LEGGE 19 luglio 2019, n. 69
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere. (19G00076)
(GU n.173 del 25-7-2019)
Vigente al: 9-8-2019
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obbligo di riferire la notizia del reato
1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale, dopo
le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a
6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei
delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo
codice penale, ».
Art. 2
Assunzione di informazioni
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
«1-ter. Quando si procede per i delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e
612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies
del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e
secondo comma, del medesimo codice, il pubblico ministero assume
informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia,
querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione
della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze
di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle
indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
Art. 3
Atti diretti e atti delegati
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se si tratta di uno dei delitti previsti dagli articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis
e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e
583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia
giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati
dal pubblico ministero.
2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone
senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione
dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste dall'articolo
357».
Art. 4
Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale in materia di
violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare
e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona
offesa
1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi legalmente sottoposto,
violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che
applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter
del codice di procedura penale o dall'ordine di cui all'articolo
384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni».
Art. 5
Formazione degli operatori di polizia
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo di
Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi istituti di
formazione specifici corsi destinati al personale che esercita
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione
alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,
2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone
per essi condannate. La frequenza dei corsi e' obbligatoria per il
personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1,
i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
Art. 6
Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione
condizionale della pena
1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma e'
inserito il seguente:
«Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale
della pena e' comunque subordinata alla partecipazione a specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli
oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui
all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma
1, sono a carico del condannato.
Art. 7
Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di
costrizione o induzione al matrimonio
1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). - Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio
o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle
condizioni di vulnerabilita' o di inferiorita' psichica o di
necessita' di una persona, con abuso delle relazioni familiari,
domestiche, lavorative o dell'autorita' derivante dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto.
La pena e' da due a sette anni di reclusione se i fatti sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il
fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero
residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di
straniero residente in Italia».
Art. 8
Modifica all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in
materia di misure in favore degli orfani per crimini domestici e
delle famiglie affidatarie
1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementata
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 5
milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su tale
incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli
orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di
orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei
medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota
restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli
interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non
autosufficienti;
b) una quota pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e' destinata, in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in
favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione».
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 9
Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale, nonche'
al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies, del codice penale, le
parole: «, contro la liberta' personale nonche' del delitto di cui
all'articolo 572,» sono sostituite dalle seguenti: «e contro la
liberta' personale,».
2. All'articolo 572 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso in
presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di
gravidanza o di persona con disabilita' come definita ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il
fatto e' commesso con armi»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un
anno a sei anni e sei mesi».
4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di cui
all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di
cui agli articoli 572 e 612-bis».
5. All'articolo 8, comma 5, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole da: «di cui» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera i-ter), il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
Art. 10
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale in materia di
diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede,
pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente
esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle
persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni
e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque
acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento.
La pena e' aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche
separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da
relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita' fisica o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della
querela puo' essere soltanto processuale. Si procede tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
Art. 11
Modifiche all'articolo 577 del codice penale
1. All'articolo 577 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o il discendente»
sono inserite le seguenti: «anche per effetto di adozione di
minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al colpevole da
relazione affettiva e con esso stabilmente convivente» sono
sostituite dalle seguenti: «o contro la persona stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra parte dell'unione
civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la persona legata
al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove
cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le seguenti:
«l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro
primo del codice civile,»;
c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
«Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
Art. 12
Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonche'
modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
1. Dopo l'articolo 583-quater del codice penale e' inserito il
seguente:
«Art. 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona
mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno
lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio
permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici
anni.
La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e
all'amministrazione di sostegno».
2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo
la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero 4
e' abrogato.
4. All'articolo 585, primo comma, del codice penale, dopo la
parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».
5. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui agli
articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i delitti di cui
agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
Art. 13
Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e
609-octies del codice penale
1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le parole:
«da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a
dodici anni».
2. All'articolo 609-ter del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
di un terzo se i fatti ivi previsti»;
2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
«1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
«5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni
diciotto»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta'
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena e' raddoppiata se i
fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi nei confronti di
persona che non ha compiuto gli anni dieci».
3. All'articolo 609-quater del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;
b) al terzo comma, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro anni».
4. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «articoli 609-bis, 609-ter e
609-quater» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 609-bis e
609-ter»;
b) al secondo comma, la parola: «sei» e' sostituita dalla
seguente: «dodici»;
c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.
5. All'articolo 609-octies del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata se concorre
taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
Art. 14
Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del
codice di procedura penale
1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
«Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice
civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione
personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di eta'
o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione
o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari,
del provvedimento con il quale e' disposta l'archiviazione e della
sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai
reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
2. All'articolo 90-bis, comma 1, lettera p), del codice di
procedura penale, le parole: «e alle case rifugio» sono sostituite
dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle
vittime di reato».
3. All'articolo 190-bis, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, le parole: «anni sedici» sono sostituite dalle seguenti:
«anni diciotto».
Art. 15
Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299 e 659 del
codice di procedura penale
1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate
alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede
per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale».
2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura penale
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche disponendo
l'applicazione delle particolari modalita' di controllo previste
dall'articolo 275-bis».
3. Al comma 1 dell'articolo 282-quater del codice di procedura
penale, dopo le parole: «alla parte offesa» sono inserite le
seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale,
le parole: «al difensore della persona offesa o, in mancanza di
questo, alla persona offesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla
persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
«1-bis. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di
sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per
uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da' immediata
comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa
e, ove nominato, al suo difensore».
Art. 16
Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale
1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di procedura penale,
dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».
Art. 17
Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in
materia di trattamento psicologico per i condannati per reati
sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per
atti persecutori
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «nonche' agli articoli 609-bis e
609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona
minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche' agli articoli
572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo
codice»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1
possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella
societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti
o associazioni e gli istituti penitenziari»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
Art. 18
Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza
1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14
agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla
fine della lettera sono soppresse.
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante
attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
vittime di reato
1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, le parole: «la procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «la procura della Repubblica presso il
tribunale»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole: «procura generale della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti:
«procura della Repubblica presso il tribunale»;
c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della Repubblica
presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle
seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
d) all'articolo 7, comma 1, le parole: «delle procure generali
presso le corti d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «delle
procure della Repubblica presso i tribunali».
Art. 20
Modifica all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, in
materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
violenti
1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122,
dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono inserite le
seguenti: «nonche' per il delitto di deformazione dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies
del codice penale».
Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede