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venerdì 14 gennaio 2011
E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo) Circ. 12-1-2011 n. 2 Rinnovo delle pensioni anno 2011. Perequazione automatica. Provvedimenti vari. Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali.
E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo)
Circ. 12-1-2011 n. 2
Rinnovo delle pensioni anno 2011. Perequazione automatica. Provvedimenti vari.
Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali.
Circ. 12 gennaio 2011, n. 2 (1).
Rinnovo delle pensioni anno 2011. Perequazione automatica. Provvedimenti vari.
(1) Emanata dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, Direzione generale, Direzione prestazioni previdenziali.
A
tutti gli assicurati
Agli
Uffici interregionali e sedi territoriali
Alle
Aree, direzioni e consulenze professionali della direzione generale
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Sig. Presidente
Al
Consiglio di indirizzo e vigilanza
Loro sedi
Premessa
Si comunica che sono state completate le operazioni di rinnovo delle pensioni per l'anno 2011 con l'applicazione della perequazione automatica attribuita in via previsionale nella misura dell'1,4 per cento. Sono illustrate, di seguito, le modalità di ricalcolo dei trattamenti, di perequazione cumulata e di tassazione.
1. Perequazione automatica
Con effetto dal 1° gennaio 2011 è stato applicato l'aumento a titolo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni in via previsionale nella misura dell'1,4 per cento stabilito con D.M. 19 novembre 2010, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2010.
Inoltre, il predetto decreto conferma nella misura dello 0,7 per cento l'aumento definitivo di perequazione automatica per l'anno 2010.
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
Il comma 6 dell'articolo 5 (interventi in materia pensionistica) della L. n. 127/2007 dispone che "per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".
Pertanto, per l'anno 2011, la percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito indicato:
aumento dell'1,4%
fino a € 1.382,91
aumento dell'1,26%
oltre € 1.382,91 e fino a € 2.304,85
aumento dell'1,05%
oltre € 2.304,85
Anche per l'anno 2011 sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 34 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall'ENPALS che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, istituito presso l'INPS, per ciascun pensionato.
Per l'anno 2011 su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio per perequazione automatica in base ai dati contabili già acquisiti. L'importo di perequazione spettante sul trattamento complessivo è ripartito in proporzione agli importi delle pensioni.
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena saranno comunicati all'Ente i dati definitivi da parte del Casellario stesso.
Nell'allegato A sono indicati gli importi definitivi dei trattamenti minimi di pensione per il 2010, quelli attribuiti in via previsionale per il 2011 e descritte le fasce di pensione per l'applicazione degli aumenti di perequazione.
2. Incremento delle pensioni in favore dei soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (pensioni a 516,46 €)
Il comma 5 dell'articolo 5 della L. n. 127/2007 ha previsto che, per l'aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5 della L. n. 448/2001 e all'articolo 39, commi 4, 5 e 8 della L. n. 289/2002, per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di € 7.540,00 sia aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti rispetto all'anno precedente.
Pertanto, il limite di reddito per il diritto alla maggiorazione nell'anno 2011 è pari a € 7.850,31.
Ai soli fini del reddito da considerare per l'attribuzione della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001, il comma 4 dell'articolo 5 del D.L. n. 81/2007, convertito nella L. n. 127/2007, stabilisce che costituisce reddito la somma aggiuntiva di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, ossia la cosiddetta "quattordicesima", per un importo pari a 156,00 €.
Gli importi aggiornati sono riportati nell'allegato B.
3. Applicazione dell'art. 13, comma 6, della L. 30 luglio 2010, n. 122
Nel contesto delle operazioni di rinnovo si è provveduto all'aggiornamento delle procedure in funzione delle modifiche apportate dall'art. 13, comma 6, della L. 30 luglio 2010, n. 122 all'art. 35 della L. 27 febbraio 2009, n. 14 ed alla contestuale elaborazione dei redditi pervenuti a seguito dell'emissione delle dichiarazioni reddituali nell'anno 2010, relativamente ai redditi consolidati dell'anno 2009.
4. Tassazione delle pensioni per l'anno 2011
Le ritenute IRPEF sono state determinate sulla base delle disposizioni contenute nella L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 che aveva introdotto profonde modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (cfr. Circ. 31 gennaio 2007, n. 1) e secondo i criteri illustrati con la Circ. 16 marzo 2007, n. 15/E dell'Agenzia delle Entrate (allegato C).
4.1 Detrazioni per redditi da pensione.
Sul complesso delle pensioni fiscalmente imponibili ed intestate al medesimo beneficiario è attribuita la detrazione per redditi da pensione, secondo gli scaglioni previsti.
Si ricorda che per l'attribuzione di questa tipologia di detrazione non è necessario rinnovare la domanda ogni anno. Pertanto, il riconoscimento è effettuato con continuità, salvo espressa richiesta da parte dell'interessato di non volerne usufruire.
4.2 Detrazioni di imposta per familiari a carico.
Le detrazioni d'imposta per familiari a carico sono rimaste invariate rispetto a quanto attualmente in vigore così come modificato dalla Legge Finanziaria per l'anno 2007 (cfr. Circ. 31 gennaio 2007, n. 1); infatti, i soggetti che con il proprio reddito provvedono al mantenimento del coniuge, dei figli o di altri familiari usufruiscono dal 2007 di detrazioni diverse a seconda della persona fiscalmente a carico e dell'ammontare del reddito complessivo.
Gli importi delle detrazioni indicati dalla norma possono essere definiti "teorici" (detrazioni di base). Essi, infatti, diminuiscono progressivamente con l'aumentare del reddito complessivo posseduto nell'anno, fino ad annullarsi quando detto reddito arriva a 95.000,00 € per le detrazioni dei figli e a 80.000,00 € per quelle del coniuge e degli altri familiari.
Gli importi e le modalità di calcolo sono evidenziati nell'allegato C.
4.3 Richiesta di detrazioni di imposta per familiari a carico.
Si ricorda che il comma 221 dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha modificato l'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 disponendo che la richiesta delle detrazioni sia presentata annualmente dal percipiente che dichiara di avervi diritto indicando le condizioni di spettanza ed il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni.
Anche per l'anno 2011 sono state attribuite in via presuntiva, ai soggetti che ne usufruivano a dicembre 2010, le detrazioni per i familiari a carico.
Per facilitare la verifica dell'effettiva spettanza, nel corso del mese di gennaio sarà inviato a tutti i pensionati che beneficiano di detrazioni di imposta per familiari a carico il modello di richiesta appositamente predisposto.
Il modulo dovrà essere compilato e sottoscritto in ogni sua parte e tempestivamente restituito all'Ente in quanto condizione necessaria per poter continuare ad usufruire del beneficio fiscale.
Nel corso delle operazioni di rinnovo si è provveduto, inoltre, a revocare le detrazioni per carichi familiari, attribuite in via presuntiva da gennaio 2010, nel caso in cui il titolare della prestazione non abbia presentato la relativa richiesta entro il termine stabilito
dall'Ente.
È stato contestualmente quantificato e recuperato il conguaglio fiscale a debito.
4.4 Detrazioni per le famiglie numerose.
Per le famiglie numerose, individuate in nuclei con almeno quattro figli fiscalmente a carico, la legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 15, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto, in aggiunta alle detrazioni di imposta ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo annuo pari a 1.200,00 € (cfr. Circ. 18 febbraio 2008, n. 4).
Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario. Il beneficio per le famiglie numerose è stato erogato mensilmente in funzione della comunicazione relativa ai carichi familiari effettuata ai fini delle detrazioni fiscali.
L'attribuzione è stata effettuata in base ai criteri di seguito illustrati:
1) se l'importo spettante a titolo di bonus trova capienza nell'imposta netta, il bonus viene interamente rimborsato;
2) l'importo attribuito a titolo di bonus viene sommato alle detrazioni complessive per carichi di famiglia;
3) se l'importo spettante a titolo di bonus è maggiore dell'imposta netta, l'imposta netta viene portata a zero e si determina un credito pari alla differenza tra il bonus e l'imposta netta rimborsata. L'importo dell'imposta netta azzerata costituisce l'importo del bonus riconosciuto.
Nella certificazione fiscale a consuntivo (Mod. Cud 2011) sarà indicato l'ammontare della detrazione erogata.
5. Assoggettamento all'IRPEF degli emolumenti erogati ai titolari di più trattamenti pensionistici
È stata effettuata la tassazione congiunta per tutti i titolari di più prestazioni.
L'art. 8 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 prevede l'assoggettamento all'IRPEF nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogati da Enti diversi, sulla base del complesso dei trattamenti erogati dagli Enti.
Pertanto, per l'anno 2011, l'IRPEF relativa ai trattamenti interessati è stata calcolata, in via provvisoria, applicando l'aliquota in vigore per il 2010 in attesa che il Casellario Centrale delle pensioni comunichi i dati aggiornati necessari per l'adeguamento dell'IRPEF mensile e relativi conguagli.
Anche per l'anno 2011 le ritenute IRPEF sono state determinate secondo i criteri dettati dalla legge finanziaria 2007.
La tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici è stata operata in misura "proporzionale", secondo le modalità previste dalla Circ. 22 dicembre 2003, n. 57/E dell'Agenzia delle Entrate.
Si rammenta che le detrazioni di imposta operano con riferimento al "soggetto" pensionato. Poiché la ritenuta IRPEF viene determinata sull'ammontare complessivo delle pensioni intestate al soggetto, siano esse erogate dall'ENPALS o da altri Enti, anche le detrazioni di imposta richieste operano sul medesimo ammontare pensionistico complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.
6. Limiti di reddito per l'integrazione al minimo
Sono stati elevati gli importi a cui fare riferimento per la concessione dell'integrazione.
Nell'allegato D sono riportati i nuovi limiti di redditi vigenti per l'anno 2011 per beneficiare dell'integrazione al trattamento minimo ai sensi dell'art. 6 della L. 11 novembre 1983, n. 638.
Nell'allegato E sono, inoltre, indicati i limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell'art. 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222.
7. Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con redditi da lavoro del beneficiario
L'art. 1, comma 41 della L. n. 335/1995, prevede l'incumulabilità, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili, di una quota parte della pensione in presenza di redditi del beneficiario.
Le percentuali di riduzione in rapporto all'entità dei redditi sono stabilite dalla tabella F allegata alla citata legge.
Sempre l'art. 1, comma 42 della suddetta legge, dispone l'incumulabilità di una quota parte degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario.
Le percentuali di riduzione sono stabilite dalla Tabella G allegata alla legge stessa.
Per i trattamenti di pensione aventi decorrenza anteriore all'entrata in vigore della L. n. 335/1995 - 1° settembre 1995 - è fatto salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, tra i quali vanno ricompresi gli aumenti a titolo di perequazione automatica.
Negli allegati G ed G1 sono riportate le percentuali di riduzione e l'entità dei redditi influenti per entrambe le fattispecie pensionistiche.
8. Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro
L'articolo 19 della L. 6 agosto 2008, n. 133 di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 ha innovato la disciplina in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro con particolare riguardo alle pensioni di anzianità e alle pensioni liquidate con il sistema contributivo.
La disciplina è stata illustrata nella Circ. 14 gennaio 2009, n. 1.
9. Tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2011
Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2011 è di € 42.957,00 valutabile in pensione nella misura dell'80%, corrispondente ad un importo mensile di € 2.643,51 in presenza di 40 anni di contribuzione.
Si ricorda che la retribuzione annua pensionabile costituisce la soglia cui fare riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti in applicazione dell'art. 21 - comma 6 - della L. n. 67/1988 e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 503/1992 per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992.
10. Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2010 è stato calcolato applicando le aliquote percentuali al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa, sulla base delle disposizioni adottate dalle rispettive leggi regionali.
L'addizionale sarà trattenuta in undici rate mensili uguali a partire dal mese di gennaio 2011.
Nell'allegato H è riportato il prospetto con le modalità di calcolo delle addizionali regionali per ogni Regione, con una sintesi delle relative disposizioni.
11. Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2010 e acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011
A favore dei Comuni che hanno deliberato ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, si è provveduto al calcolo del saldo dell'imposta dovuta per l'anno 2010 nella misura stabilita dai Comuni stessi e ad effettuare la trattenuta con le stesse modalità dell'addizionale regionale.
L'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2011 sarà trattenuto in nove rate mensili a decorrere dal mese di marzo 2011.
12. Conguagli da rinnovo
Con il rinnovo dell'anno 2011 le procedure hanno provveduto a calcolare:
- i conguagli per addizionale regionale e comunale per l'anno 2010;
- l'acconto per l'addizionale comunale per l'anno 2011;
- i conguagli IRPEF a debito del pensionato.
12.1 Conguagli fiscali a consuntivo. Nuova disciplina (art. 38, comma 7, L. n. 122/2010)
L'articolo 38, comma 7 della L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176, stabilisce che "le imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, per importi complessivamente superiori a 100 €, relative a redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non superiori a 18.000 €, sono prelevate, in un numero massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, a partire dal mese successivo a quello in cui è effettuato il conguaglio e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, il sostituto comunica al contribuente, o ai suoi eredi, gli importi residui da versare.".
Pertanto, nel caso in cui il conguaglio IRPEF a debito del pensionato sia risultato superiore a 100,00 €, e i redditi IRPEF da "pensione" risultino essere, nel 2010, non superiori a 18.000,00 €, il debito fiscale sarà recuperato in 11 rate, da gennaio 2011 a novembre 2011.
La casistica descritta è individuata dal codice conguaglio "DE63" appositamente istituito ed inserito nell'Area crediti e debiti del pensionato.
12.2 Addizionale regionale e comunale per l'anno 2010 e acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2011
Al momento dell'estrazione della rata mensile di pensione, i conguagli relativi alle addizionali per l'anno 2010 sono inseriti nell'Area dei crediti e debiti del pensionato con i seguenti codici:
- DE40: trattenuta addizionale regionale IRPEF, con l'indicazione dell'importo complessivo e della rata;
- DE41: trattenuta addizionale comunale IRPEF, con l'indicazione dell'importo complessivo e della rata.
A partire dall'estrazione della rata di pensione di marzo 2011, l'importo relativo all'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2011 sarà inserito nell'Area dei crediti e debiti del pensionato con il seguente codice:
- DE45: acconto addizionale comunale IRPEF per l'anno 2011, con l'indicazione dell'importo complessivo e della rata.
13. Comunicazioni ai pensionati
Per l'anno 2011 sarà disposto l'invio di due comunicazioni:
- una busta che sarà inviata nel corso di gennaio 2011 contenente le informazioni predisposte sulla base delle operazioni di rinnovo, il certificato di pensione previsionale dell'anno 2011 del quale si illustra, di seguito, nel dettaglio, il contenuto ed il modello di dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta per carichi familiari per i soggetti che ne beneficiano, in via presuntiva, per il 2011;
- una busta contenente il Mod. Cud 2011 e l'eventuale richiesta dei redditi.
13.1 Certificati di pensione per l'anno 2011 e certificazione fiscale per i redditi conseguiti nell'anno 2010 (Mod. Cud)
Il certificato di pensione per l'anno 2011 (Mod. 20/b) è in corso di spedizione con allegata una lettera esplicativa sulla quale vengono riportati tutti gli elementi contabili che costituiscono l'importo di pensione mensile spettante da gennaio a dicembre 2011 nonché della tredicesima mensilità.
Sul modello sono, inoltre, riportate le indicazioni relative alla tipologia di pensione erogata, l'importo della tassazione mensile applicata, l'importo delle detrazioni di imposta attribuite, l'importo delle addizionali regionale e comunali.
Sulla lettera sono, invece, riportate le informazioni relative alla perequazione automatica previsionale per l'anno 2011 e alla perequazione definitiva per l'anno 2010 nonché gli importi complessivi delle addizionali da trattenere nel corso dell'anno.
Il certificato di pensione viene inviato all'indirizzo del pensionato.
La certificazione fiscale, relativa ai redditi conseguiti ed alle ritenute operate nel 2010 di cui all'art. 7-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sarà inviata agli interessati entro il 28 febbraio 2011.
Il modello CUD sarà spedito, in duplice copia, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL.
Del contenuto della presente circolare si invita a voler dare la più ampia diffusione anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico.
Il Direttore generale
Massimo Antichi
Allegato A
Importo dei trattamenti pensionistici per l'anno 2010
(valori definitivi)
Mensile
Annuo
Importo trattamento minimo
€ 460,97
€ 5.992,61
Perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2010
aumento del 0,7%
fino a € 2.288,80 mensili
aumento del 0,525%
oltre € 2.288,80 mensili
Importo aggiuntivo
(Art. 70, commi 7, 8, 9, e 10 della L. n. 388/2000 - finanziaria 2001)
Aumento massimo
Importo complessivo annuo delle pensioni - limite di importo -
Calcolo dell'aumento
€ 154,94
€ 6.147,55
limite di importo - imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € 8.988,92 (pensionato solo)
il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € 17.977,83 (pensionato coniugato)
Importo dei trattamenti pensionistici per l'anno 2010
(valori definitivi)
Mensile
Annuo
Importo trattamento minimo
€ 467,43
€ 6.076,59
Perequazione automatica delle pensioni dall' 1 gennaio 2010
aumento del 1,4%
fino a € 1.382,91 mensili
aumento del 1,26%
oltre € 1.382,91 mensili e fino a € 2.304,85
aumento del 1,05%
oltre a € 2.304,85 mensili
Importo aggiuntivo
(Art. 70, commi 7, 8, 9, e 10 della L. n. 388/2000 - finanziaria 2001)
Aumento massimo
Importo complessivo annuo delle pensioni - limite di importo -
Calcolo dell'aumento
€ 154,94
€ 6.231,53
limite di importo - imponibile pensioni
L'importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € 9.114,89 (pensionato solo)
il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di € 18.229,77 (pensionato coniugato)
Disposizioni legislative per aumenti costo vita
- A norma dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, con decorrenza dal 1994 gli aumenti a titolo di perequazione automatica si applicano sulla base del solo adeguamento al costo della vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno, secondo i criteri previsti dall'articolo 24 della L. 28 febbraio 1986, n. 41.
- A norma dell'articolo 24 della L. 28 febbraio 1986, n. 41, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il doppio del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il doppio ed il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il triplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- A norma dell'articolo 14 della L. 23 dicembre 1994, n. 724, con effetto dal 1995 il termine del 1° novembre stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
- L'articolo 59, comma 13, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che sulle pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo non spetta la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
- L'articolo 59, comma 13, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:
1. è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
2. non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
La legge finanziaria 2001 ha modificato la norma stabilendone l'efficacia per un periodo di soli due anni.
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001) dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001, la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90 per cento; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75 per cento.
- Il comma 6 dell'articolo 5 (Interventi in materia pensionistica) della L. n. 127/2007 dispone che "Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il triennio 2008-2010, nella misura del 100 per cento".
- Il comma 19 dell'articolo 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247, dispone che "Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni non è concessa. Per le fasce d'importo superiore a otto volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".
Allegato B
Pensioni a 516,46 euro
art. 38, L. n. 448/2001 - Finanziaria 2002
modificato dall'art. 5, comma 5, L. n. 127/2007
Anno
Età
Limiti di reddito
Importo
Non coniugato
Coniugato
60
inabili
€ 6.713,98
€ 11.271,34
€ 516,46
2002
65
contributi versati
70
età
60
inabili
2003
65
contributi
versati
€ 6.836,57
€ 11.503,44
€ 525,89
70
età
60
inabili
2004
65
contributi
versati
€ 6.967,35
€ 11.750,96
€ 535,95
70
età
60
inabili
2005
65
contributi
versati
€ 7.074,60
€ 11.953,89
€ 544,20
70
età
60
inabili
2006
65
contributi
versati
€ 7.167,55
€ 12.129,91
€ 551,35
70
età
60
inabili
2007
65
contributi
versati
€ 7.278,83
€ 12.340,51
€ 559,91
70
età
60
inabili
2008
65
contributi
versati
€ 7.540,00
€ 12.687,74
€ 580,00
70
età
2009
60
inabili
€ 7.724,60
€ 13.037,18
€ 594,20
65
contributi versati
70
età
2010
60
inabili
€ 7.766,33
€ 13.116,22
€ 597,41
65
contributi versati
70
età
2011
60
inabili
€ 7.850,31
€ 13.275,21
€ 603,87
65
contributi versati
70
età
Maggiorazioni sociali dei trattamenti minimi
art. 1, L. 29 dicembre 1988, n. 544
modificato dall'art. 69, comma 3, L. n. 388/2000 - Finanziaria 2001
Limiti di reddito
Anno
Età
Non
Coniugato
Importo
coniugato
60
€ 335,79
€ 4.773,37
£. 50.000
2001
65
€ 1.074,32
€ 5.511,81
£. 160.000
75
€ 1.208,51
€ 5.646,09
£. 180.000
60
€ 335,79
€ 4.893,20
€ 25,82
2002
65
€ 1.074,32
€ 5.631,73
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.002,66
€ 25,82
2003
65
€ 1.074,32
€ 5.741,19
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.119,40
€ 25,82
2004
65
€ 1.074,32
€ 5.857,93
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
2005
60
€ 335,79
€ 5.215,08
€ 25,82
65
€ 1.074,32
€ 5.953,61
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.298,15
€ 25,82
2006
65
€ 1.074,32
€ 6.036,68
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.397,47
€ 25,82
2007
65
€ 1.074,32
€ 6.136,00
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.483,53
€ 25,82
2008
65
€ 1.074,32
€ 6.222,06
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.648,37
€ 25,82
2009
65
€ 1.074,32
€ 6.386,90
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.685,68
€ 25,82
2010
65
€ 1.074,32
€ 6.424,21
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
60
€ 335,79
€ 5.760,69
€ 25,82
2011
65
€ 1.074,32
€ 6.499,22
€ 82,63
70
Vedi tab. "pensione 516,46 €"
Allegato C
Imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore dal 1° gennaio 2007
Art. 3, comma 1, lettera b) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 11 del TUIR (Determinazione dell'imposta)
1 - Scaglioni annui d'imposta
Reddito
Aliquota percentuale
Correttivo da detrarre
Fino a
15.000,00
23%
0,00
Oltre
15.000,00
Fino a
28.000,00
27%
600,00
Oltre
28.000,00
Fino a
55.000,00
38%
3.680,00
Oltre
55.000,00
Fino a
75.000,00
41%
5.330,00
Oltre
75.000,00
43%
6.830,00
2 - Scaglioni mensili d'imposta
Reddito
Aliquota percentuale
Correttivo da detrarre
Fino a
1.250,00
23%
0,00
Oltre
1.250,00
Fino a
2.333,33
27%
50,00
Oltre
2.333,33
Fino a
4.583,33
38%
306,67
Oltre
4.583,33
Fino a
6.250,00
41%
444,17
Oltre
6.250,00
43%
569,17
Detrazione per carichi di famiglia - Art. 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia)
3 - Detrazione per carichi di famiglia diversi dal coniuge
Familiare cui spetta la detrazione
Detrazione annua
Note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati
800,00
Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni
900,00
Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104
Importo base + 220,00 €
Nota 1
Se più di tre figli a carico
la detrazione è aumentata di 200,00 € per ciascun figlio a partire dal primo
Nota 1
aumento = 200,00 * n. tot. figli
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile
750,00
Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge
Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 4)
La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 €, al lordo degli oneri deducibili.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e 95.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C ):
C: (95.000 - reddito) / 95.000 Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 € è aumentato di 15.000 €
95.000 + [(15.000 * (n. tot. figli -1)]
Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 €, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 80.000
Calcolo della detrazione: IMP_DETR * C
4 - Detrazione per coniuge non legalmente ed effettivamente separato
Reddito
Detrazione annua
note
Fino a
15.000,00
800,00
Nota 1
Oltre
15.000,00
Fino a
29.000,00
690,00
Oltre
29.000,00
Fino a
29.200,00
700,00
Oltre
29.200,00
Fino a
34.700,00
710,00
Oltre
34.700,00
Fino a
35.000,00
720,00
Oltre
35.000,00
Fino a
35.100,00
710,00
Oltre
35.100,00
Fino a
35.200,00
700,00
Oltre
35.200,00
Fino a
40.000,00
690,00
Oltre
40.000,00
Fino a
80.000,00
690,00
Nota 2
La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110,00 € e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000,00 €, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = reddito / 15.000
Calcolo della diminuzione della detrazione (A):
A = 110 * C
Calcolo della detrazione: 800 - A
Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000,00 € diminuito del reddito complessivo e 40.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (80.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 690,00 * C
Detrazione per redditi - Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 13 del TUIR (Altre detrazioni)
5 - Detrazione per redditi di pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)
Reddito
Detrazione annua
note
Fino a
7.500,00
1.725,00
Nota 1
Oltre
7.500,00
Fino a
15.000,00
1.255,00
Nota 2
Oltre
15.000,00
Fino a
55.000,00
1.255,00
Nota 3
Oltre
55.000,00
Fino a
0
La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 €.
La detrazione minima di € 690,00 è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua, rapportata al periodo di pensione infrannuale, determina un importo minore di 690,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470,00 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.500,00 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500,00 € ma non a 15.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (15.000 - reddito) / 7.500
Calcolo dell'aumento della detrazione (A ):
A = 470 * C
Calcolo della detrazione: 1.255,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.255,00 * C
6 - Detrazione per redditi di pensione ultra75 (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)
Reddito
Detrazione annua
note
Fino a
7.750,00
1.783,00
Nota 1
Oltre
7.500,00
Fino a
15.000,00
1.297,00
Nota 2
Oltre
15.000,00
Fino a
55.000,00
1.297,00
Nota 3
Oltre
55.000,00
0
La detrazione è "rapportata al periodo di pensione" dell'anno.
Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.
Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713,00 €.
La detrazione minima di € 713,00 è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua, rapportata al periodo di pensione infrannuale, determina un importo minore di 713,00 €.
Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 486,00 € e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e 7.250,00 €, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750,00 € ma non a 15.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C = (15.000 - reddito) / 7.250
Calcolo dell'aumento della detrazione (A):
A = 486 * C
Calcolo della detrazione: 1.297,00 + A
Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000,00 €, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000,00 €.
Calcolo del coefficiente (C):
C: (55.000 - reddito) / 40.000
Calcolo della detrazione: 1.297,00 * C
Allegato D
Limiti di reddito per l'integrazione al trattamento minimo
Art. 6, L. 11 novembre 1983, n. 638
ANNO 1997
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
17.837.300
--
decorrenze comprese nel 1994
17.837.300
44.593.250
decorrenze dall'1.1.95 in poi
17.837.300
35.674.600
Anno 1998
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
18.140.200
--
decorrenze comprese nel 1994
18.140.200
45.350.500
decorrenze dall'1.1.95 in poi
18.140.200
36.280.400
Anno 1999
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
18.466.500
--
decorrenze comprese nel 1994
18.466.500
46.166.250
decorrenze dall'1.1.95 in poi
18.466.500
36.933.000
Anno 2000
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
18.761.600
--
decorrenze comprese nel 1994
18.761.600
46.904.000
decorrenze dall'1.1.95 in poi
18.761.600
37.523.200
Anno 2001
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
19.249.100
--
decorrenze comprese nel 1994
19.249.100
48.122.750
decorrenze dall'1.1.95 in poi
19.249.100
38.498.200
Anno 2002
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
10.209,94
-
decorrenze comprese nel 1994
10.209,94
25.524,85
decorrenze dall'1.1.95 in poi
10.209,94
20.419,88
Anno 2003
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
10.455,12
-
decorrenze comprese nel 1994
10.455,12
26.137,80
decorrenze dall'1.1.95 in poi
10.455,12
20.910,24
Anno 2004
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
10.716,68
-
decorrenze comprese nel 1994
10.716,68
26.791,70
decorrenze dall'1.1.95 in poi
10.716,68
21.433,36
Anno 2005
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
10.931,18
-
decorrenze comprese nel 1994
10.931,18
27.327,95
decorrenze dall'1.1.95 in poi
10.931,18
21.862,36
Anno 2006
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
11.117,08
-
decorrenze comprese nel 1994
11.117,08
27.792,70
decorrenze dall'1.1.95 in poi
11.117,08
22.234,16
Anno 2007
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
11.339,64
-
decorrenze comprese nel 1994
11.339,64
28.349,10
decorrenze dall'1.1.95 in poi
11.339,64
22.679,28
Anno 2008
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
11.532,56
-
decorrenze comprese nel 1994
11.532,56
28.831,40
decorrenze dall'1.1.95 in poi
11.532,56
23.065,12
Anno 2009
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
11.901,76
-
decorrenze comprese nel 1994
11.901,76
29.754,40
decorrenze dall'1.1.95 in poi
11.901,76
23.803,52
Anno 2010
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
11.985,22
-
decorrenze comprese nel 1994
11.985,22
29.963,05
decorrenze dall'1.1.95 in poi
11.985,22
23.970,44
Anno 2011
Redditi personali
Redditi personali cumulati con i redditi del coniuge
decorrenza ante 1.1.94
12.153,18
-
decorrenze comprese nel 1994
12.153,18
30.382,95
decorrenze dall'1.1.95 in poi
12.153,18
24.306,36
Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed
effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 38, della L. 24 dicembre 1993, n. 537).
Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva all'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (art. 2, comma 14, della L. 8 agosto 1995, n. 335).
Allegato E
Integrazione degli assegni di invalidità
Articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222
1. Limiti di reddito annuo che escludono l'integrazione degli assegni di invalidità
Anno
Pensionato solo
Pensionato coniugato
1994
Oltre £.
9.007.000
Oltre £.
13.510.500
1995
Oltre £.
9.282.000
Oltre £.
13.923.000
1996
Oltre £.
12.480.000
Oltre £.
18.720.000
1997
Oltre £.
12.966.200
Oltre £.
19.449.300
1998
Oltre £.
13.187.200
Oltre £.
19.780.800
1999
Oltre £.
16.025.100
Oltre £.
24.037.650
2000
Oltre £.
16.749.200
Oltre £.
25.123.800
2001
Oltre £.
17.184.700
Oltre £.
25.777.050
euro
2002
Oltre €
9.114,82
Oltre €
13.672,23
2003
Oltre €
9.333,74
Oltre €
14.000,61
2004
Oltre €
9.567,22
Oltre €
14.350,83
2005
Oltre €
9.758,58
Oltre €
14.637,87
2006
Oltre €
9.924,72
Oltre €
14.887,08
2007
Oltre €
10.123,36
Oltre €
15.185,04
2008
Oltre €
10.295,48
Oltre €
15.443,22
2009
Oltre €
10.625,16
Oltre €
15.937,74
2010
Oltre €
10.699,78
Oltre €
16.049,67
2011
Oltre €
10.849,80
Oltre €
16.274,70
Allegato F
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
Articolo 5 della L. 12 giugno 1984, n. 222
decorrenza
importo mensile
1.8.1984
285.000
1.7.1985
315.000
1.7.1987
372.000
1.7.1989
421.000
1.7.1991
496.000
1.1.1994
580.000
1.1.1996
639.000
1.1.1999
704.000
1.7.2000
715.000
1.7.2001
734.000
euro
1.1.2002
379,08
1.7.2002
389,32
1.7.2003
398,66
1.1.2004
406,99
1.7.2005
415,13
1.7.2006
422,19
1.7.2007
430,63
1.1.2008
457,67
1.7.2009
472,45
Allegato G
Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario
Art. 1, comma 41, L. 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella F
1. Limiti di reddito
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
40% dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50% dell'importo della pensione
2. Importi dei limiti di reddito
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
fino a £. 27.699.750
Nessuna
1999
da £. 27.699.750 a £. 36.933.000
25%
da £. 36.933.000 a £. 46.166.250
40%
da £. 46.166.250 in poi
50%
fino a £. 28.142.400
Nessuna
2000
da £. 28.142.400 a £. 37.523.200
25%
da £. 37.523.200 a £. 46.904.000
40%
da £. 46.904.000 in poi
50%
fino a £. 28.873.650
Nessuna
2001
da £. 28.873.650 a £. 38.498.200
25%
da £. 38.498.200 a £. 48.122.750
40%
da £. 48.122.750 in poi
50%
euro
fino a € 15.314,91
Nessuna
2002
da € 15.314,91 a € 20.419,88
25%
da € 20.419,88 a € 25.524,85
40%
da € 25.524,85 in poi
50%
fino a € 15.682,68
Nessuna
2003
da € 15.682,68 fino a € 20.910,24
25%
da € 20.910,24 fino a € 26.137,80
40%
da € 26.137,80 in poi
50%
fino a € 16.075,02
Nessuna
2004
da € 16.075,02 fino a € 21.433,36
25%
da € 21.433,36 fino a € 26.791,70
40%
da € 26.791,70 in poi
50%
fino a € 16.396,77
Nessuna
2005
da € 16.396,77 fino a € 21.862,36
25%
da € 21.862,36 fino a € 27.327,95
40%
da € 27.327,95 in poi
50%
fino a € 16.675,62
Nessuna
2006
da € 16.675,62 fino a € 22.234,16
25%
da € 22.234,16 fino a € 27.792,70
40%
da € 27.792,70 in poi
50%
fino a € 17.009,46
Nessuna
2007
da € 17.009,46 fino a € 22.679,28
25%
da € 22.679,28 fino a € 28.349,10
40%
da € 28.349,10 in poi
50%
fino a € 17.298,84
Nessuna
2008
da € 17.298,84 fino a € 23.065,12
25%
da € 23.065,12 fino a € 28.831,40
40%
da € 28.831,40 in poi
50%
fino a € 17.852,64
Nessuna
2009
da € 17.852,64 fino a € 23.803,52
25%
da € 23.803,52 fino a € 29.754,40
40%
da € 29.754,40 in poi
50%
fino a € 17.977,83
Nessuna
2010
da € 17.977,83 fino a € 23.970,44
25%
da € 23.970,44 fino a € 29.963,05
40%
da € 29.963,05 in poi
50%
fino a € 18.229,77
Nessuna
2011
da € 18.229,77 fino a € 24.306,36
25%
da € 24.306,36 fino a € 30.382,95
40%
da € 30.382,95 in poi
50%
Allegato G1
Cumulo degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario
Art. 1, comma 42, L. 8 agosto 1995, n. 335 - Tabella G
1. Limiti di reddito
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
25% dell'importo dell'assegno
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.
50% dell'importo dell'assegno
2. Importi dei limiti di reddito
Anno
Ammontare dei redditi
Percentuale di riduzione
fino a £. 36.933.000
Nessuna
1999
da £. 36.933.000 a £. 46.166.250
25%
da £. 46.166.250 in poi
50%
fino a £. 37.523.200
Nessuna
2000
da £. 37.523.200 a £. 46.904.000
25%
da £. 46.904.000 in poi
50%
fino a £. 38.498.200
Nessuna
2001
da £. 38.498.200 a £. 48.122.750
25%
da £. 48.122.750 in poi
50%
euro
fino a € 20.419,88
Nessuna
2002
da € 20.419,88 a € 25.524,85
25%
da € 25.524,85 in poi
50%
fino a € 20.910,24
Nessuna
2003
da € 20.910,24 fino a € 26.137,80
25%
da € 26.137,80 in poi
50%
fino a € 21.433,36
Nessuna
2004
da € 21.433,36 fino a € 26.791,70
25%
da € 26.791,70 in poi
50%
fino a € 21.862,36
Nessuna
2005
da € 21.862,36 fino a € 27.327,95
25%
da € 27.327,95 in poi
50%
fino a € 22.234,16
Nessuna
2006
da € 22.234,16 fino a € 27.792,70
25%
da € 27.792,70 in poi
50%
fino a € 22.679,28
Nessuna
2007
da € 22.679,28 fino a € 28.349,10
25%
da € 28.349,10 in poi
50%
fino a € 23.065,12
Nessuna
2008
da € 23.065,12 fino a € 28.831,40
25%
da € 28.831,40 in poi
50%
fino a € 23.803,52
Nessuna
2009
da € 23.803,52 fino a € 29.754,40
25%
da € 29.754,40 in poi
50%
fino a € 23.970,44
Nessuna
2010
da € 23.970,44 fino a € 29.963,05
25%
da € 29.963,05 in poi
50%
fino a € 24.306,36
Nessuna
2011
da € 24.306,36 fino a € 30.382,95
25%
da € 30.382,95 in poi
50%
Allegato H
Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 50, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997
Codice regione
Regione
Scaglioni di reddito
Aliquota aggiuntiva
Aliquota totale
Correttivo da detrarre
Riferimenti normativi
01
Abruzzo
qualsiasi
1,40%
L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (G.U. n. 297 del 22 dicembre 2006)
02
Basilicata
qualsiasi
0,90%
03
Bolzano
qualsiasi
0,90%
04
Calabria
qualsiasi
1,40%
L.R. 28 dicembre 2006, n. 42 (pubblicata sul BUR n. 36 del 29 dicembre 2006)
Regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel 2006.
05
Campania
qualsiasi
1,40%
Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266
fino a € 15.000,00
1,10%
si applica l'intera %
06
Emilia
oltre € 15.000,00
fino a € 20.000,00
1,20%
L.R. 20 dicembre 2006, n. 19
Romagna
oltre € 20.000,00
fino a € 25.000,00
1,30%
(B.U. n. 185 del 20 dicembre 2006)
oltre € 25.000,00
1,40%
07
Friuli Venezia Giulia
qualsiasi
0,90%
08
Lazio
qualsiasi
1,40%
Delib.G.R. n. 748 del 27 ottobre 2006 (G.U. n. 265 del 14 novembre 2006)
fino a € 20.000,00
0,90%
09
Liguria
oltre € 20.000,01
fino a € 20.101,42
(1,40% * imponibile) -[(0,986 * (20.101,42 -imponibile)]
si applica l'intera %
L.R. 14 dicembre 2007, n. 43 (Burl n. 21 del 19 dicembre 2007)
oltre € 30.152,13
1,40%
fino a € 15.493,71
0,90%
L.R. 28 dicembre 2007, n. 35 (BUR 29 dicembre 2007 n. 52 - Supplemento straordinario n. 2)
10
Lombardia
oltre € 15.493,71
fino a € 30.987,41
0,40%
1,30%
61,97484
oltre € 30.987,41
0,10%
1,40%
92,96225
11
Marche
fino a € 15.500,00
0,90%
L.R. 11 ottobre 2005, n. 24 (B.U.R. 14 ottobre 2005, n. 89)
oltre € 15.500,00
fino a € 31.000,00
0,30%
1,20%
46,50
oltre € 31.000,00
0,20%
1,40%
108,50
12
Molise
qualsiasi
1,40%
L.R. 28 dicembre 2006, n. 42 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2006)
13
Piemonte
fino a € 15.000,00
0,90%
L.R. n. 35 del 30 dicembre 2008
oltre € 15.000,00
fino a € 22.000,00
0,30%
1,20%
si applica
(B.U. n. 53 del 31 dicembre 2008 -
oltre € 22.000,00
0,20%
1,40%
l'intera %
S.O. n. 1 del 2.1.2009)
14
Puglia
qualsiasi
0,90%
Delib.G.R. n. 2414 del 4 dicembre 2009 (BUR n. 203 del 17 dicembre 2009)
15
Sardegna
qualsiasi
0,90%
Regione con squilibrio economico-finanziario della spesa sanitaria nel 2006.
16
Sicilia
qualsiasi
1,40%
Art. 1, comma 174, L. 30 dicembre 2004, n. 311, modificato dall'art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266
17
Toscana
qualsiasi
0,90%
18
Trento
qualsiasi
0,90%
fino a € 15.000,00
0,90%
Delib.G.R. 18 dicembre 2001, n. 1631 - Gazzetta Regionale n. 64 del
19
Umbria
oltre € 15.000,00
0,20%
1,10%
si applica l'intera %
31 dicembre 2001 - G.U. n. 300 del 28 dicembre 2001 (pubblicata ai sensi art. 3 - bis, L. 16 novembre 2001, n. 405)
20
Valle d'Aosta
qualsiasi
0,90%
21
Veneto
qualsiasi
0,90%
L.R. 17 dicembre 2007, n. 36 (G.U. n. 298 del 24 dicembre 2007). A partire dal 2010 decadono gli aumenti previsti dalla L. 36 e si versa solo l'aliquota statale dello 0,90%.
D.M. 19 novembre 2010
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 13
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38
L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 38
L. 23 dicembre 2000, n. 388
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34
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