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venerdì 14 gennaio 2011

Contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione va attivata la “class action”




Tar Lazio Sez. Seconda - Sent. del 04.11.2010, n. 33190
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7871 del 2010, proposto da:
ASSOCIAZIONE CODICI ONLUS CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, in persona del rappresentante legale pro tempore e ASSOCIAZIONE CODICI LAZIO - CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, in persona del rappresentante legale pro tempore
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore
per l’accertamento
DELL’ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO RIFIUTO SULLA RICHIESTA DI ADOZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NECESSARI A DISCIPLINARE LE MODALITA’ DI CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DEI CONSUMATORI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che i ricorrenti hanno proposto una azione giudiziale avverso il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dal Comune di Roma sulla istanza presentata dai ricorrenti affinché fossero adottati “gli atti amministrativi necessari a disciplinare le modalità di consultazione delle organizzazioni dei consumatori” (così, testualmente, a pag. 1 del ricorso introduttivo);
Tenuto conto che la pretesa dei ricorrenti, agitata nel presente contenzioso ed attivata con l’istanza di cui sopra, si compendia in un obbligo di conclusione di un procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, pure richiamato nella ridetta istanza nonché nell’atto introduttivo del presente giudizio;
Rilevato che nella specie non si è in presenza di un procedimento amministrativo non concluso dall’Amministrazione comunale - che peraltro ha già adottato un provvedimento (quello in materia di obbligo di chiusura festiva dei negozi al cui procedimento gli odierni ricorrenti lamentano di non essere stati invitati) - ma di una pretesa dei ricorrenti acché essi siano sentiti quali “organizzazioni locali di consumatori (…), in esecuzione di quanto disposto dall’art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142″ (così, testualmente, a pag. 2 del ricorso introduttivo);
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la proposizione dell’azione di accertamento sull’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione, ora disciplinato dagli artt. 31 (commi da 1 a 3) e 117 c.p.a., in quanto non si rinviene nella specie alcun obbligo dell’Amministrazione di provvedere con riferimento ad un procedimento avviato e non concluso;
Specificato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce atto generale di pianificazione economica del Comune (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 28 febbraio 2006 n. 519, T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12 novembre 2003 n. 1581 e 26 giugno 2002 n. 1287 nonché T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 28 maggio 1986 n. 562) e che dunque l’obbligo di sentire le organizzazioni locali dei consumatori - esemplificato specificamente dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 che, nel disciplinare gli orari di apertura e di chiusura, ha disposto all’art. 11 comma 4 come “Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (…)” - riguarda la fase procedimentale precedente all’adozione del provvedimento di chiusura dei negozi e non può essere attivato e preteso una volta che si sia già concluso il ridetto procedimento con l’adozione del provvedimento conclusivo, come è accaduto nel caso in esame, residuando all’organizzazione che ritiene di essere stata illegittimamente esclusa dalla consultazione la sola impugnazione del provvedimento adottato sotto il profilo patologico del difetto ovvero dell’ incompletezza dell’istruttoria;
Ritenuto altresì che una più generale tutela avente ad oggetto l’inerzia dell’Amministrazione che pregiudichi “i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” per la “violazione di termini o (per la) mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo” non è consentita attraverso l’istituto dell’azione di accertamento sul silenzio-inadempimento ai sensi dei richiamati artt. 31 e 117 c.p.a., ma per il tramite dell’azione contemplata dal decreto_legislativo_198_2009 (c.d. class action pubblica), allo stato non proponibile in concreto per effetto di quanto stabilito dall’art. 7 del citato decreto legislativo;
Valutato dunque che, per le osservazioni sopra svolte, non emerge la sussistenza dell’interesse, da parte dei ricorrenti, a proporre azione di accertamento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. con riferimento all’istanza proposta, di talché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Stimato che, ai fini dello scrutinio ex art. 92 c.p.c. per come richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per la peculiarità della fattispecie e nonostante la soccombenza processuale dei ricorrenti, sussistono elementi utili a disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2010

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