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domenica 19 dicembre 2010

Dec. 2-12-2010 n. 2010/747/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi. Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.

Dec. 2 dicembre 2010, n. 2010/747/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC del Consiglio sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 4 dicembre 2010, n. L 318.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/797/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) per un periodo di tre anni. La fase operativa della missione EUPOL COPPS è iniziata il 1° gennaio 2006. L'azione comune 2005/797/PESC è stata prorogata dall'azione comune 2008/958/PESC fino al 31 dicembre 2010.

(2) La decisione 2009/955/PESC del Consiglio prevedeva un importo finanziario di riferimento destinato a coprire le spese connesse con EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010. Tale importo finanziario di riferimento dovrebbe essere aumentato a copertura delle esigenze operative della missione.

(3) L'azione comune 2005/797/PESC e la decisione 2009/955/PESC dovrebbero essere modificate di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'articolo 14 dell'azione comune 2005/797/PESC è così sostituito:
«Articolo 14
Disposizioni finanziarie
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa a EUPOL COPPS per il periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2010 è pari a 6.870.000 EUR.
2. La spesa finanziata tramite l'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi che partecipano finanziariamente alla missione, ai cittadini delle parti ospitanti e, se necessario ai fini operativi della missione, ai cittadini dei paesi vicini.
3. Il capomissione/responsabile della polizia riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione, da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.
4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi di EUPOL COPPS, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.»



Articolo 2

L'articolo 2 della decisione 2009/955/PESC è soppresso.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
M. WATHELET

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