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venerdì 26 luglio 2019

LEGGE 19 luglio 2019, n. 69 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076) (GU n.173 del 25-7-2019) Vigente al: 9-8-2019

LEGGE 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di  procedura  penale  e  altre
disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica
e di genere. (19G00076)
(GU n.173 del 25-7-2019)
  Vigente al: 9-8-2019 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1

              Obbligo di riferire la notizia del reato

  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale,  dopo
le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da  1)  a
6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei
delitti previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo
codice penale, ».
                               Art. 2

                     Assunzione di informazioni

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 362 del  codice  di  procedura
penale e' aggiunto il seguente:
  «1-ter. Quando si procede per i  delitti  previsti  dagli  articoli
572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies   e
612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e  583-quinquies
del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai  sensi  degli  articoli
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e
secondo comma, del medesimo  codice,  il  pubblico  ministero  assume
informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia,
querela o istanza, entro il termine  di  tre  giorni  dall'iscrizione
della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze
di tutela di minori di  anni  diciotto  o  della  riservatezza  delle
indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
                               Art. 3

                    Atti diretti e atti delegati

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 370 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Se si tratta di uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis
e  612-ter  del  codice  penale,  ovvero   dagli   articoli   582   e
583-quinquies del codice penale  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri  2,  5,  5.1,  e  577,  primo
comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo  codice,  la  polizia
giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli  atti  delegati
dal pubblico ministero.
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria  pone
senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione
dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste  dall'articolo
357».
                               Art. 4

Introduzione dell'articolo 387-bis del codice penale  in  materia  di
  violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare
  e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla  persona
  offesa

  1. Dopo l'articolo 387 del codice penale e' inserito il seguente:
  «Art. 387-bis (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di avvicinamento ai  luoghi  frequentati
dalla persona offesa). - Chiunque, essendovi  legalmente  sottoposto,
violi gli obblighi  o  i  divieti  derivanti  dal  provvedimento  che
applica le misure cautelari di cui agli articoli  282-bis  e  282-ter
del codice di procedura penale  o  dall'ordine  di  cui  all'articolo
384-bis del medesimo codice e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni».
                               Art. 5

                Formazione degli operatori di polizia

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Polizia di Stato, l'Arma dei  carabinieri  e  il  Corpo  di
Polizia  penitenziaria  attivano  presso  i  rispettivi  istituti  di
formazione  specifici  corsi  destinati  al  personale  che  esercita
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in  relazione
alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1,
2 e 3 o che interviene nel trattamento  penitenziario  delle  persone
per essi condannate. La frequenza dei corsi e'  obbligatoria  per  il
personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  2. Al fine di assicurare l'omogeneita' dei corsi di cui al comma 1,
i relativi contenuti sono definiti con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri  per  la  pubblica
amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
                               Art. 6

Modifica all'articolo 165 del codice penale in materia di sospensione
                       condizionale della pena

  1. All'articolo 165 del codice penale,  dopo  il  quarto  comma  e'
inserito il seguente:
  «Nei casi di condanna per i  delitti  di  cui  agli  articoli  572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e  612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate  ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,  5  e  5.1,  e  577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la  sospensione  condizionale
della pena e' comunque subordinata alla  partecipazione  a  specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che  si  occupano  di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli
oneri derivanti dalla partecipazione ai  corsi  di  recupero  di  cui
all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato  comma
1, sono a carico del condannato.
                               Art. 7

Introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale  in  materia  di
                costrizione o induzione al matrimonio

  1. Dopo l'articolo 558 del codice penale e' inserito il seguente:
  «Art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio). -  Chiunque,
con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio
o unione civile e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque,   approfittando   delle
condizioni  di  vulnerabilita'  o  di  inferiorita'  psichica  o   di
necessita' di una  persona,  con  abuso  delle  relazioni  familiari,
domestiche, lavorative o  dell'autorita'  derivante  dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto.
  La pena e' da due a sette  anni  di  reclusione  se  i  fatti  sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando  il
fatto e' commesso all'estero da cittadino  italiano  o  da  straniero
residente in Italia ovvero  in  danno  di  cittadino  italiano  o  di
straniero residente in Italia».
                               Art. 8

Modifica all'articolo 11 della  legge  11  gennaio  2018,  n.  4,  in
  materia di misure in favore degli orfani per  crimini  domestici  e
  delle famiglie affidatarie

  1. All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
  «1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2,  comma  6-sexies,
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,  come  modificato
dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122,  e'  incrementata
di 2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2017  e  2018,  di  5
milioni di euro per l'anno 2019 e  di  7  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalita' a valere su  tale
incremento:
    a) una quota pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017 e' destinata all'erogazione di borse di studio in  favore  degli
orfani per crimini domestici e  al  finanziamento  di  iniziative  di
orientamento, di formazione  e  di  sostegno  per  l'inserimento  dei
medesimi nell'attivita' lavorativa ai sensi delle disposizioni  della
presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale  somma
sia destinato agli interventi in favore dei minori  e  che  la  quota
restante,  ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  sia  destinata   agli
interventi in favore  dei  soggetti  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti;
    b) una quota pari a 3 milioni di euro  per  l'anno  2019  e  a  5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020  e'  destinata,  in
attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e  di  aiuto  economico  in
favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equita' fissati
con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione».
  2. Alla copertura  dei  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
                               Art. 9

Modifiche agli articoli 61, 572 e 612-bis del codice penale,  nonche'
  al codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di
  cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  1. All'articolo 61, numero  11-quinquies,  del  codice  penale,  le
parole: «, contro la liberta' personale nonche' del  delitto  di  cui
all'articolo 572,» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  contro  la
liberta' personale,».
  2. All'articolo 572 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «da due a sei anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da tre a sette anni»;
    b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
    «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso  in
presenza o  in  danno  di  persona  minore,  di  donna  in  stato  di
gravidanza o di  persona  con  disabilita'  come  definita  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  ovvero  se  il
fatto e' commesso con armi»;
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di  cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.».
  3. All'articolo 612-bis, primo comma, del codice penale, le parole:
«da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle  seguenti:  «da  un
anno a sei anni e sei mesi».
  4. All'articolo 4, comma 1, lettera i-ter), del codice delle  leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «del delitto di  cui
all'articolo 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei delitti di
cui agli articoli 572 e 612-bis».
  5.  All'articolo  8,  comma  5,  del  codice  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole  da:  «di  cui»  fino
alla fine del comma sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui  agli
articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma  1,  lettera  i-ter),  il
divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente
dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori».
                               Art. 10

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale  in  materia  di
  diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

  1. Dopo  l'articolo  612-bis  del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente:
  «Art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti). - Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna,  cede,
pubblica  o  diffonde  immagini  o  video  a  contenuto  sessualmente
esplicito, destinati a rimanere  privati,  senza  il  consenso  delle
persone rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei  anni
e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.
  La stessa pena  si  applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o  comunque
acquisito le immagini o i video di cui  al  primo  comma,  li  invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso  delle  persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento.
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla  persona  offesa  ovvero  se  i  fatti  sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
  La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  se  i  fatti  sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita'  fisica  o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei  mesi.  La  remissione  della
querela  puo'  essere  soltanto  processuale.  Si  procede   tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'
connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
                               Art. 11

            Modifiche all'articolo 577 del codice penale

  1. All'articolo 577 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, numero 1, dopo le parole: «o  il  discendente»
sono  inserite  le  seguenti:  «anche  per  effetto  di  adozione  di
minorenne» e le parole: «o contro la persona legata al  colpevole  da
relazione  affettiva  e  con  esso   stabilmente   convivente»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «o  contro   la   persona   stabilmente
convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva»;
    b) al secondo comma, dopo le parole: «l'altra  parte  dell'unione
civile, ove cessata,» sono inserite le seguenti: «la  persona  legata
al  colpevole  da  stabile  convivenza  o  relazione  affettiva,  ove
cessate,» e dopo le parole: «la sorella,» sono inserite le  seguenti:
«l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro
primo del codice civile,»;
    c) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
    «Le circostanze attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con  le  circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo  comma,  non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste».
                               Art. 12

Modifiche al codice penale in materia  di  deformazione  dell'aspetto
  della  persona  mediante  lesioni  permanenti  al   viso,   nonche'
  modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

  1. Dopo l'articolo 583-quater del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente:
  «Art.  583-quinquies  (Deformazione  dell'aspetto   della   persona
mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque  cagiona  ad  alcuno
lesione personale dalla quale derivano la deformazione o  lo  sfregio
permanente del viso e' punito con la reclusione da otto a quattordici
anni.
   
  La condanna ovvero l'applicazione della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi  ufficio   attinente   alla   tutela,   alla   curatela   e
all'amministrazione di sostegno».
  2. All'articolo 576, primo comma, numero 5, del codice penale, dopo
la parola: «572,» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
  3. All'articolo 583, secondo comma, del codice penale, il numero  4
e' abrogato.
  4. All'articolo 585,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: «583-bis» e' inserita la seguente: «, 583-quinquies».
  5. All'articolo 4-bis della legge 26  luglio  1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1-quater, dopo le parole: «per i delitti di cui  agli
articoli » e' inserita la seguente: «583-quinquies,»;
    b) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «per i  delitti  di  cui
agli articoli» e' inserita la seguente: «583-quinquies,».
                               Art. 13

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-septies  e
                    609-octies del codice penale

  1. All'articolo 609-bis, primo comma, del codice penale le  parole:
«da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:  «da  sei  a
dodici anni».
  2.  All'articolo  609-ter  del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al primo comma:
      1) all'alinea, le parole: «La pena e' della reclusione da sei a
dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis»  sono  sostituite
dalle seguenti: «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata
di un terzo se i fatti ivi previsti»;
      2) il numero 1) e' sostituito dal seguente:
      «1) nei confronti di  persona  della  quale  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore»;
      3) il numero 5) e' sostituito dal seguente:
      «5) nei confronti di persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto»;
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    «La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della meta'
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti  di  persona  che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena  e'  raddoppiata  se  i
fatti di cui all'articolo 609-bis  sono  commessi  nei  confronti  di
persona che non ha compiuto gli anni dieci».
  3. All'articolo 609-quater del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
    «La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in  cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi»;
    b) al terzo comma, le parole: «tre anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quattro anni».
  4. All'articolo 609-septies del codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al primo  comma,  le  parole:  «articoli  609-bis,  609-ter  e
609-quater» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articoli  609-bis  e
609-ter»;
    b) al  secondo  comma,  la  parola:  «sei»  e'  sostituita  dalla
seguente: «dodici»;
    c) al quarto comma, il numero 5) e' abrogato.
  5. All'articolo 609-octies del  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, le parole:  «da  sei  a  dodici  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;
    b) al terzo comma, le parole: «La pena e' aumentata  se  concorre
taluna delle» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le».
                               Art. 14

Modifiche alle norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie
  del codice di procedura penale e agli articoli 90-bis e 190-bis del
  codice di procedura penale

  1. Dopo l'articolo 64 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  «Art. 64-bis (Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice
civile). - 1. Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione
personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di  eta'
o all'esercizio della potesta' genitoriale, copia delle ordinanze che
applicano misure cautelari personali o ne dispongono la  sostituzione
o la revoca, dell'avviso di conclusione delle  indagini  preliminari,
del provvedimento con il quale e' disposta  l'archiviazione  e  della
sentenza emessi nei confronti di una  delle  parti  in  relazione  ai
reati previsti dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».
  2.  All'articolo  90-bis,  comma  1,  lettera  p),  del  codice  di
procedura penale, le parole: «e alle case  rifugio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, alle case rifugio e ai servizi di assistenza  alle
vittime di reato».
  3. All'articolo 190-bis,  comma  1-bis,  del  codice  di  procedura
penale, le parole: «anni  sedici»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«anni diciotto».
                               Art. 15

Modifiche agli articoli 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299  e  659  del
                     codice di procedura penale

  1. All'articolo 90-ter del codice di procedura penale e'  aggiunto,
in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate
alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se  si  procede
per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,   609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale».
  2. Al comma 1 dell'articolo 282-ter del codice di procedura  penale
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «,  anche  disponendo
l'applicazione delle  particolari  modalita'  di  controllo  previste
dall'articolo 275-bis».
  3. Al comma 1 dell'articolo  282-quater  del  codice  di  procedura
penale,  dopo  le  parole:  «alla  parte  offesa»  sono  inserite  le
seguenti: «e, ove nominato, al suo difensore».
  4. Al comma 2-bis dell'articolo 299 del codice di procedura penale,
le parole: «al difensore della  persona  offesa  o,  in  mancanza  di
questo, alla persona offesa» sono sostituite  dalle  seguenti:  «alla
persona offesa e, ove nominato, al suo difensore».
  5. Dopo il comma 1 dell'articolo 659 del codice di procedura penale
e' inserito il seguente:
  «1-bis. Quando  a  seguito  di  un  provvedimento  del  giudice  di
sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per
uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da'  immediata
comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa
e, ove nominato, al suo difensore».
                               Art. 16

      Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale

  1. All'articolo 275, comma 2-bis, del codice di  procedura  penale,
dopo la parola: «612-bis» e' inserita la seguente: «, 612-ter».
                               Art. 17

Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  in
  materia di trattamento  psicologico  per  i  condannati  per  reati
  sessuali, per maltrattamenti contro familiari o  conviventi  e  per
  atti persecutori

  1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  le  parole:  «nonche'  agli  articoli  609-bis  e
609-octies del medesimo codice,  se  commessi  in  danno  di  persona
minorenne » sono sostituite dalle seguenti: « nonche'  agli  articoli
572,  583-quinquies,  609-bis,  609-octies  e  612-bis  del  medesimo
codice»;
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «1-bis. Le persone condannate per i delitti di  cui  al  comma  1
possono essere ammesse a  seguire  percorsi  di  reinserimento  nella
societa' e di recupero presso enti o associazioni che si occupano  di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti  enti
o associazioni e gli istituti penitenziari»;
    c)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Trattamento
psicologico per i condannati per reati sessuali,  per  maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori».
                               Art. 18

Modifica all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n.  93,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,
  in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

  1. All'articolo 5-bis, comma 2, lettera d),  del  decreto-legge  14
agosto 2013, n. 93, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
ottobre 2013, n. 119, le parole da: «, riservando un terzo» fino alla
fine della lettera sono soppresse.
                               Art. 19

Modifiche al decreto legislativo 9 novembre  2007,  n.  204,  recante
  attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle
  vittime di reato

  1. Al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1,  le  parole:  «la  procura  generale   della
Repubblica  presso  la  corte  d'appello»  sono  sostituite,  ovunque
ricorrono, dalle seguenti: «la procura  della  Repubblica  presso  il
tribunale»;
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole:  «procura  generale  della
Repubblica presso la corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti:
«procura della Repubblica presso il tribunale»;
    c) all'articolo 4, le parole: «procura generale della  Repubblica
presso la corte d'appello» sono sostituite, ovunque ricorrano,  dalle
seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale»;
    d) all'articolo 7, comma 1, le parole:  «delle  procure  generali
presso le corti d'appello» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «delle
procure della Repubblica presso i tribunali».
                               Art. 20

Modifica all'articolo 11 della  legge  7  luglio  2016,  n.  122,  in
  materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali
  violenti

  1. All'articolo 11, comma 2, della legge 7  luglio  2016,  n.  122,
dopo le parole: «secondo comma, del codice penale» sono  inserite  le
seguenti:  «nonche'  per  il  delitto  di  deformazione  dell'aspetto
mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies
del codice penale».
                               Art. 21

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  alla  presente  legge
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 19 luglio 2019

                             MATTARELLA

                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri

                                  Bonafede, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

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