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lunedì 3 luglio 2023
domenica 2 luglio 2023
SENTENZA DEL 30/03/2023 N. 944/26 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA Valenza probatoria delle dichiarazioni del contribuente Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica fiscale integrano una confessione stragiudiziale ai sensi dell'art. 2735 c.c., costituendo prova non già indiziaria ma diretta del maggior reddito imponibile eventualmente accertato a carico del dichiarante, che non richiede, come tale, ulteriori riscontri (Cass. nn. 12271/07 e 22616/14). Sulla base di detto principio, i giudici pugliesi hanno accolto l’appello dell’Ufficio, avendo considerato tali dichiarazioni pienamente utilizzabili nell’ambito del processo tributario.
SENTENZA DEL 03/04/2023 N. 461/14 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL' EMILIA-ROMAGNA Diritto alla detrazione dell’IVA Nell’ambito dell’accertamento di un’operazione fraudolenta caratterizzata da cd. “inesistenza soggettiva” delle transazioni, per poter conservare il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, il contribuente deve fornire prova oggettiva ed incontrovertibile della propria estraneità al meccanismo frodatorio. Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9851/2018 e richiamato dalla Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, che in sede di giudizio di riassunzione a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, ha accolto le istanze dell’Ufficio, rilevando, nel caso di specie, che in assenza di prova contraria della contribuente, la partecipazione alla cd. “frode carosello” resta verificata.
SENTENZA DEL 14/02/2023 N. 177/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO Deducibilità dei costi per abbigliamento Nell’esercizio di un’impresa, le spese sostenute per l’abbigliamento sono deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell’attività. Tale inerenza è esclusa se le stesse siano genericamente intese ad influire sull’immagine dei professionisti coinvolti. Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rinvenendo tale principio nell’art. 109 T.U.I.R., che richiede una correlazione diretta tra le spese e i ricavi dell’impresa. Nel caso di specie, i giudici veneti hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la deducibilità dei costi relativi a capi di vestiario non inerenti.
SENTENZA DEL 26/04/2023 N. 1235/4 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CALABRIA Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria In base all’art. 77, comma 2-bis, del D. p. r. 602/1973, in capo all’agente della riscossione - che intenda dare corso all’iscrizione ipotecaria su un bene immobile del contribuente inadempiente – sussiste l’obbligo di notificare a quest’ultimo una specifica comunicazione preventiva recante l’avviso di tale iscrizione, assegnandogli il termine di trenta giorni per eseguire il pagamento o per formulare osservazioni. In forza di tale principio, la Corte di giustizia di secondo grado della Calabria ha respinto l’appello del contribuente, in quanto, nel caso di specie, ha ritenuto legittimo l’operato dell’agente della riscossione che aveva iscritto ipoteca presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari sui beni del soggetto passivo, per un importo pari al doppio del credito complessivo vantato, solo dopo aver notificato correttamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
SENTENZA DEL 11/05/2023 N. 6268/18 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI ROMA Ticket sanitario e giurisdizione È esclusa la natura tributaria del ticket sanitario, in quanto esso costituisce un’obbligazione dovuta all’interno di un rapporto sinallagmatico, in relazione al tipo di prestazione erogata e in base alla tariffa applicata dalla regione. Tale è il principio espresso dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass S.U., sent. 21961/2021), secondo la quale per il ticket sanitario non ricorrono i presupposti dell’obbligazione tributaria, quali il pagamento di un servizio dovuto da una generalità di cittadini a prescindere dalla sua fruizione ed in ragione della capacità contributiva di ognuno. Alla luce di tali considerazioni, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, adita per l’impugnazione della cartella di pagamento del ticket sanitario, ha dichiarato, pertanto, che la giurisdizione in materia appartiene al giudice ordinario.
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