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martedì 1 febbraio 2011

Il fondo stradale è dissestato e l'auto si ribalta: esclusa la responsabilità del Comune se l'incidente è dovuto all'eccesso di velocità. I lavori in corso, anche se non segnalati, erano visibili e non costituivano insidia: la guida dell'automobilista è stata talmente imprudente da interrompere il nesso causale tra i lavori, sebbene non segnalati, e il danno che ne è derivato.


Cassazione – Sezione terza – sentenza 4 – 29 novembre 2010, n. 24149
Presidente Morelli – Relatore Lanzillo
Ricorrente Servidio
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 533/2005 la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Palmi, ha respinto la domanda proposta da F.S. contro il Comune di Grisolia, per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti ad un incidente stradale occorsogli alla guida della sua autovettura, a causa del dissesto del fondo stradale provocato da lavori in corso.
Il Comune aveva chiamato in causa il Consorzio di Bonifica della Valle del Lao, a cui erano stati affidati i lavori, e quest’ultima ha chiamato a sua volta la s.r.l. S., appaltatrice dei lavori, che è rimasta contumace.
La Corte di appello ha ritenuto che i lavori in corso fossero visibili e non costituissero insidia, e che – essendosi la vettura ribaltata in conseguenza dell’impatto con una cunetta – l’incidente andava imputato ad eccesso di velocità.
Il S. propone due motivi di ricorso per cassazione.
Resistono il Comune ed il Consorzio di Bonifica, con separati controricorsi.
Motivi della decisione
1. – Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366bis cod. proc. civ., sollevata dal Comune sul rilievo che il ricorrente non ha formulato i quesiti di diritto.
La sentenza impugnata è stata depositata il 14 giugno 2005, prima che entrasse in vigore il nuovo art. 366bis, che pertanto non è applicabile al ricorso in oggetto (art. 27 d. lgs. n. 40 del 2006).
2. – Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 2051 cod. civ., il ricorrente lamenta che la Corte di appello si sia discostata dal più recente orientamento giurisprudenziale, che riconduce la responsabilità della pubblica amministrazione per gli incidenti su strada pubblica ai principi in tema di responsabilità per i danni da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), in forza dei quali grava sul custode una presunzione di responsabilità che può essere vinta solo dalla prova che l’incidente è derivato da causa costituente caso fortuito: prova il cui onere è a carico del custode.
Assume che i convenuti nei giudizi di merito non hanno fornito alcuna prova del genere; che anzi tutti i testimoni hanno confermato che il fondo stradale era dissestato e che non vi era segnalazione dei lavori in corso. Parimenti non dimostrato sarebbe l’eccesso di velocità che gli è stato imputato.
3. – Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2043 e 2697 cod. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha posto a suo carico l’onere di dimostrare che la situazione del fondo stradale costituiva pericolo occulto e non prevedibile (c.d. insidia o trabocchetto).
4. – I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono inammissibili, poiché mettono in questione accertamenti in fatto della Corte di merito, che rendono ultronee le censure in diritto.
La sentenza impugnata – pur avendo esaminato e valutato i fatti sulla base di una giurisprudenza ormai superata, che individuava la responsabilità dell’ente pubblico solo nel caso in cui il difetto di manutenzione del fondo stradale venisse a costituire insidia – ha poi soggiunto che in ogni caso le modalità del sinistro sono state tali da dimostrare che la condotta di guida dell’automobilista – la cui auto si è ribaltata in conseguenza dell’impatto con il fondo stradale dissestato – è stata talmente imprudente, per eccesso di velocità, da interrompere il nesso causale fra la presenza dei lavori, ancorché non segnalati, ed il danno che ne è conseguito (cfr. pag. 11-12 della sentenza).
Ha cioè ravvisato nel comportamento dell’automobilista una causa idonea ad escludere la responsabilità del Comune anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., considerato che, com’è noto, anche il comportamento colposo del danneggiato può rivestire gli estremi del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Trattasi di ricostruzione in fatto, fondata sul discrezionale potere del giudice di merito di valutare gli elementi di prova, che non è suscettibile di riesame in questa sede di legittimità e relativamente alla quale il ricorrente non prospetta illogicità od incongruenze della motivazione tali da giustificare l’annullamento della sentenza impugnata.
5. – Il ricorso deve essere rigettato.
6. – Considerata la natura della controversia e le ragioni della decisione, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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