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domenica 2 luglio 2023

SENTENZA DEL 14/02/2023 N. 177/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO Deducibilità dei costi per abbigliamento Nell’esercizio di un’impresa, le spese sostenute per l’abbigliamento sono deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell’attività. Tale inerenza è esclusa se le stesse siano genericamente intese ad influire sull’immagine dei professionisti coinvolti. Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rinvenendo tale principio nell’art. 109 T.U.I.R., che richiede una correlazione diretta tra le spese e i ricavi dell’impresa. Nel caso di specie, i giudici veneti hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la deducibilità dei costi relativi a capi di vestiario non inerenti.

 

SENTENZA DEL 14/02/2023 N. 177/2 - CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO

Deducibilità dei costi per abbigliamento

Nell’esercizio di un’impresa, le spese sostenute per l’abbigliamento sono deducibili solo se necessarie e strumentali allo svolgimento dell’attività. Tale inerenza è esclusa se le stesse siano genericamente intese ad influire sull’immagine dei professionisti coinvolti. Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, rinvenendo tale principio nell’art. 109 T.U.I.R., che richiede una correlazione diretta tra le spese e i ricavi dell’impresa. Nel caso di specie, i giudici veneti hanno accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, che aveva contestato la deducibilità dei costi relativi a capi di vestiario non inerenti.


Sentenza del 14/02/2023 n. 177 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto Sezione/Collegio 2

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TESTO

Intitolazione:

Nessuna intitolazione presente



Massima:

Nessuna massima presente



Testo:


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Fatto e svolgimento del processo di primo grado


Il contribuente, quale promotore finanziario per X, aveva impugnato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 limitatamente alla parte in cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto come costi non inerenti la somma di ? 2.780,00 relativa all'acquisto di capi di vestiario asseritamente ritenuti necessari per lo svolgimento dell'attività.


L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, aveva ribadito la legittimità del proprio operato.


La Commissione Tributaria Provinciale di Verona aveva parzialmente accolto il ricorso, con la compensazione delle spese di giudizio, dichiarando legittima la deducibilità dei costi sostenuti nella misura del 50% stante l'uso promiscuo.


Svolgimento del presente grado del giudizio


Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate sottolineando che le uniche fattispecie in cui era stata riconosciuta un'inerenza di costi per abbigliamento ad uso promiscuo riguardavano solo soggetti impiegati nell'ambiente dello spettacolo. Detta inerenza non poteva essere riconosciuta a professionisti in quanto le spese di abbigliamento non possono essere ritenute necessarie e strumentali all'attività.


Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: "Voglia codesta Commissione, accertare e dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, la piena legittimità e fondatezza dell'atto impugnato in primo grado. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi".


Parte appellata si è ritualmente costituita ribadendo che l'abbigliamento concorre alla formazione dell'immagine del professionista nei confronti della clientela e ne accresce il prestigio con la conseguenza che deve essere riconosciuta la deducibilità del costo, del resto al primo impatto l'immagine proposta è fondamentale e solo nell'esplicazione dell'attività prevalgono le competenze professionali.


Parte appellata ha assunto le seguenti conclusioni: "Chiede che codesta On.le Commissione Tributaria Regionale respinga l'appello e, di conseguenza, in totale conferma della sentenza impugnata: - dichiari la parziale infondatezza della pretesa tributaria riguardante costi non inerenti per errata applicazione del principio di inerenza (Violazione art. 109 co. 5 del Tuir). - Condanni l'Ufficio alla refusione delle spese di giudizio".


La causa all'udienza del 12 dicembre 2022 è stata trattenuta a decisione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Osserva la Commissione che la sentenza impugnata non può essere condivisa.


In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, per poter dedurre un costo è necessario che lo stesso sia certo e determinato nel suo ammontare, documentato, nonché inerente ossia necessario per l'attività svolta dal professionista. Il testo letterale della norma sopra richiamata "… sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono all'attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito …" porta a ritenere che le spese per l'abbigliamento inteso in senso generico e non specifico per lo svolgimento dell'attività, quale ad esempio una toga per un avvocato e/o una tuta per un artigiano, non rientri in tale disposizione non essendo sufficiente la mera considerazione che anche l'abbigliamento concorra all'immagine del professionista.


Il costo, pertanto, non può essere ritenuto inerente.


L'appello, pertanto, va accolto.


Ritiene la Corte che, stante la particolarità della materia trattata, debbano essere interamente compensate le spese anche del presente grado di giudizio.


P.Q.M.


La Corte accoglie l'appello e per l'effetto riforma l'impugnata decisione. Spese del grado interamente compensate.


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