazioni),  nella  parte  in  cui  prevede  che  le  pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma  1, lettera f), dello stesso decreto legislativo  anche  per  tutti  i  titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi  inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo  di  indirizzo  politico senza procedure pubbliche di selezione, anziche' solo per  i  titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi  3  e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche);       2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'  costituzionale dell'art. 14, comma 1-ter, del d.lgs. n. 33 del  2013,  riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo in relazione agli artt.  7,  8  e  52  della  Carta  dei  diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a  Nizza  il 7 dicembre 2000 e adattata  a  Strasburgo  il  12  dicembre  2007,  all'art.  8  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei   diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma  il  4  novembre 1950, ratificata e resa esecutiva  con  la  legge  4  agosto  1955, n. 848, all'art. 5 della Convenzione n.  108  sulla  protezione  delle persone  rispetto  al  trattamento  automatizzato  di  dati  di  carattere personale,  adottata  a  Strasburgo  il  28  gennaio  1981,  ratificata e resa esecutiva con la legge 21  febbraio  1989,  n.  98,  nonche' agli artt. 6, paragrafo 1, lettera c), 7, lettere c) ed e), e  8, paragrafi 1 e 4, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del  24  ottobre  1995,  relativa  alla  tutela  delle  persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  sollevate   dal  Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione  prima  quater,  con l'ordinanza indicata in epigrafe;       3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'  costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 33 del  2013,  nella  parte  in  cui  prevede  che  le   pubbliche   amministrazioni  pubblichino i dati di cui all'art. 14, comma  1,  lettera  c),  dello  stesso  decreto  legislativo  anche  per  i  titolari  di   incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi  titolo  conferiti,  ivi  inclusi  quelli  conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo  politico  senza  procedure pubbliche di selezione, riferite agli artt. 2, 3, 13 e 117,  primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 7,  8  e  52  CDFUE, all'art. 8 CEDU, all'art. 5 della Convenzione di Strasburgo n.  108 del 1981, nonche' agli artt.  6,  paragrafo  1,  lettera  c),  7,  lettere c) ed e), e 8, paragrafi 1 e  4,  della  direttiva  95/46/CE,  sollevate dal  TAR  Lazio,  sezione  prima  quater,  con  l'ordinanza  indicata in epigrafe.       Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2019.                                      F.to:                       Giorgio LATTANZI, Presidente                         Nicolo' ZANON, Redattore                        Roberto MILANA, Cancelliere          Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.                         Il Direttore della Cancelleria                           F.to: Roberto MILANA