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lunedì 20 dicembre 2010

L.R. 10-12-2010 n. 29 Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948. Pubblicata nel B.U. Veneto 14 dicembre 2010, n. 93. L.R. 10 dicembre 2010, n. 29






L.R. 10-12-2010 n. 29
Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
Pubblicata nel B.U. Veneto 14 dicembre 2010, n. 93.
Norme in materia di promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo, della resistenza e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

 Pubblicata nel B.U. Veneto 14 dicembre 2010, n. 93.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge regionale:

 

Art. 1  Finalità.
1.  La Regione del Veneto promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, valori fondanti dell'ordinamento costituzionale, e la conoscenza dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
2.  La Regione promuove attività ed iniziative volte alla diffusione degli ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e integrazione tra i popoli.
3.  La Regione promuove, altresì, interventi finalizzati alla ricerca, alla divulgazione e alla diffusione delle conoscenze allo scopo di salvare la memoria delle stragi nazifasciste in Veneto.

 

Art. 2  Beneficiari.
1.  La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:
a)  degli istituti e delle associazioni veneti aderenti all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per sostenere la conservazione e la promozione della memoria dei principali eccidi nazifascisti;
b)  di enti e associazioni riconosciuti dalla Regione del Veneto che si occupano della promozione e conservazione della memoria e della storia dell'antifascismo in Veneto e dei correlati eventi accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.
2.  Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a)  realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b)  raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
c)  realizzazione di attività didattica per le scuole.
3.  A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione dei beni immobili di proprietà regionale o derivanti da apposite convenzioni con enti locali o altri enti.

 

Art. 3  Contributi finanziari per iniziative e progetti.
1.  La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di cui all'articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto che perseguono statutariamente le finalità di cui all'articolo 1.
2.  I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Veneto.

 

Art. 4  Iniziative dirette della Regione.
1.  La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati riconosciuti dalla Regione del Veneto, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, e la conoscenza degli eventi correlati accaduti in Veneto dal 1943 al 1948.

 

Art. 5  Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi.
1.  La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, provvede alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi, delle modalità di presentazione delle domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.
2.  La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti beneficiari.

 

Art. 6  Norma finanziaria.
1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2011, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 “Interventi per la cultura” dell'upb U0185 “Fondo speciale per le spese correnti” e contestuale incremento delle risorse per la legge regionale 16 marzo 2006, n. 4 allocate nell'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni culturali” del bilancio pluriennale 2010-2012.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

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