Corte cost., Sent., 17-03-2010, n. 104
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
SENTENZA
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009 n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 settembre 2009, depositato in cancelleria il 22 settembre 2009 ed iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2009.
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
udito l'avvocato dello Stato Lorenzo D'Ascia per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con ricorso notificato il 18-21 settembre 2009 e depositato il successivo 22 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
Premesso che la citata legge regionale detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione dell'art. 22 della legge statale 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), il ricorrente ne censura, in primo luogo, l'art. 3, comma 4, il quale stabilisce che «i gestori delle aree sciabili attrezzate, i Comuni e le Forze di Polizia, al termine della stagione sciistica annuale, devono trasmettere alla Giunta Regionale, l'elenco degli infortuni verificatisi indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti al fine di individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni».
Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata graverebbe le Forze di Polizia di un compito istituzionale obbligatorio non contemplato dalla legge n. 363 del 2003, la quale prevede, all'art. 3, comma 2, che la comunicazione alle Regioni dell'elenco degli infortuni debba essere effettuata unicamente dai gestori degli impianti. Le Forze di Polizia, individuate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), appartengono, peraltro, ad amministrazioni dello Stato: con la conseguenza che la norma regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato.
Ad analoga censura si esporrebbero i successivi artt. 18 e 20, in forza dei quali il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale - oltre che di quelle della legge statale - e l'irrogazione delle «relative sanzioni» sono affidati alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali. Anche tali norme regionali attribuirebbero, infatti, alle Forze di Polizia ora elencate - in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. - compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni della legge n. 363 del 2003, il cui art. 21 demanda alle suddette Forze la vigilanza sul rispetto delle sole disposizioni della legge statale, e non anche di quelle dettate dalle leggi regionali attuative.
Al riguardo, il ricorrente ricorda come la Corte costituzionale abbia, in molteplici occasioni, dichiarato l'illegittimità di norme regionali attributive di nuovi compiti o funzioni a figure istituzionali riconducibili ad amministrazioni statali, sottolineando come la previsione di forme di collaborazione e coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni dello Stato - certamente non esclusa - non possa, tuttavia, essere frutto di iniziative unilaterali delle Regioni, ma debba trovare fondamento in leggi statali o in accordi tra gli enti interessati.
Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli artt. 18 e 20 della legge regionale si porrebbero in contrasto anche con l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. La vigilanza sulle disposizioni di legge che stabiliscono regole precauzionali, rivolte tanto ai gestori delle aree sciabili attrezzate che agli utenti delle piste da sci, e l'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti atterrebbero, infatti, alla materia dell'ordine pubblico e della sicurezza: materia parimenti attribuita in via esclusiva alla legislazione dello Stato dalla citata norma costituzionale.
Motivi della decisione
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, in via principale, tre disposizioni della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), legge emanata in attuazione dell'art. 22 della legge statale 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo).
Ad avviso del ricorrente, l'art. 3, comma 4, della legge regionale - imponendo alle «Forze di Polizia» di trasmettere alla Giunta regionale, al termine della stagione sciistica annuale, l'elenco degli infortuni verificatisi, con indicazione, ove possibile, della relativa dinamica - violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera g, della Costituzione). La norma censurata configurerebbe, infatti, a carico di Corpi appartenenti ad amministrazioni statali, un compito non previsto dalla legge n. 363 del 2003, la quale limita l'obbligo di trasmissione dell'elenco degli infortuni ai gestori delle aree sciabili attrezzate (art. 3, comma 2).
Analoga censura viene formulata in rapporto agli artt. 18 e 20, che demandano il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge regionale e l'irrogazione delle «relative sanzioni» alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, oltre che ai corpi di polizia locali. Si tratterebbe, difatti, anche in tale caso, di compiti aggiuntivi rispetto alle previsioni della legge n. 363 del 2003, il cui art. 21 affida alle Forze di Polizia dianzi elencate la vigilanza sull'osservanza delle sole disposizioni della legge statale, e non anche di quelle delle leggi regionali attuative.
I medesimi artt. 18 e 20 violerebbero, altresì, l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., venendo a disciplinare attività riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», parimenti rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
2. - La questione non è fondata.
3. - Con la legge statale n. 363 del 2003 è stata introdotta, per la prima volta a livello nazionale, una disciplina organica in materia di sicurezza della pratica degli sport invernali da discesa e da fondo: materia precedentemente regolata, in modo frammentario e non omogeneo, solo nell'ambito della legislazione regionale.
Nello stabilire una articolata serie di obblighi e prescrizioni a carico dei gestori delle aree sciabili attrezzate, nonché specifiche «norme di comportamento» cui debbono attenersi gli utenti di dette aree, la citata legge statale prevede, altresì, che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore le Regioni debbano adeguare la propria normativa alle disposizioni della legge stessa (art. 22), salva la facoltà di adottare «ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti» (art. 18, comma 1).
La Regione Basilicata ha provveduto a disciplinare la materia, in attuazione del citato art. 22, con la legge regionale n. 22 del 2009, recante le disposizioni oggi impugnate: legge largamente ricalcata, anche nella struttura, su quella statale, di cui riprende - spesso in modo pedissequo - gli enunciati, con l'aggiunta di prescrizioni ulteriori e di maggiore dettaglio.
4. - Ciò premesso, questa Corte ha reiteratamente affermato - con particolare riguardo alle censure di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. - che «le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale» (sentenze n. 10 del 2008, n. 322 del 2006 e n. 134 del 2004). Ed ha rimarcato come forme di collaborazione e coordinamento - pure auspicabili - tra apparati statali, regionali e di enti locali, che coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possano essere «disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa», ma debbano «trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o consentano, o in accordi tra gli enti interessati» (sentenze n. 322 del 2006 e n. 429 del 2004).
Nondimeno, la Corte ha escluso la configurabilità di un vulnus delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni, trattandosi di strumento con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali (sentenza n. 327 del 2003, con richiamo alla sentenza n. 412 del 1994).
Ciò consente di escludere l'asserita incostituzionalità dell'art. 3, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 22 del 2009, il quale si limita a richiedere alle Forze di Polizia una mera trasmissione di dati relativi agli infortuni sciistici e alla loro dinamica, qualora conosciuta. Dati che - alla stregua di una piana interpretazione logico-sistematica della norma - debbono essere comunque già in possesso delle predette Forze, in quanto acquisiti nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, cui le Forze stesse vengono preposte nei modi istituzionali (art. 21 della legge statale n. 363 del 2003 e artt. 18 e 20 della legge regionale).
La comunicazione delle informazioni in questione - espressamente finalizzata ad «individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni» - si connette, d'altronde, all'attuazione degli obiettivi della normativa in materia, delineati dalla legge statale: raccordandosi in modo particolare al potere - demandato specificamente alle Regioni dall'art. 2, comma 3, della legge n. 363 del 2003 - di individuare le «aree sciabili attrezzate» (quali definite dal comma 1 dello stesso art. 2), nonché quelle specificamente destinate, in una prospettiva di tutela della sicurezza degli utenti, alla pratica delle attività «con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve», ovvero «interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard» (comma 2).
In conformità al disposto dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 363 del 2003, l'art. 3, comma 5, della legge regionale prevede, inoltre, che i dati raccolti dalla Giunta regionale siano riversati al Ministero della salute.
5. - Quanto, poi, agli artt. 18 e 20 della legge regionale - recanti norme i cui contenuti appaiono largamente sovrapponibili fra loro, tanto da far dubitare della reale utilità della seconda disposizione - deve ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le norme stesse trovano fondamento nella legge statale.
L'art. 21, comma 1, della legge n. 363 del 2003 stabilisce, infatti, che «ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali» - vale a dire, i medesimi soggetti indicati nelle norme regionali censurate - provvedono, «nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche», «al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti».
Tra le disposizioni sulla cui osservanza, in base alla legge statale, le Forze di Polizia dianzi elencate sono chiamate a vigilare rientra, dunque, anche quella di cui all'art. 18, comma 1, della medesima legge, che - come già ricordato - stabilisce espressamente che le Regioni «possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti»: prescrizioni alle quali, in quanto così espressamente legittimate, devono ritenersi, dunque, estesi i compiti di controllo e sanzionatori previsti dal citato art. 21, comma 1. D'altro canto, nel caso che qui interessa, le norme precettive dettate dalla legge della Regione Basilicata n. 22 del 2009 costituiscono, a seconda dei casi, o la mera riproduzione di quelle statali, in attuazione dell'obbligo di adeguamento sancito dall'art. 22 della legge n. 363 del 2003; ovvero prescrizioni aggiuntive ispirate alla predetta finalità di «garantire la sicurezza e il migliore utilizzo degli impianti»
(nessuna censura di esorbitanza da tale obiettivo è stata del resto prospettata dal ricorrente).
Tale conclusione trova ulteriore conforto nel rilievo che il comma 2 dell'art. 18 della legge statale affida specificamente alle Regioni il compito di stabilire - entro determinati limiti minimi e massimi - l'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per la violazione di una serie di precetti posti dalla stessa legge statale, attinenti tanto ai gestori (artt. 5, comma 3, e 6), quanto, e soprattutto, agli utenti delle aree sciabili (artt. 9-13 e 15-17). Compito che è stato assolto dalla Regione Basilicata con l'art. 19 della legge regionale in questione.
Ne deriva che le funzioni di controllo e sanzionatorie delle Forze di Polizia individuate dall'art. 21, comma 1, della legge statale - e, in piena sintonia con esso, dalle norme regionali impugnate - non possono non estendersi anche alle prescrizioni della legge regionale, giacché altrimenti dette Forze si troverebbero a vigilare sull'osservanza di regole cautelari non munite di apparato sanzionatorio.
È opportuno sottolineare, infine, che le norme regionali impugnate - di nuovo, in piena aderenza all'art. 21, comma 1, della legge n. 363 del 2003 - prevedono che i compiti in parola siano espletati dalle Forze di Polizia esclusivamente «nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche»: ossia sul presupposto di un previo affidamento di tale servizio agli appartenenti ai singoli Corpi, secondo le regole della disciplina (statale) ordinaria.
6. - La sostanziale rispondenza dei citati artt. 18 e 20 della legge regionale alle previsioni della legge statale di riferimento travolge automaticamente anche la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.: ciò, a prescindere da ogni rilievo in ordine all'asserita attinenza della disciplina censurata alla materia «ordine pubblico e sicurezza».
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, 18 e 20 della legge della Regione Basilicata 22 luglio 2009, n. 22 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere g) e h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2010.
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martedì 1 febbraio 2011
Corte Costituzionale "...Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata graverebbe le Forze di Polizia di un compito istituzionale obbligatorio non contemplato dalla legge n. 363 del 2003, la quale prevede, all'art. 3, comma 2, che la comunicazione alle Regioni dell'elenco degli infortuni debba essere effettuata unicamente dai gestori degli impianti. Le Forze di Polizia, individuate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), appartengono, peraltro, ad amministrazioni dello Stato: con la conseguenza che la norma regionale violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva in via esclusiva alla legislazione statale la materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato...."
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