SENTENZA DEL 13/02/2023 N. 47/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL PIEMONTE
Immatricolazione autoveicolo in paese extra U.E. ed esenzione dai dazi doganali
Il Regolamento dell’U.E. n. 2446/2015 prevede all’art. 212 che per poter beneficiare dell’esonero totale dei dazi all’importazione in caso di circolazione di un mezzo di trasporto stradale, immatricolato fuori dal territorio dell’Unione europea, debba esser presentata dal titolare dell’immatricolazione residente in un paese dell’U.E. apposita domanda di esenzione totale dal dazio all’importazione. In base a tale disposizione la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane. Nel caso di specie, infatti, è corretta la pretesa erariale dell'Ufficio poiché manca la sopra citata richiesta da parte del titolare dell'autoveicolo di nazionalità albanese.
Sentenza del 13/02/2023 n. 47 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2
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TESTO
Intitolazione:
Nessuna intitolazione presente
Massima:
Nessuna massima presente
Testo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22/12/2019 la Guardia di Finanza fermava il veicolo del sig P. E. e, a seguito dei controlli di rito, verificava che il contribuente, di nazionalità albanese, era residente in Italia dal 18/6/2019 (ed aveva presentato domanda di permesso di soggiorno essendo stabile in Italia), che la vettura Mercedes era immatricolata in Albania e che il contribuente non aveva richiesto alle Dogane di beneficiare del regime di ammissione temporanea del veicolo all'interno del territorio comunitario. Concludevano con il sequestro amministrativo del veicolo con custodia giudiziale. Tale verbale veniva notificato seduta stante durante la quale il sig. P affermava di non conoscere la normativa in questione. In data 17/1/2020 veniva altresì notificato il verbale di constatazione con il quale si quantificavano i diritti doganali dovuti. Il contribuente presentava istanza in autotutela, respinta in data 7/2/2020. In data 25/2/2020 veniva altresì redatto il provvedimento di confisca ed in pari data l'Ufficio provvedeva altresì ad emettere l'atto di contestazione 31 - - 2020, protocollo 6 /R.U., con il quale veniva determinata la sanzione di ? 1.201,44 pari a due volte l'ammontare dei diritti di confine afferenti le merci.
Veniva quindi presentato dal contribuente il ricorso accolto dalla CTP.
Ora l'ufficio presenta appello per i seguenti motivi:
evidenzia innanzitutto che, nonostante quanto erroneamente indicato nella sentenza impugnata, l'Ufficio non si è costituito nel giudizio di primo grado, e ciò a causa dell'errata registrazione, da parte della Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale, del codice fiscale del Sig. P. ( anziché P ), la quale non ha consentito di predisporre tempestivamente la costituzione in giudizio nel medesimo.
Osserva poi come il petitum del ricorso fosse ambiguo perché la richiesta conclusiva era di annullare il sequestro amministrativo mentre nella documentazione presentata si citava la confisca ed il provvedimento di contestazione. Il primo non è autonomamente impugnabile ed è anche stato superato dal provvedimento successivo di confisca. Non è chiaro l'oggetto della domanda. Ad ogni buon conto volendo ritenere che il petitum fosse rivolto alla confisca ed al provvedimento di contestazione fa presente quanto segue: la materia di temporanea immissione dei veicoli all'interno del territorio doganale comunitario è regolata dagli art. 212-218, Reg. U.E. n. 2446/2015. Per non pagare i dazi dovuti il veicolo deve essere immatricolato al di fuori dell'Unione europea e di proprietà di persona stabilita al di fuori dell'Unione europea. Se la residenza abituale è all'interno dell'Unione europea il titolare della immatricolazione deve presentare istanza per la esenzione dai dazi, cosa non avvenuta. Alla data del sequestro il contribuente era residente in Italia in corso 379 a Torino e non è dirimente il fatto che successivamente non lo fosse più in quanto mancante del permesso di soggiorno. Anche la residenza in Albania risulta da data successiva al sequestro. Anzi, nella banca dati del Servizio al Contribuente dell'Agenzia delle Entrate (che ha attribuito il codice fiscale) risulta a tutt'oggi indicato quale domicilio fiscale il medesimo indirizzo di Corso .. n. 379 a Torino a decorrere dal 18 giugno 2019.
Ci si trova quindi, nel caso concreto, al di fuori delle ipotesi agevolative previste nella normativa soprarichiamata, e pertanto l'introduzione e l'utilizzo del veicolo immatricolato all'estero integrano la fattispecie del contrabbando ai sensi degli artt. 282, 292, 301 del T.U.L.D. (D.P.R. 43/1973) con la conseguente confisca e irrogazione della pertinente sanzione. Ritiene quindi che la sentenza sia viziata da ultra petitum perché ha annullato la confisca e l'atto di contestazione mentre la richiesta era l'annullamento del sequestro, e che le motivazioni su cui si fonda siano errate.
Chiede la sospensione della sentenza in quanto il fumus boni juris è dimostrato con l'atto di appello, e per quanto riguarda il periculum in mora è evidente che se si dovesse eseguire la sentenza sarebbe oltremodo difficile se non impossibile recuperare la vettura una volta restituita. Chiede comunque di annullare la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. La normativa Reg. U.E. n. 2446/2015 prevede all'art. 212 che, per poter beneficiare dell'esonero totale dei dazi all'importazione, i mezzi di trasporto stradale debbono esser immatricolati fuori
dal territorio dell'Unione europea, a nome di una persona stabilita fuori da tale territorio, e utilizzati da una
persona stabilita fuori dal territorio doganale, salvo il disposto degli art. 214, 215, 216 del richiamato regolamento. L'art. 215, comma 1, Reg. U.E. n. 2446/2015, prevede che "le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso".
E' pacifico che la vettura sia stata immatricolata in Albania ed altrettanto dimostrato che il contribuente alla
data del sequestro del 22/12/2019 era residente in Torino in corso .. . Lo stesso ha poi di fatto ammesso di non avere presentato alcuna istanza non conoscendo la normativa in merito alla immissione di autoveicoli all'interno del territorio comunitario.
P.Q.M.
In riforma della decisione impugnata, accoglie l'appello dell'ufficio
Elenco Atti Normativi citati
Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
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