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domenica 19 dicembre 2010

Dec. 7-12-2010 n. 2010/766/PESC DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia. Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.




Dec. 7 dicembre 2010, n. 2010/766/PESC   (1).

DECISIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 11 dicembre 2010, n. L 327.



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia .

(2) L'8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC e la decisione 2010/437/PESC che modificano l'azione comune 2008/851/PESC.

(3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale.

(4) Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010).

(5) L'operazione militare dell'Unione europea di cui all'azione comune 2008/851/PESC (l'«operazione militare dell'UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012.

(6) È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(7) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi due anni dell'operazione militare dell'UE, risulta necessario modificare l'azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro identificazione e rintracciabilità e un'eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

(8) Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni.

(9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:
1)  all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;»
2)  all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:
«h) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati sulle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali;
i) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali INTERPOL e la loro verifica con le banche dati dell'INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale - INTERPOL che si trova nello Stato membro in cui ha sede il comando operativo, secondo le disposizioni da stabilire tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'Ufficio centrale nazionale, i dati seguenti:
- dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, ad esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Atalanta non conserva i dati in questione dopo averli trasmessi all'INTERPOL,
- dati relativi alle attrezzature utilizzate da dette persone.»;
3)  all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.»;
4)  all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime (“CMF”) guidata dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;
5)  all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2012.»



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.
Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNDERS

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