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martedì 1 febbraio 2011

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 31-1-2011 n. 21 Art. 25 della L. 4 novembre 2010, n. 183. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento generale medico legale.

Circ. 31 gennaio 2011, n. 21 (1).

Art. 25 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Coordinamento generale medico legale.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




L'art. 25 della L. n. 183/2010 ha stabilito che, nei casi di assenza per malattia dei lavoratori del settore privato, le modalità relative al rilascio e alla trasmissione della certificazione di malattia vengano uniformate a quelle già previste per i lavoratori del settore pubblico ai sensi dell'art. 55-septies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ciò al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato e una maggiore efficacia al sistema dei controlli.

Con tale disposizione si è voluto compiere un ulteriore passo in avanti nel processo di telematizzazione in corso mediante il riconoscimento dell'obbligo, per i medici del SSN o con esso convenzionati, di utilizzare le modalità di trasmissione telematica dei certificati attestanti la malattia dei lavoratori di datori di lavoro privati. L'eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei medici inadempienti, così come previsto nella Circ. 11 marzo 2010, n. 1/2010/DFP/DDI del Dipartimento della Funzione pubblica e del Dipartimento della Digitalizzazione della pubblica Amministrazione e innovazione tecnologica.

Peraltro, la legittimazione istituzionale a ricevere tale certificazione è sancita dal medesimo art. 25 laddove recita "al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse", in tutti i casi di assenza per malattia dei lavoratori di datori di lavoro privato è prevista la modalità di trasmissione telematica dei certificati di malattia, mediante accesso al Sistema di Accoglienza Centrale (SAC).

Infatti, la normativa vigente (tra le diverse norme si citano l'art. 5 della L. n. 300/1970 nonché l'art. 5, comma 12, del D.L. n. 463/1983 convertito nella L. n. 638/1983) assegna all'Istituto l'obbligo di effettuare visite mediche domiciliari anche dietro richiesta del datore di lavoro privato e nei confronti di lavoratori non assicurati Inps.

L'art. 25 in esame non intende invece apportare alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 663/1979 convertito dalla L. n. 33/1980 e successive modificazioni.

Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa.


Il Direttore generale

Nori



L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 25
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies
D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 5
D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 2

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