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giovedì 17 febbraio 2011

Assicurazione casalinghe e sicurezza del lavoro domestico (D.ssa Silvana Toriello)




ASSICURAZIONE CASALINGHE E SICUREZZA DEL LAVORO DOMESTICO

PREMESSA

(D.ssa Silvana Toriello)

Nel sistema italiano esiste una legge che rappresenta un po’ un fiore all’occhiello , una legge cui molti all’estero guardano con attenzione e che riconosce la pericolosità del lavoro domestico notorio essendo che proprio le mura domestiche rappresentano una fonte di pericolo di non secondario rilievo.

L‘assicurazione per le/i casalinghe/i è entrata in vigore dal 1° marzo 2001.

Le fonti normative sono: la legge 493/99, recante “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni ed istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici “ i DD.MM. 15/9/2000 e 31/1/2006, la Legge 296/2006 (finanziaria 2007).

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 28 DEL 1995

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 28 del 1995, ha affermato l’equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia – per il suo valore sociale ed economico – alle altre forme di lavoro, riconoscendo allo stesso il diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione. In conseguenza di ciò ed anche per la spinta delle Associazioni delle casalinghe, il nostro Parlamento, primo in Europa, ha emanato nel 1999 la legge n. 493, che tutela la salute nelle abitazioni ed istituisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. Detta Legge all’articolo 6 comma 1 richiama letteralmente il principio posto dalla Corte Costituzionale prevedendo: “Lo Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone il valore sociale ed economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da tale attività trae l’intera collettività”.Le persone soggette all’obbligo assicurativo perché svolgono in via esclusiva
l’attività di cure domestiche sono, secondo le stime dell‘ INAIL, poco piu’ di 8 milioni; ad oggi le persone assicurate sono meno della metà ( 2.119.255), anche se il loro numero è cresciuto del 20% rispetto al 2001, quando é entrata in vigore la legge che ha reso obbligatoria l’assicurazione. Attualmente sono allo studio forme di evoluzione e di estensione della tutela che dovrebbero consentire un ampliamento del novero degli assicurati.

IL PREMIO ASSICURATIVO

Il premio assicurativo pro capite è stato fissato in euro 12,91 per anno solare ed è posto a carico della persona assicurata. Sono esonerati dal versamento, ed in questo caso la spesa dell’assicurazione è sostenuta dallo Stato i soggetti titolari di:

· un reddito proprio non superiore a € 4.648,11 annui e un reddito familiare non superiore a € 9.296,22

SOGGETTI OBBLIGATI

Soggetti obbligati all’assicurazione sono i componenti del nucleo familiare (uomo o donna) che abbiano un’età compresa tra 18 e 65 anni, che svolgono, in via non occasionale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare ed alla cura dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare. L’obbligo assicurativo viene meno se i componenti del nucleo familiare svolgono altra attività che comporti l’iscrizione presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale. Rientrano tra i soggetti assicurabili:

· i pensionati che non hanno superato i 65 anni

· i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia

· coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia ( ad esempio ragazzi e ragazze che sono in attesa di prima occupazione);

· gli studenti che, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza, svolgono attività in ambito domestico

· il lavoratore in cassa integrazione guadagni (CIG)

· il lavoratore in mobilità

· i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato

Queste ultime tre categorie di lavoratori devono assicurarsi per i periodi in cui non svolgono attività lavorativa; il premio assicurativo, non essendo frazionabile, va versato per l’intero anno, ma la copertura assicurativa opera solo nei periodi in cui il soggetto non svolge attività lavorativa.

Non devono assicurarsi i lavoratori impegnati in:

Lavori socialmente utili ( LSU), Borse di lavoro, Corsi di formazione, Tirocini; tali persone, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa prevista dalla legge;

Lavoro part-time, in quanto si tratta sempre di attività lavorativa a tempo indeterminato, anche se interrotta, che comporta ’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

LA NOZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende (art. 1 D.M. 15.9.2000) un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi la medesima dimora abituale. Il nucleo familiare può essere costituito da una sola persona. Sono comprese anche le famiglie di fatto. Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone ( ad esempio madre e figlia).

IL LUOGO DI LAVORO

Simmetricamente a quanto accade per l’assicurazione obbligatoria infortuni con il Testo Unico 1124/1965 allorché si costituisce una Posizione assicurativa che viene ancorata alla sede dei lavori elemento essenziale per la sua individuazione, la legge 493/1999 individua il luogo di lavoro della casalinga che è dato dall’abitazione ove dimora abitualmente il nucleo familiare, comprensiva delle pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) e delle parti comuni condominiali (terrazzi, scale, androne);compresa anche la dimora temporanea per le vacanze solo se situata su territorio italiano.

L’ISCRIZIONE ALL’ASSICURAZIONE

L’iscrizione all’assicurazione viene effettuata mediante versamento del premio assicurativo con le modalità stabilite dall’Istituto assicuratore (attualmente tramite bollettino di conto corrente postale intestato all’INAIL, con modalità on line per i titolari di alcune carte di credito e per i titolari di conti correnti on line, o tramite bonifico bancario). I soggetti che maturano i requisiti assicurativi successivamente al primo anno di applicazione della norma sono tenuti all’iscrizione ed al versamento del premio assicurativo alla data di maturazione dei requisiti stessi.Per gli anni successivi alla prima iscrizione, il versamento del premio assicurativo deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre che permangano i requisiti di legge.

SANZIONI (ART.6 D.M. 15.9.2000)

Nel caso di inosservanza dell’obbligo del versamento del premio assicurativo alle scadenze previste, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all’ammontare del premio stesso, graduabile in relazione al periodo dell’inadempimento secondo i criteri di graduazione stabiliti dal Comitato amministratore del fondo, fatti salvi gli ulteriori accertamenti che l’Istituto assicuratore ritiene di dover effettuare.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE PER I SOGGETTI ESONERATI DAL VERSAMENTO DEL PREMIO (ART.7 D.M. 15.9.2000)

L’iscrizione viene effettuata mediante presentazione all’INAIL di domanda contenente i dati anagrafici del richiedente ed attestante la sussistenza dei requisiti assicurativi e reddituali. Trattandosi – in sostanza – di una autocertificazione, detta domanda dovrà contenere oltre ai dati anagrafici la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei previsti requisiti reddituali, con l’indicazione dei componenti il nucleo familiare del richiedente medesimo.

Per la determinazione dei redditi si fa riferimento al reddito lordo ai fini IRPEF, riferito all’anno precedente alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra e per la formazione del reddito complessivo del nucleo familiare andranno sommati i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo. Coloro che maturano i requisiti assicurativi – per la prima volta – nel corso dell’anno solare sono tenuti, alla data di maturazione dei requisiti stessi, all’iscrizione immediata.Per gli anni successivi alla prima iscrizione, è stato previsto un meccanismo di rinnovo automatico della assicurazione, con l’obbligo di denunciare all’INAIL soltanto il venir meno di uno dei requisiti assicurativi o reddituali, entro i successivi trenta giorni.

LE PRESTAZIONI :LA RENDITA.

Il soggetto in regola con il pagamento del premio o, se esonerato, in regola con il solo obbligo della iscrizione, ha diritto alla corresponsione di una rendita vitalizia rapportata al grado dell’inabilità stessa, quando dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura pari o superiore al 33%. Detta rendita vitalizia non è soggetta a revisione e senza quote aggiuntive. Non è prevista la tutela nel caso di malattie professionali. La legge è stata successivamente modificata: prima dal Decreto Ministeriale del 31.1.2006 che ha esteso la tutela anche ai casi mortali, prevedendo la corresponsione della rendita ai superstiti, poi dalla legge finanziaria 2007, che ha previsto – in caso di morte – il diritto anche all’assegno funerario e, soprattutto, l’abbassamento dal 33% al 27% del grado di inabilità indennizzabile in rendita.

La rendita

decorre dal primo giorno successivo a quello del decesso o della guarigione non viene erogata se il soggetto non è in regola con gli obblighi previsti viene pagata mensilmente

è calcolata sulla base di una retribuzione annua definita per legge L’assicurazione contro gli infortuni domestici è gestita dall’INAIL, attraverso un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, al quale sovrintende un Comitato amministratore.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE (ART. 2 D.M. 15.9.2000)

L’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti, per causa violenta o virulenta, in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro pari o superiore al 33 per cento.Si considerano avvenuti in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico gli infortuni:

· conseguenti al rischio che deriva dallo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare;

· verificatisi all’interno di immobile di civile abitazione ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, delle relative pertinenze e delle parti comuni condominiali.Rientrano nella tutela assicurativa gli infortuni avvenuti per attività connesse ad interventi di piccola manutenzione ( a titolo esemplificativo : idraulica,elettricità ecc.) che non richiedono una particolare preparazione tecnica.

Sono esclusi dall’assicurazione:

· gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;

· gli infortuni conseguenti ad un rischio estraneo al lavoro domestico;

· gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari;

NON AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI (ART.8 D.M. 15.9.2000)

L’applicazione del principio della non automaticità delle prestazioni, come accade per i lavoratori autonomi, ha comportato la scelta di escludere dalle prestazioni i soggetti non in regola con gli obblighi di iscrizione/versamento del premio, senza possibilità di sanare retroattivamente le situazioni irregolari, fermo restando l’obbligo di versare i premi evasi o omessi.

IL FONDO ED IL COMITATO AMMINISTRATORE (ARTT.14, 15, 16, 17 E 18 D.M. 15.9.2000)

È stata prevista per questa assicurazione una gestione totalmente separata dalle altre gestioni INAIL, infatti è stabilita l’istituzione di un Fondo autonomo speciale con contabilità separata, i cui risultati sono evidenziati nei bilanci annuali dell’Istituto.Il Fondo è alimentato dai premi assicurativi, dalle somme aggiuntive, dai proventi degli investimenti e da eventuali altre entrate.Il Fondo è amministrato da un Comitato, composto dal Presidente e dal Direttore generale dell’INAIL, dai rappresentanti dei Ministeri competenti e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative ed ha i seguenti compiti:

· avanza proposte in merito all’estensione ed al miglioramento delle prestazioni;

· vigila sull’afflusso dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento del Fondo;

· decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e di prestazioni del Fondo;

· assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

Qualora le risultanze del bilancio lo richiedano e comunque allo scopo di assicurare l’equilibrio finanziario ed economico del Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo, può modificare l’entità del premio assicurativo, in relazione all’onere finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di assicurazione, ovvero i limiti reddituali previsti dalla legge.Le eventuali eccedenze di gestione del Fondo, al netto degli accantonamenti al fondo di riserva, possono essere destinate al miglioramento delle prestazioni (art. 10 L. 493/1999).

CONTENZIOSO (ART.19 D.M. 15.9.2000)

L’assicurato, il quale non riconosca fondati i motivi del provvedimento dell’Istituto assicuratore riguardanti l’obbligo assicurativo, la contribuzione, il diritto alla prestazione, nonché la misura della prestazione stessa, può presentare ricorso al Comitato amministratore, per il tramite della Sede INAIL che ha emanato il provvedimento, da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o da presentare con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato, comunicando i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell’Istituto e allegando gli elementi giustificativi dell’opposizione.Non ricevendo risposta nel termine di centoventi giorni dalla data di presentazione del ricorso o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l’assicurato ha facoltà di adire l’Autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.L’azione giudiziaria per conseguire la
rendita di inabilità si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche per la liquidazione amministrativa della rendita.

ALCUNI DATI

Dal 2001 a tutto il 31.12.2009 l’INAIL ha ricevuto in totale 9.889 richieste di indennizzo, che hanno dato luogo a 532 rendite. La maggior parte delle rendite erogate dall’INAIL, cioé il 70%, é determinato da fratture; seguono le ustioni con il 5% e le ferite con il 4%; la maggior parte delle lesioni interessa gli arti superiori ed inferiori. Le fasce di età piu’ rappresentate tra i titolari di rendita sono quelle dei 61 – 65 e dei 56 – 60 anni.

LE AFFINITÀCON IL LAVORO DOMESTICO ED I RIFLESSI SULLA SICUREZZA

Il lavoro delle casalinghe presenta ovvie affinità con il lavoro domestico (quello per intenderci svolto da colf e badanti). Per le particolari condizioni, oggettive e soggettive, di svolgimento della prestazione, il lavoro domestico sembra esporre i lavoratori a peculiari criticità nella gestione della salute e sicurezza.

Gli incidenti sarebbero, in particolare, connessi all’esposizione al rischio fisico (dettato dalla esposizione ad impianti elettrici e di riscaldamento mal funzionanti), al rischio chimico legato all’utilizzo di sostanze necessarie per la cura e la pulizia della casa, al rischio di sovraccarico muscolo-scheletrico, oltre che al rischio psico-sociale. L’Inail,insieme ad ISPESL, ha dedicato al tema ormai già da qualche anno l’opuscolo “Casa dolce casa?”dove vengono passati in rassegna tutti i maggiori rischi presenti nell’ambiente domestico ed individuati gli accorgimenti che in termini di sicurezza possono meglio garantire coloro che sono impegnati in questa tipologia di attività. La casa è provato che rappresenta uno dei luoghi in cui si verificano numerosi infortuni.

Confermando quanto stabilito dal d.lgs. n. 626/1994, il d.lgs. n. 81/2008 ha escluso il lavoro domestico dall’ambito di applicazione delle relative tutele (si veda l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2008, laddove esclude il lavoratore domestico dalla definizione di lavoratore tutelato).

Il successivo comma 8 dell’art. 3 del d.lgs.n. 81/2008 ha esteso il campo di applicazione della tutela ai lavoratori che effettuano prestazioni occasionali e accessorie, ai sensi dell’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003 con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani,agli ammalati e ai disabili.

Ogni forma di tutela però resta ferma al solo piano assicurativo estraneo essendo il lavoro domestico agli obblighi di adozione delle misure di prevenzione. Questa circostanza meriterebbe una riflessione in più o forse un ripensamento ulteriore se è valido quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 28 del 1995 circa la equiparabilità del lavoro effettuato all’interno della famiglia – per il suo valore sociale ed economico – alle altre forme di lavoro, con riconoscimento allo stesso del diritto alla tutela previsto dall’art. 35 della Costituzione

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