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venerdì 3 settembre 2010

Pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza sul posto di lavoro

FATTO E DIRITTO

Il difensore di P. S. ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di truffa continuata aggravata commessa quale dipendente dei comune di (OMISSIS) alterando il registro delle presenze e facendo figurare una non effettuata presenza in ufficio. La Corte ha assolto il P. dal delitto di falso rilevando che i registri delle presenze non hanno la qualità di atti pubblici.

Il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei delitto di truffa rilevando che gli accertati non buoni rapporti con gli altri dipendenti inficiano la valenza delle testimonianze relative alle assenze dall'ufficio che comunque furono limitate a poche ore, dato che doveva consentire la concessione "dell'attenuante del valore lieve".

Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa corte che statuisce che la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la presenza in ufficio riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenta, è condotta fraudolenta, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza sul luogo di lavoro, ed è dunque suscettibile di integrare il reato di truffa aggravata, ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che siano da considerare, come nel caso concreto, economicamente apprezzabili (Cass. II 8.10.06 n. 34210, depositata 12.10.08, rv, 23530; Cass. II 16.3.04 n. 19302, depositata 28.4,04, rv. 229439).

Le doglianze in ordine alla valutazione probatoria sono inammissibili risolvendosi in una assertiva negazione di quanto non illogicamente considerato dalla corte territoriale e sopra tutto dal giudice di primo grado. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c. 1 lett. e c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dai giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, D. F.). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva ai giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 8402, ud. 30.4.97, rv. 207944, D.).

È invece fondato l'ultimo motivo di ricorso non avendo il giudice di appello dato risposta alla richiesta di applicazione dell'attenuante chiesta essendo il fatto accertato limitato ai giorni 24, 27 e 30 dicembre 2010.

All'annullamento segue la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Appello di (OMISSIS) per la verifica della sussistenza della chiesta attenuante, fermo restando il passaggio in giudicato dell'affermazione di colpevolezza per il delitto in quanto nella fattispecie vale il principio che il giudicato (progressivo) formatosi sull'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l'applicazione di cause estintive successive all'annullamento parziale, trattandosi di cause sopravvenute non incidenti su quanto deciso in maniera definitiva (Cass. S.U. 23.5.97 n. 4904, ud. 26.3.97, rv. 207840).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di (OMISSIS) per il giudizio sul punto.

Dichiara ìnammissibile nel resto il ricorso.

Guida in stato di ebbrezza - Ipotesi di confisca del veicolo intestato ad una società di persone

1. In data 5/1/2009 P. M. veniva controllato alla guida dell'auto Mercedes tg. (OMISSIS) e trovato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico del 2,30.

La P.G. provvedeva al sequestro del veicolo.

Con provvedimento del 7/1/2009 il GIP disponeva il sequestro preventivo dell'auto.

A seguito di presentazione di richiesta di riesame da parte del P., il Tribunale con ordinanza del 21/1/2009 annullava il provvedimento di sequestro.

Osservava il Tribunale che l'auto risultava intestata alla società "(OMISSIS)" s.n.c. di cui il P. era socio, unitamente ad altri due soggetti. Tenuto conto dell'autonomia tra persona fisica e giuridica, l'auto doveva ritenersi di proprietà di persona estranea al reato e quindi, in quanto non confiscabile, non poteva essere oggetto di sequestro propedeutico alla adozione della misura di sicurezza patrimoniale.

2. Avverso il provvedimento proponeva ricorso il P.M. lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 186 C.d.S..

Invero il P., quale socio della s.n.c. era co-amministratore della società (tanto da avere presentato istanza di riesame), per cui in ragione della immedesimazione organica, quest'ultima non poteva ritenersi "persona estranea al reato".

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

L'art. 186 C.d.S., lett. c) dispone che "con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti ... è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato ....". La disposizione prevede pertanto un'ipotesi di confisca obbligatoria.

Nel caso di specie, l'auto risulta essere intestata ad una società di persone (s.n.c."(OMISSIS)").

La giurisprudenza civile di questa Corte ha avuto modo di precisare che "La società in nome collettivo, ancorchè non munita di personalità giuridica, è soggetto di diritto distinto dalla personalità dei soci, in quanto costituisce centro autonomo di situazioni giuridiche ad esso immediatamente riconducibili anche in virtù della capacità negoziale e processuale che l'art. 2266 c.c. - applicabile in virtù del richiamo che l'art. 2293 c.c. effettua ad esso - attribuisce alla società...." (Cass. Civ. 15/2/1999, n. 1231; vedi anche, Cass. Civ. 28/7/1997, n. 7021).

Ne consegue che i beni sociali non sono beni in comproprietà dei soci, bensì in titolarità della società.

Pertanto correttamente il Tribunale, valutato che l'auto era di proprietà di un terzo (rispetto al conducente), ha ritenuto la non confiscabilità e quindi ha annullato il sequestro disposto dal GIP. Per quanto detto, si impone il rigetto del ricorso siccome infondato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

'Boom' problemi udito giovani, medici chiedono norme abbassa volume

HTML clipboard(Adnkronos Salute) - Sotto accusa finiscono, ancora una volta, i lettori Mp3. Ma anche le lunghe chiacchierate al telefonino e le notti trascorse in discoteca. Il risultato non varia, anzi peggiora di anno in anno: i problemi di udito continuano a crescere tra giovani e giovanissimi, in ogni angolo del pianeta. A tastare il polso alla situazione, gli esperti riuniti a Lecce per il XXXVIII Convegno della Societas Orl Latina di otorinolaringoiatria, una 'quattro giorni' che vede a confronto gli addetti ai lavori dei Paesi di lingua latina per parlare delle principali novità del settore. "E dagli interventi - assicura all'Adnkronos Salute il presidente del Convegno Michele De Benedetto, direttore dell'Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce - si comprende che il problema non è solo italiano ma condiviso da tutti i Paesi", in altre parole ovunque "c'è bisogno di abbassare il volume". Anche perché, assicura l'esperto, "basterebbe ridurre il rumore complessivo del 2-3% per vedere questi problemi diminuire sensibilmente". Da qui, un vero e proprio appello "alle istituzioni, per introdurre norme" 'abbassa volume' che preservino l'udito dei giovani. Ragazzi che, nell'attesa che arrivino nuovi 'paletti', "dovrebbero adottare stili di vita più sani", per non ritrovarsi con le orecchie danneggiate dalle cattive abitudini, troppo spesso sottovalutate. "Più che di raccomandazioni e linee guida - ribadisce Giancarlo Cianfrone, presidente dell'Associazione italiana per la ricerca sulla sordità (Airs), tra gli esperti presenti all'appuntamento leccese - abbiamo bisogno di norme ferree, per lo meno a livello europeo". Regole, ad esempio, "che stabiliscano il volume massimo dei lettori Mp3 a cui le aziende produttrici dovranno obbligatoriamente attenersi". Oppure norme che fissino l'audio invalicabile in discoteca, "parametri, questi ultimi, che in Italia sono stati già stabiliti - riconosce Cianfrone - ma che vengono costantemente disattesi". E così, tra musica sparata in cuffietta e notti trascorse al ritmo di house ed elettronica, "i danni all'apparato uditivo dei giovani continuano a crescere. Non possiamo perdere altro tempo - raccomandano gli addetti ai lavori riuniti a Lecce - è arrivato il momento di correre ai ripari".

FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM

FACEBOOK: LOG OUT 'A DISTANZA', POSSIBILE OPZIONE ANTI-SPAM
SITO TESTA ANCHE FUNZIONE PER SEGUIRE CONTATTI IN MODO MIRATO
(ANSA) - ROMA, 03 SET - Dopo le recenti ondate di phishing e
spam che hanno preso di mira diversi social network, Facebook
prova a correre ai ripari con un nuovo strumento per rendere
'invalicabile' il proprio profilo online.
Nella pagina del sito dedicata alla sicurezza, il team di
Facebook illustra una nuova opzione che consente agli utenti di
controllare quante sessioni del social network sono aperte a
proprio nome e con la propria password ed, eventualmente,
effettuare il log out, ovvero chiudere quelle sessioni, 'a
distanza'. Attraverso questa funzione, al momento in via di
attivazione per l'oltre mezzo miliardo di iscritti, l'utente
potra' rendersi conto, ad esempio, se ha dimenticato di
effettuare il log out da un computer pubblico, come un internet
cafe', oppure se l'account e' stato aperto senza il proprio
permesso. In questi casi, con un clic, potra' 'chiudere' queste
sessioni, bloccando eventuali accessi non autorizzati.
Secondo alcuni analisti questo strumento puo' anche essere
considerato in funzione anti-phishing e anti-spam. I criminali
informatici, infatti, una volta che riescono a entrare in un
account, lo sfruttano per inviare messaggi portatori di malware
ai contatti dell'utente e 'infettarne' altri, estorcendo spesso
altre informazioni personali a scopo di lucro.
Le novita' non sono finite. Secondo quanto riportato dal blog
'Allfacebook', il social network di Mark Zuckerberg sta testando
su un numero ristretto di utenti un 'pulsante' che consente di
'seguire' le attivita' su Facebook di uno specifico contatto e
ricevere notifiche ogni volta che l'utente 'seguito', per
esempio, pubblica foto o altri aggiornamenti. La funzione - che
richiama il 'Segui' di Twitter - potrebbe essere attivata sui
propri 'amici' e sulle pagine di cui si e' fan. L'opzione
consentirebbe di seguire in modo piu' mirato alcuni dei propri
contatti rispetto al flusso di aggiornamenti in bacheca. Non
tutti i commenti, che gia' arrivano sui blog che riportano la
notizia, sono pero' positivi: in tanti si chiedono se uno
strumento del genere non possa essere un 'aiuto' per potenziali
molestatori. (ANSA).

Y14
03-SET-10 14:01 NNNN

News della giornata

  Cassazione "...Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo ..."




Cassazione "...Per il Karaoke occorre una distinta licenza..."




Cassazione "..."Mai il telefonino in auto senza auricolare, neanche per un'urgenza". L'urgenza non giustifica in alcun modo l'uso del telefonino senza auricolare durante la guida...."






 Cassazione "...Infortunio in itinere solo in luogo pubblico . La Cassazione ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere, rilevando che "un infortunio "in itinere" comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti..."




Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."


Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."


Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."


Cassazione "...Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti..."


Cassazione "...Condominio senza unanimità tabelle millesimali modificabili..."


TAR "...Con il presente gravame il ricorrente, Maresciallo in servizio presso la Stazione Carabinieri di @@@@@@@ @@@@@@@, dove rivestiva la funzione di Comandante, impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato trasferito per servizio da tale Stazione al reparto Servizi Magistratura di @@@@@@@, per motivi di incompatibilità ambientale...."


      




Cassazione "...Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile ..."

Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."

Consiglio di Stato "...Il sig. @@@@@@@, già dipendente della Polizia di Stato, veniva dalla sua Amministrazione collocato a riposo, quindi richiamato in servizio temporaneo di polizia e definitivamente collocato in pensione..."

Polizia di Stato irripetibilità del credito erariale

Corte dei Conti "...Con l’atto introduttivo del presente giudizio il sig. .... , già Sovrintendente Capo della Polizia di Stato e collocato in quiescenza a decorrere dal 1° aprile 1995, chiede che venga dichiarata la irripetibilità del credito erariale di € 3.411,02 derivante dal conguaglio tra la pensione definitiva spettante al ricorrente e la pensione parimenti definitiva corrisposta al medesimo per il periodo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2004...."
SENTENZA

Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile

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Valida la notifica a persona diversa dal destinatario, firmata in modo illeggibile



SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Sentenza 27 Aprile 2010, n. 9962


Svolgimento del processo


@@@@@@@., passeggera sull'autovettura Alfa 75 condotta da @@@@@@@ e di proprietà di @@@@@@@ assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a. a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di proprietà di @@@@@@@ condotta da @@@@@@@ e assicurata presso la Sara s.p.a., ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N., il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di conducente, proprietario ed assicuratrice dell'auto Lancia Prisma con la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era trasportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due autovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a **** per colpa esclusiva del conducente dell'auto Lancia Prisma.

Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S., sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle rispettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicuratore del veicolo sul quale era trasportata l'attrice) nei cui confronti la V. ha esteso la domanda.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall'attrice.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro oggetto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che questi fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.

In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al risarcimento dei danni subiti da essa appellante.

Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a., mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicurazioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell'appello nei propri confronti.

Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di @@@@@@@ e di @@@@@@@ con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giudizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di S.A..

Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei confronti di @@@@@@@ @@@@@@@, HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a., @@@@@@@ e C.M..

Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza in margine al primo motivo di ricorso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio riservato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con il destinatario.

Motivi della decisione

1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha eccepito la l'inammissibilità del ricorso avversario, atteso che il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sottoscritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe possibile verificare l'effettiva anteriorità della procura rispetto al momento di proposizione del ricorso.

2. L'eccezione - come già anticipato dall'ordinanza 22 giugno 2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.

Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all'intimato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta nella copia notificata all'altra parte, ben potendosi pervenire d'ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed univoci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima della notificazione dell'atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967, che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando sufficiente, ai fini della prova dell'anteriorità della procura, l'apposizione della stessa a margine dell'originale dell'atto. Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non determina l'inammissibilità del ricorso, ove risulti che l'atto provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass. 16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).

Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni: una sull'originale ed una sulla copia notificata del ricorso.

L'assunto non può seguirsi.

La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la notificazione di una "copia" dell'atto (esso solo da sottoscrivere anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l'eccezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in linea con la regola generale che ormai decisamente connota le decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo razionale in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga nullità non ricollegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass. 24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo - ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur dichiarato contumace, in quanto l'atto di citazione risultava inviato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l'appello era stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell'avviso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la persona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l'effetto, ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

L'atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato notificato a mezzo del servizio postale e l'avviso di ricevimento, regolarmente depositato, indica che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio riservato al "destinatario o persona delegata").

Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a querela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della ricezione dell'atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza sezione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evidenziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile - Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto valida una tale notificazione atteso che indicando "l'avviso di ricevimento, depositato in atti, che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione... e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto".

Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata ordinanza n. 14528 del 2009 - è l'enunciazione, nel caso di specie, del seguente principio di diritto: "se dall'avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.".

Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che "quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario che l'indicazione della qualità non è necessaria quando il ricevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che, se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a querela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell'avviso di ricevimento (che nel caso non consta essere stato predisposto dall'amministrazione in difformità dalla normativa che lo contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altrettante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegnatario,. quand'anche egli sia lo stesso destinatario.

Diversamente - conclude l'ordinanza - nel caso di specie nessuna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter argomentativo non possa essere seguito, con conseguente conferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e accoglimento del primo motivo del ricorso.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).

Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.

In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.

Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita, l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questo senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ricorso per cassazione e auspicato dall'ordinanza n. 14528 del 2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nullità della notificazione, è la circostanza che il modello dell'avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante caselle destinata a essere barrate dall'agente postale che effettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiutamente compilato dall'agente postale è comunque rivelata la qualità rivestita dal consegnatario, quand'anche egli sia lo stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case risulta barrata.

In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che prevede, in termini non equivoci, che l'avviso di ricevimento deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specificazione della qualità rivestita dal destinatario Ciò - giusta la previsione testuale di cui all'art. 12 preleggi - non può che significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato predisposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l'agente postale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ricorso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tribunale - l'atto di appello le era stato notificato presso la sede legale della società, con conseguente nullità della notifica, nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI (essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire il vizio e l'improcedibilità dell'appello a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l'atto di appello notificato alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al domiciliatario indicato, dall'altro, ritenuto la inammissibilità dell'appello nei confronti della stessa, nonostante l'inscindibilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri litisconsorzi).

9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione facendone presente la infondatezza.

Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna domanda nei confronti di essa concludente (e del proprio assicurato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario e della società assicuratrice della, vettura antagonista a quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla ritualità, o meno, della notifica dell'atto di appello nei confronti di essa concludente il giudice di appello non poteva, comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in grado di appello dalla V..

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti, che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesistenza della notifica dell'atto di appello (e non la inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI assicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto ai motivo di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione specifica (circa l'eventuale inammissibilità dell'appello per novità della domanda della V. ancorché l'HDI Assicurazioni s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concorrente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al verificarsi del sinistro denunciato dall'attrice potrà e dovrà essere sottoposta all'esame del giudice del rinvio, osserva la Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impugnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri consolidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la notifica dell'appello (o del ricorso per Cassazione) al domicilio reale della parte costituita nel precedente grado di giudizio non determina la inesistenza giuridica dell'impugnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novembre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass. 27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576, tra le tantissime).

E' palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non poteva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V. dall'appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Il licenziamento intimato in pendenza di gravidanza è nullo

Il grande bluff del PIANO SICUREZZA """...ecco un viaggio nella realtà del pianeta sicurezza che il governo non racconta agli italiani..."

Lista di controllo: lavorare sui cantieri all'aperto nei giorni di canicola

Lista di controllo: lavorare sui cantieri all'aperto nei giorni di canicola
Il Suva ha realizzato una lista di controllo per poter gestire meglio queste situazioni di pericolo.
>> Lista di controllo: lavorare sui cantieri all'aperto nei giorni di canicola
fonte: Suva

Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

Eventi sismici del 6 aprile 2009 - Ripresa degli adempimenti e dei versamenti

Interpello – Agevolazioni “prima casa” – Art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - pdf

Interpello – Agevolazioni “prima casa” – Art. 1, nota II bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 - pdf

Canale di informazioni riguardantei varie tematiche di interesse comune



giovedì 2 settembre 2010

Canale di informazione dedicato alla tutela della salute

Canale di informazione dedicato alla tutela della salute

Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

Confindustria e CGIL CISL UIL di Verona hanno realizzato e reso disponibile un fascicolo informativo per i lavoratori sul divieto di assunzione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.

Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada. Nota Ministeriale

Min.Lavoro: disposizioni in materia di sicurezza stradale. Con nota n. 0013944 del 5 agosto 2010, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito, ai propri organi di vigilanza, i primi chiarimenti operativi correlati all’art. 30 della Legge n. 120/2010 che ha riformato talune sanzioni in materia di autotrasporto, intervenendo sugli articoli 174, 178, 200, 201 e 202 – bis del codice della strada.

Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."

Cassazione "...Equo indennizzo: la competenza è della Corte d’Appello del distretto in cui si è svolta la causa protrattasi irragionevolmente nel tempo...."

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Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."

Cassazione "...Anche il tempo necessario per recarsi al lavoro va retribuito..."

Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."

Cassazione "...Non ha diritto all’indennizzo per infortunio in itinere il lavoratore che per dimezzare il tempo di percorrenza tra il posto di lavoro e la sua abitazione e quindi per gestire meglio il lavoro e le esigenze della sua famiglia, utilizza il proprio mezzo (nel caso si specie, un motorino) al posto dei mezzi pubblici...."

Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

Min. Difesa: riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro
 
Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2010, il Decreto  12 novembre 2009 contenente la riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 12 novembre 2009
 
Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la  tutela  del  lavoro.
(10A02576) 
IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 

                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,  n.
520,  concernente  la  riorganizzazione  centrale  e  periferica  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e,  in  particolare,
l'art. 16, che ha disposto l'assegnazione di militari  dell'Arma  dei
carabinieri per servizi di vigilanza per l'applicazione  delle  leggi
sul lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonche'  la  definizione
della relativa dotazione in soprannumero rispetto ai  ruoli  organici
dell'Arma stessa; 
  Vista la legge  22  luglio  1961,  n.  628,  concernente  modifiche
all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,
e, in particolare, il Capo II recante  disciplina  per  l'Ispettorato
del lavoro; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e  controllo
della Corte dei conti; 
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente il
riordino dei ruoli e la modifica delle norme di  reclutamento,  stato
ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente  dell'Arma
dei carabinieri, a norma dell'art. 3 della legge  6  marzo  1992,  n.
216, e, in particolare, gli articoli 2, 9 e 12  che  disciplinano  la
consistenza organica; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  novembre  1996,  n.  608,   recante
disposizioni urgenti in  materia  di  lavori  socialmente  utili,  di
interveti a sostegno del reddito e nel settore previdenziale,  e,  in
particolare, l'articolo 9-bis,  comma  14,  ad  oggetto  l'incremento
della dotazione  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 520 del 1955 e la dipendenza funzionale  del  personale
dei nuclei dell'Arma dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro  dal
capo  dell'ispettorato  stesso,   nonche'   quella   gerarchica   dal
comandante del  reparto  appositamente  istituito  ed  operante  alle
dirette dipendenze  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
in data 31 luglio 1997, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 189 del 1997,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  concernente  l'istituzione  del  Comando   carabinieri
ispettorato  del  lavoro,  il  quale  ha  successivamente  modificato
denominazione in Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
  Vista la legge 17  maggio  1999,  n.  144,  concernente  misure  in
materia di investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli
incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina  l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, e,  in
particolare,  l'art.  62  relativo  all'autorizzazione  ad   assumere
ulteriori  unita'  dell'Arma  dei  carabinieri,  in  eccedenza   alla
dotazione di cui ai citati articoli 16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 520 del 1955 e 9-bis, comma 14, del decreto-legge
n. 510 del 1996, per le  esigenze  delle  direzioni  provinciali  del
lavoro di nuove province; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al  Governo  in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato, e, in particolare, l'art.  11,  che  disciplina  le  attivita'
specializzate delle Forze di polizia, esclusa la  Polizia  di  Stato,
presso Amministrazioni diverse da quelle di appartenenza; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, concernente il
riordino del reclutamento, dello stato giuridico  e  dell'avanzamento
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1  della
citata legge n. 78 del 2000, e,  in  particolare,  l'articolo  4  che
contempla le consistenze organiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001,  n.
176  e   successive   modificazioni,   concernente   regolamento   di
organizzazione  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernente la
razionalizzazione  delle  funzioni  ispettive   nel   settore   della
previdenza sociale e del lavoro, a norma dell'art. 8 della  legge  14
febbraio 2003, n. 30, e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5  e  10,
che attestano competenze in materia all'Arma dei carabinieri; 
  Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2006, recante
il riassetto dei comparti di  specialita'  delle  Forze  di  polizia,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.  193
del 21 agosto 2006; 
  Visto l'art. 1, commi 571, 572 e 573, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (Finanziaria  2007),  concernente  incremento  organico  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
  Visto l'art. 2, comma 520, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244
(Finanziaria 2008), che destina le risorse finanziarie stanziate  per
l'applicazione del citato articolo 1, comma 571, della legge  n.  296
del 2006; 
  Vista la  nota  n.  774/GAB  del  19  ottobre  2009  della  Regione
siciliana - Assessorato regionale  del  lavoro,  previdenza  sociale,
formazione  professionale  ed  emigrazione,  concernente  il  formale
assenso alla riorganizzazione delle unita'  del  Comando  carabinieri
per  la  tutela  del  lavoro,  operanti  nell'Isola  in   regime   di
avvalimento previsto  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 25  giugno  1952,  n.  1138,  concernente
norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in  materia
di lavoro e di previdenza sociale, attraverso: 
    a) istituzione del Comando gruppo carabinieri per la  tutela  del
lavoro di  Palermo,  in  sostituzione  del  Nucleo  di  coordinamento
regionale,  che  rimane  soppresso,   nonche'   rimodulazione   della
consistenza organica dei nuclei carabinieri  ispettorato  del  lavoro
della Regione siciliana; 
    b) incremento del contingente complessivo di  militari  dell'Arma
dei carabinieri, impiegato nell'Isola  per  esigenze  di  tutela  del
lavoro; 
    c) l'impegno ad assumere a proprio carico gli oneri per lo stesso
personale; 
  Vista la proposta del Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
politiche sociali; 
  Ravvisata,   altresi',   la   necessita'   di   strutturare   nuove
articolazioni operative periferiche del livello ordinativo di  gruppi
carabinieri,  al  fine  di  adeguare  le  attivita'  di  vigilanza  e
ispettiva alle  accresciute  esigenze  istituzionali,  connesse  alla
tutela legale del  lavoro,  anche  attraverso  azioni  piu'  dirette,
dinamiche e flessibili a livello nazionale; 
  Accertata la necessita' di  potenziare  alcuni  nuclei  carabinieri
ispettorato  del  lavoro,  in  relazione  ai  rispettivi  compiti  di
maggiore impegno operativo; 
  Ritenuto  necessario   ridefinire,   di   conseguenza,   l'organico
complessivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro; 
 
                           D e c r e t a: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Ordinamento 
 
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del  lavoro  e'  articolato
in: 
    a) un comando centrale, con sede a Roma; 
    b) un'organizzazione periferica,  costituita  da  quattro  gruppi
carabinieri per la tutela del  lavoro,  dislocati  in  Milano,  Roma,
Napoli e Palermo, gerarchicamente dipendenti  dal  comando  centrale,
nonche' centouno nuclei carabinieri ispettorato del  lavoro  indicati
nell'allegata tabella A, gerarchicamente dipendenti dai gruppi.  Tale
tabella e' parte integrante del presente decreto. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 e le relative articolazioni  sono
definite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di  concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali,
tenuto conto delle necessita' di dipendenza funzionale  dallo  stesso
Ministero, nonche' d'intesa con la Regione siciliana  per  quanto  di
autonoma competenza. 
Art. 2 
 
 
                         Dotazioni organiche 
 
  1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione
organica  di  cinquecentosei  unita',  ripartite  secondo  l'allegata
tabella B, che e' parte integrante del presente decreto. 
  2. Il personale impiegato  per  le  esigenze  di  cui  al  presente
decreto  e'  selezionato  secondo  criteri  stabilititi  dal  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa  con  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche sociali,  e  utilizzato,  agli
stessi fini,  previa  specifica  formazione  a  cura  e  spese  della
Direzione generale per l'attivita' ispettiva dello stesso Ministero. 
Art. 3 
 
 
                        Compiti istituzionali 
 
  1. Al Comando carabinieri per la tutela del lavoro sono attribuiti,
nell'esercizio delle  proprie  funzioni,  i  poteri  ispettivi  e  di
vigilanza  per  l'applicazione  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assistenza  sociale,
nonche'  delle  conseguenti  direttive  di  attuazione  emanate   dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali  ovvero
dalla Regione Sicilia,  per  quanto  di  autonoma  competenza,  fermo
restando quanto disposto con il decreto del Ministro dell'interno del
28 aprile 2006, recante il  riassetto  dei  comparti  di  specialita'
delle Forze di polizia, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2006. 
Art. 4 
 
 
         Documento di riconoscimento e uso dell'abito civile 
 
  1. Al personale che presta servizio presso il  Comando  carabinieri
per  la  tutela  del  lavoro  e'  rilasciato  apposto  tesserino   di
riconoscimento a cura del Ministero del lavoro, della salute e  delle
politiche sociali. 
  2. Su disposizione dei comandanti del Comando  carabinieri  per  la
tutela del lavoro, a livello centrale, di gruppo o  di  nucleo,  puo'
essere consentito al personale dipendente  l'uso  dell'abito  civile,
anche in relazione alla tipologia del servizio  da  svolgere  e  alle
condizioni ambientali e operative, in base alle vigenti direttive  in
materia. 
Art. 5 
 
 
              Spese per il personale e di funzionamento 
 
  1. Sono a  carico  dell'Arma  dei  carabinieri  le  spese  relative
all'armamento e all'equipaggiamento  individuale  del  personale  del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro. 
  2. Le  spese  relative  al  trattamento  economico  fondamentale  e
accessorio del personale,  nonche'  le  spese  di  funzionamento  del
Comando carabinieri per la  tutela  del  lavoro  sono  a  carico  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,  ovvero
della Regione siciliana per l'impiego e le  esigenze  dei  comandi  e
delle unita' di cui all'articolo 1 dislocate sul relativo territorio. 
  3. Qualsivoglia ulteriore onere, diverso da quelli di cui al  comma
1, restano comunque imputabili a norma del comma 2. 
Art. 6 
 
 
                       Imputazione degli oneri 
 
  1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  decreto,  con
esclusione di quelli previsti nell'art. 5,  comma  1,  gravano  sulle
disponibilita' dei relativi  capitoli  di  bilancio  degli  stati  di
previsione della spesa del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, nonche' della regione Sicilia. 
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione della Corte
dei conti. 
    Roma, 12 novembre 2009 
 
                      Il Ministro della difesa 
                              La Russa 
 
 
                       Il Ministro del lavoro, 
               della salute e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                               Maroni 
 
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 
Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 109    
 
 

Acquisto di auto usata - Necessità di nuova carta di circolazione

In conseguenza dell'approvazione del nuovo Codice Stradale in caso di acquisto di veicolo usato è indispensabile richiedere una nuova carta di circolazione alla Motorizzazione Civile. Rimane valido, invece, il classico aggiornamento con apposizione dell'adesivo ministeriale in caso di cambio di residenza del proprietario unico o di uno dei comproprietari o di sede della ditta intestataria del mezzo.

Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003


Ministero degli affari esteri
Comunicato 31-8-2010
Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203.
Comunicato 31 agosto 2010   (1).
Entrata in vigore del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2010, n. 203.
(2) Emanato dal Ministero degli affari esteri.
 

[Testo del comunicato]
A seguito dell'emanazione della legge di autorizzazione alla ratifica del 12 novembre 2009, n. 173, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009, Supplemento ordinario n. 223, si è provveduto a depositare, in data 11 febbraio 2010, lo strumento di ratifica del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980, relativo ai residuati bellici, fatto a Ginevra il 28 novembre 2003.
Ai sensi dell'art. 5, par. 3 e 4, della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminanti (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW), il Protocollo sunnominato è entrato in vigore l'11 agosto 2010.

INAIL: malattia professionale e denuncia telematica

INAIL:  malattia professionale e denuncia telematica
L'INAIL, con delibera n. 42/2010, ha affermato che in caso di denuncia per malattia professionale inviata per via telematica, il certificato medico va rimesso all'istituto solo se esplicitamente richiesto.

INPS: domanda di pensione online, nuovo servizio per i patronati

INPSdomanda di pensione online, nuovo servizio per i patronati
 
L'INPS mette a disposizione sul proprio sito internet (www.inps.it), nella sezione dei servizi per i patronati, una nuova funzionalità per presentare la domanda di pensione.
Sarà possibile compilare, inviare e seguire l'iter delle domande di pensione direttamente on-line.

Le prestazioni sono riservate, in convenzione, ai sostenitori CIVES

Le prestazioni sono riservate, in convenzione, ai sostenitori  CIVES


CENTRO CLINICO DI MEDICINA LEGALE
Il Centro è in grado di garantire su tutto il territorio nazionale assistenza per:
LESIONI PERSONALI
  • - consulenze ed assistenza in contraddittorio extragiudiziale per risarcimenti di lesioni derivanti da sinistri stradali
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PATOLOGIE da LAVORO e CAUSE DI SERVIZIO  
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CRIMINOLOGIA FORENSE  
  • - perizie autoptiche
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  • - indagini di parte
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CERTIFICAZIONI MEDICHE  
  • - certificati di idoneità alla guida per rilascio e rinnovo patenti
  • - certificati di idoneità alla guida per rilascio e rinnovo patenti nautiche
  • - certificati di idoneità al rilascio ed al rinnovo del porto d’armi
  • - certificati di sana e robusta costituzione
  • - certificati per idoneità lavorativa
  • - certificati per idoneità sportiva agonistica e non agonistica
  • - certificati di idoneità alla guida di natanti
MEDICINA DEL LAVORO L. 626/94  
  • - attività di medico competente
  • - sorveglianza sanitaria
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ALTRE PRESTAZIONI
  • Psicoterapeuta
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  • Centro prevenzione e cura della malattie della bocca
  • Centro medico polivalente

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PORTALE CIVES

mercoledì 1 settembre 2010

Funzione Pubblica: incarichi dirigenziali per ex dirigenti sindacalisti

 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 11 del 6 agosto 2010, dando attuazione all’art. 52 del D.L.vo n. 150/2009, ha affermato che gli ex Dirigenti sindacali non possono, dopo il 15 novembre 2009, ottenere incarichi “sola gestione del personale”. Il divieto viene meno se nell’incarico dirigenziale sono previste altre funzioni (talora, anche più significative) come, ad esempio, la responsabilità delle strutture territoriali del Ministero del Lavoro.

Agenzia Entrate: retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario

Agenzia Entrate: retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario
 
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, risponde ad quesito in materia di tassazione agevolata prevista dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008) alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008.
In particolare, in relazione al lavoro organizzato in base ad un orario su turni, se nell’ipotesi di lavoro notturno il beneficio del regime speciale di detassazione sia applicabile all’intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione ed, inoltre, se l’agevolazione sia applicabile solo nell’ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, oppure anche nel caso in cui l’impresa adotti un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo.

Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti

Infortunio sul lavoro: sindacato parte civile anche per i non iscritti

Sistemi di videosorveglianza.

 Ministero dell'interno

 Circ. 6-8-2010 n. 558/A/421.2/70/195960

 Sistemi di videosorveglianza.

 Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.

Circ. 6 agosto 2010, n. 558/A/421.2/70/195960 (1).

Sistemi di videosorveglianza.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica
sicurezza.

 Ai

 Sigg. Prefetti della Repubblica

 Loro sedi

 Ai

 sigg. Commissari del Governo per le province Trento - Bolzano

 Al

 sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta

 Aosta

 e, p.c.:

 Al

 Comando generale dell'arma dei carabinieri

 Roma

 Al

 Comando generale della guardia di finanza

 Roma

 All'

 Ispettorato generale del corpo forestale dello Stato

 Roma

 Al

 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

 Roma

 Alla

 Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato

 Roma

Il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento
generale in data 8 aprile 2010 ha emanato nuove regole in materia di
videosorveglianza - sostituendo conseguentemente quello del 29 aprile
2004 - in quanto si è reso necessario aggiornare le disposizioni alle
intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci e ai
comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre
norme - statali e regionali - attraverso le quali è stato incentivato
il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche.

La videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del
crimine nonché di controllo a distanza del territorio è stato
oggetto, come noto, di dettagliata disciplina a livello dipartimentale
con Circ. 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/456 avente ad oggetto la
definizione di linee guida in materia.

Si ritiene di dover assicurare preliminarmente che la citata
direttiva del 2005, per le parti che hanno conservato la loro
attualità in quanto non materia di nuova o diversa disciplina, resta
un indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che
attiene alla fondamentale distinzione tra sicurezza primaria e
secondaria.

Nel rinviare per l'illustrazione dei contenuti del nuovo
provvedimento del Garante all'unita nota di sintesi, si ritiene di
attirare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le nuove disposizioni
emanate dalla citata Autorità dedicano un apposito capitolo alla
"sicurezza urbana".

L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana è
infatti la novità più rilevante intervenuta dall'emanazione della
Direttiva del 2005 e il Garante - vista anche la previsione di cui
all'art. 6, comma 7 e 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 (conversione
in legge del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori) - vi ha dedicato un capitolo
(5.5.1) disciplinante la possibilità per i comuni di utilizzare i
sistemi di videosorveglianza per la tutela della cennata sicurezza e i
relativi termini di conservazione dei dati raccolti.

Ciò premesso, appare importante rilevare come l'utilizzazione di
sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al
pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa
determinare l'attrazione" di tali apparecchiature nell'ambito delle
previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con
conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di
protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni
principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa
di cui all'art. 13 del cennato Codice.

In considerazione della particolare delicatezza di tali riflessi, le
SS.LL. vorranno in merito promuovere la necessaria sensibilizzazione
dei Comuni, non mancando di curare che la tematica sia fatta oggetto
di specifica valutazione congiunta con i Sigg. Sindaci in sede di
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una
linea, peraltro, condivisa anche da ANCI, che in senso analogo
solleciterà l'attenzione degli enti locali.

p. Ministro

Il Capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza

Manganelli

Allegato

Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati
personali in materia di videosorveglianza

 Provvedimento generale 8 aprile 2010

 Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile
2004, si è reso necessario sia per il sempre più frequente ricorso
ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi
legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più
recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche
competenze in materia di sicurezza urbana.

 Profilo generale

 - I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati
solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle
persone.

 - Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli
(anche luminosi) per segnalare la presenza di telecamere collegate con
le sale operative delle F. P.

 - Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy,
prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i
diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi
tecnologicamente avanzati (es. dati biometrici) o «intelligenti» (in
grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali), ovvero la
necessità di prolungare la conservazione delle immagini oltre il
termine previsto (una settimana per le F.P.).

 Profili di interesse per le Forze di Polizia

 Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di
videosorveglianza effettuate dalle F.P. per finalità di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo,
il trattamento, e la conservazione dei dati per esigenze
investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art.
53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

 Informativa

 I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere
informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli
devono essere resi visibili anche quando il sistema di
videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i
sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati
siano collegati alle F.P. è necessario apporre uno specifico
cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere
istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non
devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di
cartelli che informino i cittadini.

 Conservazione dei dati

 Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo
limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze
di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività
particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più
ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze
di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica
preliminare del Garante.

 Sicurezza Urbana

 I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana
hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza,
salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a
quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non
può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.

 Sistemi integrati

 Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia
pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di
videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate
(società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento
telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di
sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare
del Garante.

 Sistemi intelligenti

 Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di
software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici
(come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di
riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali
e segnalarli («motion detection») è obbligatoria la verifica
preliminare del Garante.

 Violazioni al Codice della Strada

 Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di
rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la
targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali
pedoni). Le fotografie/video attestanti l'infrazione non devono essere
inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.

 Deposito rifiuti

 È lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di
sostanze pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei
rifiuti scaricati e l'orario di deposito.

 Luoghi di lavoro

 Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle
norme in materia di lavoro. È vietato comunque il controllo a
distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri
luoghi di lavoro.

 Ospedali e luoghi di cura

 Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate
mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al
pubblico. É ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da
parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari
reparti (ad esempio, in rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve
essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei
ricoverati.

 Istituti scolastici

 È ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la
tutela dagli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree
interessate e solo negli orari di chiusura.

 Trasporto pubblico e Taxi

 È lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le
fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale
circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI; le telecamere non
devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.

 Web cam a scopo turistico

 La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non
rendano identificabili le persone.

 Soggetti privati

 A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili
aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo,
prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, si possono installare
telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi/ma sempre sulla base
delle prescrizioni indicate dal Garante.



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Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena.

 Decr. 9-8-2010

 Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series»
presso l'isola di La Maddalena.

 Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

Decr. 9 agosto 2010 (1).

Convenzione con il Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia
Costiera per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series»
presso l'isola di La Maddalena. (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 2010, n. 196.

(2) Emanato dal Commissario delegato per lo svolgimento del grande
evento «Louis Vuitton World Series».

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
ottobre 2009, recante la «Dichiarazione di grande evento per lo
svolgimento della Louis Vuitton World Series»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838
del 30 dicembre 2009 e s.m.i. recante «Disposizioni urgenti per lo
svolgimento della Louis Vuitton World Series presso l'isola di La
Maddalena»;

Visto l'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui il
Capo del Dipartimento della Protezione Civile è stato nominato
Commissario delegato per il Grande Evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5
marzo 2010, n. 3855 con la quale il Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna è stato nominato nuovo Commissario delegato per
provvedere alla realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali allo svolgimento delle gare veliche della «Louis Vuitton
World Series» che avranno luogo nell'isola di La Maddalena;

Visto l'art. 7, comma 1, della sopra citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui è
stata stanziata la somma di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per
consentire l'organizzazione e la realizzazione degli interventi
funzionali al detto Grande evento e delle connesse attività
finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla medesima
ordinanza;

Visto l'art. 7, comma 3 della sopra citata ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, il quale è
stato disposto il trasferimento della suddetta somma sulla
contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Commissario
delegato;

Ravvisata l'esigenza di garantire le attività di sicurezza a mare
durante lo svolgimento della Louis Vuitton World Series, nonché le
attività e gli impegni necessari ad attuare un servizio di vigilanza
finalizzata a garantire la sicurezza a mare da parte del Corpo delle
Capitanerie di Porto in occasione dell'evento;

Visto il decreto del Commissario Delegato n. 1838/3 del 19 marzo 2010
con cui è stato confermato il dott. Nicola Dell'Acqua quale soggetto
attuatore per la realizzazione delle opere e degli interventi
funzionali relativi allo svolgimento del Grande Evento «Louis Vuitton
World Series» presso l'isola di La Maddalena ed è stata disposta la
conferma dello stesso per il coordinamento operativo delle attività
logistico-funzionali di competenza dei vari soggetti interessati dalla
gestione dell'evento sportivo sino alla sua conclusione e conseguente
ripristino all'ordinario del territorio da esso interessato;

Vista la convenzione conseguentemente stipulata in data 5 giugno 2010
tra il Soggetto attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e
per conto del Commissario delegato e il Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, rappresentato dal
Capitano di Vascello (CP) Franco G. Persenda con la quale sono state
disciplinate le modalità di intervento del Corpo delle Capitanerie di
Porto per garantire in particolare le attività di sicurezza a mare
durante l'evento tenutosi a La Maddalena dal 22 maggio al 6 giugno
2010;

Visto l'art. 3 della citata convenzione che al fine di coprire le
spese derivanti dalle prestazioni fornite dal Corpo delle Capitanerie
di Porto quantifica in euro 44.700,00
(qurantaquattromilasettecento/00) il costo totale corrispondente alle
spese per carbo/lubrificanti e indennità fuori sede per tutti i
giorni di impiego;

Visto inoltre l'art. 4 che nel prevedere le modalità di pagamento
prevede che il versamento di euro 44.700,00
(qurantaquattromilasettecento/00) a favore del Corpo delle Capitanerie
di Porto, venga effettuato nell'apposito capitolo di entrata n. 2454 -
capo XV - art. 3 - presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la
seguente causale «Rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3
della Convenzione a titolo oneroso fra Commissario Delegato e il Corpo
delle Capitanerie di Porto per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22
maggio 2010 - 6 giugno 2010)»;

Atteso che al pagamento della predetta somma si provvederà con le
somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del
30 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è disposto il pagamento a
favore del Corpo delle Capitanerie di Porto, nell'apposito capitolo di
entrata n. 2454 - capo XV - art. 3 - presso la Tesoreria Provinciale
dello Stato con la seguente causale «Rimborso delle spese sostenute
ai sensi dell'art. 3 della Convenzione a titolo oneroso stipulato tra
il Soggetto Attuatore dott. Nicola Dell'Acqua in rappresentanza e per
conto del Commissario Delegato e il Corpo delle Capitanerie di Porto
per l'evento «Louis Vuitton Trophy (22 maggio 2010 - 6 giugno 2010)
della somma di euro 44.700,00 (qurantaquattromilasettecento/00)a
valere sulla contabilità speciale in premessa indicata.

Art. 2

Al pagamento della somma di cui all'art. 1 si provvederà con le
somme disponibili sulla predetta contabilità speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della
Sardegna.



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